Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e di protezione civile- Schede di lettura e normativa di riferimento D.L. 39/2009 ' A.C. 2468 Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 2468/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 174
Data: 25/05/2009
Descrittori:
ABRUZZI   ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA
COSTRUZIONI ANTI SISMICHE   PROTEZIONE CIVILE
TERREMOTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 39 DEL 28-APR-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e di protezione civile

D.L. 39/2009 – A.C. 2468

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 174

 

 

 

25 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Coordinatore: dipartimento Ambiente

( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D09039.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)3

§      Articolo 1-bis (Misure urgenti in materia antisismica)5

§      Articolo 2 (Apprestamento urgente di abitazioni)19

§      Articolo 2-bis (Informativa annuale al Parlamento)39

§      Articolo 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)41

§      Articolo 4 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)51

§      Articolo 5 (Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)63

§      Articolo 6 (Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)69

§      Articolo 7 (Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)85

§      Articolo 8 (Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)89

§      Articolo 9 (Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)97

§      Articolo 9-bis (Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche)105

§      Articolo 10 (Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)111

§      Articolo 11 (Interventi per la prevenzione del rischio sismico)121

§      Articolo 12 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi)123

§      Articolo 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)131

§      Articolo 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie)135

§      Articolo 15 (Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)143

§      Articolo 16 (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)147

§      Articolo 17 (Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)151

§      Articolo 18 (Copertura finanziaria)155

§      Articolo 19 (Entrata in vigore)161

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.(artt. 8-43 e 49).165

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 57, 118 e 176) .187

§      D.M. 5 luglio 1975  Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.197

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)

L’articolo 1 individua nell’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l’ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari.

 

 

Il comma 1 dispone che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l’attuazione del decreto, qualora riguardino aspetti di carattere fiscale e finanziario, siano emanate con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze[1].

 

Si ricorda che, al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l’attivazione di mezzi di intervento straordinari previsti dall’art. 5 della legge n. 225/1992. Spetta, quindi, al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, deliberare lo stato di emergenza,determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono anche essere emanate ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente (art. 5, comma 2). In tal caso, esse devono essere motivate, contenere l’indicazione delle principali norme derogate, pubblicate sulla G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l’ulteriore pubblicazione locale.

 

 

Il comma 2, come sostituito da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato,definisce l’ambito territoriale di applicazione delle ordinanze che verranno emanate ei soggetti destinatari.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le ordinanze hanno effetto unicamente nei confronti dei comuni che hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli (MSC)[2], come individuati con il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3.

Si ricorda che con l’ordinanza n. 3754[3]il Commissario delegato è stato incaricatodi individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 i quali, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado (stesso criterio indicato nel comma 2 del decreto in esame). Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Conseguentemente, con il decreto del 16 aprile 2009 n. 3[4], il Commissario delegato ha individuato i 49 comuni danneggiati dagli eventi sismici:

§         Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

§         Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia.

§         Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

 

Rispetto all’ambito soggettivo, i destinatari delle ordinanze sono le persone fisiche residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori.

 

 

Il comma 3 ammette la possibilità di estendere la concessione dei contributi e dei finanziamenti per la ricostruzione previsti dal comma 1 del successivo art. 3 anche a beni localizzati al di fuori dei comuni individuati con il citato decreto commissariale, qualora si dimostri, con perizia giurata, la sussistenza del nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.

Tale possibilità è invece espressamente esclusa per le attività produttive che hanno subito conseguenze sfavorevoli per effetto degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge in esame, cui si rinvia).

 

Non appare chiaro se tale perizia giurata sarà affidata in via ordinaria all’asseverazione di un professionista tecnico privato o dovrà essere certificata dal dipartimento della Protezione civile ovvero dalle Sovrintendenze, in caso di beni vincolati.


Articolo 1-bis
(Misure urgenti in materia antisismica)

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato,attraverso la modifica dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che la normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel DM 14 gennaio 2008 entri in vigore il 30 giugno 2009.

 

Si ricorda, infatti che l’entrata in vigore della normativa antisismica contenuta nell’aggiornamento del T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 gennaio 2008 (le cui istruzioni applicative sono indicate dalla circolare 2 febbraio 2009, n. 617[5]), era stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies, del decreto-legge n. 207/2008, ad eccezione delle sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, che viene stabilita al 30 giugno 2009 ai sensi del comma 1-bis dell’art. 5 del decreto-legge n. 5/2009. Quest’ultima differenza viene quindi ora eliminata dal testo dell’articolo 20, riconducendo la disciplina ad un’unica data di entrata in vigore, quella appunto del 30 giugno 2009.

Le nuove norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008 sono, invece, immediatamente applicabili a partire dalla loro entrata in vigore il 5 marzo 2008, nel caso le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 20, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007)[6].

 

La normativa antisismica

Le norme per le costruzioni nelle zone sismiche nel TU dell’edilizia

La Parte IIdel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativa alla normativa tecnica per l’edilizia, reca, al Capo IV (artt. 83-106),alcune norme specifiche per le costruzioni in zone sismiche.

 

In particolare la Sezione I detta i principi generali cui devono adeguarsi le norme per le costruzione in zone sismiche.

L’art. 83 prevede, infatti, che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche vengano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'art. 52 (che prevede, sostanzialmente, che tutte le costruzioni sia pubbliche sia private debbano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche delle costruzioni), da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata. Negli articoli successivi vengono definiti i criteri generali per la loro adozione.

I successivi artt. 84-92 recano, quindi, i criteri generali cui devono attenersi tali norme tecniche in funzione dei diversi gradi di sismicità.

Tali norme tecniche sono state adottate con il T.U. approvato con DM 14 settembre 2005, sostituito recentemente con il nuovo DM 14 gennaio 2008 e con la circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617 (vedi infra).

Nella Sezione II sono, invece, contenute le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.

L’art. 93 del TU prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione.

A tale domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 103 (vedi oltre).

Oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori.

L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti.

I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

La Sezione IIIreca le sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che violino la disciplina antisismica (artt. 95-103).

L’art. 96 prevede, infatti, che gli ufficiali e gli agenti preposti ai controlli di cui al successivo art. 103, qualora accertino delle violazioni, essi sono tenuti a redigere un processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

A sua volta, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni e, nel frattempo, ordina, con decreto motivato, la sospensione dei lavori (art. 97).

I successivi articoli (98- 102) disciplinano, quindi, le norme relative al procedimento penale.

L’art. 103 riguarda l’attività di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche.

Esso dispone che nelle zone sismiche gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della prescritta autorizzazione regionale.

Essi debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle norme antisismiche ed eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

 

La Sezione IV reca, infine, alcune disposizioni finali che riguardano le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104), quelle eseguite con il sussidio dello Stato (art. 105) e le opere eseguite dal genio militare (art. 106).

Le nuove norme tecniche per le costruzioni

Si ricorda preliminarmente che il termine “normativa antisismica” comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

L’aggiornamento della normativa antisismica - rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984[7] e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996[8] - è stato avviato nella XIV legislatura con due provvedimenti fondamentali - l’ordinanza n. 3274 del 2003[9]ed il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005 - ed è proseguito nel corso della XV legislatura con l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni disposto con il nuovo DM 14 gennaio 2008. Si segnala che le relative istruzioni applicative sono recate dalla circolare 2 febbraio 2009, n. 617[10].

L’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274

Si ricorda che nel 2003, immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che aveva colpitoi territori al confine fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che ha rappresentato la prima importante novità nel panorama della normativa in tema di prevenzione antisismica ed ha fornito, nel contempo, una prima risposta immediata alla necessità di aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche.

Nelle premesse all’ordinanza, si specificava, infatti, che essa rappresentava una prima e transitoria disciplina della materia, in attesa dell’emanazione delle specifiche norme tecniche previste, dapprima, dal citato art. 83 del DPR n. 380 del 2001, e, successivamente, anche dall’art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136[11].

Con l’ordinanza n. 3274 (allegato 1), a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale viene classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni[12].

Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4.

Al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3274 con quelle del DM 14 settembre 2005 (vedi infra) e in attuazione dell’allegato 1, punto 4, lettera m), della citata ordinanza che prevedeva la predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, nel corso del 2006 è stata approvata una nuova ordinanza - OPCM n. 3519 del 2006[13] – con cui è stata adottata una nuova mappa di pericolosità sismica (MPS04) molto più puntuale di quella precedente.

Le zone individuate sono sempre quattro (dalla 1 alla 4), caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico. L’ordinanza n. 3519 ha definito, quindi, i criteri che le regioni devono seguire per aggiornare le afferente dei Comuni alle 4 zone sismiche. Tuttavia tale ordinanza non obbliga le Regioni a aggiornare tali afferenze.

 

L’ordinanza n. 3274 prevede (art. 2, comma 1), inoltre, che siano le regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall’allegato 1, all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1998.

La stessa ordinanza dispone (art. 2, comma 3) anche un obbligo di verifica da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati della stessa ordinanza, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche, da svolgersi entro cinque anni dalla data dell’ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nel citato allegato 1.

Entro sei mesi dalla data dell’ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche (art. 2, comma 4).

Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche risulta, pertanto, molto stretto, infatti, oltre ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, con l’ordinanza sono state anche approvate alcune norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza, di cui fanno parte integrante) che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

Si ricorda che l’ordinanza (art. 2, comma 2, terzo periodo) aveva anche contemplato un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale era possibile, per l’interessato, scegliere di applicare la classificazione sismica ele norme tecniche vigenti. Tale termine era stato più volte prorogato a causa sia del rilevante grado di complessità tecnica della materia e della sua natura fortemente innovativa, che del necessario coordinamento con il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005.

Il DM 14 settembre 2005

Il DM 14 settembre 2005 rinviene lapropria origine nelle disposizioni recate dall’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004[14] che ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Il DM 14 settembre 2005 persegue, quindi, la finalità di riunire la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un corpus normativo quanto più possibile coerente, ispirato al criterio “prestazionale” piuttosto che “prescrittivo”: vale a dire che se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo norme già preordinate a tal fine, d’ora in avanti sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli pensionali attribuiti a ciascuna componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera da realizzare. Il deterioramento qualitativo che ha determinato il passaggio dal criterio prestazionale a quello prescrittivo è stato causato dalla necessità dell’aggiornamento biennale prescritto dall’art. 21 della legge n. 1086 del 1971. L’aggiornamento ha comportato, infatti, l’assommarsi di interventi normativi autonomi e sconnessi di recepimento di singole istanze ed esigenze, senza un coordinamento complessivo.

 

Come per l’ordinanza n. 3274, anche per il DM 14 settembre 2005, che è entrato in vigore il 23 ottobre 2005, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.[15], è stato previsto inizialmente un periodo transitorio di diciotto mesiprorogato più volte e da ultimo al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies, del decreto-legge n. 207/2008 al fine di permettere una fase di sperimentazione delle norme tecniche in esso contenute e durante il quale è possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del DPR 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

In merito, invece, all’applicabilità dell’ordinanza n. 3274 durante tale regime transitorio, si ricorda che essa è tuttavia vigente, in quanto le proroghe hanno riguardato unicamente la sua obbligatorietà, ma non la vigenza, e fino alla sua entrata in vigore il progettista avrebbe quindi potuto scegliere di adeguarvisi o meno. Durante tale periodo transitorio, pertanto, l’applicazione della disciplina in essa contenuta costituisce una mera facoltà che si affianca a quella di applicazione della normativa del DM 14 settembre 2005 ed alla normativa di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974. Tale possibilità è confermata dallo stesso DM 14 settembre 2005, nelle cui premesse viene espressamente previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3[16] dell’ordinanza n. 3274 del 2003, possono continuare a trovare vigenza “quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche” con lo stesso approvate. Inoltre, al capitolo 5.7.1.1, comma 2, si prevede espressamente che “committente ed il progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nella presente norma, possono fare riferimento a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali, nella letteratura tecnica consolidata, negli allegati 2 e 3 alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274”. Infine, nel capitolo 12, la citata ordinanza rientra tra le referenze tecniche essenziali, al pari dei codici internazionali e della letteratura tecnica consolidata.

 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2006 è stata anche istituita la Commissione consultiva di monitoraggio della normativa tecnica per le costruzioni, ai sensi dell'art. 2 del DM 14 settembre 2005, con il compito di monitorare l'applicazione della normativa tecnica emanata e anche al fine del suo previsto aggiornamento periodico biennale[17].

Il DM 14 gennaio 2008

Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato con il DM 14 gennaio 2008, mentre le norme di attuazione sono state emanate con la  circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617.

Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.[18], il 5 marzo 2008.

 

Anche per l’applicabilità dell’aggiornamento delle norme tecniche è previsto un periodo transitorio, durante il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del decreto legge del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, sarà possibile ricorrere alle precedenti norme approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure alla normativa prevista da una serie di decreti ministeriali indicati nello stesso comma 2.

Come già detto, l’entrata in vigore della normativa è stata prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge n. 207/2008[19].

 

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l’aggiornamento delle norme tecniche si prevede l’istituzione, durante il periodo transitorio, di un’apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l’attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).

 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 sono, invece, immediatamente applicabili a partire dalla loro entrata in vigore il 5 marzo 2008, nel caso le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 20, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007)[20].

 

Inoltre, sempre l’art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 3274 del 2003, con riguardo, in via prioritaria, agli edifici e alle opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

 

Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007 sono state emanate anche le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.

Con la citata direttiva sono stati quindi adottati una serie di indirizzi operativi per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. La direttiva è entrata in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella G.U.[21], il 29 aprile 2008.

Le verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico

Si ricorda che nelle Regioni a maggior rischio sismico i controlli sui progetti depositati al Servizio del Genio civile restano ancora a campione e, nella maggior parte dei casi, vengono effettuati solo sul 10% dei progetti depositati, con il caso limite della Campania che analizza solo il 3% delle richieste. Tali dati emergono da un’indagine recentemente condotta da «Edilizia e Territorio»[22], e della quale si riporta la tabella seguente.

Il monitoraggio nella zona 2 (medio rischio sismico)

Le procedure delle regioni più a rischio

Regione

Controllo

%

Abruzzo

campione

10

Campania

campione

3

Calabria

campione

5

Friuli V.G.

campione

10

Emilia Romagna

integrale (dal 14/11/2009)

100

Marche

campione

10

Sicilia

in corso d’opera

100

Toscana

campione (zona 3S)

10

Umbria

campione

10

 

La stessa indagine ha evidenziato come, dopo tre anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2006[23] che aveva bocciato la procedura semplificata - ossia i controlli a campione del 10% dei progetti su base mensile -nelle zone 2 a medio rischio sismico, prevista dall’art. 105, comma 3, della legge della regione Toscana n. 1 del 2005, poche sono le regioni che si sono adeguate al disposto della sentenza (Emilia Romagna e Sicilia).

Nella citata sentenza n. 182 la Corte ha affermato, infatti, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede l'autorizzazione regionale esplicita, il legislatore statale si “è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”.

 

Nella regione Toscana, ai sensi della legge n. 1 del 2005 “Norme per il governo del territorio” (artt. 95-118)i controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche sono effettuati in via preventiva (per l’avvio dei lavori occorre l’autorizzazione del Genio civile) nei 90 Comuni inseriti nella zona 2 (media sismicità), mentre sono a campione (sul 10% dei progetti depositati) nei 106 Comuni inseriti nella cosiddetta zona 3S, a bassa sismicità.

Infatti, al fine di superare i rilievi della citata sentenza della Corte Costituzionale, la regione ha approvato, con delibera n. 431 del 12 giugno 2006[24], la nuova classificazione sismica del territorio regionale creando la zona 3S, una nuova maxi zona “a bassa sismicità” nella quale sono stati “declassati” 106 dei 186 Comuni fino a quel momento considerati sismici e inseriti nella zona 2. In questo modo i progetti ricadenti nelle zone 3S devono essere depositati (per i controlli a campione), ma non è richiesta l’autorizzazione per avviare i lavori. Sono, invece, uguali a quelle previste per le zone 2 le norme relative alla progettazione.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48,[25] è stato approvato il regolamento attuativo dell’art. 117, comma 2 lettera g), della legge regionale n. 1 del 2005 relativo alle verifiche nelle zone a bassa sismicità. In tali zone è estratto a sorte un certo numero di interventi che vengono sottoposti a verifica: il 10% dei progetti nelle zone 3S, del 4% nelle zone 3 e dell’1% nelle zone 4.

Infine, con delibera della giunta regionaledel 26 novembre 2007, n. 841 [26] è stato approvato l'elenco aggiornato dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana, inserendo 14 comuni tra quelli a maggior rischio sismico.

 

La Sicilia, dopo il sisma in Abruzzo, ha avviato una campagna di verifiche direttamente sui cantieri. Il Genio civile di Palermo ha, infatti, deciso di incrementare i controlli fissando nuove regole per la certificazione in una direttiva indirizzata a imprese e direttori lavori ove si stabilisce il «sopralluogo necessario» al rilascio del certificato di conformità da parte dei tecnici del Genio civile. Le nuove disposizioni innovano totalmente la legge regionale n. 7 del 2003 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”, che, all’art. 32 sulla prevenzione del rischio sismico, dispone che, ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa e del collaudatore statico, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto e della relazione geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile.

Con delibera della Giunta regionaledel 19 dicembre 2003, n. 408[27] è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale (27 comuni in zona 1 e 329 in zona 2), in base al disposto dell’ordinanza n. 3274.

 

In Calabria, una delle regioni italiane a più elevata pericolosità sismica (261 comuni in zona 1, 148 in zona 2), il controllo del Genio civile si concretizza in seguito al sorteggio di un campione rappresentativo del 5% di tutte le pratiche presentate, ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 1994. La successiva legge n. 7 del 1998 “Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741”, prevede, all’art. 5, come sostituito dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007, che il Dipartimento regionale dei lavori pubblici eserciti, attraverso le sue strutture territoriali, il controllo sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione in riferimento alla normativa vigente. È soggetta ad autorizzazione preventiva la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, in ragione della destinazione d'uso o della loro complessità strutturale, di opere d'importanza primaria ai fini dell'espletamento dei servizi di protezione civile, nonché di opere che per la loro destinazione, possano dare luogo a particolare rischio o pericolosità. Negli altri casi, per l'avvio dei lavori è prevista la dichiarazione di inizio di attività, fatto sempre salvo il controllo successivo eseguito con il metodo a campione.

Con delibera della Giunta regionaledel 10 febbraio 2004, n. 47 è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale (261 comuni in zona 1 e 148 in zona 2), recependo la classificazione dell’ordinanza n. 3274.

 

La regione Campania attua controlli con metodi a campione sulla normativa antisismica, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”. Ai sensi dell’art. 4 della citata legge, la regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche. Tale controllo viene effettuato sul 3% dei progetti depositati al Genio civile, sulla base di estrazione casuale con sorteggi mensili. Inoltre sono previste almeno due visite in corso d’opera sui campioni estratti durante l’avanzamento dei lavori. Per le sopraelevazioni il controllo è sempre del 3%, ma avviene solo sulla progettazione e non sulla realizzazione. Per le opere di interesse pubblico il controllo della progettazione e realizzazione riguarda la totalità delle opere[28].

Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio regionale essa è stata disposta con delibera della Giunta Regionale del 7 novembre 2002, n. 5447.

 

Per le Marche e l’Umbria i controlli a campione sono effettuati sul 10%-20% dei progetti depositati negli uffici tecnici, sia nella zona 1 che 2 (alta e medio-alta sismicità).

In Umbria, ai sensi della legge n. 30 del 1998 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive”, l'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell’art. 13, viene delegata alle Province. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del 20% degli interventi.

Con delibera della Giunta regionaledel 18 giugno 2003, n. 852[29]è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale in base alla classificazione dell’ordinanza n. 3274 (14 comuni in zona 1 e 51 in zona 2).

 

Nelle Marche la legge n. 33 del 1984 “Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”, che integra la predente legge n. 741 del 1981, prevede, all’art. 3-bis, che il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente effettui controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, il secondo lunedì di ogni mese, in ragione del 10% del numero delle denunce pervenute nel mese precedente. Nei 6 comuni in zona 1 (tutti nella provincia di Macerata) interessati dal terremoto del ’97, viene invece garantito il 30% di controlli.

La delibera della Giunta regionaledel 29 luglio 2003, n. 1046[30]ha approvato gli indirizzi generali per la prima applicazione della più volte citata ordinanza n. 3274 classificando il territorio regionale nelle relative zone sismiche (al eccezione di alcuni comuni nella zona 1 e 3, quasi tutti i comuni della regione rientrano nella zona 2).

 

In Abruzzo i controlli del Genio civile sulle nuove costruzioni di tutte le categorie sono diminuiti a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 93 del 1992 che recava le prime norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione nelle zone dichiarate sismiche. La successiva legge n. 138 del 1996 “Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64”, come modificata dalla legge n. 110 del 1997, sostituisce la previsione secondo la quale il progetto veniva esaminato dal Genio che effettuava un sopralluogo preventivo all’inizio dei lavori; attualmente, ai sensi dell’art. 11, il Servizio del Genio civile esercita un’attività di controllo sistematica per verificare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica: tale controllo è effettuato ogni mese su un campione estratto a sorte pari al 10% del numero delle pratiche accettate in deposito nel mese precedente.

L’art. 12 dispone poi che tutte le opere di rilevante interesse pubblico di uso collettivo e sociale vengano comunque sottoposte a controllo, fornendo l’elenco di tali opere[31].

Da ultimo l’art. 14 prevede che il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere sia tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Servizio del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.

Si ricorda, da ultimo, che secondo la nuova mappa di pericolosità sismica (MPS04) adottata con ordinanza n. 3519 del 2006, la zona colpita dal sisma del 6 aprile 2009, compreso il comune dell’Aquila, ricade nella zona 1 ad alta pericolosità sismica. Tuttavia la zona è ancora considerata di livello 2, in base alla classificazione adottata dalla regione nel 2005 con delibera della Giunta regionale del 29 marzo 2005, n. 438[32]con cui era stata recepita, senza apportare modifiche, la classificazione dell’ordinanza n. 3274. “Per tutta la provincia dell’Aquila venne, infatti, confermata la classificazione precedente, con l’eccezione di 6 comuni (Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Tornimparte) cui venne assegnata la zona 1[33].

 

In Friuli Venezia Giulia la competenza sulle verifiche di rispetto delle norme antisismiche è attribuita alla regione dalla legge n. 27 del 1988 recante “Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741”. Il Genio civile si occupa solo degli edifici pubblici strategici di competenza statale, quali prefetture e caserme.

La procedura prevede che il progettista depositi la documentazione dei calcoli sismici alla direzione provinciale dei Lavori pubblici competente per territorio, ove una apposita commissione tecnica valuta la documentazione. I progetti degli edifici pubblici sono tutti sottoposti a verifica da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici e, solo se il risultato della verifica è positivo, possono essere iniziati i lavori (art. 3), mentre quelli degli immobili privati sono verificati a campione nella misura del 5% del totale depositato (art. 5). Inoltre tutti i progetti debbono avere un «collaudatore in corso d’opera» che prima dell’inizio dei lavori, nel momento del deposito in comune del progetto, dichiara di aver verificato i calcoli. Tali obblighi  valgono anche per gli edifici sottoposti a ristrutturazione. Gli edifici privati già costruiti possono essere verificati solo dal proprietario con un professionista di propria fiducia.

La delibera della Giunta regionaledel 1 agosto 2003, n. 2325[34]ha disposto il recepimento dell’ordinanza n. 3274 in merito alla individuazione delle zone sismiche.

 

L’Emilia Romagna, con la legge n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, ha innovato in modo decisivo la legislazione che regola la costruzione di nuovi edifici nelle aree sismiche.

Le funzioni in materia sismica sono confermate in capo ai comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali. E’ prevista anche la possibilità per i comuni di esercitare autonomamente tali funzioni; in tal caso, questi ultimi devono comunicare alla regione le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica.

La regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica.

Gli articoli del Titolo IV sulla vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico (artt. 9 e segg.), che entreranno in vigore il 14 novembre 2009, prevedono che tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, non potranno essere iniziati senza il preventivo nulla osta che dovrà essere rilasciato dalla struttura tecnica competente entro 60 giorni.

Inoltre, a seguito della nuova classificazione del territorio emiliano approvata nel 2003, la Regione ha deciso di estendere i controlli su tutte queste aree al 100% dei progetti presentati – e non più a campione con una media del 10% – nelle strutture tecniche competenti.

Si ricorda, al riguardo, che con delibera della Giunta regionaledel 21 luglio 2003, n. 1435[35] è stata effettuata la classificazione sismica del territorio regionale, portando da 89 a 105 le zone 2 e confermando l’assenza di zone 1.

 

Per quanto riguarda la Lombardia, la legge 5 gennaio 2001, n. 1 (art. 3, commi 108-113) riserva alla regione la competenza a emanare direttive e ad individuare ed aggiornare le zone sismiche, mentre spetta alle province il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Con successiva delibera della Giunta regionale del 7 novembre 2003 - n. 7/14964[36]è stata attuata la classificazione sismica del territorio regionale ai sensi dell’ordinanza n. 3274, individuando 41 nella zona 2 (media sismicità), 238 nella zona 3 (bassa sismicità) e ben 1.267 nella zona 4 (non ci sono comuni nella zona 1 a più alta pericolosità).

Con D.d.u.o. del 21 novembre 2003, n. 19904[37](decreto del dirigente dell’unità organizzativa) è stato approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere strategiche, nonché il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni in due fasi distinte: una prima analisi di vulnerabilità degli edifici ed opere strategiche[38] e degli edifici ed opere sensibili[39] e successive verifiche tecniche sulle due tipologie.

La successivalegge sul governo del territorio, legge 11 marzo 2005, n. 12 (modificata dalla legge 14 marzo 2008, n. 4) reca, al Titolo II (artt. 55-58) le norme in materia di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici. Essa conferma la ripartizione di competenze che era stata prevista dalla precedente legge n. 1 del 2001.

La delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2005 n. 8/1566[40]“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” rappresenta la norma di riferimento per la microzonizzazione a livello comunale. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni nazionali, solo nei 41 Comuni nella zona 2 è imposta la progettazione antisismica, fatta eccezione per gli edifici strategici e le opere rilevanti (es. viadotti e aeroporti).

 


Articolo 2
(Apprestamento urgente di abitazioni)

L’articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione.

Il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, per il quale si introduce un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un’apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d’intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi.

Ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite.

Sono, infine, previsti contributi per le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate.

 

 

In particolare, il comma 1 autorizza quindi il Commissario delegato, nominato con DPCM del 6 aprile 2009, ad esercitare i compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a provvedere con la massima urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni individuati dal decreto del 16 aprile 2009 n. 3[41], di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché alle relative opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti – secondo la nuova formulazione introdotta al Senato - in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, qualora non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi[42].

 

Con il citato DPCM del 6 aprile 2009[43], che ha attribuito l’incarico di Commissario delegato al capo del Dipartimento della protezione civile per l'adozione di ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale, è stato anche dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 245 del 2002.

Si ricorda, infatti, che tale norma ha introdotto un nuovo potere straordinario che dà la facoltà, qualora si verifichino casi di eccezionali gravità, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, di attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell’evento.

Con un altro DPCM,emanato nella stessa data del 6 aprile 2009[44], è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato, come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge n. 225.

Giova rammentare che con una serie di ordinanze emanate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici, sono stati, tra l’altro, conferiti ulteriori poteri al Commissario delegato. Per il contenuto di tali ordinanze si rinvia al box allegato.

 

Si ricorda checon l’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009[45] è stato, tra l’altro, prevista l’assegnazione di contributi finanziari ai nuclei familiari privi di abitazione. Il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale risulti distrutta o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili[46].

Con l’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[47] viene precisato che tale contributo vale anche per chi ha una casa fuori dai comuni colpiti dal sisma, ma dietro presentazione di una perizia giurata comprovante il nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico. Per mantenere o avere un ulteriore riconoscimento dei contributi per l’autonoma sistemazione e per godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture, chi ne è destinatario deve presentare un’autocertificazione in cui dichiara che i componenti del suo nucleo familiare non possiedono unità abitative di loro proprietà in Abruzzo. Viene, infine, precisato che si perde il diritto al contributo (o a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture) dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla dichiarazione di agibilità della propria abitazione (art. 7)

Con la Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009[48]sono stati confermati gli importi previsti dall’ordinanza n. 3754 per i contributi di autonoma sistemazionee quelli per le sistemazioni alternative[49].

 

Il comma 2 definisce le caratteristiche dei moduli abitativi. Essi dovranno garantire, nel rispetto sostanziale delle norme di sicurezza sanitarie anche in deroga al DM del 5 luglio 1975, elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche, anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

La deroga alle norme sanitarie è stata introdotta da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato.

 

Si ricorda, infatti, che le norme relative ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione sono contenute nel DM Sanità del 5 luglio 1975, successivamente integrato dal DM 9 giugno 1999. In tale DM sono indicati i requisiti dimensionali minimi dei locali di abitazione, le dotazioni minime dei servizi igienici, ed il parametri di illuminazione e di ventilazione.

 

Per quanto riguarda i moduli abitativi previsti si tratterà, sostanzialmente, di case prefabbricate ma con caratteristiche di abitazioni permanenti: il cd. «piano C.a.s.e.», acronimo di «Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili», ovvero prefabbricati antisismici da poggiare su piattaforme con dissipatori (ovvero isolatori), brevettato direttamente dalla Protezione civile, in collaborazione con una propria fondazione, il Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre). Il perno su cui poggia tutto il modello è una «piastra» di cemento, ad alta tecnologia e di origine giapponese, che assorbe l'energia sismica attraverso i «dissipatori»: grandi cuscinetti-molle che permettono alla piastra di rullare, deformarsi, lasciando indenni le costruzioni (infrastrutture, centri servizi, abitazioni) realizzate al di sopra[50]. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, nel corso di un’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, in corso al Senato[51], ha stimato tempi di realizzazione di tali complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili di circa 150 giorni. Egli ha inoltre evidenziato che per la costruzione saranno utilizzati isolatori sismici collocati al di sotto di una piastra di cemento armato, facendo ricorso a produzioni italiane dal contenuto tecnologico particolarmente elevato.

 

In tale ambito, alcuni hanno segnalato l’opportunità di inserire anche l’indicazione obbligatoria di standard prestazionali minimi (verde, parcheggi, servizi) onde evitare agglomerati residenziali informi e disfunzionali[52].

 

In attuazione dei commi da 1 a 9 è stata emanata l’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[53].

 

L’art. 6 dell’ordinanza n. 3771 dispone che per la realizzazione dei moduli abitativi il Commissario delegato si avvarrà del Consorzio no profit promosso dalla fondazione Eucentre che sarà affiancato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dall’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Verrà stipulata una convenzione che determinerà funzioni e composizione di una struttura operativa a cui potranno partecipare i membri dell’unità operativa prevista dall'ordinanza n. 3760, che comprende personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Per realizzare la costruzione dei moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per la conduzione delle istruttorie tecniche, per la preparazione degli atti sulla selezione dei concorrenti e per il controllo dei contratti (art. 9).

 

 

Il comma 3 prevede che il Commissario delegato approvi il piano degli interventi abitativi previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

In attuazione di tale disposizione è stata emanata l’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009[54]che ha disciplinato le modalità di convocazione e di svolgimento della prevista conferenza di servizi, prevedendo tempi ridotti e procedure semplificate rispetto alla conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990[55].

 

Ai sensi dell’art. 1 della citata ordinanza n. 3760, la conferenza viene convocata dal Commissario delegato una volta definiti il piano degli interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da realizzare.

Essa deve tenersi nei successivi 3 giorni per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta richiesti dalla normativa vigente. La convocazione è effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo. Qualora uno o più rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.

In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.

Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la VIA statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), la procedura deve essere conclusa entro 15 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 7 giorni dalla convocazione.

Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del Commissario.

