Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Esito dei pareri al Governo D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Schema di Regolamento n. 183)
Riferimenti:
DPR 223/2010     
Serie: Atti del Governo    Numero: 165    Progressivo: 1
Data: 14/01/2011
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   DECRETO LEGGE 2008 0112
EDITORIA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
SCH.DEC 183/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Atti del Governo

 

Esito dei pareri al Governo

D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

(Schema di Regolamento n. 183)

 

 

 

n. 165/1

 

14 gennaio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0082a.doc

 


INDICE

 

Premessa  1

Testo a fronte fra lo schema di regolamento n. 183 e il D.P.R. n. 223 del 2010  3

Pareri approvati sullo schema di Regolamento n. 183  51

-       Camera - V Commissione (Bilancio)

Seduta del 17 febbraio 2010  51

-       Camera - VII Commissione (Cultura)

Seduta del 10 marzo 2010  53

-       Senato - 1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 febbraio 2010  55

 


SIWEB

Premessa

Lo schema di regolamento di delegificazione recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria (n. 183) –redatto ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge n. 112 del 2008[1], come modificato dall’art. 41-bis, comma 3, del D.L. n. 207 del 2008[2] – è stato presentato al Parlamento ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario il 13 gennaio 2010.

Alla Camera, lo schema è stato assegnato, il 18 gennaio 2010, alle Commissioni VII Cultura e V Bilancio. La VII Commissione, al fine di approfondire le questioni oggetto del provvedimento, ha svolto una serie di audizioni informali, ascoltando numerosi operatori del settore, fra i quali l’Associazione Italiana Editori (AIE), la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti e di organizzazioni sindacali. La Commissione ha concluso l’esame dello schema di regolamento il 10 marzo 2010, esprimendo un parere favorevole con condizioni e un’osservazione. La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione e osservazioni il 17 febbraio 2010.

Al Senato, il provvedimento è stato assegnato, il 18 gennaio 2010, in sede consultiva alle Commissioni 1a Affari Costituzionali e 5a Bilancio e in sede osservazioni alle Commissioni 6a Finanze e tesoro e 8a Lavori pubblici, comunicazioni. La 1a Commissione ha espresso il 24 febbraio 2010 parere favorevole con osservazioni. La 5a Commissione ha avviato l’esame dello schema di regolamento il 16 febbraio 2010 senza, tuttavia,pervenire ad un parere conclusivo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2010,ha recepito in alcuni casi le indicazioni contenute nei pareri parlamentari.

 


Testo a fronte fra lo schema di regolamento n. 183 e il D.P.R. n. 223 del 2010

Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di regolamento di delegificazione n. 183 presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari[3] riferite alle corrispondenti parti dello schema e, nella terza colonna, il testo del relativo decreto del Presidente della Repubblica. Nella prima e nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenze tra i due testi. Non sono state evidenziate le modifiche meramente formali, a meno che queste non corrispondano a richieste delle Commissioni.

Per l’approfondimento degli aspetti specifici oggetto del provvedimento e per i riferimenti normativi, si rinvia al dossier del Servizio Studi predisposto in occasione dell’esame parlamentare dello schema di regolamento (Dossier n. 165 del 3 febbraio 2010). Con riferimento alle modifiche introdotte dal regolamento emanato con D.P.R. e alle condizioni o osservazioni delle Commissioni, il testo è corredato – ove necessario – di brevi note esplicative che ne agevolano la lettura.

 

Schema di regolamento n. 183

(sottoposto a parere parlamentare)

Parere delle Commissioni parlamentari

 

D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

(pubblicato nella G.U. 23.12.2010, n. 299)

 

 

 

Art. 1
Presentazione delle domande

 

Art. 1
Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine unicamente per mezzo di raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. L’intera documentazione, necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, è trasmessa unicamente mediante raccomandata postale, entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[4].

 

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.

 

 

 

Art. 2
Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

Art. 2
Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“valuti il Governo l'opportunità di adottare iniziative affinché le agevolazioni previste siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che, alla data del 31 dicembre 2005, facevano parte, come componente politica, del gruppo misto della Camera dei deputati.”

