| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
| Titolo: | Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e di protezione civile- Schede di lettura e normativa di riferimento D.L. 39/2009 ' A.C. 2468 Schede di lettura e normativa di riferimento | ||||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 174 | ||||||
| Data: | 25/05/2009 | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||||
| Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e di protezione civile D.L. 39/2009 – A.C. 2468 |
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Schede di lettura e normativa di riferimento |
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n. 174 |
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25 maggio 2009 |
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Servizio responsabile: |
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Servizio Studi – Coordinatore: dipartimento Ambiente ( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it |
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I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
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File: D09039.doc |
INDICE
§ Articolo 1 (Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)
§ Articolo 1-bis (Misure urgenti in materia antisismica)
§ Articolo 2 (Apprestamento urgente di abitazioni)
§ Articolo 2-bis (Informativa annuale al Parlamento)
§ Articolo 4 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)
§ Articolo 7 (Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)
§ Articolo 8 (Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)
§ Articolo 9 (Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)
§ Articolo 10 (Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)
§ Articolo 11 (Interventi per la prevenzione del rischio sismico)
§ Articolo 12 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi)
§ Articolo 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)
§ Articolo 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie)
§ Articolo 15 (Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)
§ Articolo 17 (Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)
§ Articolo 18 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 19 (Entrata in vigore)
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.(artt. 8-43 e 49).
§ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 57, 118 e 176) .
§ D.M. 5 luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.
Articolo 1
(Modalità di
attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)
L’articolo 1 individua nell’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l’ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari.
Il comma 1 dispone che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l’attuazione del decreto, qualora riguardino aspetti di carattere fiscale e finanziario, siano emanate con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze[1].
Si ricorda che, al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l’attivazione di mezzi di intervento straordinari previsti dall’art. 5 della legge n. 225/1992. Spetta, quindi, al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, deliberare lo stato di emergenza,determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono anche essere emanate ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente (art. 5, comma 2). In tal caso, esse devono essere motivate, contenere l’indicazione delle principali norme derogate, pubblicate sulla G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l’ulteriore pubblicazione locale.
Il comma 2, come sostituito da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato,definisce l’ambito territoriale di applicazione delle ordinanze che verranno emanate ei soggetti destinatari.
Per quanto riguarda il primo aspetto, le ordinanze hanno effetto unicamente nei confronti dei comuni che hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli (MSC)[2], come individuati con il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 3754[3]il Commissario delegato è stato incaricatodi individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 i quali, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado (stesso criterio indicato nel comma 2 del decreto in esame). Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.
Conseguentemente, con il decreto del 16 aprile 2009 n. 3[4], il Commissario delegato ha individuato i 49 comuni danneggiati dagli eventi sismici:
§ Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
§ Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia.
§ Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.
Rispetto all’ambito soggettivo, i destinatari delle ordinanze sono le persone fisiche residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori.
Il comma 3 ammette la possibilità di estendere la concessione dei contributi e dei finanziamenti per la ricostruzione previsti dal comma 1 del successivo art. 3 anche a beni localizzati al di fuori dei comuni individuati con il citato decreto commissariale, qualora si dimostri, con perizia giurata, la sussistenza del nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.
Tale possibilità è invece espressamente esclusa per le attività produttive che hanno subito conseguenze sfavorevoli per effetto degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge in esame, cui si rinvia).
Non appare chiaro se tale perizia giurata sarà affidata in via ordinaria all’asseverazione di un professionista tecnico privato o dovrà essere certificata dal dipartimento della Protezione civile ovvero dalle Sovrintendenze, in caso di beni vincolati.
Articolo 1-bis
(Misure urgenti in materia antisismica)
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato,attraverso la modifica dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che la normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel DM 14 gennaio 2008 entri in vigore il 30 giugno 2009.
Si ricorda, infatti che l’entrata in vigore della normativa antisismica contenuta nell’aggiornamento del T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 gennaio 2008 (le cui istruzioni applicative sono indicate dalla circolare 2 febbraio 2009, n. 617[5]), era stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies, del decreto-legge n. 207/2008, ad eccezione delle sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, che viene stabilita al 30 giugno 2009 ai sensi del comma 1-bis dell’art. 5 del decreto-legge n. 5/2009. Quest’ultima differenza viene quindi ora eliminata dal testo dell’articolo 20, riconducendo la disciplina ad un’unica data di entrata in vigore, quella appunto del 30 giugno 2009.
Le nuove norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008 sono, invece, immediatamente applicabili a partire dalla loro entrata in vigore il 5 marzo 2008, nel caso le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 20, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007)[6].
Le norme per le costruzioni nelle zone sismiche nel TU dell’edilizia
In particolare
L’art. 83 prevede, infatti, che tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche vengano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'art. 52 (che prevede, sostanzialmente, che tutte le costruzioni sia
pubbliche sia private debbano essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche delle costruzioni), da specifiche
norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del
Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e
I successivi artt. 84-92 recano, quindi, i criteri generali cui devono attenersi tali norme tecniche in funzione dei diversi gradi di sismicità.
Tali norme tecniche sono state adottate con il T.U. approvato con DM 14 settembre 2005, sostituito recentemente con il nuovo DM 14 gennaio 2008 e con la circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617 (vedi infra).
Nella Sezione II sono, invece, contenute le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.
L’art. 93 del TU prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione.
A tale domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 103 (vedi oltre).
Oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori.
L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti.
I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L’art. 96 prevede, infatti, che gli ufficiali e gli agenti preposti ai controlli di cui al successivo art. 103, qualora accertino delle violazioni, essi sono tenuti a redigere un processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
A sua volta, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni e, nel frattempo, ordina, con decreto motivato, la sospensione dei lavori (art. 97).
I successivi articoli (98- 102) disciplinano, quindi, le norme relative al procedimento penale.
L’art. 103 riguarda l’attività di vigilanza sul rispetto delle norme antisismiche.
Esso dispone che nelle zone sismiche gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso della prescritta autorizzazione regionale.
Essi debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle norme antisismiche ed eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Le nuove norme tecniche per le costruzioni
Si ricorda preliminarmente che il termine “normativa antisismica” comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.
L’aggiornamento della normativa antisismica - rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984[7] e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996[8] - è stato avviato nella XIV legislatura con due provvedimenti fondamentali - l’ordinanza n. 3274 del 2003[9]ed il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005 - ed è proseguito nel corso della XV legislatura con l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni disposto con il nuovo DM 14 gennaio 2008. Si segnala che le relative istruzioni applicative sono recate dalla circolare 2 febbraio 2009, n. 617[10].
Si ricorda che nel 2003, immediatamente dopo il
terremoto del 31 ottobre 2002
che aveva colpitoi territori al
confine fra il Molise e
Nelle premesse all’ordinanza, si specificava, infatti, che essa rappresentava una prima e transitoria disciplina della materia, in attesa dell’emanazione delle specifiche norme tecniche previste, dapprima, dal citato art. 83 del DPR n. 380 del 2001, e, successivamente, anche dall’art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136[11].
Con l’ordinanza n. 3274 (allegato 1), a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale viene classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni[12].
Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4.
Al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3274 con quelle del DM 14 settembre 2005 (vedi infra) e in attuazione dell’allegato 1, punto 4, lettera m), della citata ordinanza che prevedeva la predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, nel corso del 2006 è stata approvata una nuova ordinanza - OPCM n. 3519 del 2006[13] – con cui è stata adottata una nuova mappa di pericolosità sismica (MPS04) molto più puntuale di quella precedente.
Le zone
individuate sono sempre quattro (dalla 1 alla 4),
caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima
convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta
elastico. L’ordinanza n.
L’ordinanza n. 3274 prevede (art. 2, comma 1), inoltre, che siano le regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall’allegato 1, all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112 del 1998.
La stessa ordinanza dispone (art. 2, comma 3) anche un obbligo di verifica da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati della stessa ordinanza, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche, da svolgersi entro cinque anni dalla data dell’ordinanza, riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nel citato allegato 1.
Entro sei mesi dalla data dell’ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche (art. 2, comma 4).
Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche risulta, pertanto, molto stretto, infatti, oltre ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, con l’ordinanza sono state anche approvate alcune norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza, di cui fanno parte integrante) che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.
Si ricorda che l’ordinanza (art. 2, comma 2, terzo periodo) aveva anche contemplato un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale era possibile, per l’interessato, scegliere di applicare la classificazione sismica ele norme tecniche vigenti. Tale termine era stato più volte prorogato a causa sia del rilevante grado di complessità tecnica della materia e della sua natura fortemente innovativa, che del necessario coordinamento con il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005.
Il DM 14 settembre 2005 rinviene lapropria origine nelle disposizioni recate dall’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2004[14] che ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
Il DM 14 settembre 2005 persegue, quindi, la finalità di riunire la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un corpus normativo quanto più possibile coerente, ispirato al criterio “prestazionale” piuttosto che “prescrittivo”: vale a dire che se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo norme già preordinate a tal fine, d’ora in avanti sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli pensionali attribuiti a ciascuna componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera da realizzare. Il deterioramento qualitativo che ha determinato il passaggio dal criterio prestazionale a quello prescrittivo è stato causato dalla necessità dell’aggiornamento biennale prescritto dall’art. 21 della legge n. 1086 del 1971. L’aggiornamento ha comportato, infatti, l’assommarsi di interventi normativi autonomi e sconnessi di recepimento di singole istanze ed esigenze, senza un coordinamento complessivo.
Come per l’ordinanza n. 3274, anche per il DM 14 settembre 2005, che è entrato in vigore il 23 ottobre 2005, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.[15], è stato previsto inizialmente un periodo transitorio di diciotto mesiprorogato più volte e da ultimo al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies, del decreto-legge n. 207/2008 al fine di permettere una fase di sperimentazione delle norme tecniche in esso contenute e durante il quale è possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del DPR 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.
In merito,
invece, all’applicabilità dell’ordinanza
n. 3274 durante tale regime
transitorio, si ricorda che essa è tuttavia vigente, in quanto le proroghe
hanno riguardato unicamente la sua obbligatorietà, ma non la vigenza, e fino
alla sua entrata in vigore il progettista avrebbe quindi potuto scegliere di
adeguarvisi o meno. Durante tale periodo transitorio, pertanto, l’applicazione
della disciplina in essa contenuta costituisce una mera facoltà che si affianca
a quella di applicazione della normativa del DM 14 settembre 2005 ed alla
normativa di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974. Tale possibilità
è confermata dallo stesso DM 14 settembre 2005, nelle cui premesse viene
espressamente previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3[16]
dell’ordinanza n. 3274 del 2003, possono continuare a trovare vigenza “quali
documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche” con lo stesso
approvate. Inoltre, al capitolo 5.7.1.1, comma 2, si prevede espressamente che
“committente ed il progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di
sicurezza stabiliti nella presente norma, possono fare riferimento a specifiche
indicazioni contenute in codici internazionali, nella letteratura tecnica
consolidata, negli allegati 2 e 3 alla ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20 marzo 2003, n.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 2 marzo 2006 è stata anche istituita
Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato con il DM 14 gennaio 2008, mentre le norme di attuazione sono state emanate con la circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617.
Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.[18], il 5 marzo 2008.
Anche per l’applicabilità dell’aggiornamento delle norme tecniche è previsto un periodo transitorio, durante il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del decreto legge del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, sarà possibile ricorrere alle precedenti norme approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure alla normativa prevista da una serie di decreti ministeriali indicati nello stesso comma 2.
Come già detto, l’entrata in vigore della normativa è stata prorogata al 30 giugno 2010 dall’art. 29, comma 1-septies del decreto-legge n. 207/2008[19].
Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l’aggiornamento delle norme tecniche si prevede l’istituzione, durante il periodo transitorio, di un’apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l’attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).
Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 sono, invece, immediatamente applicabili a partire dalla loro entrata in vigore il 5 marzo 2008, nel caso le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 20, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007)[20].
Inoltre, sempre l’art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 3274 del 2003, con riguardo, in via prioritaria, agli edifici e alle opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007 sono state emanate anche le linee guida per l'applicazione delle norme tecniche in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.
Con la citata direttiva sono stati quindi adottati una serie di indirizzi operativi per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. La direttiva è entrata in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella G.U.[21], il 29 aprile 2008.
Le verifiche regionali per la riduzione del rischio sismico
Si ricorda che nelle Regioni a maggior rischio sismico i controlli sui progetti depositati al Servizio del Genio civile restano ancora a campione e, nella maggior parte dei casi, vengono effettuati solo sul 10% dei progetti depositati, con il caso limite della Campania che analizza solo il 3% delle richieste. Tali dati emergono da un’indagine recentemente condotta da «Edilizia e Territorio»[22], e della quale si riporta la tabella seguente.
Il monitoraggio nella zona 2 (medio rischio sismico)
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Le procedure delle regioni più a rischio |
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Regione |
Controllo |
% |
|
Abruzzo |
campione |
10 |
|
Campania |
campione |
3 |
|
Calabria |
campione |
5 |
|
Friuli V.G. |
campione |
10 |
|
Emilia Romagna |
integrale (dal 14/11/2009) |
100 |
|
Marche |
campione |
10 |
|
Sicilia |
in corso d’opera |
100 |
|
Toscana |
campione (zona 3S) |
10 |
|
Umbria |
campione |
10 |
La stessa indagine ha evidenziato come, dopo tre anni
dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 182 del 2006[23] che aveva
bocciato la procedura semplificata - ossia i controlli a campione del 10%
dei progetti su base mensile -nelle zone
Nella citata sentenza n. 182
Nella regione Toscana, ai sensi della legge n. 1 del 2005 “Norme per il governo del territorio” (artt. 95-118)i controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche sono effettuati in via preventiva (per l’avvio dei lavori occorre l’autorizzazione del Genio civile) nei 90 Comuni inseriti nella zona 2 (media sismicità), mentre sono a campione (sul 10% dei progetti depositati) nei 106 Comuni inseriti nella cosiddetta zona 3S, a bassa sismicità.
Infatti, al fine di superare i rilievi della citata
sentenza della Corte Costituzionale, la
regione ha approvato, con delibera
n. 431 del 12 giugno 2006[24], la nuova
classificazione sismica del territorio regionale creando la zona 3S, una
nuova maxi zona “a bassa sismicità” nella quale sono stati “declassati” 106 dei
186 Comuni fino a quel momento considerati sismici e inseriti nella zona
Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48,[25] è stato approvato il regolamento attuativo dell’art. 117, comma 2 lettera g), della legge regionale n. 1 del 2005 relativo alle verifiche nelle zone a bassa sismicità. In tali zone è estratto a sorte un certo numero di interventi che vengono sottoposti a verifica: il 10% dei progetti nelle zone 3S, del 4% nelle zone 3 e dell’1% nelle zone 4.
Infine, con delibera della giunta regionaledel 26 novembre 2007, n. 841 [26] è stato approvato l'elenco aggiornato dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana, inserendo 14 comuni tra quelli a maggior rischio sismico.
Con delibera della
Giunta regionaledel 19 dicembre 2003, n. 408[27] è stata effettuata la classificazione sismica del
territorio regionale (27 comuni in zona 1 e
In Calabria,
una delle regioni italiane a più elevata pericolosità sismica (261 comuni in
zona 1,
Con delibera della
Giunta regionaledel 10 febbraio 2004, n. 47 è stata
effettuata la classificazione sismica del territorio regionale (261 comuni in
zona 1 e
La regione Campania attua controlli con metodi a campione sulla normativa antisismica, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”. Ai sensi dell’art. 4 della citata legge, la regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche. Tale controllo viene effettuato sul 3% dei progetti depositati al Genio civile, sulla base di estrazione casuale con sorteggi mensili. Inoltre sono previste almeno due visite in corso d’opera sui campioni estratti durante l’avanzamento dei lavori. Per le sopraelevazioni il controllo è sempre del 3%, ma avviene solo sulla progettazione e non sulla realizzazione. Per le opere di interesse pubblico il controllo della progettazione e realizzazione riguarda la totalità delle opere[28].
Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio regionale essa è stata disposta con delibera della Giunta Regionale del 7 novembre 2002, n. 5447.
Per le Marche e l’Umbria i controlli a campione sono effettuati sul 10%-20% dei progetti depositati negli uffici tecnici, sia nella zona 1 che 2 (alta e medio-alta sismicità).
In Umbria, ai sensi della legge n. 30 del 1998 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive”, l'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell’art. 13, viene delegata alle Province. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del 20% degli interventi.
