Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri - A.C. 5397-Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 466 | ||
Data: | 28/11/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
28 novembre 2012 |
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n. 466 |
Disposizioni per la
celebrazione del centenario
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Numero del progetto di legge |
5397 |
Titolo |
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
|
adozione quale testo base |
13 novembre 2012 |
richiesta di parere |
13 novembre 2012 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede e stato dell’iter |
Terminato l’esame in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La proposta di legge reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, è istituito un apposito Comitato.
In particolare, l’art. 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese.
L’art. 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a:
- promuovere e realizzare
esposizioni temporanee o permanenti delle
opere di Burri, in accordo con
- finanziare e sostenere, sempre in accordo con la suddetta Fondazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull’arte di Burri;
- sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione[1].
Al
riguardo, si evidenzia che
In
base all’art. 3 dello Statuto[3],
Presso la sede di Palazzo Albizzini sono allestite anche: la biblioteca, contenente materiale relativo all'arte moderna e contemporanea (consultabile, su richiesta, da studenti e studiosi), la fototeca, che raccoglie tutta la documentazione riguardante l'opera di Burri e l'archivio, che conserva una bibliografia sull'artista[8].
L’art. 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all’estero, della figura edelle opere - nonché“dell’attualità” - dell’artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, che opera anche un coordinamento degli interventi di cui all’art. 2, fra i quali, come si è visto, rientrano anche interventi di recupero e adeguamento delle strutture museali della Fondazione.
Al riguardo si ricorda, dal
punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, che la legge n. 420 del
A questo fine la legge ha
previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali,
di un organismo tecnico, la “Consulta
dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il
compito di deliberare, per quanto
qui interessa, sulla costituzione e
l’organizzazione dei Comitati nazionali (le relative richieste sono
presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati
promotori, nonché da amministrazioni dello Stato11) nonché sull’accesso al contributo finanziario statalee sulla misura dello stesso. In base al
dettato normativo,
In base all’art. 4, come modificato dalla Commissione, il Comitato - che è nominato con DPCM - è composto, complessivamente, da 11 soggetti. Si tratta di:
- Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o un suo delegato;
- Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato;
- Presidente della Fondazione[10];
- tre “personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale”, nominate con DPCM, d’intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati;
- ulteriori cinque soggetti, in rappresentanza, rispettivamente, di regione Umbria, provincia di Perugia, provincia di Terni, comune di Città di Castello, Fondazione.
Dunque,
complessivamente,
Previo accordo dei “soggetti fondatori”, al Comitato possono in seguito aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l’opera di Alberto Burri.
Si segnala che non è indicato il termine per l’emanazione dei due DPCM previsti.
L’art. 5, al comma 1,specifica le funzioni del Comitato, al quale sono affidate:
- l’individuazione, la valutazione e l’approvazione delle iniziative, da svolgere in Italia o all’estero, per le celebrazioni del centenario, con predisposizione del relativo programma, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (lett. a) e b)), nonché la valutazione e l’approvazione di ulteriori iniziative, non rientranti nel programma delle celebrazioni, proposte da amministrazioni (statali e non), enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici e privati (lett. c)).
Con riferimento alle previsioni recate dalla lett. c), appare necessario un chiarimento circa l’ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni. Non è, inoltre, chiaro il motivo per il quale si individuino nella sola lett. c) – e non anche nella lett. a) – i soggetti che possono proporre iniziative;
- comunicazione e informazione, in ambito nazionale e internazionale, sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni (lett. d));
- formulazione di pareri sulla concessione di patrocini alle iniziative celebrative, da parte delle amministrazioni statali (lett. e)).