 

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché le stesse agevolazioni previste dall'attuale legge siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 facevano parte, come componente politica, del Gruppo misto della Camera dei deputati.”

 

Camera dei deputati, V Commissione Bilancio:

“al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa previsti dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di:

a) innalzare, all'articolo 2, comma 1, i parametri per il rapporto tra copie vendute e distribuite, ripristinando almeno quelli previsti a legislazione vigente, pari al 25 per cento per le testate nazionali e al 40 per cento per le testate locali;

b) prevedere, con riferimento ai quotidiani, l'introduzione di un vincolo minimo relativo alla presenza in edicola, che potrebbe essere stabilito in misura non inferiore al 40 per cento per i giornali nazionali e al 60 per cento per i giornali locali;

c) prevedere l'esclusione dall'accesso ai contributi, diretti ed indiretti, di particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere informativo-redazionale, come, ad esempio, i giornali prevalentemente di scommesse;”

1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[5], fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto divendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio[6]. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

 

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.

 

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.

 

 

 

Art. 3
Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

Art. 3
Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

 

1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“occorre inoltre ridurre il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente;”[7]

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono così calcolati:

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari Costituzionali:

“all'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno precisare che i costi presi a base per la determinazione del contributo siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta del contributo medesimo (venendo così meno qualunque riferimento relativo agli anni precedenti) e che, nel caso di specie, non trovi applicazione la limitazione dell'incremento annuale introdotta dalla legge n. 266 del 2005 (ossia il vincolo per cui i costi ammissibili non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso di inflazione programmata[8]);”

3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[9]. I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;

 

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

 

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; euro 154.000 all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

 

1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;

 

2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

 

c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.

 

d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.

4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

 

4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.

5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.

 

5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purché in presenza di certificazione di regolarità contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.

6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi.

 

6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.

7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Camera dei deputati, VII Commissione:

“appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;”

7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

 

 

 

Art. 4
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale

 

Art. 4
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale

1. Il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, che risulti superiore a 2 milioni di euro, è ridotto del 20 per cento qualora l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, che risulti superiore a 400 mila euro, è ridotto del 20 per cento qualora l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“occorre inoltre considerare in termini di media annua, al fine di evitare un'interpretazione troppo rigida della norma, il numero minimo di 3 giornalisti dipendenti per i periodici e di 5 per i quotidiani, quale requisito per la percezione del contributo assegnato per favorire l'occupazione;”

 

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“all'articolo 4, si segnala l'opportunità di prevedere criteri meno rigidi per la determinazione dei livelli occupazionali che consentono l'accesso al contributo, eventualmente facendo riferimento ad una media annua di assunzioni;”

 

Camera dei deputati, V Commissione Bilancio:

al fine di tutelare l'occupazione nel settore, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, estendendo anche alle testate che ricevono contributi fino a 2 milioni di euro il vincolo riguardante il numero minimo di dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e fissando un limite minimo di dipendenti più elevato per le testate che accedono a contributi di importo superiore a 2 milioni di euro, eventualmente prevedendo un limite massimo ai contributi erogabili direttamente proporzionale al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.”

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

 

 

 

Art. 5
Situazioni di collegamento e controllo

 

Art. 5
Situazioni di collegamento e controllo

1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, e dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250[10], nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[11]. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, nonché dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributi tali situazioni sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.

 

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell’eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra imprese medesime rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

 

Art. 6
Attività di controllo

 

Art. 6
Attività di controllo

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi di apposito protocollo d’intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“all'articolo 6 occorre uniformare la terminologia, dato che al comma 1 si usa la locuzione «accertamenti e approfondimenti», mentre al comma 2 si usa la locuzione «accertamenti e controlli»; occorre altresì esplicitare - come si fa, per simmetrica fattispecie, all'articolo 10, e come risulta dalla relazione illustrativa - che gli accertamenti riguardano, oltre che la documentazione presentata, anche l'attività delle imprese;”

 

