| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
| Titolo: | Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali D.L. 60/2008 - A.C. 7 | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 3 | ||||
| Data: | 07/05/2008 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | IX-Trasporti poste e telecomunicazioni | ||||
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
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Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali D.L. 60/2008 - A.C. 7 |
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n. 3 |
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7 maggio 2008 |
Dipartimento Trasporti
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ D.L. 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (Art. 10)
§ L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - (Art. 1, da co. 295 a co. 305).
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Numero del progetto di legge |
7 |
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Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali |
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Iniziativa |
Governo |
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Settore d’intervento |
Trasporti |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
2 |
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Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
9 aprile 2008 |
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§ annuncio |
9 aprile 2008 |
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§ assegnazione |
7 maggio 2008 |
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Commissione competente |
Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge di conversione |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
No |
Il comma 1 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2008 per garantire, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto ferroviario regionale in concessione a Trenitalia s.p.a.. La somma stanziata verrà corrisposta direttamente a quest’ultima società.
Si ricorda che il D.Lgs 422/1997[1] ha disciplinato il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi medesimi. Per quanto riguarda in particolare il trasporto ferroviario, la delega delle funzioni è disciplinata dall’articolo 8 con riferimento alle ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Trenitalia s.p.a., e alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Trenitalia s.p.a., e dall’articolo 9 per quanto riguarda i servizi ferroviari in concessione a Trenitalia s.p.a.. A questi ultimi servizi è destinato il finanziamento oggetto del presente decreto-legge.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al citato articolo 9, le regioni provvedono a stipulare direttamente con Trenitalia s.p.a. i relativi contratti di servizio. A tal fine sono state attribuite alle regioni risorse finanziarie per 2.286,9 miliardi di lire annue (pari a 1.181,1 milioni di euro)[2].
Come si legge anche nella relazione illustrativa, l’articolo 1, commi 295 e seguenti, della legge finanziaria 2008[3], in conformità con quanto previsto dall’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, ha recente riformato il finanziamento del trasporto pubblico locale, sostituendo il precedente sistema di trasferimenti dallo Stato alle regioni, con l’attribuzione alle regioni di risorse proprie[4]. Per quanto riguarda in particolare i servizi ferroviari di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 422/1997, il comma 302 del citato articolo 1 prevede che per gli anni dal 2008 al 2010 continuano ad essere corrisposte le risorse attualmente previste e che a decorrere dal 2011 tali risorse saranno anch’esse sostituite con l’attribuzione alle regioni di mezzi propri[5]; a tal fine, entro il 15 febbraio 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dovrà emanare un decreto con il quale è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario.
Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[6].
Si ricorda che il fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio.
Il disegno di legge di conversione del decreto legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.
Il decreto legge dispone un’autorizzazione di spesa per il trasferimento di risorse in favore di Ferrovie dello Stato S.p.a., al fine di garantire, in attesa della stipula dei nuovi contratti di servizio, la continuità dei servizi ferroviari regionali. Trattandosi di una spesa aggiuntiva, la cui copertura viene individuata nel fondo per interventi strutturali, istituito dall’articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, si rende necessaria l’adozione di uno strumento di natura legislativa.
La materia del trasporto pubblico locale non è ricompresa fra quelle che l’articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione statale esclusiva o concorrente. Le funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale sono state conferite alle regioni ed agli enti locali dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Per quanto riguarda i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale, l’articolo 9 dello stesso decreto ha delegato alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ad essi riferiti. Il decreto legge in esame non reca, peraltro, modifiche alla disciplina vigente in materia, essendo esclusivamente finalizzato a predisporre un trasferimento di risorse finanziarie, ritenuto necessario per garantire la copertura degli oneri di servizio pubblico nelle more della stipulazione dei nuovi contratti.
Il 30 aprile 2008 la Commissione ha adottato le linee guide comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie intese a fornire orientamenti in merito alla compatibilità con il trattato CE[7] dei finanziamenti pubblici erogati a favore delle imprese ferroviarie[8].
Le linee guida si fondano su principi già stabiliti dal legislatore comunitario nei tre pacchetti ferroviari[9] che prevedono l’autorizzazione di aiuti pubblici al settore ferroviario soltanto ove essi contribuiscano alla realizzazione di un mercato europeo integrato, interoperabile e aperto alla concorrenza.
In particolare, le linee guida sono intese a migliorare la trasparenza dei finanziamenti pubblici e la certezza del diritto, con particolare riguardo alle norme del trattato, relativamente a:
· sostegno pubblico alle infrastrutture ferroviarie;
· aiuti per l’acquisto e il rinnovo del materiale rotabile;
· cancellazione dei debiti operata dagli Stati ai fini del risanamento finanziario delle imprese ferroviarie;
· aiuti alla ristrutturazione delle imprese ferroviarie;
· aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti;
· aiuti erogati sotto forma di compensazioni di servizio pubblico;
· concessione di garanzie di Stato alle imprese ferroviarie.
