Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Piano programmatico per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico - Schema n. 36 (art. 64, co. 3, D.L. 112/2008) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 28 | ||
Data: | 14/10/2008 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Piano programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico Schema n. 36 |
(art. 64, co. 3, D.L. 112/2008) |
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n. 28 |
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14 ottobre 2008 |
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0035
INDICE
Revisione degli ordinamenti scolastici
§ 1) Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione
§ 2) Istruzione secondaria di secondo grado
§ 3) Centri di istruzione per gli adulti
Riorganizzazione della rete scolastica
Razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 21)
§ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 135-139)
§ D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ L. 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 26, commi 8-10)
§ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ L. 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
§ D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53
§ D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 1-14)
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, comma 632)
§ D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con mod., L. 1° febbraio 2007, n. 26. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 13)
§ Ministro della pubblica istruzione. D.M. 31 luglio 2007. Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo.
§ Ministro della pubblica istruzione. D.M. 25 ottobre 2007. Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296
§ L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, commi 411-413)
§ Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. D.M. 24 aprile 2008. Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009
§ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod., L. 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 64)
§ D.L. 1 settembre 2008, n. 137. Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (art. 4)
§ D.L. 7 ottobre 2008, n. 154. Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (art. 3)
Parere approvato dalla Commissione (seduta del 9 luglio 2008) stralcio riferito all’articolo 64
Parere approvato dalla Commissione (seduta del 29 luglio 2008) stralcio riferito all’articolo 64
Numero dello schema di piano programmatico |
36 |
Titolo |
Piano programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico |
Norma di riferimento |
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 64, co. 3 |
Settore d’intervento |
Istruzione |
Date |
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§ presentazione |
23 settembre 2008 |
§ assegnazione |
1° ottobre 2008 |
§ termine per l’espressione del parere |
21 ottobre 2008 |
Commissione competente |
VII (Cultura) V (Bilancio) |
Lo schema di piano programmatico è stato trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008[1].
Il comma 3 stabilisce, infatti, che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata[2] e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto[3] un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza.
Ai sensi del comma 4, il piano costituisce il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione[4], da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Con i regolamenti, che possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.
Le lettere da a) ad f)-ter del comma 4 individuano i criteri ai quali ci si deve attenere nella emanazione dei regolamenti, così individuandoli:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria, compresa la formazione dei docenti interessati ai processi di innovazione ordinamentale, che non deve comportare oneri aggiuntivi;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per l’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedano misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.
E’ peraltro necessario ricordare che:
Ø l’art. 4 del DL n. 137/2008[5] stabilisce che nei regolamenti di cui al comma 4 dell’art. 64 del DL n. 112/2008 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche delle scuole primarie costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola;
Ø l’art. 3 del DL n. 154/2008[6], inserendo il comma 6 –bis nell’art. 64 citato, prevede che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche devono essere ultimati dalle regioni e dagli enti locali competenti non oltre il 30 novembre di ogni anno. In caso di inadempienza, si dispone l’attivazione del potere di diffida ad adottare gli atti necessari entro 15 giorni dalla scadenza del termine. Ove quest’ultimo decorra inutilmente, è prevista la nomina di un commissario ad acta, con addebito alle regioni e agli enti locali delle eventuali, relative spese[7].
E’ altresì opportuno ricordare che i commi 1 e 2 dell’articolo 64 del DL n. 112/2008 dispongono:
§ il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l’incremento graduale, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico (fino al raggiungimento di un punto entro l’a.s. 2011-2012), pur tenendo conto delle esigenze degli alunni diversamente abili;
§ il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell’anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011. L’ultimo periodo del comma 2 specifica che il decremento annuo deve essere pari ad un terzo della riduzione complessiva e che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).
L’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria citata reca misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi ed alla riconversione del personale docente (comma 411). Inoltre, procede (comma 412) alla quantificazione delle economie di spesa discendenti da tali interventi, nonché dall’attuazione delle misure previste dall’art. 1, commi 605-619,della legge finanziaria 2007[8].
Per completezza di ricostruzione, si evidenzia, inoltre, che i commi 5, 7 e 8 dell’articolo 64 citatoprevedono le misure organizzative per l’attuazione della manovra.
Il comma 5 attribuisce ai dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ai dirigenti scolastici la responsabilità per la realizzazione delle nuove disposizioni, prescrivendo in caso contrario l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge a dai contratti collettivi.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 21 del D.lgs. n. 165/2001[9] disciplina la responsabilità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e dei dirigenti scolastici escludendo il rinnovo dell’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive e prevedendo, in casi di particolare gravità, la revoca del medesimo. Ulteriori precisazioni sono contenute nei contratti collettivi.
Il comma 7, pur ribadendo le competenze istituzionali di controllo e verifica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, dispone la costituzione - tramite D.P.C.M.- di un apposito comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio dell’attuazione della manovra; esso sarà composto da rappresentanti dei due Ministeri che opereranno a titolo gratuito.
Il comma 8 prevede che, qualora non si conseguano le prescritte economie di spesa indicate dal comma 6 (vedi infra), si applichi la clausola di salvaguardia (introdotta dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007), consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale - fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare[10].
Il comma 6 quantifica le economie di spesa discendenti dalle misure indicate. E’ prescritto che, ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008, l’adozione delle misure di riorganizzazione del servizio scolastico determini risparmi lordi non inferiori a quelli sotto indicati:
§ Anno 2009: 456 milioni di euro;
§ anno 2010 : 1.650 milioni di euro;
§ anno 2011: 2.538 milioni di euro;
§ a decorrere dall’anno 2012: 3.188 milioni di euro.
Tali economie si sommano, pertanto, a quelle già indicate dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 412), e cioè:
§ Anno 2008: 535 milioni di euro;
§ anno 2009: 897 milioni di euro;
§ anno 2010: 1.218 milioni di euro;
§ a decorrere dall’anno 2011: 1.432 milioni di euro.
Il comma 9 riserva - a decorrere dal 2010 - il 30 per cento dei risparmi indicati al comma 6 all’incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola (denominazione comprendente personale docente e ATA); si prevede a tal fine la costituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero.
Le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall’anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse.
Si segnala, in proposito, che l’art. 4 del citato DL N. 137/2008 – nel testo approvato dalla Camera il 9 ottobre - prevede che con apposita sequenza contrattuale sia definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario obbligatorio. Prevede, quindi, che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, provvede alla verifica degli effetti finanziari derivanti dall’introduzione delle classi con maestro unico e orario di 24 ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 2009 e che, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, si provveda al relativo onere a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 del DL N. 112/2008, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’innovazione.
Lo schema di piano programmatico si articola in una premessa, nella indicazione dei criteri di predisposizione e in tre macroaeree di intervento (revisione degli ordinamenti scolastici; riorganizzazione della rete scolastica, compresi i centri di istruzione per gli adulti; razionale utilizzo delle risorse umane nelle scuole).
Un apposito paragrafo è dedicato alla accelerazione delle procedure.
Il piano è corredato dal Quadro degli interventi e dalla relazione tecnico-finanziaria, mentre non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata. Peraltro, in relazione all’urgenza segnalata dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca, la Presidenza della Camera ha disposto l’assegnazione dell’atto alle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, richiamando tuttavia l’esigenza di attendere l’intervento della Conferenza unificata per l’espressione del parere parlamentare.
Lo schema di piano programmatico si apre con una premessa nella quale sono riepilogate le ragioni che sono alla base dell’intervento, nonché i risultati attesi dal medesimo. In particolare, rilevato che l’obiettivo non è tanto quello di aggiungere all’esistente altre soluzioni innovative, ma di razionalizzare e semplificare l’esistente, si esplicita che il piano individua un quadro organico di interventi e misure volti a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica, sia l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema.
Viene evidenziato che ai fini suddetti sono stati tenuti in debita evidenza gli elementi di successo degli apprendimenti evidenziati nel “Quaderno bianco sulla scuola” elaborato nel 2007 d’intesa fra il Ministero dell’istruzione e quello dell’economia”[11] (percorsi formativi caratterizzati dalla chiarezza, essenzialità dei contenuti dei curricoli e dei piani di studio, autonomia didattica e di ricerca delle scuole, sistema di monitoraggio e valutazione degli studenti che assicuri omogeneità degli esiti nelle diverse zone del paese, forme integrative della retribuzione di base del docente legate al merito) e che i provvedimenti che si intende adottare si pongono in una linea di continuità con gli interventi previsti dalle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, inclusi quelli relativi all’obbligo di istruzione[12], nonché con quelli relativi al ripristino dei percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali[13].