Con l’art. 12 dell’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009[56] è stato aggiunto un comma (7-bis) all’ordinanza 3760 che prevede che i pareri previsti vengano resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Se resi oltre i termini, si intendono acquisiti con esito positivo senza possibilità di deroghe.

 

La procedura per la localizzazione dei moduli abitativi indicata ai commi 4 e 5 ripercorre l’iter procedimentale adottato di norma nelle situazioni di emergenza (individuazione dei siti per la localizzazione in variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, valore di decreto di occupazione d’urgenza dello stesso provvedimento di localizzazione).

 

 

Il comma 4 dispone, infatti, che la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, dovrà essere indicata con provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla comunicazione ai soggetti interessati dell’avvio e del procedimento e sulla possibilità per i soggetti di intervenire nel procedimento stesso.

 

Si ricorda che l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede, riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo, che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi e anche ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio al procedimento stesso. Si prevede espressamente che ciò possa non avvenire quando vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento. L'art. 8 attiene a modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

 

Dato che l'art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede la possibilità di derogare all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto interessato nel caso di particolari esigenze di celerità del procedimento, l’esplicitazione della non applicabilità degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 sembrerebbe avere un carattere rafforzativo di tale disposizione.

 

Lo stesso comma dispone che il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.

 

Si ricorda, per quanto concerne il decreto di occupazione di urgenza, che esso è volto a trasferire temporaneamente il possesso di un bene immobile per soddisfare urgenti necessità pubbliche, spesso preordinate all'esproprio per pubblica utilità. La relativa procedura di occupazione, recata dall’art. 22-bis del DPR n. 327 del 2001 (TU in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere così riassunta:

§         dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;

§         decreto di occupazione emesso dal sindaco previa deliberazione consiliare;

§         inizio dell'occupazione entro e non oltre 3 mesi dal decreto e contestuale redazione dello stato di consistenza dell'immobile, in contraddittorio con il proprietario in presenza di almeno due testimoni;

§         termine dell'occupazione non oltre 5 anni dalla immissione in possesso.

 

In merito alla localizzazione delle aree ove realizzare i moduli abitativi, Il Sindaco del comune dell’Aquila, audito nell’ambito di un’indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, in corso di svolgimento al Senato[57], ha osservato che, in attuazione della scelta del Governo di realizzare i moduli abitativi, si è proceduto a definire una loro localizzazione distribuita con il fine di sconvolgere il meno possibile l'assetto della città e tenendo conto del fatto che una parte dei moduli saranno utilizzati dalla popolazione studentesca e che il 25% dell'insediamento dovrebbe essere riservato a servizi.

 

Il provvedimento di localizzazione delle aree è stato adottato con decreto del Commissario delegato n. 6 dell'11 maggio 2009[58]. Con tale provvedimento il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi.

Tali aree sono individuate nelle località di Sant’Antonio, Cese di Preturo, Pagliare di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant’Elia 1, Sant’Elia 2, Paganica Sud, Roio Piano, Coppito Nord, Sassa-Zona Polivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia, in corrispondenza delle particelle catastali che si trovano in allegato al decreto.

Per la loro individuazione sono stati valutati:

- la prossimità ai luoghi di provenienza delle persone la cui abitazione principale è stata distrutta o sgomberata per effetto di provvedimenti dell’autorità sindacale;

- l’integrazione dei siti con i centri abitati esistenti e la loro idoneità dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, sismica e della sostenibilità paesaggistico-ambientale.

Il decreto comporta:

- dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi;

- occupazione d’urgenza delle aree individuate;

- inizio delle attività finalizzate all’espropriazione dei terreni individuati.

I tecnici della struttura commissariale e dell’Agenzia del territorio accedono ai siti individuati per la “redazione dello stato di consistenza” e l’acquisizione delle aree. Quest’ultima non avverrà sulle particelle catastali individuate dal decreto su cui sono presenti abitazioni, anche in corso di realizzazione.

Il decreto è pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L’Aquila per la pubblicazione nell’albo comunale e sul sito internet della Protezione Civile.

 

 

Il comma 5 prevede che la localizzazione, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione.

 

Si ricorda che con l’ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009[59](art. 4, commi 1 e 2 )viene previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi. A tal fine il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private. Per le stesse finalità può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

Si ricorda, infatti, che con l’art. 3 della precedente ordinanza n. 3753[60] del 6 aprile 2009 il Commissario delegato è stato autorizzato a derogare a numerose disposizioni del DPR 327 del 2001. Esse sono quelle degli artt. 6 e 7 (competenze), 9, 10 e 11 (vincoli derivanti da piani urbanistici e sulla partecipazione degli interessati), 12 (atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità), 15 (redazione del progetto definitivo dell’opera), 18 e 19 (operazioni preliminari alla progettazione e approvazione del progetto di un’opera non conforme alle previsioni urbanistiche), 22-bis (occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio), 23 (contenuto ed effetti del decreto di esproprio) e 49 (occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio).

 

Per quanto riguarda, infine, il vincolo preordinato all’esproprio, esso è previsto nella prima fase del procedimento espropriativo. Infatti, secondo le disposizioni del citato DPR n. 327 del 2001, l’emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:

•      l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale o una sua variante e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

•      sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

•      sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.

 

Lo stesso comma 5 prevede forme di comunicazione agli interessati diverse da quellerecate dalla vigente normativa vigente di cui al citato TU n. 327 del 2001.

Viene previsto che il Commissario delegato informi dell’avvenuta localizzazione edella conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale (si veda, al riguardo il decreto del Commissario delegato n. 6 sopra riportato).

L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale.

Viene, infine, esclusa l’applicabilità dell’art. 11 del citato DPR n. 327 del 2001 relativo all'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

 

L’art. 11 del citato DPR n. 327 del 2001 disciplina la partecipazione degli interessati nella fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio dovrà essere inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1 (ovvero per un'opera pubblica o di pubblica utilità non prevista dal piano urbanistico generale) almeno 20 giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

 

 

I commi 6-8 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni per le finalità previste dal decreto in esame, derogando alla normativa recata dal citato DPR n. 327 del 2001.

Il comma 6 dispone che per l'attuazione del piano degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, il Commissario delegato provvede alle occupazioni d'urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree redigendo unicamente lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei suoli (si veda, al riguardo il decreto del Commissario delegato n. 6 sopra riportato).

Il verbale di immissione in possesso costituisce, altresì provvedimento di:

§         provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato;

§         espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.

 

Il Commissario delegato determina, altresì, l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione entro 6 mesi dalla data di immissione in possesso, tenendo conto, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

Con tale modifica si intende evitare che l’indennità possa essere determinata in via discrezionale.

 

Con l’ordinanza n. 3766 del 8 maggio 2009[61] (art. 3, commi 1 e 2), il Commissario delegato è stato autorizzato ad agire anche in deroga all'art. 24 del DPR n. 327 del 2001 in materia di esecuzione del decreto di esproprio (oltre alle altre deroghe previste dall’art. 3 della precedente ordinanza n. 3753, sopra accennate).

Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992.

 

Da un comunicato della Protezione civile dell’11 maggio 2009[62] si apprende della sottoscrizione di una convenzione, immediatamente esecutiva, tra il Commissario delegato e il direttore dell’Agenzia del Territorio, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, comma 6 del decreto legge in esame, che ha per oggetto l’espropriazione dei terreni per la realizzazione delle strutture provvisorie destinate alla popolazione colpita dal terremoto. Con tale convenzione, il Commissario delegato si avvale del supporto dell’Agenzia nell’ambito delle attività di ricostruzione successive al sisma in Abruzzo, per la predisposizione degli atti finalizzati all’occupazione ed alla espropriazione delle aree destinate alla realizzazione urgente di abitazioni, compresi gli eventuali necessari frazionamenti.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di 2 anni. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.

L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.

Per quanto riguarda la determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio essa è disciplinata dall’art. 20 dello stesso DPR n. 327che prevede una complessa procedura che coinvolge anche l’interessato.

L’art. 32 dispone che, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.

Infine, l’art. 37 reca ladeterminazione l’indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile, mentre l’art. 40 quella diun’area non edificabile.

 

 

Il comma 7 stabilisce che – avverso il provvedimento di approvazione (da parte del Commissario delegato) delle localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1 e dalla redazione del conseguente verbale di immissione in possesso dei suoli  - è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale (al tribunale amministrativo regionale) o ricorso straordinario al Capo dello Stato. La disposizione esclude esplicitamente gli ulteriori ordinari rimedi esperibili per via amministrativa (opposizione e ricorso gerarchico).

Il riferimento è ai ricorsi ordinari ovvero: il ricorso in opposizione (esperibile nei soli casi previsti dalla legge davanti alla stessa autorità che ha emanato l’atto); il ricorso gerarchico proprio (con cui si richiede l’intervento dell’autorità gerarchicamente superiore a quella emanante); il ricorso gerarchico improprio (mezzo di tutela eccezionale praticabile in casi tassativi davanti ad un’autorità non legata a quella emanante da rapporti gerarchici, spesso appartenente a distinto apparato amministrativo).

Per quanto concerne l’ammesso ricorso giurisdizionale, l’art. 53 del TU sull’espropriazione (DPR 327/2001) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni in materia di espropriazione. In particolare, per i giudizi relativi a provvedimenti sulle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità si prevede l’applicazione della procedura accelerata di cui all’art. 23-bis della legge TAR, n. 1034 del 1971 (in particolare, sono ridotti della metà i termini processuali).

Sono, invece, di competenza del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità di esproprio.

 

 

Il comma 8 consente al Commissario delegato, in via di “somma urgenza”, di utilizzare beni immobili anche senza un titolo ablatorio valido, motivando espressamente, con proprio provvedimento, la contingibilità e l’urgenza dell’utilizzazione.

L’atto di acquisizione, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 327 del 2001, sarà adottato con successiva ordinanza, qualora ritenuto necessario dal Commissario delegato, a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

 

Si ricorda che l’art. 43 del DPR n. 327 del 2001 relativo all’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico prevede che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, possa disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

 

Si rileva, al riguardo, che la disposizione in esame non chiarisce, nel caso dell’eventuale acquisizione al patrimonio regionale, il corrispettivo da erogare al proprietario (per esempio se a prezzo di mercato o altro).

 

La relazione tecnica quantifica in complessivi 700 milioni di euro (individuato come tetto di spesa) il costo dei moduli abitativi, incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione di cui ai commi in esame, che andranno ad ospitare – secondo le stime del governo - circa 15.000 persone attualmente sfollate.

 

 

Il comma 9 reca speciali deroghe alle procedure di affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, al fine di assicurare un’adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione colpita dal sisma.

Viene innanzitutto indicato un termine entro il quale devono essere affidati gli interventi, vale a dire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero entro il 28 maggio 2009)[63].

Tale affidamento, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale delle associazioni di categoria di settore e, a seguito di un emendamento approvato al Senato, anche degli Ordini professionali, dovrà avvenire secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici). Tale procedura potrà essere applicata anche nel caso di affidamento al contraente generale ai sensi dell’art. 176.

 

Si ricorda che l’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 riguarda la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara che è consentita solo nelle tassative ipotesi previste dallo stesso art. 57, comma 2, tra le quali c’è anche quella derivante dall’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti.

Nel richiamato comma 6 viene indicata la procedura seguita per tale fattispecie. La stazione appaltante dovrà:

§         individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

§         selezionare almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

§         invitare gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;

§         scegliere l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Il richiamato art. 176 riguarda la disciplina relativa al contraente generale, ovvero un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria cui viene affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

 

Come indicato nelle due ordinanze di seguito riportate in dettaglio (n. 3757 e 3772), il Commissario delegato può scegliere le società di progettazione, selezionare il contraente generale o le imprese appaltatrici con criteri di carattere fiduciario. In tale scelta, come nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici, può essere assistito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

 

Si ricorda che con l’ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009[64] (art. 4, comma 4) sono stati conferiti al Commissario delegato poteri speciali per accelerare le procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi. Per la progettazione preliminare, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.

Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza, il Commissario delegato è anche autorizzato (art. 1, comma 3) a definire tutte le procedure per il monitoraggio delle imprese impegnate nella opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Nell’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009[65] viene precisato che il Commissario delegato può avvalersi dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti per la realizzazione urgente dei moduli abitativi. Rimangono comunque inalterate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può costituire una commissione di esperti che assicuri un supporto tecnico adeguato alle attività di ricostruzione. (art. 7)

 

In attuazione del comma 9 è stata emanata la procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e la realizzazione dei moduli abitativi (30 lotti costituito ognuno da cinque edifici per un totale di centocinquanta edifici) al di sopra di piastre sismicamente isolate[66], con l’approvazione del bando di gara recante le modalità relative alla formulazione dell’offerta e all’aggiudicazione dell’appalto. A corredo del bando sono stati approvati anche il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati.

 

Il comma 9 prevede, inoltre, anche una deroga alla percentuale di lavori prevalenti che possono essere subappaltati, fissandola fino al 50%, in luogo del 30% previsto dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

Ai sensi dell’art. 118, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, i soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere comprese nel contratto. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto, inoltre, ad una serie di condizioni indicate nello stesso comma 2.:

 

 

Il comma 10 autorizza il Commissario delegato, a valere sulle risorse disposte dall’art. 7, comma 1, del decreto in esame (che hanno incrementato il Fondo della protezione civile) a reperire degli alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.

 

L’assegnazione dei moduli abitativi (comma 1) e degli ulteriori alloggi non utilizzati individuati dal Commissario (comma 10), dovrà essere disposta - secondo i criteri indicati con le ordinanze di protezione civile - dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso (comma 11).

 

Ai commi 10 ed 11 è stata data attuazione con l’ ordinanza n. 3769[67]del 15 maggio 2009. Il provvedimento stabilisce che il Commissario, anche tramite i sindaci interessati, individui in tutto il territorio abruzzese abitazioni sfitte o inutilizzate, arredate e dotate di riscaldamento, da affittare, a spese dello Stato, a famiglie che non dispongano di altre soluzioni abitative all'interno della Regione.

Le case saranno assegnate dai sindaci in base a criteri di priorità che tengano conto della vicinanza dell'immobile al comune di residenza, dei componenti il nucleo familiare, e dell'eventuale presenza in esso di disabili, anziani e bambini.

Il contratto di affitto tra i proprietari delle case disponibili e i beneficiari del provvedimento sarà regolato secondo un modello di convenzione che è contenuto nell'ordinanza stessa.

I contratti di affitto avranno una durata di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi con canoni, a meno di diversa dichiarazione di congruità, dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell'appartamento. L’affitto sarà a carico del Comune, mentre gli oneri condominiali a carico dell’affittuario. Ovviamente, chi usufruirà di questo provvedimento non avrà diritto all’indennità di autonoma sistemazione.

Gli oneri derivanti dal provvedimento saranno a carico delle risorse previste dall'art. 7 del decreto in esame.

 

 

Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede contributi volti ad agevolare le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate.

E’ previsto un contributo fino a 10.000 euro per le riparazioni di danni lievi per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e fino a 2.500 euro per unità abitativa qualora tali riparazioni riguardino le parti comuni dei condomini.

A tal fine i sindaci dei comuni individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3del 16 aprile 2009[68], possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'art. 14, comma 1 (vale a dire nell’ambito delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale), di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale, a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma.

Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.

Con ordinanza saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione di tali contributi.

 

 

Per assistere il Commissario delegato nell’esercizio delle proprie funzioni, Il comma 12 dispone la nomina, con successiva ordinanza, di quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie.

Agli eventuali oneri si provvede nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto in esame.

 

A tale comma si è data attuazione con l’ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009[69]con cui sono stati nominati tre vice commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, ossia il Prefetto dell'Aquila.

Con l’art. 11 dell’ordinanza n. 3763 del 6 maggio 2009[70] è stato nominato il quarto vice commissario con lo specifico compito di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività relative alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici.

 

 

Il comma 12-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede che i comuni individuati dal Commissario delegato con il decreto n. 3 del 16 aprile 2009[71] predispongono, d'intesa con il presidente della regione (Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2), sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

Tale emendamento risponde all’esigenza manifestata dagli degli enti locali di svolgere un ruolo significativo nel processo di ricostruzione, come emerso nel corso del dibattito svoltosi al Senato[72].

 

 

Il comma 13, per le finalità dell'articolo in esame, autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

La norma  esclude espressamente da tale autorizzazione la spesa prevista dal comma 10 sul reperimento di alloggi non utilizzati (che sono posti) a carico del Fondo della protezione civile e, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato anche del comma 12 relativo agli oneri per i vice commissari (che vengono posti a carico del medesimo Fondo).

 

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri

 

Vengono qui riportate alcune delle ordinanze emanate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza e, in particolare, quelle che hanno conferito poteri particolari al Commissario delegato, nonché i decreti emanati da quest’ultimo volti prevalentemente a organizzare le strutture della Protezione civile sul territorio dei comuni colpiti dal sisma[73]. Le ulteriori ordinanze sono riportate all’interno degli articoli del decreto legge cui fanno riferimento.

 

L’ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009[74] autorizza i sindaci dei comuni interessati a procedere alla requisizione di beni mobili e immobili e all'acquisto di tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e riparo dei cittadini, d'intesa con la Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.) e ferme restando le attività poste in essere dal Commissario delegato. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

II Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti sono tenuti ad individuare le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici, la rimozione delle situazioni di pericolo e l’assistenza alle popolazioni.

Viene, infine, previsto il censimento degli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire

 

Con l’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009[75] il Commissario delegato è incaricato di individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Le ulteriori disposizioni dell’ordinanza riguardano, tra l’altro, una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.

Inoltre viene prevista l’assegnazione di contributi finanziari ai nuclei familiari privi di abitazione: il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e risulti in tutto in parte distrutta, o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, il contributo è pari a 200 euro. Qualora, invece, nel nucleo familiare siano presenti persone anziane (di età superiore a 65 anni) o disabili (portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%), viene concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Tali benefici economici sono concessi a concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755). I benefici economici non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).

Per la gestione dei rifiuti viene autorizza la riapertura di talune discariche.

Vengono, quindi, autorizzate corresponsioni di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato dalle prefetture, dalla provincia e dal comune dell'Aquila e dei comuni interessati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di volontariato.

 

Con la Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009[76], inviata alla Regione Abruzzo, alle prefetture di L’Aquila, Pescara, Teramo e ai Sindaci dei comuni interessati dal sisma, sono stati confermati gli importi previsti dall’ordinanza n. 3754 per i contributi di autonoma sistemazione, definendone le modalità per la relativa richiesta. Sono poi definiti anche i contributi per sistemazioni alternative prevedendo che il Dipartimento per la protezione civile rimborsi le Regioni e i comuni che hanno ospitato temporaneamente le popolazioni colpite, nonché i contributi finalizzati alla copertura delle spese straordinarie per la copertura delle spese per la prima assistenza e gli interventi urgenti.

 

Le disposizioni recate dall’ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009[77] recano alcune integrazioni e modifiche alla precedente ordinanza n. 3754, soprattutto in materia di utilizzo di personale militare e civile per le attività di emergenza.

Per il compimento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni (art. 7).

In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 (art. 14).

In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate, viene, infine, attribuito un contributo straordinario di euro 300.000 alla Fondazione Eucentre (art. 12).

 

Per garantire la trasparenza delle iniziative adottate dal Commissario delegato, l’ordinanza n. 3757del 21 aprile 2009[78] incarica lo stesso a promuovere una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza, nonché a pubblicare in G.U., a conclusione dell'emergenza, l’elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.

Il Commissario delegato è anche autorizzato a definire tutte le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Viene quindi previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi: il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

Vengono poi ridotti alla metà i termini per acquisire la valutazione di impatto ambientale (VIA).

Al fine di accelerare la realizzazione di moduli abitativi ne vengono semplificate le relative procedure: la progettazione preliminare, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori. Il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.

Al fine elaborare delle linee guida nell'attività di previsione e prevenzione dei terremoti, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire una Commissione internazionale composta da esperti in materia.

Viene, inoltre, prevista l’esenzione dall’ICI e dalle imposte dirette per i fabbricati danneggiati dal terremoto (distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e viene chiarito che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera unicamente per i datori di lavoro privati.

 

I decreti del Commissario delegato

 

Il decreto n. 1 del 9 aprile 2009[79] disciplina il numero e le funzioni dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), strutture operative che coordinano i Servizi di emergenza e svolgono funzioni di supporto quali: valutazione e censimento danni, sanità, telecomunicazioni, coordinamento del volontariato, strutture operative, viabilità, assistenza alla popolazione, logistica, altri servizi essenziali e supporto amministrativo.

I C.O.M. sono sette: L'Aquila, S. Demetrio, Pizzoli, Paganica, Pianola, Navelli e Sulmona.

 

Il decreto n. 2 del 9 aprile 2009[80] disciplina la struttura e le funzioni della Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.), che è il centro di coordinamento delle strutture operative della Protezione Civile per le attività di soccorso sull’area interessata dal terremoto ed agisce in contatto con il Comitato operativo che coordina le attività a livello centrale. La Di.coma.c. è coordinata dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede nella Scuola della Guardia di Finanza.

Il coordinamento operativo in loco è suddiviso in funzioni di supporto, ciascuna delle quali interviene in uno specifico campo: tecnica di valutazione e censimento danni, sanità, volontariato e rapporto enti locali, strutture operative e viabilità, materiali e mezzi, assistenza alla popolazione, logistica, evacuati, coordinamento concorso delle regioni, telecomunicazioni, servizi essenziali, mass media e informazione, salvaguardia beni culturali, supporto amministrativo.

 

Con decreto n. 3 del 16 aprile 2009[81] il Commissario delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.

I comuni interessati dagli eventi sismici sono:

§         Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Casteldi Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

§         Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

§         Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

 

Il decreto n. 4 del 17 aprile 2009[82] istituisce un ottavo C.O.M. a Montorio al Vomano e integrando i C.O.M. già esistenti con l'inserimento nelle rispettive aree di intervento di altri comuni.

 

Il decreto n. 5 del 26 aprile 2009[83] modifica alcune funzioni delle Di.coma.c. per consentire una più efficace gestione della fase post emergenziale. Esso inserisce ulteriori enti ed amministrazioni in funzioni precedentemente attivate ed integra l'elenco delle funzioni, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e le strutture, il coordinamento con gli Enti locali, le relazioni internazionali, la tutela dell'ambiente, le telecomunicazioni e i supporti informatici, giuridici ed amministrativi, l'accoglienza alla popolazione sfollata presso altri comuni, la sanità e l'assistenza sociale e veterinaria, l'istruzione scolastica ed universitaria. Per ciascuna funzione vengono individuati gli enti afferenti ed i soggetti responsabili.

 

Il decreto n. 6 dell'11 maggio 2009[84]. con cui il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi.

 

 

 


Articolo 2-bis
(Informativa annuale al Parlamento)

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede che il governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.

 

Si segnala al riguardo che l’articolo 14, comma 5-quater, prevede un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, per il quale il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, il governo presenta una relazione semestrale al Parlamento concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

 


Articolo 3
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

L’articolo 3 prevede alcune agevolazioni che verranno concesse al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ed il cui saldo è subordinato al rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.

Tra tali agevolazioni vi è la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell’abitazione principale o l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva. Tale contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Inoltre, sono previsti contributi, anche con le modalità di credito di imposta, per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e per quelli ad uso non abitativo.

Vengono disposti indennizzi anche per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

 

 

Il comma 1,comemodificato nel corso dell’iter al Senato, dispone una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, prevedendone la concessione al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

 

Esse riguardano anzitutto, ai sensi delle lettere a) ed e), la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l’acquisto di abitazioni sostitutive.

 

La lettera a), sostituita nel corso dell’iter al Senato[85], dispone la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per:

§         la ricostruzione o la riparazione dell’abitazione principale ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata[86];

§         l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta.

Tale contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento deve essere realizzato nell'ambito dello stesso comune.

 

 

La lettera b) prevede l’assistenza di Fintecna S.p.a[87]nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento di cui alla lettera a), per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l’acquisto di abitazioni sostitutive.

L’intervento di Fintecna - o di una società controllata da questa indicata – è a domanda del soggetto che richiede il finanziamento.

 

Al fine di dare attuazione alla suddetta previsione, il successivo comma 3, ultimo periodo, stanzia 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per la stipula di una convenzione tra Fintecna S.p.a e il Ministro dell’economia.

 

Nel corso dell’esame da parte del Senato, la disciplina contenuta nella lettera c) del comma 1 – che prevedeva il subentro da parte dello Stato nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti a prima casa di abitazione andati distrutti e la contestuale cessione del bene oggetto di garanzia a Fintecna S.p.a -  è stata soppressa e sostituita da una nuova disciplina prevista dal comma 1-bis (vedi infra).

La lettera c) soppressa permetteva al soggetto titolare di un finanziamento preesistente garantito da immobili adibiti ad abitazione principale andati distrutti con il sisma, se non moroso, di liberarsi del debito preesistente, chiedendone il subentro dello Stato. Tale subentro - per un importo comunque non superiore al contributo spettante per la ricostruzione/riparazione dell'immobile ai sensi della lett. a) – comportava la contestuale cessione a Fintecna S.p.a. dei diritti di proprietà sugli immobili. All'Agenzia del territorio era demandato il compito di individuare il prezzo della cessione, che veniva detratto dal debito nel quale lo Stato subentrava.

 

 

L’intervento agevolativo riguarda anche l’esenzione dai diritti e dai tributi - ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto - dovuti in relazione ad atti (inclusi quelli relativi al subentro nei debiti da parte dello Stato), operazioni di finanziamento e acquisti inerenti la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale (lettera d)).

 

Per quanto riguarda, invece, la lettera e), essa prevede la concessione di contributi, anche con le modalità di credito di imposta per:

§         la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale,

§         la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati danneggiati[88].

 

In relazione alle disposizioni recate dalla lett. e) che prevedono contributi anche con le modalità del credito di imposta, occorre rilevare che nel corso del dibattito al Senato è emerso come l’utilizzo di tale meccanismo per gli immobili diversi dall’abitazione principale rischi di dilazionare troppo nel tempo il recupero delle somme anticipate[89].

 

Dato che tali contributi riguardano anche gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, tra cui rientrano le cd. seconde case, da più parti è stato rilevato che occorrerebbe tenere presente la particolare delicatezza di questo tema non solo per i diritti dei proprietari, ma anche per la stessa configurazione dei centri storici colpiti, che sono in larga misura composti da «seconde case» e immobili oggetto di precedente recupero o ristrutturazione. Ciò è tanto più vero in una realtà come quella aquilana che ha una prevalente vocazione a tradurre il risparmio in rendita urbana e per numerosi borghi dei comuni circostanti, alcuni dei quali classificati tra «i borghi più belli d’Italia», anche per il recupero operato dai privati. Se fosse confermata un’impostazione tesa a non considerare provvidenze certe per le cd. “seconde case”, si avrebbe il probabile effetto dell’abbandono, per difficoltà economiche, degli immobili distrutti o seriamente danneggiati da parte dei proprietari con conseguente stravolgimento dell’assetto urbano, morfologico e architettonico dei centri storici[90].

 

 

Nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condòmini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali (lett. e-bis, aggiunta nel corso dell’iter al Senato).

 

 

Per quanto concerne gli interventi di sostegno alle attività produttive sono previste due diverse tipologie di indennizzi alla lettere f) e g):

§         per le attività produttive che, a causa del sisma, hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli (lett. f).

Si ricorda che tale tipologia di indennizzo non è in nessun caso fruibile al di fuori dei territori dei comuni direttamente interessati dagli eventi sismici, come dispone l’art. 1, comma 3, del decreto in esame.

§         per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, che deve essere preceduta – secondo un emendamento approvato al Senato - dalla presentazione di una perizia giurata  (lett. g);

§          per il ripristino delle scorte andate distrutte e per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle stesse attività (lett. g).

 

Alcune disposizionidell’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[91], anche se non recano specifici indennizzi per le attività produttive, prevedono comunque delle iniziative per la loro ripresa. Viene infatti disposto che i sindaci dei comuni colpiti dal sisma possano rivolgersi alle piccole imprese del territorio per ottenere in tempi rapidi i beni e servizi necessari all’assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Tale procedura vale fino al 31 dicembre 2009 (art. 3).

Il sindaco dell’Aquila, quelli dei comuni colpiti dal sisma e la provincia dell’Aquila possono altresì stipulare rispettivamente fino a 5, a 2 ed a 3 contratti a collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2009. I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere al proprio datore di lavoro l’esenzione al lavoro per un periodo massimo di 60 giorni. (artt. 3-5).

Infine i sindaci possono trasferire temporaneamente le attività produttive che erano svolte in strutture ora inagibili in altri luoghi pubblici o privati, ma devono assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza, igenico-sanitarie e ambientali. Tale trasferimento durerà fino a quando non saranno di nuovo agibili i locali o saranno trovate soluzioni alternative, comunque non oltre il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza (art. 8)

 

 

Da ultimo, il comma 1, lettere h) e i), prevede ulteriori indennizzi relativi al ristoro dei:

§         danni subiti da beni mobili, registrati e non (lett. h);

§         danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali[92], ricreative, sportive e religiose (lett. i).

 

 

Sempre con riferimento alle imprese, la lettera l) dispone poi che gli indennizzi ed i contributi a queste erogati non concorrano ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.

 

Per quanto riguarda i contributi destinati alle attività produttive si rileva che  mancano indicazioni chiare sulle procedure e sull’entità dei contributi destinati alla ricostruzione degli immobili industriali e commerciali danneggiati o distrutti, come tra l’altro è emerso nel corso del dibattito al Senato[93].

 

 

Il comma 1-bis prevede - ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dall’articolo in esame - un tetto di 150.000 euro al subentro da parte dello Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti.

Analogamente a quanto previsto dalla soppressa lettera c), il comma dispone la contestuale cessione alla Fintecna S.p.a., ovvero alla società controllata da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili.

Il prezzo della cessione – stabilito dall’Agenzia del territorio - è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento, per la parziale estinzione senza penali del debito, ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra.  

Il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal successivo comma 6.

Ai fini dell’attuazione della disciplina in esame, il comma 1-bis rinvia alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

L’ultimo periodo del comma attribuisce ai comuni l’approvazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, finalizzato a favorire la ripresa delle attività economiche e sociali.

Entro tre anni dalla stata data, i comuni possono acquistare da Fintecna, la proprietà delle aree cedute alla medesima società non ancora edificate, ad un prezzo pari a quello corrisposto dalla società (ai soggetti privati), con la sola maggiorazione degli interessi legali.

 

 

Il comma 1-ter, introdotto durante l’iter al Senato, prevede che il saldo dei contributi e dei benefici concessi dall’articolo in esame sia vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ossia nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.

 

Sembrerebbe opportuno, dato che il richiamato decreto legge n. 136 del 2004 contiene una serie eterogenea di disposizioni, esplicitare il riferimento all’art. 5 relativo alle norme tecniche sulle costruzioni oppure far direttamente riferimento al DM 14 gennaio 2008 recante Norme tecniche sulle costruzioni.

 

Il comma 2 rinvia, per l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, ai commi 2 e 3 dell’art. 1 del decreto (vedi infra).

 

 

Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1, il comma 3 autorizza le banche[94] operanti nelle zone colpite dal sisma a contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti S.p.Afino ad un massimo di 2 miliardi di euro.

 

Tale provvista finanziaria, attivabile ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003[95], deve essere finalizzata alla concessione di finanziamenti, assistiti da garanzia dello Stato a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.

 

Si ricorda che il citato articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269/03 disciplina l’attività tradizionalmente svolta dalla Cassa depositi, c.d. “gestione separata”, diretta alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, a soggetti quali: lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici in generale e gli organismi di diritto pubblico.             Le forme di provvista relative a questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali[96]. E’ inoltre previsto che la CDP S.p.A. possa raccogliere fondi con l’emissione di titoli o, più in generale, l’assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie, che “possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato”[97].

