Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1972-A/XVI   AC N. 1972/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 88    Progressivo: 2
Data: 12/01/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   OPERE PUBBLICHE
REDDITO FAMILIARE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 185 DEL 29-NOV-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A

 

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 88/2

 

12 gennaio 2009


 

 

 

 

Il presente dossier è stato coordinato dai Dipartimenti Bilancio e Finanze dall’area Finanza pubblica, con la collaborazione degli altri Dipartimenti competenti del Servizio studi.

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

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File: D08185a.doc


I N D I C E

 

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)3

§      Articolo 2, commi 1-5-bis e 5-quater-5-sexies (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)15

§      Articolo 2, comma 5-ter (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)25

§      Articolo 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)27

§      Articolo 2-ter (Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali)31

§      Articolo 3, commi 1 e 8-13 (Blocco e riduzione delle tariffe)35

§      Articolo 3, commi 2-7 (Pedaggi autostradali)53

§      Articolo 3, comma 13-bis (Imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli)62

§      Articolo 4, commi 1-1-bis (Fondo per il credito per i nuovi nati)63

§      Articolo 4, comma 2 (Disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)67

§      Articolo 4, comma 3 (Riduzione trattamento accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico)70

§      Articolo 4, commi 3-bis-3-quater (Destinazione delle risorse del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti)72

§      Articolo 4, commi 4-5 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)74

§      Articolo 5 (Detassazione contratti di produttività)76

§      Articolo 6, commi 1-4 (Deduzione dall'IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)78

§      Articolo 6, commi 4-bis-4-ter (Disposizioni concernenti territori colpiti da eventi sismici)83

§      Articolo 6, commi 4-quater-4-quinquies (Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia)88

§      Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)91

§      Articolo 7 (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)96

§      Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)99

§      Articolo 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.)101

§      Articolo 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)107

§      Articolo 11 (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)109

§      Articolo 12 (Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)115

§      Articolo 13 (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)127

§      Articolo 14, comma 1 (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche)132

§      Articolo 14, commi 2-4 (Disposizioni in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento)135

§      Articolo 14, comma 5 (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)139

§      Articolo 14, commi 6-9 (Disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi)144

§      Articolo 15, commi 1-9 e 12-bis (Riallineamento e rivalutazione per le imprese che applicano i principi contabili internazionali)148

§      Articolo 15, commi 10-12 (Riallineamento maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie)160

§      Articolo 15, commi 13-15 (Valutazione dei titoli)165

§      Articolo 15, commi 16-23 (Rivalutazione di beni immobili)167

§      Articolo 16, commi 1-5-bis (Soppressione di adempimenti tributari)173

§      Articolo 16, commi 6-12 (Posta elettronica certificata. Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale)179

§      Articolo 16, commi 10-bis-10-ter (Registrazione telematica degli atti di trasferimento di partecipazioni)187

§      Articolo 16, commi 12-bis-12-undecies (Documentazione informatica)189

§      Articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)194

§      Articolo 17, commi 1-2 (Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero. Applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero)207

§      Articolo 17, comma 2-bis (Dotazioni finanziarie per la Scuola superiore della pubblica amministrazione)211

§      Articolo 18, commi 1-4 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)215

§      Articolo 18, comma 4-bis (Disposizioni concernenti l’emergenza abitativa)222

§      Articolo 18, comma 4-ter (Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)226

§      Articolo 18,commi 4-quater-4-quinquies (Disposizioni per Roma capitale)228

§      Articolo 18, comma 4-sexies (Incentivi per la progettazione di opere e lavori)231

§      Articolo 18, commi 4-septies-4-octies (Società che forniscono servizi di committenza)233

§      Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici)236

§      Articolo 19, commi 1-17 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)239

§      Articolo 19, comma 18 (Latte artificiale e pannolini)278

§      Articolo 19, comma 18-bis (Ricerca in oftalmologia)281

§      Articolo 19, commi 18-ter–18-quater (Prepensionamento per il personale iscritto all’I.N.P.G.I.)282

§      Articolo 19-bis (Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile)287

§      Articolo 19-ter (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)289

§      Articolo 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.)294

§      Articolo 21 (Finanziamento legge obiettivo)323

§      Articolo 22, commi 1-2 (Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)326

§      Articolo 22, comma 3 (Expo Milano)330

§      Articolo 23 (Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)334

 

 

§      Articolo 24 (Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi)337

§      Articolo 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale)346

§      Articolo 26 (Privatizzazione della società Tirrenia)353

§      Articolo 27, commi 1-21-bis (Accertamenti)358

§      Articolo 27, comma 21-ter (Disposizioni relative al Fondo unico giustizia)381

§      Articolo 28 (Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.)385

§      Articolo 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali)387

§      Articolo 30 (Controlli sui circoli privati)400

§      Articolo 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi)410

§      Articolo 31, commi 1-2 (IVA servizi televisivi)419

§      Articolo 31, comma 3 (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico)425

§      Articolo 31-bis (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)427

§      Articolo 32 (Riscossione)429

§      Articolo 32-bis (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)446

§      Articolo 32-ter (Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)448

§      Articolo 33 (Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)451

§      Articolo 34 (LSU Scuola)456

§      Articolo 35 (Copertura finanziaria)458

§      Articolo 36 (Entrata in vigore)460

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 1.

(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

Articolo 1.

(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1. Identico.

    a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

 

    b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;

 

    c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

 

    d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

 

    e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

 

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

     2. Identico.

    a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

 

    b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

 

3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:

3. Identico.

    a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

 

    b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

 

    c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

 

    d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

 

    e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

 

    f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

 

    g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

 

4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Identico.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

5. Identico.

    a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

 

    b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

 

    c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

 

6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

7. Identico.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

8. Identico.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

10. Identico.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

11. Identico.

12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

12. Identico.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

13. Identico.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

14. Identico.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

15. Identico.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

16. Identico.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

17. Identico.

    a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

 

    b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

 

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

19. Identico.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

20. Identico.

    a) ai benefìci erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

 

    b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

 

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

21. Identico.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

22. Identico.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

23. Identico.

 

 

L’articolo 1 assegna per il 2009 un beneficio economico (bonus) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l’attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all’ammontare del reddito complessivo.

 

A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame (comma 22).

 

Requisiti

Il reddito complessivo di riferimento deve essere determinato, nel 2008, esclusivamente da:

a)      reddito da lavoro dipendente;

b)      reddito da pensione;

c)      redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)

Si tratta in particolare:

-        i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a);

-        le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (lettera c-bis);

-        le remunerazioni dei sacerdoti di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge n. 343/1974 (lettera d);

-        compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l);

-        gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, (lettera i, limitatamente alla previsione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR).

d)      redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico.

e)  i titolari di redditi fondiari,come definitidall’articolo 25 del TUIR (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati), solo se realizzati unitamente ai redditi indicati alle lettere precedenti, e per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Conseguentemente non beneficiano del bonus i soggetti che realizzano esclusivamente redditi fondiari indipendentemente dall’ammontare degli stessi.

 

Dal beneficio sono pertanto esclusi i soggetti titolari di partita IVA.

 

Il comma 2 specifica che nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si devono considerare il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi come definiti dall’art. 433 c.c. nei limiti indicati dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del TUIR. Ai fini del computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, come definito dall'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

 

Determinazione del bonus

Il comma 3 differenzia l’ammontare del bonus in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti indicati dal comma 1. In alternativa è prevista la facoltà, contemplata al comma 12, di richiedere il bonus in relazione al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008

 

 

Il bonus viene così determinato:

a)      200 euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15.000 euro;

b)      300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;

c)      450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;

d)      500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

e)      600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

f)        1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

g)      1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del TUIR, con reddito complessivo familiare fino a 35.000 euro.

 

Il comma 4 specifica che il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la c.d. “social card[1]”.

 

 

 

 

Modalità di erogazione

Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta autocertificata prodotta dai soggetti interessati.

La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 (termine così modificato dalle Commissioni riunite V e VI rispetto alla data del 31 gennaio 2009 indicata nel testo originario) al sostituto di imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 dicembre 2009).

La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai quali non spetta alcun compenso (comma 6).

Si tratta di:

a)       gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)      i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c)       le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d)       i centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)       gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Ai sensi del comma 21 tali soggetti sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

 

Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007 (comma 7).

Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 8).

 

Qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 (comma 12) il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009 (comma 14), in relazione ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009 (comma 13).

In tal caso Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 15).

 

L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14:

§      è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso compensazione (articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997) a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione;

§      deve essere indicato nel modello 770;

§      non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 9 specifica, altresì, che l'utilizzo del sistema del versamento unificato da parte degli enti pubblici (indicati alla Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche (indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), sottoposte ai vincoli della tesoreria unica, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

 

Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 (se riferito al periodo di imposta 2007) o entro il 30 giugno 2009 (se riferito al periodo di imposta 2008), anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione (commi 10 e 16).

 

Relativamente alle richieste riferite al periodo d’imposta 2007, qualora il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta di ammissione al bonus, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo (comma 11).

 

Per i casi in cui i requisiti siano riferiti al periodo d’imposta 2008 la richiesta può essere presentata (comma 17):

a)      entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b)      con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

 

Ai sensi del comma 18 l'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17, lettera a), con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000[2].

 

Il comma 19 disciplina la restituzione degli importi da parte dei soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte; l’Agenzia delle entrate è autorizzata (comma 20) ad effettuare i necessari controlli.

 

Il comma 23 dispone circa il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti previdenziali e dell'Agenzia delle entrate, i cui risultati dovranno essere comunicati al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge n. 468 del 1978.

La disposizione richiamata prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.

 


 

Articolo 2, commi 1-5-bis e 5-quater-5-sexies
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

 

1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385.

5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

 

(omissis)

 

5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

 

5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

L’articolo 2 in esame, modificato durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza “spread” - e l’ importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.

Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 2 in esame stabilisce che l'importo delle rate dovute dal mutuatario dei mutui a tasso d’interesse variabile debba essere calcolato applicando il tasso “maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto”.

Si ritiene che la misura del 4 per cento, non altrimenti specificata, debba intendersi riferita al tasso di interesse complessivo del mutuo.

Il cosiddetto spread rappresenta solitamente il margine di guadagno della banca che, sommato al tasso interbancario di riferimento che la banca paga per reperire la liquidità sul mercato interbancario (solitamente l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile), determina il tasso di interesse applicato al mutuo.

Il criterio di calcolo indicato dalla norma non si applica qualora le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore a quella calcolata

Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano soltanto all’importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009.

Di conseguenza, coloro che hanno stipulato mutui a tasso variabile dovranno corrispondere le rate dovute nel corso del 2009 per un importo limitato, che non potrà essere superiore all’ammontare calcolato al tasso del 4 per cento ovvero, se maggiore, alla cifra calcolata secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, dispone la non applicazione degli onorari notarili,bensì del solo rimborso delle spese, all’autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesiper acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria, con la finalità, tra l’altro, di escludere a carico del mutuatario alcun costo relativo alla surrogazione.

 

Sarà necessario fornire al notaio sia la quietanza della prima banca che il mutuo della seconda, affinché siano prodotti unitamente all’atto di surrogazione.

 

Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all’operazione, ove espressamente richieste dal cliente medesimo.

La disposizione prevede inoltre che per le formalità concernenti le operazioni di portabilità dei mutui disciplinate dall’articolo 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7[3] non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del d.l. n. 7 del 2007 (come modificato dall’articolo 2, comma 450, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008), in tema di portabilità del mutuo e surrogazione, stabilisce (comma 1) che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà si surrogazione per volontà del creditore, di cui all'articolo 1202 del codice civile. In tale ipotesi di surrogazione (comma 2) il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. E’ nullo (comma 3) ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione; la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, come modificato nel corso dell’esame del decreto-legge nelle commissioni riunite V e VI, chiarisce che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.

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Si ricorda che le citate categorie catastali identificano le seguenti tipologie immobiliari urbane: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

 

Il medesimo comma 2 estende l’introdotta disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

 

Il richiamato articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative, ferma restando l’opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.

 

Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l’effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che la differenza tra gli importi dovuti dal mutuatario delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui sia corrisposta dallo Stato.

Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di stabilire le modalità per comunicare alle banche e agli intermediari finanziari i contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria, possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato.

 

Si attribuisce agli operatori un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari alla quota di rata a carico dello Stato.

 

 Il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fissa le modalità tecniche per garantire tale credito agli operatori, nonché per effettuare il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche nell’ottica dell’emanazione dei provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, di cui all’articolo 12, comma 9 del provvedimento in esame (v. scheda di lettura relativa all’articolo 12).

 

Si rileva che né nella norma né nella relazione di accompagnamento al testo originale del decreto-legge si ravvisano indicazioni in ordine alle ragioni obiettive in base alle quali l’intervento di sostegno recato dall’articolo è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile.

 

Il comma 4 esame, modificato durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, precisa che gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in commento.

 

Secondo il comma 5, come modificato durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, sia le banche che gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi -questi ultimi non compresi nell’ambito applicativo delle norme, secondo la formulazione originaria del comma 5 in esame -, ove offrano alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad offrire ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Il sito web della Banca d’Italia indica il tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento principali al 3,25 per cento effettivo dal 12 novembre 2008.

E’ previsto inoltre che il tasso complessivo applicato in tali contratti debba essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

 

Si rileva che non viene indicato dalla norma il meccanismo di indicizzazione che dovrebbe avere come base il tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principali.

 

Il comma 5 prosegue stabilendo che banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.

Il comma 5 punisce poi l'inosservanza delle disposizioni ivi recate e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario - TUB), prevedendo inoltre l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 145 dello stesso TUB.

 

Il richiamato articolo 144 del TUB prevede, al comma 1, che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, del TUB o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Il comma 2. stabilisce che le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Il comma 4 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).

Il comma 5 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Il richiamato articolo 145 del TUB prevede la procedura sanzionatoria, stabilendo che per le violazioni previste cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applica le sanzioni con provvedimento motivato. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

 

Il comma 5-bis, inserito durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, prevede che le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009 - rispetto al già previsto importo di 350 milioni – registrate all’esito dell’attività di monitoraggio dei flussi finanziari (di cui al comma 3), relativi all’assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile, siano destinate all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari.

 

Si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la destinazione di tali somme, la ridefinizione dei livelli di reddito e degli assegni dei nuclei familiari, al fine di tutelare determinati soggetti svantaggiati (famiglie numerose e portatori di handicap), nonché nell’ottica di assimilare le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si sono adeguati agli studi di settore.

 

Per l’analisi dell’introdotto comma 5-ter si veda la relativa scheda di lettura.

 

I commi da 5-quater a 5-sexies (introdotti durante l’esame del provvedimento in sede referente) estendono, a partire dal 1° gennaio 2009, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al citato articolo 144, comma 4 dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui recate dal D.L. n. 7 del 2007, come modificato dalla della legge finanziaria 2008.

L’ammontare di tali sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dalla legge finanziaria 2008, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 1, comma 475 della citata legge n. 244 del 2007). Si dispone che il regolamento attuativo del fondo sia emanato, con decreto del Ministero dell’economia e finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.


 

Articolo 2, comma 5-ter
(Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).

 

5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

 

 

Il comma 5-ter, aggiunto durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, prevede l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,istituito dall’art. 11 della legge n. 431/1998, è il principale strumento previsto dalla normativa nazionale in materia di agevolazioni alle locazioni, in quanto le sue risorse sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. La dotazione del Fondo viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole regioni ed i comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse.

L’ultima ripartizione delle risorse del Fondo è stata disposta con il DM 3 settembre 2007. La legge finanziaria 2008 ha previsto una dotazione di 205,59 milioni di euro che non è stata ancora ripartita.

Per l’anno 2009, invece, la dotazione del citato Fondo - iscritta nel capitolo 1690 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è pari a 161,8 milioni di euro. Per gli anni successivi la previsione è pari a 144,7 milioni di euro per il 2010 e 110,7 milioni di euro per il 2011. Rispetto alla dotazione dell’anno precedente si registra una consistente riduzione pari a -43,8 milioni di euro, nonché un trend pressoché decrescente a partire dal 2002, come risulta dalla tabella sottostante. Si nota quindi come lo stanziamento previsto dal comma in esame consente di dimezzare la riduzione citata.

 

 

Anno

Leggi finanziarie

Stanziamenti (mil/euro)

2001

L. 23 dicembre 2000, n. 388

335,70

2002

L. 28 dicembre 2001, n. 448

249,18

2003

L. 27 dicembre 2002, n. 289

246,50

2004

L. 24 dicembre 2003, n. 350

246,01

2005

L. 30 dicembre 2004, n. 311

230,14

2006

L. 23 dicembre 2005, n. 266

310,66

2007

L. 27 dicembre 2006 n. 296

210,99

2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244

205,59

2009

L. 22 dicembre 2008, n. 203

161,83

 

Si ricorda che nella seduta del 18 dicembre 2008 l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha approvato la risoluzione 8-00024 (Martella ed altri) concernente una strategia organica per la politica della casa, in cui, tra l’altro, la Commissione impegna il governo ad assumere iniziative volte a sostenere il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» e il «Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa», come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo.

 


 

Articolo 2-bis
(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 2-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).

 

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

 

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

 

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, reca la disciplina di alcune clausole relative a contratti bancari.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede la sanzione della nullità per le seguenti tipologie di clausole:

-        clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un ,periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido.

La commissione di massimo scoperto[4] è il corrispettivo pagato dal cliente all’intermediario per compensare l’onere, in capo a quest’ultimo, di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo di somme oltre il fido accordato al cliente sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo;

-        clausole – comunque denominate - che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma;

-        clausole che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.

 

Il medesimo comma dispone che la sanzione della nullità non operi in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, ovvero il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate.

La predeterminazione di tali elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

La norma infine fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

 

Il comma 2 prevede che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, ai fini dell’applicazione di una serie di disposizioni:

-        le norme del Codice civile (articolo 1815 c.c.) in materia di interessi usurari;

-        le norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell’articolo 644 del Codice penale;

-        le norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura (per cui cfr. infra).

 

Il medesimo comma demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l’emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione del citato articolo 2 della n. 108 del 1996. Tale adempimento è finalizzato a stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi del comma 2, la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .

Secondo il comma 3, le banche e gli intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi di cui supra.

Infine (comma 4) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del citato comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

 

Infine, il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce l’obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Si precisa che tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista pei contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.

La norma opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, che sancisce l’inefficacia delle condizioni generali di contratto favorevoli a chi le ha predisposte, ove esse non siano specificamente approvate per iscritto dall’altra parte.

 


 

Articolo 2-ter
(Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

 

Articolo 2-ter.

(Utilizzo del risparmio degli enti locali).

 

1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:

 

  a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;

 

  b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

 

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

 

L’articolo in esame, aggiunto durante l’esame in sede referente dalle Commissioni V e VI, prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l’anno 2009[5], le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:

§      dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione;

§      dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007 (legge n. 222 del 2007) ha previsto alcune disposizioni volte ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

Il comma 1 del citato articolo 11 ha infatti previsto l’attribuzione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di contributi fino a 30 milioni di euro annui, ai comuni e alle province – su loro richiesta – per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2007-2009.

I predetti contributi, disposti entro il limite di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.

La corresponsione dei contributi si basa su una certificazione da presentare, secondo le modalità che sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2008[6].

 

All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Le modalità di attuazione delle disposizioni devono garantire che gli effetti da esse derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non eccedano 5 milioni di euro per l’anno 2009[7].

 

La disposizione in esame risulta analoga ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente finalizzate ad agevolare, attraverso l’esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno.

 

A tale riguardo, si ricorda il comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell’anno 2007 alcune voci di entrata (nello specifico, quelle derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

Analogamente, l’articolo 2, comma 41, lett. b), della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) prevede l’esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria per il 2009, che reca varie modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, ha introdotto anche alcune norme volte ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno - di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008[8]- nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

In particolare:

§       l’articolo 2, comma 41, lett. f) - che inserisce il comma 21-bis nell’art. 77-bis del D.L. n. 112 - stabilisce la non applicazione delle misure sanzionatorie nel caso in cui il mancato rispetto del Patto per l’anno 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni già regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008);

§       l’articolo 2, comma 48 prevede l’esclusione delle sanzioni agli enti locali qualora il mancato rispetto del Patto sia dovuto a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, approvato d’intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell’ambito degli stanziamenti di propria pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Il beneficio spetta però soltanto agli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell’anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007. Per beneficiare della misura, si richiede la presentazione di una istanza da parte degli enti locali interessati.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista, inoltre, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 


 

Articolo 3, commi 1 e 8-13
(Blocco e riduzione delle tariffe)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

(omissis)

(omissis)

8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

8. Identico.

9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

 

9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti princìpi:

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti princìpi:

    a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

    a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

    b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;

    b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

    c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

    c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

 

    d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

 

    e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

 

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

 

10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

 

    a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

 

    b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;

    a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

    b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

    b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese.

In tale ottica, il comma 1 sospende - dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009 - l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici. Con una precisazione introdotta dalle Commissioni V e VI si è previsto che sono fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.

Fanno eccezione rispetto a tale sospensione:

§      i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

§      le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas (il riferimento a questi ultimi settori è stato inserito nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI).

Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo in esame.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

 

Il comma 8 prevede il monitoraggio, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Entro il 28 febbraio 2009, la stessa Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

 

Si segnala che in data 10 aprile 2008 è stato firmato dal Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi, un Protocollo d’intesa per intensificare la collaborazione fra le due istituzioni nel monitoraggio dei prezzi dell’elettricità e del gas, in uno scenario in cui le tensioni internazionali sui prezzi delle materie prime energetiche producono impatti significativi sui costi del sistema produttivo italiano e delle famiglie.

L’elemento cardine della collaborazione fra l’Autorità e il Garante riguarderà l’attivazione di specifiche iniziative e verifiche, il cui coordinamento operativo sarà assicurato da un gruppo di lavoro congiunto, che si avvarrà anche delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni dei consumatori presso le due istituzioni.

 

Il comma 9, integrato e modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI, in primo luogo estende l’accesso alla tariffa elettrica agevolata introdotta dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007 (cfr. infra)anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

 

Si osserva che non è chiara la portata normativa della disposizione, dal momento che il menzionato decreto del 28 dicembre 2007 già riconosce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti in gravi condizione di salute. In particolare, l’articolo 3 riconosce tale compensazione ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

Andrebbe quindi chiarito se la disposizione non intenda invece estendere ai clienti in gravi condizioni di salute le stesse agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 2 del menzionato decreto per i clienti domestici in condizioni di disagio economico (riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%).

 

Lo stesso comma introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2009 - un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (cd. bonus gas) che si affianca a quello gia previsto per il settore elettrico.

 

Bonus elettrico

La tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio costituisce uno dei cardini della riforma del sistema tariffario dell’elettricità conseguente alla completa liberalizzazione del settore elettrico (dal lato della domanda) avviata a partire dal 1° luglio 2007. La riforma a tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio ha richiesto l’intervento congiunto e coordinato del Governo che ha provveduto, con il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, alla definizione dei criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di elettricità e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per quanto riguarda la definizione delle tariffe.

Il decreto del 28 dicembre 2007[9] del Ministro dello sviluppo economico ha provveduto alla definizione dei criteri e modalità per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus) per soggetti economicamente svantaggiati e in particolari condizioni di salute, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2006 (L. n. 266/05, art. 1, comma 375[10]), nonché dal decreto-legge 18 giugno del 2007, n. 73[11], per superare il sistema agevolativo allora in vigore nel quale l'agevolazione del prezzo dell'energia (detta "fascia sociale") non veniva riservata a chi si trovava in reali condizioni di disagio economico, ma era riconosciuta a tutti i clienti con bassi consumi. Pertanto le famiglie numerose, e con redditi bassi, superando la soglia di consumo determinata per lo sconto, perdevano il diritto all'agevolazione, mentre famiglie composte da una o due persone, con bassi consumi, ne godevano appieno.

La definizione della compensazione spetta all’Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che vi provvede nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico

Si ricorda che l’art. 46, comma 1-bis, del DL 31 dicembre 2007, n. 248[12] ha prevista l’applicazione anche al settore del gas delle disposizioni di cui al citato comma 375 che prevedeva, appunto, la definizione con decreto ministeriale dei criteri per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati.

Secondo quanto disposto dal decreto 28 dicembre 2007 a partire dal 2009 le famiglie in condizioni di disagio economico potranno godere della cosiddetta tariffa sociale (bonus) sulla bolletta elettrica, che garantirà un risparmio del 20%.

Il bonus sociale si applica in favore di:

-        clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, in condizioni di disagio economico con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 7.500 euro annui (si tratta di un indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro);

-        clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno. Un ulteriore bonus fino a 150 euro è destinato ai cittadini utilizzatori di macchinari salvavita energivori.

Gli oneri derivanti dalla compensazione sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (ovvero i costi sostenuti per gli interventi effettuati sul sistema elettrico nel suo complesso per realizzare finalità di interesse dell’intera collettività individuate dal Governo). Per la copertura dei suddetti oneri l'AEEG istituisce un’apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico[13].

Le modalità applicative per l’attivazione del nuovo regime di tutela sociale sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, sono state emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere ARG/elt 117/08 del 6 agosto 2008 e ARG/elt 152/08.

Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08).

Per accedere alle compensazioni i clienti domestici possono presentare domanda al Comune di residenza fornendo gli elementi informativi (dati anagrafici, alcuni dati contenuti nella bolletta, attestazione ISEE, ecc.). I moduli sono reperibili sia sul sito dell’Autorità che presso i comuni.

Per l'accesso alla compensazione relativamente all'anno 2009 e, retroattivamente all'anno 2008, si deve presentare richiesta entro il 28 febbraio 2009.

Nel caso di persone in gravi condizioni di salute, la richiesta deve essere corredata del certificato ASL che attesta le condizioni di salute di uno dei componenti del nucleo familiare tali da richiedere l'uso delle apparecchiature medico-terapeutiche ad alto consumo di energia.

Il Comune rilascia al cliente un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e provvede a comunicare all'impresa distributrice di energia elettrica le informazioni necessarie ad attivare l'agevolazione, applicata dal secondo mese successivo alla comunicazione del Comune.

 

La compensazione della spesa, che tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali (precisazione introdotta dalle Commissioni V e VI), viene riconosciuta in modo differenziato in relazione alle diverse zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente del 15%.

La procedura di accesso al bonus gas prevede la presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l’accesso alle tariffe elettriche agevolate (cfr. supra).

La norma dispone che gli oneri derivanti dalla compensazione siano coperti, nelle regioni a statuto ordinario, con le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 26/2007 e dell’art. 14, comma 1, della legge n. 448/2001. Una modifica apportata dalle Commissioni V e VI prevede che, per il solo 2009, continui ad essere destinata alle finalità di cui dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 26/2007 la somma di 47 milioni di euro.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) all’art. 2, comma 3, concernente interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, stabilisce che a decorrere dal 2009 i relativi stanziamenti siano quantificati in tabella C della legge finanziaria (art. 11, co. 3, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 468). Il comma 4 dello stesso articolo dispone conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, l’abrogazione del richiamato art. 14 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) disciplinante a sua volta la riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano e contenente la previsione della quantificazione degli stanziamenti in tabella C a decorrere dal 2005.

 

Le suddette risorse di bilancio, come risulta dalla relazione tecnica che accompagna il d.d.l. di conversione in esame, sono iscritte nella tabella C del disegno di legge AS 1209 (finanziaria per il 2009) sotto la dicitura “art. 14, comma 1, legge 448/2001” (MEF), e ammontano a 96,5 milioni di euro per il 2009, 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Lanorma stabilisce che qualora le risorse dovessero risultare insufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni, la parte mancante deve essere posta a carico dei titolari di utenze non domestiche mediante l’istituzione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di un’apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico. All’AEEG è altresì demandata la definizione delle altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del bonus gas.

 

Riguardo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, si segnala che l’art. 16 del d.d.l. AS 1195 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, ne dispone la soppressione prevedendo il trasferimento della gestione delle relativa attività (oltre che le risorse strumentali, finanziarie e di personale) all’Acquirente unico S.p.a., fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici S.p.a. (GSE).

 

Il comma 9-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI, riconosce come destinatarie delle tariffe elettriche agevolate e della compensazione della spesa per la fornitura di gas anche le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro.

Si ricorda che l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata e che viene calcolato sulla base della composizione del nucleo famigliare, dei redditi percepiti e dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109[14], modificato dall’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2008 (L. 244/07) individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (articolo 1). In particolare, il comma 3-bis, attribuisce alle autorità competenti in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza. Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano, ai sensi dell’articolo 2, la composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Con riferimento a ciascuna prestazione sociale, l’ente erogatore può prevedere ulteriori requisiti necessari che comunque si aggiungono a quelli previsti per il rilascio dell’attestazione ISEE (articolo 3).

 

I commi da 10 a 13 intervengono in materia di disciplina del mercato elettrico e di dispacciamento dell’energia elettrica.

In particolare il comma 10, modificato dalle Commissioni V e VI, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, detta alcuni principi a cui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione (compreso il termine finale del processo di adeguamento di cui alla lettera a): cfr. infra), dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Tali principi prevedono:

a) la determinazione del prezzo dell'energia, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, sulla base dei diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) l’istituzione, in sede di prima applicazione, di un mercato infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento, con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell’energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) il mantenimento, da parte del Gestore del mercato elettrico, della riservatezza sulle informazioni relative alle offerte di acquisto e vendita per 7 giorni al massimo, fatti salvi i casi in cui sussista un obbligo di comunicazione. La pubblicazione delle informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità avrà cadenza mensile;

d) l’attuazione della riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, al fine di consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) l’attuazione dell’integrazione funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

 

In sostanza, rispetto al testo iniziale, la modifica più rilevante introdotte al comma 10 nel corso dell’esame in sede referente, per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, consiste nella previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi di cui alla lettera a), basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall’istituzione di un mercato infragiornaliero dell’energia in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall’integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento.

 

Il comma 10-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotti misure di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

Si ricorda che, nel testo iniziale del decreto in esame, era prevista invece la possibilità da parte dell'AEEG di effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone con anomalie nell'offerta o con insufficiente livello di concorrenza (comma 10, lettera b)).

 

Il comma 10-ter, introdotto dalle Commissioni V e VI, prevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l’eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell’AEEG, in particolare riguardo a misure per:

§      promuovere l’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;

§      sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

 

Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell’ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell’energia (96/92/CE).

Per quanto concerne la disciplina del mercato elettrico[15], si ricorda che con decreto del 19 dicembre 2003 il Ministro delle attività produttive ha emanato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, che ha attribuito al Gestore del mercato elettrico (GME) a partire dall’8 gennaio 2004, la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all’organizzazione e alla gestione economica del mercato elettrico. Il testo integrato è stato modificato da ultimo, con il decreto del 17 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, che ha introdotto il mercato a termine fisico dell’energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE), nonché la previsione del ruolo di controparte centrale del GME anche per le contrattazioni concluse sul Mercato dei certificati verdi.

 

Si ricorda che dal 31 marzo 2004 è attiva in Italia la Borsa elettrica, prevista dal decreto legislativo n. 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta in sostanza di un mercato telematico che consente la formazione del prezzo dell’energia mediante l’incontro tra l’offerta di energia dei produttori e la richiesta di energia degli utilizzatori.

A partire dal gennaio 2005 è stata avviata la partecipazione attiva della domanda: tutti i clienti idonei[16] (cioè i clienti che hanno il diritto di contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica) hanno la facoltà di acquistare l’energia elettrica di cui necessitano direttamente in Borsa.

A partire da tale data non sono più solo i produttori a stabilire quantità di energie associate a determinati prezzi, ma che anche gli utilizzatori, in qualità di compratori, che possono comunicare a che prezzo sono disposti a comprare energia elettrica. L’incontro di queste due dinamiche stabilisce il prezzo.

Attualmente nella Borsa elettrica (Italian Power Exchange – Ipex) il meccanismo di formazione del prezzo è il prezzo marginale di equilibrio (system marginal price). Il meccanismo di formazione dei prezzi delineato dal punto a) del comma in esame e da realizzarsi al termine del periodo di adeguamento, invece, è quello di tipo basato sul prezzo dichiarato (pay as bid).

 

Con riferimento alla struttura del mercato elettrico, esso si articola nel Mercato elettrico a pronti e Mercato elettrico a termine. A sua volta, il Mercato elettrico a pronti si articola in:

 

Il comma 11, modificato dalle Commissioni V e VI, detta i principi e i criteri direttivi ai quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) dovrà adeguare le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, entro il termine previsto dal precedente comma 10 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) e per le stesse finalità ivi indicate: riduzione degli oneri per le famiglie e le imprese e riduzione del prezzo dell'energia elettrica.

Si ricorda che l’attività di dispacciamento, consistente nella gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio, è svolta da Terna S.p.a., la società principale proprietaria della rete di trasporto nazionale (98,3%) per effetto del DPCM 11 maggio 2004, subentrata al GRTN. Terna è concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento riservate allo Stato. Le regole per la valorizzazione dell'energia di sbilanciamento (ovvero l’energia che eccede l'energia programmata, che invece è valorizzata nel mercato del giorno prima) che si determina nel mercato del dispacciamento sono stabilite dalla delibera dell'Autorità n. 111/06[17].

I principi e i criteri direttivi dettati dal comma in esame sono di seguito elencati:

§      obbligo di presentazione di offerte nei mercati da parte di soggetti che dispongono di impianti o raggruppamenti di impianti essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dipacciamento – come individuati secondo criteri fissati dall’AEEG conformemente ai presenti principi – alle condizioni stabilite dalla stessa Autorità, che provvede a predisporre meccanismi volti a garantire la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori. Sono ritenuti essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dispacciamento gli impianti che risultano indispensabili, sotto il profilo tecnico e strutturale, per risolvere congestioni di rete o per mantenere adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per periodi di tempo significativi;

§      adozione di misure atte a migliorare l’efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei suddetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

 

Il comma 12, modificato dalle Commissioni V e VI, consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone, cui potrà provvedere il Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Si evidenzia che nel comma in esame la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico, mentre il testo iniziale del decreto prevedeva un obbligo per l’AEEG di effettuare tale suddivisione.

 

Si ricorda che con una recente delibera (ARG/elt n. 116/08) l’AEEG ha parzialmente approvato una proposta di suddivisione della rete rilevante in zone predisposta da Terna S.p.a. per il triennio 2009-2011 in attuazione dell’articolo 15 della delibera AEEG 111/06 nella quale, come si rileva nella stessa delibera si prevede, tra l’altro, un aumento del numero di zone in cui è suddivisa la rete rilevante ed, in particolare, si prevede la suddivisione dell’area attualmente afferente alla zona Nord in due zone distinte: Zona NordEst e Zona NordOvest.

Nell’ambito del procedimento istruttorio per la valutazione della proposta di Terna di revisione del numero e dell’estensione delle zone nel mercato elettrico, l’AEEG ha redatto un documento (DCO 24/08,Fondamenti e razionali delle zone: impatto potenziale sul mercato elettrico) con il quale ha inteso portare a conoscenza di operatori, consumatori e soggetti interessati, benefici e criticità che il sistema zonale mantiene nel mercato elettrico italiano, alla luce di quattro anni di operatività del medesimo mercato.

 

Infine il comma 13, modificato dalle Commissioni V e VI, stabilisce che, decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si osserva che andrebbe valutato se sia congruo il riferimento anche al comma 12, dal momento che in tale comma la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone sembra prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 3, commi 2-7
(Pedaggi autostradali)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1o maggio 2009.

2. Identico.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1o gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Identico.

5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo:

5. Identico.

    «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

 

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

    a) identica;

    b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

    b) identica.

    c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;

    a) identica;

    b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

    b) identica.

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».

7. Identico.

 

 

Il comma 2, ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, prevede la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli incrementi tariffari autostradali relativi all’anno 2009. Tali aumenti saranno invece applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

 

Il comma 3 prevede che, entro il 30 aprile 2009, con apposito DPCM, siano approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

Lo stesso comma disciplina le modalità di emanazione del citato decreto, stabilendo che esso debba essere redatto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009. In seguito all’approvazione di emendamento nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto che il decreto dovrà essere emanato sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 4 prevede, sempre fino al 30 aprile 2009, anche la sospensione della riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'art. 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006).

Nella relazione tecnica viene segnalato che tale disposizione “comporta minori entrate nell’importo di 87 milioni di euro per l’ANAS”.

Relativamente al richiamato comma 1021 della legge finanziaria 2007, si ricorda che esso ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade. L’importo del sovrapprezzo è pari:

a)       per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009;

b)       per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009.

Lo stesso comma dispone che i conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa, nonché che conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

 

Il comma 5 integra il disposto dell’art. 8-duodecies, comma 2, del DL n. 59/2008, aggiungendo un periodo volto a consentire alle società concessionarie, ove ne facciano richiesta, di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio.

Relativamente all’art. 8-duodecies del citato DL n. 59/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), si ricorda che con tale articolo è stata modificata la disciplina relativa alle convenzioni dell’Anas S.p.A., introdotta dall'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Con tale modifica si è avuta l’approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59/2008 (tra le quali Autostrade per l’Italia).

In proposito, si ricorda che nel corso dell’audizione presso la 13a Commissione del Senato[18] il Presidente dell’Anas si è soffermato sui vantaggi[19] della convenzione perfezionata con Autostrade per l’Italia e sulle modalità di funzionamento della nuova formula utilizzata per il calcolo delle tariffe che - a suo avviso - risulterebbero più vantaggiose per gli utenti, anche rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti europei. In particolare il Presidente ha espresso, offrendo una serie di dati tecnici, un “giudizio favorevole sul contenuto delle nuove convenzioni uniche approvate ed in particolare su quella con Autostrade per l’Italia, con specifico riguardo al nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe in essa previsto. La necessità di tenere conto dei vincoli posti dalla convenzione previgente, anche alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato, ed i nuovi criteri, rendono il nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe più vantaggioso rispetto a quanto in precedenza previsto. Sulla base di proiezioni attendibili è possibile infatti stimare un minore incremento dell’aumento tariffario di almeno il 6 per cento nel quinquennio prossimo, rispetto agli oneri che sarebbero derivati in conseguenza dell’applicazione della formula previgente di calcolo delle tariffe”.

Su quest’ultimo punto analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo cui “il nuovo meccanismo tariffario che prevede il recupero a fine di ciascun anno del 70% dell’inflazione reale comporta in realtà un risparmio in termini tariffari del 6% a fine quinquennio di regolazione. La vecchia convenzione di Autostrade, infatti, prevedeva il recupero a fine anno dell’inflazione programmata e a fine quinquennio il recupero del 100% dell’inflazione reale oltre agli interessi sulla parte non corrisposta. Tale meccanismo è peraltro in linea con i maggiori paesi europei nei quali è previsto il recupero annuale dell’inflazione reale anche fino alla misura del 100% (Francia: 70%; Portogallo: 90%; Spagna: 100%)”.

Si ricorda, peraltro, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sollevato alcune perplessità - con la segnalazione AS 455[20] - circa “gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali” prevista nella citata convenzione unica. In particolare, in relazione alla sottrazione al confronto concorrenziale l’Autorità ribadisce, tra l’altro, i seguenti principi:

-        il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per aggiudicare il diritto temporaneo di servire il mercato (concorrenza per il mercato) rappresenta “il metodo più idoneo per creare meccanismi concorrenziali artificiali in settori, come la costruzione e gestione delle tratte autostradali, con le caratteristiche di monopolio naturale”;

-        l’introduzione di forme di concorrenza comparativa, rendendo possibile il confronto delle prestazioni economiche di imprese che gestiscono tratte omogenee e che operano pertanto in condizioni “simili”, rafforza l'efficacia dei meccanismi di incentivazione a disposizione del regolatore.

Inoltre, l’Autorità auspica che il sistema prescelto di adeguamento delle tariffe sia definito in modo tale da garantire la massima efficienza produttiva ed allocativa, così che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe più basse per i consumatori.

Tali riflessioni sono state ribadite nel corso dell’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera del 3 dicembre 2008. In particolare, con riferimento al sistema di adeguamento tariffario ancorato all’inflazione, l’Autorità ritiene che esso “non consente di ottimizzare i miglioramenti di produttività nella gestione della rete esistente, né di rivedere periodicamente la formula tariffaria al fine di redistribuire agli utenti gli eventuali benefici derivanti dai recuperi di produttività, i quali restano a vantaggio esclusivo del concessionario.”

Il periodo aggiuntivo introdotto dal comma 5 dell’articolo in commento prevede quindi che la formula del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio sia basata:

§      su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati;

§      sulleseguenti componenti per la specifica copertura degli investimenti:

-       quelli di cui all'art. 21, del DL n. 355/2003, vale a dire quelli contenuti nel piano degli investimenti allegato alle convenzioni, ivi incluso l’eventuale piano di interventi aggiuntivi;

-       quelli nuovi, come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39;

Si ricorda che con la delibera CIPE 26 gennaio 2007, n. 1 è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale». Tale direttiva prevede modalità e criteri omogenei per la redazione delle convenzioni, specifica le modalità applicative del sistema tariffario nel settore autostradale, prevede la remunerazione degli investimenti dei concessionari in proporzione all’effettivo stato di avanzamento del progetto, e disciplina l’aggiornamento del piano economico finanziario al termine di un periodo quinquennale. La successiva delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39[21], ha sostituito integralmente la delibera n. 1 del 2007 ed il documento tecnico alla stessa allegato, definendo in termini più precisi il suo ambito di applicazione e per il resto confermando sostanzialmente le disposizioni della precedente direttiva.

Ai sensi del punto 2.5 dell’allegato[22] alla citata delibera, vengono definiti nuovi investimenti “le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data del 3 ottobre 2006, di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nonché gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari”.

-       quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.

Ai sensi del punto 2.6 dell’allegato alla delibera CIPE n. 39/2007, il parametro X “è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo regolatorio e costante all’interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione”.

 

Come sottolineato da più parti, la formula semplificata prevista dal comma in esame sembra ricalcare quella prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l’Italia (ASPI). La norma in commento consente quindi di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta, la formula tariffaria utilizzata da ASPI.

Si osserva peraltro che la formulazione del testo non chiarisce esplicitamente che la modifica si riferisce a tutte le concessionarie autostradali e non solo a quelle che avevano già sottoscritto gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 59 del 2008.

 

Il comma 6 provvede a modificare in più parti i commi dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 con cui, nel corso della XV legislatura, era stata ridisegnata l’articolazione delle funzioni dell’ANAS quale soggettoconcedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali. Le modifiche recate dal comma in esame prevedono:

a)  la soppressione degli ultimi due periodi del comma 84;

Si ricorda che gli ultimi due periodi del comma 84 prevedono che qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82 (vale a dire, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione), il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta di convenzione e che qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si provvede all’estinzione del rapporto concessorio, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.

b)  l’abrogazione dei commi 87 e 88;

I commi 87 e 88 prevedono l’estinzione del rapporto concessorio nei seguenti casi:

-        il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, non convenga sulla convenzione unica;

-        ANAS S.p.A. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione.

Il comma 87 prevede, altresì, che in tali casi ANAS S.p.A. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara e che nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale.

Relativamente alle lettere a) e b) in commento, si fa notare che probabilmente la ragione delle soppressioni e abrogazioni previste risiede nella necessità di eliminare norme su cui da più parti sono state espresse riserve[23].

 

Il comma 6-bis[24] novella il citato articolo 21 del D.L. n. 355/2003, riguardante la procedura per l’approvazione delle variazioni tariffarie.

La riscrittura operata dal comma in esame conferma l’abrogazione (già prevista dal comma 89, lettera b), del citato articolo 2 del D.L. n. 262/2006) dei commi 1, 2 e 6 dell’art. 21 del DL n. 355/2003, mentre provvede a riscrivere il testo del comma 5 del medesimo articolo 21.

Il nuovo testo del comma 5 prevede una semplificazione che si esplica, nella sostanza, in un accorpamento (e in una riduzione dei termini previsti per le varie fasi dell’iter) delle due procedure previste dal testo previgente per l’approvazione delle variazioni tariffarie annuali, come risulta dallo schema seguente:

Nuovo testo (procedura unica)

Testo previgente (due distinte procedure)

entro il 31 ottobre

entro il 30 settembre

entro il 31 ottobre

Il concessionario provvede a comunicare al concedente:

-    le variazioni tariffarie che intende applicare;

-    la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.

Il concessionario comunica al concedente le variazioni tariffarie che intende applicare.

In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investi­menti, il concessionario comunica al concedente la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre.

nei successivi 30 giorni

nei successivi 45 giorni

nei successivi 30 giorni

Il concedente, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunica­zione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Il concedente, previa verifica della correttezza delle varia­zioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e del­l'economia e delle finanze.

Il concedente, previa verifica della correttezza delle varia­zioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

nei successivi 15 giorni

nei successivi 30 giorni

nei successivi 30 giorni

I citati Ministri, di concerto, ap­provano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato.

I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato.

I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato.

 

Nel nuovo testo previsto dal comma in esame viene poi introdotto un periodo volto a disciplinare il contenuto del provvedimento motivato, che può riguardare esclusivamente le verifiche relative:

-        alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi;

-        alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.

 

Si osserva che la lettera b) del comma 6-bis in esame, che abroga alcuni commi dell’articolo 21 del D.L. n. 355/2003, appare superflua in quanto tali commi sono già stati abrogati dall’articolo 2, comma 89, del D.L. n. 262/2006.

 

Il comma 7 prevede la riscrittura della lettera b) del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 498/1992, come modificato dall'art. 2, comma 85, del DL n. 262/2006.

Si ricorda che il comma 85 dell’art. 2 del DL n. 262/2006 ha novellato il comma 5 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, elencando, tra gli obblighi cui sono soggette le società concessionarie autostradali, anche quello (previsto dalla lettera b) di “mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture”.

 

La modifica in esame attribuisce l’individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale che le concessionarie devono garantire, non più ad un decreto interministeriale, ma alle convenzioni.

 


 

Articolo 3, comma 13-bis
(Imposta provinciale di trascrizione per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli)

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe).

 

13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di trascrizione.

 

 

Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame del decreto nelle commissioni riunite V e VI, riduce a 50 euro, dall’originaria misura di 150,80 euro, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l’iscrizione al PRA di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli.

Anche la cancellazione delle suindicate ipoteche è esente dalla medesima imposta.

 

Si ricorda che l’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[25] ha attribuito alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. E’ stato demandato ad un decreto del Ministro delle finanze di stabilire le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.

Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla tabella allegata al D.M. 27 novembre 1998, n. 435.

 

Nel dettaglio, l'importo base nazionale ammonta a 150,81 euro per gli autoveicoli nuovi, usati con potenza effettiva del motore fino a 53 kilowatt e usati rivenduti con atti soggetti a Iva; gli esemplari usati più potenti sono soggetti ad una tassazione di 3,5119 euro a kilowatt.


 

Articolo 4, commi 1-1-bis
(Fondo per il credito per i nuovi nati)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

 

1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 1 dell’articoloin esame è volto ad agevolare l’accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011. A tal fine si dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito fondo rotativo denominato “Fondo di credito per i nuovi nati”, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Al Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo dell’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Viene poi demandata ad un apposito decreto non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni riguardanti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di rilascio ed operatività delle garanzie.

 

Si deve rammentare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 19, comma 1) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Tale fondo è espressamente finalizzato a:

-        realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;

-        supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Successivamente l’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto un ulteriore stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tali risorse devono essere utilizzate per le seguenti finalità:

-        istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

-        iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

-        iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

-        iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia ;

-        valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

-        sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

La citata legge finanziaria per il 2007 ha disposto altresì che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo in esame per le seguenti ulteriori finalità.

-        finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

-             realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

-             promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Al riparto delle risorse per il 2007, pari a 220 milioni di euro, si è provveduto con il decreto ministeriale 2 luglio 2007.

Successivamente, il decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 ha destinato le risorse non utilizzate riguardanti le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e quelle non ripartite, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, che vanno ad integrare i fondi destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi.

Da ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo, con particolare riferimento alla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

Un decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 ha previsto un primo riparto delle risorse afferenti al Fondo, ammontanti complessivamente a 190 milioni di euro. Tale somma è stata successivamente rimodulata, con decreto del 15 aprile 2008[26], che ha operato una riduzione di 16,8 milioni di euro per effetto del taglio disposto dall’articolo 1, commi 482 e 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

Si ricorda, infine, che l’articolo 46-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha modificato l’articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della citata legge finanziaria per il 2007. In particolare, è stato stabilito che nello sviluppo di progetti che diffondono e valorizzano le migliori iniziative in materia di politiche familiari siano comprese le iniziative adottate da enti pubblici e privati e da associazioni, oltre a quelle promosse da enti locali e imprese, come già previsto in precedenza.

Si ricorda infine che la Tabella C della legge finanziaria per il 2009 (capitolo 2102 “Fondo delle politiche per la famiglia”) prevede uno stanziamento di 187 milioni di euro circa per il 2009.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, integra, per il 2009, il “Fondo per il credito per i nuovi nati” di 10 milioni di euro. L’integrazione è disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori delle malattie rare di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 124/1998 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ha stabilito che con due distinti regolamenti sono individuate, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti (lett. a)) e le malattie rare (lett. b)) che danno diritto a prestazioni sanitarie in regime di esenzione. Con il D.M. 18 marzo 2001, n. 279 è stato adottato il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

 

Le disposizioni in commento specificano, inoltre, che, in ogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi per il 2009 non deve superare il predetto importo di10 milioni di euro.

 


 

Articolo 4, comma 2
(Disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

2. Identico.

«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

 

4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009».

 

 

 

Il comma 2 interviene in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato. In particolare, viene riscritto il comma 4 dell’articolo 9 del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77[27], prevedendo che siano riscattabili i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a domanda dell’assicurato e senza oneri per il Fondo Nazionale del servizio civile.

La norma riguarda i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e quelli della gestione separata[28] di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[29].

La domanda indicata al presente comma viene presentata secondo le modalità disciplinate all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338[30]. Tale norma prevede che nelle ipotesi di omesso versamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro può chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. A tal fine, il datore di lavoro deve esibire all’INPS documenti di data certa dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione corrisposta al lavoratore. In ogni caso, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno, sempre ché fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione. In ogni caso per la costituzione della rendita il datore di lavoro o il lavoratore devono versare la riserva matematica calcolata sulla base di precise tariffe[31]

 

La norma in commento introduce poi due ulteriori commi all’articolo 9 del D.Lgs. n. 77/2002. Il comma 4-bis prevede che gli oneri da riscatto possano essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili, senza interessi per la rateizzazione.

Infine, con il comma 4-ter, si prevede la cessazione a partire dal 1° gennaio 2009 di qualsiasi obbligo contributivo ai fini del precedente comma 4 a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.

 

Nella relazione illustrativa si ricorda che il regime precedente all’introduzione del decreto legislativo n. 77 del 2002 era basato sull’obiezione di coscienza. Agli obiettori in servizio sostitutivo civile era riconosciuto il beneficio previdenziale secondo il principio della contribuzione figurativa, senza richiedere oneri finanziari né all’ufficio nazionale né all’obiettore. La norma in esame è volta, pertanto, a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale del servizio civile, introducendo un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio medesimo. Tale norma risulta particolarmente urgente per garantire che ai giovani volontari che saranno avviati già dal gennaio 2009 si applichi il nuovo sistema contributivo, condizione quest’ultima indispensabile per liberare quelle risorse finanziarie assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento del complessivo sistema del servizio civile. Tale sistema, dopo gli anni di applicazione della normativa di settore, contribuisce fortemente a sostenere gli interventi di assenza alle famiglie con forti problematicità costituendo un prezioso sostegno umano e psicologico ma anche materiale ed economico. La presenza dei giovani volontari impegnati nei vari progetti di assistenza è fondamentale e spesso sussidiaria se non sostitutiva rispetto agli interventi e alle misure che dovrebbero essere garantiti dallo Stato attraverso la rete del welfare.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, la norma in esame prevedendo il venir meno della spesa connessa al versamento della contribuzione a carico del Fondo nazionale del servizio civile determina minori entrate contributive per l’INPS e pertanto è finanziariamente neutra. Si sottolinea, inoltre, che il riscatto previsto determina la possibilità di maggiori entrate per gli enti previdenziali e quindi la maggiore spesa pensionistica futura sarà completamente coperta dai contributi per oneri di riscatto versati dai lavoratori interessati.

 


 

Articolo 4, comma 3
(Riduzione trattamento accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze.

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

Il comma 3 riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Nel testo iniziale del decreto-legge la riduzione d’imposta era limitata al solo trattamento accessorio dei fondi di produttività. A seguito di un emendamento[32] approvato dalle commissioni di merito è stato soppresso il riferimento ai fondi di produttività

Tale riduzione, nonché le modalità applicative della stessa, verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In seguito a un emendamento approvato dalle Commissioni riunite[33], il termine per l’emanazione del decreto è stato fissato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza. A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.

 

Nella relazione tecnica si dà conto del procedimento con il quale si è pervenuti alla determinazione dell’onere complessivo previsto nella norma in commento. Per il comparto sicurezza e difesa, così come per il personale del soccorso pubblico, si è considerato l’80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007. Da qui è stata ipotizzata una riduzione del carico fiscale per l’IRPEF, addizionali regionali e comunali limitatamente ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei Vigili del Fuoco) pari in media al 18 per cento. Pertanto, il maggior costo per lo Stato nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro è stato così ripartito: per le Forze Armate e di Polizia in 46,53 milioni di euro; per i vigili del Fuoco in 13,46 milioni di euro.

 

Si fa presente che il successivo articolo 5 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) ha previsto la proroga delle analoghe misure sperimentali di detassazione dei contratti di produttività nel settore privato.

 


 

Articolo 4, commi 3-bis-3-quater
(Destinazione delle risorse del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

 

3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

 

3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

I commi da 3-bis a 3-quater, frutto dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni riunite in sede referente, destinano a specifiche finalità le risorse del fondo per il servizio antincendi negli aeroporti istituito dall’art. 1, co. 1328, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.

 

Il menzionato comma 1328, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, oltre a prevedere l’incremento di 50 centesimi a passeggero dell’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, istituisce un fondo di 30 milioni di euro, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato.

Alla ripartizione del suddetto fondo si procede con decreti del Ministero dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Il fondo deve essere ripartito tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Le disponibilità di detto fondo sono destinate dal comma 3-bis alle seguenti finalità di valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

§      una quota del 40 per cento all’attuazione di “patti per il soccorso pubblico”, che dovrebbero essere stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo e dovrebbero essere finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal relativo personale;

§      la restante quota del 60 per cento, alla valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico, mediante l’istituzione di una speciale indennità operativa relativa al servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.

 

Il comma 3-ter rimette la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse ai procedimenti negoziali collettivi concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come disciplinati in via generale dall’art. 37 e (per il personale direttivo e dirigente) dall’art. 83 del D.Lgs. 217/2005[34], recante l’ordinamento del personale del Corpo.

 

Il comma 3-quater reca la consueta autorizzazione al ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 4, commi 4-5
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».

4. Identico.

5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Identico.

 

 

I commi 4 e 5 novellano l’articolo 7, comma 3, della legge n. 53 del 2000, concernente l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati.

Nella versione fino ad ora vigente, l'art. 7, comma 3, della L. 8 marzo 2000, n. 53[35], demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la definizione delle "modalità applicative" di tale estensione (tale decreto non è stato ancora emanato).

Il comma 4 specifica che il decreto ministeriale suddetto deve individuare - oltre alle modalità applicative - i requisiti ed i criteri per l'estensione.

Il comma 5 prevede che il medesimo decreto ministeriale sia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si osserva che l'estensione dovrebbe riguardare solo i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto e non quelli in regime di trattamento di fine servizio[36].

 

Si ricorda, infine, che i casi in cui i dipendenti privati hanno diritto ad anticipazioni del trattamento di fine rapporto, in base alla normativa vigente, sono i seguenti:

-          spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

-          acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli[37];

-          periodi di congedo parentale, di congedo per la formazione ovvero per la formazione continua[38].

 


 

Articolo 5
(Detassazione contratti di produttività)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 5.
(Detassazione contratti di produttività)

Articolo 5.
(Detassazione contratti di produttività)

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

 

Identico.

 

 

La norma proroga all’anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale.

Tale regime è stato introdotto, in via temporanea, dall’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008[39],

 

L’articolo 2 del D.L. n. 93/2008 ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)), lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività (comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare l’imposta sostitutiva non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

 

Sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del citato articolo 2 del DL n. 93/2008.

L’ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro.

Rispetto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008, viene elevato da 30.000 a 35.000 euro l’ammontare del reddito da lavoro dipendente, da non superare ai fini dell’accesso al beneficio fiscale.

L’ammontare della remunerazione agevolata, inoltre, viene elevata da 3.000 a 6.000 euro. In proposito si segnala che tale variazione è da collegarsi al periodo temporale cui si applica l’agevolazione: infatti, il DL n. 93/2008 trova applicazione nel secondo semestre 2008, mentre la disposizione in commento si applica all’intero anno 2009.

 

La norma precisa, infine, che qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d’imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2008 (c.d. CUD), il lavoratore dovrà rilasciare apposita attestazione nella quale dichiara l’ammontare del reddito conseguito nell’anno 2008.

 

La relazione tecnica attribuisce alla norma i seguenti effetti di minor gettito (IRPEF e addizionali).

milioni di euro

anno

2009

2010

2011

Totale

-400

-128

0

 

 


 

Articolo 6, commi 1-4
(Deduzione dall'IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.

2. Identico.

3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Identico.

4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

4. Identico.

 

 

Il comma 1 dispone la deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.

La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, DPR n. 917 del 1986).

 

Quest’ultima norma si riferisce al principio della deducibilità delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, nonché diverse dalle imposte per le quali la rivalsa sia obbligatoria o facoltativa, con riferimento alle società e agli enti commerciali residenti. Tuttavia, la deducibilità dell’IRAP in esame deve ritenersi estesa anche ai soggetti che producono reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF, tenuto conto delle norme di carattere generale di cui all’articolo 55, comma 3, del TUIR per le quali, se non diversamente specificato, il reddito prodotto da attività commerciali è considerato reddito d’impresa e all’articolo 56 del TUIR, per il quale il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni del citato testo unico in materia di redditi di società ed enti commerciali residenti[40], le quali si applicano altresì alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Tenuto conto del predetto profilo, nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI è stata modificata la rubrica dell’articolo in esame al fine di includere anche la deduzione dall’IRPEF.

La relazione illustrativa al decreto in esame, infatti, chiarisce che la norma in esame è volta a introdurre una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali[41] e a rendere deducibile tale imposta, ai fini delle imposte sui redditi, considerato che essa colpisce, precisa la relazione, il costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato, nonché gli interessi passivi e gli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati[42].

 

La percentuale forfetaria del 10 per cento è applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che vienecalcolatasul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:

-          società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);

-          società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);

-          banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);

-          imprese di assicurazione (art. 7);

-          imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

 

La relazione illustrativa peraltro chiarisce che la deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, compresi i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) ed e-bis) del decreto IRAP. Tra i beneficiari della deducibilità in esame devono pertanto essere considerate anche le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

 

Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è riferibile:

a)   alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;

b)   alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4.bis.1 del medesimo decreto IRAP.

Ad eccezione del comma 4-bis, i suddetti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevedono, nell’ambito delle spese sostenute dal datore di lavoro, alcuni casi di deducibilità per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti.

Il comma 4-bis reca invece deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.

 

Tenuto conto che la deduzione, fissata in misura forfetaria pari al 10 per cento, è riferita ad oneri deducibili parzialmente ai fini IRAP (costo del lavoro dipendente e agli interessi passivi), andrebbe chiarito se la norma trovi applicazione anche nei confronti dei soggetti che non sostengono i richiamati oneri.

 

Il comma 2 riconosce un rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell’IRAP pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell’imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini della individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973[43].

 

Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) non hanno presentato alcuna istanza di rimborso, il comma 3 riconosce ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all’Agenzia delle entrate della predetta istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il predetto termine di decadenza di 48 mesi.

 

Il comma 4, infine, prevede un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze di cui al comma 2 in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

 

La norma prevede infine:

-        l’eventuale completamento dei rimborsi mediante integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi;

-        la definizione delle modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa dell’articolo in esame mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella:

 

milioni di euro

 

2009

2010

2011

 Minor gettito

-1.089,8

-657,4

-642,4

 


 

Articolo 6, commi 4-bis-4-ter
(Disposizioni concernenti territori colpiti da eventi sismici)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

 

4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

 

Il comma 4-bis, inserito durante l’esame in sede referente, estende l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008, e concernenti i territori dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

La disposizione precisa che i territori ove debbono risiedere o avere domicilio i soggetti interessati dall’estensione operata dal comma in esame sono quelli indicati dai seguenti decreti del Ministero dell’economia e delle finanze:

-        il DM 14 novembre 2002 (G.U. n. 270/2002) recante sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, che riguarda i comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano;

-        il DM 15 novembre 2002 (G.U. n. 272/2002) recante sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002”, che riguarda i comuni di Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello e Ururi nella provincia di Campobasso e Castelnuovo Monterotaro in provincia di Foggia;

-        il DM 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16/2003) recante sospensione dei termini degli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei comuni di Provvidenti in provincia di Campobasso e Pietra Montecorvino in provincia di Foggia.

 

Lo scopo della disposizione è quello di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti.

In particolare, si estende ai citati territori la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l’ambito soggettivo di applicazione di tali benefici.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate si determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009.

Sono anche previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze.

Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del DL n. 162/2008, cui sembra riferirsi il comma in esame, consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dall’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giungo 2008, n. 103[44].

In base al comma 2 dell’articolo 3, i soggetti interessati[45] dovranno corrispondere il 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti. Gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009.

Il comma 2-bis estende tali disposizioni ai soggetti privati e, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione. Tale ultima disposizione è una deroga esplicita all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, che prevede l’applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze stesse.

Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari – diversi dai versamenti – non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate.

In ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. I sostituti di imposta che – ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 1997[46]- hanno chiesto la sospensione dell’effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell’importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall’articolo in esame.

Il comma 4stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l’inefficacia della definizione stessa. In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Lo stesso comma 4 prevede inoltre che – per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze - si applichino le disposizioni dell’art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive. Si stabilisce, inoltre, che - per le somme iscritte a ruolo oggetto della sospensione - il mancato versamento alle prescritte scadenze comporti la riscossione coattiva delle rate non pagate.

Il comma 5rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello a mezzo del quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

 

Il comma 4-ter, per la copertura dell’onere derivante dal comma precedente, quantificato in 54,9 milioni di euro per l’anno 2009, 32 milioni per l’anno 2010 e 7 milioni per l’anno 2011, nonché 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, si provvede mediante costituzione di apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Tale fondo ha una dotazione pari a 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l’anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019, ed è alimentato da una corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

 


 

Articolo 6, commi 4-quater-4-quinquies
(Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A

 

 

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

 

4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»;

 

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011».

 

4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.

 

 

Il comma 4-quater, introdotto nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, proroga all’anno 2010 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta, in via temporanea per gli anni 2007, 2008 e 2009, dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.

 

La legge finanziaria per il 2007[47] ha introdotto, limitatamente al triennio 2007-2009, il diritto alle detrazioni per carichi di famigliaai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

-        che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;

-        di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[48], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.

I soggetti non residenti[49], ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del TUIR non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

 

La lettera b) del comma in esame stabilisce che la detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2011.

 

Il comma 4-quinquies, introdotto dalle Commissioni V e VI in sede referente, dispone una riduzionedi 1,3 milioni di euro per il 2010 e di 4,7 milioni per il 2011 del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 (legge n. 126 del 2008) allo scopo di attribuire alle Amministrazioni un margine di parziale reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa che risultano ridotte in applicazione del comma 1del citato articolo 5 in esame, da utilizzare per far fronte ad eventuali esigenze gestionali[50].

 

Si ricorda che quest’ultima disposizione riduce le autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. “proroga termini”) e al decreto-legge n. 269 del 2003 (collegato alla legge finanziaria 2004) per complessivi 1.010,5 milioni per il 2008, 842,3 milioni per il 2009 e a 644,5 milioni per il 2010.

 

Il predetto Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia[51] con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Successivamente, l’art. 60, co. 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) ha integrato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Si segnala che il Fondo è stato oggetto di numerose decurtazioni e pertanto le dotazioni correnti, al lordo degli eventuali impieghi, non coincidono complessivamente con gli stanziamenti sopra richiamati.

 


 

Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)

 

A.C. 1972

A.C. 1972-A