A seguire, sono indicati i criteri di predisposizione e attuazione del piano, per i qualiviene sottolineata, anzitutto, l’importanza della collaborazione fra i due Ministeri sopra indicati, le regioni e le autonomie locali, delineata dall’art. 64 del decreto legge n. 112/2008.
I criteri e i principi guida vengono individuati come segue:
a) la dimensione territoriale come ambito di riferimento sia per l’esercizio delle competenze come previsto dalla Costituzione (e, al riguardo, è presente uno specifico riferimento alle attribuzioni delle regioni in ordine alla allocazione delle risorse umane disponibili), sia per la definizione dell’offerta formativa e della rete territoriale di scuole, sia per la gestione del servizio scolastico. In ogni caso, è esplicitato che la considerazione della dimensione territoriale avviene nel rispetto delle norme generali sulle prestazioni e secondo criteri che assicurino uno sviluppo coerente e omogeneo del sistema scolastico sul territorio nazionale;
b) la trasparenza delle scelte, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi che consentano di valutare il percorso di riqualificazione della spesa e di progressivo riequilibrio territoriale nell’utilizzo delle risorse;
c) l’integrazione delle risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) l’ottimale dimensionamento delle scuole e la previsione di una rete di punti di erogazione del servizio che sia realmente rispondente ai bisogni degli utenti che risiedono in aree disagiate;
e) la sostenibilità per gli studenti del carico orario e della dimensione quantitativa dei piani di studio;
f) il superamento della frammentazione e proliferazione degli indirizzi di studio.
Da un punto di vista metodologico, gli interventi proposti sono organizzati nelle seguenti tre macro aree, riconducibili alle fattispecie previste dall’articolo 64 sopra citato:
a) revisione degli ordinamenti scolastici;
b) riorganizzazione della rete scolastica, compresi i centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi serali;
c) razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
La parte introduttiva del piano programmatico si conclude esplicitando la necessità di raggiungere gli obiettivi del contenimento, della razionalizzazione e della migliore qualificazione dei servizi scolastici entro tempi utili per la gestione di tutte le operazioni concernenti l’anno scolastico 2009/2010.
A tal fine, in un apposito capitolo dedicato alla Accelerazione delle procedure, si specifica che i regolamenti disciplineranno la revisione dei curricoli del primo e del secondo ciclo e conterranno le indicazioni per l’adozione, entro il prossimo mese di dicembre, dei criteri per l’innalzamento del rapporto alunni/docenti, e delle prime misure per il dimensionamento della rete scolastica, da realizzare d’intesa con le regioni.
Si ricorda, in proposito, il sopraggiunto intervento del già illustrato art. 3 del DL n. 154/2008.
Di seguito si sintetizzano i contenuti proposti nelle tre macroaree sopra citate – procedendo, ove ritenuto opportuno, ad accorpamenti espositivi – e si fornisce, a corredo, la situazione normativa vigente.
A tale macroarea appaiono riconducibili i criteri di cui ai punti a) (sul quale si veda anche la terza macroarea), b), d), f), del comma 4 dell’articolo 64 del decreto legge n. 112/2008, nonché l’art. 4 del decreto legge n. 137/2008.
In linea generale, il piano, per gli interventi di cui si dà conto in tale area, esplicita l’avvio del processo di innovazione fin dall’anno scolastico 2009-2010. Con specifico riferimentoalla reintroduzione nella scuola primaria del maestro unico, esplicita che la stessa avverrà dal 1° settembre 2009[14]. Tale obiettivo sarà conseguito mediante l’adozione di uno o più dei regolamenti di cui al comma 4 sopra citato, nonché attraverso appositi decreti ministeriali.
Per quanto concerne i piani di studio della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, si prevede l’armonizzazione delle Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C del d.lgs. n. 59 del 2004[15] con le Indicazioni per il curriculum proposte con la direttiva ministeriale n. 68 del 2007.
Si ricorda che l’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53/2003[16] ha previsto che con regolamenti di delegificazione si provvede alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline.
L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 59/2004, al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, ha, quindi, stabilito che, fino all'emanazione del regolamento governativo relativo ai piani di studio per la scuola dell’infanzia, si adottasse in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nel relativo allegato A. Lo stesso hanno previsto l’art. 13, comma 3, per quanto concerne la scuola primaria - in tal caso rimandando all’allegato B e, per quanto concerne il profilo educativo, culturale e professionale, all’allegato D - e l’art. 14, comma 2, per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, in tal caso rimandando all’allegato C.
Con Decreto ministeriale 31 luglio 2007 sono state, quindi, definite in via sperimentale – proprio al fine di superare il carattere transitorio delle Indicazioni nazionali allegate al d.lgs. n. 59/2004, e nelle more della definizione del regolamento -, le indicazioni alle quali devono fare riferimento, in prima attuazione e con gradualità, a partire dall'anno scolastico 2007-2008, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
E’, quindi, intervenuta la Direttiva ministeriale 3 agosto 2007, n. 68, determinata dall’esigenza di realizzare, secondo particolari modalità operative, l’iniziale avvio della fase di prima attuazione, prevista dal predetto decreto ministeriale.
In considerazione del fatto che il DM del 31 luglio 2007 ha esplicitato il superamento delle Indicazioni nazionali allegate al d.lgs. n. 59/2004, sembrerebbe opportuno chiarire perché si prospetti una armonizzazione di queste ultime con la direttiva ministeriale 68/2007. In ogni caso, sembrerebbe più opportuno parlare di armonizzazione fra gli allegati A, B), e C) del d.lgs. n. 59/2004 e il DM 31 luglio 2007, che reca le indicazioni sostanziali relative ai piani di studio, mentre la Direttiva ministeriale 68/2007 reca le modalità operative.
Per quanto concerne gli orari, nella scuola dell’infanzia si prevede che l’orario obbligatorio delle attività educative si svolge anche solo nella fascia antimeridiana, impiegando un solo docente per sezione.
Le economie di ore e di posti che si creeranno in tal modo potranno consentire l’attivazione di nuove sezioni e, quindi, una estensione del servizio.
La formulazione letterale, che prevede anche che le sezioni di una medesima scuola si riorganizzino il più possibile sulla base di tale opzione, lascerebbe intendere che si tratti di un indirizzo.
Si evidenzia, inoltre,che il riferimento all’orario obbligatorio con ogni probabilità deve essere inteso come riferimento all’orario minimo da garantire: ciò, in considerazione del fatto che la scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 59/2004, non ha carattere di obbligatorietà.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 59/2004, l'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
Si ricorda, altresì, che la scuola dell’infanzia accoglie i bambini tra i tre e i sei anni di età. In particolare, a tale ordine di scuola possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente o, subordinatamente alla disponibilità di posti, entro il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento (per esempio, per l’anno scolastico 2008/2009, entro il 31 gennaio 2009)[17].
Particolari misure sono previste per i bambini di età inferiore ai 3 anni.
In primo luogo, si prevede che nei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni che non hanno strutture educative per la prima infanzia, sia possibile, ad integrazione delle sezioni della scuola dell’infanzia che non raggiungono il numero minimo di bambini, l’iscrizione di bambini di età compresa fra i due e i tre anni. L’inserimento deve avvenire sulla base di progetti integrati, ispirati all’esperienza delle c.d. “sezioni primavera”, rispettando il limite massimo di bambini.
Si ricorda che l’art. 14 del DM 24 luglio 1998[18] stabilisce che le sezioni di scuola materna (ora: scuola dell’infanzia) sono costituite, di norma, con un numero minimo di 15 bambini e con un numero massimo di 25.
Si preannuncia, inoltre, la volontà di reintrodurre, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e con apposito atto normativo, l’istituto dell’anticipo nell’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Si esplicita, altresì, la volontà di proseguire con l’esperienza delle c.d. “sezioni primavera”.
Si ricorda che l’anticipo nell’iscrizione alla scuola dell’infanzia era previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 53/2003 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 59/2004: in base a tali disposizioni, alla scuola dell’infanzia potevano essere iscritti i bambini che compivano i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
L’art. 2 del d.lgs. n. 59/2004 è stato, poi, abrogato dall’art. 1, comma 630, della legge n. 296/2006, che ha previsto l’attivazione di sezioni sperimentali (c.d. classi primavera) destinate ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata. Alle nuove spese si è fatto fronte utilizzando le risorse destinate dalla legge n. 53/2003 alla sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, pari a 66,2 milioni di euro annui[19].
Sarebbe opportuno chiarire se anche la prosecuzione dell’esperienza delle “sezioni primavera” avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.
Per la scuola primaria, si stabilisce, anzitutto, che dovrà essere privilegiata la costituzione di classi affidate ad un unico docente e funzionanti con un orario di 24 ore settimanali, di cui all’art. 4 del decreto legge n. 137/2008.