Si rammenta, inoltre, che al fine di ampliare il novero delle attività finanziarie che possono essere intraprese dalla Cassa depositi e prestiti, il richiamato articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 è stato recentemente novellato:

-          dall’articolo 22 del D.L. n. 185 del 2008 (c.d. “decreto anti-crisi”, convertito dalla legge n. 2/2009), che ha ampliato le competenze della CDP S.p.A. abilitandola a concedere finanziamenti per operazioni di interesse pubblico previste dal suo statuto sociale (anche in deroga ai decreti ministeriali volti a garantire accessibilità e uniformità di trattamento e non discriminazione) a beneficio dei soggetti istituzionali o per operazioni di interesse pubblico promosse da questi, tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria e per le quali il Ministero dell’economia ne abbia definito con decreto i criteri generali per l’individuazione;

-          dall’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 5 del 2009 (c.d. “decreto incentivi”, convertito dalla legge n. 33/2009) che al fine di destinare il risparmio postale a più ampi utilizzi per la realizzazione di interessi generali e per il sostegno dell’economia, ha individuato più specificamente le diverse forme di finanziamento ammissibili, prevedendo che la Cassa possa rilasciare garanzie nonché assumere capitale sia di rischio che di debito. Le predette operazioni possono essere effettuate dalla Cassa o direttamente ovvero mediante l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

 

La garanzia dello Stato che assiste i suddetti finanziamenti alle persone fisiche è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali; essa  fa riferimento all’adempimento sia delle obbligazioni principali sia di quelle accessorie e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.

I medesimi decreti dirigenziali dovranno disciplinare le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale la stessa possa essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili.

 

 

Nel caso sorgano oneri a carico della finanza pubblica dall'escussione della garanzia dello Stato, il comma dispone che gli stessi siano imputati all’unità previsionale di base 3.2.4.2garanzie dello Stato”, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

Si ricorda infatti che l’articolo 7, comma 2, numero 2, della citata legge generale di contabilità prevede che con decreti del Ministro dell'economia si provveda ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, ovvero connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (UPB 25.2.3 dello stato di previsione del MEF).

 

Si osserva che l’Unità previsionale di base richiamata nel testo fa riferimento alla codificazione precedente alla riclassificazione del bilancio, come si evince dalle 4 cifre indicate in luogo delle 3 previste per le u.p.b. a partire dal 2008.

Si segnala, pertanto, che nel bilancio 2009, il capitolo 7407 cui è assegnato lo stanziamento per gli “oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” è confluito nella U.P.B. 8.1.7. del programma “Incentivi alle imprese”, missione “Competitività e sviluppo delle imprese”.

 

La norma dispone, infine, l’autorizzazione della spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna Spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze disposta dal comma 1, lettera b) (cfr.  la relativa scheda di lettura).

 

 

Il comma 4 dispone che i complessi residenziali possono essere realizzati anche nell’ambito del cd. Piano casa previsto dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

 

Il Piano casa, previsto dall’art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, consiste in una serie di misure rivolte all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione (nuclei familiari a basso reddito, anziani, studenti fuori sede, ecc.). Il piano prevede la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali. Esso dovrà essere adottato con DPCM, previa delibera del CIPE e previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12 dell’art. 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti da una serie di provvedimenti adottati nella precedente legislatura. Successivamente, il comma 4-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ha destinato al Piano casa anche risorse finanziarie aggiuntive provenientidal Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Si segnala che il CIPE, nella seduta del 6 marzo 2009, ha dato via libera alla prima tranche di fondi: 200 milioni di euro andranno alle regioni, quale anticipo sui 550 previsti, mentre 150 milioni di euro al fondo immobiliare con la partecipazione della Cassa depositi e prestiti e delle maggiori fondazioni bancarie. La relativa delibera non è stata ancora pubblicata.

 

 

Il comma 5 dispone anzitutto l'esclusione, per i beni alienati successivamente al 6 aprile 2009 (data del sisma), dalle agevolazioni concesse per la ricostruzione o la riparazione di immobili.

In secondo luogo prevede il divieto, per i soggetti ai quali è stato concesso il contributo o altra agevolazione per la ricostruzione, di alienare la proprietà dei relativi immobili per i due anni successivi alla concessione del contributo stesso.

Per gli atti di compravendita stipulati in violazione di quanto sopra è prevista la nullità.

 

Secondo quanto previsto dal Senato, la concessione del contributo o dell'agevolazione viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla base del titolo di concessione e senza alcun'altra formalità. Sono esclusi da tale obbligo i contributi per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis.

 

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, dispone - al primo periodo - che gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condòmini che comunque rappresenti almeno la metà (anziché i due terzi) del valore dell'edificio, in deroga agli artt. 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile.

 

Si ricorda che i citati artt. 1120 e 1121 del Codice civile riguardano rispettivamente le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni e le innovazioni gravose o voluttuarie. Le prime possono essere disposte con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, ossia dalla maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenta i due terzi del valore dell'edificio. Per le innovazioni gravose (dal punto di vista economico o voluttuarie) suscettibili di utilizzazione separata i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita.

La norma in esame sembra quindi ricomprendere anche le innovazioni particolarmente gravose.

 

Il secondo periodo dello stesso comma dispone, inoltre, che gli interventi previsti dal quarto comma dell’articolo 1136 – ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità - devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, in deroga al predetto art. 1136, quarto comma, che prevede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

 

Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, relativi alla concessione di contributi e finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principaledistrutti o danneggiati nei comuni colpiti dal terremoto (con esclusione dell’intervento di Fintecna Spa, per il quale il comma 3 prevede una specifica autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012), il comma 6 autorizza la spesa di complessivi 3.165,5 milioni di euro per il periodo 2010-2032, così ripartiti: 88,5 milioni di euro per l'anno 2010, 177 milioni di euro per il 2011, 265,5 milioni per il 2012, 295 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 240,3 milioni per il 2015, 185,6 milioni per il 2016, 130,9 milioni per il 2017, 112,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, 78,9 milioni per il 2030, 45,1 milioni per il 2031 e 11,3 milioni per l'anno 2032.

L’autorizzazione di spesa non riguarda i contributi che, per le stesse finalità, sono concessi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame.

 


Articolo 4
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

L’articolo 4 prevede il trasferimento di una serie di immobili pubblici non più utilizzabili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma, nonché l’avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e attuato dal Presidente della Regione Abruzzo.

Sono previste misure per consentire la ripresa delle attività degli uffici della pubblica amministrazione ed interventi per l’immediata ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali.

Vengono inoltre previste misure per la messa in sicurezza delle scuole destinando alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo infrastrutture,nonché misure per la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dal terremoto.

Sono previsti anche interventi per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della regione.

 

 

Il comma 1 dispone che con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti di carattere fiscale e finanziario, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge in esame, dovranno essere stabiliti i criteri di trasferimento degli immobili pubblici previsti dalla lettera a) e le modalità di predisposizione del piano di interventi urgenti per gli edifici pubblici previsto dalla lettera b).

 

 

La lettera a) del comma 1, come modificata durante l’esame del provvedimento al Senato, definisce i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo o ai comuni interessati dal sisma di due tipologie di immobili.

Si tratta, in primo luogo, degli immobili appartenenti allo Stato e siti nel territorio della regione Abruzzo, gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, caratterizzati dall’essere dismissibili o non più utilizzabili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali. Tali immobili non devono essere altresì interessati da piani di dismissione o alienazione finalizzati alla riduzione del debito pubblico (ai sensi dell’ art. 1, comma 5, della L. n. 255 del 2005, legge finanziaria 2006).

In secondo luogo, la disposizione concerne il trasferimento degli immobili sequestrati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (ai sensi dell’ art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575).

 

 

La lettera b) del comma 1 prevede che le ordinanze individuino le modalità di predisposizione e di attuazione - da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati - di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, soprattutto alla luce del “ruolo operativo .dell’Aquila come capoluogo di Regione”, obiettivo emerso con chiarezza nel corso del dibattito al Senato[98].

In particolare vengono individuati:

§         gli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico[99], le strutture edilizie universitarie, quelle del Conservatorio di musica dell'Aquila e dell’Accademia per le Arti e la Scienza dell’Immagine dell’Aquila[100];

§         le caserme in uso all'amministrazione della difesa;

§         degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati[101] di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice dei beni culturali).

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ai sensi dell’art. 13 è prevista la dichiarazione dell'interesse culturale che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse culturale richiesto dall'art. 10.

 

Si osserva che non viene indicato il termine entro il quale tale piano di interventi urgenti dovrà essere predisposto.

 

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese[102], in corso di svolgimento al Senato, ha ricordato che la Protezione civile, nei giorni successivi all'evento sismico, ha messo in campo numerosissimi tecnici che ad oggi hanno già svolto quasi 30.000 accertamenti tecnici sull'agibilità degli edifici pubblici e privati. Rileva, in particolare, che sono state svolte verifiche di agibilità di 39 ospedali, 334 scuole e 1.157 fabbriche nell'ottica di una riapertura delle industrie che consenta di far rinascere il tessuto industriale nel più breve tempo possibile. Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici è emerso che il 53% degli edifici ispezionati risulta agibile, il 15% lo sarà dopo una serie di interventi non particolarmente rilevanti, mentre poco più del 20% degli edifici è totalmente inagibile. Manifesta invece preoccupazione per i beni culturali in considerazione del fatto che i sopralluoghi hanno constatato che più del 40% degli edifici di pregio culturale risulta tuttora inagibile.

 

La lettera c) del comma 1 demanda alle ordinanze di definire anche:

§         le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di Regione al comune dell'Aquila[103];

§         le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

 

 

Il comma 2, modificato nel corso dell’iter al Senato, prevede che all’attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture, provveda il Presidente della regione Abruzzo quale Commissario delegato, avvalendosi del provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali.

 

Si ricorda che il citato art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

 

La relazione tecnica stima un fabbisogno complessivo di circa 185 milioni di euro, di cui circa 85 milioni per gli edifici universitari e circa 3 milioni per il conservatorio di musica.

 

Per l’attuazione di tale piano, il comma 9 prevede che vi si provveda con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto in esame (per il cui contenuto si rinvia alla corrispondente scheda di lettura), vale a dire nell’ambito degli stanziamenti CIPE - a valere sul FAS – per il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

 

Il comma 3, modificato durante l’iter al Senato, destina, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, risorse complessive -fino ad un massimo di 300 milioni di euro - già stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non ancora destinate, per interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione. Per tali interventi vengono destinati:

§         fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno;

§         fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

 

La relazione tecnica non prevede oneri, perché si tratta di una finalizzazione di risorse già autorizzate.

 

Si ricorda che l’ultimo contratto di programma sottoscritto tra l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato sottoscritto il 30 luglio 2007 “Piano degli investimenti 2007-2011- Contratto di programma 2007". Esso introduce, altresì, regole generali dirette a disciplinare i rapporti tra il Ministero concedente e l'ANAS S.p.A. Il Contratto è costituito da un articolato e da due allegati, concernenti – rispettivamente – le infrastrutture da realizzare e le prestazioni dei servizi con indicazione dei relativi corrispettivi.

In riferimento all’ANAS, si ricorda che nell’ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009[104] sono contenute disposizioni volte alla ricostruzione della sede del compartimento ANAS dell'Aquila (art. 14).

 

Per quanto riguarda, invece, l’ultimo contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., esso è del 2007-2011. Esso disciplina i rapporti tra RFI Spa – in qualità di titolare della concessione – e il Ministero delle infrastrutture, stabilisce reciproci obblighi e diritti ed individua le procedure per l’accertamento di eventuali inadempimenti da parte di RFI e per l’applicazione delle relative sanzioni. Al contratto sono allegate tabelle che quantificano analiticamente gli investimenti per la rete ferroviaria.

Successivamente è stato stipulato il primo aggiornamento, relativo all’anno 2008, del contratto di programma, finalizzato a permettere l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 159/2007, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale (800 milioni di euro) e per assicurare la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria della rete (235 milioni di euro), e delle ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 2.123 milioni di euro, rivenienti dalle fonti citate nelle premesse del citato aggiornamento.

 

 

Il comma 4 dispone che alla regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame[105], una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008 (cd. decreto-legge anticrisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole.

 

Si osserva che il termine indicato per l’adozione della delibera CIPE decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, entro il 28 maggio 2009, non sembra tener conto del fatto che a tale data il decreto legge sarà ancora all’esame del Parlamento e, pertanto, suscettibile di modificazioni.

 

Lo stesso comma 4 autorizza, inoltre, la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23 del 1996, anche con l'inserimento di nuove opere, prorogando di sessanta giorni il termine previsto per la sua presentazione.

Il termine è stato fissato dall’art. 2 del DM 5 marzo 2009 -  con il quale sono state ripartite le risorse per il 2009 per i piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/1999 – in 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo: poiché, quindi, esso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2009, il termine scade il 15 giugno 2009. Per effetto della proroga disposta dal decreto in esame, il termine per la regione Abruzzo dovrebbe, quindi, scadere il 14 agosto 2009.

 

Si segnala - come si evince dalla ricostruzione normativa che segue - che il termine per la presentazione dei piani annuali non è previsto dalla legge n. 23/1996, ma risulta definito in un decreto ministeriale. Appare, quindi, opportuno rilevare che con norma primaria si proroga un termine fissato con norma secondaria.

 

Si ricorda che gli stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici seguono, sostanzialmente, due linee di intervento: da una parte, le risorse individuate nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo (legge n. 443/2001), dall’altra la programmazione dell'edilizia scolasticaprevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Sotto il primo profilo, il citato art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto, al comma 1, lettera b), che il CIPE assegni per la messa in sicurezza delle scuole una quota delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008.

La delibera CIPE del 6 marzo 2009 n. 3 ha quindi assegnato al Fondo Infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nella medesima data la delibera n. 10 ha stanziato 489,083 milioni di euro per il primo e secondo programma stralcio[106].

Per quanto riguarda il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici si ricorda, in estrema sintesi, che esso è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 con l’art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ed è stato incluso nel citato programma delle infrastrutture strategiche. Esso risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi[107]. Il terzo programma stralcio dovrà esser sottoposto al CIPE entro il 30 giugno 2009 (vedi oltre).

Interventi di adeguamento antisismico degli edifici del sistema scolastico sono stati inseriti nel decreto legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008. In particolare, l’art. 2, comma 1-bis ha disposto il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, da destinarsi al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Le somme citate sono quelle di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), inerenti gli interventi rivolti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio per il triennio 2005-2007.

All'attuazione delle disposizioni sopra esposte, in merito al riparto dei finanziamenti ed all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvederà mediante appositi decreti interministeriali. In tal senso, in data 23 dicembre 2008, le Commissioni riunite V (bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei deputati hanno approvato la risoluzione[108] di indirizzo al governo per l’assegnazione dei contributi di cui al citato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.

Lo stesso decreto legge n. 137 ha inoltre previsto (art. 7-bis) l’assegnazione, al citato Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

In attuazione di tale disposizione, con delibera CIPE n. 114 del 18 dicembre 2008[109] sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:

§         una quota di 3 milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

§         una quota di 7,5 milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

La definitiva assegnazione delle quote avverrà sulla base del 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture - d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione - sottoporrà al CIPE entro il 30 giugno 2009.

Si ricorda, da ultimo che la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 276, legge n. 244/2007) ha poi previsto un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro attraverso l’incremento del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio[110]. La stessa legge, ha autorizzato anche una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico (art. 2, comma 329).

 

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, si ricorda che (ai sensi dell’art. 4, comma 2) la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

I commi 3 e 4 disciplinano la procedura per l’emanazione del piano triennale, prevedendo che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale e stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni. Le regioni trasmettono quindi al Ministro i piani generali triennali. Inoltre, entro la stessa data, esse approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità dei piani generali rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro invita le regioni a modificare opportunamente i rispettivi piani generali.

Ai sensi del comma 8, i piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che reca l’indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, anche dello stato di attuazione dei piani precedenti.

Infine, ai sensi del comma 9, i termini stabiliti hanno carattere perentorio.

L'art. 7 della medesima legge 23/1996 prevede, poi, che per la programmazione delle opere di edilizia scolastica le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica[111].

Quanto agli interventi normativi e alle misure di finanziamento più recenti, si ricorda che l’art. 1, c. 625, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per i piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge n. 23/1996.

Il 50% delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.

Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

Tale patto per la sicurezza nelle scuole è stato siglato in data 20 dicembre 2007 dal Ministro per la pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, dagli assessori regionali e dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

Il patto prevede lo stanziamento per il triennio 2007-2009 di 940 milioni di euro, raggiunti grazie alla compartecipazione per almeno un terzo di Comuni, Province e Regioni. A questa cifra vanno aggiunti 100 milioni di euro, che sono stati stanziati dal protocollo d'intesa firmato con l'INAIL per la messa in sicurezza di edifici scolastici e l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole.

Le risorse da impegnare per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per la mitigazione del rischio sismico, in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, deriveranno dalla revoca delle economie maturate alla data del 1° settembre 2008, nonché da quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dall'1 gennaio 2006, nell'ambito delle precedenti leggi per l'edilizia scolastica n. 488/1986 e n. 23/1996. Le stazioni appaltanti sono tenute a rescindere i contratti già stipulati, quantificando le economie e dandone comunicazione alla regione territorialmente competente.

È prevista, inoltre, la nomina di un soggetto attuatore incaricato della definizione degli interventi, e del relativo cronoprogramma, necessari ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica.

Si ricorda, inoltre, che con il DM 16 luglio 2007, pubblicato nella GU 26 luglio 2007, n. 172, sono stati ripartiti i finanziamenti autorizzati dalla finanziaria 2007 a favore delle regioni, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica, per il triennio 2007-2009. Il DM ha, peraltro, indicato, come si legge nella premessa, anche gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi regionali.

 

Da ultimo, si segnala che il 28 gennaio 2009 è stata sottoscritta un’intesa in sede di Conferenza unificata sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici». Essa prevede la costituzione - presso ciascuna regione e provincia autonoma, di appositi gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, con il compito di creare apposite squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e di compilare apposite schede, il cui contenuto è destinato a confluire successivamente nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. L’intera iniziativa dovrà essere completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’intesa ed, a tal fine, sono stati previsti 10 giorni per la costituzione dei gruppi di lavoro e 15 per la formazione delle squadre. E’ stato altresì previsto che eventuali ritardi, superiori ai 40 giorni, comporteranno l’intervento sostitutivo del Prefetto.

 

 

Il comma 5 dispone che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici[112]disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo.

Inoltre, per la sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari (economie di spesa) di cui all'art. 64, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, 14,3 milioni per l'anno 2010 e 2,3 milioni per l'anno 2011.

L’utilizzazione di tutte le risorse previste nel comma in esame è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

La relazione tecnica specifica gli interventi che dovranno essere realizzati.

Innanzitutto, a seguito dell’inagibilità di numerosi edifici scolastici (quantificati dalla medesima relazione in 60), e del conseguente ricollocamento delle relative classi in altri edifici, si è verificato lo sdoppiamento di più classi[113]. Da ciò, deriva un incremento del numero delle ore di lezione che devono essere assicurate, ovvero un incremento di docenti e di personale ATA, rispettivamente per 306 e 61 unità.

In secondo luogo, per il particolare contesto materiale e psicologico in cui vivono gli alunni delle scuole interessate dal sisma, sarà necessario adattare l’offerta formativa, con conseguente necessità di compensi accessori per i docenti.

Anche al personale amministrativo, sia delle istituzioni scolastiche che dell’amministrazione, sarà necessario riconoscere lo sforzo aggiuntivo che deriva dalla necessità di gestire una situazione molto complessa a livello di logistica e di adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale.

Inoltre, nella determinazione della spesa da autorizzare si sono tenuti presenti l’incremento del fabbisogno di supplenze brevi – anche in considerazione del fatto che molti docenti sono ospedalizzati – e i rimborsi delle spese di viaggio per il personale che deve raggiungere la sede di lavoro.

Infine, a seguito della distruzione o della inagibilità di numerosi laboratori, si è considerata la necessità di approntare laboratori integrativi. Al riguardo la relazione tecnica precisa che le attrezzature rimarranno patrimonio delle scuole che saranno ricostruite.

 

In nota si riportano il contenuto dell’art. 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3754 del 9 aprile 2009 e i link ai conseguenti atti adottati per le scuole e gli studenti abruzzesi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[114].

 

Il comma 6 dell’articolo 4 concerne la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo.

A tale scopo vengono definite due categorie di misure.

In primo luogo, ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo di programma con la Regione Abruzzo destinato alla ricostruzione, alla riorganizzazione ed alla riduzione del rischio sismico delle strutture sanitarie, viene riconosciuto un beneficio di priorità nell'impiego delle risorse statali disponibili per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

 

Va ricordato che in materia di edilizia sanitaria e, più in generale, di spesa per infrastrutture, le disposizioni principali sono contenute nell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obbiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti etc.).

 

In secondo luogo, con riferimento all'accordo di programma con la Regione Abruzzo già vigente, viene previsto che la Regione medesima proceda, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni degli interventi programmati, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

 

 

Ai sensi del comma 7 i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, che non sono previsti da norme comunitarie.

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato come tale attività di riprogrammazione debba essere svolta d’intesa con il Commissario delegato, o su proposta del medesimo.

 

 

Il comma 8 autorizza la Regione Abruzzo, la Provincia di L'Aquila e gli altri comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame - alla rinegoziazione di prestiti in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto - legge in esame, estendendone la durata massima, in deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008[115], da un periodo non superiore a trenta anni ad un periodo non superiore a cinquant’anni dalla data di rinegoziazione.

L’articolo 62 del decreto legge n. 112, come sostituito dall'art. 3, comma 1 della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008), contiene disposizioni per il contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 62 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

 

Il comma 9 prevede che all'attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici - di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 - si provveda a valere sulle risorse,determinate all'articolo 14, comma 1, relative al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale e al Fondo infrastrutture (cfr. la relativascheda di lettura).

 

 

Il comma 9-bis introdotto durante l’iter al Senato, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni predispongano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.

 

Sembrerebbe opportuno richiamare l’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 relativo, appunto, alla predisposizione da parte dei comuni dei piani di emergenza.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le funzioni attribuite ai comuni, vi è anche la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e la loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali. Ai comuni sono conferite anche le funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, nonché l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.

 


Articolo 5
(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

L'articolo 5, nel testo modificato presso l’altro ramo del Parlamento,sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi nonché  quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge (commi 1 e 5).

 

La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative  relative:

- ad alimenti;

- ai procedimenti cautelari;

- ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;

- ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.);

- alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Si segnala che la disposizione fa generico riferimento al “presidente”, senza specificare a quale ufficio giudiziario si riferisce.

La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 3).

Il comma 1-bis, aggiunto dal Senato, prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 luglio 2009 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall’art. 1, comma 2.

 

Il comma 2 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 6) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 5 aprile erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 5 aprile 2009. Con un emendamento introdotto dal Senato, è stata in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

 

Con riferimento alla data di nomina del difensore (prima del 5 aprile, cioè fino al 4 aprile), si segnala che, in relazione alla sospensione dei processi penali, il comma 6 fa riferimento invece alla nomina prima del 6 aprile (cioè fino al 5 aprile) e, in relazione alle modalità di notifica di atti del procedimento, il comma 10 fa riferimento ai difensori già nominati alla data del 5 aprile (quindi, sembrerebbe fino al 4 aprile).

 

I commi 3 e 4 dispongono - dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 - la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati), ovvero:

-             termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;

-             termini per gli adempimenti contrattuali.

a favore dei soggetti che, al 5 aprile 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale  nei comuni e nei territori terremotati individuati dal decreto-legge in esame.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1° agosto 2009).

 

In ogni caso, con riferimento ai termini processuali, opera la sospensione dei termini feriali di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), sicché l’effettivo inizio del decorso opera dal 16 settembre 2009.

 

Il comma 3 sospende, inoltre:

-             i termini relativi ai processi esecutivi, con esclusione delle procedure di esecuzione coattiva tributaria. Con riferimento a tali ultime procedure, una disposizione introdotta dal Senato precisa che si provvede ai sensi dell’articolo 6 (su cui infra);

-             i termini relativi alle procedure concorsuali,

-             i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

Si segnala che i decreti-legge 364/1997 sul terremoto Umbria-Marche (art. 1, comma 1) e 180/1998 sugli eventi franosi a Sarno e Quindici in Campania (art. 3, comma 1), che contenevano disposizioni analoghe, facevano riferimento entrambi ai "termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”, ma limitavano l’operatività della sospensione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

 

Il comma 4 sospende, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 5 aprile 2009, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati

La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.

 

Il comma 5 sospende fino al 31 luglio 2009 i processi penali pendenti alla data del 6 aprile 2009 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

Un emendamento approvato dal Senato ha integrato la formulazione del comma 5 prevedendo l’osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell’art. 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Si osserva come riferimento più corretto sembra essere quello all’art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” la cui formulazione è stata sostituita dal citato art. 240-bis

 

L’art. 2 della legge 742/1969 stabilisce in particolare che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

In base alla medesima disposizione, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

 Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici non ripetibili).

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale (atti urgenti, non rinviabili nell’incidente probatorio).

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 c.p.p.. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

 

Ai sensi del comma 6, con riferimento ai processi penali in cui, al 6 aprile 2009, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati individuati dall’art. 1 del D.L.:

-             il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2009 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente;

-             sono sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 7 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera:

-             per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo;

-             per il giudizio direttissimo;

-             per la convalida dei sequestri;

-             nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che:

-             la sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni;

-             la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

 

Il comma 8 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 5 e 6 - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi del comma 6 - il processo è rinviato.

 

Il comma 9 prevede l'istituzione, presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L’Aquila, del presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

Fino al 31 luglio 2009, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, devono essere eseguite, a pena di nullità, presso il citato presidio per le comunicazioni e le notifiche de L’Aquila (comma 10). A seguito di modifica introdotta dal Senato, tali obblighi di comunicazione e notifica sono limitati ai soli atti di competenza degli uffici giudiziari aquilani. In forza della stessa modifica, è fatta salva la facoltà del giudice civile e amministrativo di ordinare ex art. 663 c.p.c. il rinnovo della citazione ove risulti che l’intimato non abbia avuto conoscenza dell’atto o non sia potuto comparire per caso fortuito o per causa di forza maggiore.

 

Al comma 10, andrebbe sostituito il riferimento ai “decreti di cui al comma 1” con quello ai “decreti di cui all’articolo 1, comma 2”

 

Analogamente, il comma 11 dispone che le notificazioni da eseguirsi presso l’Avvocatura dello Stato in L’Aquila dovranno essere eseguite, fino al 31 luglio 2009, presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

 


Articolo 6
(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

L'articolo 6 prevede la sospensione o la proroga, a seconda dei casi, di una serie di termini, la possibilità di derogare al patto di stabilità interno, le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

 

Più specificamente, ai sensi del comma 1 è prevista:

 

§         la sospensionedei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici (lettera a));

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) prevede che, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

 

 

Tra i termini sospesi ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del DL in esame, diverse disposizioni concernono la materia tributaria, creditizia, previdenziale e assistenziale.

 

In particolare, la lettera b) del comma 1 dispone la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all’amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali e alla Regione, nonché del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580[116].

 

Il citato articolo 18 enumera tra le fonti ordinarie di finanziamento delle camere di commercio (comma 1, lettera b)) anche un diritto annuale, la cui misura - dovuta ad ogni singola camera di commercio, da parte di ogni impresa iscritta o annotata negli appositi registri - è determinata e aggiornata (comma 3 dell’articolo 18) con decreto interministeriale, previa consultazione di Unioncamere e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L’OPCM n. 3763 del 6 maggio 2009, in attuazione di quanto disposto dalla norma in commento, ha differito al 3 dicembre 2009 il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, anche ove iscritte nelle relative cartelle esattoriali. Alla medesima data è stata differita l’emissione dei ruoli in corso da parte della Camera di commercio dell’Aquila. E’ stato poi demandato ad successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di determinare le modalità di effettuazione sia dell’emissione dei ruoli, sia della riscossione - anche rateale - dei versamenti sospesi.

 

La lettera c) del comma 1 dispone la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari (compresi quelli di enti locali e Regioni).

 

La norma di cui alla lettera d) sospende, per tutti i proprietari di immobili agricoli o extragricoli - inclusi in veste di contribuente in un consorzio di bonifica e ricadenti in un territorio colpito dal sisma, il versamento dei contributi consortili dovuti, con la sola esclusione di quelli dovuti per il servizio irriguo. La sospensione pertanto opera sia per i contributi relativi alle spese di funzionamento degli enti che per quelli relativi alla gestione delle opere di sistemazione idraulica che comprendono fondamentalmente le opere di scolo delle acque e di difesa del territorio.

 

Relativamente ai consorzi di bonifica e miglioramento la disciplina di riferimento è tuttora recata dal R.D. n. 215/1933 che integrando le norme di cui agli artt. 857-865 del codice civile costituisce la normativa principale in materia di interventi di bonifica. Per la regione Abruzzo il quadro legislativo si completa con la L.R. n. 11/83[117] che qualifica i consorzi come “organismi tecnici ed operativi delle Comunità montane e degli altri enti territoriali” ed attribuisce loro compiti di miglioramento del reddito dell'agricoltura e di sviluppo della produzione agricola, di definizione dell'assetto del territorio e degli interventi di difesa del suolo e dell'ambiente (art. 1), stabilendo altresì che le spese per le opere non coperte da contributi regionali e quelle per il funzionamento dei Consorzi di bonifica, siano a carico dei privati in ragione del beneficio tratto (art. 20).

La successiva L.R. n. 36/96[118] che ha disposto il riordino dei consorzi regionali ha attribuito alle province, sulla base della mappatura effettuata dai Comuni, il compito di delimitare i perimetri di contribuenza mediante l'individuazione degli immobili che traggano un “beneficio diretto e specifico” dall'attività di bonifica (art. 9), nonché quello di predisporre per ciascun consorzio un “Piano di difesa del territorio e di bonifica” valido per un triennio.

Ai sensi dell’art. 12 i proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuenza sono obbligati al versamento di contributi che consentano l’esercizio e la manutenzione delle opere e che articolati in base ai servizi di cui i fondi beneficiano sono destinati :

§         al funzionamento degli organi ed uffici del Consorzio di bonifica;

§         alla gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;

§         alla gestione dell'irrigazione;

§         alla gestione di servizi speciali.

 

 

§         il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati (lettera e));

 

§         la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad Uffici pubblici (lettera f));

 

La lettera g)disponeche sia rideterminata la sospensione del versamento – con conseguente ripresa della riscossione - di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell’articolo 6 in esame, anche in forma rateale.

 

L’articolo 6 dell’OPCM n. 3753[119]del 6 aprile 2009 ha disposto, al comma 1, la sospensione fino al 31 dicembre 2009 di tutti i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza[120]. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2 dell’OPCM n. 3754[121]del 9 aprile 2009 ha disposto per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell’evento sismico nei comuni colpiti dal terremoto la concessione fino al 30 novembre 2009 del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto attiene ai termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria, le relative disposizioni sono state affidate a un decreto ministeriale, ai sensi della procedura prevista all’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto del contribuente)[122].

Il DM 9 aprile 2009[123] ha dunque disposto (articolo 1, comma 1) la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, a favore delle persone fisiche - anche sostituti d'imposta - che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, senza rimborso di quanto già versato.[124] Il comma 2 dell’articolo ha esteso l’applicabilità di tale sospensione alle persone giuridiche, anche in qualità di sostituti di imposta (ovvero ai soggetti diversi dalle persone fisiche), aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila. Ai sensi del comma 3, i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti persone fisiche interessati dalla sospensione, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto per determinate tipologie di redditi e somme , con versamento obbligatorio delle ritenute già operate.

