Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università - D.L. 137/2008 - A.C. 1634-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1634/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 39    Progressivo: 1
Data: 25/09/2008
Descrittori:
CORSI DI LAUREA   INSEGNANTI
LIBRI DI TESTO   RENDIMENTO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE   STUDENTI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge25 settembre 2008                                                                                                                          n. 39 /1

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

D.L. 137/2008 - A.C. 1634-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del disegno di legge di conversione

1634-A

Numero del decreto-legge

137

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Date:

 

approvazione in Commissione

24 settembre 2008

 

 


Contenuto

Il decreto legge, che nel suo testo originario si compone di otto articoli, è stato oggetto di alcune modifiche approvate dalla VII Commissione.

L’articolo 1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l’acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell’infanzia. L’attuazione di tali misure dovrà avvenire entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Commissione ha previsto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, siano, altresì, attivate iniziative per lo studio degli Statuti regionali.

L’articolo 2 reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, attraverso l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

In particolare, la norma stabilisce che, qualora la valutazione sia inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi.

L’articolo 3 reintroduce la valutazione con voto (espressa in decimi) del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall’anno scolastico.

2008/2009. Nella scuola primaria, la valutazione con voto è illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

La Commissione ha precisato che è valutato in decimi anche l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo, nonché che tale valutazione è illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno.

In base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del primo ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Come precisato dalla Commissione, anche per il conseguimento dell’esame di Stato è necessario conseguire una valutazione non inferiore a sei decimi.

Si rinvia ad un regolamento di delegificazione per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e per la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative: tale operazione – in base alla modifica approvata dalla Commissione - deve tener conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni.

L’articolo 4 specifica che, nell’ambito degli interventi di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione previsti dal D.L. 112/2008 (articolo 64) a partire dall’anno scolastico 2009-2010, si preveda anche che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie potrà,comunque, essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola.

Si prevede, inoltre, l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva, nonché la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 5 detta alcune prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo 15 del D.L. 112/2008. In particolare, si stabilisce che gli organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio. L’adozione dei libri di testo dovrà essere effettuata con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di vigilare affinché gli organi competenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006 (l. finanziaria 2007) dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. L’iscrizione avviene in coda rispetto a coloro che vi risultino già iscritti. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva coloro che nell’anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. L’iscrizione avviene con l’inserimento in coda rispetto a coloro che vi risultino già iscritti e la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione.

L’articolo aggiuntivo, infine, prevede che i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento nelle graduatorie di un’altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi risultino già iscritti.

L’articolo 6 ripristina il valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della L. 244/2007 (l. finanziaria 2008). In relazione a ciò, la norma estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.

L’articolo 7, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della già menzionata legge finanziaria per il 2008, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medica e chirurgia. Nel dettaglio, la norma limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento. La Commissione ha, altresì, precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica; non risultano, invece, allegate la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli anni passati sono stati numerosi i provvedimenti d’urgenza in materia di ordinamenti scolastici, per lo più finalizzati ad assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico, talora affrontando anche temi attinenti all’ambito universitario. Si segnalano, in particolare, i seguenti:

§   D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari;

§   D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;

§   D.L.25 settembre 2002, n. 212, Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

§   D.L. 3 luglio 2001, n. 255, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

§   D.L. 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte sono volte a modificare ed integrare alcune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, la cui attuazione si rende necessaria ed urgente al fine di superare alcune criticità e problematiche operative ed assicurare così le semplificazioni necessarie ad una maggiore efficacia dell’azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei singoli settori di competenza. L’urgenza dell’intervento è giustificata, in particolare, dalla necessità di rendere operative alcune delle disposizioni recate dal decreto (artt. 1-3) in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2008-2009.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell’istruzione.

La Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai “principi fondamentali”, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l’indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l’intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l’individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell’età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”), nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali (materia che viene ricondotta alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

Con specifico riferimento all’autonomia scolastica, la Corte Costituzionaleha inoltre precisato (sentenza n. 13/2004) che “tale autonomia non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare”.

Per quanto concerne il secondo ambito affrontato, quello universitario, si ricorda che la materia non è espressamente citata nell’articolo 117 della Costituzione; come evidenziato anche nella giurisprudenza costituzionale, soccorre, tuttavia, l’articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

Nel parere reso alla VII Commissione, la V Commissione, allo scopo di garantire il pieno rispetto dell’art. 81 della Costituzione, ha formulato la condizione che si riformuli il testo dell’art. 4 del decreto legge, al fine di individuare l’anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico, a quantificare puntualmente i conseguenti oneri, che devono trovare distinta evidenza, e a reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura, a tal fine verificando l’effettiva disponibilità delle risorse, cui il testo fa riferimento, previste dall’art. 64, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008.

Nella seduta del 24 settembre 2008, il relatore si è riservato di presentare in Assemblea emendamenti volti al recepimento dei pareri ricevuti, precisando che il Governo sta predisponendo un emendamento che possa soddisfare la condizione formulata dalla V Commissione.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame reca un contenuto che appare riconducibile a due distinti ambiti: gli articoli da 1 a 5 trattano diverse questioni relative alle scuole primarie e secondarie; gli articoli 6 e 7 riguardano l’ambito universitario.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, comma 3, affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la determinazione dei criteri da utilizzare ai fini della correlazione tra gravità del comportamento dello studente e voto inferiore a sei decimi, nonché delle ulteriori modalità applicative delle disposizioni dell’articolo.

L’articolo 3, comma 5, prevede un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988, per il coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli studenti, nonché per stabilire eventuali, ulteriori, modalità applicative delle disposizioni dell’articolo.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame interviene su materie già disciplinate da fonti normative previgenti, non soltanto di rango primario, ricorrendo talora alla tecnica della novellazione e talaltra senza prevedere clausole di coordinamento con la normativa vigente. In particolare:

- in relazione all’articolo 1, che è volto a favorire l’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, il Comitato per la legislazione ha invitato a verificare se sia opportuno l’uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l’art. 7, comma 1, della L. 53/2003 ha sostanzialmente demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;

- in relazione all’articolo 2, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutarel’opportunità di inserire la disposizione nell’ambito del cd. Testo Unico della scuola (D. Lgs. 297/1994), a tutela della sua organicità. Con riferimento, inoltre, all’esplicito richiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti (d.P.R. 249/1998), che in parte già disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità introdotte dall’art. 2 del decreto, al fine di salvaguardare la natura e l’organicità del medesimo Statuto;

- in relazione all’articolo 3, comma 5, che demanda ad un regolamento di delegificazione l’attuazione  delle disposizioni recate dal medesimo articolo e il coordinamento delle norme vigenti nella materia disciplinata, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988;

- l’articolo 6, sul valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria, riproduce il contenuto dell’articolo 5, comma 3, della L. 53/2003, abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). In proposito andrebbe valutata l’opportunità di verificare se il disposto dell’articolo 6 sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 15, lettera d)), la quale recita: “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”.

 

Formulazione del testo

In relazione alla formulazione dell’articolo 4, comma 1, si segnala che la relazione illustrativa parla di “possibilità” per le istituzioni scolastiche di costituire classi a insegnante unico, mentre il testo della disposizione sembrerebbe prefigurare un obbligo.