Resta, comunque, aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola, in rapporto alla domanda delle famiglie e alla dotazione organica assegnata alle scuole.
Il piano ricapitola, a tal proposito, le opzioni possibili:
Ø tempo scuola di 27 ore settimanali, con esclusione delle attività opzionali facoltative;
Ø tempo scuola di 30 ore settimanali, comprensive dell’orario opzionale facoltativo e con l’introduzione del maestro prevalente[20]. Per quest’ultimo, si precisa che si deve rimanere nei limiti dell’organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili presso le scuole.
Ø tempo scuola fino a 40 ore settimanali, comprensive della mensa.
Si ricorda che l’art. 7 del d.lgs. n. 59/2004 stabilisce che l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica, è di 891 ore (mediamente, 27 ore a settimana).
Prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale e la cui frequenza è gratuita.
In entrambi i casi indicati, l’orario non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
L’art. 1, comma 1, del DL n. 147/2007[21] ha, poi, reintrodotto le classi funzionanti a tempo pieno[22], ossia per 40 ore settimanali. Tale organizzazione didattica deve comunque essere realizzata, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli organici di diritto del personale docente indicati a livello regionale, secondo le determinazioni assunte dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[23].
Il piano specifica che, allo stato, non sono quantificabili le economie derivanti dalla reintroduzione del docente unico.
La relazione tecnica opera la stima della riduzione dei posti derivante esclusivamente da una delle ipotesi presenti nel piano (27 ore settimanali) e la quantifica in 14.000 posti, dei quali 10.000 nel primo anno e 4000 nel secondo.
Un apposito passaggio è dedicato all’insegnamento della lingua inglese.
Al riguardo, si prevede che tale insegnamento sia affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Pertanto, si dovrà prevedere un piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150/200 ore, utilizzando come formatori docenti specializzati e docenti di lingua della scuola secondaria di primo grado. La relazione tecnica specifica che a tal fine si utilizzeranno parzialmente gli stanziamenti già iscritti in bilancio per la formazione dei docenti.
I docenti così formati saranno impiegati già dall’a.s. 2009-2010 nelle prime due classi della scuola primaria e saranno assistiti da periodici interventi di formazione. Si prevede, peraltro, che in via transitoria si possa prevedere la presenza, in ogni scuola, di un nucleo di docenti specializzati che svolga funzioni di affiancamento, nonché, negli istituti comprensivi, di docenti di lingua inglese.
Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all’anno scolastico 2010-2011, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classi.
Dall’ultima previsione indicata, si deduce che le 150/200 ore di formazione previste si articoleranno lungo almeno 2 anni scolastici (2008-2009 e 2009-2010). Se l’interpretazione è corretta, sembrerebbe allora opportuno chiarire quante ore minime di formazione svolta siano necessarie per poter insegnare inglese nelle prime due classi della scuola primaria già dall’a.s. 2009-2010.
Quanto al periodo transitorio, potrebbe essere, altresì, opportuno chiarire meglio l’articolazione delle due possibilità prospettate, con particolare riferimento alla ipotesi dell’affiancamento anche oltre l’a.s. 2010-2011.
La relazione tecnica evidenzia che da tale intervento deriverà una riduzione di 11.200 posti, dei quali 4.000 nel primo anno, 3.900 nel secondo e 3.300 nel terzo.
L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare è stato introdotto dall’art. 10 dellalegge 5 giugno 1990, n. 148; il regolamento attuativo (D.M. 28 giugno 1991, n. 293) ha, quindi prescritto che l’apprendimento in questione iniziasse dall’anno scolastico 1992-93 e che il relativo insegnamento fosse impartito per tre ore settimanali, aggiuntive rispetto all’orario vigente, inizialmente a partire dalle classi terze ed a regime dalle seconde[24].
Il Decreto ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003 ha, quindi, stabilito – in applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 53/2003 – che, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, si sarebbe proceduto, nei primi due anni della scuola primaria, all'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'alfabetizzazione nella lingua inglese.
Con riguardo ai docenti, il DM n. 293/1991ha previsto:
· che l’insegnamento fosse affidato ad un insegnante elementare “specializzato”, in possesso cioè di particolari competenze, contitolare del modulo organizzativo didattico previsto dalla riforma della scuola elementare;
· che nella fase transitoria si ricorresse a docenti “specialisti”, impegnati esclusivamente nell’insegnamento della lingua straniera in sei o sette classi.
Per consentire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie, sono stati contestualmente previsti corsi di formazione in servizio su base volontaria.
Successivamente, tale disciplina è stata rivisitata nell’ottica di razionalizzare la spesa per l’istruzione.
Anzitutto, l’art. 22, comma 5, della l. n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) aveva stabilito che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare fosse prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto.
A seguire, l’art.1, comma 128, della l. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto che l’insegnamento della lingua straniera sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o, in subordine, da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti, consentendo l’assegnazione di posti a docenti specialisti solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno. Si è prevista, inoltre, la realizzazione di corsi di formazione, la cui partecipazione è obbligatoria. L’applicazione di tale disposizione doveva garantire, per espressa previsione, il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.
Per consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005, l’art. 1, comma 605, lett. e), della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha, infine, disposto l’adozione di un piano biennale di formazione per docenti della scuola primaria, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese, stabilendo che, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, siano attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza.
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, si prevede che l’orario obbligatorio delle lezioni sia ridotto da 32 a 29 ore settimanali, facendo salve le situazioni ordinamentali relative alle classi ad indirizzo musicale[25], e a 36 ore settimanali nel caso di classi a tempo prolungato (di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 59/2004).
Per queste ultime si prevede, però, la riconduzione all’orario normale qualora non dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività durante il pomeriggio per almeno 3 giorni a settimana, ovvero non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.
L’art. 10 del d.lgs. n. 59/2004 prevede che l’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica, è pari a 891 ore, alle quali si aggiungono ulteriori 198 ore da destinare ad attività opzionali e gratuite, coerenti con il profilo educativo, finalizzate a realizzare la personalizzazione dei piani di studio.
Occorre, tuttavia, considerare che l’art. 25 del d.lgs. n. 226/2005[26], al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, ha previsto che l'orario annuale obbligatorio sopra indicato sia incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia, con conseguente, pari, riduzione delle ore per gli insegnamenti opzionali e facoltativi.
Dal combinato disposto normativo sopra indicato, si dedurrebbe un orario attuale obbligatorio di 29 ore settimanali[27].
Si osserva, inoltre, che l’art. 166, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, richiamato a proposito delle classi con il tempo prolungato, risulterebbe abrogato, a decorrere dal 1° settembre 2000, per effetto dell’art. 17 del D.P.R. n. 275/1999[28]: in ogni caso, il medesimo faceva riferimento alle classi a tempo pieno. Sarebbe, dunque, opportuno un chiarimento.
La relazione tecnica quantifica la riduzione derivante dalla differenza fra l’ orario vigente (esclusivamente quello normale, non quello prolungato) e il nuovo orario ridotto, nonché dalla eliminazione delle 3 ore a disposizione attualmente presenti in una delle due cattedre di lettere di ogni corso, in 13.300 posti, di cui 10.300 nel primo anno e 3.000 nel secondo.
Reca, inoltre, l’indicazione di una ulteriore riduzione di 13.600 posti, di cui 10.600 il primo anno e 3.000 il secondo, derivante, tra l’altro, dalla riduzione del tempo prolungato.
Per questo ordine di scuola si prevede, inoltre, che entro il mese di dicembre – si presume 2008 – siano determinate le classi di abilitazione e la conseguente composizione delle cattedre, superando l’attuale frammentazione degli insegnamenti a favore di quelli di base e di tre aggregazioni: insegnamenti umanistico letterari, scientifico tecnologici e linguistici (in termini generali per le classi di concorso si veda infra, nella sezione relativa al razionale utilizzo dell’uso delle risorse umane nella scuola).
Si ricorda che l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 59/2004, richiamato nel piano, stabiliva che, in attesa dell'emanazione del regolamento per la definizione della quota nazionale dei piani di studio, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedevano ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio di cui all’allegato C) del decreto medesimo.
Per quanto concerne i piani di studio relativi al sistema dei licei di cui al già citato d.lgs. n. 226/2005,come modificato dal decreto legge n. 7/2007[29],se ne prevede un riesame finalizzato a razionalizzarne l’impianto in termini di massima semplificazione.
Anche i piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali saranno razionalizzati e semplificati. In particolare, per entrambi si prevede la definizione di un numero contenuto di indirizzi: con specifico riferimento all’istruzione professionale, si prevede anche che gli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza con quelli dell’istruzione tecnica confluiscano in quest’ultima.