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, al fine di pervenire a una formulazione coerente con la natura investigativa dell'azione della Guardia di Finanza, appare necessario prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ferma restando la propria competenza esclusiva per lo svolgimento di accertamenti e controlli sulle domande di ammissione ai contributi, segnali alla Guardia di Finanza stessa ogni dato, notizia o elemento utile per la prevenzione di irregolarità e abusi nell'ambito delle procedure di concessione delle agevolazioni finanziarie, ai fini dello sviluppo di eventuali ulteriori accertamenti e controlli di iniziativa. Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'espresso riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;”

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

 

2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

 

 

 

CAPO II

 

CAPO II

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive

 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive

 

 

 

 

 

Art. 7
Criterio di applicazione

 

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“occorre altresì prevedere, in tempo utile per la presentazione delle domande al Dipartimento per l'informazione dell'editoria, la concessione di particolari agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori, dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3210 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (il cosiddetto decreto legge «Milleproroghe»), convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'emendamento che ha soppresso le provvidenze per questi specifici settori;”[12]

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7
Disposizioni di semplificazione

 

Art. 8
Disposizioni di semplificazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112[13], per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[14], le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

2. Le domande presentate per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine unicamente per mezzo di raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili.

 

2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.

3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, ai sensi dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

 

3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;

 

a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;

b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;

 

b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;

c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo abilitativo per la radiodiffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle attività produttive, ovvero di conferma o voltura degli stessi;

 

c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi;

d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

 

d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno dalle ore 7 alle ore 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive.

 

e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;

f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;

 

f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;

g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;

 

g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;

h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.

 

h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.

4. Le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.

 

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.

5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

 

5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

6. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire, per mezzo di raccomandata postale, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di decadenza, entro un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese.

 

 

7. L’obbligatorietà del preavviso di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è prevista solo per la presentazione della prima domanda di contributi. Nel caso in cui le imprese di radiodiffusione sonora riprendano l’attività di informazione successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, il preavviso di domanda è ripresentato al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro sessanta giorni dalla ripresa dell’attività. Il preavviso di domanda è, altresì, presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro.

 

6. Le comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonché dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilità della medesima. Il preavviso di domanda è, altresì, presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o più annualità, la comunicazione di preavviso dovrà essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

8. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano richiesto il rimborso delle spese per l’abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine previsto dal comma 6.

 

 

9. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’editoria e non prevedono la partecipazione di rappresentanti del Governo.

 

7. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria e sono così composte:[15]

 

 

a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

 

b) il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del medesimo Dipartimento;

 

 

c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;

 

 

d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

 

 

e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale delle comunicazioni;

 

 

f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l'informazione radiofonica e con l'informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

 

g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non più di sei membri per ogni commissione;

 

 

h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

 

 

i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

 

 

l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

 

 

 

Art. 8
Agenzie di informazione radiofoniche e televisive

 

Art. 9
Agenzie di informazione radiofoniche e televisive

1. Le agenzie di stampa e di informazione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.

 

1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.

2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.

 

2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.

3. Il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, deve riferirsi, a pena di inammissibilità all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento.

 

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilità all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento.

4. Le agenzie di stampa e informazione di cui ai commi precedenti sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

 

4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

 

 

 

Art. 9
Canoni ammessi a rimborso

 

Art. 10
Canoni ammessi a rimborso

 

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.

1. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.

 

2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.

2. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito localea carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito localea carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché le imprese di cui all’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.

 

3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.

3. Le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l'anno.

 

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l'anno.

4. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

 

5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

 

 

 

Art. 10
Controlli

 

Art. 11
Attività di controllo

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell’art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sull’attività delle imprese e sulla documentazione presentata dalle stesse, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza, ai sensi di apposito protocollo d’intesa, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.[16]

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“all'articolo 6 occorre uniformare la terminologia, dato che al comma 1 si usa la locuzione «accertamenti e approfondimenti», mentre al comma 2 si usa la locuzione «accertamenti e controlli»; occorre altresì esplicitare - come si fa, per simmetrica fattispecie, all'articolo 10, e come risulta dalla relazione illustrativa - che gli accertamenti riguardano, oltre che la documentazione presentata, anche l'attività delle imprese;”

 

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, al fine di pervenire a una formulazione coerente con la natura investigativa dell'azione della Guardia di Finanza, appare necessario prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ferma restando la propria competenza esclusiva per lo svolgimento di accertamenti e controlli sulle domande di ammissione ai contributi, segnali alla Guardia di Finanza stessa ogni dato, notizia o elemento utile per la prevenzione di irregolarità e abusi nell'ambito delle procedure di concessione delle agevolazioni finanziarie, ai fini dello sviluppo di eventuali ulteriori accertamenti e controlli di iniziativa. Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'espresso riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;”

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza.