Con delibera della
Giunta regionaledel 18 giugno 2003, n. 852[29]è stata effettuata la classificazione sismica del territorio
regionale in base alla classificazione dell’ordinanza n. 3274 (14 comuni in
zona 1 e
Nelle Marche la legge n. 33 del 1984 “Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”, che integra la predente legge n. 741 del 1981, prevede, all’art. 3-bis, che il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente effettui controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, il secondo lunedì di ogni mese, in ragione del 10% del numero delle denunce pervenute nel mese precedente. Nei 6 comuni in zona 1 (tutti nella provincia di Macerata) interessati dal terremoto del ’97, viene invece garantito il 30% di controlli.
La delibera della Giunta regionaledel 29 luglio 2003, n. 1046[30]ha approvato gli indirizzi generali per la prima applicazione della più volte citata ordinanza n. 3274 classificando il territorio regionale nelle relative zone sismiche (al eccezione di alcuni comuni nella zona 1 e 3, quasi tutti i comuni della regione rientrano nella zona 2).
In Abruzzo i
controlli del Genio civile sulle nuove costruzioni di tutte le categorie sono
diminuiti a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 93 del 1992 che
recava le prime norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di
costruzione nelle zone dichiarate sismiche. La successiva legge n. 138 del 1996 “Nuove norme per lo snellimento di procedure
per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento
nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n.
L’art. 12 dispone poi che tutte le opere di rilevante interesse pubblico di uso collettivo e sociale vengano comunque sottoposte a controllo, fornendo l’elenco di tali opere[31].
Da ultimo l’art. 14 prevede che il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere sia tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Servizio del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.
Si ricorda, da ultimo, che secondo la nuova
mappa di pericolosità sismica (MPS04) adottata con ordinanza n. 3519 del 2006,
la zona colpita dal sisma del 6 aprile 2009, compreso il comune dell’Aquila,
ricade nella zona 1 ad alta pericolosità sismica. Tuttavia la zona è ancora
considerata di livello
In Friuli
Venezia Giulia la competenza sulle verifiche
di rispetto delle norme antisismiche è attribuita alla regione dalla legge n. 27
del 1988 recante “Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed
attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.
La procedura prevede che il progettista depositi la documentazione dei calcoli sismici alla direzione provinciale dei Lavori pubblici competente per territorio, ove una apposita commissione tecnica valuta la documentazione. I progetti degli edifici pubblici sono tutti sottoposti a verifica da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici e, solo se il risultato della verifica è positivo, possono essere iniziati i lavori (art. 3), mentre quelli degli immobili privati sono verificati a campione nella misura del 5% del totale depositato (art. 5). Inoltre tutti i progetti debbono avere un «collaudatore in corso d’opera» che prima dell’inizio dei lavori, nel momento del deposito in comune del progetto, dichiara di aver verificato i calcoli. Tali obblighi valgono anche per gli edifici sottoposti a ristrutturazione. Gli edifici privati già costruiti possono essere verificati solo dal proprietario con un professionista di propria fiducia.
La delibera della
Giunta regionaledel 1 agosto 2003, n. 2325[34]ha disposto il recepimento dell’ordinanza n.
L’Emilia Romagna, con la legge n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, ha innovato in modo decisivo la legislazione che regola la costruzione di nuovi edifici nelle aree sismiche.
Le funzioni in materia sismica sono confermate in capo ai comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali. E’ prevista anche la possibilità per i comuni di esercitare autonomamente tali funzioni; in tal caso, questi ultimi devono comunicare alla regione le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica.
La regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica.
Gli articoli del Titolo IV sulla vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico (artt. 9 e segg.), che entreranno in vigore il 14 novembre 2009, prevedono che tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, non potranno essere iniziati senza il preventivo nulla osta che dovrà essere rilasciato dalla struttura tecnica competente entro 60 giorni.
Inoltre, a seguito della nuova classificazione del
territorio emiliano approvata nel 2003,
Si ricorda, al riguardo, che con delibera della Giunta regionaledel 21 luglio 2003, n. 1435[35] è stata effettuata la classificazione sismica del territorio
regionale, portando da
Per quanto riguarda
Con successiva delibera
della Giunta regionale del 7 novembre
2003 - n. 7/14964[36]è stata attuata la classificazione sismica del
territorio regionale ai sensi dell’ordinanza n. 3274, individuando 41 nella
zona 2 (media sismicità), 238 nella zona 3 (bassa sismicità) e ben 1.267 nella
zona 4 (non ci sono comuni nella zona
Con D.d.u.o. del 21 novembre 2003, n. 19904[37](decreto del dirigente dell’unità organizzativa) è stato approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e opere strategiche, nonché il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni in due fasi distinte: una prima analisi di vulnerabilità degli edifici ed opere strategiche[38] e degli edifici ed opere sensibili[39] e successive verifiche tecniche sulle due tipologie.
La successivalegge sul governo del territorio, legge 11 marzo 2005, n. 12 (modificata dalla legge 14 marzo 2008, n. 4) reca, al Titolo II (artt. 55-58) le norme in materia di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici. Essa conferma la ripartizione di competenze che era stata prevista dalla precedente legge n. 1 del 2001.
La delibera
della Giunta regionale del 22 dicembre
2005 n. 8/1566[40]“Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del
Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.
Articolo 2
(Apprestamento urgente di abitazioni)
L’articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione.
Il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, per il quale si introduce un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un’apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d’intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati.
Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi.
Ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite.
Sono, infine, previsti contributi per le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate.
In particolare, il comma 1 autorizza quindi il Commissario delegato, nominato con DPCM del 6 aprile 2009, ad esercitare i compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a provvedere con la massima urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni individuati dal decreto del 16 aprile 2009 n. 3[41], di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché alle relative opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti – secondo la nuova formulazione introdotta al Senato - in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, qualora non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi[42].
Con il citato DPCM del 6 aprile 2009[43], che ha attribuito l’incarico di Commissario delegato al capo del Dipartimento della protezione civile per l'adozione di ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale, è stato anche dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 245 del 2002.
Si ricorda, infatti, che tale norma ha introdotto un nuovo potere straordinario che dà la facoltà, qualora si verifichino casi di eccezionali gravità, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, di attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell’evento.
Con un altro DPCM,emanato nella stessa data del 6 aprile 2009[44], è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato, come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge n. 225.
Giova rammentare che con una serie di ordinanze emanate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici, sono stati, tra l’altro, conferiti ulteriori poteri al Commissario delegato. Per il contenuto di tali ordinanze si rinvia al box allegato.
Si ricorda checon l’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009[45] è stato, tra l’altro, prevista l’assegnazione di contributi finanziari ai nuclei familiari privi di abitazione. Il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale risulti distrutta o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili[46].
Con l’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[47] viene precisato che tale contributo vale anche per chi ha una casa fuori dai comuni colpiti dal sisma, ma dietro presentazione di una perizia giurata comprovante il nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico. Per mantenere o avere un ulteriore riconoscimento dei contributi per l’autonoma sistemazione e per godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture, chi ne è destinatario deve presentare un’autocertificazione in cui dichiara che i componenti del suo nucleo familiare non possiedono unità abitative di loro proprietà in Abruzzo. Viene, infine, precisato che si perde il diritto al contributo (o a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture) dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla dichiarazione di agibilità della propria abitazione (art. 7)
Con
Il comma 2 definisce le caratteristiche dei moduli abitativi. Essi dovranno garantire, nel rispetto sostanziale delle norme di sicurezza sanitarie anche in deroga al DM del 5 luglio 1975, elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche, anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
La deroga alle norme sanitarie è stata introdotta da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato.
Si ricorda, infatti,
che le norme relative ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d'abitazione sono contenute nel DM
Sanità del 5 luglio 1975, successivamente integrato dal DM 9 giugno
Per quanto riguarda i moduli abitativi previsti si tratterà, sostanzialmente, di case prefabbricate ma con caratteristiche di abitazioni permanenti: il cd. «piano C.a.s.e.», acronimo di «Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili», ovvero prefabbricati antisismici da poggiare su piattaforme con dissipatori (ovvero isolatori), brevettato direttamente dalla Protezione civile, in collaborazione con una propria fondazione, il Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre). Il perno su cui poggia tutto il modello è una «piastra» di cemento, ad alta tecnologia e di origine giapponese, che assorbe l'energia sismica attraverso i «dissipatori»: grandi cuscinetti-molle che permettono alla piastra di rullare, deformarsi, lasciando indenni le costruzioni (infrastrutture, centri servizi, abitazioni) realizzate al di sopra[50]. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, nel corso di un’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, in corso al Senato[51], ha stimato tempi di realizzazione di tali complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili di circa 150 giorni. Egli ha inoltre evidenziato che per la costruzione saranno utilizzati isolatori sismici collocati al di sotto di una piastra di cemento armato, facendo ricorso a produzioni italiane dal contenuto tecnologico particolarmente elevato.
In tale ambito, alcuni hanno segnalato l’opportunità di inserire anche l’indicazione obbligatoria di standard prestazionali minimi (verde, parcheggi, servizi) onde evitare agglomerati residenziali informi e disfunzionali[52].
In attuazione dei commi da 1 a 9 è stata emanata l’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[53].
L’art. 6 dell’ordinanza n. 3771 dispone che per la realizzazione dei moduli abitativi il Commissario delegato si avvarrà del Consorzio no profit promosso dalla fondazione Eucentre che sarà affiancato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dall’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.
Verrà stipulata una convenzione che determinerà funzioni e composizione di una struttura operativa a cui potranno partecipare i membri dell’unità operativa prevista dall'ordinanza n. 3760, che comprende personale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Per realizzare la costruzione dei moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per la conduzione delle istruttorie tecniche, per la preparazione degli atti sulla selezione dei concorrenti e per il controllo dei contratti (art. 9).
Il comma 3 prevede che il Commissario delegato approvi il piano degli interventi abitativi previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
In attuazione di tale disposizione è stata emanata l’ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009[54]che ha disciplinato le modalità di convocazione e di svolgimento della prevista conferenza di servizi, prevedendo tempi ridotti e procedure semplificate rispetto alla conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990[55].
Ai sensi dell’art. 1 della citata ordinanza n. 3760, la conferenza viene convocata dal Commissario delegato una volta definiti il piano degli interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da realizzare.
Essa deve tenersi nei successivi 3 giorni per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta richiesti dalla normativa vigente. La convocazione è effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo. Qualora uno o più rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.
In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.
Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla
normativa vigente
Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del Commissario.
Con l’art. 12 dell’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009[56] è stato aggiunto un comma (7-bis) all’ordinanza 3760 che prevede che i pareri previsti vengano resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Se resi oltre i termini, si intendono acquisiti con esito positivo senza possibilità di deroghe.
La procedura per la localizzazione dei moduli abitativi indicata ai commi 4 e 5 ripercorre l’iter procedimentale adottato di norma nelle situazioni di emergenza (individuazione dei siti per la localizzazione in variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, valore di decreto di occupazione d’urgenza dello stesso provvedimento di localizzazione).
Il comma 4 dispone, infatti, che la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, dovrà essere indicata con provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati.
Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla comunicazione ai soggetti interessati dell’avvio e del procedimento e sulla possibilità per i soggetti di intervenire nel procedimento stesso.
Si ricorda che l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede, riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo, che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi e anche ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio al procedimento stesso. Si prevede espressamente che ciò possa non avvenire quando vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento. L'art. 8 attiene a modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.
Dato che l'art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede la possibilità di derogare all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto interessato nel caso di particolari esigenze di celerità del procedimento, l’esplicitazione della non applicabilità degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 sembrerebbe avere un carattere rafforzativo di tale disposizione.
Lo stesso comma dispone che il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.
Si ricorda, per quanto concerne il decreto di occupazione di urgenza, che esso è volto a trasferire temporaneamente il possesso di un bene immobile per soddisfare urgenti necessità pubbliche, spesso preordinate all'esproprio per pubblica utilità. La relativa procedura di occupazione, recata dall’art. 22-bis del DPR n. 327 del 2001 (TU in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere così riassunta:
§ dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;
§ decreto di occupazione emesso dal sindaco previa deliberazione consiliare;
§ inizio dell'occupazione entro e non oltre 3 mesi dal decreto e contestuale redazione dello stato di consistenza dell'immobile, in contraddittorio con il proprietario in presenza di almeno due testimoni;
§ termine dell'occupazione non oltre 5 anni dalla immissione in possesso.
In merito alla localizzazione delle aree ove realizzare i moduli abitativi, Il Sindaco del comune dell’Aquila, audito nell’ambito di un’indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, in corso di svolgimento al Senato[57], ha osservato che, in attuazione della scelta del Governo di realizzare i moduli abitativi, si è proceduto a definire una loro localizzazione distribuita con il fine di sconvolgere il meno possibile l'assetto della città e tenendo conto del fatto che una parte dei moduli saranno utilizzati dalla popolazione studentesca e che il 25% dell'insediamento dovrebbe essere riservato a servizi.
Il provvedimento di localizzazione delle aree è stato adottato con decreto del Commissario delegato n. 6 dell'11 maggio 2009[58]. Con tale provvedimento il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi.
Tali aree sono individuate nelle località di Sant’Antonio, Cese di Preturo, Pagliare di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant’Elia 1, Sant’Elia 2, Paganica Sud, Roio Piano, Coppito Nord, Sassa-Zona Polivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia, in corrispondenza delle particelle catastali che si trovano in allegato al decreto.
Per la loro individuazione sono stati valutati:
- la prossimità ai luoghi di provenienza delle persone la cui abitazione principale è stata distrutta o sgomberata per effetto di provvedimenti dell’autorità sindacale;
- l’integrazione dei siti con i centri abitati esistenti e la loro idoneità dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, sismica e della sostenibilità paesaggistico-ambientale.
Il decreto comporta:
- dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi;
- occupazione d’urgenza delle aree individuate;
- inizio delle attività finalizzate all’espropriazione dei terreni individuati.
I tecnici della struttura commissariale e dell’Agenzia del territorio accedono ai siti individuati per la “redazione dello stato di consistenza” e l’acquisizione delle aree. Quest’ultima non avverrà sulle particelle catastali individuate dal decreto su cui sono presenti abitazioni, anche in corso di realizzazione.
Il decreto è pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L’Aquila per la pubblicazione nell’albo comunale e sul sito internet della Protezione Civile.
Il comma 5 prevede che la localizzazione, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009[59](art. 4, commi 1 e 2 )viene previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi. A tal fine il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private. Per le stesse finalità può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.
Si ricorda, infatti, che con l’art. 3 della precedente ordinanza n. 3753[60] del 6 aprile 2009 il Commissario delegato è stato autorizzato a derogare a numerose disposizioni del DPR 327 del 2001. Esse sono quelle degli artt. 6 e 7 (competenze), 9, 10 e 11 (vincoli derivanti da piani urbanistici e sulla partecipazione degli interessati), 12 (atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità), 15 (redazione del progetto definitivo dell’opera), 18 e 19 (operazioni preliminari alla progettazione e approvazione del progetto di un’opera non conforme alle previsioni urbanistiche), 22-bis (occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio), 23 (contenuto ed effetti del decreto di esproprio) e 49 (occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio).
Per quanto riguarda, infine, il vincolo preordinato all’esproprio, esso è previsto nella prima fase del procedimento espropriativo. Infatti, secondo le disposizioni del citato DPR n. 327 del 2001, l’emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:
• l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale o una sua variante e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
• sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
• sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.
Lo stesso comma 5 prevede forme di comunicazione agli interessati diverse da quellerecate dalla vigente normativa vigente di cui al citato TU n. 327 del 2001.
Viene previsto che il Commissario delegato informi dell’avvenuta localizzazione edella conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale (si veda, al riguardo il decreto del Commissario delegato n. 6 sopra riportato).
L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale.
Viene, infine, esclusa l’applicabilità dell’art. 11 del citato DPR n. 327 del 2001 relativo all'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.
L’art. 11 del citato DPR n. 327 del 2001 disciplina la partecipazione degli interessati nella fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio dovrà essere inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1 (ovvero per un'opera pubblica o di pubblica utilità non prevista dal piano urbanistico generale) almeno 20 giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.
I commi 6-8 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni per le finalità previste dal decreto in esame, derogando alla normativa recata dal citato DPR n. 327 del 2001.
Il comma 6 dispone che per l'attuazione del piano degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, il Commissario delegato provvede alle occupazioni d'urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree redigendo unicamente lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei suoli (si veda, al riguardo il decreto del Commissario delegato n. 6 sopra riportato).
Il verbale di immissione in possesso costituisce, altresì provvedimento di:
§ provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato;
§ espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
Il Commissario delegato determina, altresì, l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione entro 6 mesi dalla data di immissione in possesso, tenendo conto, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.