Si ricorda anzitutto che, ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, come modificato dal decreto legge n. 7/2007, il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore – articolato in licei, istituti tecnici e istituti professionali - e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (di competenza delle regioni).
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 6, come modificato dal decreto legge citato, il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, e delle scienze umane.
La riforma citata, peraltro, non è stata ancora avviata, essendo stata rinviata all’a.s. 2009-2010 dall’art. 13, comma 1-quater, del citato decreto legge n. 7/2007.
Pertanto, occorre fare riferimento, in primis, al DM n. 234/2000[30], che aveva disposto che ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell’anno scolastico 1999/2000, sia con riferimento ai programmi di insegnamento che agli orari di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado,ivi compresa la scuola materna, costituissero, in prima applicazione dell’art. 8 del DPR n. 275/1999, i curricoli delle istituzioni scolastiche autonome.
Con specifico riferimento agli istituti tecnici e professionali, si ricorda, altresì, che già l’art. 13, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 7/2007 aveva affidato a regolamenti da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 - previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti potevano comunque essere adottati - la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo n. 226/2005[31], e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge n. 296/2006, la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
Per completezza di esposizione, si ricorda anche il DM n. 139/2007[32] che, al fine di dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006, ha definito in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, i saperi e le competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, prevedendo che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009[33].
Si provvederà, inoltre, alla elaborazione delle linee guida di cui all’art. 13, comma 1 - quinquies, del citato decreto legge n. 7/2007, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni.
Infine, si prevede la riduzione di almeno il 30% delle compresenze del docente tecnico-pratico[34] con il titolare della cattedra, e la revisione delle relative funzioni e di quelle dell’assistente tecnico, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’attività didattica e in laboratorio.
Per quanto concerne gli orari, per i licei classico, linguistico, scientifico e delle scienze umane, l’orario settimanale obbligatorio massimo sarà di 30 ore.
Per i licei artistici e i licei musicali e coreutici, l’orario settimanale obbligatorio sarà di 32 ore.
Si evidenzia che, mentre per i licei artistici e i licei musicali e coreutici si parla in termini tassativi dell’orario settimanale, per gli altri licei il valore di 30 ore settimanali è indicato come valore “massimo”. Potrebbe rendersi opportuno un chiarimento.
Per gli Istituti tecnici e professionali, si prevede che l’orario settimanale non sia superiore a 32 ore settimanali, comprensive delle ore di laboratorio. Ribadendo, inoltre, che gli indirizzi degli istituti professionali potranno confluire, ove sostanzialmente corrispondenti, in quelli degli istituti tecnici, si esplicita che la relativa modifica si avvierà progressivamente a partire dall’a.s. 2009-2010 e che, pertanto, da tale anno non saranno attivate nelle prime classi le sperimentazioni attualmente in atto.
Si riporta, di seguito, un prospetto indicativo dei piani orari attuali dei percorsi ordinamentali di istruzione secondaria di secondo grado[35]. Si ricorda, tuttavia, che le molteplici sperimentazioni funzionanti ai sensi del citato DM n. 234/2000, secondo i dati ministeriali[36], coinvolgevano nel 2007 il 62% degli istituti scolastici (per un complesso di 88 “progetti assistiti” e 683 corsi sperimentali).
Piani orari dei diversi tipi di istruzione – Corsi ordinamentali
Quadro orario settimanale per anno di corso |
|||||
Tipo di istruzione |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Liceo classico |
27 |
27 |
28 |
28 |
29 |
Liceo scientifico |
25 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Liceo socio psico pedagogico |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Istituto tecnico |
30/36 |
30/36 |
30/36 |
30/36 |
30/36 |
Istituto professionale |
40[37] |
40 |
40 |
40 |
30 |
Istituto d’arte |
41 |
41 |
41 |
40 |
40 |
Liceo artistico |
39 |
40 |
41/43 |
41/44 |
-- |
Fonte: Ministero della Pubblica istruzione - I percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado statale tra corsi di ordinamento, sperimentazioni e autonomia. Marzo 2007
La relazione tecnica stima che la revisione dei curricoli relativi agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado comporterà mediamente una riduzione di 3 ore settimanali di lezione, corrispondenti a 14.000 posti, dei quali 3.800 nel primo anno, 3.200 nel secondo anno e 7.000 nel terzo anno.
Si stabilisce, infine, che sarà ridefinito l’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti. In particolare, sarà previsto un numero contenuto di materie di insegnamento e l’autorizzazione dei corsi sarà legata al monitoraggio degli esiti finali (si veda anche la sezione relativa all’utilizzo delle risorse umane).
Con riguardo a tale punto si ricorda che, ai sensi dell’OM 29 luglio 1997, n. 455, i Centri territoriali permanenti erano istituiti dal Provveditore agli studi e trovavano riferimento didattico ed amministrativo presso un’istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale si svolgevano attività per adulti.
Recentemente, l’art. 1, comma 632, della l. n. 296/2006 ha stabilito, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea e allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, che i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siano riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e siano ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Alla riorganizzazione in questione ha provveduto il DM 25 ottobre 2007, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata.
In base all’art. 5 del DM indicato, dedicato all’autonomia organizzativa e didattica, i centri, per l’organizzazione della loro offerta formativa, assumono i seguenti riferimenti:
Ø per il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto a conclusione della scuola primaria, per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e per il recupero delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione, le indicazioni di cui al sopra menzionato DM 31 luglio 2007 e quelle contenute nell’altrettanto sopra citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all’obbligo di istruzione;
Ø per i percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, le indicazioni contenute nei regolamenti di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005[38] nonché, per gli istituti tecnici e professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui all’art. 13, comma 1-ter, del d.l. n. 7/2007.
L’art. 8, comma 2, del medesimo decreto stabilisce, inoltre, che sono assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei centri.
A tale macroarea appaiono riconducibili i criteri di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 4 dell’art. 64 del decreto legge n. 112/2008, nonché l’art. 3 del decreto legge n. 154/2008.
E’ prevista l’individuazione, ad opera di un regolamento di delegificazione, di parametri e criteri per il dimensionamento e per l’individuazione dei punti di erogazione del servizio, che le regioni dovranno tenere presente nell’esercitare la loro competenza in materia di programmazione della rete scolastica.
L’intervento è motivato dallo scostamento che si è registrato, negli anni, fra numero di alunni previsto dalle disposizioni vigenti perché alla scuola potesse essere riconosciuta l’autonomia e numero di alunni effettivo, mentre l’obiettivo è quello di attivare servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa.
Il DPR n. 233/1998[39] stabilisce, anzitutto, che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia prevista dall’art. 21 della legge n. 59/2007[40], oltre che di consentire il conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati e di assicurare alle istituzioni scolastiche la capacità di confronto e interazione con il territorio di pertinenza.
Conseguentemente, prevede che l’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, sia riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa.
In particolare, l’art. 2, comma 2, stabilisce che, per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti devono avere, di norma, una popolazione compresa fra 500 e 900 unità (il successivo comma 4 individua gli elementi in base ai quali individuare la dimensione ottimale nel range fissato).
Alcune deroghe sono previste dal comma 3 che stabilisce che nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media (ora: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado) o per gli istituti di istruzione secondaria superiore (ora: istruzione secondaria di II grado) che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. Ulteriori deroghe sono previste dal comma 7, ai sensi del quale nelle province il cui territorio è montano per almeno un terzo, in cui le condizioni di viabilità siano disagevoli e gli insediamenti abitativi siano rarefatti, sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento di cui al comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale (sulla quale si veda infra).
Al fine di agevolare il conseguimento dell’autonomia, i commi 5 e 6 prevedono, per le scuole che non raggiungono gli indici di riferimento, l’unificazione orizzontale con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale, ovvero l’unificazione verticale in istituti comprensivi.
Rispetto al quadro normativo sopra riepilogato, il piano reca alcuni dati. In particolare, si evidenzia che, attualmente, circa 700 istituzioni scolastiche autonome hanno meno di 300 alunni, quindi si collocano al di sotto della fascia in deroga.
Nell’ambito della fascia in deroga vi sono, poi, 850 istituzioni scolastiche che non hanno titolo alla deroga medesima.
Si cita, inoltre, il caso di 1050 istituti comprensivi compresi nella fascia minima, non tutti, però, dislocati nei territori montani o nelle piccole isole.
Complessivamente, si stima che una percentuale di istituzioni scolastiche compresa fra il minimo certo del 15% e il massimo probabile del 20% non sia legittimata a funzionare come istituzione autonoma.