 

 

 

Art. 11
Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250

 

Art. 12
Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“all'articolo 11, comma 1, si segnala la necessità di correggere l'erroneo riferimento, quando compare per la prima volta, alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;”

 

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

 

 

2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

si segnala, inoltre, l'opportunità di mantenere il regime vigente dei contributi alle emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche;”

 

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;”

3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.[17]

4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dall’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.

 

4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;”

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

 

 

 

CAPO III

 

CAPO III

Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato

 

Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato

 

 

 

Art. 12
Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali

 

Art. 13
Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali

1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

 

1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;

 

a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;

b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;

 

b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;

c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresì, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

 

c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresì, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.

 

2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.

3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

 

3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

 

4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

 

 

 

Art. 13
Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo

 

Art. 14
Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo

1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.

 

1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13, comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.

2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.

 

2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.

3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.

 

3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.

4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:

 

4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:

a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;

 

a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;

b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

 

b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

 

c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

 

5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

 

a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

 

b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:

 

6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:

a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;

 

a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;

b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;

 

b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;

c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

 

c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;

 

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;

e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

 

e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

7. Il Comitato di cui all'articolo 15, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonché la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

 

7. Il Comitato di cui all'articolo 16, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonché la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

 

8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14
Determinazione del contributo

 

Art. 15
Determinazione del contributo

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 15, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.

 

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.

2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.

 

2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.

3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 12 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 15 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso.

 

3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 13 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 16 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso.

4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

 

4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

 

5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“con riferimento all'articolo 14, al comma 6 appare necessario esplicitare la durata dei contratti di locazione finanziaria ai fini del riconoscimento del contributo in conto canoni ed indicare la durata del piano di ammortamento che deve essere sviluppato ai fini della determinazione del contributo stesso;”

6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

 

 

 

Art. 15
Comitato per le agevolazioni di credito

 

Art. 16
Comitato per le agevolazioni di credito

1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composto:

 

1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composto:

a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;

 

a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;

b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;

 

c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;

 

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;

e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

 

e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonché un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonché un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 14. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

 

2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 15. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.

 

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Camera dei deputati, V Commissione Bilancio:

“all'articolo 15, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».”

4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

 

 

 

Art. 16
Presentazione delle domande

 

Art. 17
Presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'articolo 12 sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 13, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.

 

1. Le domande di cui all'articolo 13, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.

 

 

 

Art. 17
Controlli e revoca dei benefici

 

Art. 18
Controlli e revoca dei benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di finanza che, ai sensi di apposito protocollo d’intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di una nuova formulazione che, ferma restando la competenza esclusiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito agli specifici controlli anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, preveda che l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito sia trasmesso alla Guardia di Finanza ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli di iniziativa;”

“Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'espresso riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;”

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di finanza che, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.

2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.

 

2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.

3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta, annualmente, ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“al comma 3 dell'articolo 17, in considerazione della previsione della sanzione ivi contenuta consistente nella revoca del beneficio, occorre indicare un termine univoco entro il quale deve essere inoltrata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.”

3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.

4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

 

 

4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

 

 

 

Art. 18
Disposizioni transitorie

 

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.

 

1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all'articolo 15 sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito di cui al comma 1.

 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all'articolo 16 sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.

 

 

 

CAPO IV

 

CAPO IV

Disposizioni finali e abrogazioni

 

Disposizioni finali e abrogazioni

 

 

 

Art. 19
Disposizioni in materia di regolarità previdenziale

 

Art. 20
Disposizioni in materia di regolarità previdenziale

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.

