Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di professioni non organizzate - A.C. 1934 e abb.-B - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1934-B/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 468
Data: 27/11/2012
Descrittori:
LIBERI PROFESSIONISTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

28 novembre 2012

 

n. 468

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

A.C. 1934 e abb.-B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1934 e abb.-B

Titolo

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si (A.S. 3270)

Numero di articoli

11

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

27 novembre 2012

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il provvedimento in esame reca una disciplina delle professioni non regolamentate.

Tale proposta è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, e in data 12 novembre 2012 dal Senato, che vi ha apportato alcune modificazioni.

L’articolo 1 (modificato dal Senato) dopo aver definito al comma 1 la «professione non organizzata in ordini o collegi» individua le categorie escluse; il Senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni sanitarie.

E’ stato, poi introdotto, il comma 3 in cui viene previsto che chiunque svolge una delle professioni in esame deve far riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi del provvedimento in esame. L’inadempimento viene qualificato come “pratica commerciale scorretta” ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il comma 5 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Dal comma 5 il Senato ha soppresso un periodo che prevedeva, nell’ipotesi di lavoro dipendente, la presenza di apposite garanzie nei contratti di lavoro individuali e collettivi per assicurare l’autonomia, l’indipendenza del professionista e l’assenza di conflitto di interessi.

L’articolo 2 (lievemente modificato dal Senato) riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche (il Senato ha rafforzato tale affermazione, in quanto nella versione licenziata dalla Camera dei deputati si parlava di “diffondere” il rispetto delle regole deontologiche tra gli associati), favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, disciplinate dall’articolo 3 (non modificato dal Senato).

L’articolo 4 (integrato dal Senato) riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative.

Il Senato ha aggiunto il comma 3, che prevede la possibilità per le associazioni professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Il contenuto degli elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5 (lievemente modificato dal Senato).

Il comma 1 prevede che le associazioni professionali devono infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a)  atto costitutivo e statuto;

b)  precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c)  composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;

d)  struttura organizzativa dell'associazione;

e)  requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari (durante l’esame al Senato è stata eliminata la parola “eventuali” con riferimento ai requisiti e all’obbligo di aggiornamento professionale);

f)   assenza di scopo di lucro.

L’articolo 6 (non modificato dal Senato) riguarda la promozione dell’autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni.

Gli articoli 7 e 8 (non modificati dal Senato) riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L’articolo 9 (non modificato dal Senato) riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Secondo l’articolo 10 (non modificato dal Senato), la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o contenute nell'attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

L’articolo 11 (non modificato dal Senato) contiene la clausola di neutralità finanziaria.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 1, del T.U., nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, nonché, ex plurimis, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006).

Al riguardo si ricorda la sentenza n. 138/2009: «questa Corte ricorda, infatti, che più volte, scrutinando disposizioni legislative regionali aventi ad oggetto la regolamentazione di attività di tipo professionale ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006). Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007). A tale considerazione di carattere generale la Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamentava. Si è, infatti, chiarito che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 328/2009 n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).».

 


 

 

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File: cost468-AC1934-B.doc