Quanto al numero degli alunni, si evidenzia che, su poco più di 28.000 punti di erogazione del servizio, il 15% ha meno di 50 alunni e un altro 21% ha meno di 100 alunni. Al riguardo, partendo dalla citazione dell’esperienza virtuosa di diversi Comuni, che hanno ben ovviato all’isolamento di alcune piccole scuole, si evidenzia che occorreranno azioni mirate quali, ad esempio, l’attivazione di trasporti, l’adeguamento delle strutture edilizie, la realizzazione di servizi in rete.
A fini di completezza ricostruttiva, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del citato DPR n. 233/1998, i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica[41], nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle regioni (la competenza in materia di programmazione della rete scolastica è attribuita alle regioni dall’art. 138 del d.lgs. n. 112/1998[42]).
Ai sensi dell’art. 4, agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto l’autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto delle competenze statali in materia di criteri e parametri per l’organizzazione della rete scolastica, di cui all’art. 137 del citato d.lgs. n. 112/1998.
Sull’art. 3 del DL n. 154/2008 si è già detto in premessa.
A questo paragrafo sono riconducibili i commi 1 e 2, nonché le lettere a), c), ed e) del comma 4 dell’art. 64 del decreto legge n.112/2008.
L’obiettivo è quello di eliminare circoscritte, ma onerose, nicchie di spreco, sia attraverso una verifica dell’applicazione della normativa vigente, sia attraverso l’emanazione di nuove norme mirate al contenimento di oneri non funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Per quanto riguarda il personale docente, sono indicate alcune delle misure che si intende adottare in materia di definizione degli organici. Esse riguardano:
1a) La definizione di nuovi criteri per la determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche in relazione alla revisione degli ordinamenti. L’organico di istituto verrà assegnato alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia, organizzeranno l’attività didattica con criteri di flessibilità (il riferimento esplicito è all’azione modulare di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n. 275/1999, sul quale si veda infra).
La consistenza delle dotazioni organiche del personale docente e ATA è determinata annualmente con un decreto, adottato dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sulla base delle indicazioni recate da disposizioni di legge. Il 24 aprile 2008 è intervenuto il DM che detta disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2008-2009.
L’art. 1 del DM indicato esplicita le ragioni che sono alla base della consistenza delle dotazioni organiche nazionali e regionali definite - relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado - nelle tabelle allegate, mentre l’art. 2 stabilisce che i direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche fra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo riguardo alle specifiche esigenze, alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, nonché alle situazioni di disagio locale legate a specifiche situazioni quali zone montane, piccole isole e zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e abbandono.
Sempre ai direttori generali degli uffici scolastici regionali compete la definizione delle dotazioni organiche di istituto, su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate.
Per quanto concerne la flessibilità, si ricorda che l’art. 4, comma 2, del DPR n. 275/1999 prevede che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
1b) La ridefinizione dei criteri e dei parametri che presiedono alla formazione delle classi, al fine di incrementare il rapporto alunni/docenti e il rapporto alunni/classi.
Il rapporto alunni/classi si eleverà di 0,20 nell’anno scolastico 2009/2010 e di 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi. L’innalzamento sarà riferito ai livelli massimi di alunni per classe attualmente vigenti, tenendo in conto la presenza di alunni disabili.
L’applicazione dei nuovi parametri, correlata alla revisione della rete scolastica, costituirà lo strumento necessario per la determinazione e l’assegnazione dei contingenti di organico.
La relazione tecnica evidenzia che tale intervento, al termine del triennio, determinerà la riduzione di 12.800 unità di personale, delle quali 6.000 nel primo anno, e 3.400 in ciascuno dei due anni successivi, e la eliminazione di 6.757 classi, con un rapporto alunni/classi pari a 19,09 nella scuola primaria (dall’ attuale 18,69), a 21,37 nella scuola secondaria di I grado (dall’ attuale 20,97) e a 21,99 (dall’ attuale 21,59) nella scuola secondaria di II grado.
La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998. Quest’ultimo prevede, in linea di massima, per le classi di scuola materna (ora: scuola dell’infanzia) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora: scuola primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado, non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20; disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole, per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.
Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall’anno scolastico 2007/2008.
L’art. 2, comma 411, lett .a)-c), della legge finanziaria 2008 ha, a sua volta, disposto il ridimensionamento delle classi, con particolare riferimento alla classi prime delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Indicazioni in proposito sono contenute nell’art. 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, sopra citato.
1c) Il superamento delle attività di codocenza e il contenimento delle attività in compresenza tra docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio: quest’ultima viene quantificata nella prima area del piano in un 30%.
1d) La riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre di scuola secondaria di I e II grado.
La relazione tecnica, ricordato che questa operazione è stata avviata nell’a.s. 2003/2004, evidenzia che essa non ha riguardato tutte le classi di concorso e stima che l’intervento comporterà una economia di oltre 5.000 posti.
1e)L’eliminazione della possibilità di conservare la titolarità della cattedra nella scuola secondaria di secondo grado nei casi in cui vi sia stata la riconduzione della stessa a 18 ore settimanali.
La relazione tecnica precisa che l’eliminazione di questa possibilità consentirà di trasferire d’ufficio i docenti in soprannumero che dopo le operazioni di trasferimento dovessero risultare ancora in esubero e stima che l’intervento consentirà di recuperare 2000 posti.
L’art. 35 della legge n. 289/2002[43] ha stabilito che le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro fossero ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. L’articolo prevedeva, comunque, che, in sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, tali previsioni trovavano applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non si fossero determinate situazioni di soprannumero, con esclusione di quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
1f) La ridefinizione dell’organico dei docenti impegnati nei corsi di istruzione per gli adulti con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati e non di quelli iscritti, privilegiando i curricoli e i piani di studio con percorsi più brevi.
La relazione tecnica quantifica la riduzione in 1.500 posti.
Il DM 25 ottobre 2007, sopra citato, relativo alla riorganizzazione dei centri per l’istruzione degli adulti, prevede, all’art. 7, che i criteri di assegnazione del personale ai centri sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l’utilizzo e la mobilità del personale della scuola.
Peraltro, l’art. 9 prevede che in fase di prima applicazione, e fino all’entrata in vigore dei regolamenti richiamati nell’art. 5[44], l’organico dei centri è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi finalizzati al conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello della scuola primaria e al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, al recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione, all’alfabetizzazione funzionale, alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
1g) Il sostegno allo sviluppo di sistemi di istruzione a distanza.
Si ricorda, in proposito, che lo sviluppo della didattica a distanza rientra da anni tra gli obiettivi dell’azione del Ministero (si veda, da ultimo, l’atto di indirizzo per il 2008[45]). Si ricorda, inoltre, che nell’ambito della convenzione con la RAI, rinnovata nel novembre 2006, sono stati individuati o riconfermati alcuni progetti rivolti a varie categorie di studenti (si citano, a titolo di esempio: EXPLORA SCUOLA[46], Divertinglese e Divertilingue[47], Fuori classe[48]).
1h) La graduale piena attuazione della disciplina di cui all’articolo 2, comma 413, della legge finanziaria 2008, relativo alla determinazione dei posti di sostegno per gli alunni disabili.
Il comma 413 della legge 244/2007 fa, anzitutto, salvo l’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007, che ha prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3, della legge 449/1997[49] in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – procedendo all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi[50].
Salvaguardato, quindi, l’ultimo intervento normativo previgente, il comma 413 richiamato dispone che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non superi il 25 per cento del numero di sezioni[51] e classi dell’organico di diritto dell’A.S. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
In base ai dati forniti dal Ministeronella relazione tecnica al disegno di legge, il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’A.S. 2006-2007 era di 375.722 e si erano attivati 92.185 posti di sostegno. Il tetto imposto dalla norma in commento (equivalente a 93.930 posti) era, quindi, volto ad interrompere il trend di crescita fino ad allora registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili.
Per completezza di informazione, si evidenzia anche che il successivo comma 414 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’A.S. 2006-2007.
Il medesimo comma modifica l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, sopprimendone il disposto (comma 1, settimo periodo) relativo alla nomina di docenti di sostegno in deroga, e prescrive l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
Ulteriori interventi riguardano:
a) Le classi di concorso: si prevede di procedere all’accorpamento delle classi che abbiano una comune matrice culturale, finalizzato a disporre di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.