Con tale modifica si intende evitare che l’indennità possa essere determinata in via discrezionale.
Con l’ordinanza n. 3766 del
8 maggio 2009[61] (art. 3,
commi 1 e 2), il Commissario delegato è stato autorizzato ad agire anche in deroga all'art. 24 del DPR n. 327 del
Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992.
Da un comunicato della Protezione civile dell’11 maggio 2009[62] si apprende della sottoscrizione di una convenzione, immediatamente esecutiva, tra il Commissario delegato e il direttore dell’Agenzia del Territorio, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, comma 6 del decreto legge in esame, che ha per oggetto l’espropriazione dei terreni per la realizzazione delle strutture provvisorie destinate alla popolazione colpita dal terremoto. Con tale convenzione, il Commissario delegato si avvale del supporto dell’Agenzia nell’ambito delle attività di ricostruzione successive al sisma in Abruzzo, per la predisposizione degli atti finalizzati all’occupazione ed alla espropriazione delle aree destinate alla realizzazione urgente di abitazioni, compresi gli eventuali necessari frazionamenti.
Si ricorda che ai sensi dell’art.
24 del DPR n. 327 del
L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.
Per quanto riguarda la determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio essa è disciplinata dall’art. 20 dello stesso DPR n. 327che prevede una complessa procedura che coinvolge anche l’interessato.
L’art. 32 dispone che, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
Infine, l’art. 37 reca ladeterminazione l’indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile, mentre l’art. 40 quella diun’area non edificabile.
Il comma 7 stabilisce che – avverso il provvedimento di approvazione (da parte del Commissario delegato) delle localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1 e dalla redazione del conseguente verbale di immissione in possesso dei suoli - è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale (al tribunale amministrativo regionale) o ricorso straordinario al Capo dello Stato. La disposizione esclude esplicitamente gli ulteriori ordinari rimedi esperibili per via amministrativa (opposizione e ricorso gerarchico).
Il riferimento è ai ricorsi ordinari ovvero: il ricorso in opposizione (esperibile nei soli casi previsti dalla legge davanti alla stessa autorità che ha emanato l’atto); il ricorso gerarchico proprio (con cui si richiede l’intervento dell’autorità gerarchicamente superiore a quella emanante); il ricorso gerarchico improprio (mezzo di tutela eccezionale praticabile in casi tassativi davanti ad un’autorità non legata a quella emanante da rapporti gerarchici, spesso appartenente a distinto apparato amministrativo).
Per quanto concerne l’ammesso ricorso giurisdizionale, l’art. 53 del TU sull’espropriazione (DPR 327/2001) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e soggetti equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni in materia di espropriazione. In particolare, per i giudizi relativi a provvedimenti sulle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità si prevede l’applicazione della procedura accelerata di cui all’art. 23-bis della legge TAR, n. 1034 del 1971 (in particolare, sono ridotti della metà i termini processuali).
Sono, invece, di competenza del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità di esproprio.
Il comma 8 consente al Commissario delegato, in via di “somma urgenza”, di utilizzare beni immobili anche senza un titolo ablatorio valido, motivando espressamente, con proprio provvedimento, la contingibilità e l’urgenza dell’utilizzazione.
L’atto di acquisizione, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 327 del 2001, sarà adottato con successiva ordinanza, qualora ritenuto necessario dal Commissario delegato, a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
Si ricorda che l’art. 43 del DPR n. 327 del 2001 relativo all’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico prevede che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, possa disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
Si rileva, al riguardo, che la disposizione in esame non chiarisce, nel caso dell’eventuale acquisizione al patrimonio regionale, il corrispettivo da erogare al proprietario (per esempio se a prezzo di mercato o altro).
La relazione tecnica quantifica in complessivi 700 milioni di euro (individuato come tetto di spesa) il costo dei moduli abitativi, incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione di cui ai commi in esame, che andranno ad ospitare – secondo le stime del governo - circa 15.000 persone attualmente sfollate.
Il comma 9 reca speciali deroghe alle procedure di affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, al fine di assicurare un’adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione colpita dal sisma.
Viene innanzitutto indicato un termine entro il quale devono essere affidati gli interventi, vale a dire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero entro il 28 maggio 2009)[63].
Tale affidamento, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione anche in ambito locale delle associazioni di categoria di settore e, a seguito di un emendamento approvato al Senato, anche degli Ordini professionali, dovrà avvenire secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici). Tale procedura potrà essere applicata anche nel caso di affidamento al contraente generale ai sensi dell’art. 176.
Si ricorda che l’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 riguarda la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara che è consentita solo nelle tassative ipotesi previste dallo stesso art. 57, comma 2, tra le quali c’è anche quella derivante dall’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti.
Nel richiamato comma 6 viene indicata la procedura seguita per tale fattispecie. La stazione appaltante dovrà:
§ individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
§ selezionare almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
§ invitare gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
§ scegliere l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
Il richiamato art. 176 riguarda la disciplina relativa al contraente generale, ovvero un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria cui viene affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
Come indicato nelle due ordinanze di seguito riportate in dettaglio (n. 3757 e 3772), il Commissario delegato può scegliere le società di progettazione, selezionare il contraente generale o le imprese appaltatrici con criteri di carattere fiduciario. In tale scelta, come nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici, può essere assistito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 3757 del 21 aprile 2009[64] (art. 4, comma 4) sono stati conferiti al Commissario delegato poteri speciali per accelerare le procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi. Per la progettazione preliminare, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.
Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza, il Commissario delegato è anche autorizzato (art. 1, comma 3) a definire tutte le procedure per il monitoraggio delle imprese impegnate nella opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
Nell’ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009[65] viene precisato che il Commissario delegato può avvalersi dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti per la realizzazione urgente dei moduli abitativi. Rimangono comunque inalterate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Inoltre, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può costituire una commissione di esperti che assicuri un supporto tecnico adeguato alle attività di ricostruzione. (art. 7)
In attuazione del comma 9 è stata emanata la procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e la realizzazione dei moduli abitativi (30 lotti costituito ognuno da cinque edifici per un totale di centocinquanta edifici) al di sopra di piastre sismicamente isolate[66], con l’approvazione del bando di gara recante le modalità relative alla formulazione dell’offerta e all’aggiudicazione dell’appalto. A corredo del bando sono stati approvati anche il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati.
Il comma 9 prevede, inoltre, anche una deroga alla percentuale di lavori prevalenti che possono essere subappaltati, fissandola fino al 50%, in luogo del 30% previsto dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Ai sensi dell’art. 118, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, i soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere comprese nel contratto. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto, inoltre, ad una serie di condizioni indicate nello stesso comma 2.:
Il comma 10 autorizza il Commissario delegato, a valere sulle risorse disposte dall’art. 7, comma 1, del decreto in esame (che hanno incrementato il Fondo della protezione civile) a reperire degli alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.
L’assegnazione dei moduli abitativi (comma 1) e degli ulteriori alloggi non utilizzati individuati dal Commissario (comma 10), dovrà essere disposta - secondo i criteri indicati con le ordinanze di protezione civile - dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso (comma 11).
Ai commi 10 ed 11 è stata data attuazione con l’ ordinanza n. 3769[67]del 15 maggio 2009. Il provvedimento stabilisce che il Commissario, anche tramite i sindaci interessati, individui in tutto il territorio abruzzese abitazioni sfitte o inutilizzate, arredate e dotate di riscaldamento, da affittare, a spese dello Stato, a famiglie che non dispongano di altre soluzioni abitative all'interno della Regione.
Le case saranno assegnate dai sindaci in base a criteri di priorità che tengano conto della vicinanza dell'immobile al comune di residenza, dei componenti il nucleo familiare, e dell'eventuale presenza in esso di disabili, anziani e bambini.
Il contratto di affitto tra i proprietari delle case disponibili e i beneficiari del provvedimento sarà regolato secondo un modello di convenzione che è contenuto nell'ordinanza stessa.
I contratti di affitto avranno una durata di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi con canoni, a meno di diversa dichiarazione di congruità, dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell'appartamento. L’affitto sarà a carico del Comune, mentre gli oneri condominiali a carico dell’affittuario. Ovviamente, chi usufruirà di questo provvedimento non avrà diritto all’indennità di autonoma sistemazione.
Gli oneri derivanti dal provvedimento saranno a carico delle risorse previste dall'art. 7 del decreto in esame.
Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede contributi volti ad agevolare le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate.
E’ previsto un contributo fino a 10.000 euro per le riparazioni di danni lievi per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e fino a 2.500 euro per unità abitativa qualora tali riparazioni riguardino le parti comuni dei condomini.
A tal fine i sindaci dei comuni individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3del 16 aprile 2009[68], possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'art. 14, comma 1 (vale a dire nell’ambito delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale), di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale, a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma.
Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.
Con ordinanza saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione di tali contributi.
Per assistere il Commissario delegato nell’esercizio delle proprie funzioni, Il comma 12 dispone la nomina, con successiva ordinanza, di quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie.
Agli eventuali oneri si provvede nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto in esame.
A tale comma si è data attuazione con l’ordinanza n. 3761 del 1 maggio 2009[69]con cui sono stati nominati tre vice commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, ossia il Prefetto dell'Aquila.
Con l’art. 11 dell’ordinanza n. 3763 del 6 maggio 2009[70] è stato nominato il quarto vice commissario con lo specifico compito di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività relative alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici.
Il comma 12-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede che i comuni individuati dal Commissario delegato con il decreto n. 3 del 16 aprile 2009[71] predispongono, d'intesa con il presidente della regione (Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2), sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.
Tale emendamento risponde all’esigenza manifestata dagli degli enti locali di svolgere un ruolo significativo nel processo di ricostruzione, come emerso nel corso del dibattito svoltosi al Senato[72].
Il comma 13, per le finalità dell'articolo in esame, autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.
La norma esclude espressamente da tale autorizzazione la spesa prevista dal comma 10 sul reperimento di alloggi non utilizzati (che sono posti) a carico del Fondo della protezione civile e, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato anche del comma 12 relativo agli oneri per i vice commissari (che vengono posti a carico del medesimo Fondo).
Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri
Vengono qui riportate alcune delle ordinanze emanate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza e, in particolare, quelle che hanno conferito poteri particolari al Commissario delegato, nonché i decreti emanati da quest’ultimo volti prevalentemente a organizzare le strutture della Protezione civile sul territorio dei comuni colpiti dal sisma[73]. Le ulteriori ordinanze sono riportate all’interno degli articoli del decreto legge cui fanno riferimento.
L’ordinanza n.
3753 del 6 aprile 2009[74] autorizza i
sindaci dei comuni interessati a
procedere alla requisizione di beni mobili e immobili e all'acquisto di
tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e
riparo dei cittadini, d'intesa con
II Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti sono tenuti ad individuare le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici, la rimozione delle situazioni di pericolo e l’assistenza alle popolazioni.
Viene, infine, previsto il censimento degli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire
Con l’ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009[75] il Commissario delegato è incaricato di individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.
Le ulteriori disposizioni dell’ordinanza riguardano, tra l’altro, una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.
Inoltre viene prevista l’assegnazione di contributi finanziari ai nuclei familiari privi di abitazione: il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e risulti in tutto in parte distrutta, o sia stata sgomberata, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, il contributo è pari a 200 euro. Qualora, invece, nel nucleo familiare siano presenti persone anziane (di età superiore a 65 anni) o disabili (portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%), viene concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Tali benefici economici sono concessi a concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755). I benefici economici non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa (modifica apportata dall’ordinanza n. 3755).
Per la gestione dei rifiuti viene autorizza la riapertura di talune discariche.
Vengono, quindi, autorizzate corresponsioni di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato dalle prefetture, dalla provincia e dal comune dell'Aquila e dei comuni interessati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di volontariato.
Con
Le disposizioni recate dall’ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009[77] recano alcune integrazioni e modifiche alla precedente ordinanza n. 3754, soprattutto in materia di utilizzo di personale militare e civile per le attività di emergenza.
Per il compimento delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza,
In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 (art. 14).
In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate, viene, infine, attribuito un contributo straordinario di euro 300.000 alla Fondazione Eucentre (art. 12).
Per garantire la trasparenza delle iniziative adottate dal Commissario delegato, l’ordinanza n. 3757del 21 aprile 2009[78] incarica lo stesso a promuovere una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza, nonché a pubblicare in G.U., a conclusione dell'emergenza, l’elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.
Il Commissario delegato è anche autorizzato a definire tutte le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella opere e degli interventi di ricostruzione. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
Viene quindi previsto un iter più snello per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi: il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.
Vengono poi ridotti alla metà i termini per acquisire la valutazione di impatto ambientale (VIA).
Al fine di accelerare la realizzazione di moduli abitativi ne vengono semplificate le relative procedure: la progettazione preliminare, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori. Il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.
Al fine elaborare delle linee guida nell'attività di previsione e prevenzione dei terremoti, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire una Commissione internazionale composta da esperti in materia.
Viene, inoltre, prevista l’esenzione dall’ICI e dalle imposte dirette per i fabbricati danneggiati dal terremoto (distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e viene chiarito che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera unicamente per i datori di lavoro privati.
I decreti del Commissario delegato
Il decreto n. 1 del 9 aprile 2009[79] disciplina il numero e le funzioni dei Centri Operativi Misti (C.O.M.), strutture operative che coordinano i Servizi di emergenza e svolgono funzioni di supporto quali: valutazione e censimento danni, sanità, telecomunicazioni, coordinamento del volontariato, strutture operative, viabilità, assistenza alla popolazione, logistica, altri servizi essenziali e supporto amministrativo.
I C.O.M. sono sette: L'Aquila, S. Demetrio, Pizzoli, Paganica, Pianola, Navelli e Sulmona.
Il decreto n. 2
del 9 aprile 2009[80] disciplina la struttura e le funzioni della Direzione
di comando e controllo (Di.coma.c.), che è il centro di coordinamento delle strutture
operative della Protezione Civile per le attività di soccorso sull’area
interessata dal terremoto ed agisce in contatto con il Comitato operativo che
coordina le attività a livello centrale.
Il coordinamento operativo in loco è suddiviso in funzioni di supporto, ciascuna delle quali interviene in uno specifico campo: tecnica di valutazione e censimento danni, sanità, volontariato e rapporto enti locali, strutture operative e viabilità, materiali e mezzi, assistenza alla popolazione, logistica, evacuati, coordinamento concorso delle regioni, telecomunicazioni, servizi essenziali, mass media e informazione, salvaguardia beni culturali, supporto amministrativo.
Con decreto n. 3 del 16 aprile 2009[81] il Commissario delegato ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.
I comuni interessati dagli eventi sismici sono:
§ Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Casteldi Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
§ Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.
§ Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.
Il decreto n. 4 del 17 aprile 2009[82] istituisce un ottavo C.O.M. a Montorio al Vomano e integrando i C.O.M. già esistenti con l'inserimento nelle rispettive aree di intervento di altri comuni.
Il decreto n. 5 del 26 aprile 2009[83] modifica alcune funzioni delle Di.coma.c. per consentire una più efficace gestione della fase post emergenziale. Esso inserisce ulteriori enti ed amministrazioni in funzioni precedentemente attivate ed integra l'elenco delle funzioni, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e le strutture, il coordinamento con gli Enti locali, le relazioni internazionali, la tutela dell'ambiente, le telecomunicazioni e i supporti informatici, giuridici ed amministrativi, l'accoglienza alla popolazione sfollata presso altri comuni, la sanità e l'assistenza sociale e veterinaria, l'istruzione scolastica ed universitaria. Per ciascuna funzione vengono individuati gli enti afferenti ed i soggetti responsabili.
Il decreto n. 6 dell'11 maggio 2009[84]. con cui il Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Sindaco della città dell'Aquila, ha individuato le prime venti aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e delle opere di urbanizzazione e servizi.
Articolo 2-bis
(Informativa annuale al
Parlamento)
L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede che il governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.
Si segnala al riguardo che l’articolo 14, comma 5-quater, prevede un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, per il quale il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, il governo presenta una relazione semestrale al Parlamento concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.
Articolo 3
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)
L’articolo 3 prevede alcune agevolazioni che verranno concesse al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ed il cui saldo è subordinato al rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.
Tra tali agevolazioni vi è la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione dell’abitazione principale o l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva. Tale contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
Inoltre, sono previsti contributi, anche con le modalità di credito di imposta, per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e per quelli ad uso non abitativo.
Vengono disposti indennizzi anche per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.
Il comma 1,comemodificato nel corso dell’iter al Senato, dispone una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, prevedendone la concessione al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.