 

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222,[18]che hanno percepito contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza con sentenza passata in giudicato, sono tenute alla restituzione dei contributi stessi. L’amministrazione, su comunicazione degli istituti previdenziali interessati, provvede al recupero delle somme già erogate.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“appare altresì necessario cancellare la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale;”

 

Senato della Repubblica, 1a Commissione Affari costituzionali:

“all'articolo 19, la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale appare eccessivamente severa, o almeno richiederebbe - come osservato anche dal Consiglio di Stato - «un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell'insorgenza del dovere di restituzione»;”

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.

 

 

 

Art. 20
Abrogazioni

 

Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme:

 

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) in relazione al Capo I:

 

a) in relazione al Capo I:

1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;

 

1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;

2) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;[19]

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“appare altresì necessario ripristinare «il tetto» del 30 per cento dei ricavi della pubblicità rispetto ai costi dell'impresa;”

 

3) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

2) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

4) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;

 

3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;

5) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;

 

4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;

6) il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;

 

 

5) il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;

7) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alla fine del comma;[20]

 

6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»;

8) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

7) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

9) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

8) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

10) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

9) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

11) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

10) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

12) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

11) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

13) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

12) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

14) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

 

13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

15) l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'art. 3, comma 11, e»;[21]

 

14) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»;

16) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;

 

 

15) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;

17) il secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

16) il secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) in relazione al Capo II:

 

b) in relazione al Capo II:

1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge:» dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;

 

1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge:» dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;

 

 

2) il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112[22];

 

 

3) il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680[23];

 

 

4) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410[24];

c) in relazione al Capo III:

 

c) in relazione al Capo III:

1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

 

1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;

 

2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;

3) l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

 

 

3) l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

4) l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

4) l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

 

 

 

Art. 21
Norme finali

 

Art. 22
Norme finali

1. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

Camera dei deputati, VII Commissione Cultura:

“appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;”

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.[25]

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dai contributi e dalle provvidenze riferiti all’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99[26], il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Pareri approvati sullo schema di Regolamento n. 183

V Commissione - Mercoledì 17 febbraio 2010

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.

 

PARERE APPROVATO

 

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183),
preso atto dei chiarimenti del Governo volti a:
esplicitare i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima del risparmio di 2,4 milioni di euro di cui all'articolo 2 e di 2,3 milioni di euro previsti dall'articolo 11;
indicare nei capitoli 466 e 465 della Presidenza del Consiglio dei ministri quelli ai quali si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 3 e 11;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 15, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

e con le seguenti osservazioni:
al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa previsti dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di:
a) innalzare, all'articolo 2, comma 1, i parametri per il rapporto tra copie vendute e distribuite, ripristinando almeno quelli previsti a legislazione vigente, pari al 25 per cento per le testate nazionali e al 40 per cento per le testate locali;
b) prevedere, con riferimento ai quotidiani, l'introduzione di un vincolo minimo relativo alla presenza in edicola, che potrebbe essere stabilito in misura non inferiore al 40 per cento per i giornali nazionali e al 60 per cento per i giornali locali;
c) prevedere l'esclusione dall'accesso ai contributi, diretti ed indiretti, di particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere informativo-redazionale, come, ad esempio, i giornali prevalentemente di scommesse;
al fine di tutelare l'occupazione nel settore, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, estendendo anche alle testate che ricevono contributi fino a 2 milioni di euro il vincolo riguardante il numero minimo di dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e fissando un limite minimo di dipendenti più elevato per le testate che accedono a contributi di importo superiore a 2 milioni di euro, eventualmente prevedendo un limite massimo ai contributi erogabili direttamente proporzionale al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato».