Attualmente il DM 30 gennaio 1998, n. 39 reca il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso (ivi compresi gli insegnamenti tecnico-pratici) nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica: tali classi risultano complessivamente nel numero di 100[52].
b) La formazione dei docenti che non hanno ancora il titolo per poter insegnare inglese nella scuola primaria (si veda ante).
c) L’accelerazione della procedura, prevista dalla legge finanziaria per il 2008, per la costituzione di un ruolo specifico per i docenti inidonei per motivi di salute, al fine di contenere una voce di spesa consistente.
L’articolo 3, comma 127, della legge 244/2007 stabilisce la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Si precisa che, nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti provvisoriamente i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi. Con gli accordi di mobilità[53] sono, invece, definiti gli specifici percorsi di formazione per la riconversione professionale di tale personale. Infine, con i medesimi accordi di mobilità sono disciplinati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato nonché i relativi profili finanziari.
d) L’attivazione di corsi di riconversione professionale per i docenti facenti parte delle classi di concorso in esubero, nonché l’attivazione di corsi per altri docenti, finalizzati all’inserimento in classi di concorso più ampie.
Sull’argomento, si ricorda che l’art. 1, comma 609, della legge n. 296/2006 aveva affidato al Ministro della pubblica istruzione la predisposizione di uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo, che doveva trovare completa attuazione entro l’anno scolastico 2007-2008[54].
L’art. 2, comma 411, lett. d), della legge n. 244/2007 ha, poi, spostato il termine sopra indicato al termine dell’anno scolastico 2009-2010, precisando che la riconversione è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento di personale, tramite corsi di specializzazione intensiva, compresi quelli di sostegno.
A fini di completezza, si ricorda che l’art. 3, comma 89, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) aveva già operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 212/2002[55], disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali, sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola. Il successivo comma 90 aveva stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
e) La revisione degli istituti che comportano comandi, collocamenti fuori ruolo ed altre utilizzazioni, al fine di ridurre allo stretto necessario l’incidenza della spesa rappresentata dal pagamento dei supplenti in sostituzione.
La disciplina per utilizzazioni e comandi del personale della scuola è recata dall’art. 456 (commi 12-14) del D.lgs. n. 297/1994[56] e dall’art. 26 (commi 8-10) del collegato alla manovra finanziaria per il 1999 (L. n. 448/1998[57]).
Quest’ultimo, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, ha fissato in 700 unità il contingente massimo di personale della scuola (docenti e dirigenti scolastici) che può essere utilizzato per compiti diversi dall'insegnamento (attuazione dell'autonomia scolastica; collaborazione con enti impegnati in prevenzione e recupero della tossicodipendenza o nel campo della formazione e della ricerca educativa[58]). Tali assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo (con retribuzione a carico dell’amministrazione presso la quale si presta servizio)[59].
Con riguardo ai comandi[60], si evidenzia che, in linea generale (art. 456, comma 12, del TU della scuola) è esclusa l’applicabilità al settore scolastico delle disposizioni sui comandi dei dipendenti dello Stato e di enti pubblici, qualora non vi sia esplicito riferimento a tale categoria; fanno eccezione le fattispecie, indicate dal medesimo articolo, relative ad alcuni organi dello Stato[61] ed alle Facoltà di scienze motorie.
Sono inoltre consentiti (art. 456, comma 13 del TU) comandi presso gli enti di supporto del Ministero, attualmente in corso di riordino[62], presso l’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (l.n.3/1967), il C.O.N.I.(l.n. 464/198), università statali e patronati scolastici (l.n.1213/1967), nonché i comandi disposti in base ad accordi internazionali presso enti ed organismi stranieri o internazionali (art. 456, comma 14).
Relativamente al personale ATA, si evidenzia che la riduzione riguarderà tutti i profili professionali, salvaguardando, per quanto possibile, le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell’autonomia.
Si ricorda che nel parere espresso il 9 luglio 2008 in ordine al DL n. n. n. 112/2008, la VII Commissione aveva formulato la condizione che dalla riduzione dell'organico del personale ATA fossero escluse le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell'autonomia.
La relazione tecnica allegata al piano prevede una riduzione di 14.166 unità nell’a.s. 2009-2010 e di 14.167 unità in ciascuno dei due anni successivi, per un totale di 42.500 unità, cui si vanno ad aggiungere 2000 unità ridotte ai sensi della legge finanziaria 2008.
Riguardo a quest’ultimo riferimento, si ricorda che, in realtà, la riduzione della dotazione organica del personale ATA è stata prevista dall’art. 1, comma 605, lett. a), della legge finanziaria per il 2007 che, a tal fine, evidenziava la necessità di procedere alla revisione dei criteri e parametri di riferimento.
Il Ministero, nello schema di decreto interministeriale concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2008/2009, ha evidenziato la necessità di una rimodulazione sia per il personale docente che per il personale ATA, in complessivi 11.000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, come conseguenza dell’innalzamento del rapporto alunni/classi. Questo, considerato l’intervento dell’articolo 2, comma 412, della legge finanziaria per il 2008, che prevede lo scatto della clausola di salvaguardia nel caso non si perseguano gli obiettivi di contenimento della spesa previsti.
Conseguentemente, il Ministero ha evidenziato che, poiché con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3[63], con il quale si dava seguito alle previsioni della legge finanziaria 2007, la consistenza della dotazione organica di diritto del personale ATA per l’a.s. 2007/2008 è stata ridotta, rispetto all’a.s. 2006/2007, di 4019 posti, la rimodulazione triennale in questione incide, per il personale ATA, in ragione di 1000 posti per anno.
Le riduzioni complessive previste a seguito del DL n. 112/2008 – che saranno ripartite proporzionalmente nei tre anni sopra indicati - sono così distribuite:
Profilo professionale |
Unità |
Direttore dei servizi generali amministrativi (D.S.G.A.) |
700 |
Assistenti amministrativi |
10.452 |
Assistenti tecnici |
3.965 |
Collaboratori scolastici |
29.076 |
Altri profili |
307 |
Totale |
44.500 |
Si prevede, inoltre, la promozione di iniziative di qualificazione professionale e la costituzione dell’organico di area C.
Nel CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, firmato il 29 novembre 2007, all’articolo 46 vengono disciplinati gli aspetti relativi ai profili professionali e al sistema di classificazione del personale ATA. In particolare, il menzionato articolo dispone che il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree, comprendenti ciascuno uno o più profili professionali.
L’area C si riferisce alla figura dei coordinatori amministrativi o tecnici[64].