 

 

§         la lettera h)del comma 1 dell’articolo 6 prevede la possibilità di prorogare di un anno il termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[125].

 

La tessera sanitaria (TS) è stata introdotta dal citato art. 50 per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative perCasella di testo: 86 la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della tessera sanitaria[126]; il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

 

 

Sempre ai sensi del comma 1 è prevista la proroga:

§         del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché per i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dallo stesso Ministero di cui ai commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (lettera i));

 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha prorogato con l’articolo 4 i termini per la realizzazione fino a 3 anni rispetto alle date originariamente previste, su richiesta dell’impresa interessata.

Si ricorda che il citato comma 371-bis prevede che, in attesa dell’adozione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze del decreto di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi. L’ammontare massimo del contributo è fissato al 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Il comma 371-ter demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio di cui al precedente comma 371-bis, dei relativi oneri per il bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale.

Il D.M. 28 dicembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a individuare i progetti regionali e quelli di carattere nazionale da ammettere al beneficio. L'onere a carico del bilancio dello Stato per l'annualità 2007 è pari a 50 milioni di euro. L’articolo 3 del citato D.M. detta le disposizioni per l’assegnazione e l’erogazione del cofinanziamento e pone per il completamento dei progetti il termine di trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie.

Si ricorda inoltre che la lettera d) del comma 1 dell'art. 8, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[127] ha ridotto in sede di copertura finanziaria l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 890, della legge finanziaria per il 2007 di 49.955.833 euro per l’anno 2009.  

§         del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila, nonché degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori (lettera l)).

 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha prorogato con l’articolo 2 la scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all’articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993[128] (secondo cui il Consiglio dura in carica 5 anni). Conseguentemente, sono differiti i termini delle procedure di cui al D.M del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501[129], che, per quanto attiene alle proroghe già effettuate, sono rinnovate.

 

Si segnala al riguardo come potrebbero insorgere dubbi interpretativi stante la genericità della formulazione utilizzata nella norma, che fa riferimento ad "enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori" senza fornire ulteriori elementi identificativi.

 

§         che non si applichino le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo - purché entro il 30 novembre 2009 - le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), nonché il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa (lettera m);

 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha disposto con l’articolo 3 la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice civile e dalle leggi speciali nei confronti dei soggetti che hanno presentato o presentano alle camere di commercio entro il 30 novembre 2009, benché in ritardo rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo dal 5 aprile al 30 novembre 2009, domande di iscrizione al registro delle imprese, denunce di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 581/1995, ovvero il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge n. 70/1994.

Si ricorda che il Registro delle imprese[130] è presente presso le Camere di commercio al fine di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. E’ articolato in due sezioni - una ordinaria e una speciale - e presente in ogni provincia. L’iscrizione va effettuata dal momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società deve avvenire secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Nel registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività. Annesso al registro delle imprese è il c.d. REA, repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Le società devono trasmettere le pratiche al registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico, mentre le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al registro della propria Camera di commercio.

 

Per quanto concerne il MUD, istituito con l’art. 6 della citata legge n. 70 del 1994, si tratta di un modello, articolato in varie sezioni, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. La tariffa dei diritti di segreteria per la presentazione del MUD è determinata dal DM 8 marzo 1996.

 

Realativamente alle tariffe per la verifica periodica degli strumenti di misura, si ricorda che il D.M. 7 dicembre 2006[131] del Ministro dello sviluppo economico ha stabilito i criteri e le modalità di determinazione dei costi sostenuti dalle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni metriche assegnate[132]. Secondo tale decreto, le camere di commercio stabiliscono le tariffe relative alle funzioni metriche[133] nel rispetto dei principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicità e secondo il principio di omogeneità tra gli enti stessi, e in modo da garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente. 

Per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, le camere di commercio definiscono le tariffe sulla base della convenzione - quadro[134], aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio titolari della funzione di verificazione metrologica e il Ministero dello sviluppo economico.

 

§         la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle Province per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 216, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (lettera m-bis)), aggiunta durante l’iter al Senato).

Si tratta dei diritti dovuti per l’iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali richiesta per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, di bonifica dei siti ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), nonché dei diritti dovuti alla provincia per l’iscrizione, in un apposito registro, delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 216 dello stesso d.lgs. n. 152.

 

La lettera n), come modificata durante l’esame del provvedimento al Senato,  prescrive la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati da banche, intermediari finanziari (iscritti negli elenchi disciplinati dal Testo unico bancario) e da Cassa depositi e prestiti S.p.a. prevedendo che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati.

 

Il comma 1, alle lettere o) e p), interviene in materia di Patto di stabilità interno, recando un allentamento dei vincoli del Patto in favore della regione Abruzzo e degli enti locali della regione medesima colpiti dall’evento sismico.

 

In particolare, la norma prevede l’esclusione dal Patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 delle spese effettuate per fronteggiare gli eccezionali eventi sismicisostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni coinvolti nel sisma, individuati dall’articolo 1 (lettera o)).

 

Sono altresì escluse dal Patto 2009 e 2010, per la sola provincia di L’Aquila e per i suddetti comuni, le entrate acquisite, allo stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p)).

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, non è stata prevista alcuna compensazione finanziaria alla deroga sopra esposta, nel presupposto che la regione e gli enti locali non faranno fronte alle maggiori spese con proprie disponibilità, bensì utilizzando le risorse appositamente messe a disposizione dal decreto in esame.

 

In relazione alla norma in esame, si segnala che, con la legge finanziaria per il 2009 (articolo 2, comma 41, legge n. 203/2008) le spese per calamità naturali risultano già escluse dal computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali.

 

In particolare, il citato comma 41 della legge finanziaria 2009, che introduce i commi 7-bis e 7-ter all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, prevede l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale (comma 7-ter).

 

Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 prevede il contributo della finanza territoriale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, quantificato, in termini di indebitamento netto, in complessivi 3.150 milioni di euro per il 2009, 5.200 milioni per il 2010 e 9.200 milioni per il 2011.

La disciplina del Patto per il triennio 2009-2011 è contenuta all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 per le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e all’articolo 77-ter per le regioni.

Mentre per le regioni la disciplina del Patto è ancora incentrata sull’obiettivo della riduzione della spesa finale (intesa come somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità), per gli enti locali le regole del Patto sono finalizzate all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario. Lo specifico obiettivo di saldo finanziario che ciascun ente locale deve raggiungere viene determinato applicando specifici coefficienti, differenziati per i comuni e le province, all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono inoltre differenziati e a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità nel 2007 e presenti, in tale anno, un saldo positivo o negativo

. Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo finanziario dell’anno 2007.

 

Si ricorda, infine, che per agevolare la spesa per investimenti degli enti territoriali, nonché per sostenerne l’economia in conseguenza della grave crisi economica, con la legge finanziaria per il 2009 e, successivamente, con il D.L. n. 5/2009, sono state introdotte ulteriori disposizioni finalizzate ad escludere alcune tipologie di spesa dal computo delle spese sottoposte ai vincoli del Patto di stabilità interno (spese relative ai finanziamenti dell’Unione europea, spese relative a pagamenti in conto capitale riferiti ad impegni già assunti ovvero pagamenti relativi ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica o per interventi straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti negativi della crisi economica destinati a favore di lavoratori e imprese).

 

 

La lettera q) prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, nei limiti delle risorse individuate con il decreto-legge in esame all'articolo 13, comma 3, lett. b), e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Nel quadro delle misure definite dalla legge finanziaria per il 2007, il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[135] ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali pregressi dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione degli accordi con lo Stato (comprensivi dei piani di rientro) che consentono l’accesso al Fondo transitorio destinato alle sole regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario: tale Fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (art.1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In linea generale [136], e molto sinteticamente, i Piani di rientro della spesa sanitaria, articolati temporalmente sul triennio 20072009, sono finalizzati a ristabilire l’equilibrio economicofinanziario delle regioni interessate e, sulla base della ricognizione regionale delle cause che hanno determinato strutturalmente l’emersione di significativi disavanzi di gestione, individuano e affrontano selettivamente le diverse problematiche emerse nella regione stessa. I Piani sono parte integrante del singolo Accordo fra lo Stato e la regione e si configurano come un vero e proprio programma di ristrutturazione industriale che incide sui fattori di spesa sfuggiti al controllo delle regioni. La disciplina relativa ai Piani di rientro, stabilisce, inoltre, in linea generale, l’incremento delle aliquote fiscali fino al livello massimo stabilito dalla legislazione vigente e, in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, l’incremento delle aliquote IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi. Nel caso in cui la regione ottenga risultati migliori di quelli programmati, la possibilità di ridurre le aliquote fiscali per un importo corrispondente. Le regioni interessate dai Piani di rientro sono state: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e Sardegna. Quest’ultima regione, tuttavia, si trova in una situazione diversa rispetto alle altre in quanto trattasi di regione a statuto speciale che dall’anno 2007 non beneficia più di risorse statali per il finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni Abruzzo e Lazio, il Consiglio dei Ministri ha nominato due Commissari ad acta per l’attuazione dei rispettivi Piani di rientro e un subcommissario esclusivamente per la Regione Lazio. Per tutte le regioni sono programmate riunioni entro la fine di marzo 2009 ai fini della verifica dello stato di attuazione dei Piani.

 

 

La lettera r) dispone la sospensionedell’applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater del già citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie

 

Si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste nei confronti delle strutture erogatrici di servizi sanitari pubblici e privati, inerenti la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

La lettera r-bis), introdotta nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, dispone la sospensione dei procedimenti istitutivi, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "SS. Annunziata" di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;».

 

 

§         la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (lettera r-ter), aggiunta durante l’iter al Senato).

Il citato art. 10 del d.lgs. n. 275 del 1993 prevede che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In merito a tale ultima disposizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del citato d.lgs. n. 275 del 1993 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale termine era stato quindi riaperto e fissato in dodici mesi dall’art. 2 della legge n. 290 del 1999 e prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1997, dall'art. 96, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale).

 

 

La lettera r-quater), introdotta dal Senato, sospende fino al 31 dicembre 2009 l’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di identificazione degli animali.

 

Un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, sia a scopi di controllo e profilassi veterinaria che per la corretta erogazione di aiuti, è stato previsto per talune specie d’interesse zootecnico da disposizioni comunitarie che, pur prevedendo talvolta numerosi adempimenti, si basano fondamentalmente su un sistema di identificazione auricolare o marchiatura dei capi, sull’obbligo di accompagnare gli stessi a documenti di identificazione e sull’obbligo di tenuta di registri da parte degli operatori.

Alla iniziale direttiva 92/102/CEE che si applicava a bovini, suini e ovi-caprini, e che è stata recepita con il DPR n. 317/96 tuttora in vigore, si sono nel tempo sostituite disposizioni specifiche per le singole specie.

Per i bovini, in connessione con la rilevazione di casi di BSE, la Comunità europea ha richiesto agli Stati membri la istituzione di una anagrafe bovinafin dal 1997, con il reg. n. 820/97 poi sostituito dal reg. n. 1760/2000, completato dal reg. n. 1082/2003 relativamente al livello minimo dei controlli da eseguire, e dal reg. n. 911/2004 per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende.

Per il comparto ovi-caprino è intervenuto il reg. n. 21/2004 completato dal reg. n. 1505/2006, sui controlli, e dalla decisione 2006/968/CE, per la identificazione elettronica degli animali.

Per i suini è stata più recentemente approvata la dir. n. 2008/71/CE[137]che ha anche abrogato l’originaria direttiva del ’92 n. 102.

Anche per gli equidi la Comunità ha previsto una disciplina che ne consentisse la identificazione, introducendo l’obbligo del passaporto per tutti i capi registrati con la Decisione n. 93/623/CEE. Il provvedimento verrà sostituito a decorrere dal 1° luglio 2009 dal più ampio ed articolato reg. n. 504/2008[138] che riguarda i metodi di identificazione di tutti gli equidi nati nella Comunità o immessi in libera pratica nella Comunità.

I menzionati provvedimenti comunitari demandato ai singoli Stati membri l’adozione delle misure amministrative e/o penali da applicare a qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria, inclusi gli obblighi di marchiatura o identificazione degli animali o della tenuta dei registri.

Il DPR 19 ottobre 2000 n. 437 ha definito le modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini da parte delle aziende nazionali[139] mentre le sanzioni per l’inosservanza dei menzionati obblighi sono state definite con il D.lgs. n. 58/2004[140] adottato in base alla delega conferita dalla Comunitaria 2001 (legge n. 39/2001).

Per il comparto suinicolo vale l’Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (G.U. n. 139/08) che quantifica la sanzione da applicare con l’art. 7, co. 4; mentre agli allevamento di ovini e caprini continua ad applicarsi il DPR 30 aprile 1996, n. 317 che si limita a prevedere provvedimenti restrittivi per l’inosservanza delle disposizioni.

Infine, le disposizioni nazionali sugli equini sono state approvate con il D.M. 5 maggio 2006 che ha stabilito le Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, L. 1° agosto 2003, n. 200).

Va infine detto che il sistema sanzionatorio posto a tutela della legislazione sanitaria si completa facendo ricorso all’art. 358 del R.D 27 luglio 1934 n. 1265 con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sanitarie. Tale norma consente di applicare la sanzione amministrativa ivi prevista, da lire tre milioni a lire diciotto milioni, a tutti i casi di infrazione di disposizioni sanitarie “quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime”.

 

In mancanza di una precisazione che individui le specie degli “animali” alle quali si fa riferimento la norma sembrerebbe applicabile anche ad animali di affezione, come i cani per i quali la L. 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo con l’articolo 5 sanziona la mancata iscrizione dei capi all’anagrafe canina o la mancata identificazione del cane mediante tatuaggio. I termini e le modalità per gli adempimenti sono stati peraltro resi più stringenti con l’Ordinanza del 6 agosto 2008 (GU n. 194/08) adottata per assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, delle norme.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 6 prevede la possibilità che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano differiti:

a) il termine per la deliberazioneda parte degli enti locali del bilancio di previsione 2009.

b) il termine per la deliberazionedel rendiconto di gestionedell'esercizio 2008;

In attuazione della disposizione in commento, il decreto ministeriale 30 aprile 2009 ha differito al 31 luglio 2009il termine per la deliberazionedei suddetti documenti contabili, nonché il termine per la presentazione delle certificazioni in materia di ICI e IVA indicate dalle successive lettere c) e d)  (cfr.infra).

 

Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli altri enti locali non colpiti dall’evento sismico in oggetto è stato da ultimo fissato al 31 maggio (D.M. 26 marzo 2009)[141].

Per quanto concerne il termine per la deliberazione del rendiconto, si ricorda che esso è – in via ordinaria - fissato al 30 aprile dell’anno successivo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 227 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come da ultimo modificato dal comma 6 dell’articolo 2-quater del decreto legge n. 154/2008 [142].

 

c) il termine perla presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 9320, ha disposto, con decorrenza 2008, l’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Il successivo comma 4 ha poi previsto che la minore imposta sia rimborsata ai comuni; a tal fine, l'art. 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11221, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, prevede che entro il 30 aprile 2009 i comuni trasmettano al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno. Tale decreto è stato adottato lo scorso 1° aprile, prescrivendo che i comuni inoltrino, entro il termine del 30 aprile 2009, la certificazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente, che provvede a trasmetterne copia, per via telematica, al Ministero dell'interno.

 

d) il termine per la presentazione da parte degli enti locali delle seguenti certificazioni attestanti:

§         l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali;

§         l'IVA corrisposta per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale;

§         la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D. Si ricorda che gli immobili di categoria D sono gli "immobili a destinazione speciale", tra cui opifici, alberghi, teatri, case di cura, istituti di credito e così via.

 

 

Il comma 3rinvia le elezioni del presidente della provincia dell’Aquila e del consiglio provinciale e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia.

 

Si tratta delle elezioni amministrative che si terranno sabato 6 e domenica 7 giugno prossimi, data fissata con il decreto del Ministro dell’interno del 1° aprile 2009, e che avrebbero interessato tutti gli elettori della provincia dell’Aquila, chiamati ad eleggere il presidente e i componenti del consiglio provinciale. Inoltre, in diversi comuni si sarebbe votato anche per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali.

 

Le elezioni amministrative, con la disposizione in esame, sono rinviate a una data compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009, che sarà individuata da un decreto del Ministro dell'interno.

Conseguentemente viene prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime.

 

Si segnala che il comma 3 non prevede espressamente che le elezioni rinviate siano convocate in una domenica, limitandosi a far riferimento a "una data".

 

Gli elettori della provincia dell’Aquila saranno comunque chiamati alle urne per l’elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo fissate nei medesimi giorni del 6 e 7 giugno, in abbinamento con le elezioni amministrative e successivamente per i referendum popolari in materia elettorale il 21 e 22 giugno, quando si voterà anche per gli eventuali ballottaggi delle elezioni amministrative[143].

La previsione in commento è coerente con le modalità di individuazione della data delle elezioni amministrative, come regolata, in via generale, dalla L. 182/1981[144]: è infatti con disposizione di rango primario che viene individuato l'arco temporale in cui si possono svolgere elezioni (in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, ex art. 1, co. 1, L. 182/1981), mentre compete al Ministro dell'interno fissarne la data entro il 55° giorno prima delle votazioni (art. 3, L. 182/1981).

 

Già in altre occasioni si è provveduto a rinviare le elezioni amministrative anche con il ricorso alla decretazione di urgenza. Si ricordano tra gli altri i seguenti provvedimenti:

§       legge 14 aprile 1983, n. 116, Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta.

§       decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10 (conv. L. 163/1992), Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.

§       decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42 (conv. L. 120/1993), Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

§       legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 7, comma 1).

In singoli casi, qualora per causa di forza maggiore non si possano svolgere le elezioni amministrative, la normativa vigente prevede il rinvio della data di convocazione dei comizi elettorali da parte del prefetto che interviene con decreto. Il rinvio non può essere superiore a 60 giorni (D.P.R. 570/1960, art. 18[145]). L’applicazione di tale procedura è espressamente prevista in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni (D.Lgs. 267/2000, art. 71[146]).

 

Il rinvio delle elezioni amministrative sembra da connettere al verificarsi degli eventi sismici. A tale riguardo, si segnala che la formulazione letterale della disposizione dovrebbe condurre a ritenere che il rinvio possa essere disposto per i soli comuni siti "nella provincia di L'Aquila", come espressamente prevede il comma in esame. Tuttavia, alcuni dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 6 aprile, e individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto in esame – che opera tale individuazione mediante il rinvio al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 – si trovano fuori dal territorio della provincia di L'Aquila. Per tali comuni, pertanto, pur sussistendo la condizione di fatto che sembra costituire la ragione della norma in commento, non sembrerebbe poter operare il rinvio delle elezioni.

 

Si tratta, in particolare di alcuni comuni in provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia e in provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. In 5 di questi sono previste le elezioni comunali (Arsita, Montorio al Vomano, Tossiccia, Montebello di Bertona e Torre de’ Passeri) oltre alle elezioni provinciali che interessano l’intero territorio delle due province abruzzesi.

 

 

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, precisa che le misure agevolativedi cui al comma 1, lettere da a) ad n) del presente articolo, possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009 e nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, il quale prevede autorizza a tal fine una spesa di 6,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 51 milioni di euro per l'anno 2010.

 

 

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, proroga al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo.

Si ricorda che il PTA rappresenta lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale). Il piano consente alla regione, cui spetta la sua elaborazione ed approvazione ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs., di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate. Ai sensi del comma 2 del citato art. 121 esse avrebbe dovuto essere adottato dalle regioni entro il 31 dicembre 2007, per essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

Per quanto riguarda il PTA della regione Abruzzo esso è in corso di redazione, ma sono state nel frattempo approvate due delibere della Giunta regionale propedeutiche al PTA (n. 363 del 24 aprile 2008 e n. 597 del 1 luglio 2008)[147].

 

Il comma 4-bis prevede, inoltre, che le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2009, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, escludano dal programma delle misure quelle relative al territorio della Regione Abruzzo.

All’integrazione del programma delle misure con quelle previste nel PTA provvedono, entro il 30 giugno 2010, i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Si fa notare che il comma 4-bis richiama i piani di gestione di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale articolo è stato recepito dall’art. 117 del d.lgs. n. 152/2006. Occorrerebbe pertanto modificare il riferimento citato.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 208 del 2008 ha previsto una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'adozione, nei termini previsti, dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Si ricorda, in proposito, che i distretti idrografici sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del Codice ambientale), che prevede la redazione del Piano di bacino distrettuale che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 65, co. 1). L’art. 117 prevede poi che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66.

In estrema sintesi, le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico mirano a:

-   impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;

-   proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;

-   preservare le aree protette.

Gli obiettivi di cui sopra devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva (vale a dire entro il 22 dicembre 2009).

Infine si ricorda che vengono indicate le Autorità di bacino del Tevere e dei fiumi Garigliano e Volturano in quanto includono, all’interno del loro territorio, anche la regione Abruzzo.

 


Articolo 7
(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga - sempre fino al 31 dicembre 2009 - di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

 

 

In particolare, con il comma 1 autorizza la spesa di 580 milioni di euro per interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, ivi inclusi – a seguito di un emendamento approvato al Senato - gli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, al personale delle Forze armate.

 

Al riguardo si osserva che i nuovi oneri  previsti per il trattamento economico da corrispondere al personale delle Forze armate incide sulle risorse originariamente stanziate dal comma 1 in via esclusiva per interventi di assistenza in favore delle popolazioni colpite, senza prevedere quindi risorse aggiuntive. Diversamente, il successivo comma 2 prevede un apposito stanziamento per coprire gli analoghi oneri riguardanti il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia.

 

Viene specificato che tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già trasferite al fondo della Protezione civile.

 

Con le ordinanze di urgenza possono anche essere, infatti, mobilitate risorse finanziarie a valere su un apposito Fondo, il Fondo per la protezione civile, alimentato annualmente con la legge finanziaria. Superata la fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo, sulla base dell’accertamento dell’effettiva entità dei danni, di solito provvede anche mediante decreti legge con i quali destina nuove risorse finanziarie per fronteggiare le esigenze nel frattempo accertate, connesse alla prosecuzione degli interventi e all’opera di ricostruzione nei territori colpiti.

Relativamente al Fondo per la protezione civile si ricorda, in estrema sintesi, che esso è stato originariamente costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 428 del 1982.

Con l’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 142 del 1991 è stato previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

A seguito della riforma della Presidenza del Consiglio, operata dal d.lgs. n. 303 del 1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si riportano i finanziamenti previsti dalla Tabella C della legge finanziaria 2009

 

Migliaia di euro

Legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) - Tab. C

2009

2010

2011

DL n. 142/1991:

art. 6, co. 1, Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale-cap. 7446/p);

art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore delle in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale-cap. 7446/p)

 

Legge n. 225/1992:

art. 1, Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente-cap. 2184);

art. 3, Attività e compiti di protezione civile (6.2.8- Oneri comuni di conto capitale-cap. 7447)

Totale missione

 

 

172.149

 

 

62.066

 

 

 

30.576

391.294

 

656.085

 

 

169.215

 

 

61.008

 

 

 

26.697

391.294

 

648.214

 

 

130.041

 

 

46.884

 

 

 

26.697

391.294

 

588.018

 

 

La relazione tecnica allegata al decreto in esame chiarisce che la somma indicata viene considerata come tetto massimo di spesa, in relazione alle esigenze complessive rappresentate dalla Protezione civile.

 

In relazione alle risorse del Fondo della protezione civile si ricorda che la VIII Commissione (Ambiente) ha approvato una risoluzione (8-00030)[148] con la quale si impegna, tra l’altro, il Governo ad individuare ed assegnare nuove e più consistenti risorse in favore della Protezione Civile, provvedendo anche a rifinanziare il Fondo regionale di Protezione Civile e ad individuare, per il futuro, adeguati stanziamenti.

 

Lo stesso comma 1 specifica, infine, che gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma sono quelli individuati dalle seguenti ordinanze: n. 3753, n. 3754, n. 3755 e n. 3757, emanate nel mese di aprile 2009 (per il contenuto delle citate ordinanze si rinvia all’apposito box allegato all’art. 2 del decreto in esame).

 

 

Il comma 2 autorizza, dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 80 milioni di euro da parte del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza derivante dal sisma che ha colpito l'Abruzzo.

Nell'ambito di tale autorizzazione di spesa complessiva (80 milioni di euro) e per il solo periodo indicato, ovvero dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, sono autorizzate prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore pro capite, anche in deroga alla vigente normativa: destinatario della disposizione è il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nelle attività di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma. Alla ripartizione delle somme in questione provvederà un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 3autorizza l'ulteriore spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009 finalizzata alla prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei Vigili del fuoco; tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal precedente comma 2. Il secondo periodo del comma 3 ripristina l'indennità di trasferta per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, includendo tale categoria di personale tra quelle – indicate dall'art. 1, co. 213-bis, della L. 266/2005 (finanziaria 2006) – cui non si applica la soppressione di detta indennità, disposta dal precedente comma 213 della medesima legge finanziaria.

 

La novella all'art. 1, co. 213-bis, della legge finanziaria 2006, consente che si applichino anche ai vigili del fuoco i trattamenti di cui al precedente comma 213, il quale – oltre all'indennità di trasferta – indica l'indennità supplementare connessa alle spese di viaggio o comunque alle modalità di viaggio, prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità (alternativa al trattamento di missione) prevista per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

 

Il comma in parola, così come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

La relazione tecnica quantifica l'onere derivante dalla disapplicazione del comma 213 dell’articolo 1 della L. 266/2005 in 1,4 milioni di euro “sulla base delle unità di personale presenti al 1° gennaio 2009 (circa 32.000) e su un numero medio di missioni svolte in un anno rilevate a consuntivo”.

 

Le somme impegnate dai commi 2 e 3 dell’art. 7 trovano copertura nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 18.

 

 

Il comma 4, infine, autorizza la Regione Abruzzo a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa o occasionale stipulati dalla medesima Regione nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica: condizione per tale proroga è che i rapporti in questione fossero in corso alla data del 6 aprile 2009. Ulteriore specifica condizione è che la proroga operi nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b) del decreto legge in esame; si tratta delle risorse afferenti al fondo transitorio connesso al piano di rientro dai disavanzi sanitari (si veda la relativa scheda di lettura).

 

 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza, al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile.

 

Il medesimo emendamento ha quindi modificato le modalità di realizzazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico, precedente regolati dall’articolo 11, istituendo un Fondo per la prevenzione del rischio sismico (vedi infra).

 

 


Articolo 8
(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

L'articolo 8 prevede l'adozione di una serie di provvidenze volte al sostegno dell’economia, del reddito delle famiglie dei lavoratori e delle imprese.

 

I benefici richiamati  sono definiti - in base alla norma generale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto - con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; riguardo ad essi, il successivo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 53,5 milioni di euro per il 2009 e a 30 milioni di euro per il 2010.

 

In particolare, gli interventi sono volti:

§         a sostenere il reddito di particolari categorie di lavoratori dipendenti attraverso l’erogazione di specifiche indennità;

§         ad agevolare le imprese e i lavoratori autonomi mediante sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;

§         l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale - di determinati sussidi ottenuti dai lavoratori da parte dei propri datori di lavoro;

§         l’individuazione delle modalità speciali di erogazione delle provvidenze comunitarie per il settore agricolo;

§         l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita;

§         la realizzazione di interventi, da finanziare attraverso le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, diretti a sostenere il potenziamento dei servizi dedicati alla famiglia nelle zone colpite dal sisma.

 

 

Per quanto attiene più specificamente al settore del lavoro, si segnalano i seguenti interventi:

 

§         la proroga di sei mesi della concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’O.P.C.M. 3763 del 6 maggio 2009, con contestuale riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 1, lettera a));

L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità[149].

L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169) .

L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448[150], ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998 .

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi[151], volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento[152], l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali.

L’articolo 13, commi 7-12, del D.L. 35/2005 ha successivamente introdotto alcune limitazioni all'indennità in oggetto relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, In particolare, il comma 7 confermava per i lavoratori interessati l'attribuzione dell'indennità con requisiti normali, secondo la disciplina propria di quest'ultima, introducendo tuttavia un limite di spesa, pari a 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, dell’assegno per il nucleo familiare e quelli conseguenti gli incrementi di durata e misura del trattamento. Infine, si prevedevano i casi di esclusione alla fruizione dell’istituto e si introduceva un limite di durata dell’istituto, pari a 65 giornate annue. Da ultimo, l’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008[153], ha apportato modifiche all’impianto del D.L. 35/2005, prevedendo, in particolare che la concessione di tale istituto riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene erogata subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003 ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa;

 

§         la concessione di un indennizzo, pari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della richiamata O.P.C.M. 3763, a 800 euro mensili per un periodo massimo di 3 mesi a specifici soggetti che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, e cioè (comma 1, lettera b)):

·         collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008;

Tali requisiti sono: operare in regime di monocommittenza; conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990[154], nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre, accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre; e, infine, che non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata;

Si segnala, al riguardo, che il richiamato articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 27/20036 ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore privato, costituita dal lavoro a progetto, così come definito dal Capo I del Titolo VII dello stesso provvedimento. Sotto questo profilo, la definizione “collaboratori coordinati e continuativi” risulta essere superata.

·         titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

·         lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza.

 

·         l'estensione, alle imprese e ai lavoratori autonomi assistiti, alla data del 6 aprile 2009, da professionisti operanti nei comuni interessati dai summenzionati eventi sismici[155], della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 1, lettera c));

 

·         la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale e per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui gli obblighi dovessero o debbano essere assolti nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2009, da parte di soggetti operanti, alla data dei suddetti eventi sismici, nei comuni colpiti dagli stessi, o da parte di imprese e lavoratori autonomi, ovunque operanti, che, alla data del 6 aprile 2009, fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti (comma 1, lettera c));

 

Al riguardo, la richiamato O.P.C.M. 3763, all’articolo 5, commi 3 e 4, stabilisce:

 

·         la sospensione per 60 giorni, a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla G.U. della stessa ordinanza (e cioè dall’11 maggio 2009), del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore delle imprese e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nei comuni non interessati dagli eventi sismici, ma con domicilio professionale nei comuni colpiti dal terremoto, nonché a favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009. La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi dei lavoratori dipendenti e dei co.co.co. nonché delle ritenute fiscali (comma 3);

·         la non applicazione, alle imprese e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che al 6 aprile 2009 operavano nei comuni colpiti dal sisma o nei comuni non colpiti, ma che hanno domicilio professionale in questi comuni, delle sanzioni amministrative per:

- inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;

- comunicazioni di assunzione inviate con ritardo;

- cessazione e variazione del rapporto di lavoro;

tra il 6 aprile e il 30 giugno 2009 (comma 4);

 

·         l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale - dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati, in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, o da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, in favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite (lettera d));

 

·         la più volte richiamata O.P.C.M. 3763 dispone (articolo 5, comma 5) che gli eventuali richiamati sussidi concessi da datori di lavoro privati, nei 6 mesi successivi al 6 aprile 2009, ai lavoratori, anche non residenti nei comuni colpiti dal terremoto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Tra le altre disposizioni si segnala:

 

§         l’individuazione delle modalità speciali di erogazione delle provvidenze comunitarie, sia a titolo di pagamenti PAC che di quelli relativi al secondo pilastro ovvero per lo Sviluppo rurale, allo scopo di anticiparne la erogazione al soggetto beneficiario. Tali modalità dovranno comunque rispettare i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalle disponibilità finanziarie dell’AGEA, ente erogatore delle provvidenze(comma 1, lettera e));

 

§      l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita, fino alla data del 31 dicembre 2009 (lettera f)). Per questa finalità, in seguito all’approvazione di un emendamento da parte del Senato, è stata espressamente autorizzata una spesa di 10 milioni di euro. Parte di tale spesa, pari a 8,5 milioni di euro, è finanziata con le risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame, rivenienti dal Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, di cui all'articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008[156].