 

VII Commissione - Mercoledì 10 marzo 2010

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (Atto n. 183).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183);
premesso che è necessario che il Parlamento proceda in tempi rapidi all'elaborazione e all'approvazione di una legge di riforma organica dell'Editoria, anche con un ampio confronto con le organizzazioni rappresentative del settore editoriale;
tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione nelle sedute del 9, del 16 e del 23 febbraio 2010, nel corso delle quali sono intervenuti i principali attori del settore;
sottolineati positivamente gli interventi previsti dallo schema di decreto a favore della trasparenza e della semplificazione del settore come, ad esempio, l'introduzione di nuovi criteri di calcolo per i contributi; l'introduzione del criterio della vendita rapportato alla distribuzione anziché quello di tiratura, per evitare eccessi di copie stampate e, quindi, di contributi; la non considerazione ai fini della sussistenza del requisito di ammissione e del calcolo del contributo delle «vendite di blocco» a prezzi di comodo - che finivano per aumentare le tirature dei giornali -; le misure in favore dell'occupazione nel settore editoriale;
rilevato che occorre prevedere che le regole assegnate ai giornali di partito siano le stesse stabilite per tutti gli altri giornali ammessi ai contributi diretti;
sottolineato altresì che il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici, rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente, non appare congruo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto «diritto soggettivo», cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell'erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa;
2) appare altresì necessario ripristinare «il tetto» del 30 per cento dei ricavi della pubblicità rispetto ai costi dell'impresa;
3) occorre inoltre considerare in termini di media annua, al fine di evitare un'interpretazione troppo rigida della norma, il numero minimo di 3 giornalisti dipendenti per i periodici e di 5 per i quotidiani, quale requisito per la percezione del contributo assegnato per favorire l'occupazione;
4) appare altresì necessario cancellare la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale;
5) occorre inoltre ridurre il tetto di 50 milioni di copie finanziabili per i periodici rispetto al limite di un milione di copie previsto dalla normativa vigente;
6) occorre altresì prevedere, in tempo utile per la presentazione delle domande al Dipartimento per l'informazione dell'editoria, la concessione di particolari agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori, dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3210 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (il cosiddetto decreto legge «Milleproroghe»), convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'emendamento che ha soppresso le provvidenze per questi specifici settori;
7) all'articolo 6 occorre uniformare la terminologia, dato che al comma 1 si usa la locuzione «accertamenti e approfondimenti», mentre al comma 2 si usa la locuzione «accertamenti e controlli»; occorre altresì esplicitare - come si fa, per simmetrica fattispecie, all'articolo 10, e come risulta dalla relazione illustrativa - che gli accertamenti riguardano, oltre che la documentazione presentata, anche l'attività delle imprese;
8) con riferimento all'articolo 14, al comma 6 appare necessario esplicitare la durata dei contratti di locazione finanziaria ai fini del riconoscimento del contributo in conto canoni ed indicare la durata del piano di ammortamento che deve essere sviluppato ai fini della determinazione del contributo stesso;
9) al comma 3 dell'articolo 17, in considerazione della previsione della sanzione ivi contenuta consistente nella revoca del beneficio, occorre indicare un termine univoco entro il quale deve essere inoltrata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di adottare iniziative affinché le agevolazioni previste siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che, alla data del 31 dicembre 2005, facevano parte, come componente politica, del gruppo misto della Camera dei deputati.


1ª Commissione – Mercoledì 24 febbraio 2010

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

 

 

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno precisare che i costi presi a base per la determinazione del contributo siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta del contributo medesimo (venendo così meno qualunque riferimento relativo agli anni precedenti) e che, nel caso di specie, non trovi applicazione la limitazione dell'incremento annuale introdotta dalla legge n. 266 del 2005 (ossia il vincolo per cui i costi ammissibili non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso di inflazione programmata);

- all'articolo 4, si segnala l'opportunità di prevedere criteri meno rigidi per la determinazione dei livelli occupazionali che consentono l'accesso al contributo, eventualmente facendo riferimento ad una media annua di assunzioni;

- all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 10, al fine di pervenire a una formulazione coerente con la natura investigativa dell'azione della Guardia di Finanza, appare necessario prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ferma restando la propria competenza esclusiva per lo svolgimento di accertamenti e controlli sulle domande di ammissione ai contributi, segnali alla Guardia di Finanza stessa ogni dato, notizia o elemento utile per la prevenzione di irregolarità e abusi nell'ambito delle procedure di concessione delle agevolazioni finanziarie, ai fini dello sviluppo di eventuali ulteriori accertamenti e controlli di iniziativa. Si segnala altresì l'esigenza di evitare l'espresso riferimento al vigente protocollo d'intesa tra il dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Guardia di Finanza, in quanto atto di natura amministrativa volto a disciplinare esclusivamente aspetti tecnici della cooperazione tra i due organismi;