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura,
scienza e istruzione)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
(omissis)
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
(omissis)
4) con riferimento all'articolo 64, appare necessario che:
a) la riduzione dell'organico del personale ATA non sia calcolata su tutti i profili del personale, escludendo le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell'autonomia;
b) i tempi previsti per la predisposizione del «piano programmatico di interventi» di cui al comma 3 siano raddoppiati al fine di consentire anche un esame approfondito da parte del Parlamento;
c) nel Piano programmatico di cui al comma 3 sia previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, in via transitoria, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 della legge n. 296 del 2006;
d) la predisposizione dei regolamenti di cui al comma 4 preveda il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
e) con riferimento ai criteri indicati al comma 4, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso abbiano come obiettivi una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale e una consistente riduzione delle discipline, in modo da orientare il curricolo nazionale sulle otto competenze di base indicate dall'Europa;
f) i piani di studio e i relativi quadri orari comprensivi delle attività opzionali dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore tengano conto dell'organizzazione prevista per il secondo ciclo dal decreto legislativo n. 226 del 2005;
g) la riforma degli istituti tecnici e professionali consenta di ridurre complessivamente il numero degli indirizzi, di eliminare le duplicazioni dei percorsi, di ridurre significativamente le ore di lezioni teoriche a favore di attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro, armonizzando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 con quelle contenute nel decreto legge n. 40 del 2007;
h) l'allocazione delle risorse umane alle scuole risponda al rapporto di flessibilità dei curricoli, limitando alla competenza dello Stato l'assegnazione del personale relativa all'80 per cento del curricolo nazionale e alla competenza delle scuole il restante 20 per cento di curricolo dell'autonomia;
i) la revisione dei criteri per la formazione delle classi consenta di assegnare le risorse umane alle scuole partendo dal numero degli alunni, dalla tipologia dell'offerta formativa e lasciando alle scuole la piena autonomia organizzativa delle classi medesime (per età e/o per livelli di competenza o secondo altre scelte dettate dai bisogni degli studenti);
j) nella rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria siano valorizzati i principi di flessibilità e di personalizzazione dei piani di studio previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2004;
k) al comma 9 sia prevista una ulteriore quota delle economie di spesa di cui al comma 6, pari ad almeno il 20 per cento delle medesime economie, destinata al miglioramento della qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e ai finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale;
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949
"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
(omissis)
con riferimento all 'articolo 64 , recante una serie di misure per la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo agli organici oltre che all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico:
- preso atto dell'obiettivo di ridimensionare le dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docenti al fine di raggiungere l'aumento di un punto entro l'anno scolastico 2011-2012, tenuto anche conto che la media europea è comunque più alta;
- apprezzato che, con un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, si è precisato che la revisione dell'assetto scolastico deve tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili;
- rilevato che il medesimo articolo dispone il ridimensionamento del personale ATA attraverso la riduzione del 17 per cento della consistenza accertata nell'anno 2007-2008, da conseguire nel triennio 2009-2011 con decrementi annui pari ad un terzo del totale;
- preso atto che sono previsti un Piano programmatico da adottare previo parere parlamentare, nonché uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro 12 mesi dal Piano per la revisione delle classi di concorso del personale docente, dei curricoli, dei piani di studio e degli orari (con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali) e dei criteri di formazione delle classi;
- giudicato positivamente che il ridimensionamento della rete scolastica dovrà avere anche la finalità di migliorare la fruizione dell'offerta formativa e che nel caso di chiusura o accorpamento di scuole situate in piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali dovranno individuare misure per ridurre il disagio degli utenti;
- valutato con favore che l'obbligo di istruzione, fermo a 10 anni (16 di età), possa essere assolto anche nell'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni oltre che, come previsto attualmente, nell'istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle Regioni in base all'Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;
- reputata condivisibile la scelta, compiuta nel medesimo articolo 64, di sospendere il bando delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) fino a quando non sarà perfezionata la revisione delle classi di concorso, nonché dei criteri di determinazione degli organici, dato che la finanziaria 2007 ha posto ad esaurimento le graduatorie del personale docente;
- tenuto conto che, qualora non si conseguano le economie di spesa, si prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia, consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero fino alla concorrenza dei risparmi, e che i dirigenti del Ministero e i dirigenti scolastici hanno la responsabilità della realizzazione delle nuove disposizioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;
- espresso apprezzamento per la disposizione secondo cui, a parziale compenso delle decurtazioni, si stabilisce che a decorrere dal 2010 il 30 per cento delle economie conseguite siano reinvestite nella scuola per la valorizzazione del personale docente e ATA, ponendosi in sintonia con quanto a suo tempo disposto nella XIV legislatura;
- manifestata condivisione per la filosofia di fondo di tale riassetto, rappresentata da una riorganizzazione della scuola secondo un modello più efficace;
(omissis)
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
(omissis)
2. quanto alla riorganizzazione del sistema scolastico, si invita a:
a) considerare la distribuzione delle competenze normative, dato che la relativa programmazione rientra fra le materie di potestà concorrente fra Stato e Regioni;
b) limitare i disagi per le scuole dei comuni di montagna e delle isole minori, le quali potrebbero essere più penalizzate dalle misure di ridimensionamento;
c) assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per quanto concerne l'innalzamento del numero di alunni per classe;
d) considerare, nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, la riduzione del numero di indirizzi e delle ore di lezione con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
3. si reputa necessario che i tempi per l'emanazione del Piano programmatico per la scuola siano ragionevolmente allungati per consentire un esame approfondito da parte del Parlamento;
4. si reputa opportuno prevedere il parere delle Commissioni parlamentari sui regolamenti di delegificazione per il riassetto della rete scolastica;
5. si sollecita un incremento della quota delle economie di spesa reinvestite nella scuola, considerata anche l'esigenza di migliorare la qualità dei servizi scolastici;
6. con riguardo alle SSIS, atteso che la chiusura delle graduatorie operata dalla finanziaria 2007 esclude ogni prospettiva di collocamento per i nuovi specializzati e approvata quindi la scelta di evitare l'avvio di un nuovo ciclo:
I. si apprezza l'ipotesi di modalità alternative di collocamento fra cui l'attribuzione di corsi di rinforzo nelle quattro regioni italiane (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) che hanno registrato i risultati più deficitari nei test OCSE-Pisa, invitando tuttavia a considerare nella giusta prospettiva le difficoltà nell'effettiva applicazione;
II. si invita a valutare l'opportunità di consentire l'ingresso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali, i corsi presso le SSIS, i corsi biennali accademici di II livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica e di strumento musicale, nonché il corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto, quanto meno con riferimento alle graduatorie già esaurite;
(omissis)
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
N. 1108
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA) |
(V. Stampato Camera n. 1634)
approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2008
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
|
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 1º SETTEMBRE 2008, N. 137
(omissis)
All’articolo 4:
al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64» e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola primaria»;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico».
(omissis)
Testo del decreto-legge ——– |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati ——– |
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università |
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università |
(omissis) |
(omissis) |
Articolo 4. |
Articolo 4. |
(Insegnante unico nella scuola primaria) |
(Insegnante unico nella scuola primaria) |
1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. |
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. |
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. |
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. |
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2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico. |
(omissis) |
(omissis) |
[1] Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
[2] L’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevede che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
[3] Si ricorda che nella seduta dell’Assemblea della Camera del 23 luglio 2008 il Governo ha accettato l'ordine del giorno Granata n. 9/1386/11 che, come riformulato, “impegna il Governo a valutare l'opportunità di portare a centoventi giorni il termine di predisposizione del piano programmatico di interventi, anche al fine di consentire un esame più approfondito da parte del Parlamento, e comunque ad interpretare con la dovuta elasticità il termine fissato, che non ha natura perentoria, e compatibilmente con la complessità delle materie trattate”. Anche le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento avevano indicato la necessità di un ampliamento dei termini.
[4] Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
[5] Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera il 9 ottobre 2008 e trasmesso al Senato.
[6] Decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
[7] E’ richiamata la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, relativa all’attuazione dell’articolo 120 della Costituzione.
[8] Si ricorda, anzitutto, che, nell’ottica della razionalizzazione della spesa, l’art. 35, commi 2, 3, 4, 6 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha già introdotto varie misure volte alla riduzione del personale ATA.
Gli interventi previsti dall’articolo 1, commi 605-619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno per oggetto:
· il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));
· le nuove assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605, lettera c));
· il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605, lettere d) ed e);
· la prospettiva di riduzione degli orari dell’istruzione professionale (comma 605, lettera f));
· la riorganizzazione del sistema delle graduatorie e della valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c), e 607);
· la mobilità e la riconversione professionale del personale docente (commi 608-609);
· l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ed il contestuale riordino degli enti di servizio del ministero della Pubblica istruzione (commi 610-615) e del relativo organico;
· la riduzione del numero dei revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);
· la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c), ultimi periodi; commi 618-619).
[9] D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[10] Si ricorda, in proposito, che la clausola sopra descritta non ha trovato applicazione per l’anno 2007 in relazione alla deroga disposta dall’art.12, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
[11] Nel Quaderno bianco sulla scuola, reso pubblico nel settembre 2007, si analizzano gli obiettivi educativi ed il quadro normativo gestionale della scuola italiana, tenendo conto anche delle valutazioni sulla qualità del sistema emerse da indagini internazionali, quali il Programme for International Student Assesment (PISA) dell’OCSE. La ricognizione è effettuata nella prospettiva di indicare linee di azione per un migliore funzionamento. Tali linee, delineate ed articolate ampiamente nella Parte II del volume, discendono da tre “lezioni” che indirizzano gli interventi: elevare quantità e qualità dell’informazione sui risultati e sull’input come base per assumere decisioni; attuare pienamente il decentramento; condurre interventi mirati su organizzazione del lavoro e carriera dei docenti.
[12] L’art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha elevato l’obbligo di istruzione a dieci anni, specificando che la relativa istruzione è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
[13] Di cui all’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Si ricorda che tali percorsi non erano menzionati dal decreto legislativo n. 226 del 2005, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge n. 53 del 2003, che li sostituiva con gli indirizzi liceali economico e tecnologico.
[14] Analoga indicazione – con la specifica che ci si riferisce alle prime classi del ciclo scolastico – è presente nell’art. 4 del dDL n. n. di conversione del DL n. n. 137/2008, nel testo approvato dalla Camera il 9 ottobre 2008.
[15] Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.
[16] Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[17] Ministero dell’Istruzione, università e ricerca, Circolare 14 dicembre 2007, n.110, Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008/2009.
[18] Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.
[19] Ulteriori risorse, messe a disposizione dei Ministeri dell’istruzione, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale sono state individuate in sede di Conferenza unificata (Accordi 14 giugno 2007 e 20 marzo 2008).
