Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali D.L. 155/2008 (A.C. 1762) e D.L. 157/2008 (A.C. 1774) - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1762/XVI   AC N. 1774/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 63
Data: 15/10/2008
Descrittori:
CREDITO   CRISI ECONOMICA
ECONOMIA NAZIONALE     
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 155 DEL 09-OTT-08   DL N. 157 DEL 13-OTT-08

Casella di testo: Progetti di legge
 


15 ottobre 2008

 

n. 63/0

 

Stabilità del sistema creditizio e continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

D.L. 155/2008 (A.C. 1762) e D.L. 157/2008 (A.C. 1774)

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

1762

Numero del decreto-legge

155/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

Numero di articoli

 

testo originario

6

Date:

 

emanazione

9 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 ottobre 2008

assegnazione

9 ottobre 2008

scadenza

8 dicembre 2008

Commissione competente

VI (Finanze)

Pareri previsti

I, II, V, X, XIV

 

Numero del disegno di legge di conversione

1774

Numero del decreto-legge

157/2008

Titolo del decreto-legge

Misure per garantire la stabilità del sistema creditizio

Numero di articoli

 

testo originario

3

Date:

 

emanazione

13 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 ottobre 2008

assegnazione

13 ottobre 2008

scadenza

12 dicembre 2008

Commissione competente

VI (Finanze)

Pareri previsti

I, II, V,X, XIV


Contenuto

 

D.L. 155/2008 (A.C. 1762)

 

Il decreto-legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare misure straordinarie eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea dello scorso 7 ottobre.

 

L’articolo 1 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale. A tal fine è prevista un’autorizzazione della Banca d’Italia che verifica l’esistenza dei requisiti richiesti, l’adeguatezza del programma di stabilizzazione e rafforzamento da attuare in un periodo non inferiore a 36 mesi, e la presenza di politiche dei dividendi dirette a garantire un regime di favore per il Ministero nella distribuzione degli utili (commi da 1 a 4).

Negli interventi in favore delle banche cooperative, al Ministero non si applicano i limiti partecipativi previsti dal Testo unico bancario (nessun socio può detenere più dello 0,50% del capitale nelle banche popolare ovvero un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro per le banche di credito cooperativo) ed è comunque garantito un diritto di voto proporzionale alle partecipazioni possedute (comma 5).

Il comma 6 dispone la inapplicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA) per le partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e finanze.

I commi 7 ed 8 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previsti dal presente articolo.

In particolare, il comma 7 dispone che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia . Tali risorse – il cui importo non è quantificato - sono individuate, mediante: a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria; b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) l’utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa;d) l’emissione di titoli del debito pubblico.

Ai sensi del comma 8, i suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

 

L’articolo 2, comma 1, estende la facoltà di avviare le procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche che presentano problemi di liquidità.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi di ricapitalizzazione pubblica delle banche previsti dall’articolo 1 sono ammessi anche per gli istituti di credito che si trovano in amministrazione straordinaria o in gestione provvisoria.

 

L’articolo 3 reca deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia nonché la previsione di una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Banca d‘Italia.

 

L’articolo 4 integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statalea favore dei depositanti delle banche italiane.

 

L’articolo 5 reca le disposizioni di attuazione delle norme del decreto-legge medesimo, nonché la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi, nonché sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie statali è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

 

 

D.L. 157/2008 (A.C. 1774)

 

Il decreto-legge completa gli strumenti già previsti con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, al fine, in particolare, di riattivare il funzionamento del mercato dei prestiti interbancari, in linea con gli indirizzi approvati dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro nel vertice di Parigi del 12 ottobre 2008.

 

L’articolo 1 prevede, in generale, una garanzia dello Stato sulle passività delle banche e un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Si autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

 

L’articolo 2 affida a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente decreto. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato sulle passività delle banche e sulle operazioni stipulate dalle banche è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

 

Relazioni allegate

Ai decreti sono allegate le previste relazioni illustrative.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge n. 155 del 2008 fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, nonché di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria.

La premessa al decreto-legge n. 157 del 2008 fa riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di integrare il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I decreti-legge n. 155 e n. 157 del 2008 vertono sulla materia della tutela del risparmio e mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

I provvedimenti appaiono in linea con le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea dello scorso 7 ottobre e dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro nel vertice di Parigi del 12 ottobre 2008, anche con riguardo alla disciplina degli aiuti di Stato (cfr. il paragrafo Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea).

Iniziative dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie

Il 13 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle misure prese nei confronti di istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria globale. Il documento – che formalmente non ha carattere giuridicamente vincolante - è volto a chiarire i criteri ai quali la Commissione intende attenersi per valutare, sotto il profilo della compatibilità con le norme relative agli aiuti di Stato, i provvedimenti che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno in difesa delle istituzioni finanziarie rilevanti per i sistemi nazionali.

La comunicazione definisce i principi e criteri di valutazione in relazione a tre diverse tipologie di aiuto alle istituzioni finanziarie: garanzie a copertura delle passività delle istituzioni finanziarie; ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie; altre forme di sostegno alla liquidità.

