Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Etchettatura dei farmaci contenenti gliadina i indicazione della presenza di lattosio a tutela delle persone celiache - A.C. 4894 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 477 | ||||
Data: | 05/12/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
5 dicembre 2012 |
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n. 477 |
Etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e indicazione della presenza di lattosio a tutela delle persone celiacheA.C. 4894Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
4894 |
Titolo |
Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
- |
richiesta di parere |
28 novembre 2012 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
L’A.C. 4894 (on. Palagiano ed altri), come risultante a seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame in commissione, è composto da un unico articolo diretto a regolamentare l’etichettatura dei farmaci in commercio relativamente alla presenza di gliadina[2]. Più in particolare esso dispone che, in base alle categorie di prodotti contenenti glutine, individuate dal Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione[3], le aziende produttrici di medicinali distribuiti in Italia, siano tenute ad apporre un simbolo convenzionale raffigurante una spiga di grano sulle confezioni e nel foglietto illustrativo dei farmaci con contenuto di glutine superiore a 20 milligrammi per kilogrammo (comma 1).
Viene poi rimesso ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, sentita l’AIFA, la definizione delle simbologie da inserire sulle confezioni esterne dei medicinali e dei foglietti illustrativi.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge in esame detta alcune disposizioni sull’etichettatura dei farmaci a tutela delle persone affette da morbo celiaco: la materia trattata appare pertanto riconducibile alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione.
Può essere in proposito richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2011, secondo cui competono allo Stato le responsabilità relative alla sperimentazione e alla certificazione d’efficacia e di non nocività delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica.
Il comma 2 dell’articolo 1 rimette ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, sentita l’AIFA, la definizione delle simbologie da inserire sulle confezioni esterne dei medicinali e dei foglietti illustrativi.
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File: cost477-AC4894.doc
[1] Ministero della Salute, Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia: anno 2010, Doc. CCX, n. 4.
[2] Il glutine è una frazione proteica alcol solubile presente in alcuni cereali quali grano segale ed orzo. La principale proteina del glutine estratto del grano è la gliadina, mentre le corrispondenti proteine dell’orzo e della segale sono rispettivamente ordeina e secalina.
[3] Relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.