Esse riguardano anzitutto, ai sensi delle lettere a) ed e), la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l’acquisto di abitazioni sostitutive.
La lettera a), sostituita nel corso dell’iter al Senato[85], dispone la concessione di un contributo a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta o di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per:
§ la ricostruzione o la riparazione dell’abitazione principale ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata[86];
§ l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta.
Tale contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento deve essere realizzato nell'ambito dello stesso comune.
La lettera b) prevede l’assistenza di Fintecna S.p.a[87]nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento di cui alla lettera a), per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l’acquisto di abitazioni sostitutive.
L’intervento di Fintecna - o di una società controllata da questa indicata – è a domanda del soggetto che richiede il finanziamento.
Al fine di dare attuazione alla suddetta previsione, il successivo comma 3, ultimo periodo, stanzia 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per la stipula di una convenzione tra Fintecna S.p.a e il Ministro dell’economia.
Nel corso dell’esame da parte del Senato, la disciplina contenuta nella lettera c) del comma 1 – che prevedeva il subentro da parte dello Stato nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti a prima casa di abitazione andati distrutti e la contestuale cessione del bene oggetto di garanzia a Fintecna S.p.a - è stata soppressa e sostituita da una nuova disciplina prevista dal comma 1-bis (vedi infra).
La lettera c) soppressa permetteva al soggetto titolare di un finanziamento preesistente garantito da immobili adibiti ad abitazione principale andati distrutti con il sisma, se non moroso, di liberarsi del debito preesistente, chiedendone il subentro dello Stato. Tale subentro - per un importo comunque non superiore al contributo spettante per la ricostruzione/riparazione dell'immobile ai sensi della lett. a) – comportava la contestuale cessione a Fintecna S.p.a. dei diritti di proprietà sugli immobili. All'Agenzia del territorio era demandato il compito di individuare il prezzo della cessione, che veniva detratto dal debito nel quale lo Stato subentrava.
L’intervento agevolativo riguarda anche l’esenzione dai diritti e dai tributi - ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto - dovuti in relazione ad atti (inclusi quelli relativi al subentro nei debiti da parte dello Stato), operazioni di finanziamento e acquisti inerenti la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale (lettera d)).
Per quanto riguarda, invece, la lettera e), essa prevede la concessione di contributi, anche con le modalità di credito di imposta per:
§ la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale,
§ la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati danneggiati[88].
In relazione alle disposizioni recate dalla lett. e) che prevedono contributi anche con le modalità del credito di imposta, occorre rilevare che nel corso del dibattito al Senato è emerso come l’utilizzo di tale meccanismo per gli immobili diversi dall’abitazione principale rischi di dilazionare troppo nel tempo il recupero delle somme anticipate[89].
Dato che tali contributi riguardano anche gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, tra cui rientrano le cd. seconde case, da più parti è stato rilevato che occorrerebbe tenere presente la particolare delicatezza di questo tema non solo per i diritti dei proprietari, ma anche per la stessa configurazione dei centri storici colpiti, che sono in larga misura composti da «seconde case» e immobili oggetto di precedente recupero o ristrutturazione. Ciò è tanto più vero in una realtà come quella aquilana che ha una prevalente vocazione a tradurre il risparmio in rendita urbana e per numerosi borghi dei comuni circostanti, alcuni dei quali classificati tra «i borghi più belli d’Italia», anche per il recupero operato dai privati. Se fosse confermata un’impostazione tesa a non considerare provvidenze certe per le cd. “seconde case”, si avrebbe il probabile effetto dell’abbandono, per difficoltà economiche, degli immobili distrutti o seriamente danneggiati da parte dei proprietari con conseguente stravolgimento dell’assetto urbano, morfologico e architettonico dei centri storici[90].
Nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condòmini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali (lett. e-bis, aggiunta nel corso dell’iter al Senato).
Per quanto concerne gli interventi di sostegno alle attività produttive sono previste due diverse tipologie di indennizzi alla lettere f) e g):
§ per le attività produttive che, a causa del sisma, hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli (lett. f).
Si ricorda che tale tipologia di indennizzo non è in nessun caso fruibile al di fuori dei territori dei comuni direttamente interessati dagli eventi sismici, come dispone l’art. 1, comma 3, del decreto in esame.
§ per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, che deve essere preceduta – secondo un emendamento approvato al Senato - dalla presentazione di una perizia giurata (lett. g);
§ per il ripristino delle scorte andate distrutte e per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle stesse attività (lett. g).
Alcune disposizionidell’ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009[91], anche se non recano specifici indennizzi per le attività produttive, prevedono comunque delle iniziative per la loro ripresa. Viene infatti disposto che i sindaci dei comuni colpiti dal sisma possano rivolgersi alle piccole imprese del territorio per ottenere in tempi rapidi i beni e servizi necessari all’assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Tale procedura vale fino al 31 dicembre 2009 (art. 3).
Il sindaco dell’Aquila, quelli dei comuni colpiti dal sisma e la provincia dell’Aquila possono altresì stipulare rispettivamente fino a 5, a 2 ed a 3 contratti a collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2009. I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere al proprio datore di lavoro l’esenzione al lavoro per un periodo massimo di 60 giorni. (artt. 3-5).
Infine i sindaci possono trasferire temporaneamente le attività produttive che erano svolte in strutture ora inagibili in altri luoghi pubblici o privati, ma devono assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza, igenico-sanitarie e ambientali. Tale trasferimento durerà fino a quando non saranno di nuovo agibili i locali o saranno trovate soluzioni alternative, comunque non oltre il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza (art. 8)
Da ultimo, il comma 1, lettere h) e i), prevede ulteriori indennizzi relativi al ristoro dei:
§ danni subiti da beni mobili, registrati e non (lett. h);
§ danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali[92], ricreative, sportive e religiose (lett. i).
Sempre con riferimento alle imprese, la lettera l) dispone poi che gli indennizzi ed i contributi a queste erogati non concorrano ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto riguarda i contributi destinati alle attività produttive si rileva che mancano indicazioni chiare sulle procedure e sull’entità dei contributi destinati alla ricostruzione degli immobili industriali e commerciali danneggiati o distrutti, come tra l’altro è emerso nel corso del dibattito al Senato[93].
Il comma 1-bis prevede - ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dall’articolo in esame - un tetto di 150.000 euro al subentro da parte dello Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti.
Analogamente a quanto previsto dalla soppressa lettera c), il comma dispone la contestuale cessione alla Fintecna S.p.a., ovvero alla società controllata da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili.
Il prezzo della cessione – stabilito dall’Agenzia del territorio - è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento, per la parziale estinzione senza penali del debito, ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra.
Il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal successivo comma 6.
Ai fini dell’attuazione della disciplina in esame, il comma 1-bis rinvia alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo.
L’ultimo periodo del comma attribuisce ai comuni l’approvazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, finalizzato a favorire la ripresa delle attività economiche e sociali.
Entro tre anni dalla stata data, i comuni possono acquistare da Fintecna, la proprietà delle aree cedute alla medesima società non ancora edificate, ad un prezzo pari a quello corrisposto dalla società (ai soggetti privati), con la sola maggiorazione degli interessi legali.
Il comma 1-ter, introdotto durante l’iter al Senato, prevede che il saldo dei contributi e dei benefici concessi dall’articolo in esame sia vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ossia nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.
Sembrerebbe opportuno, dato che il richiamato decreto legge n. 136 del 2004 contiene una serie eterogenea di disposizioni, esplicitare il riferimento all’art. 5 relativo alle norme tecniche sulle costruzioni oppure far direttamente riferimento al DM 14 gennaio 2008 recante Norme tecniche sulle costruzioni.
Il comma 2 rinvia, per l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, ai commi 2 e 3 dell’art. 1 del decreto (vedi infra).
Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di
cui alla lettera a) del comma 1, il comma 3 autorizza le banche[94] operanti nelle zone colpite dal sisma a
contrarre finanziamenti con
Tale provvista finanziaria, attivabile ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003[95], deve essere finalizzata alla concessione di finanziamenti, assistiti da garanzia dello Stato a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.
Si ricorda che il citato articolo
5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269/03 disciplina l’attività
tradizionalmente svolta dalla Cassa depositi, c.d. “gestione separata”, diretta alla concessione di finanziamenti, sotto
qualsiasi forma, a soggetti quali: lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici in generale e gli organismi di diritto pubblico. Le forme di provvista relative a
questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso
libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali[96]. E’ inoltre
previsto che
Si rammenta, inoltre, che al fine di ampliare il novero delle attività finanziarie che possono essere intraprese dalla Cassa depositi e prestiti, il richiamato articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 è stato recentemente novellato:
- dall’articolo 22 del D.L. n. 185 del 2008 (c.d. “decreto anti-crisi”, convertito dalla legge n. 2/2009), che ha ampliato le competenze della CDP S.p.A. abilitandola a concedere finanziamenti per operazioni di interesse pubblico previste dal suo statuto sociale (anche in deroga ai decreti ministeriali volti a garantire accessibilità e uniformità di trattamento e non discriminazione) a beneficio dei soggetti istituzionali o per operazioni di interesse pubblico promosse da questi, tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria e per le quali il Ministero dell’economia ne abbia definito con decreto i criteri generali per l’individuazione;
-
dall’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 5 del 2009 (c.d. “decreto incentivi”, convertito dalla legge n.
33/2009) che al fine di destinare il risparmio postale a più ampi utilizzi per
la realizzazione di interessi generali e per il sostegno dell’economia, ha
individuato più specificamente le diverse
forme di finanziamento ammissibili,
prevedendo che
La garanzia dello Stato che assiste i suddetti finanziamenti alle persone fisiche è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali; essa fa riferimento all’adempimento sia delle obbligazioni principali sia di quelle accessorie e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.
I medesimi decreti dirigenziali dovranno disciplinare le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale la stessa possa essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili.
Nel caso sorgano oneri a carico della finanza pubblica dall'escussione della garanzia dello Stato, il comma dispone che gli stessi siano imputati all’unità previsionale di base 3.2.4.2 “garanzie dello Stato”, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Si ricorda infatti che l’articolo 7, comma 2, numero 2, della citata legge generale di contabilità prevede che con decreti del Ministro dell'economia si provveda ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, ovvero connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (UPB 25.2.3 dello stato di previsione del MEF).
Si osserva che l’Unità previsionale di base richiamata nel testo fa riferimento alla codificazione precedente alla riclassificazione del bilancio, come si evince dalle 4 cifre indicate in luogo delle 3 previste per le u.p.b. a partire dal 2008.
Si segnala, pertanto, che nel bilancio 2009, il capitolo 7407 cui è assegnato lo stanziamento per gli “oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” è confluito nella U.P.B. 8.1.7. del programma “Incentivi alle imprese”, missione “Competitività e sviluppo delle imprese”.
La norma dispone, infine, l’autorizzazione della spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna Spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze disposta dal comma 1, lettera b) (cfr. la relativa scheda di lettura).
Il comma 4 dispone che i complessi residenziali possono essere realizzati anche nell’ambito del cd. Piano casa previsto dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il Piano casa, previsto dall’art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, consiste in una serie di misure rivolte all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione (nuclei familiari a basso reddito, anziani, studenti fuori sede, ecc.). Il piano prevede la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali. Esso dovrà essere adottato con DPCM, previa delibera del CIPE e previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12
dell’art. 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti
da una serie di provvedimenti adottati
nella precedente legislatura. Successivamente, il comma 4-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
2 del
Il comma 5 dispone anzitutto l'esclusione, per i beni alienati successivamente al 6 aprile 2009 (data del sisma), dalle agevolazioni concesse per la ricostruzione o la riparazione di immobili.
In secondo luogo prevede il divieto, per i soggetti ai quali è stato concesso il contributo o altra agevolazione per la ricostruzione, di alienare la proprietà dei relativi immobili per i due anni successivi alla concessione del contributo stesso.
Per gli atti di compravendita stipulati in violazione di quanto sopra è prevista la nullità.
Secondo quanto previsto dal Senato, la concessione del contributo o dell'agevolazione viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto sulla base del titolo di concessione e senza alcun'altra formalità. Sono esclusi da tale obbligo i contributi per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, dispone - al primo periodo - che gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condòmini che comunque rappresenti almeno la metà (anziché i due terzi) del valore dell'edificio, in deroga agli artt. 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile.
Si ricorda che i citati artt. 1120 e 1121 del Codice civile riguardano rispettivamente le innovazioni dirette al miglioramento delle cose comuni e le innovazioni gravose o voluttuarie. Le prime possono essere disposte con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, ossia dalla maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenta i due terzi del valore dell'edificio. Per le innovazioni gravose (dal punto di vista economico o voluttuarie) suscettibili di utilizzazione separata i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita.
La norma in esame sembra quindi ricomprendere anche le innovazioni particolarmente gravose.
Il secondo periodo dello stesso comma dispone, inoltre, che gli interventi previsti dal quarto comma dell’articolo 1136 – ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità - devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, in deroga al predetto art. 1136, quarto comma, che prevede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, relativi alla concessione di contributi e finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principaledistrutti o danneggiati nei comuni colpiti dal terremoto (con esclusione dell’intervento di Fintecna Spa, per il quale il comma 3 prevede una specifica autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012), il comma 6 autorizza la spesa di complessivi 3.165,5 milioni di euro per il periodo 2010-2032, così ripartiti: 88,5 milioni di euro per l'anno 2010, 177 milioni di euro per il 2011, 265,5 milioni per il 2012, 295 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 240,3 milioni per il 2015, 185,6 milioni per il 2016, 130,9 milioni per il 2017, 112,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, 78,9 milioni per il 2030, 45,1 milioni per il 2031 e 11,3 milioni per l'anno 2032.
L’autorizzazione di spesa non riguarda i contributi che, per le stesse finalità, sono concessi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame.
Articolo 4
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei
servizi pubblici)
L’articolo 4 prevede il trasferimento di una serie di immobili pubblici non più utilizzabili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma, nonché l’avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e attuato dal Presidente della Regione Abruzzo.
Sono previste misure per consentire la ripresa delle attività degli uffici della pubblica amministrazione ed interventi per l’immediata ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali.
Vengono inoltre previste misure per la messa in sicurezza delle scuole destinando alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo infrastrutture,nonché misure per la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dal terremoto.
Sono previsti anche interventi per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della regione.
Il comma 1 dispone che con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti di carattere fiscale e finanziario, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge in esame, dovranno essere stabiliti i criteri di trasferimento degli immobili pubblici previsti dalla lettera a) e le modalità di predisposizione del piano di interventi urgenti per gli edifici pubblici previsto dalla lettera b).
La lettera a) del comma 1, come modificata durante l’esame del provvedimento al Senato, definisce i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo o ai comuni interessati dal sisma di due tipologie di immobili.
Si tratta, in primo luogo, degli immobili appartenenti allo Stato e siti nel territorio della regione Abruzzo, gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, caratterizzati dall’essere dismissibili o non più utilizzabili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali. Tali immobili non devono essere altresì interessati da piani di dismissione o alienazione finalizzati alla riduzione del debito pubblico (ai sensi dell’ art. 1, comma 5, della L. n. 255 del 2005, legge finanziaria 2006).
In secondo luogo, la disposizione concerne il trasferimento degli immobili sequestrati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (ai sensi dell’ art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575).
La lettera b) del comma 1 prevede che le ordinanze individuino le modalità di predisposizione e di attuazione - da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati - di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, soprattutto alla luce del “ruolo operativo .dell’Aquila come capoluogo di Regione”, obiettivo emerso con chiarezza nel corso del dibattito al Senato[98].
In particolare vengono individuati:
§
gli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi
sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico[99], le
strutture edilizie universitarie, quelle del Conservatorio di musica
dell'Aquila e dell’Accademia per le Arti e
§ le caserme in uso all'amministrazione della difesa;
§ degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati[101] di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice dei beni culturali).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ai sensi dell’art. 13 è prevista la dichiarazione dell'interesse culturale che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse culturale richiesto dall'art. 10.
Si osserva che non viene indicato il termine entro il quale tale piano di interventi urgenti dovrà essere predisposto.
Il Capo del
Dipartimento della Protezione civile, nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sull’attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali
del Paese[102], in corso di svolgimento al Senato, ha ricordato che
La lettera c) del comma 1 demanda alle ordinanze di definire anche:
§ le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di Regione al comune dell'Aquila[103];
§ le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.
Il comma 2, modificato nel corso dell’iter al Senato, prevede che all’attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture, provveda il Presidente della regione Abruzzo quale Commissario delegato, avvalendosi del provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali.