Si segnala che l’articolo 4 dell’O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009[157] detta le disposizioni applicative relative all’esenzione in oggetto. L’esenzione è concessa ai residenti nei comuni colpiti dal sisma, che percorrono alcuni tratti delle autostrade A24, A25 e A14, espressamente indicati nell’ordinanza.

Per un primo periodo, che va dal 28 aprile al 13 giugno 2009, l’esenzione è riconosciuta per i transiti:

§           per i quali le Concessionarie autostradale hanno acquisito apposita dichiarazione rilasciata dall’interessato;

§           accertati da rapporti di mancato pagamento del pedaggio;

§           effettuati, su disposizione delle autorità, in totale esenzione e per i quali le Concessionarie autostradali abbiamo documentazione fotografica e/o elettronica.

Per il periodo successivo, dal 14 giugno al 31 ottobre 2009, l’esenzione è concessa ai soli soggetti ospitati nei campi di accoglienza o che dimorano temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza, per gli spostamenti tra il luogo di residenza e l’alloggio temporaneo. Per la concessione dell’agevolazione verranno appositamente emesse 40.000 tessere Viacard prepagate dell’importo di 50 euro ciascuna, che saranno distribuite agli aventi diritto.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità operative per la concessione dell’agevolazione in oggetto per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009.

Il successivo comma 2 prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per: la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani; la costruzione e l'attivazione di residenze per "nuclei monoparentali madre bambino"; lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Al riguardo si ricorda che con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[158], è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia, finalizzato a realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia.

La dotazione di tale Fondo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, è stata integrata dalla legge 296/2006 (finanziaria per il 2007)[159], con un ulteriore stanziamento di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Le citate risorse sono destinate all’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, alle iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, agli interventi di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia, alla valorizzazione delle iniziative di enti pubblici e privati, di imprese e di associazioni in materia di politiche familiari nonché al sostegno delle adozioni internazionali.

La citata legge finanziaria per il 2007[160] ha altresì dispostoche il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo in esame per le seguenti ulteriori finalità:

§      finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

§      realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

§      promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Con la legge finanziaria per il 2008[161] è stato ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del suddetto Fondo, con particolare riferimento agli interventi tesi alla permanenza o al ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti (in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie) e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Per quanto concerne l’esercizio finanziario 2008, le risorse ripartite ammontano a circa 173 milioni di euro[162]. I dati di bilancio per il 2009 evidenzianouna dotazione del suddetto Fondo pari a 186,564 milioni di euro[163].

 

 

 


Articolo 9
(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata.

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto vengano classificati con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.

Si ricorda che l’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (cd. Catalogo Europeo Rifiuti), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione.

L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo.

A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest’ultima coppia assume il valore 99.

Si ricorda, inoltre, che l’attribuzione della classe 20 operata dal comma in esame deroga alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del d.lgs. n. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” (spesso indicati con la sigla C&D o con l’acronimo inglese equivalente R&D). Tali rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), sono rifiuti speciali.

 

Lo stesso comma specifica che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

 

Si ricorda che il deposito temporaneo dei rifiuti è definito, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006, come il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle condizioni poste dalla definizione medesima (tra le quali lo smaltimento ogni 3 mesi o, in alternativa, al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti).

Il deposito temporaneo di rifiuti è sottratto, secondo il disposto degli articoli 208, comma 17, e 210, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, al regime autorizzatorio, mentre è soggetto al divieto di miscelazione e all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, previsti, rispettivamente, dall’art. 187 e dall’art. 190 del medesimo decreto.

 

Si osserva, al riguardo che il deposito temporaneo previsto dal comma in esame non si configura come un vero e proprio deposito temporaneo poiché esso viene costituito a seguito della raccolta - e non prima, come previsto dalla normativa vigente.

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3767[164] del 13 maggio 2009 (pubblicata nella G.U. n. 113 del 18 maggio 2009) ha previsto, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, che gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali è depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati per un periodo di tre mesi (cioè il periodo massimo consentito per il deposito temporaneo) decorrente dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza (cioè fino al 18 agosto 2009).

Un’ulteriore disposizione applicativa è contenuta nel comma 4 dell’art. 1 della citata ordinanza, che prevede l’estensione alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 03 99, per tutta la durata dello stato di emergenza, dei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai cd. rifiuti C&D.

 

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti durante l’esame al Senato, ripropongono fedelmente i commi 1 e 2 dell’art. 2 dell’OPCM n. 3767/2009.

Il comma 1-bis provvede a classificare come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente ai territori dei comuni colpiti dal sisma, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 152/2006, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata.

I rifiuti in parola sono i seguenti:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente,

Il comma 1-ter reca una disposizione consequenziale, volta ad estendere - fino alla cessazione dello stato di emergenza - ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99 i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma 1-bis identificati con il codice CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

 

Dato che le ordinanze, ai sensi della legge n. 225 del 1992, possono derogare alla normativa vigente, non appare chiara la motivazione della ripetizione della norma anche nei commi in esame.

Il comma 2 attribuisce la qualifica di produttore dei rifiuti, in espressa deroga all’art. 183, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.152/2006, al comune di origine dei rifiuti stessi.

Si osserva, in proposito, che sembrerebbe opportuno chiarire l’ambito di operatività della deroga, la quale sembrerebbe riferirsi non solo ai rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni, di cui al comma 1 (poiché questa era l’intenzione del comma 2 nel testo originario del decreto-legge), ma anche a quelli liquidi di cui al comma 1-bis. Del resto per i rifiuti liquidi una norma identica è prevista dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3767/2009.

 

Relativamente alla deroga introdotta, si ricorda, che ai sensi del citato art. 183, comma 1, lett. b), il produttore è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”.

 

Lo stesso comma precisa che tale deroga è finalizzata a consentire l’adempimento dei vari atti amministrativi, ed in particolare la comunicazione al Commissario delegato dei dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti. Viene assegnato al comune anche l'obbligo di rendicontazione dei relativi oneri.

 

 

Secondo il comma 3, i comuni interessati, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, dispongono la rimozione e il trasporto dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni, che devono essere effettuati da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi.

Si ricorda che per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti il requisito indispensabile è l’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (art. 212, commi 5, 6 del d.lgs. n. 152/2006).

 

Ai sensi del medesimo comma i citati soggetti sono autorizzati ad operare in deroga alle procedure vigenti anche con riferimento:

§         alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi;

§         alle norme in materia di bonifica di siti contaminati previste dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.

 

Relativamente agli obblighi citati, si ricorda che, sulla base dell’art. 189, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve comunicare annualmente, attraverso la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo riguarda anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (in quanto trasportatori).

Ai sensi del successivo art. 190, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ha anche l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, mediante presentazione alle camere di commercio del MUD.

Inoltre, l’art. 193, commi 1 e 3, prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Si ricorda, infine, che l’art. 212, comma 7, prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presentino idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

Relativamente all’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, si ricorda che esso detta le procedure operative ed amministrative in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. In particolare, è previsto che il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. E’ quindi prevista un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento nonché – in caso di superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – un piano di caratterizzazione, una successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, infine, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Alla conclusione di ciascun passaggio procedurale un’apposita conferenza di servizi – convocata su impulso della regione - valuta i relativi documenti e determina, se necessario, l’avvio del passaggio successivo nonché eventuali integrazioni o approfondimenti. I progetti di messa in sicurezza sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

 

Lo stesso comma prevede che i comuni operino con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo (ARTA)[165] e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

 

Si fa notare che il comma in esame ripropone, nella sostanza, la stessa norma introdotta dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 172/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008) per l’emergenza rifiuti in Campania.

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 2, dell’OPCM n. 3767 del 13 maggio 2009 ha previsto, per le finalità del comma in esame, che i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica.

Il comma 4 affida all'ISPRA, nell'ambito del Consiglio federale presso di esso operante (specificazione aggiunta durante l’esame al Senato):

§         il coordinamento delle attività realizzate dall'ARTA ai sensi del presente articolo;

§         il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

Si ricorda che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)[166] è stato istituito dal decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. L’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 300/1999, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Prima ancora della trasformazione in ISPRA, presso l’APAT è stato istituito, quale organo consultivo-ausiliario, un Consiglio Federale, presieduto dal Direttore Generale e formato dai legali rappresentanti delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA)[167].

 

 

Il comma 5 autorizza le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni, purché nel pieno rispetto della normativa comunitaria, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

 

§         all'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, riguardante le autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti;

Relativamente alla citata disciplina, recata dal comma 15, si ricorda che tale comma attribuisce i relativi poteri autorizzativi alla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Sono esclusi dalla presente norma gli impianti mobili di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e che reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, nonché gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Sono pertanto esclusi dall’applicazione del citato comma 15, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, “le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica. Sono, invece, assoggettati al presente procedimento, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da demolizioni), in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazione estranee”[168].

§         all'art. 216 del medesimo decreto, che detta una disciplina semplificata per il recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi del citato art. 216, il recupero dei rifiuti - qualora concorrano i necessari requisiti - può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Si prevede che la provincia iscriva in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e verifichi d'ufficio la sussistenza dei requisiti. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni, dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività.

Nelle more dell’attuazione dell’art. 21, l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero è ancora quella operata dal DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche. In particolare rientrano tra i rifiuti ammessi alle citate procedure (ai sensi del punto 7.1 dell’allegato 1 al citato decreto ministeriale), nel rispetto delle ulteriori condizioni indicate, i rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” derivanti daattività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento”.

Sulla rilevanza del problema della gestione dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni nelle aree terremotate si veda, ad esempio, l’esperienza della Regione Umbria, che in seguito al sisma del 1997 ha dovuto fronteggiare la gestione di circa 1 milione di metri cubi di tali rifiuti[169].

 

Si fa altresì notare che l’art. 1, comma 3, dell’OPCM n. 3767 del 13 maggio 2009 prevede che gli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di deposito temporaneo da porre in essere ai sensi del comma in esame possono essere avviati previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale (disciplinata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006), fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.

 

 

Il comma 6 prevede lasospensione dei termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo sino alla ripresa dell'attività della medesima sezione.

Durante tale periodo transitorio l'effettuazione delle variazioni e delle nuove iscrizioni viene demandata al Comitato nazionale dell'Albo.

Si ricorda che, come sopra accennato, costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che deve essere rinnovata ogni cinque anni (art. 212, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006).

 

 

Il comma 7, che autorizzava, vista la situazione emergenziale, la realizzazione di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano (località Forfora) e Poggio Picenze (località Le Tomette) e ne disciplinava le tipologie di rifiuti smaltibili, è stato soppresso durante l’esame al Senato.

 

Il comma 8 attribuisce alla Regione il compito di provvedere all’individuazione di siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di ripristino ambientale di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 anche successivamente all'eventuale utilizzo.

 

Si segnala che il riferimento all’art. 17, che prevede piani di adeguamento, andrebbe sostituito con il riferimento all’articolo 8, che disciplina i piani di ripristino ambientale dopo la chiusura della discarica, da presentare in sede di domanda per l’esercizio della medesima. Il rinvio all’articolo 17 potrebbe essere determinato dalla volontà di utilizzare la disciplina transitoria sulle discariche ivi prevista.

 

Per il fine indicato viene consentita la deroga alle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 152/2006:

§         art. 182, comma 7, che indica la normativa applicabile per le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti nel d.lgs. n. 36/2003;

§         art. 191, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti e i poteri sostitutivi;

In proposito si ricorda che l'art. 191 stabilisce che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti (aventi efficacia non superiore a sei mesi) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

§         art. 208, che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento;

§         art. 210, che prevede autorizzazioni in materia di esercizio delle attività di gestione dei rifiuti in casi particolari;

Viene altresì consentita la deroga all'art. 8 del d.lgs. n. 36/2003, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che disciplina la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica.

 

Nel disciplinare tale domanda, l’art. 8 prevede, tra l'altro, la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, l'indicazione della capacità totale della discarica, la descrizione del sito, i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti, i piani di gestione operativa e post-operativa della discarica, il piano di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, il piano finanziario, le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale e le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente.

 

Il comma in esame prevede altresì che l’individuazione operata dalla regione avvenga previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA.

 

In proposito si osserva che, di norma, tali rifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti inerti.

Si ricorda che per lo smaltimento dei materiali inerti il decreto legislativo n. 36/2003 prevede il conferimento - ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) - presso apposite discariche per rifiuti inerti[170], nelle quali possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

Tali criteri sono stati definiti, da ultimo, dal DM ambiente 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)[171]. In particolare l’art. 5 è specificamente dedicato ai criteri relativi agli impianti di discarica per rifiuti inerti.

 

 

Il comma 9 demanda a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA, la definizione delle modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, sarebbe preferibile utilizzare l’espressione “delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”, poiché l’articolo detta norme in materia di rimozione e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici oltre che di smaltimento dei rifiuti urbani.

 

A tale comma è stata data attuazione mediante l’emanazione della più volte citata OPCM n. 3767/2009, di cui si sono riportate le principali disposizioni.

 

 

 


Articolo 9-bis
(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche)

L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, persegue le seguenti quattro distinte finalità:

§         consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, ove necessarie a fronte dei danni del sisma (commi 1, 2 e 3);

§         consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila (commi 4 e 5);

§         definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici (commi 6 e 7);

§         istituire la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce, subentrando nelle relative competenze, l’attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che viene conseguentemente soppresso (comma 6).

 

 

Il comma 1 consente alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente, qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, di rilasciare un nuovo provvedimento di autorizzazione ai titolari degli scarichi, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.

La norma in commento richiama l’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Lo stesso comma dispone che l'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la disciplina degli scarichi è disciplinata dalla parte II del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

In particolare l’art. 124 reca i criteri generali per l’autorizzazione degli scarichi. Ai sensi del comma 1 del citato articolo tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, mentre il successivo comma 2 dispone - tra l’altro - che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 124 il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 sopra descritta

Il comma 4 dispone, in deroga al comma 1, che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

Ai sensi del comma 7, salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

Il comma 8 dispone poi, tra l’altro, che l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio (salvi i casi di applicazione della disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale recata dal d.lgs. n. 59/2005).

Ai sensi del comma 2 il nuovo provvedimento di autorizzazione previsto dal comma precedente deve contenere idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime.

Si fa notare che tale parte della disposizione riproduce il disposto dell’art. 101, comma 1, sopra richiamato.

Lo stesso comma prevede che tale periodo transitorio abbia durata non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.

 

 

Il comma 3 prevede la presentazione, da parte dei titolari degli scarichi, della seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo:

a)   relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b)   descrizione degli interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e/o messa in sicurezza dell'impianto;

c)   planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d)   relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

 

Lo stesso comma dispone altresì che resta comunque ferma la facoltà per la provincia ovvero per l'autorità d'ambito, per l'ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario.

 

 

Il comma 4 è finalizzato al finanziamento dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila.

A tal fine viene previsto il trasferimento di 2 milioni di euro dal Fondo per la riduzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio(istituito dall’art. 2, comma 323, della legge n. 244/2007 presso il Ministero dell'ambiente) alla contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto.

Si ricorda che il citato Fondo ha una dotazione annuale, ai sensi del comma 323 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

 

Il successivo comma 5 prevede la facoltà per il Commissario delegato di avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti il precedente comma necessari al superamento dell'emergenza.

Lo stesso comma prevede che le citate società siano designate dal Ministero dell'ambiente e che ad esse siano riconosciuti i costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

 

 

Il comma 6 prevede l’avvio, da parte del Ministero dell’ambiente, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici al fine di garantire:

§         l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici;

§         la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale;

§         la prevenzione e il controllo degli effetti di eventi sismici.

 

La predisposizione del programma viene affidata all’istituenda Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.

 

Lo stesso comma provvede, contestualmente, all’istituzione, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente, di tale Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce l’attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, subentrando nelle relative competenze. Il Comitato è conseguentemente soppresso, con la medesima decorrenza.

Come ricordato anche dalla norma, si rammenta che l’attuale Comitato ha a sua volta sostituito (in forza dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 284/2006), subentrando nelle relative competenze, l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ripristinando la situazione preesistente all’emanazione del cd. Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che aveva provveduto a sopprimere il Comitato per sostituirlo con l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Il comma in esame dispone altresì che la denominazione ''Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche'' sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione ''Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche'', ovunque presente.

 

Le successive disposizioni del comma in esame disciplinano gli ulteriori (rispetto a quelli già svolti dal Comitato) compiti attribuiti alla Commissione, cui spetta:

§         esprimere il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del DL n. 112/2008;

Si ricorda, in proposito, che l’art. 23-bis del DL n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) ha introdotto una nuova disciplina per il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'intendimento di sostituire la normativa precedente anche settoriale. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". In tali casi il comma 4 prevede che l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Si segnala che il regolamento attuativo di tale disposizione non è stato ancora emanato.

§         esercitare le funzioni attualmente svolte dall’Osservatorio dei servizi idrici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. o), del DPR n. 261/2003 (modifica ai commi 6 e 6-bis dell’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006).

Si ricorda che l’art. 3 del DPR n. 261/2003 (attuale regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente) disciplina le funzioni svolte dalla Direzione generale per la qualità della vita, tra cui rientra quella di fornire supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio.

Tale regolamento dovrebbe essere a breve sostituito. Il nuovo schema di regolamento, sottoposto al parere delle Camere[172], prevede la scomparsa della citata Direzione per la qualità della vita, che verrebbe accorpata con la Direzione per la difesa del suolo al fine di costituire la nuova Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. L’art. 4, comma 1, lett. c), di tale schema si limita a prevedere che la nuova direzione fornisca supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, senza citare la Segreteria tecnica e l’Osservatorio previsti dalla cd. legge Galli (n. 36/1994). La disposizione in commento, che sembra sopprimere il citato Osservatorio per trasferirne le funzioni alla Commissione, sembra quindi in linea con il disegno in atto di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente.

Il comma in esame disciplina altresì la composizione della Commissione, modificando quella attualmente prevista dal comma 2 e dal primo periodo del comma 3 dell’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi delle novelle recate dal comma in esame:

§         il numero dei membri viene ridotto da 7 a 5;

§         cade il divieto di riconferma per i membri;

§         cambiano i criteri di scelta (mentre rimangono invariate le procedure di nomina, che continuano ad avvenire con decreto del Ministro dell’ambiente e restano affidate in parte al Ministero e in parte alla Conferenza Stato-Regioni) degli esperti indicati dal Ministero che, anziché essere “scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore” (come prevede l’attuale comma 2) dovranno essere scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Si nota quindi che scompare ogni riferimento a specifiche esperienze e conoscenze del settore.

Lo stesso comma precisa che il Presidente sarà scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

 

La nomina dei nuovi componenti dovrà avvenire, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Viene altresì prevista una disposizione transitoria volta a far sì che, fino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività sia garantito dai componenti in carica.

 

L’ultima disposizione del comma 6 è poi volta ad eliminare l’obsoleto riferimento, rimasto nel comma 12 dell’art. 170 del d.lgs. n. 152/2006, alla ''Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche'' della soppressa Autorità di vigilanza.

Tale riferimento avrebbe dovuto essere riferito al Comitato e, quindi, vista la sostituzione operata dal comma in esame, viene ora correttamente riferito alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche istituita dal comma in esame.

Si ricorda che il citato comma 12 è finalizzato al finanziamento dell’attività della struttura dedicata alla vigilanza sulle risorse idriche mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. legge Galli).

Il citato comma 6, che rappresenta l’unica disposizione della legge Galli a non essere stata abrogata dall'art. 175 del Codice dell’ambiente dispone che “All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi”.

 

 

Il comma 7 affida la realizzazione del Programma alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale.

Lo stesso comma prevede che tale realizzazione avvenga iniziando dal territorio della Regione Abruzzo.

Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'art. 101, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.

Si ricorda, in proposito, che il citato comma 8 prevede l’obbligo biennale, in capo alle regioni, di trasmissione al Ministero dell'ambiente e all’APAT (oggi ISPRA) e al Comitato (quindi, ai sensi del comma 6 dell’articolo in esame, alla Commissione di vigilanza sulle risorse idriche che lo sostituisce) delle informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità previste dall’art. 75, comma 5, del Codice.

 

Gli ultimi due periodi del comma in esame sono finalizzati a garantire l’invarianza della spesa pubblica, prevedendo che:

§         alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma nazionale si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione (da 7 a 5) dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

§         le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che occorrerebbe modificare anche i commi 7 e 8 dell’articolo 161, sostituendovi il riferimento all’Osservatorio con il riferimento alla Commissione di cui al presente articolo che lo ha sostituito in tute le sue funzioni.

 

 


Articolo 10
(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

 

Il comma 1, sostituito nel corso dell’esame presso il Senato, prevede la possibilità di istituire, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione destinata alla concessione di garanzie a titolo gratuito sui finanziamenti operati dalle banche in favore delle predette imprese ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici.

 

Si ricorda che il Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/97 (c.d. legge Bersani) ha integrato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.

Successivamente l’articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative sarebbero state definite, ai sensi del successivo comma 848, da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 266/1997. Da ultimo, con i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[173] è stato stabilito che, sino all’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (art. 1, commi 847 e 848, della legge n. 296 del 2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione delle risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti la quota destinata alle imprese innovative (articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - finanziaria 2001), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514; e delle risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Tali ultime risorse possono inoltre essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia. Il comma 6 ha trasferito al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo finanza d'impresa e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio e il comma 8 ha incrementato la dotazione del Fondo di garanzia nella misura di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012.

 

Più specificatamente, i soggetti destinatari della garanzia sono le piccole e medie imprese[174], comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché gli studi professionali.

Il comma in esame stabilisce la misura massima del credito garantito. In particolare:

a)      se la garanzia è prestata direttamente in favore dell’impresa o dello studio professionale, il limite massimo è fissato all’80% del finanziamento;

b)      se la garanzia è indiretta, il limite massimo è fissato al 90 per cento del finanziamento a condizione che i confidi o gli altri fondi di garanzia abbiano prestato una garanzia non superiore all’80 per cento del finanziamento.

 

I commi da 1-bis a 1-quinquies, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, recano agevolazioni fiscali e contributive in favore dei soggetti che operano nelle zone colpite dal sisma. Le discipline contenute nei commi 1-bis e 1-ter sono tra loro alternative e riguardano, rispettivamente:

1) benefici in favore delle piccole e medie imprese che operano nelle zone colpite dal sisma, nei confronti delle quali si prevede la possibilità di applicare le agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2007 per le zone franche urbane;

2) possibilità di disciplinare, con decreto le Ministro dell’economia e delle finanze, uno specifico regime fiscale di incentivazione.

 

Nel dettaglio, il comma 1-bis affida al CIPE il compito di individuare, nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, delle zone franche urbane (ZFU) alle quali, in virtù del rinvio alla disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. La suddetta individuazione dovrà avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo.

Le richiamate norme della legge finanziaria 2007, modificate dalla legge finanziaria 2008, prevedono l’istituzione di zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni residenti in aree degradate. La norma stabilisce che le ZFU non devono, in ogni caso, avere un numero di abitanti superiore a 30.000 (comma 340).

In particolare, sono previsti incentivi ed agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle piccole e medie imprese avviate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Le agevolazioni consistono: nell'esenzione, parziale o totale e comunque entro determinati limiti, dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dal versamento dei contributi previdenziali per i primi 5 anni di attività e nell'esenzione dall'ICI per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012 (comma 341). Le predette agevolazioni spettano, entro i limiti del de minimis, anche alle piccole e micro imprese già operanti alla data del 1° gennaio 2008 (comma 341-bis). Sono, in ogni caso, esclusi i settori costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada (comma 341-ter).

Sul piano finanziario, è stato istituito un apposito Fondo - iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Spetta al CIPE, su proposta del MISE e di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definire i criteri per la ripartizione delle risorse e individuare le ZFU sulla base di parametri socio-economici.

 

Al fine di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma, sono previste le seguenti modifiche:

a)            le agevolazioni fiscali e contributive previste dal comma 341 sono in favore delle piccole e medie imprese che avviano l’attività a decorrere dal 6 aprile 2009 (e non 1° gennaio 2008), mentre quelle previste dal comma 341-bis sono le piccole e medie imprese già operanti alla data del 6 aprile 2009 (in luogo del 1° gennaio 2008).

b)            il regime di esenzione dall’ICI, in favore delle nuove attività, opera per il periodo compreso tra il 2009 e il 2012 (in luogo degli anni 2008-2012).

 

In deroga alla disciplina prevista dalla richiamata legge finanziaria 2007, la qualifica di zona franca urbana potrà essere attribuita anche in presenza di una popolazione superiore al limite fissato in 30.000 abitanti.

 

Sul piano finanziario, infine, viene prevista l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1.

 

Andrebbe chiarito se la dotazione cui fa riferimento la norma debba intendersi riferita a ciascun anno ovvero sia attribuito al complessivo periodo interessato dall’agevolazione fiscale e contributiva.

 

Il comma 1-ter dispone la possibilità di introdurre, con decreto ministeriale, un regime fiscale di incentivazione alternativo alle agevolazioni previste dal comma 1-bis. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione dell’Unione europea.

Il regime fiscale di incentivazione consiste:

a)      ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo per i periodi d’imposta dal 2009 al 2012 nonché l’esclusione, anche parziale, dalla determinazione dell’imponibile per il reddito d’impresa dell’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b)       ai fini IVA, si dispone che l’imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi connessi alle esigenze della ricostruzione. Rimangono fermi, in ogni caso, gli adempimenti in materia di fatturazione e registrazione dei documenti fiscali;

c)      ai fini delle altre imposte indirette si prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro sugli atti traslativi di fabbricati ubicati nei comuni danneggiati nonché la previsione di agevolazioni in materia di imposte indirette da applicare sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

Sul piano finanziario, trattandosi di un regime fiscale alternativo a quello indicato nel comma 1-bis, si rinvia a quanto indicato nel commento di quest’ultimo comma.

 

Appare opportuno segnalare, in primo luogo, che il comma 1-ter rinvia ad un decreto ministeriale il compito di disciplinare un regime tributario agevolativo, alternativo a quello previsto dal comma 1-bis, disciplinato con norma primaria.

 

In merito all’ambito soggettivo di applicazione, si segnala che le agevolazioni del comma 1-bis sono disciplinate in favore delle piccole e medie imprese nonché degli studi professionali. Non appare chiaro se la disciplina prevista dal comma 1-ter, essendo disposta l’alternatività con quella indicata nel comma 1-bis, debba essere riferita ai medesimi soggetti. 

 

Per quanto riguarda la lettera a) andrebbero forniti alcuni chiarimenti. Infatti, nella prima parte si esclude il reddito d’impresa e di lavoro autonomo dalla formazione del reddito complessivo imponibile e, nella seconda parte, si prevede l’esclusione, anche parziale, di alcune tipologie di spese – che rappresentano dei costi e quindi delle riduzione di imponibile - ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Con riferimento alla lettera b), andrebbe chiarito se le operazioni indicate debbano essere qualificate come “esenti” ai fini IVA e, pertanto, debbano concorrere alla determinazione del pro-rata di indetraibilità per il soggetto cedente.

In merito alla lettera c) si segnala che la previsione di introdurre agevolazioni ai fini delle imposte dirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione risulta disciplinata – quale esenzione – dal successivo comma 2.

Si segnala, infine, che la subordinazione ad una preventiva autorizzazione comunitaria della disciplina in esame è espressamente prevista anche dal comma 1-quinquies.

 

Il comma 1-quaterstabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1-ter saranno disposte dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate nell’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

Con le medesime ordinanze potranno essere definite, inoltre, le modalità attuative in materia di distretti produttivi alle imprese che alla data del 6 aprile 2009 erano operanti nei comuni danneggiati e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

 

Il comma 1-quinquies subordina l’applicazione delle norme agevolative indicate nei commi da 1-bis a 1-quater alla preventiva autorizzazione comunitaria.

In linea generale, l’introduzione di un sistema di incentivi non generalizzato, ma applicabile esclusivamente a zone delimitate d’un dato territorio ovvero a specifiche tipologie di attività, potrebbe non essere coerente con i principi comunitari ed, in particolare, con il divieto di aiuti di Stato, sancito dall’art. 87 del Trattato. In tali casi, pertanto è necessario richiedere, ai sensi dell’articolo 88, comma 3 del Trattato, l’autorizzazione della Commissione europea.

Inoltre, qualora i benefici fiscali interessino alcune imposte indirette quali l’imposta sul valore aggiunto, le accise o i diritti doganali è necessario considerare le specifiche discipline contenute nelle relative direttive.

 

Per quanto concerne gli incentivi indicati nel comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 138/2002 relativi al monitoraggio dei crediti d’imposta.

Non appare chiaro il rinvio alla disciplina del monitoraggio del credito d’imposta tenuto conto che il comma 1-bis reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sotto forma di esenzioni, totali o parziali, dalle imposte.

 

Il comma 2 dispone un regime di esenzione da imposte e tasse per le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento.

Si prevede, inoltre, la disapplicazione di costi aggiuntivi da parte degli intermediari nonché la riduzione al 50% dei relativi oneri notarili.

 

 

Quale misura per lo sviluppo economico e sociale delle aree colpite dal sisma, il comma 3 prevede che con delibera del CIPE una quota delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - possa essere destinata al finanziamento di accordi di programma[175]:

·         già sottoscritti per l'attuazione degli interventi di sostegno e reindustrializzazione previsti dalla disciplina di risanamento delle aree di crisi siderurgica, di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120[176];

·         da sottoscrivere, con priorità per le imprese in procedura di amministrazione straordinaria, ivi compresi gli eventuali acquirenti di tali imprese, operanti nei settori della componentistica e dei prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, dell'automotive, della chimica ed edilizia sostenibile;

     già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

Gli interventi di cui al comma 3 sono effettuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia) [177].

 

Il Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale è stato introdotto dall’articolo 7-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, attraverso una novella alla lettera b-bis) dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185[178]. Attraverso tale novella, il Fondo strategico per il paese è divenuto destinatario, in luogo del Fondo per la competitività, di quota parte delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate . Si ricorda, in proposito, che l’articolo 18 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce  che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione (per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito), al Fondo infrastrutture di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008[179]  e al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale (la formulazione originaria dell’articolo 18, prima della novella operata dal decreto legge n. 5/2009, indicava invece quale destinatario delle risorse il Fondo per la competitività, di cui all’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007) [180]. Lo stesso decreto legge n. 5/2009,articolo 7-quinquies, comma 11, ha rideterminato la dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, già determinata, relativamente al periodo di programmazione 2007-2013, in forza della delibera CIPE del 6 marzo 2009[181] e corrispondente a oltre 9,053 miliardi di euro, riducendolaper complessivi 1.400 milioni relativamente al periodo 2010-2012. La dotazione finanziaria del Fondo risulta, pertanto, pari a 7.653 milioni di euro.

 

Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, richiamato dal comma 3 in esame, ha previsto originariamente una serie di misure di sostegno alle aziende siderurgiche in crisi ed ai loro dipendenti, nonché la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), e di un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola).

La platea dei destinatari delle misure previste da tale decreto-legge è stata in più occasioni estesa anche ad aree diverse e ad altri settori (con la legge finanziaria 2003[182], con la legge finanziaria del 2005[183] e con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[184]).

 

Per quel che riguarda le imprese ammesse alla procedura di amministrazione controllata, il decreto legge in esame fa riferimento al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge n. 39 del 2004, e successive modificazioni.

Il decreto legge n. 347/2003[185] ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente. Questo intervento normativo, successivo alla vicenda del gruppo Parmalat, si è collocato nel contesto di diversi interventi del legislatore basati sul presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia un fenomeno da evitare nell'interesse della collettività: di qui, la messa a punto di una disciplina che ha inteso contemperare l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse.