- all'articolo 11, comma 1, si segnala la necessità di correggere l'erroneo riferimento, quando compare per la prima volta, alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;

- all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di una nuova formulazione che, ferma restando la competenza esclusiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito agli specifici controlli anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, preveda che l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito sia trasmesso alla Guardia di Finanza ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli di iniziativa;

- all'articolo 19, la disposizione che prevede la restituzione dei contributi percepiti in caso di soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale appare eccessivamente severa, o almeno richiederebbe - come osservato anche dal Consiglio di Stato - "un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell'insorgenza del dovere di restituzione";

- si segnala, inoltre, l'opportunità di mantenere il regime vigente dei contributi alle emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche;

- infine, si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché le stesse agevolazioni previste dall'attuale legge siano estese anche ai quotidiani editi da partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 facevano parte, come componente politica, del Gruppo misto della Camera dei deputati.

 



[1]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[2]    Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[3]     Le condizioni sono riportate in carattere tondo, mentre le osservazioni sono in corsivo.

[4]    Termine fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

[5]    L’art. 153, comma 4, della L. 388/2000 ha consentito alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 10, della L. 250/1990, di costituirsi, entro la data del 1° dicembre 2001,in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 250/1990 e successive modificazioni.

      Il comma 2 del medesimo art. 153 ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 3, comma 10, L. 250/1990 si applicano alle imprese in questione che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno diriferimento dei contributi. In seguito, l’art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223 del 2006 (L. n. 248 del 2006) – successivamente modificato dall’art. 41-bis, comma 1, del D.L. n. 207 del 2008 (L. n. 14 del 2009) – ha stabilito che il requisito della rappresentanza parlamentare di cui all’art. 153, comma 2, del D.L. 388/2000 non è richiesto per le imprese e le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi.

[6]    Il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 30 dicembre 2009 aveva evidenziato come il riferimento alle copie vendute richiedesse, anche per evitare contenziosi, una maggiore specificazione su modalità di vendita quali strillonaggio o invio di pubblicazioni connesse al versamento di quote associative.

[7]    Nella normativa previgente il regolamento non è stato rinvenuto per i periodici un limite di copie finanziabili.

[8]    L’art. 1, comma 574, della L. n. 266 del 2005 stabilisce, tra l’altro, che i costi ammissibili per il calcolo dei contributi non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

[9]    L’art. 1, comma 460, della L. 266/2005 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per accedere ai contributi in favore di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti o da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che l’impresa editrice: a) sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi. La lettera c) del comma 460 dispone che i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della disposizione, abbiano già maturato il diritto ai contributi.

[10]   I commi 11-ter e 13 dell’art. 3 della L. n. 250 del 1990, riguardano la necessità che, ai fini della fruizione dei contributi, non sussistano situazioni di collegamento o controllo.

[11]   L’art. 1, comma 574, della L. n. 266 del 2005 prevede che, nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi.

[12]   Si ricorda che l’art. 10-sexies del D.L. 194 del 2009, introdotto durante l’esame parlamentare, ha dettato disposizioni in materia di editoria, nelle more della riforma organica del settore.

In particolare:

·      il comma 1, lett. c), ha esteso ai contributi relativi al 2009 la disposizione – recata dall’art. 10, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007 – che riduce del 2% i contributi complessivi spettanti per il 2007 e il 2008 a determinate categorie tra cui i quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, fissando, altresì, un tetto massimo alle provvidenze per ciascun beneficiario, pari al costo complessivo di produzione e distribuzione, nonché al costo del lavoro per il personale (composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori), sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente;