Si ricorda che il citato art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
La relazione tecnica stima un fabbisogno complessivo di circa 185 milioni di euro, di cui circa 85 milioni per gli edifici universitari e circa 3 milioni per il conservatorio di musica.
Per l’attuazione di tale piano, il comma 9 prevede che vi si provveda con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto in esame (per il cui contenuto si rinvia alla corrispondente scheda di lettura), vale a dire nell’ambito degli stanziamenti CIPE - a valere sul FAS – per il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.
Il comma 3, modificato durante l’iter al Senato, destina, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, risorse complessive -fino ad un massimo di 300 milioni di euro - già stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non ancora destinate, per interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione. Per tali interventi vengono destinati:
§ fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno;
§ fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
La relazione tecnica non prevede oneri, perché si tratta di una finalizzazione di risorse già autorizzate.
Si ricorda che l’ultimo contratto di programma sottoscritto tra l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato sottoscritto il 30 luglio 2007 “Piano degli investimenti 2007-2011- Contratto di programma 2007". Esso introduce, altresì, regole generali dirette a disciplinare i rapporti tra il Ministero concedente e l'ANAS S.p.A. Il Contratto è costituito da un articolato e da due allegati, concernenti – rispettivamente – le infrastrutture da realizzare e le prestazioni dei servizi con indicazione dei relativi corrispettivi.
In riferimento all’ANAS, si ricorda che nell’ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009[104] sono contenute disposizioni volte alla ricostruzione della sede del compartimento ANAS dell'Aquila (art. 14).
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., esso è del 2007-2011. Esso disciplina i rapporti tra RFI Spa – in qualità di titolare della concessione – e il Ministero delle infrastrutture, stabilisce reciproci obblighi e diritti ed individua le procedure per l’accertamento di eventuali inadempimenti da parte di RFI e per l’applicazione delle relative sanzioni. Al contratto sono allegate tabelle che quantificano analiticamente gli investimenti per la rete ferroviaria.
Successivamente è stato stipulato il primo aggiornamento, relativo all’anno 2008, del contratto di programma, finalizzato a permettere l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 159/2007, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale (800 milioni di euro) e per assicurare la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria della rete (235 milioni di euro), e delle ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 2.123 milioni di euro, rivenienti dalle fonti citate nelle premesse del citato aggiornamento.
Il comma 4 dispone che alla regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame[105], una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008 (cd. decreto-legge anticrisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole.
Si osserva che il termine indicato per l’adozione della delibera CIPE decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, entro il 28 maggio 2009, non sembra tener conto del fatto che a tale data il decreto legge sarà ancora all’esame del Parlamento e, pertanto, suscettibile di modificazioni.
Lo stesso comma 4 autorizza, inoltre, la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 23 del 1996, anche con l'inserimento di nuove opere, prorogando di sessanta giorni il termine previsto per la sua presentazione.
Il termine è stato fissato dall’art. 2 del DM 5 marzo 2009 - con il quale sono state ripartite le risorse per il 2009 per i piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/1999 – in 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo: poiché, quindi, esso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2009, il termine scade il 15 giugno 2009. Per effetto della proroga disposta dal decreto in esame, il termine per la regione Abruzzo dovrebbe, quindi, scadere il 14 agosto 2009.
Si segnala - come si evince dalla ricostruzione normativa che segue - che il termine per la presentazione dei piani annuali non è previsto dalla legge n. 23/1996, ma risulta definito in un decreto ministeriale. Appare, quindi, opportuno rilevare che con norma primaria si proroga un termine fissato con norma secondaria.
Si ricorda che gli stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici seguono, sostanzialmente, due linee di intervento: da una parte, le risorse individuate nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo (legge n. 443/2001), dall’altra la programmazione dell'edilizia scolasticaprevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Sotto il primo profilo, il citato art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 2 del
La delibera
CIPE del 6 marzo 2009 n.
Per quanto riguarda il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici si ricorda, in estrema sintesi, che esso è stato istituito immediatamente dopo il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002 con l’art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ed è stato incluso nel citato programma delle infrastrutture strategiche. Esso risulta articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi[107]. Il terzo programma stralcio dovrà esser sottoposto al CIPE entro il 30 giugno 2009 (vedi oltre).
Interventi di
adeguamento antisismico degli edifici del sistema scolastico sono stati
inseriti nel decreto legge n. 137 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
Le somme citate sono quelle di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), inerenti gli interventi rivolti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio per il triennio 2005-2007.
All'attuazione delle disposizioni sopra esposte, in merito al riparto dei finanziamenti ed all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvederà mediante appositi decreti interministeriali. In tal senso, in data 23 dicembre 2008, le Commissioni riunite V (bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei deputati hanno approvato la risoluzione[108] di indirizzo al governo per l’assegnazione dei contributi di cui al citato art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 137/2008.
Lo stesso decreto
legge n.
In attuazione di tale disposizione, con delibera CIPE n. 114 del 18 dicembre 2008[109] sono stati disposti accantonamenti per la prosecuzione degli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. Nello specifico sono state accantonate le seguenti quote:
§ una quota di 3 milioni di euro per 15 anni a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;
§ una quota di 7,5 milioni di euro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.
La definitiva assegnazione delle quote avverrà sulla base del 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture - d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione - sottoporrà al CIPE entro il 30 giugno 2009.
Si ricorda, da ultimo che la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 276, legge n. 244/2007) ha poi previsto un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro attraverso l’incremento del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio[110]. La stessa legge, ha autorizzato anche una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico (art. 2, comma 329).
Per quanto riguarda, invece, l’attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, si ricorda che (ai sensi dell’art. 4, comma 2) la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
I commi 3 e 4 disciplinano
la procedura per l’emanazione del piano triennale, prevedendo che entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della pubblica
istruzione, sentita
Ai sensi del comma 8, i piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che reca l’indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, anche dello stato di attuazione dei piani precedenti.
Infine, ai sensi del comma 9, i termini stabiliti hanno carattere perentorio.
L'art. 7 della medesima legge 23/1996 prevede, poi, che per la programmazione delle opere di edilizia scolastica le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica[111].
Quanto agli interventi normativi e alle misure di finanziamento più recenti, si ricorda che l’art. 1, c. 625, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per i piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge n. 23/1996.
Il 50% delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell’ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo.
Le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza per la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
Tale patto per la sicurezza nelle scuole è stato siglato in data 20 dicembre 2007 dal Ministro per la pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, dagli assessori regionali e dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.
Il patto prevede lo stanziamento per il triennio 2007-2009 di 940 milioni di euro, raggiunti grazie alla compartecipazione per almeno un terzo di Comuni, Province e Regioni. A questa cifra vanno aggiunti 100 milioni di euro, che sono stati stanziati dal protocollo d'intesa firmato con l'INAIL per la messa in sicurezza di edifici scolastici e l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole.
Le risorse da impegnare per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per la mitigazione del rischio sismico, in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, deriveranno dalla revoca delle economie maturate alla data del 1° settembre 2008, nonché da quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dall'1 gennaio 2006, nell'ambito delle precedenti leggi per l'edilizia scolastica n. 488/1986 e n. 23/1996. Le stazioni appaltanti sono tenute a rescindere i contratti già stipulati, quantificando le economie e dandone comunicazione alla regione territorialmente competente.
È prevista, inoltre, la nomina di un soggetto attuatore incaricato della definizione degli interventi, e del relativo cronoprogramma, necessari ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica.
Si ricorda, inoltre, che
con il DM 16 luglio 2007, pubblicato nella GU 26 luglio 2007, n. 172,
sono stati ripartiti i finanziamenti autorizzati dalla finanziaria
Da ultimo, si segnala che il 28 gennaio 2009 è stata sottoscritta un’intesa in sede di Conferenza unificata sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici». Essa prevede la costituzione - presso ciascuna regione e provincia autonoma, di appositi gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, con il compito di creare apposite squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e di compilare apposite schede, il cui contenuto è destinato a confluire successivamente nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. L’intera iniziativa dovrà essere completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’intesa ed, a tal fine, sono stati previsti 10 giorni per la costituzione dei gruppi di lavoro e 15 per la formazione delle squadre. E’ stato altresì previsto che eventuali ritardi, superiori ai 40 giorni, comporteranno l’intervento sostitutivo del Prefetto.
Il comma 5 dispone che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici[112]disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo.
Inoltre, per la sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari (economie di spesa) di cui all'art. 64, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, 14,3 milioni per l'anno 2010 e 2,3 milioni per l'anno 2011.
L’utilizzazione di tutte le risorse previste nel comma in esame è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La relazione tecnica specifica gli interventi che dovranno essere realizzati.
Innanzitutto, a seguito dell’inagibilità di numerosi edifici scolastici (quantificati dalla medesima relazione in 60), e del conseguente ricollocamento delle relative classi in altri edifici, si è verificato lo sdoppiamento di più classi[113]. Da ciò, deriva un incremento del numero delle ore di lezione che devono essere assicurate, ovvero un incremento di docenti e di personale ATA, rispettivamente per 306 e 61 unità.
In secondo luogo, per il particolare contesto materiale e psicologico in cui vivono gli alunni delle scuole interessate dal sisma, sarà necessario adattare l’offerta formativa, con conseguente necessità di compensi accessori per i docenti.
Anche al personale amministrativo, sia delle istituzioni scolastiche che dell’amministrazione, sarà necessario riconoscere lo sforzo aggiuntivo che deriva dalla necessità di gestire una situazione molto complessa a livello di logistica e di adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale.
Inoltre, nella determinazione della spesa da autorizzare si sono tenuti presenti l’incremento del fabbisogno di supplenze brevi – anche in considerazione del fatto che molti docenti sono ospedalizzati – e i rimborsi delle spese di viaggio per il personale che deve raggiungere la sede di lavoro.
Infine, a seguito della distruzione o della inagibilità di numerosi laboratori, si è considerata la necessità di approntare laboratori integrativi. Al riguardo la relazione tecnica precisa che le attrezzature rimarranno patrimonio delle scuole che saranno ricostruite.
In nota si riportano il contenuto dell’art. 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3754 del 9 aprile 2009 e i link ai conseguenti atti adottati per le scuole e gli studenti abruzzesi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[114].
Il comma 6 dell’articolo 4 concerne la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo.
A tale scopo vengono definite due categorie di misure.
In primo luogo, ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo di
programma con
Va ricordato che in materia di edilizia sanitaria e, più in generale, di spesa per infrastrutture, le disposizioni principali sono contenute nell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obbiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti etc.).
In secondo luogo, con riferimento all'accordo di programma con
Ai sensi del comma 7 i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, che non sono previsti da norme comunitarie.
Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato come tale attività di riprogrammazione debba essere svolta d’intesa con il Commissario delegato, o su proposta del medesimo.
Il comma 8 autorizza
L’articolo 62 del decreto legge n. 112, come sostituito dall'art. 3, comma 1 della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008), contiene disposizioni per il contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 62 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
Il comma 9 prevede che all'attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici - di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 - si provveda a valere sulle risorse,determinate all'articolo 14, comma 1, relative al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale e al Fondo infrastrutture (cfr. la relativascheda di lettura).
Il comma 9-bis introdotto durante l’iter al Senato, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni predispongano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
Sembrerebbe opportuno richiamare l’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 relativo, appunto, alla predisposizione da parte dei comuni dei piani di emergenza.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 112 del 1998, tra le funzioni attribuite ai comuni, vi è anche la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e la loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali. Ai comuni sono conferite anche le funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, nonché l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
Articolo 5
(Disposizioni relative alla sospensione dei processi
civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei
termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)
L'articolo 5, nel testo modificato presso l’altro ramo del Parlamento,sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge (commi 1 e 5).
La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative relative:
- ad alimenti;
- ai procedimenti cautelari;
- ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
- ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.);
- alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
Si segnala che la disposizione fa generico riferimento al “presidente”, senza specificare a quale ufficio giudiziario si riferisce.
La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si
applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92
dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i
procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini
processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n.
Il comma 1-bis, aggiunto dal Senato, prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 luglio 2009 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall’art. 1, comma 2.
Il comma 2 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 6) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 5 aprile erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 5 aprile 2009. Con un emendamento introdotto dal Senato, è stata in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.
Con riferimento alla data di nomina del difensore (prima del 5 aprile, cioè fino al 4 aprile), si segnala che, in relazione alla sospensione dei processi penali, il comma 6 fa riferimento invece alla nomina prima del 6 aprile (cioè fino al 5 aprile) e, in relazione alle modalità di notifica di atti del procedimento, il comma 10 fa riferimento ai difensori già nominati alla data del 5 aprile (quindi, sembrerebbe fino al 4 aprile).
I commi 3 e 4 dispongono - dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 - la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati), ovvero:
- termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- termini per gli adempimenti contrattuali.
a favore dei soggetti che, al 5 aprile 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati individuati dal decreto-legge in esame.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1° agosto 2009).
In ogni caso, con riferimento ai termini processuali, opera la sospensione dei termini feriali di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), sicché l’effettivo inizio del decorso opera dal 16 settembre 2009.
Il comma 3 sospende, inoltre:
- i termini relativi ai processi esecutivi, con esclusione delle procedure di esecuzione coattiva tributaria. Con riferimento a tali ultime procedure, una disposizione introdotta dal Senato precisa che si provvede ai sensi dell’articolo 6 (su cui infra);
- i termini relativi alle procedure concorsuali,
- i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Si segnala che i decreti-legge 364/1997 sul terremoto Umbria-Marche (art. 1, comma 1) e 180/1998 sugli eventi franosi a Sarno e Quindici in Campania (art. 3, comma 1), che contenevano disposizioni analoghe, facevano riferimento entrambi ai "termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”, ma limitavano l’operatività della sospensione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.
Il comma 4 sospende, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 5 aprile 2009, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati
La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.
Il comma 5 sospende fino al 31 luglio 2009 i processi penali pendenti alla data del 6 aprile 2009 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.
Un emendamento approvato dal Senato ha integrato la formulazione del comma 5 prevedendo l’osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell’art. 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Si osserva come riferimento più corretto sembra essere quello all’art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” la cui formulazione è stata sostituita dal citato art. 240-bis
L’art. 2 della legge 742/1969 stabilisce in particolare che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.
In base alla medesima disposizione, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici non ripetibili).
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale (atti urgenti, non rinviabili nell’incidente probatorio).
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 c.p.p.. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.
Ai sensi del comma 6, con riferimento ai processi penali in cui, al 6 aprile 2009, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati individuati dall’art. 1 del D.L.:
- il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2009 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente;
- sono sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
Il comma 7 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera:
- per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo;
- per il giudizio direttissimo;
- per la convalida dei sequestri;
- nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.
La medesima disposizione prevede, inoltre, che:
- la sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni;
- la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.
Il comma 8 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 5 e 6 - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi del comma 6 - il processo è rinviato.
Il comma 9 prevede l'istituzione, presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L’Aquila, del presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
Fino al 31 luglio 2009, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, devono essere eseguite, a pena di nullità, presso il citato presidio per le comunicazioni e le notifiche de L’Aquila (comma 10). A seguito di modifica introdotta dal Senato, tali obblighi di comunicazione e notifica sono limitati ai soli atti di competenza degli uffici giudiziari aquilani. In forza della stessa modifica, è fatta salva la facoltà del giudice civile e amministrativo di ordinare ex art. 663 c.p.c. il rinnovo della citazione ove risulti che l’intimato non abbia avuto conoscenza dell’atto o non sia potuto comparire per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
Al comma 10, andrebbe sostituito
il riferimento ai “decreti di cui al comma
Analogamente, il comma 11 dispone che le notificazioni da eseguirsi presso l’Avvocatura dello Stato in L’Aquila dovranno essere eseguite, fino al 31 luglio 2009, presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.
Articolo 6
(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto
di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari)
L'articolo 6 prevede la sospensione o la proroga, a seconda dei casi, di una serie di termini, la possibilità di derogare al patto di stabilità interno, le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.
Più specificamente, ai sensi del comma 1 è prevista:
§ la sospensionedei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici (lettera a));
Al riguardo, si ricorda che l'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) prevede che, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Tra i termini sospesi ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del DL in esame, diverse disposizioni concernono la materia tributaria, creditizia, previdenziale e assistenziale.
In particolare, la lettera b) del comma 1 dispone la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all’amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali e alla Regione, nonché del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580[116].