[20] Si ricorda che la figura del maestro prevalente era già prevista nell’art. 2, comma 7, del D.lgs. n. 59/2004; quest’ultimo, pur rinviando l'organizzazione delle attività didattiche all'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevedeva che il perseguimento delle finalità educative fosse affidato prioritariamente per l’intera durata del corso, ferma restando la contitolarità dei docenti, ad un insegnante dotato di specifica formazione con funzioni di orientamento e tutorato degli allievi. Quest’ultimo avrebbe assicurato, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento non inferiore alle 18 ore settimanali. Con l’art. 2 dell’accordo contrattuale del 2 marzo 2007 e l’art. 146 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 (11 novembre 2007) si è, però, disposta la disapplicazione delle disposizioni del D.lgs. n.59/2004 inerenti la funzione del tutor e gli anticipi nella scuola dell’infanzia (art. 2, commi 5, 6, 7). Il comunicato stampa del Ministero dell’istruzione (17 luglio 2006), dando notizia dell’intesa sindacale sulla base della quale è stato poi siglato l’accordo del marzo 2007, specifica che si tratta di materie inerenti la funzione docente, per le quali pertanto sarebbe stata necessaria la preventiva consultazione sindacale.
[21] Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
[22] A tal fine, è stato richiamato in vigore l’art. 130, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, c.d. T.U. sulla scuola, abrogato dall'art. 19 del D.lgs. n. 59/2004 a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005. Si ricorda che il tempo pieno era stato introdotto nell’ordinamento con l’art. 1 della legge n. 820 del 1971.
[23] Il comma in questione prevede anche che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
[24] Il decreto ha inoltre previsto che la scelta della lingua (di norma una delle quattro lingue europee più diffuse: inglese, francese, spagnolo e tedesco) tenesse conto delle reali disponibilità di docenti e delle possibilità di proseguire nell'apprendimento.
[25] I corsi a indirizzo musicale, presso i quali oltre all’educazione musicale viene impartito -in orario aggiuntivo - l’insegnamento di uno strumento, sono stati autorizzati dai decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, e ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (cui ha fatto seguito il DM 6 agosto 1999, n. 201).
[26] Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.
[27] Così, anche, sul sito www.pubblicaistruzione.it, nella sezione Ordinamenti/infanzia e primo ciclo.
[28] DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[29] Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
[30] D.M. 26 giugno 2000, n. 234, Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
[31] Il monte ore annuale per il liceo economico varia dalle 1056 alle 1155 (a seconda delle annualità e compreso l’insegnamento della religione); a queste si aggiungono, sempre a seconda dell’anno di corso, 33 o 66 ore di insegnamenti facoltativi opzionabili dallo studente. Per il liceo tecnologico sono previste 1023 ore per il primo biennio e per il quinto anno (compreso l’insegnamento religioso), che si elevano a 1122 nel secondo biennio (in relazione all’aggiunta di discipline obbligatorie dell’indirizzo prescelto); a tale orario si sommano insegnamenti facoltativi scelti liberamente, per un massimo di 99 ore annuali.
[32] DM 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
[33] L’art. 2, comma 2, del DM stabilisce che per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al DPR 275/1999, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20%, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
[34] Con l’art. 1 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1277 (recante revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico di istituti e scuole di istruzione tecnica) è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso istituti di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo DL n. n.gs.
[35]Con riferimento alla disciplina sugli orari recata dal d.lgs. n. 226/2005, si ricorda che:
- per i licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane, gli artt. 5, comma 2, 7, comma 2, 9, comma 2, e 11, comma 2, prevedono che l'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno;
- per i licei artistici, l’art. 4, comma 4, prevede che l'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo “arti figurative”; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi “architettura, design, ambiente” e “audiovisivo, multimedia, scenografia”. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per il primo indirizzo, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli altri indirizzi. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi;
- per i licei musicali e coreutici, invece, l’art. 8, comma 2, del medesimo decreto prevede che l'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
[36] Ministero della Pubblica istruzione - I percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado statale tra corsi di ordinamento, sperimentazioni e autonomia. Marzo 2007
[37] Si ricorda che gli orari degli istituti professionali, limitatamente al primo biennio, sono stati ridotti da 40 a 36 ore con il DM 25 maggio 2007, n. 41, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. f), della legge finanziaria 2007: la riduzione si applica alle prime classi a decorrere dall’a.s. 2007-2008, con estensione alle seconde classi dall’a.s. 2008-2009.
[38] L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 226/2005 prevede che con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, sentite le Commissioni parlamentari, si provveda a modificare le indicazioni per i piani di studio personalizzati relativi ai percorsi liceali, allegati al medesimo d.lgs. n.
[39] DPR 18 giugno 1998, n. 233, Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[40] L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[41] L’art. 3, comma 2, del DPR n. 233/1998 prevede che alla Conferenza partecipino, oltre alla provincia, ai comuni e alle comunità montane, il dirigente dell’amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del Consiglio scolastico provinciale.
[42] D.lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[43] Legge 27 dicembre 2002, n. 289,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
[44] Trattasi dei regolamenti relativi ai piani di studio per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
[45] Cfr. l‘Atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione per il 2008, emanato il 28 giugno 2007, Prot. 9858.
[46] Nuovo programma finalizzato a migliorare la cultura scientifica e tecnologica degli studenti. Il riferimento è a tutte le aree disciplinari relative alle scienze sperimentali, alla matematica come scienza di base e alle tematiche relative all'innovazione.
[47] Progetti finalizzati a fornire supporti multimediali utili per l'apprendimento delle lingue a scuola attraverso la televisione; in particolare, sono proposti programmi specializzati per coadiuvare i docenti nell'insegnamento della lingua inglese e italiana ai bambini delle scuole.
[48] Strumento di supporto per l’orientamento, attraverso la conoscenza di dati e di strumenti disponibili, per affrontare con consapevolezza il rapporto con il mondo del lavoro.
[49] L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[50] Si ricorda che l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138; il medesimo articolo consente tuttavia, in presenza di handicap particolarmente gravi (art. 40, comma 1), l’assunzione di insegnanti di sostegno- con contratto a tempo determinato- in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) – oltre a prevedere la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap (a tale previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185) ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. (In precedenza, il D.M. 24 luglio 1998, oltre a disporre in merito all’attuazione dell’art.40, comma 3, della legge 449/1997 aveva previsto (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico prefissato”. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001, recante Determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002, aveva poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto).
[51] Sono così definite -invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.
[52] Peraltro, sull’argomento è intervenuto il DM 22 febbraio 2005, con cui, ad integrazione del D.M. n. 39 del 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL N. N.) del pregresso ordinamento, non previsti in precedenza.
[53] Di cui al comma 124, che stabilisce che la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la funzione pubblica - e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato - possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità anche intercompartimentale intesi alla ricollocazione del personale presso gli uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
[54] La riconversione era obbligatoria per i docenti interessati e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.
[55] Decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.
[56] D.lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[57] L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
[58] Un massimo di cinquecento unità può essere assegnato all'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica; un massimo di cento unità ad enti ed associazioni impegnati in attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti ed iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del DPR 109/1990 (cosidetto “T.U. tossicodipendenza”); un massimo di cento unità può essere assegnato ad associazioni professionali del personale, ovvero ad enti operanti, per loro finalità istituzionale, nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
[59] Nell’ambito del contingente citato possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico (art .26, comma 10, L 448/1998).
[60] Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), ai sensi del quale – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici; la relativa spesa ( art. 57 del T.U.) nel caso di comando presso amministrazioni statali resta a carico di quella di appartenenza, nel caso di comando presso enti pubblici è posta a carico di questi.
[61] Si fa riferimento alle leggi n.87/1953; n.1077/1948; n. 400/1988 inerenti, rispettivamente, il funzionamento della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio.
[62] Si ricorda che l’art.1, commi 610-614, della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha disposto l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica che subentra all’Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa ed agli Istituti regionali per la ricerca educativa; non è stato ancora emanato il regolamento sul funzionamento delle nuova agenzia nell’ambito del quale dovrebbero essere ridefiniti l’organico del personale -nel limite del 50 per cento di quello operante presso le strutture preesistenti (INDIRE e IRRE) - che in parte proviene dall’amministrazione scolastica. Analogamente sono previsti comandi (nel limite di 10 unità di personale della scuola o di altre amministrazioni) presso l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (art.11, D Lgs.286/2004).
[63] DM 8 gennaio 2008, n. 3 Criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'anno scolastico 2007/2008.
[64] L’area D si riferisce alla figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi; l’area B si riferisce alla figure di assistente amministrativo o tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere; l’area As si riferisce al personale addetto ai servizi scolastici (coordinamento del personale appartenente al profilo A, assistenza all’handicap, etc.) e ai servizi agrari; l’area A si riferisce alle figure di collaboratore scolastico.