·      il comma 1, lett. d), ha stabilito che per i contributi relativi al 2009, si applica una riduzione del 50% del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto con riguardo a: quotidiani editi e diffusi all’estero (art. 3, comma 2-ter, seconda parte, L. 250/1990); giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero (art. 26, L. 416/1981); attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (art. 138 D.lgs. n. 206/2005). Successivamente, la norma è stata modificata dall’art. 1, comma 55, della L. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), che ha esteso alla stampa italiana all’estero la non applicabilità del c.d. “tetto” ai contributi previsto dall’art. 2, comma 62, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), stabilendo, altresì che a tali imprese è corrisposto un contributo pari al 100% dell’importo calcolato a legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008. Il successivo art. 1, comma 56, della L. 220/2010 ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l’esercizio 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione degli importi, con riduzione proporzionale;

·      comma 1, lett. e), ha previsto la disapplicazione, a decorrere dal 2009 di varie disposizioni concernenti, in linea generale, rimborsi e riduzioni tariffarie, facendo salvi rimborsi telefonici e contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Tra le norme interessate, l’art. 8 della L. n. 250 del 1990, concernente le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che  trasmettono quotidianamente programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, e l’art. 23 della L. n. 223 del 1990, che si riferisce ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale cheabbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Successivamente, l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 40 del 2010 ha previsto ulteriori interventi a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale.

[13]   L’art. 7, comma 13, della L. n. 112 del 2004 – la cui abrogazione è prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b), n. 2), del D.P.R. – ha esteso l’accesso alle provvidenze ai canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, a condizione che si impegnino a trasmettere programmi di informazione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), della Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, per "canale tematico" si intende un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento.

[14]   L’art. 10-bis del D.L. n. 159 del 2007, interpretando autenticamente il comma 2-ter dell’art. 3 della L. 250/1990, e inserendo in esso il comma 2 quinquies, specifica i criteri per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche ivi considerate. In particolare, la lett. c) richiamata stabilisce che l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 – di cui al secondo periodo del comma 2-ter richiamato – è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è ripartita sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225, mentre tra le emittenti televisive è suddivisa ai sensi della L. 250/1990.

[15]   Per le emittenti televisive locali, la composizione della commissione consultiva per l’erogazione dei contributi è stabilita dall’’art. 4, comma 3, del DPR n. 680 del 1996; per le imprese radiofoniche la composizione della commissione consultiva è disciplinata dall’art. 4, comma 1, del DPR n. 410 del 1987. Conseguentemente, entrambe le norme citate sono abrogate, rispettivamente, dall’art. 21, comma 1, lett. b), punti 3) e 4), del regolamento.

 

[16]   Gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 regolano, rispettivamente, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere e le sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità. Mentre nell’art. 11 del regolamento il riferimento agli stessi articoli è stato eliminato, esso è presente negli artt. 6 e 17; il solo art. 76 è richiamato anche nell’art. 7.

[17]   Il comma interviene sul contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all’art. 3, comma 2-quinquies, lett. c), della L. n. 250 del 1990 – introdotto dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007 –, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, stabilendo che il medesimo contributo è corrisposto, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo.

L’art. 21, comma 1, lett. b), n. 1), del regolamento abroga le disposizioni relative alle modalità di suddivisione della quota recate dal secondo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 10-bis del D.L. n. 159 del 2007 (la quota spettante alle emittenti radiofoniche è ripartita sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225, mentre tra le emittenti televisive è suddivisa ai sensi della L. 250/1990).

[18]   L’art. 10, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007, stabilito il termine entro il quale deve essere posseduto il requisito della regolarità contributiva (si veda art. 1 regolamento), prevede che il requisito stesso si intende soddisfatto anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

[19]   L’art. 3, comma 2, lett. c), della L. n. 250 del 1990 stabilisce quale requisito per l’accesso ai contributi l’acquisizione, nell’anno di riferimento dei contributi, di entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo.

[20]   Testo previgente dell’art. 3, comma 2-quater, L. 250/1990: “Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11”.

[21]   Testo previgente dell’art. 2, L. 278/1991:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , è raddoppiato.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «60 per cento dei costi» sono sostituite dalle altre: «70 per cento dei costi».”

[22]   Si veda nota n. 13.

[23]   Si veda nota n. 15.

[24]   Si veda nota n. 15.

[25]   L’art. 2, comma 62 della legge finanziaria 2010 prevede che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

[26]   L’art. 56, comma 1, della L. n. 99 del 2009 ha stabilito che la vigenza del regolamento decorre a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.