Il citato articolo 18 enumera tra le fonti ordinarie di finanziamento delle camere di commercio (comma 1, lettera b)) anche un diritto annuale, la cui misura - dovuta ad ogni singola camera di commercio, da parte di ogni impresa iscritta o annotata negli appositi registri - è determinata e aggiornata (comma 3 dell’articolo 18) con decreto interministeriale, previa consultazione di Unioncamere e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’OPCM
n. 3763 del 6 maggio
La lettera c) del comma 1 dispone la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari (compresi quelli di enti locali e Regioni).
La norma di cui alla lettera d) sospende, per tutti i proprietari di immobili – agricoli o extragricoli - inclusi in veste di contribuente in un consorzio di bonifica e ricadenti in un territorio colpito dal sisma, il versamento dei contributi consortili dovuti, con la sola esclusione di quelli dovuti per il servizio irriguo. La sospensione pertanto opera sia per i contributi relativi alle spese di funzionamento degli enti che per quelli relativi alla gestione delle opere di sistemazione idraulica che comprendono fondamentalmente le opere di scolo delle acque e di difesa del territorio.
Relativamente ai consorzi di bonifica e miglioramento la disciplina
di riferimento è tuttora recata dal R.D.
n. 215/1933 che integrando le norme di cui agli artt. 857-865 del codice
civile costituisce la normativa principale in materia di interventi di
bonifica. Per la regione Abruzzo il quadro legislativo si completa con
La successiva L.R. n. 36/96[118] che ha disposto il riordino dei consorzi regionali ha attribuito alle province, sulla base della mappatura effettuata dai Comuni, il compito di delimitare i perimetri di contribuenza mediante l'individuazione degli immobili che traggano un “beneficio diretto e specifico” dall'attività di bonifica (art. 9), nonché quello di predisporre per ciascun consorzio un “Piano di difesa del territorio e di bonifica” valido per un triennio.
Ai sensi dell’art. 12 i proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuenza sono obbligati al versamento di contributi che consentano l’esercizio e la manutenzione delle opere e che articolati in base ai servizi di cui i fondi beneficiano sono destinati :
§ al funzionamento degli organi ed uffici del Consorzio di bonifica;
§ alla gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;
§ alla gestione dell'irrigazione;
§ alla gestione di servizi speciali.
§ il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati (lettera e));
§ la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad Uffici pubblici (lettera f));
La lettera g)disponeche sia rideterminata la
sospensione del versamento – con
conseguente ripresa della riscossione - di tributi,
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi
dell’articolo
L’articolo 6 dell’OPCM n.
3753[119]del 6 aprile
Per quanto attiene ai termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria, le relative disposizioni sono state affidate a un decreto ministeriale, ai sensi della procedura prevista all’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto del contribuente)[122].
Il DM 9 aprile 2009[123] ha dunque disposto (articolo 1, comma 1) la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo, a favore delle persone fisiche - anche sostituti d'imposta - che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, senza rimborso di quanto già versato.[124] Il comma 2 dell’articolo ha esteso l’applicabilità di tale sospensione alle persone giuridiche, anche in qualità di sostituti di imposta (ovvero ai soggetti diversi dalle persone fisiche), aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila. Ai sensi del comma 3, i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti persone fisiche interessati dalla sospensione, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto per determinate tipologie di redditi e somme , con versamento obbligatorio delle ritenute già operate.
§ la lettera h)del comma 1 dell’articolo 6 prevede la possibilità di prorogare di un anno il termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[125].
La tessera
sanitaria (TS) è stata introdotta dal citato art. 50 per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per
la realizzazione di misure di appropriatezza
delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di
distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica. A tal fine il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con
il Ministero della salute e con
Sempre ai sensi del comma 1 è prevista la proroga:
§ del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché per i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dallo stesso Ministero di cui ai commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (lettera i));
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3763 del 6 maggio
Si ricorda
che il citato comma 371-bis prevede
che, in attesa dell’adozione da parte del Ministro dell’economia e delle
finanze del decreto di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto
un contributo statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi.
L’ammontare massimo del contributo è fissato al 50 per cento delle risorse
pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Il comma 371-ter demanda ad un decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita
Il D.M. 28 dicembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a individuare i progetti regionali e quelli di carattere nazionale da ammettere al beneficio. L'onere a carico del bilancio dello Stato per l'annualità 2007 è pari a 50 milioni di euro. L’articolo 3 del citato D.M. detta le disposizioni per l’assegnazione e l’erogazione del cofinanziamento e pone per il completamento dei progetti il termine di trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie.
Si ricorda inoltre che la lettera d) del comma 1 dell'art. 8, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[127] ha ridotto in sede di copertura finanziaria l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 890, della legge finanziaria per il 2007 di 49.955.833 euro per l’anno 2009.
§ del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila, nonché degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori (lettera l)).
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3763 del 6 maggio
Si segnala al riguardo come potrebbero insorgere dubbi interpretativi stante la genericità della formulazione utilizzata nella norma, che fa riferimento ad "enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori" senza fornire ulteriori elementi identificativi.
§ che non si applichino le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo - purché entro il 30 novembre 2009 - le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), nonché il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato, la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa (lettera m);
L’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio
Si ricorda che il Registro delle imprese[130] è presente presso le Camere di commercio al fine di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. E’ articolato in due sezioni - una ordinaria e una speciale - e presente in ogni provincia. L’iscrizione va effettuata dal momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società deve avvenire secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Nel registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività. Annesso al registro delle imprese è il c.d. REA, repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Le società devono trasmettere le pratiche al registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico, mentre le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al registro della propria Camera di commercio.
Per quanto concerne il MUD, istituito con l’art. 6 della citata legge n. 70 del 1994, si tratta di un modello, articolato in varie sezioni, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. La tariffa dei diritti di segreteria per la presentazione del MUD è determinata dal DM 8 marzo 1996.
Realativamente alle tariffe per la verifica periodica degli strumenti di misura, si ricorda che il D.M. 7 dicembre 2006[131] del Ministro dello sviluppo economico ha stabilito i criteri e le modalità di determinazione dei costi sostenuti dalle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni metriche assegnate[132]. Secondo tale decreto, le camere di commercio stabiliscono le tariffe relative alle funzioni metriche[133] nel rispetto dei principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed economicità e secondo il principio di omogeneità tra gli enti stessi, e in modo da garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.
Per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, le camere di commercio definiscono le tariffe sulla base della convenzione - quadro[134], aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio titolari della funzione di verificazione metrologica e il Ministero dello sviluppo economico.
§ la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle Province per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 216, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (lettera m-bis)), aggiunta durante l’iter al Senato).
Si tratta dei diritti dovuti per l’iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali richiesta per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, di bonifica dei siti ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), nonché dei diritti dovuti alla provincia per l’iscrizione, in un apposito registro, delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 216 dello stesso d.lgs. n. 152.
La lettera n), come modificata durante l’esame del provvedimento al Senato, prescrive la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati da banche, intermediari finanziari (iscritti negli elenchi disciplinati dal Testo unico bancario) e da Cassa depositi e prestiti S.p.a. prevedendo che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati.
Il comma 1, alle lettere o) e p), interviene in materia di Patto di stabilità interno, recando un allentamento dei vincoli del Patto in favore della regione Abruzzo e degli enti locali della regione medesima colpiti dall’evento sismico.
In particolare, la norma prevede l’esclusione dal Patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 delle spese effettuate per fronteggiare gli eccezionali eventi sismicisostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni coinvolti nel sisma, individuati dall’articolo 1 (lettera o)).
Sono altresì escluse dal Patto 2009 e 2010, per la sola provincia di L’Aquila e per i suddetti comuni, le entrate acquisite, allo stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p)).
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, non è stata prevista alcuna compensazione finanziaria alla deroga sopra esposta, nel presupposto che la regione e gli enti locali non faranno fronte alle maggiori spese con proprie disponibilità, bensì utilizzando le risorse appositamente messe a disposizione dal decreto in esame.
In relazione alla norma in esame, si segnala che, con la legge finanziaria per il 2009 (articolo 2, comma 41, legge n. 203/2008) le spese per calamità naturali risultano già escluse dal computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali.
In particolare, il citato comma 41 della legge finanziaria 2009, che introduce i commi 7-bis e 7-ter all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, prevede l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale (comma 7-ter).
Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 prevede il contributo della finanza territoriale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, quantificato, in termini di indebitamento netto, in complessivi 3.150 milioni di euro per il 2009, 5.200 milioni per il 2010 e 9.200 milioni per il 2011.
La disciplina del Patto per il triennio 2009-2011 è contenuta all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 per le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e all’articolo 77-ter per le regioni.
Mentre per le regioni la disciplina del Patto è ancora incentrata sull’obiettivo della riduzione della spesa finale (intesa come somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità), per gli enti locali le regole del Patto sono finalizzate all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario. Lo specifico obiettivo di saldo finanziario che ciascun ente locale deve raggiungere viene determinato applicando specifici coefficienti, differenziati per i comuni e le province, all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono inoltre differenziati e a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità nel 2007 e presenti, in tale anno, un saldo positivo o negativo
. Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo finanziario dell’anno 2007.
Si ricorda, infine, che per agevolare la spesa per investimenti degli enti territoriali, nonché per sostenerne l’economia in conseguenza della grave crisi economica, con la legge finanziaria per il 2009 e, successivamente, con il D.L. n. 5/2009, sono state introdotte ulteriori disposizioni finalizzate ad escludere alcune tipologie di spesa dal computo delle spese sottoposte ai vincoli del Patto di stabilità interno (spese relative ai finanziamenti dell’Unione europea, spese relative a pagamenti in conto capitale riferiti ad impegni già assunti ovvero pagamenti relativi ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica o per interventi straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti negativi della crisi economica destinati a favore di lavoratori e imprese).
La lettera q) prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, nei limiti delle risorse individuate con il decreto-legge in esame all'articolo 13, comma 3, lett. b), e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009.
Nel quadro delle misure definite dalla legge finanziaria per il 2007, il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[135] ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali pregressi dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione degli accordi con lo Stato (comprensivi dei piani di rientro) che consentono l’accesso al Fondo transitorio destinato alle sole regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario: tale Fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (art.1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
In linea generale [136], e molto
sinteticamente, i Piani di rientro della spesa sanitaria, articolati
temporalmente sul triennio 2007‐2009, sono finalizzati a ristabilire
l’equilibrio economico‐finanziario delle regioni
interessate e, sulla base della ricognizione regionale delle cause che hanno
determinato strutturalmente l’emersione di significativi disavanzi di gestione,
individuano e affrontano selettivamente le diverse problematiche emerse nella
regione stessa. I Piani sono parte integrante del singolo Accordo fra lo Stato
e la regione e si configurano come un vero e proprio programma di
ristrutturazione industriale che incide sui fattori di spesa sfuggiti al
controllo delle regioni. La disciplina relativa ai Piani di rientro,
stabilisce, inoltre, in linea generale, l’incremento delle aliquote fiscali
fino al livello massimo stabilito dalla legislazione vigente e, in caso di
mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo,
l’incremento delle aliquote IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino all’integrale
copertura dei mancati obiettivi. Nel caso in cui la regione ottenga risultati
migliori di quelli programmati, la possibilità di ridurre le aliquote fiscali
per un importo corrispondente. Le regioni interessate dai Piani di rientro sono
state: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e Sardegna.
Quest’ultima regione, tuttavia, si trova in una situazione diversa rispetto
alle altre in quanto trattasi di regione a statuto speciale che dall’anno 2007
non beneficia più di risorse statali per il finanziamento della spesa
sanitaria. Per le regioni Abruzzo e Lazio, il Consiglio dei Ministri ha
nominato due Commissari ad acta per
l’attuazione dei rispettivi Piani di rientro e un subcommissario esclusivamente
per
La
lettera r) dispone la sospensionedell’applicazione delle disposizioni
concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e
8-quater del già citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del
Si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste nei confronti delle strutture erogatrici di servizi sanitari pubblici e privati, inerenti la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'economia e delle finanze.
La lettera r-bis), introdotta nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, dispone la sospensione dei procedimenti istitutivi, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "SS. Annunziata" di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;».
§ la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (lettera r-ter), aggiunta durante l’iter al Senato).
Il citato art. 10 del d.lgs. n. 275 del 1993 prevede che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In merito a tale ultima disposizione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del citato d.lgs. n. 275 del 1993 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale termine era stato quindi riaperto e fissato in dodici mesi dall’art. 2 della legge n. 290 del 1999 e prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1997, dall'art. 96, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale).
La lettera r-quater), introdotta dal Senato, sospende fino al 31 dicembre 2009 l’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo di identificazione degli animali.
Un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, sia a scopi di controllo e profilassi veterinaria che per la corretta erogazione di aiuti, è stato previsto per talune specie d’interesse zootecnico da disposizioni comunitarie che, pur prevedendo talvolta numerosi adempimenti, si basano fondamentalmente su un sistema di identificazione auricolare o marchiatura dei capi, sull’obbligo di accompagnare gli stessi a documenti di identificazione e sull’obbligo di tenuta di registri da parte degli operatori.
Alla iniziale direttiva 92/102/CEE che si applicava a bovini, suini e ovi-caprini, e che è stata recepita con il DPR n. 317/96 tuttora in vigore, si sono nel tempo sostituite disposizioni specifiche per le singole specie.
Per i bovini, in
connessione con la rilevazione di casi di BSE,
Per il comparto ovi-caprino è intervenuto il reg. n. 21/2004 completato dal reg. n. 1505/2006, sui controlli, e dalla decisione 2006/968/CE, per la identificazione elettronica degli animali.
Per i suini è stata più recentemente approvata la dir. n. 2008/71/CE[137]che ha anche abrogato l’originaria direttiva del ’92 n. 102.
Anche per gli equidi
I menzionati provvedimenti comunitari demandato ai singoli Stati membri l’adozione delle misure amministrative e/o penali da applicare a qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria, inclusi gli obblighi di marchiatura o identificazione degli animali o della tenuta dei registri.
Il DPR 19 ottobre 2000 n.
Per il comparto suinicolo vale l’Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (G.U. n. 139/08) che quantifica la sanzione da applicare con l’art. 7, co. 4; mentre agli allevamento di ovini e caprini continua ad applicarsi il DPR 30 aprile 1996, n. 317 che si limita a prevedere provvedimenti restrittivi per l’inosservanza delle disposizioni.
Infine, le disposizioni nazionali sugli equini sono state approvate
con il D.M. 5 maggio 2006 che ha
stabilito le Linee guida e principi per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE
(articolo 8, comma
Va infine detto che il sistema sanzionatorio posto a tutela della legislazione sanitaria si completa facendo ricorso all’art. 358 del R.D 27 luglio 1934 n. 1265 con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sanitarie. Tale norma consente di applicare la sanzione amministrativa ivi prevista, da lire tre milioni a lire diciotto milioni, a tutti i casi di infrazione di disposizioni sanitarie “quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime”.
In mancanza di una
precisazione che individui le specie degli “animali” alle quali si fa riferimento
la norma sembrerebbe applicabile anche ad animali di affezione, come i cani per
i quali
Il comma 2 dell’articolo 6 prevede la possibilità che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano differiti:
a) il termine per la deliberazioneda parte degli enti locali del bilancio di previsione 2009.
b) il termine per la deliberazionedel rendiconto di gestionedell'esercizio 2008;
In attuazione della disposizione in commento, il decreto
ministeriale 30 aprile
Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli altri enti locali non colpiti dall’evento sismico in oggetto è stato da ultimo fissato al 31 maggio (D.M. 26 marzo 2009)[141].
Per quanto concerne il termine per la deliberazione del rendiconto, si ricorda che esso è – in via ordinaria - fissato al 30 aprile dell’anno successivo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 227 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come da ultimo modificato dal comma 6 dell’articolo 2-quater del decreto legge n. 154/2008 [142].
c) il termine perla presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del
decreto legge 27 maggio 2008, n.
d) il termine per la presentazione da parte degli enti locali delle seguenti certificazioni attestanti:
§ l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali;
§ l'IVA corrisposta per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale;
§ la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D. Si ricorda che gli immobili di categoria D sono gli "immobili a destinazione speciale", tra cui opifici, alberghi, teatri, case di cura, istituti di credito e così via.
Il comma 3rinvia le elezioni del presidente della provincia dell’Aquila e del consiglio provinciale e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia.
Si tratta delle elezioni amministrative che si terranno sabato 6 e domenica 7 giugno prossimi, data fissata con il decreto del Ministro dell’interno del 1° aprile 2009, e che avrebbero interessato tutti gli elettori della provincia dell’Aquila, chiamati ad eleggere il presidente e i componenti del consiglio provinciale. Inoltre, in diversi comuni si sarebbe votato anche per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali.
Le elezioni amministrative, con la disposizione in esame, sono rinviate a una data compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009, che sarà individuata da un decreto del Ministro dell'interno.
Conseguentemente viene prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime.
Si segnala che il comma 3 non prevede espressamente che le elezioni rinviate siano convocate in una domenica, limitandosi a far riferimento a "una data".
Gli elettori della provincia dell’Aquila saranno comunque chiamati alle urne per l’elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo fissate nei medesimi giorni del 6 e 7 giugno, in abbinamento con le elezioni amministrative e successivamente per i referendum popolari in materia elettorale il 21 e 22 giugno, quando si voterà anche per gli eventuali ballottaggi delle elezioni amministrative[143].
La previsione in commento è coerente con le modalità di
individuazione della data delle elezioni amministrative, come regolata, in via
generale, dalla L. 182/1981[144]: è infatti
con disposizione di rango primario che viene individuato l'arco temporale in
cui si possono svolgere elezioni (in una domenica compresa tra il 15 aprile e
il 15 giugno, ex art. 1, co.
Già in altre occasioni si è provveduto a rinviare le elezioni amministrative anche con il ricorso alla decretazione di urgenza. Si ricordano tra gli altri i seguenti provvedimenti:
§ legge 14 aprile 1983, n. 116, Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta.
§ decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10 (conv. L. 163/1992), Rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992.
§ decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42 (conv. L. 120/1993), Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
§ legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 7, comma 1).
In singoli casi, qualora per causa di forza maggiore non si possano svolgere le elezioni amministrative, la normativa vigente prevede il rinvio della data di convocazione dei comizi elettorali da parte del prefetto che interviene con decreto. Il rinvio non può essere superiore a 60 giorni (D.P.R. 570/1960, art. 18[145]). L’applicazione di tale procedura è espressamente prevista in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni (D.Lgs. 267/2000, art. 71[146]).
Il rinvio delle elezioni amministrative sembra da connettere al verificarsi degli eventi sismici. A tale riguardo, si segnala che la formulazione letterale della disposizione dovrebbe condurre a ritenere che il rinvio possa essere disposto per i soli comuni siti "nella provincia di L'Aquila", come espressamente prevede il comma in esame. Tuttavia, alcuni dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 6 aprile, e individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto in esame – che opera tale individuazione mediante il rinvio al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 – si trovano fuori dal territorio della provincia di L'Aquila. Per tali comuni, pertanto, pur sussistendo la condizione di fatto che sembra costituire la ragione della norma in commento, non sembrerebbe poter operare il rinvio delle elezioni.
Si tratta, in particolare di alcuni comuni in provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia e in provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. In 5 di questi sono previste le elezioni comunali (Arsita, Montorio al Vomano, Tossiccia, Montebello di Bertona e Torre de’ Passeri) oltre alle elezioni provinciali che interessano l’intero territorio delle due province abruzzesi.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato, precisa che le misure agevolativedi cui al comma 1, lettere da a) ad n) del presente articolo, possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009 e nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, il quale prevede autorizza a tal fine una spesa di 6,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 51 milioni di euro per l'anno 2010.
Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, proroga al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo.
Si ricorda che il PTA rappresenta lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale). Il piano consente alla regione, cui spetta la sua elaborazione ed approvazione ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs., di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate. Ai sensi del comma 2 del citato art. 121 esse avrebbe dovuto essere adottato dalle regioni entro il 31 dicembre 2007, per essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
Per quanto riguarda il PTA della regione Abruzzo esso è in corso di redazione, ma sono state nel frattempo approvate due delibere della Giunta regionale propedeutiche al PTA (n. 363 del 24 aprile 2008 e n. 597 del 1 luglio 2008)[147].
Il comma 4-bis prevede, inoltre, che le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2009, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, escludano dal programma delle misure quelle relative al territorio della Regione Abruzzo.
All’integrazione del programma delle misure con quelle previste nel PTA provvedono, entro il 30 giugno 2010, i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
Si fa notare che il comma 4-bis richiama i piani di gestione di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale articolo è stato recepito dall’art. 117 del d.lgs. n. 152/2006. Occorrerebbe pertanto modificare il riferimento citato.
Al riguardo si
ricorda che l’art. 1, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 208 del
Si ricorda, in proposito, che i distretti idrografici sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del Codice ambientale), che prevede la redazione del Piano di bacino distrettuale che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 65, co. 1). L’art. 117 prevede poi che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che costituisce piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66.
In estrema sintesi, le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico mirano a:
- impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
- preservare le aree protette.
Gli obiettivi di cui sopra devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva (vale a dire entro il 22 dicembre 2009).
Infine si ricorda che vengono indicate le Autorità di bacino del Tevere e dei fiumi Garigliano e Volturano in quanto includono, all’interno del loro territorio, anche la regione Abruzzo.
Articolo 7
(Attività urgenti della Protezione civile, delle
Forze di polizia, delle Forze armate)
L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga - sempre fino al 31 dicembre 2009 - di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.
In particolare, con il comma 1 autorizza la spesa di 580 milioni di euro per interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, ivi inclusi – a seguito di un emendamento approvato al Senato - gli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, al personale delle Forze armate.
Al riguardo si osserva che i
nuovi oneri previsti per il trattamento
economico da corrispondere al personale delle Forze armate incide sulle risorse
originariamente stanziate dal comma
Viene specificato che tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già trasferite al fondo della Protezione civile.
Con le ordinanze di urgenza possono anche essere, infatti, mobilitate risorse finanziarie a valere su un apposito Fondo, il Fondo per la protezione civile, alimentato annualmente con la legge finanziaria. Superata la fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo, sulla base dell’accertamento dell’effettiva entità dei danni, di solito provvede anche mediante decreti legge con i quali destina nuove risorse finanziarie per fronteggiare le esigenze nel frattempo accertate, connesse alla prosecuzione degli interventi e all’opera di ricostruzione nei territori colpiti.
Relativamente al Fondo per la protezione civile si ricorda, in estrema sintesi, che esso è stato originariamente costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 428 del 1982.
Con l’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 142 del 1991 è stato previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).
A seguito della riforma della Presidenza del Consiglio, operata dal d.lgs. n. 303 del 1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si riportano i finanziamenti previsti dalla Tabella C della legge finanziaria 2009
Migliaia di euro
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Legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) - Tab. C |
2009 |
2010 |
2011 |
|
DL n. 142/1991: art. 6, co. 1, Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale-cap. 7446/p); art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore delle in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale-cap. 7446/p)
Legge n. 225/1992: art. 1, Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente-cap. 2184); art. 3, Attività e compiti di protezione civile (6.2.8- Oneri comuni di conto capitale-cap. 7447) Totale missione
|
172.149
62.066
30.576 391.294
656.085
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169.215
61.008
26.697 391.294
648.214
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130.041
46.884
26.697 391.294
588.018
|
La relazione tecnica allegata al decreto in esame chiarisce che la somma indicata viene considerata come tetto massimo di spesa, in relazione alle esigenze complessive rappresentate dalla Protezione civile.
In relazione
alle risorse del Fondo della protezione
civile si ricorda che
Lo stesso comma 1 specifica, infine, che gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma sono quelli individuati dalle seguenti ordinanze: n. 3753, n. 3754, n. 3755 e n. 3757, emanate nel mese di aprile 2009 (per il contenuto delle citate ordinanze si rinvia all’apposito box allegato all’art. 2 del decreto in esame).
Il comma 2 autorizza, dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2009, la spesa di 80 milioni di euro da parte del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza derivante dal sisma che ha colpito l'Abruzzo.
Nell'ambito di tale autorizzazione di spesa complessiva (80 milioni di euro) e per il solo periodo indicato, ovvero dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, sono autorizzate prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore pro capite, anche in deroga alla vigente normativa: destinatario della disposizione è il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nelle attività di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma. Alla ripartizione delle somme in questione provvederà un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 3autorizza l'ulteriore spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009 finalizzata alla prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei Vigili del fuoco; tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal precedente comma 2. Il secondo periodo del comma 3 ripristina l'indennità di trasferta per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, includendo tale categoria di personale tra quelle – indicate dall'art. 1, co. 213-bis, della L. 266/2005 (finanziaria 2006) – cui non si applica la soppressione di detta indennità, disposta dal precedente comma 213 della medesima legge finanziaria.
La novella all'art. 1, co. 213-bis, della legge finanziaria 2006, consente che si applichino anche ai vigili del fuoco i trattamenti di cui al precedente comma 213, il quale – oltre all'indennità di trasferta – indica l'indennità supplementare connessa alle spese di viaggio o comunque alle modalità di viaggio, prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità (alternativa al trattamento di missione) prevista per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.
Il comma in parola, così come modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone che a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
La relazione tecnica quantifica l'onere derivante dalla disapplicazione del comma 213 dell’articolo 1 della L. 266/2005 in 1,4 milioni di euro “sulla base delle unità di personale presenti al 1° gennaio 2009 (circa 32.000) e su un numero medio di missioni svolte in un anno rilevate a consuntivo”.
Le somme impegnate dai commi 2 e 3 dell’art. 7 trovano copertura nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 18.
Il
comma 4, infine, autorizza
Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza, al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile.
Il medesimo emendamento ha quindi modificato le modalità di realizzazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico, precedente regolati dall’articolo 11, istituendo un Fondo per la prevenzione del rischio sismico (vedi infra).
Articolo 8
(Provvidenze in favore delle famiglie, dei
lavoratori, delle imprese)
L'articolo 8 prevede l'adozione di una serie di provvidenze volte al sostegno dell’economia, del reddito delle famiglie dei lavoratori e delle imprese.
I benefici richiamati sono definiti - in base alla norma generale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto - con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; riguardo ad essi, il successivo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 53,5 milioni di euro per il 2009 e a 30 milioni di euro per il 2010.
In particolare, gli interventi sono volti:
§ a sostenere il reddito di particolari categorie di lavoratori dipendenti attraverso l’erogazione di specifiche indennità;
§ ad agevolare le imprese e i lavoratori autonomi mediante sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;
§ l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale - di determinati sussidi ottenuti dai lavoratori da parte dei propri datori di lavoro;
§ l’individuazione delle modalità speciali di erogazione delle provvidenze comunitarie per il settore agricolo;
§ l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita;
§ la realizzazione di interventi, da finanziare attraverso le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, diretti a sostenere il potenziamento dei servizi dedicati alla famiglia nelle zone colpite dal sisma.
Per quanto attiene più specificamente al settore del lavoro, si segnalano i seguenti interventi:
§ la proroga di sei mesi della concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’O.P.C.M. 3763 del 6 maggio 2009, con contestuale riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 1, lettera a));
L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità[149].
L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169) .
L'articolo 34, commi 5 e 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448[150], ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998 .
Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi[151], volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.
L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.
Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.
Attualmente, la durata dell’indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento[152], l’indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi tre mesi; al 40% per il periodo ulteriore. La contribuzione figurativa vale per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali.
L’articolo 13, commi 7-12, del D.L. 35/2005 ha successivamente introdotto alcune limitazioni all'indennità in oggetto relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, In particolare, il comma 7 confermava per i lavoratori interessati l'attribuzione dell'indennità con requisiti normali, secondo la disciplina propria di quest'ultima, introducendo tuttavia un limite di spesa, pari a 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, dell’assegno per il nucleo familiare e quelli conseguenti gli incrementi di durata e misura del trattamento. Infine, si prevedevano i casi di esclusione alla fruizione dell’istituto e si introduceva un limite di durata dell’istituto, pari a 65 giornate annue. Da ultimo, l’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008[153], ha apportato modifiche all’impianto del D.L. 35/2005, prevedendo, in particolare che la concessione di tale istituto riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene erogata subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003 ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa;
§
la concessione di un indennizzo, pari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
richiamata O.P.C.M.
· collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008;
Tali requisiti sono: operare in regime di monocommittenza; conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990[154], nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre, accreditamento, nell’anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre; e, infine, che non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata;
Si segnala, al riguardo, che il richiamato articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 27/20036 ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore privato, costituita dal lavoro a progetto, così come definito dal Capo I del Titolo VII dello stesso provvedimento. Sotto questo profilo, la definizione “collaboratori coordinati e continuativi” risulta essere superata.
· titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
· lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza.
· l'estensione, alle imprese e ai lavoratori autonomi assistiti, alla data del 6 aprile 2009, da professionisti operanti nei comuni interessati dai summenzionati eventi sismici[155], della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 1, lettera c));
· la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale e per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui gli obblighi dovessero o debbano essere assolti nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2009, da parte di soggetti operanti, alla data dei suddetti eventi sismici, nei comuni colpiti dagli stessi, o da parte di imprese e lavoratori autonomi, ovunque operanti, che, alla data del 6 aprile 2009, fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti (comma 1, lettera c));
Al riguardo, la richiamato O.P.C.M. 3763, all’articolo 5, commi 3 e 4, stabilisce:
· la sospensione per 60 giorni, a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla G.U. della stessa ordinanza (e cioè dall’11 maggio 2009), del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore delle imprese e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nei comuni non interessati dagli eventi sismici, ma con domicilio professionale nei comuni colpiti dal terremoto, nonché a favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009. La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi dei lavoratori dipendenti e dei co.co.co. nonché delle ritenute fiscali (comma 3);
· la non applicazione, alle imprese e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che al 6 aprile 2009 operavano nei comuni colpiti dal sisma o nei comuni non colpiti, ma che hanno domicilio professionale in questi comuni, delle sanzioni amministrative per:
- inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;
- comunicazioni di assunzione inviate con ritardo;
- cessazione e variazione del rapporto di lavoro;
tra il 6 aprile e il 30 giugno 2009 (comma 4);
· l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale - dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati, in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, o da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, in favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite (lettera d));
· la più volte richiamata O.P.C.M. 3763 dispone (articolo 5, comma 5) che gli eventuali richiamati sussidi concessi da datori di lavoro privati, nei 6 mesi successivi al 6 aprile 2009, ai lavoratori, anche non residenti nei comuni colpiti dal terremoto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Tra le altre disposizioni si segnala:
§ l’individuazione delle modalità speciali di erogazione delle provvidenze comunitarie, sia a titolo di pagamenti PAC che di quelli relativi al secondo pilastro ovvero per lo Sviluppo rurale, allo scopo di anticiparne la erogazione al soggetto beneficiario. Tali modalità dovranno comunque rispettare i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalle disponibilità finanziarie dell’AGEA, ente erogatore delle provvidenze(comma 1, lettera e));
§ l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita, fino alla data del 31 dicembre 2009 (lettera f)). Per questa finalità, in seguito all’approvazione di un emendamento da parte del Senato, è stata espressamente autorizzata una spesa di 10 milioni di euro. Parte di tale spesa, pari a 8,5 milioni di euro, è finanziata con le risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame, rivenienti dal Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, di cui all'articolo 6-quinquies del D.L. n. 112/2008[156].
Si segnala che l’articolo 4 dell’O.P.C.M. n. 3771 del 19 maggio 2009[157] detta le disposizioni applicative relative all’esenzione in oggetto. L’esenzione è concessa ai residenti nei comuni colpiti dal sisma, che percorrono alcuni tratti delle autostrade A24, A25 e A14, espressamente indicati nell’ordinanza.
Per un primo periodo, che va dal 28 aprile al 13 giugno 2009, l’esenzione è riconosciuta per i transiti:
§ per i quali le Concessionarie autostradale hanno acquisito apposita dichiarazione rilasciata dall’interessato;
§ accertati da rapporti di mancato pagamento del pedaggio;
§ effettuati, su disposizione delle autorità, in totale esenzione e per i quali le Concessionarie autostradali abbiamo documentazione fotografica e/o elettronica.
Per il periodo successivo, dal 14 giugno al 31 ottobre 2009, l’esenzione è concessa ai soli soggetti ospitati nei campi di accoglienza o che dimorano temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza, per gli spostamenti tra il luogo di residenza e l’alloggio temporaneo. Per la concessione dell’agevolazione verranno appositamente emesse 40.000 tessere Viacard prepagate dell’importo di 50 euro ciascuna, che saranno distribuite agli aventi diritto.
Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità operative per la concessione dell’agevolazione in oggetto per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009.
Il successivo comma 2 prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per: la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani; la costruzione e l'attivazione di residenze per "nuclei monoparentali madre bambino"; lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Al riguardo si ricorda che
con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[158], è stato istituito presso
La dotazione di tale Fondo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, è stata integrata dalla legge 296/2006 (finanziaria per il 2007)[159], con un ulteriore stanziamento di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Le citate risorse sono destinate all’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, alle iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, agli interventi di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia, alla valorizzazione delle iniziative di enti pubblici e privati, di imprese e di associazioni in materia di politiche familiari nonché al sostegno delle adozioni internazionali.
La citata legge finanziaria per il 2007[160] ha altresì dispostoche il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo in esame per le seguenti ulteriori finalità:
§ finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
§ realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;
§ promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Con la legge finanziaria per il 2008[161] è stato ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del suddetto Fondo, con particolare riferimento agli interventi tesi alla permanenza o al ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti (in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie) e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
Per quanto concerne l’esercizio finanziario 2008, le risorse ripartite ammontano a circa 173 milioni di euro[162]. I dati di bilancio per il 2009 evidenzianouna dotazione del suddetto Fondo pari a 186,564 milioni di euro[163].
L'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata.
Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto vengano classificati con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.
Si ricorda che l’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (cd. Catalogo Europeo Rifiuti), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione.
L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo.
A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest’ultima coppia assume il valore 99.
Si ricorda, inoltre, che l’attribuzione della classe 20 operata dal comma in esame deroga alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del d.lgs. n. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” (spesso indicati con la sigla C&D o con l’acronimo inglese equivalente R&D). Tali rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), sono rifiuti speciali.
Lo stesso comma specifica che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
Si ricorda che il deposito temporaneo dei rifiuti è definito, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006, come il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle condizioni poste dalla definizione medesima (tra le quali lo smaltimento ogni 3 mesi o, in alternativa, al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti).
Il deposito temporaneo di rifiuti è sottratto, secondo il disposto degli articoli 208, comma 17, e 210, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, al regime autorizzatorio, mentre è soggetto al divieto di miscelazione e all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, previsti, rispettivamente, dall’art. 187 e dall’art. 190 del medesimo decreto.
Si osserva, al riguardo che il deposito temporaneo previsto dal comma in esame non si configura come un vero e proprio deposito temporaneo poiché esso viene costituito a seguito della raccolta - e non prima, come previsto dalla normativa vigente.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3767[164] del 13 maggio 2009 (pubblicata nella G.U. n. 113 del 18 maggio 2009) ha previsto, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, che gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali è depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati per un periodo di tre mesi (cioè il periodo massimo consentito per il deposito temporaneo) decorrente dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza (cioè fino al 18 agosto 2009).
Un’ulteriore disposizione applicativa è contenuta nel comma 4 dell’art. 1 della citata ordinanza, che prevede l’estensione alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 03 99, per tutta la durata dello stato di emergenza, dei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai cd. rifiuti C&D.
I commi 1-bis e 1-ter, introdotti durante l’esame al Senato, ripropongono fedelmente i commi 1 e 2 dell’art. 2 dell’OPCM n. 3767/2009.
Il comma 1-bis provvede a classificare come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente ai territori dei comuni colpiti dal sisma, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 152/2006, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata.
I rifiuti in parola sono i seguenti:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente,
Il comma 1-ter reca una disposizione consequenziale, volta ad estendere - fino alla cessazione dello stato di emergenza - ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99 i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti liquidi di cui al comma 1-bis identificati con il codice CER 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Dato che le ordinanze, ai sensi della legge n. 225 del 1992, possono derogare alla normativa vigente, non appare chiara la motivazione della ripetizione della norma anche nei commi in esame.
Il comma 2 attribuisce la qualifica di produttore dei rifiuti, in espressa deroga all’art. 183, comma 1, lettera b), del d.lgs. n.152/2006, al comune di origine dei rifiuti stessi.
Si osserva, in proposito, che sembrerebbe opportuno chiarire l’ambito di operatività della deroga, la quale sembrerebbe riferirsi non solo ai rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni, di cui al comma 1 (poiché questa era l’intenzione del comma 2 nel testo originario del decreto-legge), ma anche a quelli liquidi di cui al comma 1-bis. Del resto per i rifiuti liquidi una norma identica è prevista dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3767/2009.
Relativamente alla deroga introdotta, si ricorda, che ai sensi del citato art. 183, comma 1, lett. b), il produttore è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”.
Lo stesso comma precisa che tale deroga è finalizzata a consentire l’adempimento dei vari atti amministrativi, ed in particolare la comunicazione al Commissario delegato dei dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti. Viene assegnato al comune anche l'obbligo di rendicontazione dei relativi oneri.
Secondo il comma 3, i comuni interessati, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, dispongono la rimozione e il trasporto dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni, che devono essere effettuati da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi.
Si ricorda che per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti il requisito indispensabile è l’iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (art. 212, commi 5, 6 del d.lgs. n. 152/2006).
Ai sensi del medesimo comma i citati soggetti sono autorizzati ad operare in deroga alle procedure vigenti anche con riferimento:
§ alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi;
§ alle norme in materia di bonifica di siti contaminati previste dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.
Relativamente agli obblighi citati, si ricorda che, sulla base dell’art. 189, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve comunicare annualmente, attraverso la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo riguarda anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (in quanto trasportatori).
Ai sensi del successivo art. 190, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ha anche l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, mediante presentazione alle camere di commercio del MUD.
Inoltre, l’art. 193, commi 1 e 3, prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Si ricorda, infine, che l’art. 212, comma 7, prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presentino idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.
Relativamente all’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, si ricorda che esso detta le procedure operative ed amministrative in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. In particolare, è previsto che il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. E’ quindi prevista un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento nonché – in caso di superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – un piano di caratterizzazione, una successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, infine, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Alla conclusione di ciascun passaggio procedurale un’apposita conferenza di servizi – convocata su impulso della regione - valuta i relativi documenti e determina, se necessario, l’avvio del passaggio successivo nonché eventuali integrazioni o approfondimenti. I progetti di messa in sicurezza sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.
Lo stesso comma prevede che i comuni operino con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo (ARTA)[165] e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Si fa notare che il comma in esame ripropone, nella sostanza, la stessa norma introdotta dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 172/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008) per l’emergenza rifiuti in Campania.
Si ricorda, inoltre, che l’art.
1, comma 2, dell’OPCM n. 3767 del 13 maggio
Il comma 4 affida all'ISPRA, nell'ambito del Consiglio federale presso di esso operante (specificazione aggiunta durante l’esame al Senato):
§ il coordinamento delle attività realizzate dall'ARTA ai sensi del presente articolo;
§ il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
Si ricorda che l’ISPRA (Istituto Superiore per
Prima ancora della trasformazione in ISPRA, presso l’APAT è stato
istituito, quale organo consultivo-ausiliario, un Consiglio Federale, presieduto dal Direttore Generale e formato dai
legali rappresentanti delle Agenzie Regionali e Provinciali per
Il comma 5 autorizza le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni, purché nel pieno rispetto della normativa comunitaria, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
§ all'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, riguardante le autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti;
Relativamente alla citata disciplina, recata dal comma 15, si ricorda che tale comma attribuisce i relativi poteri autorizzativi alla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Sono esclusi dalla presente norma gli impianti mobili di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e che reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, nonché gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.
Sono pertanto esclusi dall’applicazione del citato comma
§ all'art. 216 del medesimo decreto, che detta una disciplina semplificata per il recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi del citato art. 216, il recupero dei rifiuti - qualora concorrano i necessari requisiti - può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Si prevede che la provincia iscriva in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e verifichi d'ufficio la sussistenza dei requisiti. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni, dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività.
Nelle more dell’attuazione dell’art. 21, l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero è ancora quella operata dal DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche. In particolare rientrano tra i rifiuti ammessi alle citate procedure (ai sensi del punto 7.1 dell’allegato 1 al citato decreto ministeriale), nel rispetto delle ulteriori condizioni indicate, i “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” derivanti da “attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento”.
Sulla rilevanza del problema della gestione dei
rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni nelle aree terremotate si veda,
ad esempio, l’esperienza della Regione Umbria, che in seguito al sisma del
Si fa altresì notare che l’art. 1, comma 3, dell’OPCM n. 3767 del 13 maggio 2009 prevede che gli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di deposito temporaneo da porre in essere ai sensi del comma in esame possono essere avviati previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale (disciplinata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006), fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.
Il comma 6 prevede lasospensione dei termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo sino alla ripresa dell'attività della medesima sezione.
Durante tale periodo transitorio l'effettuazione delle variazioni e delle nuove iscrizioni viene demandata al Comitato nazionale dell'Albo.
Si ricorda che, come sopra accennato, costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che deve essere rinnovata ogni cinque anni (art. 212, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006).
Il comma 7, che autorizzava, vista la situazione emergenziale, la realizzazione di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano (località Forfora) e Poggio Picenze (località Le Tomette) e ne disciplinava le tipologie di rifiuti smaltibili, è stato soppresso durante l’esame al Senato.
Il comma 8 attribuisce alla Regione il compito di provvedere all’individuazione di siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di ripristino ambientale di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 anche successivamente all'eventuale utilizzo.
Si segnala che il riferimento all’art. 17, che prevede piani di adeguamento, andrebbe sostituito con il riferimento all’articolo 8, che disciplina i piani di ripristino ambientale dopo la chiusura della discarica, da presentare in sede di domanda per l’esercizio della medesima. Il rinvio all’articolo 17 potrebbe essere determinato dalla volontà di utilizzare la disciplina transitoria sulle discariche ivi prevista.
Per il fine indicato viene consentita la deroga alle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 152/2006:
§ art. 182, comma 7, che indica la normativa applicabile per le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti nel d.lgs. n. 36/2003;
§ art. 191, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti e i poteri sostitutivi;
In proposito si ricorda che l'art. 191 stabilisce che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti (aventi efficacia non superiore a sei mesi) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
§ art. 208, che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento;
§ art. 210, che prevede autorizzazioni in materia di esercizio delle attività di gestione dei rifiuti in casi particolari;
Viene altresì consentita la deroga all'art. 8 del d.lgs. n. 36/2003, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che disciplina la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica.
Nel disciplinare tale domanda, l’art. 8 prevede, tra l'altro, la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, l'indicazione della capacità totale della discarica, la descrizione del sito, i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti, i piani di gestione operativa e post-operativa della discarica, il piano di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, il piano finanziario, le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale e le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente.
Il comma in esame prevede altresì che l’individuazione operata dalla regione avvenga previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA.
In proposito si osserva che, di norma, tali rifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti inerti.
Si ricorda che per lo smaltimento dei materiali inerti il decreto legislativo n. 36/2003 prevede il conferimento - ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) - presso apposite discariche per rifiuti inerti[170], nelle quali possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
Tali criteri sono stati definiti, da ultimo, dal DM ambiente 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)[171]. In particolare l’art. 5 è specificamente dedicato ai criteri relativi agli impianti di discarica per rifiuti inerti.
Il comma 9 demanda a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA, la definizione delle modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.
Sotto il profilo della formulazione del testo, sarebbe preferibile utilizzare l’espressione “delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”, poiché l’articolo detta norme in materia di rimozione e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici oltre che di smaltimento dei rifiuti urbani.
A tale comma è stata data attuazione mediante l’emanazione della più volte citata OPCM n. 3767/2009, di cui si sono riportate le principali disposizioni.
Articolo 9-bis
(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai
domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il
contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse
idriche)
L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, persegue le seguenti quattro distinte finalità:
§ consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, ove necessarie a fronte dei danni del sisma (commi 1, 2 e 3);
§ consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila (commi 4 e 5);
§ definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici (commi 6 e 7);
§
istituire
Il comma 1 consente alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente, qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, di rilasciare un nuovo provvedimento di autorizzazione ai titolari degli scarichi, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.
La norma in commento richiama l’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Lo stesso comma dispone che l'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
Si ricorda, in estrema sintesi, che la disciplina degli scarichi è disciplinata dalla parte II del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006).
In particolare l’art. 124 reca i criteri generali per l’autorizzazione degli scarichi. Ai sensi del comma 1 del citato articolo tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, mentre il successivo comma 2 dispone - tra l’altro - che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 124 il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 sopra descritta
Il comma 4 dispone, in deroga al comma 1, che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
Ai sensi del comma 7, salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.
Il comma 8 dispone poi, tra l’altro, che l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio (salvi i casi di applicazione della disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale recata dal d.lgs. n. 59/2005).
Ai sensi del comma 2 il nuovo provvedimento di autorizzazione previsto dal comma precedente deve contenere idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime.
Si fa notare che tale parte della disposizione riproduce il disposto dell’art. 101, comma 1, sopra richiamato.
Lo stesso comma prevede che tale periodo transitorio abbia durata non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.
Il comma 3 prevede la presentazione, da parte dei titolari degli scarichi, della seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;
b) descrizione degli interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e/o messa in sicurezza dell'impianto;
c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
Lo stesso comma dispone altresì che resta comunque ferma la facoltà per la provincia ovvero per l'autorità d'ambito, per l'ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario.
Il comma 4 è finalizzato al finanziamento dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila.
A tal fine viene previsto il trasferimento di 2 milioni di euro dal Fondo per la riduzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio(istituito dall’art. 2, comma 323, della legge n. 244/2007 presso il Ministero dell'ambiente) alla contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto.
Si ricorda che il citato Fondo ha una dotazione annuale, ai sensi del comma 323 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Il successivo comma 5 prevede la facoltà per il Commissario delegato di avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti il precedente comma necessari al superamento dell'emergenza.
Lo stesso comma prevede che le citate società siano designate dal Ministero dell'ambiente e che ad esse siano riconosciuti i costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.
Il comma 6 prevede l’avvio, da parte del Ministero dell’ambiente, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici al fine di garantire:
§ l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici;
§ la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale;
§ la prevenzione e il controllo degli effetti di eventi sismici.
La predisposizione del programma viene affidata all’istituenda Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.
Lo stesso comma provvede, contestualmente, all’istituzione, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente, di tale Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce l’attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, subentrando nelle relative competenze. Il Comitato è conseguentemente soppresso, con la medesima decorrenza.
Come ricordato anche dalla norma, si rammenta che l’attuale Comitato ha a sua volta sostituito (in forza dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 284/2006), subentrando nelle relative competenze, l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ripristinando la situazione preesistente all’emanazione del cd. Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che aveva provveduto a sopprimere il Comitato per sostituirlo con l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
Il comma in esame dispone altresì che la denominazione ''Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche'' sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione ''Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche'', ovunque presente.
Le successive disposizioni del comma in esame disciplinano gli ulteriori (rispetto a quelli già svolti dal Comitato) compiti attribuiti alla Commissione, cui spetta:
§ esprimere il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del DL n. 112/2008;
Si ricorda, in proposito, che l’art. 23-bis del DL n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) ha introdotto una nuova disciplina per il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'intendimento di sostituire la normativa precedente anche settoriale. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". In tali casi il comma 4 prevede che l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Si segnala che il regolamento attuativo di tale disposizione non è stato ancora emanato.
§ esercitare le funzioni attualmente svolte dall’Osservatorio dei servizi idrici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. o), del DPR n. 261/2003 (modifica ai commi 6 e 6-bis dell’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006).
Si ricorda che l’art. 3 del DPR n. 261/2003 (attuale regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente) disciplina le funzioni svolte dalla Direzione generale per la qualità della vita, tra cui rientra quella di fornire supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio.
Tale regolamento dovrebbe essere a breve sostituito. Il nuovo schema di regolamento, sottoposto
al parere delle Camere[172], prevede la
scomparsa della citata Direzione per la qualità della vita, che verrebbe
accorpata con
Il comma in esame disciplina altresì la composizione della Commissione, modificando quella attualmente prevista dal comma 2 e dal primo periodo del comma 3 dell’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi delle novelle recate dal comma in esame:
§
il numero
dei membri viene ridotto da
§ cade il divieto di riconferma per i membri;
§ cambiano i criteri di scelta (mentre rimangono invariate le procedure di nomina, che continuano ad avvenire con decreto del Ministro dell’ambiente e restano affidate in parte al Ministero e in parte alla Conferenza Stato-Regioni) degli esperti indicati dal Ministero che, anziché essere “scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore” (come prevede l’attuale comma 2) dovranno essere scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.
Si nota quindi che scompare ogni riferimento a specifiche esperienze e conoscenze del settore.
Lo stesso comma precisa che il Presidente sarà scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
La nomina dei nuovi componenti dovrà avvenire, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Viene altresì prevista una disposizione transitoria volta a far sì che, fino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività sia garantito dai componenti in carica.
L’ultima disposizione del comma 6 è poi volta ad eliminare l’obsoleto riferimento, rimasto nel comma 12 dell’art. 170 d