La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi), ed era caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale. La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270[186] (c.d. legge Prodi-bis.).

 

 

Il comma 4 dispone che con i provvedimenti di cui all'articolo 1 del decreto legge in commento siano disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

 

Al riguardo è opportuno segnalare che con l’articolo 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763[187]  del 6 maggio 2009, si precisa che per l’attuazione delle disposizioni in commento la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce a favore della Regione Abruzzo le risorse del Fondo per le politiche giovanili, afferenti le annualità 2008 e 2009, in deroga alle finalità previste con la legge istitutiva del Fondo, a quanto sancito dalle intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata e a quanto stabilito dall’Accordo di Programma quadro sottoscritto dallo Stato e dalla Regione  in materia di gestione del citato Fondo.

Entro novanta giorni dal trasferimento delle risorse, la Regione Abruzzo comunica al Dipartimento della Gioventù la programmazione delle iniziative da adottare e  con cadenza semestrale trasmette, al medesimo Dipartimento una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. 

 

Si rammenta che Il Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Fondo, finalizzato a "promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi", è stato fornito di una dotazione iniziale 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Successivamente, per gli anni  2007, 2008 e  2009  il fondo è stato incrementato di 120 milioni di euro (art. 1, comma 1290 della legge 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007).

Con Decreto del Ministro della Gioventù del 29 ottobre 2008, in coerenza con le intese in data 14 giugno 2007 e 29 gennaio 2008, concordate in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con l'accordo tra Ministro della Gioventù, UPI e ANCI del 16 ottobre 2008, sono stati predeterminati i criteri di ripartizione del fondo per l'anno 2008. E' stata destinata la somma di 55 milioni di euro al finanziamento delle azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale; la restante quota di 75 milioni di euro al finanziamento delle azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati con le Regioni (60 milioni) e gli Enti Locali (15 milioni).

Per l’esercizio 2009, lo stanziamento del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a circa 79,8 milioni di euro[188].

 

 

Con il comma 5 si autorizza la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri per la ricostruzione degli immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 ed adibiti alle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e della madri in difficoltà, ivi comprese quelli derivanti dalle conseguenze del sisma.

La copertura del relativo onere finanziario viene assicurata mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203.

 

Con l’intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al quale è stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

La dotazione del Fondo è stata incrementata dall’art. 1, comma 1261, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La disposizione ha inoltre stabilito che una quota parte dell’incremento sia destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, a sua volta finalizzato in quota parte all’istituzione di un Osservatorio nazionale e in parte ad un Piano d’azione nazionale.

Le risorse, determinate annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, sono allocate nel capitolo 2108 (Programma 17.4, Promozione dei diritti e delle pari opportunità) dello stato di previsione del Ministero dell’economia (Tabella 2).

Per effetto del taglio disposto dal decreto-legge 112/2008  (art. 60), che ha inciso soltanto sullo stanziamento disposto dal decreto legge 223/2006, come incrementato dalla legge finanziaria 2007, il cap. 2108 reca uno stanziamento per il 2009 di 29,9 milioni di euro.

 

 

Il comma 5-bis, introdotto nel corso del provvedimento al Senato, riduce di un milione di euro le risorse finanziarie del Ministero della Difesa attualmente destinate al finanziamento “delle attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa del due giugno”, destinandole ad un apposito capitolo del medesimo ministero che dovrà essere destinato al finanziamento di interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Il medesimo comma attribuisce, poi, ad un apposito decreto del Ministero della Difesa, che dovrà essere adottato d’intesa con il citato Commissario delegato (cfr. art. 2), il compito di individuare gli interventi che saranno finanziati con le risorse previste dal comma in esame.

 

 


Articolo 11
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)

L’articolo 11, interamente sostituito nel corso dell’iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico (nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016.

 

Si ricorda che l’originario articolo 11 prevedeva l’avvio, da parte della Protezione civile, di un piano straordinario per la verifica del rischio sismico di immobili pubblici e privati, che interesserà prioritariamente l’area appenninica contigua a quella abruzzese.

Per gli adeguamenti da parte dei privati veniva riconosciuto un cd. bonus antisismico, ovvero un credito di imposta in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, nel limite massimo di 48.000 euro.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese[189], in corso di svolgimento al Senato, ha annunciato che i compiti di attuazione delle verifiche e degli interventi per la riduzione del rischio sismico saranno affidati al professor Franco Barberi, vicepresidente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi[190]. Il professor Barberi ha, tra l’altro, sottolineato nell’ambito di due riunioni della citata Commissione (31 marzo e 6 aprile 2009[191]), come l’unica difesa dai terremoti, dal momento che non ci sono strumenti per fare previsioni, consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto, ovvero attraverso azioni sistematiche di prevenzione.

 

Per approfondimenti sulle verifiche antisismiche si rinvia alla scheda sulla Normativa antisismica allegata all’art. 1-bis.


Articolo 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

L'articolo 12 in esame introduce, al comma 1, una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

A tal fine viene stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possa porre in essere, con propri decreti dirigenziali, una serie di misure finalizzate al reperimento di maggiori entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

 

Dalla lettera della norma sembrerebbe che non necessariamente il Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS sia tenuto a dare attuazione a tutte le disposizione introdotte ai sensi del comma 1, essendo queste formulate come facoltà piuttosto che come obbligo per l'amministrazione, ferma restando, comunque, l'esigenza di porre in essere interventi complessivamente in grado di assicurare maggiori entrate per almeno 500 milioni di euro l'anno.

Le misure che il Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS può porre in essere sono di varia natura ed intervengono, in linea di massima, lungo due versanti, diretti rispettivamente:

§      a conferire all'AAMS la possibilità di intervenire direttamente nel settore dei giochi (con misure riferite sia a giochi specifici sia alla loro disciplina tributaria);

§      a consentire all'AAMS ed ai concessionari una maggiore capacità di controllo del gioco legale (attraverso misure di carattere organizzativo e sanzionatorio).

Anzitutto, il Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS, ai sensi della lettera a), può indire nuove lotterie ad estrazione istantanea e, ai sensi della lettera b), adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (Superenalotto). In questo ultimo caso è prevista anche la possibilità di effettuare più estrazioni giornaliere.

Pertanto, in forza della previsione di cui alla lettera a) l'AAMS è facoltizzata ad indire lotterie istantanee (c.d. "gratta e vinci") di tipo eccezionale, le quali secondo quanto si legge nella relazione tecnica - potrebbero essere finalizzate proprio al finanziamento di iniziative di sostegno ai cittadini colpiti dal sisma, mentre con gli interventi di cui alla lettera b) l'AAMS potrà operare per rendere più "attrattivi" per i giocatori Lotto e Superenalotto.

Dal momento che non vengono precisate quali possano essere le nuove modalità di gioco da introdurre, la relativa decisione viene implicitamente rimandata ai successivi decreti dirigenziali.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 12-02-1991, n. 183, recante "Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea", in tale tipologia di lotterie nazionali i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.

Il Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS, sempre al fine di incrementare le entrate, potrà concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (lettera c)) nonché consentire l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (lettera d)) con l'intento di ampliare l'offerta dei giochi.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la concentrazione delle estrazioni servirebbe a garantire trasparenza, razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni di gioco; si ipotizza altresì di concentrare le operazioni di estrazione sulle sedi di Milano, Roma e Napoli, anziché sulle attuali dieci.

La lettera e) modifica i criteri di ripartizione della posta di gioco relativamente al gioco istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Si tratta del concorso pronostici su base ippica denominato «V7» che ha sostituito il precedente «Totip».

Tale modifica, secondo le intenzioni del Governo, sarebbe diretta ad incrementare l'interesse degli scommettitori nel gioco attraverso un aumento del c.d. pay out che risulterebbe così in linea con quello dei restanti giochi ippici.

Si ricorda che il citato comma 87 ha disposto l’istituzione di un nuovo concorso pronostico su base ippica, da realizzarsi con provvedimento dell’AAMS, sulla base dei criteri riportati nel comma medesimo, tra cui in particolare:

-        formula di giuoco idonea a garantire premi elevati ai giocatori;

-        ripartizione della posta di giuoco secondo le seguenti modalità: 50 per cento a monte premi; 5,71 per cento alle attività di gestione; 8 per cento come compenso per l’attività dei punti di vendita; 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica; 11,29 per cento a favore dell’UNIRE (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine);

In attuazione della norma di cui sopra è stato emanato il D.Dirett. 12-05-2008, recante "Istituzione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»".

Il concorso consiste nel pronosticare:

a)    per la prima categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di ciascuna delle sette corse oggetto del concorso;

b)    per la seconda categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di sei delle sette corse oggetto del concorso.

In sostanza, per effetto della lettera e) in esame, mentre viene aumentata del 15 per cento (dal 50 al 65 per cento) la percentuale della posta del gioco sopraccitato assegnata al montepremi, si riduce contestualmente del 10 per cento (dal 25 al 15 per cento) la percentuale della posta assegnata come entrate erariali e del 5 per cento (dall'11,29 al 6,29 per cento) la percentuale della posta assegnata a favore dell'UNIRE.

La lettera f) prevede l'adeguamento del regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186 al fine di prevedervi:

§      la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa;

§      la raccolta di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Per tali giochi l’aliquota di imposta unica sulle somme giocate deve essere pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Si ricorda che il D.M. 17 settembre 2007, n. 186, recante Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro è stato emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 1, del D.L. 223/2006[192]. In base all'articolo 6 del suddetto D.M sono ammesse le seguenti modalità di gioco:

a)    il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b)    il torneo, al quale partecipano due o più giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.

Sono altresì ammesse le seguenti modalità di confronto tra i giocatori:

a)    indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione;

b)    diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.

 

La lettera g), nel testo emendato nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il prelievo erariale riferito alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori. In particolare, viene data facoltà al Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS di fissare:

§      l’aliquota di imposta unica al 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore;

§      la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.

A tal fine viene modificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che fissa le aliquote dell'imposta unica per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,    sopprimendo i riferimenti alle scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori.

Si ricorda che l'art. 38, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha novellato il decreto legislativo n. 504 del 1998 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) prevedendo - a decorrere dal 1 ° gennaio 2007 - una revisione, in senso dinamico, delle modalità di determinazione dell’aliquota d’imposta unica sulle scommesse sportive.

Le modifiche hanno riguardato le aliquote di imposta per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, prevedendo cinque scaglioni di raccolta, al raggiungimento dei quali diminuisce l’imposta che, in corrispondenza di ciascun scaglione, varia da un minimo del 2 -5 % ad un massimo del 5 – 8 % .

 

La lettera h), come emendata nel corso dell’esame presso il Senato, modifica l’aliquota d’imposta unica sulle giocate per le scommesse a quota fissa di cui all’articolo 1, comma 88, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare viene data facoltà al Ministero dell’economia e delle finanze ­AAMS di fissare:

§      l’aliquota di imposta unica al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore;

§      la posta unitaria di gioco in un euro.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 88, lettera d) citato l'AAMS ha introdotto scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi prevedendo, per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (su cui vedi supra).

Viene quindi modificato il citato articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendosi in particolare che possa esservi una proposizione delle scommesse da parte dei concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve valutare l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia.

Si rileva che le lettere g) ed h), nell’intervenire – prevedendone una fissazione al 20 per cento - sulle aliquote d’imposta ora riconducibili al D.Lgs. n.504/1998, ed ivi previste in un range che per le aliquote massime varia dal 5 all’8 per cento, sembrano altresì modificare le corrispondenti basi su cui computare l’aliquota. Queste infatti nelle lettere in esame sono riferite, alla lettera g), alla “raccolta al netto delle somme che (…) sono restituite in vincite e rimborsi”, ed alla lettera h) alla “raccolta al netto delle somme che (…) sono restituite in vincite”, mentre nella normativa vigente sono riferite esclusivamente alla raccolta (vale a dire, come riporta l’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n.504/1998 sopra citato, alla “somma giocata per ciascuna scommessa).

Su tale differenza di base imponibile potrebbe risultare opportuno un chiarimento, anche ai fini dell’emanazione dei decreti dirigenziali dell’AAMS, previsti al comma 1 dell’articolo, attuativi delle disposizioni in questione,.

Con la lettera i) viene previsto un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari relativamente agli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro (articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e, contestualmente, l’esclusione eventuale delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari. Vengono in tal caso fissati i criteri finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi:

1.    possibilità per i concessionari di accedere, con propri incaricati, nei locali di gioco per effettuare ispezioni tecniche ed amministrative sul corretto esercizio degli apparecchi;

2.    obbligo per gli ispettori suddetti di segnalare all’AAMS e agli organi di Polizia gli illeciti riscontrati, anche riferiti ad apparecchi di altri concessionari;

3.    esclusione delle responsabilità previste dall’articolo 39-quater, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, per gli illeciti accertati di cui sopra;

 

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 39-quater citato prevede che il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.

Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

4. applicabilità dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell’articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sopra citato.

L'articolo 22 citato prevede che - in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica - l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

 

La lettera l), come modificata nel corso dell’esame presso il Senato, consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (c.d. "video lotteries") caratterizzati:

§      dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

§      dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche;

§      dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate.

 

Sempre ai sensi della lettera l) il Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS potrà definire, tra l’altro,:

§      il prelievo erariale unico (c.d. PREU) comunque non superiore quattro per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;

§      le caratteristiche degli ambienti dedicati assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

§      l'autorizzazione ad installare videoterminali (fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale.

§      le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari.

Si tratta dei concessionari della rete o delle reti dell'AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6.

 

§      La lettera m) consente ai concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi di offrire programmi di avvenimenti personalizzati, ferma restando la potestà dell'AAMS di certificarne gli esiti.

Tale intervento, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sarebbe diretto ad aumentare la concorrenzialità del mercato sottraendo volumi di gioco agli operatori illegali che - non avendo restrizioni di sorta - beneficiano della possibilità di offrire un "palinsesto" più attraente agli scommettitori, sia a distanza sia sul territorio.

 

Sempre con riferimento alle scommesse a quota fissa, la lettera n) dà facoltà al Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS di stabilire la posta unitaria di gioco e l’importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa – come specificato nel corso dell’esame presso il Senato - su sport e su altri eventi. A tal fine queste non possono essere comunque inferiori a un euro.

All'AAMS viene altresì rimandata la fissazione del limite della vincita potenziale per il quale è consentita l’accettazione di scommesse, entro comunque il limite massimo di 50.000 euro.

Secondo la relazione tecnica l'intervento intende rendere competitiva l'offerta legale rispetto a quella irregolare attraverso:

-        l'abbassamento del valore della scommessa minima da 3 euro a 1 euro (importo così modificato nel corso dell’esame al Senato) allineandosi all’importo standard che sarebbe praticato da tutti i bookmaker all'estero;

-        l'innalzamento della massima vincita potenziale con una singola giocata da 10.000 euro a 50.000 euro (in questo caso l'offerta irregolare non ha limiti massimi).

 

La successiva lettera o) detta disposizioni dirette a contrastare l'effettuazione di manifestazioni a premio che coincidono con attività di gioco riservate allo Stato. A tal fine la norma, intervenendo in materia di comunicazione preventiva relativa all'avvio dei concorsi a premio, stabilisce che i soggetti che intendano svolgere un concorso di tale tipo ne diano comunicazione (con almeno quindici giorni di preavviso), al Ministero delle attività produttive.

 Vengono di conseguenza innovate le sanzioni comminate nelle ipotesi di effettuazione di concorsi vietati.

In particolare, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento); la stessa sanzione è applicabile nei confronti di tutti coloro che, in qualunque modo, partecipano all’attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati.

Va altresì data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

Sul punto, si ricorda che il comma 13-quater dell’articolo 39 del decreto legge n. 269/2003, al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, ha previsto che il Ministero delle attività produttive trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. La prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno.

 

La lettera p) consente infine al Ministero dell’economia e delle finanze ­AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Nella relazione tecnica si legge che tali giochi, che si effettueranno presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto, potrebbero essere offerti ad esempio attraverso una sorta di «lotteria da supermercato», consistente nella possibilità per il giocatore di utilizzare il resto corrisposto alla cassa per sfidare la sorte.

Tali giochi, prosegue la relazione, avrebbero il duplice vantaggio di richiedere al consumatore un limitato impegno di spesa (con conseguente potenziale aumento delle giocate) e di "favorire la diffusione del messaggio di gioco legale, sicuro e responsabile, con un ulteriore strumento volto a contrastare la ghettizzazione dei giocatori".

Si ricorda che in materia di giochi di sorte legati al consumo è stato emanato il D.M. 20-09-2005, n. 249, recante " Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo".

In estrema sintesi, il gioco di sorte legato al consumo è raccolto esclusivamente presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano sottoscritto apposito accordo con un concessionario e dotati di terminali di gioco.

Si tratta di giochi in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata).

Il prezzo del biglietto virtuale è stabilito con il provvedimento di AAMS. L'importo del singolo biglietto virtuale non può, in ogni caso, essere inferiore ad un centesimo di euro e non può essere superiore a 5 euro.

L'importo di ciascun biglietto virtuale è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a)    aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento;

b)    contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento;

c)    compenso al concessionario, 4,5 per cento;

d)    prelievo erariale unico, 30 per cento;

e)    disponibile a vincite, 55 per cento.

 


Articolo 13
(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

L'articolo in esame, modificato dal Senato, prevede misure volte per il 2009 al recupero a favore del Servizio sanitario nazionale del valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008, da destinare per 380 milioni di euro al finanziamento degli interventi necessari provocati dagli eventi sismici avvenuti in Abruzzo e per un massimo di 40 milioni di euro a favore delle misure previste dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

Nella relazione illustrativa e in quella tecnica si sottolinea il carattere diseconomico del fenomeno degli extra sconti e l’intenzione di  evitare attraverso l’adozione di un sistema sanzionatorio il ripetersi dello stesso.

In particolare, è previsto:

            la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti[193] del 12 per cento, per l’anno 2009, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto;

            la trattenuta dell’1,4 per cento dell’importo dovuto alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, per una durata di dodici mesi e da effettuarsi in due rate annuali nel 2009[194], al fine di recuperare il valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, con esclusione da tale misura delle farmacie rurali con bassi fatturati (comma 1, lettera a));

            la rimodulazione, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell’azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell’8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento[195] (comma 1, lettera b);

            la rideterminazione nella misura del 13,6 per cento del tetto di spesa della farmaceutica territoriale per il 2009[196] (comma 1, lettera c).

In caso di violazione delle citate quote di spettanze sul prezzo dei farmaci per aziende, grossisti e farmacisti, la norma in esame stabilisce conseguenze a carico dell’azienda farmaceutica e del grossista che comportano consistenti riduzioni dei guadagni mentre nel caso più grave per la farmacia è prevista la chiusura per un periodo non inferiore a quindici giorni (comma 1, lettera b) punto 1), 2) e 3)).

    I risparmi conseguiti con l’adozione per il 2009 delle misure di cui sopra coprono per 380 milioni di euro gli interventi urgenti previsti per la Regione Abruzzo e fino ad un massimo di 40 milioni di euro l’incremento del fondo transitorio per finanziare tra l’altro il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Abruzzo[197] (comma 3, lettere a) b)).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome versano le suddette economie valutate in 30 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate a favore dei suddetti interventi per la Regione Abruzzo (comma 2)

E’ consentito alle aziende farmaceutiche, trascorso un congruo periodo di tempo dall’immissione del primo medicinale equivalente, per quei medicinali di cui sia scaduto il brevetto ovvero prodotti con licenza, determinare riduzioni di prezzo secondo specifici limiti in riferimento ai prezzi dei farmaci equivalenti (comma 4).

Conseguentemente, per le economie di spesa derivanti dalle citate misure per gli extra sconti e per l’abbassamento del tetto di spesa della farmaceutica territoriale, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale[198] è diminuito di 380 milioni di euro per il 2009 (comma 5).

 

Da ultimo, si ricorda che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione del 15 maggio 2009[199], in relazione al sistema di remunerazione della distribuzione di farmaci erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, tra le disposizioni normative che vengono indicate come causa possibile di effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato evidenzia, sul tema degli extra sconti, l’inadeguatezza e l’insufficienza delle misure contenute nell’articolo 13 del decreto – legge in esame. Tali misure che recepiscono, con alcune aggiunte e modifiche, quanto concordato tra Governo, Regioni e rappresentanti del settore farmaceutico nel tavolo di confronto del 15 ottobre 2008[200], evidenziano la piena consapevolezza del legislatore in merito alla prassi degli extra sconti, risultando tuttavia del tutto inidonee a contenerne gli effetti distorsivi.


Articolo 14
(Ulteriori disposizioni finanziarie)

L'articolo 14, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca una serie di disposizioni finanziarie.

 

In particolare,  il comma 1  prevede che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure  previste dal decreto legge in commento, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013 :

§         un importo non inferiore a 2 miliardi di euro e non superiore a 4 miliardi di euro a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, che sarà ripartito dal CIPE in quote annuali;

§         un importo di 408,5 milioni,  a valere sul Fondo infrastrutture.

 

Le somme assegnate ai sensi del comma 1 possono essere utilizzate anche senza il vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15  per cento alle Regioni del Centro-Nord, di cui all'articolo 18, co. 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185[201].

 

Il provvedimento individua già alcuni degli interventi cui destinare le risorse provenienti dal FAS, a valere sugli importi di cui all’articolo 14, comma 1 in esame. Si tratta in particolare di:

-    concessione ai privati di contributi, fino ad un massimo di 10.000 euro, da parte dei Sindaci, per la riparazione dei danni di lieve entità su prima casa di abitazione (art. 2, co. 11-bis);

-    piano di interventi urgenti per il ripristino di immobili pubblici danneggiati, compresi quelli scolastici, nonché Università, Conservatorio di musica dell’Aquila e Accademia delle arti dell’Aquila  (art. 4, co. 1, lett. b);

-    esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti per l’anno 2009 (art. 8, co. 1, lett. f), (quota parte degli oneri - 8,5 milioni di euro rispetto all’onere complessivo di 10 milioni di euro);

-    istituzione di un fondo dotato di 45 milioni di euro, da destinare alla qualificazione di alcune aree come zone franche urbane, ovvero, in luogo di detto fondo, introduzione di agevolazioni fiscali (10, co.1-bis e 1-ter);

-    predisposizione da parte dei di Piani di recupero del centro storico (art. 14, co 5-bis).

La Relazione tecnica al provvedimento (A.S. 1534), inoltre, precisa che le risorse del FAS di cui all’articolo 14, comma 1 in esame saranno utilizzate anche a copertura dei contributi e degli indennizzi per la ricostruzione previsti dall’articolo 3 e all’attuazione dell’articolo 11, relativo al Fondo per la prevenzione del rischio sismico, in caso di insufficienza delle risorse necessarie.

 

Per quanto concerne le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, si ricorda che l’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 ha stabilito che, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili sul FAS, il CIPE provvedesse ad assegnare una quota di tali risorse disponibili a tre specifici Fondi:

§         Fondo sociale per occupazione e formazione (per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito), istituito dal medesimo articolo 18;

§         Fondo infrastrutture, di cui all’articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008[202];

§         Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, istituito dall’art. art. 7-quinquies, comma 10, del D.L. n. 5/2009, di modifica del richiamato articolo 18[203].

Con delibere del 6 marzo 2009, il CIPE ha ridefinito la destinazione delle risorse del FAS riferibili al periodo di programmazione 2007-2013, assegnando oltre 45 miliardi di euro che sono state destinati per:

-        4 miliardi al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (Ministero del lavoro);

-        5 miliardi al Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 1 miliardo per l’edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l’edilizia carceraria;

-        9,053 miliardi al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui 400 milioni per interventi urgenti relativi al G8 e all’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra)[204];

-        21,831 miliardi sono stati assegnati ai programmi regionali e interregionali del Mezzogiorno e agli obiettivi di servizio;

-        5,195 miliardi sono stati assegnati ai programmi delle regioni del Centro-Nord.

 

Il comma 1-bis - introdotto nel corso dell’esame al Senato - prevede che il CIPE, con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, possa disporre la riduzione, in termini di sola cassa, di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, disciplinatodall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 [205].

 

Il richiamato art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (come introdotto dal comma 512 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, finanziaria 2007).

Il fondo – già istituito, limitatamente all’anno 2007, dall’art. 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 – è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative [206] .

 

In relazione a quanto previsto dal comma 1- bis, il primo periodo del comma 5 - che è stato modificato nel corso dell’esame al Senato [207] - provvede a incrementarela dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto in esame.

 

Il comma 2 trasferisce al Dipartimento della protezione civile le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato - di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - in precedenza assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) con il DM 22 dicembre 2003[208] e successivamente integrate con il DM 23 novembre 2004[209].

Le somme trasferite sono utilizzate per garantire l'acquisto, da parte delle famiglie, di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica nonché di apparecchi televisivi e computer destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, di cui all’art. 1.

 

L’articolo 148, della citata legge 388/2000 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”.

Con il decreto del Ministro delle attività produttive 22 dicembre 2003 ulteriori risorse finanziarie assegnate al suddetto Fondo, la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 risultava pari a € 16.629.951,61, sono state destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni e servizi da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE) - come determinato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni - non superiore a € 15.000,00. A tal fine, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto, le risorse individuate dal comma 1, sono state assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'istituzione di uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Come segnalato dalla relazione tecnica del Governo che accompagna il testo del decreto-legge in commento, l'IPI è un organismo attualmente escluso dall'aggregato della Pubblica amministrazione.

Le risorse assegnate con il DM 22 dicembre 2003 sono state successivamente integrate con l'assegnazione di una ulteriore somma di 18 milioni di euro, dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004, che ha inoltre provveduto alla ripartizione del Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

 

Al comma 3 si prevede che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministripreviste all’articolo 1 del decreto-legge in esame, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta. Nella norma si fissa il limite del 7 per cento dei fondi disponibili, si individua l’ambito degli interventi ai territori dei comuni elencati all’articolo 1 e si specifica la loro finalità anche in quella di garantire l’attuazione delle misure di “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici” indicate nel provvedimento in esame (si veda al riguardo, la scheda relativa all’articolo 4, comma 1, lettera b)).

Inoltre, nella modifica intervenuta al Senato, l’attuazione degli investimenti sopra citati non esclude il completamento di quelli in corso da parte degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta ad evitare i maggiori costi derivanti dall’eventuale interruzione dei programmi di investimento attualmente in corso e le conseguenti domande risarcitorie.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 488, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, potessero effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili. Inoltre, nella stessa norma veniva autorizzata l’INAIL, sempre nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)[210].

Il successivo comma 489 dell’articolo 2 sopra citato faceva salvi comunque i procedimenti allora in corso relativi alle somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non erano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, precisando che tali somme potevano essere investite entro il limite di cui al precedente comma 488 (cioè entro il 7% dei fondi disponibili)[211].

Successivamente, l’articolo 5, comma 5 del D.L. 93/2008[212] ha disposto l’abrogazione delle disposizioni in materia di investimenti dell’INAIL recate dalla legge finanziaria per il 2008. In particolare, tale abrogazione ha comportato il venir meno dei maggiori oneri recati dal D.L. n. 248/2007, per complessivi 700 milioni di euro in termini d’indebitamento netto per il 2008 e di 600 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

 

Il comma 4 prevede, con una disposizione di carattere meramente programmatico, che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscano ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato all’attuazione delle misure di cui al decreto in esame e alla solidarietà.

 

Il comma 5, ultimo periodo, autorizza, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, una ulteriore spesa per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste da decreto in esame, di importo pari a 27 milioni di europer l'anno 2009, 260 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 30 milioni per l'anno 2012.

I relativi oneri sono coperti a valere sulle maggiori entrate recate dal decreto legge.

Ai fini della per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010, il comma dispone infine una riduzione del già citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pari a 10 milioni di euro per il medesimo anno.

 

Il comma 5-bis, introdotto durante l’iter al Senato, reca disposizioni per la predisposizione di piani di ricostruzione dei centri storici relativi ai comuni colpiti dal sisma, affidando ai sindaci dei comuni individuati dal Commissario delegato, d'intesa con i presidenti della regione edella provincia (quest’ultimo per le materie di competenza), la predisposizione dei piani di ricostruzione del centro storico delle città.

 

In particolare, per la definizione di “centro storico” si rinvia a quanto previsto dall’art. 2, lett. a) del DM 2 aprile 1968, n. 1444[213] che vi ricomprende “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

 

Si sottolinea il ruolo determinante degli amministratori degli enti locali nel processo di ricostruzione dei centri storici, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, come emerso nel corso del dibattito svoltosi al Senato[214].

 

A tal fine i sindaci dovranno definire le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato, il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dal sisma.

L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1 e al comma 5 dell’articolo in esame.

 

Qualora gli edifici siano beni culturali in quanto appartenenti alla categoria di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice del paesaggio) o in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente Vice Commissario d'intesa con il Sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio, emanata con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.

 

Si chiarisce che tale contributo esclude la concessioni dei contributi per la ricostruzioni previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) (abitazione principale o altri immobili ad uso abitativo o non distrutti o dichiarati danneggiati)

 

Si ricorda che ai sensi del citato art. 10, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004, sono considerati beni culturali, qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13, anche le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (ovvero Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti).

Si ricorda, infine, che il Vice Commissario competente per la messa in sicurezza del patrimonio culturale e il recupero dei beni artistici danneggiati dal sisma, è l’Ing. Luciani Marchetti, esperto in materia di beni culturali della Commissione nazionali per la previsione e la prevenzione dei rischi, nominato con ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009[215].

 

 

Il comma 5-ter – introdotto nel corso dell’esame al Senato -precisa che le eventuali risorse economiche che saranno destinate dall’Unione europea all’Italia per il sisma del 6 aprile 2009 debbano considerarsi aggiuntive rispettoa quelle già stanziate dal Governo italiano.

 

Si ricorda che in caso di calamità naturali il principale strumento che l’Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE). Il FSUE è stato istituito (Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea) per rispondere alle calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite [216].

Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri e ai paesi che partecipano ai negoziati di adesione in caso di catastrofi naturali di grandi proporzioni che provochino danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di euro (prezzi 2002) o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo dello Stato interessato.  In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria, qualora si sia abbattuta sulla maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. Le singole situazioni vengono valutate caso per caso dalla Commissione (art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 2012/2002).

L’intervento del Fondo è concesso sotto forma di convenzione (art. 3 del citato Regolamento). L'obiettivo del Fondo è coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di emergenza: a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione; c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale; d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane a partire dal primo danno subito. La Commissione valuta la domanda e decide se proporre o meno all'autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) di attivare il FSUE e mobilizzare l'importo dell'eventuale aiuto ritenuto adeguato. Una volta confermati gli stanziamenti, la sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata dopo la firma di un accordo tra la Commissione e lo Stato beneficiario. In seguito all'erogazione della sovvenzione, il paese interessato può rifinanziare le misure di emergenza a partire dal primo giorno del disastro (articolo 4).

Lo Stato beneficiario è responsabile dell'utilizzazione della sovvenzione e dell'eventuale coordinamento tra il contributo dell'FSUE e le altre fonti di finanziamento. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno, va rimborsata alla Commissione.

Il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro. Un quarto di questo importo deve rimanere a disposizione il 1° ottobre di ogni anno per far fronte ad eventuale esigenze fino alla fine dell'anno [217].

 

 

Il comma 5-quater – anch’esso introdotto nel corso dell’esame al Senato -prevede che, per il monitoraggio della realizzazione degli interventi disposti dal decreto in esame, dal 1º gennaio 2010il Presidente della regione Abruzzo si avvalga del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Lo stesso Presidente della Regione è chiamato a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una Relazione semestrale sull’andamento degli interventi, la quale dovrà poi essere inoltrata, a cura del Presidente del Consiglio, al Parlamento. Per l’attuazione degli interventi di monitoraggio previsti dal comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Articolo 15
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)

Il comma 1 impone che siano comunicate al Commissario delegato le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, in relazione all'applicazione delle norme (articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133) che disciplinano la deducibilità dal reddito di impresa di erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari.

 

Il comma 1 dell’articolo 27 dispone che siano deducibili dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

 

Tale comunicazione è finalizzata alla verifica, da parte del Commissario delegato, di coerenza dell'impiego delle erogazioni stesse con le misure adottate ai sensi del presente decreto legge. Ai medesimi scopi, un’analoga comunicazione deve essere compiuta da chiunque raccolga fondi a favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, o comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

 

Al riguardo, con decreto del Prefetto dell’Aquila del 6 maggio 2009 (GU 16 maggio 2009) sono state individuate le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al citato 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma. In particolare, si tratta di:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 come successivamente modificato e integrato, norma che reca i requisiti necessari per la qualifica di ONLUS);

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, hanno tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

 

La disposizione in esame non prevede – in forma esplicita – conseguenze per l’eventuale esito negativo della verifica effettuata da parte del Commissario delegato che, come precisa la norma, concerne la coerenza dell’impiego delle somme derivanti dalle erogazioni rispetto alle finalità della ricostruzione. Poiché, peraltro, tale coerenza è richiesta ai fini della deducibilità fiscale da parte del soggetto erogante, un eventuale esito negativo della relativa verifica sembrerebbe far venir meno il beneficio della deducibilità in questione.

Sembrerebbe opportuno, in proposito, fornire chiarimenti in merito alle concrete modalità operative di tale meccanismo. Ciò appare utile anche in considerazione del disallineamento temporale tra la fruizione del beneficio da parte del soggetto erogante e l’utilizzo effettivo delle somme da parte del soggetto beneficiario, considerato che la verifica dovrebbe intervenire solo a seguito di tale utilizzo.

Tale chiarimento potrebbe risultare opportuno anche al fine di evitare che sul soggetto erogante possano eventualmente ricadere responsabilità che sembrerebbero riconducibili al beneficario della liberalità.

 

 

Il comma 1-bis prevede che le erogazioni liberali provenienti dall’estero che non abbiano una diversa e specifica destinazione sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati. Prevede, altresì, che ai proventi di tali erogazioni si applichi l’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

 

Si ricorda che l’art. 10, comma 1, dell’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, autorizzando il Ministero per i beni e le attività culturali a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità, da destinare alla messa in sicurezza e all’avvio del recupero dei beni culturali, stabilisce che le relative somme affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero stesso. Autorizza, altresì, il Ministero ad aprire un conto corrente bancario o postale, ove far affluire contributi finalizzati al restauro dei beni culturali danneggiati, in deroga al divieto – contenuto nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), articolo 2, commi 615-617 – di riassegnazione alla spesa di somme versate all’entrata[218].

Ai commi 3 e 4 prevede, quindi, che il Ministero è autorizzato ad utilizzare le somme con procedure di somma urgenza e che per la realizzazione degli interventi esso, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, si avvale delle Sopraintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali, nonché del medesimo Dipartimento della protezione civile.

Si ricorda, altresì, che il 23 aprile scorso il Ministro per i beni e le attività culturali ha presentato la lista dei 44 monumenti, gravemente danneggiati dal sisma, da restaurare con somma urgenza[219].

 

Il comma 1-ter conferisce al Ministero per i beni e le attività culturali l’autorizzazione ad organizzare all’estero momenti divulgativi della finalità indicata al comma precedente, a valere sulle proprie disponibilità e in collaborazione con cittadini privati o enti e società italiani e stranieri.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 120 del d.lgs. n. 42 del 2004[220], disciplinando la sponsorizzazione di beni culturali – che viene individuata in ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale - stabilisce che possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative, fra gli altri soggetti, del Ministero.

 

 

Il comma 2 riserva l’uso del logo e della denominazione «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile» esclusivamente agli operatori ad esso appartenenti.

 

Si ricorda che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, prevede, all'art. 11, comma 1, lettera i), tra le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile anche le organizzazioni di volontariato. Il successivo D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194[221], ha quindi dettato la disciplina per l’iscrizione delle predette organizzazioni in un apposito elenco della protezione civile, anche a livello regionale.

 

Il DPCM 11 ottobre 2002, ha poi disciplinato l’adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Ai sensi dell’art. 1 del citato DPCM, l'emblema del Dipartimento della protezione civile è costituito da tre moduli uniti, con angolo di rotazione di 120°, che formano un triangolo, con le punte arrotondate; i moduli sono, rispettivamente, di colore verde, bianco e rosso, con contorno di colore grigio, e sono inseriti in un ipotetico cerchio costituito dalla scritta «Protezione Civile Nazionale», di colore grigio.

 

Il citato DPCM prevede che anche le associazioni di volontariato possono fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile, purché siano inserite negli appositi elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedano quale requisito per l'iscrizione la verifica dell'idoneità tecnico-operativa.

 

Il comma 3 introduce il reato di utilizzo indebito del segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile nei territori dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per la determinazione della sanzione la norma richiama l’art. 497-ter c.p., relativo al delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, che a sua volta richiama le pene dell’art. 497-bis c.p., relativo al delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

 

In particolare, l’art. 497-bisc.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), prevede che chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni (primo comma).

La pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale (secondo comma).

L’art. 497-ter c.p. (Possesso di segni distintivi contraffatti) prevede che le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

 

Il nuovo reato è dunque punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

Si osserva che occorrerebbe chiarire se alla nuova fattispecie di reato risulti applicabile anche l’aggravante prevista dall’art. 497-bis c.p., secondo comma.

 

Si osserva inoltre che il comma 3 introduce una disciplina penale applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, sulla base del locus commissi delicti. Al riguardo, sotto il profilo dell’inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza desumibile – per costante giurisprudenza costituzionale – dal principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., va rilevato che il discrimine per l’applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come “area geografica” in cui l’azione si compie, quanto piuttosto in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese.

 

Si ricorda in proposito che la previsione di una specifica norma penale applicabile solo in alcune parti del territorio nazionale in connessione con la dichiarazione dello stato di emergenza è recata dall'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (convertito, con modificazioni, dalla 30 dicembre 2008, n. 210).

 


Articolo 16
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)

Il comma 1 demanda al Prefetto di L'Aquila il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

 

 

A tal fine, in base al comma 2, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’art. 180, comma 2, del cd. codice dei contratti pubblici(d.lgs. n. 163 del 2006) è posto a immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale.

Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (vale a dire entro il 28 maggio) definirà:

            le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Sezione specializzata (da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente);

 

            le funzioni e la composizione di un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER) da istituirsi presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e che opererà in stretto raccordo con la Sezione specializzata (anche in tal caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente) (comma 3).

 

Il richiamato articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici, riproducendo l'articolo 15 del decreto legislativo 190/2002, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 14 marzo 2003, che ha istituito la rete di monitoraggio e il Comitato di coordinamento presso il Ministero dell'Interno[222]; in base a tale DM il Comitato, svolgendo funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio:

a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni;

b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze istituito in ogni provincia;

c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.

 

 

In base al comma 4, al predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è demandato il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al DPR 252/1998. A seguito di modifica apportata dal Senato, oggetto dei controlli sono anche gli eventuali subappalti e subcontratti derivanti dal contratto pubblico.

 

 

Il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze il compito di definire le modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici (e dai loro eventuali subappalti e subcontratti) aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Per l’adozione del decreto viene fissato il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi, il 28 maggio).

 

A seguito di modifiche apportate dal Senato, la medesima disposizione prevede:

-        la costituzione, presso il Prefetto competente per territorio, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto in esame;

-        obblighi di relazione semestrale al Parlamento in merito ai risultati conseguiti.

 

 

Il comma 6 contiene una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, che esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle riduzioni delle dotazioni organiche e dai processi di riorganizzazione previsti dalla legge finanziaria per il 2007.

La disposizione oggetto di interpretazione è il comma 6-bis dell’art. 74 del D.L. 112/2008[223].

 

L’articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali, e varie categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità e riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il comma 6-bis esclude dall’applicazione dell’articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, precisando tuttavia che, per le relative amministrazioni, restano fermi gli obiettivi fissati dal medesimo articolo.

 

Il comma in parola – nel testo modificato dal Senato – interpreta la disposizione contenuta nel D.L. 112/2008 nel senso che l'esclusione, disposta per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al co. 404 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi di risparmio di cui al citato co. 6-bis.

A tale proposito si ricorda che gli obiettivi di risparmio sono fissati dall’art. 74 del D.L. 112/2008, piuttosto che dal suo comma 6-bis, che esclude dall’applicazione dell’articolo alcune categorie. Sembrerebbe pertanto più opportuno riferirsi all’art. 74 nella sua completezza.

 

La legge finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, commi da 404 a 415, prevede l'adozione di un articolato piano di riorganizzazione finalizzato a “razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri”. Il successivo comma 416 prevede che dall'attuazione dei predetti commi, nonché dei commi da 425 a 429, concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, conseguano “risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009”.

 

L’ultimo periodo del comma dispone esplicitamente che il Ministero dell’interno provveda al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, attraverso la razionalizzazione delle rimanenti[224] articolazioni del Ministero stesso.

Conseguentemente il comma 7 stabilisce che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 17
(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)

L'articolo 17 reca disposizioni volte a permettere lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila dall’8 al 10 luglio 2009, contribuendo, in tal modo, al rilancio dello sviluppo economico sociale dei territori colpiti dal sisma, nonché alcune norme per il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna ove avrebbe dovuto tenersi il vertice.

 

 

In particolare, il comma 1 dispone lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città dell’Aquila dall'8 al 10 luglio 2009, anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma.

Com’è noto l’Italia ha assunto, nel 2009, la Presidenza del G8, che culminerà con il vertice che avrebbe dovuto tenersi sull’isola della Maddalena in Sardegna. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007 si è provveduto a dichiarare «grande evento»[225] tutte le manifestazioni e gli incontri connessi alla Presidenza del G8.

 

 

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze adottate sulla base del citato DPCM del 21 settembre 2007, a partire dall’ordinanza del 20 novembre 2007, n. 3629 del 2007.

A seguito di un emendamento approvato durante l’iter al Senato, le stesse ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere:

1) nella regione Sardegna:

- in corso di realizzazione e programmate;

- nonché di quelle da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8;

2) nella città dell’Aquila:

- degli interventi per l'organizzazione del Vertice.

La norma in commento è funzionale alla nuova localizzazione dell'evento e all'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati[226] sulla base dell'ordinanza del 20 novembre 2007, n. 3629 del 2007.

La nuova formulazione estende il potere di ordinanza anche a nuove opere da programmare a seguito della diversa localizzazione.

Occorrerebbe valutare se sia opportuno o meno ricomprendere tali nuove opere nelle procedure speciali previste dalla normativa della legge n. 225 del 1992, destinata agli interventi di urgenza ovvero a grandi eventi, quali il vertice G8.

 

Si ricorda, infatti, che con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629[227] è stata disposta la programmazione e l’organizzazione degli interventi da realizzare nell’isola.

Con ulteriori ordinanze[228] sono state apportate poi dettate ulteriori disposizioni al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’evento.

Con l’ordinanza del 29 agosto 2008, n. 3698[229] sono state individuate parte delle risorse finanziarie per lo svolgimento del vertice.

Tali risorse sono state successivamente confermate con l’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008. che ha autorizzato in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per le opere relative al G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), risorse già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE.

 

Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall’emergenza sismica, il comma 3 autorizza il Commissario delegato a:

§         riprogrammare gli interventi per l’organizzazione del vertice G8;

§         adottare ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del vertice.

 

L’art. 1 dell’ordinanza n. 3766 del 8 maggio 2009[230] reca disposizioni per l’adeguamento dell’aeroporto dei Parchi (in località Preturo, L'Aquila), anche ai fini dell'organizzazione del Vertice G8, ai sensi di quanto previsto dall'articolo in esame. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica militare, del comune di L'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. E’ altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli artt. 12, 15, 16 e 17 DPR n. 327 del 2001 in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dal Genio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di €  900 mila sono a carico dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, che provvede a trasferire le relative risorse al Fondo per la protezione civile. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli indicati provvedono le amministrazioni competenti.

La stessa ordinanza (art. 3, comma 3) autorizza il Commissario delegato ad avvalersi dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, per l'accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazione al G8.

Con l’art. 12 dell’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[231] viene disposto che ai lavori di miglioramento dell’aeroporto dei parchi a Preturo (L’Aquila) non verrà applicata l’Iva.

 

Nell'ambito delle attività di riprogrammazione degli interventi per l'organizzazione del Vertice, lo stesso comma 3 dispone, pertanto, la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione della citata ordinanza n. 3629 del 2007, fatto salvo il diritto di recesso dell’appaltatore e fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture.

 

Si ricorda che l’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) prevede che il diritto di recesso da parte della stazione appaltante in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

 

A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1º marzo 2009.

Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al comma in esame, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell’evento.

 

Lo stesso comma 3 dispone, infine, che in assenza di un accordo intervenuto tra le parti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, compresi quelli di cui all’art. 92 del citato d.lgs. n. 163 del 2006, sono ridotti del 50% rispetto al compenso originariamente pattuito.

 

Si ricorda che l’art. 92 del dlgs. n. 163 del 2006 disciplina i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse.

 

 

Il comma 4, come sostituito da un emendamento approvato durante l’esame al Senato,demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, l'accertamento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame e dai conseguenti provvedimenti attuativi. Tali risparmi saranno riassegnati un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Si rileva che non viene fissato un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

 

La relazione tecnica indica un risparmio di spesa derivante dalla riprogrammazione del vertice G8 pari a 220 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Occorrerebbe verificare se tali risparmi siano ora compatibili con la nuova formulazione del comma 2.


Articolo 18
(Copertura finanziaria)

L'articolo 18 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni indicate al comma 1.

Si tratta degli oneri connessi ai seguenti interventi:

-         realizzazione moduli abitativi, per complessivi 700 milioni di euro (art. 2, co. 13);

-         contributi per ricostruzione e riparazione di abitazioni, per complessivi 3.165,5 milioni (art. 3, co. 6), cui si aggiungono oneri per ulteriori 8 milioni connessi alla stipula di convenzioni con Fintecna Spa (art. 3, co. 2);

-         ripresa delle attività didattiche, per 36 milioni di euro (art. 4, co. 5);

-         differimento di adempimenti onerosi per enti pubblici, famiglie, lavoratori e imprese (sospensione termini per notifica cartelle di pagamento, versamento tributi e contributi, rate mutui, ecc.) per oneri pari a 49,5 milioni di euro (art. 6);

-         interventi di assistenza e di soccorso in favore delle popolazioni colpite da parte della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, compresi gli oneri per il trattamento economico del personale di soccorso, per complessivi 896,9 milioni (art. 7, co. 1-3 e 4-bis);

-         provvidenze per famiglie, lavoratori e imprese, per 83,5 milioni (art. 8, co. 3):

-         istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per complessivi 965 milioni di euro (art. 11, co. 1).

 

Gli oneri sono ripartiti negli anni dal 2009 al 2033 come riportato nella Tabella 1 che segue.

Nella Tabella sono altresì evidenziati i mezzi di copertura finanziaria dei suddetti oneri, utilizzati ai sensi delle lettere da a) a d) del comma 1.

In particolare, agli oneri si provvede:

-         con le risorse del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93/2008, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011[232] (lettera a);

-         con la riduzione dello stanziamento autorizzato dall’art. 1, comma 22, del D.L. n. 185/2008 per il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza, per 300 milioni di euro per l’anno 2009 (lettera b).

-         con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto (diminuzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per la riduzione del prezzo dei medicinali equivalenti), per un importo pari a 380 milioni di euro per l'anno 2009 (lettera c);

-         attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto (lettera d).

 

La tabella che segue evidenzia che la quantificazione annuale degli oneri complessivi derivanti dalle norme elencate al comma 1 corrisponde agli importi indicati nel medesimo comma fino all’anno 2016.

A partire dall’anno 2017, l’ammontare complessivo degli oneri risulta invece superiore a quanto previsto dal testo della disposizione, nella misura di 6,5 milioni di euro per ciascun anno.

Si ravvisa pertanto l’opportunità di acquisire, al riguardo, chiarimenti da parte del Governo, fermo restando che le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame, che ai sensi della lettera d) del comma 1 sono utilizzate solo in quota parte a finalità di copertura, risultano comunque adeguate a garantire l’integrale  copertura finanziaria del provvedimento.

Ciò anche alla luce di una relazione tecnica integrativa presentata dal Ministero dell’economia che, in relazione alle modifiche apportate al Senato all’articolo 12, stima ulteriori maggiori entrate, rispetto ai 500 milioni di euro annui inizialmente previsti, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2010.

 

In merito alla formulazione della norma, si segnala, inoltre, che alla copertura degli oneri previsti dall’articolo 7, comma 4-bis, provvede sia l’articolo 18 in esame che il comma 4-bis medesimo, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto.

 

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Art.

CONTENUTO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018-2029

2030

2031

2032

2033

TOTALE

2, co. 13

Realizzazione moduli abitativi

400,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,0

3, co. 3

Stipula convenzione Fintecna-MEF

2,0

2,0

2,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

3, co. 6

Contributi ricostruzione e riparazione abitazioni

 

88,5

177,0

265,5

295,0

295,0

240,3

185,6

130,9

112,7
annui

78,9

45,1

11,3

 

3.165,5

4, co. 5

Scuole

19,4

14,3

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,0

6, co. 4

Sospensione termini (cartelle di pagamento, tributi, contributi, rate mutui)

6,3

51,0

-4,0*

-3,8*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,5

7, co. 1

Rifinanziamento fondo Protezione civile per assistenza alla popolazione

     580,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580,0

7, co. 2

Missioni Vigili del fuoco e forze di polizia

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0

7, co. 3

Intervento di soccorso Vigili del fuoco e forze di polizia

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,4

7, co. 3 u.p.

Indennità di trasferta Vigili del fuoco

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4
annui

1,4

1,4

1,4

1,4

35,0

7, co. 4-bis

Esigenze operative Protezione civile e Vigili del fuoco

1,5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0
annui

8,0

8,0

8,0

8,0

193,5

8, co. 3

Provvidenze lavoratori e imprese

53,5

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,5

11, co. 1

Piano verifiche rischio sismico

0,0

44,0

145,1

195,6

195,6

195,6

145,1

44,0

 

 

 

 

 

 

965,0

 TOTALE ONERI

1.152,5

539,2

331,8

468,7

500,0

500,0

394,8

239,0

140,3

122,1
annui

88,3

54,5

20,7

9,4

5.904,4

 

COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, a)

Fondo flessibilità (D.L. n. 93/2008)

 

150,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0

18, b)

Bonus famiglia (D.L. n. 185/2008)

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

18, c)

Riduzioni spesa SSN

380,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,0

18, d)

Quota parte delle maggiori entrate
 art. 12 (giochi e lotto)**

472,5

389,2

131,8

468,7

500,0

500,0

394,8

239,0

133,8

115,6

81,8

48,0

14,2

2,9

4.763,9

 TOTALE COPERTURA

1.152,5

539,2

331,8

468,7

500,0

500,0

394,8

239,0

133,8

115,6
annui

81,8

48,0

14,2

2,9

5.793,9

*     Il segno negativo con cui sono riportati tali importi indica che gli stessi costituiscono, in quanto inseriti in una tabella di spesa, effetti positivi (connessi a minori spese e/o a maggiori entrate) delle disposizioni cui sono riferiti. Peraltro, tali effetti, in quanto stimati nella Relazione tecnica (A.S. 1534) in 22,2 milioni di euro nel 2011, nonché in 3,8 milioni di euro nel 2012, dovrebbero intendersi ulteriormente incrementati in tal senso, con equivalente riduzione dell’onere.

**   Si rileva che la lettera d) dell’articolo 18 utilizza a copertura finanziaria solo una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 12, stimate in un importo non inferiore a 500 milioni di euro a decorre dal 2009. A seguito delle modifiche apportate al Senato a tale articolo, una relazione tecnica integrativa presentata dal Ministero dell’economia stima ulteriori maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l’anno 2010.


Nel grafico che segue si evidenzia lo stanziamento delle risorse previste per gli interventi indicati nell’articolo 18 nei singoli anni del periodo dal 2009 al 2033.

 

Risorse stanziate nell’articolo 18 – anni 2009-2033 (in milioni di euro)

 

 

 

 

Oltre alle risorse indicate nella tabella precedente - relativa alle sole disposizioni che recano stanziamenti la cui copertura finanziaria è posta a valere sull’articolo 18 in esame - si ricorda che nel decreto sono autorizzate ulteriori risorse per gli interventi di ricostruzione e di sostegno delle zone terremotate, le quali recano autonome norme di copertura.

Si tratta, in particolare, dei seguenti finanziamenti:

-         un importo complessivo compreso tra 2 e 4 miliardi, da reperirsi nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, che sarà ripartito dal CIPE in quote annuali, a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, e un ulteriore importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, da destinare alla ricostruzione e alle altre misure previste nel decreto (art. 14, co. 1);

-         ulteriori stanziamenti per gli interventi di ricostruzione di 27 milioni per il 2009, 260 milioni per il 2010, 350 milioni per il 2011 e 30 milioni per il 2012 (art. 14, co. 5, ult. per.) la cui coperturaè a valere sulle maggiori entratederivanti dal provvedimento;

-         300 milioni per il 2009, per la realizzazione di interventi per reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione (art. 4, co. 3), a valere, per 200 milioni, sulle risorse stanziate per il 2009 per gli investimenti di ANAS S.p.a, e per 100 milioni sulle risorse stanziate nell’ambito dell’aggiornamento per il 2009 del contratto di programmaRFI S.p.a. 2007-2011;

-         40 milioni, quale importo massimo da destinare all’attuazione del piano di rientro dai deficit sanitari per l’anno 2009 della Regione Abruzzo (art. 11, co. 3, lett. b) e art. 6, co. 1, lett. q), nonché alla proroga di contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale stipulati nei settori della protezione civile e della sanità. L’importo di 40 milioni è a valere sulle economie di spesa del Servizio sanitario nazionale relative alla riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti;

-         12 milioni per il 2009 per gli interventi a favore delle famiglie (art. 8, co. 2), la cui copertura è posta a valere sulle risorse del Fondo per la famiglia;

-         3 milioni per il 2009 per il ripristino dei centri accoglienza per le donne e madri in difficoltà (art. 10, co. 5), la cui copertura è posta a valere sulle risorse del Fondo pari opportunità;

-         2 milioni per il 2009 per il ripristino dell’impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo (AQ) (art. 9-bis, co. 4), a valere sulle risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione produzione di rifiuti;

-         1 milione per la realizzazione di interventi a favore delle popolazioni colpite (ripristino stradale), a valere sulle risorse iscritte presso il Ministero della difesa e in origine destinate alla celebrazioni della Festa della Repubblica 2009.

 

Vi sono poi nel decreto ulteriori interventi i cui oneri non vengono quantificati espressamente dalle norme del provvedimento.

Si tratta in particolare  di:

-         finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo da parte delle famiglie ubicate nelle aree terremotate (art. 14, co. 2). I relativi stanziamenti sono reperiti nell’ambito delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, già assegnate all’Istituto per la promozione industriale (IPI). Tali risorse sono trasferite al Fondo Protezione civile;

-         finanziamenti di accordi di programma già stipulati (piano di risanamento dell’industria siderurgica), ovvero da stipulare per le imprese in amministrazione straordinaria (industria ICT), nonché di contratti di programma già presentati (art. 10, co. 3). Le risorse necessarie saranno reperite nell’ambito del FAS, per la quota assegnata al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 14, comma 1;

-         iniziative di sostegno delle politiche giovanili della Regione Abruzzo (art. 10, co. 4), a valere su quota parte del Fondo politiche giovanili;

-         interventi di edilizia scolastica nella regione Abruzzo (art. 4, co. 4, primo per.), le cui risorse saranno reperite a valere su una quota aggiuntiva di risorse FAS assegnata dal CIPE al Fondo infrastrutture. Tale quota è ulteriore rispetto alle risorse di cui all’articolo 14, comma 1.

 

E’ inoltre prevista la concessione di finanziamenti agevolati da parte di Cassa depositi e prestiti alle banche, fino ad un importo massimo di 2 miliardi, finalizzata alla concessione da parte di queste di finanziamenti a favore di persone fisiche, garantiti dallo Stato (art. 3, co. 3).

 

Infine, è prevista la possibilità di concessione di garanzia statale su finanziamentibancari a favore delle piccole e medie imprese, a valere sul Fondo di garanzia per le PMI (art. 10, co. 1).

 

 

 


Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 19 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.

 


Normativa di riferimento

 


D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.(artt. 8-43 e 49).

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2)  Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186 e dal comma 25 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto che le norme del presente testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. Per l'espropriazione dei beni culturali vedi l'art. 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 2001, n. 68.

 

TITOLO II

 

Disposizioni generali

Capo I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

(omissis)

8. (L)  Le fasi del procedimento espropriativi.

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)

 

Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

 

9. (L)  Vincoli derivanti da piani urbanistici.

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (L) (15).

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) (16).

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (17).

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (18).

 

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(15)  Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(16)  Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).

(17)  Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(18)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

10. (L)  Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L) (19).

 

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(19)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

11. (L)  La partecipazione degli interessati.

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (20) (21).

 

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(20)  Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l'art. 2, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 166, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 20 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2006, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, sostitutivo dell’art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, sostitutivo dell’art. 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

 

Capo III - La fase della dichiarazione di pubblica utilità

 

Sezione I - Disposizioni sul procedimento

 

12. (L)  Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L) (22).

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(22)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

13. (L)  Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L) (23).

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) (24).

5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)

7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)

8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)

 

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(23)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(24)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

14. (L)  Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità.

1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)

3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;

b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L) (25).

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(25)  Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

Sezione II - Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

 

15. (L)  Disposizioni sulla redazione del progetto.

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L) (26).

 

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(26)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

16. (L)  Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo.

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)

11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L) (27).

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(27)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190. In deroga alle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 166, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

 

17. (L)  L'approvazione del progetto definitivo.

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L) (28).

 

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(28)  Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

Sezione III - Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche

 

18. (L)  Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)

 

19. (L)  L'approvazione del progetto.

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) (29).

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(29)  Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio

Sezione I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione

 

20. (L)  La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)

9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)

13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) (30).

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L) (31).

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(30) Comma così modificato dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(31)  Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, come rettificato con Comunicato 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).

 

21. (L)  Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione.

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)

6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L) (32).

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(32)  Articolo prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

22. (L)  Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) (33).

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)

5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L) (34).

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(33) Comma così modificato dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(34)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

 

22-bis. (L)  Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L) (35).

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(35)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, come rettificato con Comunicato 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).

 

Sezione II - Del decreto di esproprio

 

23. (L-R)  Contenuto ed effetti del decreto di esproprio.

1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;

c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;

e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione (36);

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)

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(36)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

24. (L-R)  Esecuzione del decreto di esproprio.

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)

2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)

3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)

4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)

5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)

6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)

7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

 

 

 

25. (L)  Effetti dell'espropriazione per i terzi.

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)

2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)

4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma (37). (L)

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(37)  Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui al presente articolo vedi l'art. 5, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l'art. 170, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

 

Capo V - Il pagamento dell'indennità di esproprio

Sezione I - Disposizioni generali

 

26. (R)  Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria.

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. (R) (38).

2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) (39).

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

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(38)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, come rettificato con Comunicato 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).

(39)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

27. (R)  Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale (40).

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) (41).

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

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(40)  Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(41)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

28. (R)  Pagamento definitivo della indennità.

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

 

29. (L)  Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale.

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)

 

Sezione II - Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni

 

30. (R)  Regola generale.

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

 

31. (R)  Disposizioni sulla indennità.

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di cessione. (R)

2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)

3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili. (R)

4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico. (R)

 

Capo VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione

Sezione I - Disposizioni generali

 

32. (L)  Determinazione del valore del bene.

1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)

2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)

3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)

 

 

33. (L)  Espropriazione parziale di un bene unitario.

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)

2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)

3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)

 

34. (L)  Soggetti aventi titolo all'indennità.

1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)

2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. (L) (42).

3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

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(42)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

35. (L)  Regime fiscale.

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)

4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. (L) (43).

5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L) (44).

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(43)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(44)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 444 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Sezione II - Opere private di pubblica utilità

 

36. (L)  Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'àmbito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'àmbito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) (45).

1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (46).

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(45)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(46)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

Sezione III - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata

 

37. (L)  Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile.

1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento. (L) (47).

2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento. (L) (48).

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)

4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) (49).

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, dall'art. 22, comma 1, e dall'art. 22-bis qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) (50).

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L) (51).

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(47) Comma così sostituito dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 90 dello stesso articolo 2. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 22-24 ottobre 2007, n. 348 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 42 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato: a) l’illegittimità dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333; b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del presente decreto.

(48) Comma così sostituito dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 90 dello stesso articolo 2. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 22-24 ottobre 2007, n. 348 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2007, n. 42 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato: a) l’illegittimità dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333; b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del presente decreto.

(49)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(50)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, come rettificato con Comunicato 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173).

(51)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

38. (L)  Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata.

1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)

2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) (52).

2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L) (53).

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(52)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(53)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

39. (L-R)  Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)

3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)

4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)

5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)

 

Sezione IV - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile

 

40. (L)  Disposizioni generali.

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) (54).

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L) (55).

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)

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(54)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(55)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

41. (L-R)  Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva (56).

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;

c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) (57).

4. Nell'àmbito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) (58).

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(56)  Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(57)  Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).

(58)  Comma così rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).

 

42. (L)  Indennità aggiuntive.

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) (59).

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) (60).

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(59)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(60)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

 

Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio

 

43. (L)  Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) (61).

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L) (62).

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (63).

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(61) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

(62)  Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214).

(63)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(omissis)

Capo XI - L'occupazione temporanea

 

49. (L-R)  L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)

2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 57, 118 e 176) .

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

(omissis)

57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 (101).

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

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(101) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

 

 

118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (169).

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 (170).

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (171).

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (172).

4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (173).

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva (174).

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (175).

7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici (176).

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(169) Rubrica così sostituita dal n. 1) della lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(170) Comma così modificato dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(171) Comma così modificato dal n. 2) della lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(172) Comma così modificato dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(173) Comma così modificato dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(174) Comma così modificato prima dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 3) della lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(175) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi così sostituito dal n. 4) della lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(176) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

(omissis)

176. Affidamento a contraente generale.

(art. 9, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva;

d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

f) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

d) al collaudo delle stesse;

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchè le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20 (283).

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III (284).

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (285) (286).

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;

c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione

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(283) Lettera così modificata dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(284) Comma così modificato dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(285) Comma così modificato dalla lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(286) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 


D.M. 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 1975, n. 190.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il 27 febbraio 1975;

Decreta:

1.  L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria (3).

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 9 giugno 1999 (Gazz. Uff. 26 giugno 1999, n. 148).

 

2.  Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

 

3.  Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

4.  Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

 

5.  Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

 

6.  Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

 

7.  La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

 

8.  I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

 

9.  Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.



[1]    Per una descrizione delle ordinanze finora emanate, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 2.

[2]    Il parametro che quantifica la forza di un terremoto in base agli effetti che esso produce è l'Intensità. Essa è espressa con la scala MCS (Mercalli-Cangani-Sinberg), meglio nota come “Scala Mercalli” in onore del sismologo italiano che per primo propose una scala basata sugli effetti prodotti da un terremoto. La scala Mercalli è costituita da dodici gradi e l'Intensità diminuisce con l'aumentare della distanza epicentro - punto di osservazione. La stima dell'Intensità di un terremoto è effettuata su base soggettiva dei danni che il terremoto produce e non attraverso la misura oggettiva dell'ampiezza del moto del suolo, come per la Magnitudo.