Al riguardo si ricorda che, con lettera circolare del 16 febbraio 2010[11], il Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio, cui è attribuito in via esclusiva il coordinamento della concessione, fra gli altri, di patrocini, ha esplicitato che il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è concesso a titolo gratuito per iniziative di carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali – ovvero, anche indirettamente, un fine lucrativo – e di quelle a carattere strettamente locale. Per quanto concerne i patrocini ministeriali, la circolare ha evidenziato che:
- qualora le richieste provengano da organismi ad alta rappresentatività, o da strutture pubbliche, i singoli Ministeri possono accordare direttamente il patrocinio, senza il preventivo nulla osta del Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma dando comunque allo stesso tempestiva comunicazione;
- qualora si tratti di richieste di altra provenienza, incluse le iniziative private, occorre preventivamente inviarle – corredate del parere di competenza - al suddetto Dipartimento, ai fini di un’istruttoria concernente la validità della manifestazione, l’affidabilità, la serietà dell’organizzazione e dei promotori.
Nella procedura così delineata, dunque, si inserirebbe il parere del nuovo Comitato.
I membri del Comitato prestano la propria opera a titolo gratuito.
Al termine delle celebrazioni, il Comitato trasmette alle Camere una relazione sulle iniziative promosse.
Con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, si segnala che non è definito il termine di operatività dello stesso Comitato.
L’art. 6 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento, nonché la neutralità finanziaria dello stesso.
Con riferimento al secondo profilo, si sottopone, tuttavia, a valutazione il combinato disposto dell’art. 1 – che affida le celebrazioni allo Stato – e dell’art. 2, co. 1, lett. b) - che prevede il finanziamentodi una serie di iniziative “direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati”. Oneri potrebbero, altresì, derivare, ad esempio, dalle attività informative sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni.
La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia
La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, e l’organizzazione di attività culturali.
L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra
delineato,
Nella sentenza
n. 9 del 2004
Successivamente all’adozione del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004),
L’art. 9 della Costituzione prevede che
L’art. 4 dispone l’intervento di due DPCM (per l’oggetto, si veda par. Contenuto).
All’art. 4, co. 1, le parole “dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede o attraverso un suo delegato” dovrebbero essere sostituite dalle parole “dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato”.
Al co. 2 occorrerebbe chiarire se per “soggetti fondatori” si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola “fondatori” con le parole “di cui al comma 1”.
Con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli 3, co. 1 (coordinamento degli interventi di cui all’art. 2), 3, co. 2 (promozione e diffusione….) e 5, co. 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l’indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni.
All’art. 4, comma 1, occorre sostituire le parole “provincia di Perugia e Terni” con le parole “provincia di Perugia, provincia di Terni”.
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Cultura |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost466-AC5397.doc
[1]
Gli articoli da
[2] Inoltre, nel 2004
[4]http://www.fondazioneburri.org/ita/fondazione.htm. Si veda anche l’art. 9 dello Statuto, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione.
[5]Che ha promosso il restauro del Palazzo, iniziato nel 1979 e terminato nel 1981. Il Palazzo risale alla seconda metà del XV secolo e ha una superficie totale di 1660 mq, ripartita in tre piani http://www.fondazioneburri.org/ita/albizzini.htm.
[6] Sul sito della Fondazione è specificato che il
comodato è gratuito e ha la durata di 99 anni. L’art. 15 dello Statuto dispone
che, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del comodato di 99 anni,
[7] Le 130 opere sono Catrami, Muffe, Gobbi, Sacchi, Legni, Ferri, Combustioni, Cretti e Cellotex, oltre ai bozzetti per scenografie ed alcuni esempi della produzione grafica.
[8]
[9] Occorre peraltro ricordare che, a seguito
dell’intervento dell’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – che ha
previsto la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a
enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50% delle
dotazioni dell'anno 2009, disponendo, altresì, che i Ministri competenti, entro
60 giorni, stabilissero con decreto il riparto delle risorse rimaste
disponibili – per il 2010 il DM 30 novembre
[10] In base all’art. 7 dello Statuto, gli organi della Fondazione sono, oltre al Presidente – che ne ha la legale rappresentanza – il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti.