Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1972/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 88
Data: 05/12/2008
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   OPERE PUBBLICHE
REDDITO FAMILIARE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 185 DEL 29-NOV-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D.L. 185/2008 - A.C. 1972

 

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 88

 

5 dicembre 2008


 

 

 

Il presente dossier è stato coordinato dai Dipartimenti Bilancio e Finanze dall’area Finanza pubblica, con la collaborazione degli altri Dipartimenti competenti del Servizio studi.

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08185.doc


I N D I C E

 

Quadro di sintesi

1.1 Il deteriorarsi della congiuntura economica. 1

1.2 Finalità ed effetti sui saldi di finanza pubblica del decreto legge. 4

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)15

§      Articolo 2 (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE)24

§      Articolo 3, commi 1, 8-13 (Blocco e riduzione delle tariffe)30

§      Articolo 3, commi 2-7 (Pedaggi autostradali)41

§      Articolo 4, comma 1 (Fondo per il credito per i nuovi nati)49

§      Articolo 4, comma 2 (Disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)52

§      Articolo 4, comma 3 (Riduzione trattamento accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico)55

§      Articolo 4, comma 4-5 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)57

§      Articolo 5 (Detassazione contratti di produttività)58

§      Articolo 6 (Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)60

§      Articolo 7 (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)64

§      Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)67

§      Articolo 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace S.p.a., dei pagamenti da parte della P.A.)69

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)73

§      Articolo 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)75

§      Articolo 11 (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)76

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)80

§      Articolo 12 (Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)81

§      Articolo 13 (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)90

§      Articolo 14, comma 1 (Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche)94

§      Articolo 14, commi 2-4 (Disposizioni in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento)97

§      Articolo 14, comma 5 (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)100

§      Articolo 14, commi 6-9 (Disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi)105

§      Articolo 15, commi 1-9 (Riallineamento e rivalutazione per le imprese che applicano i principi contabili internazionali)109

§      Articolo 15, commi 10-12 (Riallineamento maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie)117

§      Articolo 15, commi 13-15 (Valutazione dei titoli)120

§      Articolo 15, commi 16-23 (Rivalutazione di beni immobili)122

§      Articolo 16, commi 1-5 (Soppressione di adempimenti tributari)126

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)130

§      Articolo 16, commi 6-12 (Posta elettronica certificata. Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale)131

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)138

§      Articolo 17 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero)139

§      Articolo 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)142

§      Articolo 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)147

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)171

 

§      Articolo 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.)173

§      Articolo 21 (Finanziamento legge obiettivo)197

§      Articolo 22, commi 1-2 (Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)200

§      Articolo 22, comma 3 (Expo Milano)203

§      Articolo 23 (Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)207

§      Articolo 24 (Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi)210

Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)217

§      Articolo 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale)218

§      Articolo 26 (Privatizzazione della società Tirrenia)224

§      Articolo 27 (Accertamenti)228

§      Articolo 28 (Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.)243

§      Articolo 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali)245

§      Articolo 30 (Controlli sui circoli privati)253

§      Articolo 31, commi 1-2 (IVA servizi televisivi)258

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)260

Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)261

§      Articolo 31, comma 3 (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico)264

§      Articolo 32 (Riscossione)266

§      Articolo 33 (Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)278

§      Articolo 34 (LSU Scuola)282

§      Articolo 35 (Copertura finanziaria)283

§      Articolo 36 (Entrata in vigore)284

 

 


Quadro di sintesi

1.1 Il deteriorarsi della congiuntura economica

 

Prima di illustrare il contenuto del decreto-legge in titolo si ritiene utile fornire un quadro sintetico del deterioramento delle prospettive di crescita dell’economia nazionale e internazionale.

Come si evince dalle tabella seguente, le più recenti previsioni di autunno dei principali organismi internazionali evidenziano come tutte le economie avanzate siano destinate a risentire fortemente nel 2009 degli effetti della crisi finanziaria, mentre segnali di ripresa sono previsti solo a partire dal 2010.

 

 

Prodotto Interno Lordo 2009 - Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

 

settembre

novembre

settembre

Novembre

luglio

novembre

Italia

0,8

0,0

0,9

-1,0

0,5

-0,6

Francia

1,4

0,0

1,5

-0,4

1,4

-0,5

Spagna

1,8

-0,2

1,1

-0,9

1,2

-0,7

Germania

1,5

0,0

1,1

-0,8

1,0

-0,8

Area euro

1,5

0,1

1,4

-0,6

-

-0,5

Regno unito

1,6

-1,0

1,4

-1,1

1,7

-1,3

Ue – 27

1,8

0,2

-

-

-

-

Usa

0,7

-0,5

1,1

-0,9

0,8

-0,7

Giappone

1,1

-0,4

1,5

-0,1

1,5

-0,2

Fonte:   Commissione UE: Spring 2008 Economic forecasts (aprile 2008) e Autumn 2008 Economic forecasts (novembre 2008); OCSE: Economic outlook (maggio e novembre 2008); FMI: World Economic Outlook Update (luglio 2008) e World Economic Outlook Update (novembre 2008).

 

 

Nel grafico che segue è evidenziato l’andamento del PIL dei principali paesi europei e degli Stati Uniti a partire dal 2000 fino alle previsioni di ripresa dell’economia ipotizzate per l’anno 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto interno lordo – Anni 2000-2010 Confronti internazionali

2008-2009 Previsioni

 
(variazioni % a prezzi costanti)


 

Fonte: Per i paesi della UE, dati Commissione europea; per USA, dati FMI (la previsione per il PIL 2010 degli USA è di fonte OCSE).

 

Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi finanziaria, le principali banche centrali, oltre ad introdurre massicce iniezioni di liquidità, hanno provveduto ad operare riduzioni concertate dei tassi d'interesse; con l’ultima revisione operata il 4 dicembre scorso, il tasso di riferimento della BCE è stato fissato al 2,50 per cento, a fronte del 4,25 per cento registrato nel luglio scorso.

Da ultimo, la Commissione europea, al fine di contrastare i riflessi della crisi sull’economia reale, ha elaborato uno specifico Piano europeo di ripresa economica, che prevede interventi complessivi per 200 miliardi di euro e l'indicazione per i singoli Stati di destinare una quota del PIL alle misure di sostegno.

 

Il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Un piano europeo di ripresa economica”, recante una serie di proposte per fronteggiare l’attuale congiuntura economica mediante un’azione coordinata tra gli Stati membri e l'UE che combini gli aspetti monetari e creditizi, la politica di bilancio e gli obiettivi della strategia di Lisbona[1].

La comunicazione, su cui il Consiglio ECOFIN del 2 dicembre 2008 si è espresso favorevolmente, è indirizzata al Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.

Il Piano prevede anzitutto un incentivo finanziario di 200 miliardi di euro (1,5% del PIL dell'UE), costituito da risorse aggiuntive pari a 170 miliardi di euro (circa 1,2% del PIL dell'UE), che gli Stati membri dovrebbero stanziare nei bilanci nazionali per il 2009, e da un finanziamento del bilancio dell’UE a favore di azioni immediate pari a 30 miliardi di euro (circa 0,3 % del PIL dell'UE);

In tale ambito la Commissione sottolinea, in particolare, l’esigenza che gli incentivi finanziari a carico dei bilanci nazionali:

-        siano tempestivi, temporanei, mirati, coordinati;

-        combinino strumenti di reddito e di spesa;

-        siano affiancati da riforme strutturali che sostengano la domanda e migliorino la capacità di adeguamento;

-        siano attuati nell'ambito del patto di stabilità e di crescita, come rivisto nel 2005.

Ad avviso della Commissione, alla luce del patto riveduto, la concomitanza eccezionale di una crisi finanziaria e di una recessione giustifica un'espansione di bilancio coordinata nell'UE, che potrebbe causare in alcuni Stati membri un superamento del valore di riferimento del disavanzo (3% del PIL).

Il Piano ricorda che gli Stati membri che adottano misure anticicliche devono presentare un programma aggiornato di stabilità o di convergenza entro la fine di dicembre 2008, specificando le misure che saranno adottate per ovviare al deterioramento di bilancio e garantire la sostenibilità a lungo termine.

Il Piano di ripresa propone che l'incentivo finanziario europeo e nazionale sia destinato a 10 azioni relative ai quattro settori prioritari della Strategia di Lisbona (persone, imprese, infrastrutture e energia, ricerca e innovazione).

1. Varare un’importante iniziativa europea di sostegno all’occupazione;

2. Creare domanda di manodopera,

3. Favorire l’accesso ai finanziamenti per le imprese;

4. Ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l’imprenditorialità;

5. Aumentare gli investimenti per modernizzare l’infrastruttura europea;

6. Migliorare l’efficienza energetica degli edifici;

7. Promuovere la rapida introduzione di “prodotti verdi”;

8. Aumentare gli investimenti in R&S, innovazione e istruzione;

9. Sviluppare tecnologie pulite per le auto e l'edilizia;

10. Internet ad alta velocità per tutti.


1.2 Finalità ed effetti sui saldi di finanza pubblica del decreto legge

Alla luce del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, il decreto legge in esame, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture, e contrasto all’evasione fiscale.

Nel preambolo del provvedimento il Governo sottolinea, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi volti a:

§      favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;

§      promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;

§      riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure.

 

Si sottolineano, infine, le particolari ragioni di urgenza “connesse con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, nonché l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari”.

 

Prima di passare in rassegna le singole misure, va segnalato come l’intervento di sostegno all’economia perseguito dal provvedimento rechi effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

L’effetto anticongiunturale affidato al D.L. è pertanto ascrivibile agli interventi di riallocazione e rimodulazione delle risorse, volti a conseguire effetti di sostegno ed impulso all’economia attraverso l’individuazione di specifiche misure e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto legge sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto per il triennio 2009-2011, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

1.733,0

1.205,6

1.597,2

Maggiori entrate

5.247,2

2.511,6

2.525,3

Totale entrate

3.514,2

1.306,0

928,1

Minori spese

2.152,4

1.173,8

1.163,7

Maggiori spese

5.276,3

2.000,2

1.931,0

Totale spese

3.123,9

826,4

767,3

TOTALE GENERALE

390,3

479,6

160,8

 

 

INDEBITAMENTO NETTO P.A.
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

1.766,9

1.302,0

1.761,5

Maggiori entrate

5.026,0

2.357,4

2.360,1

Totale entrate

3.259,1

1.055,4

598,6

Minori spese

945,4

1.291,8

2.186,7

Maggiori spese

4.175,4

2.226,8

2.706,7

Totale spese

3.230,0

935,0

520,0

TOTALE GENERALE

29,1

120,4

78,6

 

Nel complesso, gli effetti derivanti dal decreto di legge comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 390 milioni di euro nel 2009,480 milioni nel 2010. e 160 milioni nel 2010.

Analoghi, sebbene di entità inferiore, risultano gli effetti derivanti dal decreto in termini indebitamento netto della PA, per il quale si registra un miglioramento pari a circa 29 milioni di euro nel 2009, 120 milioni nel 2010 e 79 milioni nel 2010.

 

In relazione alla composizione della manovra, il provvedimento reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate.

Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi.

Nel complesso, sul versante della spesa si osserva come le maggiori spese nette ammontino a circa 3,12 miliardi di euro, di cui 3,48 miliardi di euro di maggiori spese nette di parte corrente e 0,36 miliardi di euro di minori spese nette in conto capitale.

Sul versante delle entrate, il provvedimento determina, sempre per il 2009, un incremento netto delle medesime pari ad oltre 3,5 miliardi di euro.

 

Per quanto concerne, segnatamente, il reperimento delle risorse,allacopertura finanziaria di larga parte delle disposizioni onerose previste dal decreto di legge si fa fronte a valere su quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo, mentre alcuni interventi onerosi trovano copertura nell’ambito delle singole norme autorizzative, ovvero su risorse già appostate a legislazione vigente.

 

In particolare, con riferimento alle maggiori entrate, gli interventi di maggior rilievo sono riferibili alle disposizioni in materia di:

§      riallineamento e rivalutazione volontari dei valori contabili e rivalutazione degli immobili delle imprese;

§      potenziamento delle attività di accertamento mediante l’istituto dell’invito al contraddittorio;

§      rafforzamento degli strumenti per la tutela dei crediti tributari;

§      tutoraggio delle imprese grandi dimensioni;

§      recupero di crediti tributari inesistenti utilizzati in compensazione;

§      escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.;

§      rafforzamento dei controlli di carattere tributario sui circoli privati;

§      aumento dell’IVA sui servizi televisivi e imposizione sul materiale pornografico;

§      potenziamento delle attività di riscossione per i soggetti che hanno aderito a procedure di definizione agevolata delle imposte.

 

In relazione alle minori spese, la gran parte delle medesimesono riconducibili alle disposizioni in materia di riduzione della dotazione del Fondo per le aeree sottoutilizzate e del Fondo destinato ai rinnovi contrattuali, cui si aggiungono riduzioni ovvero soppressioni di singole autorizzazioni legislative di spesa.

 

In ordine all’utilizzo delle risorse, le maggiori spese sono principalmente ascrivibili alle disposizioni in materia di:

§      bonus straordinario per le famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito;

§      contributi statali a favore dei mutui per la prima casa;

§      integrazione del fondo per l’occupazione;

§      finanziamento degli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e contratti di servizio con Trenitalia;

§      rifinanziamento della legge obiettivo per le infrastrutture strategiche;

§      corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali;

§      proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili nel settore scolastico.

 

Ulteriori maggiori spese sono, inoltre, riferibili alla sospensione temporanea dei sovraprezzi per i pedaggi autostradali, alle agevolazioni tariffarie per le utenze gas a favore dei soggetti economicamente svantaggiati, alle procedure di stipula di convenzioni per assicurare i collegamenti marittimi essenziali connesse alla privatizzazione della società Tirrenia e all’assegnazione di risorse alla società Equitalia.

 

Da ultimo, gli interventi recanti minori entrate sono principalmente ascrivibili alle disposizioni in materia di:

§      deducibilità della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi dalle imposte sui redditi;

§      pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo;

§      detassazione del trattamento economico accessorio di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e proroga per il 2009 delle misure di detassazione in materia di contratti di produttività.

 

 

Si segnala, infine, come talune misure introdotte dal decreto legge in esame siano coperte a valere su risorse già previste a legislazione vigente, come nel caso nel caso del Fondo rotativo destinato a rilasciare garanzie per il credito alle famiglie nel cui ambito avvengano nuove nascite.

 

Analogamente, interventi di potenziale significativa entità sotto il profilo finanziario sono effettuati mediante una riallocazione di risorse già previste a legislazione vigente; è questo il caso delle disposizioni d cui all’articolo 18, che prevedono la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

 

Da ultimo, si segnala come alcuni interventi introdotti dal decreto prevedano modalità di attivazione - e di conseguente copertura finanziaria – di natura eventuale, come nel caso delle disposizioni di cui all’articolo 12 in materia di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali.

Quadro di copertura DL 185/2008 – effetti sul SNF per il 2009

(milioni di euro)

Risorse

Impieghi

Maggiori entrate

5.247,2

Maggiori spese

5.276,3

Rivalutazione valori contabili – IAS

2.457,0

Bonus famiglia

2.400,0

Accertamenti – adesione invito contraddittorio

972,0

Fondo investimenti Ferrovie

960,0

Tutoraggio imprese grandi dimensioni

800,0

Contratto di servizio Trenitalia

480,0

Rivalutazione immobili imprese

300,2

Mutui- contributo interessi

350,0

Aumento IVA servizi televisivi

214,0

Integrazione fondo occupazione

254,0

Altre maggiori entrate di cui:

504,0

Altre maggiori spese di cui :

832,3

Imposte materiale pornografico

254,0

Indennità vacanza contrattuale

257

 

 

Fondo rimborso deducibilità IRAP
(anni pregressi)

100

 

 

Agevolazioni tariffarie utenze gas

96,4

Minori spese

2.152,4

Minori entrate

1.733,0

Riduzione FAS (Ferrovie e Tirrenia)

1.635,0

Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF

1.078,1

Altre minori spese

517,4

Altre minori entrate di cui:

654,9

 

 

Detassazione contratti di produttività

400

 

 

Pagamento IVA alla riscossione corrispettivo

188

 

 

Detassazione produttività personale
(comparto sicurezza)

60

TOTALE

7.399,6

TOTALE

7.009,3

 

 

Miglioramento saldo netto da finanziare

390,3


I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese), con riferimento al saldo netto da finanziare.

Impieghi – anno 2009

 

Reperimento risorse – anno 2009


Riepilogo effetti in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto PA

 

Art.

Co.

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

A) MINORI ENTRATE

1.733,0

1.205,6

1.597,2

1.766,9

1.302,0

1.761,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2-7

Minori entrate ANAS

0

0

0

87

0

0

4

3

Detassazione compensi produttività personale comparto sicurezza

60

0

0

0

0

0

5

 

Detassazione contratti di produttività

400

80

0

400

128

0

6

1-3

Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF

1078,1

648,6

633,6

1.085

655

640

6

1-4

Deducibilità IRAP (Robin tax)

4,8

2,4

2,4

4,8

2,4

2,4

7

 

Pagamento Iva al momento riscossione corrispettivo

188

31

31

188

31

31

15

1-3

Riallineamento e rivalutazione valori contabili – IAS effetto IRES

0

420,6

805,8

0

462,6

913,9

15

4

Rivalutazione immobili imprese – effetto IRES

0

0

85,1

0

0

134,9

23

 

Detassazione microprogetti di interesse locale

2,1

23

39,3

2,1

23

39,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) MAGGIORI ENTRATE

5.247,2

2.511,6

2.525,3

5.026,0

2.357,4

2.360,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1-3

Riallineamento e rivalutazione valori contabili – IAS imposta sostitutiva

2.457

45,6

0

2.457

46

0

15

4

Rivalutazione immobili imprese

300,2

77,2

79,5

300,2

77,2

79,5

19

6

Versamento bilancio Stato risorse INPS

100

150

150

0

0

0

27

1-4

Accertamenti – adesione invito contraddittorio

972

972

972

145,8

145,8

145,8

27

5-8

Strumenti tutela crediti tributari

0

0

0

225

225

225

27

9-15

Tutoraggio imprese grandi dimensioni

800

700

600

120

732

566

27

16-21

Recupero crediti utilizzati in compensazione

0

0

0

110

165

220

28

 

Escussione garanzie in favore PA

0

0

0

750

100

100

30

 

Controllo circoli privati

150

150

300

150

150

300

31

1-2

Aumento IVA servizi televisivi

214

270

270

214

270

270

31

3

Imposte Materiale pornografico

254

146,8

153,8

254

146,8

153,8

32

7

Recupero somme condono

0

0

0

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE NETTE

3.514,2

1.306,0

928,1

3.259,1

1.055,4

598,6

 


 


Art.

Co.

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

MINORI SPESE

2.152,4

1.173,8

1.163,7

945,4

1.291,8

2.186,7

3

 

Riduzione Fondo accise

96,4

87,8

87,7

96,4

87,8

87,7

11

1

Copertura rifinanziamento Fondo di garanzia Confidi – Revoche L. 488/92

0

0

0

150,0

150,0

150,0

19

5-6

Soppressione art. 13, co. 7-12, DL 35/05

54

54

54

54

54

54

19

6

Fondo rotazione professionale

0

0

0

100

150

150

21

3

Compensazione contributi pluriennali legge obiettivo

0

0

0

0

0

350

25

3

Riduzione FAS

1440

480

480

480

720

1200

26

2

Riduzione FAS

195

130

65

65

130

195

27

16-21

Recupero crediti utilizzati in compensazione – Riduzione dotazione missione “Politiche finanziarie e di bilancio”

110

165

220

0,0

0,0

0,0

33

 

Riduzione fondo contratti

257

257

257

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE

5.276,3

2.000,2

1.931,0

4.175,4

2.226,8

2.706,7

1

 

Bonus famiglia

2.400

0,0

0,0

2.400

0,0

0,0

2

 

Mutui- contributo interessi

350,0

0

0

350,0

0,0

0,0

3

 

Sospensione sovraprezzi pedaggi- corrispettivi ANAS

87

0

0

0

0

0

3

 

Agevolazioni tariffarie utenze gas

96,4

87,8

87,7

96,4

87,8

87,7

5

1

Detassazione contratti produttività – addizionale regionale

0,0

37

0,0

0,0

0,0

0,0

5

1

Detassazione contratti produttività – addizionale comunale

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2

Detassazione contratti produttività comparto sicurezza

0,0

0,0

0,0

60

0,0

0,0

6

 

Deducibilità IRAP–addizionale regionale

4,9

4,9

4,9

0

0

0

6

 

Deducibilità IRAP–addizionale comunale

2,0

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

6

4

Fondo rimborso mancata deducibilità IRAP

100

500

400

100

500

400

11

1

Rifinanziamento Fondo di garanzia Confidi

0

0

0

150,0

150,0

150,0

15

 

IAS- effetto IRAP

0

42

108,1

0

0

0

15

 

Rivalutazione immobili-IRAP

0

0

12,8

0

0

0

19

6

Integrazione fondo occupazione

254

304

304

254

304

304

21

1

Legge obiettivo -rata

60

210

210

10

50

50

21

3

Legge obiettivo - mutuo

0

0

0

50

350

450

25

1

Fondo investimenti Ferrovie Spa

960

0

0

0

240

720

25

2

Contratto di servizio Trenitalia Spa

480

480

480

480

480

480

26

1

Privatizzazione Tirrenia Spa

65

65

65

65

65

65

32

4

Equitalia - oneri riscossione

50

0

0

50

0,0

0,0

33

 

Indennità vacanza contrattuale

257

257

257

0

0

0

35

 

LSU scuola

110

0

0

110

0

0

 

 

TOTALE SPESE NETTE

3.123,9

826,4

767,3

3.230,0

935,0

520,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE

3.514,2

1.306,0

928,1

3.259,1

1.055,4

598,6

 

 

TOTALE SPESE

3.123,9

826,4

767,3

3.230,0

935,0

520,0

 

 

TOTALE GENERALE

390,3

479,6

160,8

29,1

120,4

78,6


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)

 


1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;

c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:

a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

L’articolo 1 assegna per il 2009 un beneficio economico (bonus) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l’attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all’ammontare del reddito complessivo.

 

A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame (comma 22).

 

Requisiti

Il reddito complessivo di riferimento deve essere determinato, nel 2008, esclusivamente da:

a)      reddito da lavoro dipendente;

b)      reddito da pensione;

c)      redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)

Si tratta in particolare:

-          i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a);

-          le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (lettera c-bis);

-          le remunerazioni dei sacerdoti di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge n. 343/1974 (lettera d);

-          compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l);

-          gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, (lettera i, limitatamente alla previsione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR).

d)      redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico.

e)  i titolari di redditi fondiari,come definitidall’articolo 25 del TUIR (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati), solo se realizzati unitamente ai redditi indicati alle lettere precedenti, e per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Conseguentemente non beneficiano del bonus i soggetti che realizzano esclusivamente redditi fondiari indipendentemente dall’ammontare degli stessi.

 

Dal beneficio sono pertanto esclusi i soggetti titolari di partita IVA.

 

Il comma 2 specifica che nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si devono considerare il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi come definiti dall’art. 433 c.c. nei limiti indicati dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del TUIR. Ai fini del computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, come definito dall'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

 

Determinazione del bonus

Il comma 3 differenzia l’ammontare del bonus in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti indicati dal comma 1. In alternativa è prevista la facoltà, contemplata al comma 12, di richiedere il bonus in relazione al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008

 

 

Il bonus viene così determinato:

a)      200 euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15.000 euro;

b)      300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;

c)      450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;

d)      500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

e)      600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

f)        1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;

g)      1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del TUIR, con reddito complessivo familiare fino a 35.000 euro.

 

Il comma 4 specifica che il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la c.d. “social card[2]”.

 

Modalità di erogazione

Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta autocertificata prodotta dai soggetti interessati.

La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 al sostituto di imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 dicembre 2009).

La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai quali non spetta alcun compenso.

Si tratta di:

a)       gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)      i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c)       le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d)       i centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e)       gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Ai sensi del comma 21 tali soggetti sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

 

Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007 (comma 7).

Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 8).

 

Qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 (comma 12) il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009 (comma 14), in relazione ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009 (comma 13).

In tal caso Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 15).

 

L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14:

§      è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso compensazione (articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997) a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione;

§      deve essere indicato nel modello 770;

§      non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 9 specifica, altresì, che l'utilizzo del sistema del versamento unificato da parte degli enti pubblici (indicati alla Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche (indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), sottoposte ai vincoli della tesoreria unica, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

 

Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 (se riferito al periodo di imposta 2007) o entro il 30 giugno 2009 (se riferito al periodo di imposta 2008), anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione (commi 10 e 16).

 

Relativamente alle richieste riferite al periodo d’imposta 2007, qualora il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta di ammissione al bonus, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo (comma 11).

 

Per i casi in cui i requisiti siano riferiti al periodo d’imposta 2008 la richiesta può essere presentata (comma 17):

a)      entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b)      con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

 

Ai sensi del comma 18 l'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17, lettera a), con le modalità previste dal D.M. 29 dicembre 2000[3].