Le linee guida non riguardano invece le modalità di applicazione del regolamento relativo agli obblighi di servizio pubblico[10] (OSP), in relazione al quale non esiste ancora una prassi decisionale della Commissione.
Il decreto legge, in quanto esclusivamente finalizzato ad un trasferimento di risorse finanziarie in favore della società concessionaria di servizi di trasporto ferroviario locale (Ferrovie dello Stato S.p.a.), non interviene sulla disciplina vigente in materia, né sulle competenze attribuite alle regioni.
No
No
Il provvedimento, nel determinare una copertura degli oneri di servizio pubblico per il periodo che precede la stipula dei nuovi contratti, può avere effetti sulla continuità dei servizi di trasporto ferroviario locale e, quindi, sugli utenti di tali servizi.
N. 7
¾
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI) ¾ |
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Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali |
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Presentata alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 9 aprile 2008 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione
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Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge è finalizzato ad assicurare con urgenza la disponibilità minima delle risorse necessarie per garantire, per i primi mesi del 2008, il mantenimento degli attuali livelli dei servizi ferroviari per le regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attualmente eserciti dalla società Trenitalia Spa in virtù di contratti di servizio scaduti al 31 dicembre 2007, al fine di evitare l'interruzione di una parte significativa degli stessi e i conseguenti gravi disagi per l'utenza.
Con le disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi 295 e seguenti), è stata introdotta una riforma strutturale del sistema di finanziamento di tali servizi, che prevede, in attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la soppressione dei trasferimenti statali con l'attribuzione alle regioni di una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. In tale modo, il settore potrà contare, in coerenza con quanto già avvenuto per i servizi su gomma e ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, su una fonte di finanziamento certa e dinamica nel tempo, che consentirà alle regioni a statuto ordinario la stipula dei nuovi contratti di servizio.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
Il completamento del processo di riforma richiede una definizione del fabbisogno effettivo attuale per la realizzazione dei servizi ferroviari regionali, in considerazione del fatto che i trasferimenti statali alle regioni e i corrispettivi erogati dalle stesse alla società Trenitalia Spa non sono stati aggiornati dal 2000, con riferimento sia alla crescita dei costi dei fattori produttivi, sia alla quantità e alla qualità dei servizi erogati.
Nell'attesa del completamento dei lavori del tavolo tecnico interministeriale a tal fine costituito e del successivo confronto da avviare con le regioni, anche al fine di individuare le modalità di copertura finanziaria del fabbisogno aggiuntivo della quota di compartecipazione delle regioni a tali oneri, tenendo conto anche delle possibili razionalizzazioni dei servizi e della crescita dell'efficienza aziendale, appare indispensabile garantire con urgenza le risorse necessarie per assicurare la continuità dei servizi per i primi mesi del nuovo anno, pari a 80 milioni di euro, anche nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio tra le regioni e Trenitalia Spa.
L'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi appare peraltro preliminare alla ridefinizione dei criteri di riparto delle relative risorse tra le regioni a statuto ordinario. Nelle more della valutazione, condivisa con le regioni, delle nuove modalità di riparto e al fine di garantire tempestivamente le risorse necessarie, le stesse sono attribuite direttamente alla società Trenitalia Spa.
La copertura dei maggiori oneri previsti dalla disposizione è assicurata mediante la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 (*).
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Disposizioni finanziarie urgenti in materia di
trasporti ferroviari regionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di garantire la continuità dei servizi svolti da Trenitalia nel settore dei trasporti regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
( ) Si veda altresì l'Errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 2008.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Scotti.
[1] D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[2] D.P.C.M. 16 novembre 2000, recante Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale e pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000, S.O. n. 224.
Si segnala che l’articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha successivamente autorizzato la spesa di 311 milioni di euro per il 2007 per l’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico, sostenuti in attuazione dei contratti di servizio pubblico con le regioni per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 422/1997.
[3] Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[4] Costituite da quote di compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione erogato in ciascuna regione.
[5] Tali mezzi sono rappresentati da un adeguamento delle misure di compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.
[6] D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
[7] Articoli 73 ed 87 TCE e relative norme di attuazione
[8] Le linee guida assumono quale definizione di imprese ferroviarie quelle contenute nella direttiva 91/440/CEE.
[9] La Comunità europea ha aperto gradualmente i mercati del trasporto ferroviario alla concorrenza con tre successivi pacchetti di provvedimenti liberalizzatori - nel 2001, 2004 e 2007 – che istituiscono un nuovo quadro istituzionale e organizzativo per i soggetti operanti nel settore ferroviario.
[10] Regolamento (CE) n. 1370/2007, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.