In merito alle prime due tipologie, la Commissione intende considerare gli aiuti ammissibili in presenza delle seguenti condizioni: obiettività e carattere non discriminatorio dei criteri di individuazione dei beneficiari, efficacia limitata nel tempo (di norma non più di due anni con revisione ogni sei mesi); limitazione allo stretto necessario,assicurando che il costo delle garanzie sia coperto in maniera significativa dai beneficiari e/o dal settore interessato e che il sistema di garanzie sia basato su un adeguato compenso da parte elle singole istituzioni finanziarie beneficiarie;difesa contro possibiliabusi da parte dei beneficiari e contro distorsioni indebite della concorrenza; distinzione istituzioni solide e istituzioni in difficoltà strutturale.

Con riferimento alle altre tipologie di sostegno alla liquidità, la Commissione ritiene che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato le misure non selettive e aperte a tutti gli attori del mercato, concesse da autorità pubbliche, ad esempio, le Banche centrali.

 

Revisione del livello di garanzia minimo dei depositi bancari

Il 15 ottobre 2008 la Commissione COM(2008) 661/3 ha presentato una proposta di direttiva volta alla revisione alla direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, la proposta stabilisce:

-        l’aumento del livello minimo di garanzia dei depositi dagli attuali 20.000 euro ad almeno 50.000 euro e, dopo un anno da tale aumento, ad almeno 100.000 euro;

-        soppressione della “coassicurazione” al fine di assicurare che la totalità dei depositi garantiti sia rimborsata;

-        riduzione da tre mesi a tre giorni del termine entro cui il sistema di garanzia dei depositi deve rimborsare i depositanti in caso di fallimento della loro banca.

 

Il Vertice dei paesi della zona euro – 12 ottobre 2008

Il 12 ottobre 2008 si è svolto a Parigi un vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dei Paesi della zona euro che hanno adottato una dichiarazione contenente un piano di azione per fronteggiare le attuali turbolenze finanziarie.

La dichiarazione prospetta un approccio comune coordinato e specifiche misure per il conseguimento di sei obiettivi: garantire sufficienti liquidità alle istituzioni finanziarie, facilitare il finanziamento delle banche, apportare agli istituti finanziari le risorse di capitale perché continuino a finanziare correttamente l’economia; apportare una ricapitalizzazione sufficiente alle banche in difficoltà; assicurare una adeguata flessibilità nella applicazione delle regole contabili; Rafforzare le procedure di cooperazione tra paesi europei.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 5 del decreto-legge n. 155 del 2008 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Banca d’Italia, di stabilire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale, nonché di attuazione del presente decreto.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2008 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l'adozione delle disposizioni di attuazione che specifichino criteri, condizioni e modalità delle operazioni ivi previste e della garanzia dello Stato.

Coordinamento con la normativa vigente

I decreti-legge incidono, anche in via derogatoria, su disposizioni del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e del testo unico della finanza di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Derogano inoltre agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 nonché alla legislazione vigente in materia di emissione di titoli di Stato.

Riguardo alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 1 del D.L. n. 155/2008, si osserva come la procedura prevista abbia un carattere innovativo anche rispetto alle recenti disposizioni previste in materia di flessibilità di bilancio dall’articolo 60 del decreto legge n.112 del 2008, posto che si demanda ad un DPCM da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti l’individuazione delle riduzioni di dotazioni finanziarie stabilite nella legge di bilancio e di singole autorizzazioni legislative di spesa. Con riferimento alla possibilità di emettere titoli del debito pubblico, si osserva, inoltre, come tale modalità di copertura, che non rientra tra le modalità di copertura finanziaria delle leggi tipizzate dall’articolo 11-ter della legge di contabilità generale, sia stata utilizzata in passato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario; andrebbero comunque valutati gli effetti delle eventuali emissioni di titoli sull’andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative alla riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL.

Impatto sui destinatari delle norme

Le norme incidono sull’attività delle banche, della Banca d’Italia e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 1, del D.L. n. 155/2008, il comma 3 pur non prevedendolo espressamente, sembrerebbe diretto a qualificare come “azioni privilegiate” i titoli acquistati dal Ministero.

Si segnala che, a differenza di quanto disposto dal comma 5, che reca una disciplina applicabile limitatamente “alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del presente articolo”, il comma 6 introduce una norma di carattere generale che trova applicazione in tutte le ipotesi di acquisto di partecipazioni da parte del medesimo Ministero.

Andrebbe chiarito se, come sembrerebbe in base al tenore letterale della norma, le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 (verifica della Banca d’Italia, distribuzione privilegiata dei dividendi, deroghe per le banche cooperative, disapplicazione della disciplina OPA) trovino applicazione alla sola ipotesi di acquisto diretto di partecipazioni e non anche all’ipotesi in cui il Ministero fornisca, ai sensi del comma 1, garanzie per l’aumento del capitale sociale.

 

Con riferimento all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 155/2008, il testo della norma contiene il riferimento “agli articoli 70, e seguenti” del testo unico bancario. Poiché tale provvedimento è costituito da 162 articoli e la relazione illustrativa allegata al provvedimento si riferisce alle ipotesi di amministrazioni straordinaria e gestione provvisoria, sarebbe opportuno meglio circoscrivere le norme cui la disposizione in commento intende fare riferimento.

Con riferimento all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 157/2008, non è previsto un termine per l’emanazione dei decreti di attuazione.