[3]    Pubblicata nella GU del 10 aprile 2009 GU, n. 84.

[4]    Pubblicato nella GU n. 89 del 17 aprile 2009.

[5]    Pubblicata nella GU n. 47 del 26-2-2009  - S. O. n.27.

[6]    Le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie, sono state individuate con il decreto 21 ottobre 2003 recante Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

[7]    A cura dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e disponibile all’indirizzo http://zonesismiche.mi.ingv.it/class1984.html. Una proposta di riclassificazione era stata elaborata nel 1998 (http://zonesismiche.mi.ingv.it/proclass1998.html)

[8]    Si ricorda che precedentemente la materia era regolata dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche  e dal DM di attuazione 3 marzo 1975, n. 40 recante Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Successivamente, la legge 26 aprile 1976, n.176 e la legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 10) hanno dettato, rispettivamente, norme per l'istituzione del servizio sismico e istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma, attuate conDM 2 luglio 1981. Il successivo DM 24 gennaio 1986 ha dettato quindi le Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, da ultimo aggiornate con DM 16 gennaio 1996.

[9]    Per il testo dell’ordinanza si consulti il sito internet

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/ordinanze_class.htm

[10]   Pubblicata nella GU n. 47 del 26-2-2009  - S. O. n.27.

[11]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano, infatti, allo Stato le funzioni in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle zone medesime.

[12]   http://zonesismiche.mi.ingv.it/class2003.html. Sul sito dell’INGV è disponibile anche un versione della mappa con gli aggiornamenti delle regioni che hanno recepito l’ordinanza http://zonesismiche.mi.ingv.it/class2004.html. Sul sito della Protezione civile è inoltre disponibile l’elenco, in ordine alfabetico,  dei comuni e la relativa classificazione sismica indicati nell'ordinanza n. 3274/03, aggiornato con le comunicazioni delle regioni http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=2729

[13]   http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3519.html

[14]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Sotto il profilo procedurale, il comma 2 dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004 ha previsto che le norme tecniche vengano emanate con le procedure di cui dell'art. 52 del DPR n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile. L'art. 52 del T.U. stabilisce che le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi delle strutture sia pubbliche che private siano fissate con decreti del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse devono essere adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Lo stesso art. 52, comma 3, dispone che le medesime norme tecniche e i relativi aggiornamenti entrino in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella G. U.

[15]   Il DM 14 settembre 2005 è pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 (S.O. n. 159).

[16]   L’allegato 2 riguarda le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici, mentre l’allegato 3 reca le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti.

[17]   Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1086 del 1971.

[18]   G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29 (S.O. n. 30).

[19]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[20]   Le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie, sono state individuate con il decreto 21 ottobre 2003 recante Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

[21]   G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 (S. O. n. 25).

[22]   Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio n. 16 del 27 aprile – 2 maggio 2009.

[23]http://www.cortecostituzionale.it/informazione/rassegna_stampa/rassegnastampaquestionidecise/schedaDec.asp?sez=seguito&Comando=LET&NoDec=182&AnnoDec=2006&annopubblicazione=2006

[24]   http://www.edilportale.com/norme/delibera-zione/2006/431/regione-toscana-riclassificazione-sismica-del-territorio-regionale-attuazione-del-d.m.-14.09.2005_fa4aaea5-952a-4e59-a73e-f3da8baa5e5e.html

[25]   http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/2006/toscana_dr_2006_n.48.htm

[26]   http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/class_materiale/del_841-07.pdf

[27]   http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/031219_delibera_regione_sicilia.pdf

[28]   http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/RischioSismico/RischioSismico_index.htm

[29]   http://www.ateservizi.it/Pubblicazioni/vademecum/recepimenti%20regionali/dgr_852-2003.pdf

[30]   http://rischiosismico.regione.marche.it/web/Norme-regi/Delibere-G/DGRM-n.1046--del-29.07.2003.pdf

[31]   Tali opere riguardano: a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi protezione civile, quali: sedi delle Prefetture; sedi comunali nonché sedi adibite ad uffici e servizi tecnici del Comune e di altri enti pubblici;  caserme dei Vigili del Fuoco, con edifici annessi, ed altre caserme; ospedali, case di cure, altri presidi sanità locali; quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni; quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico; altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile; b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, quali: scuole di ogni ordine e grado e aule di istituti universitari; chiese aperte al culto; stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazione, stazioni per la navigazione marittima e fluviale; locali di spettacolo, intrattenimento e riunioni; grandi opere e costruzioni per esposizione o vendite all'ingrosso e al dettaglio; grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione; dighe e sbarramento di tipo vario; ponti stradali; grandi serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose.

[32]    http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/docs/normReg/DGR438_2005_class_sismica _edifici_strateg.pdf

[33]   Dato tratto da un documento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “Pericolosità sismica, normativa e zone sismiche nell’Aquilano”, 16 aprile 2009, in: http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/Pericolo_aq_090416.pdf

[34]   http://www.ateservizi.it/Pubblicazioni/vademecum/recepimenti%20regionali/friuli.pdf

[35]   http://www.edilportale.com/norme/delibera-zione/2003/1435/regione-emilia-romagna-prime-disposizioni-di-attuazione-dell-ordinanza-del-dpcm-n.-3274-2003-recante_e88236c3-5374-4058-b289-6bcacb92dd1f.html

[36]   http://www.fondazionegeometri.it/pdf/2006/404.pdf

[37]   http://www.fondazionegeometri.it/pdf/2006/403.pdf

[38]   Sono gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile.

[39]   Sono gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

[40]   Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 gennaio 2006, III S.S., al B.U. 16 gennaio 2006, n. 3.

[41]   Pubblicato nella GU n. 89 del 17 aprile 2009.

[42]   Tale ultimo inciso è stato introdotto da un subemendamento approvato nel corso dell’iter al Senato che ha permesso di meglio definire i destinatari dei moduli abitativi.

[43]   Pubblicato nella GU del 6 aprile 2009, n. 81.

[44]   Pubblicato nella GU del 7 aprile 2009, n. 81.

[45]   Pubblicata nella GU del 10 aprile 2009 GU, n. 84

[46]   Per ulteriori dettagli sull’entità del contributo e sulle modalità di erogazione si veda il box relativo alle ordinanze allegato all’articolo 2 in esame.

[47]   Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009.

[48]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=15550&dir_pk=187

[49]   Per ulteriori dettagli si veda il box relativo alle ordinanze allegato all’articolo 2 in esame.

[50]   Dipartimento della Protezione civile e Eucentre, aprile 2009, consultabile al sito internet http://www.ulpiano11.com/docs/pianocompleto.pdf 

[51]   Seduta della 13° Commissione dell’8 maggio 2009

 http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=416740

[52]   Tale rilievo è stato sottolineato nell’articolo di P.Mantini “I nodi del DL Abruzzo: fondi insufficienti e niente contributi per le abitazioni non distrutte”, pubblicato in Edilizia e territorio n. 19 del 2009

[53]   Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009.

[54]   Pubblicata nella GU n. 101 del 4 maggio 2009. 

[55]   Si ricorda che la conferenza di servizi è uno degli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa previsti dalla legge n. 241/1990. E’ indetta per favorire e semplificare il confronto tra diverse amministrazioni coinvolte a vario titolo in un medesimo procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta (artt. 14 e segg.).

[56]   Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009

[57]   Seduta della 13° Commissione del 7 maggio 2009

 http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=416724

[58]   http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_1_decreto_n6_11mag09.pdf

[59]   Pubblicata nella GU del 22 aprile 2009, n. 93.

[60]    Pubblicata nella GU del 7 aprile 2009, n. 81.

[61]      GU n. 112 del 16 maggio 2009.

[62]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=5&cms_pk=15713

[63]   Il decreto in esame è stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2009.

[64]   Pubblicata nella GU del 22 aprile 2009, n. 93

[65]   Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009  

[66]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=288&cms_pk=15812

[67]   Pubblicata nella GU n. 117 del 22 maggio 2009.

[68]   GU n. 89 del 17 aprile 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15474

[69]   Pubblicata nella GU n. 102 del 5 maggio 2009 

[70]   Pubblicata nella GU n. 107 dell’ 11 maggio 2009.

[71]   Pubblicato nella GU n. 89 del 17 aprile 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15474

[72]   Seduta dell’Assemblea del 19 maggio 2009.

[73]   Per agevolare la lettura dei provvedimenti citati nella seguente scheda, si ricorda che essi sono tutti riportati anche nel sito della Protezione civile al seguente indirizzo internet http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15444  

[74]   Pubblicate nella GU del 7 aprile 2009, n. 81.

[75]   Pubblicata nella GU del 10 aprile 2009 GU, n. 84.

[76]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?cms_pk=15550&dir_pk=187

[77]   Pubblicata nella GU del 16 aprile 2009, n. 88.

[78]   Pubblicato nella GU del 22 aprile 2009, n. 93.

[79]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15475

[80]   http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15476

[81]Pubblicato nella GU n. 89 del 17 aprile 2009 oppure http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15474

[82]   http://www.ulpiano11.com/docs/DECRETO_4.pdf

[83]   http://www.ulpiano11.com/docs/decreto_nuovo_dicomac_completo%20di%20firme.pdf

[84]   http://www.protezionecivile.it/cms/attach/copy_1_decreto_n6_11mag09.pdf

[85]   A seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo n. 3.500 e del subemendamento del relatore 3.500/100.

[86]   Il testo originario del decreto riguardava solo gli edifici distrutti o dichiarati inagibili e non quelli danneggiati.

[87]   Fintecna S.p.a, finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze. Essa è sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione. Successivamente alla trasformazione dell’IRI in società per azioni, avvenuta con D.L. n. 333 del 1992, nello stesso anno, l’IRI S.p.a è stata fusa per incorporazione in FINTECNA S.p.A. Il Ministero dell’economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell’IRI s.p.a con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna S.p.a.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nella sua qualità di azionista, ampliando il perimetro delle attività affidate a Fintecna, le ha conferito il mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI.

In particolare, ai sensi del decreto legge n. 63/2002, articolo 9, il Ministero dell’economia ha individuato in Fintecna il soggetto competente alla gestione delle procedure di liquidazione del patrimonio e del contenzioso degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, soggetti a vigilanza dello Stato, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, o in condizioni economiche di grave dissesto o nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, da sopprimere e porre in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge (cosiddetti “enti disciolti”, ex l. 4 dicembre 1956, n. 1404). Nell’ambito dell’attività liquidatoria, è stato disposto a tal fine il trasferimento a titolo oneroso, alla data del 1 luglio 2009, a Fintecna S.p.a. dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, che vengono dichiarati estinti (articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) e articolo 41, comma 16-ter del decreto legge n. 207/2008, convertito con modificazioni in legge n. 14/2009). Oltre alla gestione del patrimonio azionario dalla stessa detenuto, a Fintecna sono stati altresì trasferiti, ai sensi dell'art. 1 commi 488-496 della legge finanziaria 2007, i patrimoni di Efim e delle altre società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da Efim, per le quali Ligestra s.r.l. (società interamente controllata da Fintecna) ha assunto il ruolo di Commissario Liquidatore.

[88]   Il testo originario prevedeva il contributo solo per gli immobili dichiarati inagibili.

[89]   Seduta dell’Assemblea del Senato del 19 maggio 2009.

[90]   Tale rilievo è emerso nell’articolo di P.Mantini “I nodi del DL Abruzzo: fondi insufficienti e niente contributi per le abitazioni non distrutte”, pubblicato in Edilizia e territorio n. 19 del 2009

[91]   Pubblicata nella GU n. 119 del 25 maggio 2009.

[92]    Introdotte nel corso dell’esame al Senato

[93]   Seduta dell’Assemblea del 19 maggio 2009.

[94]   La formulazione vigente del decreto legge fa riferimento ai “soggetti autorizzati all'esercizio del credito”; sul punto è infatti intervenuta una modifica nel corso dell’esame presso il Senato che ha circoscritto alle sole banche la possibilità di contrarre i suddetti finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti.

[95]   Convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

[96]   La distribuzione di questi prodotti, come previsto espressamente, è affidata a Poste italiane S.p.A. o a società da essa controllate e su di essi sussiste la garanzia dello Stato.

[97]   Si ricorda che già il D.Lgs. n. 284/1999 prevedeva che la Cassa depositi e prestiti, oltre disporre del risparmio postale, potesse emettere altri prodotti finanziari, avvalendosi, per il collocamento, di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento (articolo 2, commi 1 e 2). Su tali prodotti finanziari si prevedeva altresì la garanzia dello Stato.

[98]   Seduta dell’Assemblea del Senato del 19 maggio 2009.

[99]   Quelli adibiti ad uso scolastico sono stati aggiunti da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato.

[100]L’Accademia per le Arti è stata aggiunta durante l’iter al Senato.

[101]La dichiarazione dell’interesse culturale è stata introdotta durante l’iter al Senato.

[102]Seduta della 13° Commissione dell’8 maggio 2009

http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=416740

[103]Tale finalizzazione è stata introdotta durante l’iter la Senato.

[104]Pubblicata nella GU del 16 aprile 2009, n. 88.

[105]Il decreto è stato pubblicato sulla GU n. 97 del 28 aprile 2009. 

[106]Delibera CIPE n. 10/2009 non ancora pubblicata in G.U.

http://www.cipecomitato.it/delibere/E090010.doc

http://www.cipecomitato.it/delibere/E090010allegato2.pdf

[107]Dati tratti dal 3° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici su “L’attuazione della “legge obiettivo” del luglio 2007, predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 26 luglio 2006 (scheda n. 139 contenuta del Tomo III relativo alle schede degli interventi deliberati dal CIPE).

[108]Risoluzione n. 8-00025 (G. Alfano e altri):

http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1223/html/0507/allegato.htm

[109]Pubblicata nella GU n. 110 del 14 maggio 2009. 

[110]Il Fondo è stato istituito con l’art. 32-bis del decreto legge n. 269/2003, con una dotazione iniziale di 273,49 milioni di euro per il triennio 2003-2005, per contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, ma anche a far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte.

[111] http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/edilizia/anagrafe.htm.

[112]In un comunicato stampa del MIUR dell’8 aprile 2009 (http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/080409.shtml), si fa riferimento alle risorse del capitolo 7156, Arredamenti per le scuole dell’obbligo, che, in base ai dati presenti nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2008, ha una capienza di euro 415.041.

[113]Le classi in più che sarà necessario costituire nell’anno scolastico 2009-2010 sono quantificate in 170.

[114]L’art. 13 dell’ordinanza citata stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano  di recuperare il mancato svolgimento dell’attività didattica a causa dell'inagibilità o dell'indisponibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico e delle  iscrizioni,  la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalità di svolgimento degli esami di Stato e di utilizzazione del personale scolastico  ed ATA, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed  aggiuntivi anche nei mesi estivi. L’articolo prevede che l'anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/230409.shtml; http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/dm3542_09.shtml; http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/dm3543_09.shtml; http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/dm1008_09.shtml; http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/prot4801_09.pdf.

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot4159_09.shtml

[115] Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

[116]Recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[117] L.R. 10-3-1983 n. 11, Normativa in materia di bonifica.

[118]L.R. 7 giugno 1996, n. 36, Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

[119]Recante Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

[120]Ai sensi del  D.P.C.M. 6 aprile 2009 è dichiarato fino al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila.

[121]Recante “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”.

[122]Il citato art. 9, comma 2 attribuisce infatti al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

[123]Recante la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.

[124]L’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto del contribuente) attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

[125] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge  24 novembre 2003, n. 326

[126]Con decreto dell’11 marzo 2004 sono state definite le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria.

[127]Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33.

[128]Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[129]Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L’articolo 2, comma 1, prevede che Il presidente della camera di commercio duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale. L’avviso, datato 5 dicembre 2008, è consultabile al sito http://www.cciaa-aq.it/consiglio/avviso_aq.doc.

[130]Istituito nel 1942  con l'articolo 2188 del Codice Civile, è realmente nato, dopo un'attesa di oltre mezzo secolo, solo con l'articolo 8 della legge di riforma delle Camere di Commercio n. 580/93 e con il suo regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

[131]Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[132]Il comma 43 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha soppresso dal 1° gennaio 2006 i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Inoltre, lo stesso comma ha soppresso le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

[133]Rimangono escluse dal campo di applicazione del decreto quelle relative all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di modello alla verifica prima

[134]La convenzione-quadro è stata sottoscritta in data 5 dicembre 2008 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 2009 per il triennio 2009-2011.

[135] Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[136]Cfr. Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica per il 2009, ragioneria generale dello Stato, Cap.4.5.

[137]Dir. n. 2008/71/CE del Consiglio, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.

[138]Reg. (CE) n. 504/2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

[139]L’art. 14 del DPR n. 437/2000, limitatamente ai bovini, ha abrogato le disposizioni incompatibili di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317 di attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

[140]D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58, Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[141] Il termine ordinario, stabilito dall'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs.n.267/2000) è quello del 31 dicembre. L’articolo 151 prevede tuttavia che in presenza di motivate esigenze il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  

[142]Convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2008, n. 189.

[143]  Le date delle due consultazioni sono state stabilite rispettivamente con il D.P.R. 1° aprile 2009 (europee) e con tre D.P.R. in data 30 aprile 2009 (uno per ciascun quesito referendario).

[144]  L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

[145]  D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[146]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[147]Consultabili nel sito web della regione Abruzzo all’indirizzo

 www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/index.asp?modello=gruppo&servizio=lista&stileDiv=gruppo.

[148]         http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200902/0204/html/08/

[149]  Per una disamina più puntuale dell’istituto si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 283/5 del 26 febbraio 2008, sulla L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007.

[150]  Provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999.

[151]  Da ultimo, l’articolo 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[152]  Ad esclusione dei trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.

[153]Per una disamina più puntuale si rimanda alle schede relative contenute nel Dossier del Servizio Studi n. 88/2 del 12 gennaio 2009.

[154]Pari, secondo la relazione tecnica al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008.

[155]Riguardo a tali comuni, cfr. l'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

[156]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[157]  Pubblicata sulla G.U. n. 119 del 25 maggio 2009.

[158]Cfr. l’articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[159]Articolo 1, comma 1250, della citata legge 23 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 46-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[160]Articolo 1, comma 1251.

[161]Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 462, che ha modificato l’articolo 1, comma 1251, della citata legge n. 296 del 2006.

[162]Cfr. i decreti ministeriali del 22 gennaio 2008 e del 15 aprile 2008. Le risorse originariamente ammontanti a 190 milioni di euro sono state decurtate di 16,8 milioni per effetto dell'art. 1, commi 482 e 507, della legge 296/2006.

[163]Decreto ministeriale 30 dicembre 2008, n. 289, Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009.

[164] http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=15436&n_page=2

[165]http://www.artaabruzzo.it.

[166]http://www.apat.gov.it.

[167]L’attuale composizione del Consiglio è disponibile all’indirizzo internet http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/L'Istituto_-_ex_APAT/Organismi_consultivi_ed_ausiliari_/.

[168]www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/461110010500/M/27551URP0303.

[169]http://www.actas.it/risorse/documenti/poster_inerti.pdf.

[170]L’art. 2 , comma 1, lettera e) definisce i «rifiuti inerti» come “i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee”.

[171]Pubblicato nella G.U. 30 agosto 2005, n. 201.

[172]Il testo dello schema di regolamento (n. 76) e della relazione illustrativa è disponibile all’indirizzo www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/apritesto.asp?file=76&Internet=1.

Per i link alle sedute della I Commissione (incaricata di fornire il fornire il parere) si rinvia alla pagina www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchipdl/AttiGoverno.asp?commissione=1.

[173]recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[174]Con il decreto del 18 aprile 2005 emanato dall’ex Ministero delle Attività Produttive sono stati aggiornati i criteri con cui si individuano le microimprese, le piccole e medie imprese, anche ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive. Il decreto rappresenta un adeguamento alla disciplina comunitaria, in particolare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Il provvedimento stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da aziende che hanno entrambi questi requisiti:

§          meno di 250 occupati;

§          un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

[175] L’accordo di programma è un istituto attraverso il quale diversi enti pubblici (regioni, province comuni, amministrazioni statali, e altri soggetti pubblici) coordinano le loro attività future per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più tra i soggetti predetti. In particolare, nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata, i contratti di programma sono rivolti, attraverso la negoziazione tra imprese e amministrazione pubblica, al finanziamento di grandi investimenti industriali con un rilevante impatto in termini di occupazione, capacità produttiva, riduzione del divario tecnologico, formazione e valorizzazione delle risorse del territorio. Essendo uno strumento rivolto a favorire la realizzazione di progetti di investimento, generalmente, di grandi dimensioni, il contratto di programma favorisce l’attrazione degli investimenti verso le aree depresse del Paese. Per “contratto di programma” si intende il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo delle attività produttive

[176]Decreto legge n. 120/1989, recente Misure di sostegno e di re industrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni.

[177]Si ricorda che l’articolo 1, comma 460 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto che la Società Sviluppo Italia Spa assumesse la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa», definendo la stessa Agenzia società a capitale interamente pubblico, e contestualmente, prevedendo, al comma 461 del citato articolo 1, l’adozione da parte della suddetta Società di un piano di riordino dell’assetto societario. Il termine per l’attuazione di tale piano per quanto concerne la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia, è stato da ultimo differito al 30 giugno 2009, dall’art. 20, comma 1 del decreto legge  207/2008, convertito con modificazioni, in legge n. 14/2009.

[178]  D.L. n. 185/2008, recente Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[179] Estendendone l’operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità.

[180]Il comma 3 specifica che il criterio di ripartizione territoriale delle risorse, ribadendo, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate che affluiscono ai citati Fondi, il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord.

[181]Nella seduta del 6 marzo 2009, il CIPE ha ridefinito la destinazione delle risorse del FAS riferibili al periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente assegnate dalla delibera CIPE n. 166 del 2007[181], assegnando oltre 45 miliardi di euro, di cui:

-          4 miliardi al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (Ministero del lavoro);

-          5 miliardi al Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui 1 miliardo per l’edilizia scolastica e 200 milioni di euro per l’edilizia carceraria;

-          9,053 miliardi al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui 400 milioni per interventi urgenti relativi al G8 e all’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra);

-          21,831 miliardi sono stati assegnati ai programmi regionali e interregionali del Mezzogiorno e agli obiettivi di servizio;

-          5,195 miliardi sono stati assegnati ai programmi delle regioni del Centro-Nord.

[182]Legge n. 289 del 2002, articolo 73, comma 1.

[183]Legge n. 311 del 2004,  articolo 1, comma 265. Il successivo comma 266 ha affidato l’attuazione del programma di reindustrializzazione a Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni, ed ha individuato ulteriori tipologie di interventi da ricomprendere nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

[184]Tale decreto, recante Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80, all’articolo 11, comma 8, ha disposto ha previsto l’estensione anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio di altri comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[185]A tale decreto sono state apportate modificazioni ed integrazioni da quattro successivi decreti-legge (3 maggio 2004, n. 119, convertito con la legge 5 luglio 2004, n. 166; 29 novembre 2004, n. 281, convertito con la legge 28 gennaio 2005, n. 6 e 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con legge 29 aprile 2005, n. 71; 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.

[186]Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

[187] Attuazione del decreto –legge 28 aprile 2009 n. 39, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatici nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.

[188]Cfr. la Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

[189]Seduta della 13° Commissione dell’8 maggio 2009

http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=416740

[190]Si ricorda che tale Commissione è stata istituita dall’art. 9 della legge n. 225 del 1992.

[191]http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/commisisone_grandi_rischi_del_31_marzo_2009.pdf  e http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/commissione_grandi_rischi_riunione_del_6_aprile_2009.pdf

[192]Si ricorda che con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro) sono state introdotte (articolo 38 comma 1) ­mediante la previsione di appositi regolamenti - due nuove tipologie di gioco su internet: i giochi di abilità (skill games) e le scommesse a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (scommesse c.d. peer to peer).

[193]Sono equivalenti i farmaci che hanno lo stesso principio attivo, aventi uguali via di somministrazione, composizione, forma farmaceutica e dosaggio unitario, e sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione, ai sensi del decreto – legge 18 settembre 2001, n. 347, articolo 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

[194]L’indicazione dell’anno è stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato.

[195]Attualmente la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40 fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7. Inoltre, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA che si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile. Tali quote di sconto sono pari al 3,75 per cento per i prodotti per prezzo finito è inferiore a euro 25,81, al 6 per cento per le specialità medicinali con prezzo al pubblico compreso tra euro 25,82 e 51,64, al 9 per cento per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra 51,65 e103,28, al 12,5 per cento per i medicinali il cui prezzo al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,93 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94.

[196]La disciplina del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è posta dall'articolo 5, comma 1, del decreto – legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge  29 novembre 2007, n. 222. In particolare, la percentuale è calcolata sulla spesa pubblica per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e, attualmente, Il tetto fissato per l’assistenza farmaceutica territoriale, che garantisce la distribuzione di medicinali da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate e quella diretta da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, è pari al 14 per cento, mentre il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera è pari al 2,4 per cento. Complessivamente, la spesa farmaceutica è pari al 16,4 per cento della spesa sanitaria pubblica. Nello stesso decreto – legge, articolo 5, comma 3 in caso di superamento dei suddetti limiti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, l'intera eccedenza di spesa sia ripartita - al lordo dell'IVA - tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta (da parte, come detto, delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali) sulla spesa complessiva. Le regioni da parte loro in caso di sfondamento della spesa farmaceutica territoriale adottano la distribuzione diretta dei farmaci, l’eventuale ticket a carico del cittadino o altre misure (articolo 5, commi 4 e 5), mentre la spesa ospedaliera è completamente a carico della regione.

[197]L’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione avviene tra le regioni interessate da elevati disavanzi saniatri, che accedono alle risorse del Fondo sottoscrivendo apposito accordo, comprensivo di un Piano di rientro.

[198]Il livello di finanziamento del SSN per il 2009 è pari a 102.683 milioni di euro ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[199]Di cui al bollettino dell’Agcom n. 18, anno XIX, del 25 maggio 2009, pagg. 49 e segg., disponibile sul sito: www.agcom.it

[200]Si tratta dell’Accordo del tavolo farmaceutico del 15 ottobre 2008, ratificato in data 16 ottobre dalla Conferenza delle regioni.

[201]D.L. n. 185/2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[202]Estendendone l’operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità.

[203]Il Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale è stato introdotto dal citato articolo 7-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, attraverso una novella alla lettera b-bis) dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, attraverso la quale il Fondo strategico per il paese è divenuto destinatario, in luogo del Fondo per la competitività, di cui all’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007, di quota parte delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

[204]  Il decreto legge n. 5/2009, articolo 7-quinquies, comma 11, ha rideterminato la dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, riducendola di complessivi 1.400 milioni, utilizzati a copertura degli oneri recati dal decreto medesimo relativamente al periodo 2010-2012. La dotazione finanziaria del Fondo risulta pertanto rideterminata in 7.653 milioni.

[205]Decreto legge n. 154/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

[206]Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

[207]La formulazione originaria e vigente del comma 5 prevede la revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il l 31 dicembre 2005, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento, anche parziale. Le relative risorse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento delle opere connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

[208]DM 22 dicembre 2003, Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art.148, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo.

[209]DM 23 novembre 2004, Ripartizione del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[210] A tal proposito, l’articolo 1, comma 438, della legge 296/2006 disponeva, al primo periodo, l’obbligo per gli enti previdenziali, fino al 31 dicembre 2009, di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Inoltre, al secondo periodo, l’INAIL doveva realizzare gli investimenti individuati dall’articolo 1, comma 301, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), indirizzando prioritariamente tali investimenti al Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, nonché agli investimenti indicati nel precedente periodo.

[211] Si ricorda le norme della legge finanziaria per il 2008, sopra richiamate erano state novellate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 agli articoli 22-quater, che aveva provveduto a modificare l’articolo 2, comma 489, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), e 47-quinquies che aveva aggiunto un periodo all’articolo 2, comma 488.

[212] D.L. 27 maggio 2008, n. 93, “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

[213]Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

[214]Seduta dell’Assemblea del 19 maggio 2009.

[215]http://www.protezionecivile.it/cms/attach/opcm_n1._3761_sisma_abruzzo.pdf

[216] Dalle informazioni disponibili sul sito ufficiale dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_it.htm#eusf) il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale nell'estate del 2002. In sei anni è stato utilizzato ben 26 volte in risposta a diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, un terremoto, un'eruzione vulcanica, tempeste e siccità. Finora sono stati erogati oltre 1,5 miliardi di euro a favore di 20 paesi europei. Contestualmente all’adozione del citato Regolamento (CE) n. 2012/2002, la Commissione ha pubblicato la Comunicazione COM(2002) 481 def. “La risposta della comunità europea alle inondazioni in Austria, Germania e in numerosi Paesi candidati” . La Comunicazione è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0481:FIN:IT:PDF.

[217]In casi eccezionali e di insufficienza delle risorse residue disponibili, l'ammanco viene coperto attingendo al bilancio dell'anno successivo. L'importo disponibile su base annua per le catastrofi regionali straordinarie è pari al 7,5% della dotazione annuale del FSUE (o 75 milioni di euro).

[218]In particolare, i citati commi 615-617 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 vietano, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 della stessa legge. Sono eccettuate da tale divieto le somme destinate a finanziare spese per “redditi da lavoro dipendente”.  Negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione è prevista l’istituzione di appositi Fondi  in cui confluisce il 50 percento dei versamenti riassegnabili nel 2006.

L’elenco 1 sopra citato è stato da ultimo modificato dalla lettera a) dell’articolo 44-bis del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, la quale ha eliminato dalle disposizioni ivi elencate l’articolo 63 della legge n. 298 del 1974.

[219]http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/Temi/CULTURA/visualizza_asset.html_1336469191.html

[220]Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[221]Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile

[222] I componenti del Comitato sono stati nominati con successivo DM 24 giugno 2004.

[223]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[224]  Si ricorda che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato, incardinata nel Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

[225]Si ricorda che, l’art. 5-bis, comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della legge n. 401 del 2001, prevede che le disposizioni relative alla deliberazione dello stato di emergenza e al potere di ordinanza (di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992) vengano applicare anche con riferimento alla dichiarazione dei “grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.

[226]Per tali interventi si rinvia al sito ufficiale del Vertice G8 http://www.g8italia2009.it/G8/G8-G8_Layout_locale-1199882089535_Home.htm

[227]GU del 24 novembre 2007, n. 274 oppure consultabile al seguente sito della Protezione civile http://www.protezionecivile.it/legislazione/ordinanze_dettaglio.php?id=1360 .

[228]Modificata dall'art. 15 dell’O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642 – a sua volta modificato dall’art. 4 dell’O.P.C.M. 31 ottobre 2008 n. 3710 - dall'art. 6 dell’O.P.C.M. 29 gennaio 2008, n. 3652, dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3663, dall’art. 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669, dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 13 giugno 2008, n. 3684, dall’art. 11 dell’O.P.C.M. 4 luglio 2008, n. 3690, dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696, dall’art. 2 dell’O.P.C.M. 29 agosto 2008, n. 3698, dall’art. 13 dell’O.P.C.M. del 17 settembre 2008, n. 3704, dalla’rt. 4 dell’O.P.C.M. del31 ottobre 2008, n. 3710, dall’art. 12 dell’O.P.C.M. del 19 novmbre 2008, n. 3716, dall’art. 1 dell’O.P.C.M. del 3 dicembre 2008, n. 3719, dall’art. 10 dell’O.P.C.M. del 18 febbraio 2009, n. 3742, dall’art. 6 dell’O.P.C.M. del 12 marzo 2009, n. 3746 e dall’art. 1 dell’O.P.C.M. del 15 aprile 2009, n. 3756.

[229]Pubblicata nella G. U. 13 settembre 2008, n. 215.

[230]GU n. 112 del 16 maggio 2009.

[231]GU n. 119 del 25 maggio 2009.

[232] L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.