 

Il comma 19 disciplina la restituzione degli importi da parte dei soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte; l’Agenzia delle entrate è autorizzata (comma 20) ad effettuare i necessari controlli.

 

Il comma 23 dispone circa il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti previdenziali e dell'Agenzia delle entrate, i cui risultati dovranno essere comunicati al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge n. 468 del 1978.

La disposizione richiamata prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.


 

Articolo 2
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE)

 


1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.


 

 

L’articolo 2 in esame reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato al tasso del 4 per cento ovvero, se maggiore, ad un importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.

Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 2 in esame stabilisce che l'importo delle rate dovute dal mutuatario dei mutui a tasso d’interesse variabile debba essere calcolato con riferimento al “maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto”.

Si ritiene che la misura del 4 per cento, non altrimenti specificata, debba intendersi riferita al tasso di interesse complessivo del mutuo.

Il cosiddetto spread rappresenta solitamente il margine di guadagno della banca che, sommato al tasso interbancario di riferimento che la banca paga per reperire la liquidità sul mercato interbancario (solitamente l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile) determina il tasso di interesse applicato al mutuo.

Il criterio di calcolo indicato dalla norma non si applica qualora le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore a quella calcolata

Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano soltanto all’importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009.

Di conseguenza, coloro che hanno stipulato mutui a tasso variabile dovranno corrispondere le rate dovute nel corso del 2009 per un importo limitato che non potrà essere superiore ad un importo calcolato al tasso del 4 per cento ovvero, se maggiore, ad un importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame chiarisce che il comma 1 si applica ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.

 

Tali categorie catastali identificano le seguenti tipologie immobiliari urbane: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

 

Sempre il comma 2 dell’articolo 2 in esame chiarisce che il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

 

Il richiamato articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative, ferma restando l’opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.

 

Nel caso di applicazione ai mutui rinegoziati in applicazione del citato articolo 3 del D.L. n. 93 del 2008, l’effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che la differenza tra gli importi dovuti dal mutuatario delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è corrisposta dallo Stato, dovendosi stabilire con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto-legge.

 

Il citato articolo 16, comma 9, del presente decreto-legge prevede che possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

 

Si rileva che né nella norma né nella relazione di accompagnamento si ravvisano indicazioni in ordine alle ragioni obiettive in base alle quali l’intervento di sostegno recato dall’articolo è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile. In assenza di tali indicazioni la scelta di neutralizzare la variazione del tasso di interesse posto a carico del mutuatario contraente un mutuo a tasso di interesse variabile mediante un esborso di denaro da parte dell’erario, si concretizza in una disparità di trattamento del legislatore rispetto ai mutuatari a tasso fisso, che, accollandosi un tasso di interesse maggiore, hanno scelto, in mancanza di altri meccanismi al momento della stipula, di neutralizzare con il proprio patrimonio il rischio della variazione del tasso di interesse. Ciò anche considerato che la norma interviene con effetto retroattivo su situazioni patrimoniali dei privati già disciplinate in via contrattuale, derivandone l’eventualità di causare contenzioso giurisdizionale in materia.

 

Il comma 4 esame prevede che gli oneri derivanti dal comma 3 siano coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

Secondo il comma 5, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale sono obbligate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad offrire ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Il sito web della Banca d’Italia indica il tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento principali al 3,25 per cento effettivo dal 12 novembre 2008.

Sempre il comma 5 in esame prevede che il tasso complessivo applicato in tali contratti debba essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

 

Si rileva che non viene indicato dalla norma il meccanismo di indicizzazione che dovrebbe avere come base il tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principali.

 

Il comma 5 in esame prosegue stabilendo che le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo le stesse trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.

Il comma 5 punisce l'inosservanza delle disposizioni ivi recate e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario - TUB), prevedendo inoltre l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 145 dello stesso TUB.

 

Il richiamato articolo 144 del TUB prevede, al comma 1, che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, del TUB o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Il comma 2. stabilisce che le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Il comma 4 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).

Il comma 5 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Il richiamato articolo 145 del TUB prevede la procedura sanzionatoria, stabilendo che per le violazioni previste cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applica le sanzioni con provvedimento motivato. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.


 

Articolo 3, commi 1, 8-13
(Blocco e riduzione delle tariffe)