Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione - D.L. 73/2012 - A.C. 5341 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
DL N. 73 DEL 06-GIU-12   AC N. 5341/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 416
Data: 11/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0073   IMPRESE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

11 luglio 2012

 

n. 416

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

D.L. 73/2012 - A.C. 5341

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5341

Numero del decreto-legge

73

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

Iter al Senato

Sì (A.S. 3349)

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

7 giugno 2012

approvazione del Senato

4 luglio 2012

assegnazione

5 luglio 2012

scadenza

6 agosto 2012

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Stato dell’iter

In corso di esame presso la Commissione

 


Contenuto

Il decreto-legge in titolo interviene su alcune disposizioni dell'art. 357 del D.P.R. n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

Si ricorda preliminarmente che la qualificazione mediante attestato SOA (società organismi di attestazione autorizzati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro (art. 40, comma 2, del Codice). L’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente, per gli operatori stabiliti in Italia, per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici (art. 60, comma 3, del Regolamento).

Il comma 1dell’articolo 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato D.P.R. n. 207/2010 in materia diemissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione.

In merito alla proroga concessa dal testo iniziale del comma 1 del decreto-legge la relazione illustrativa ha sottolineato che la misura adottata in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è volta a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati in vigenza della precedente normativa (la relazione segnala che il numero di casi è pari a circa 25.000).

Il comma 2 dell’articolo 1 dispone la proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del citato D.P.R. 207/2010.

Il capo II, del titolo VI, istituisce (art. 129) il sistema di garanzia globale di esecuzione che consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento e nella garanzia di subentro ed è obbligatoria “per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro”.

La relazione illustrativa evidenzia che tale intervento di proroga nasce dalla volontà di evitare il blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere, di importo superiore ai 75 milioni di euro, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni nel mettere a punto il sistema di garanzie richieste. La stessa relazione sottolinea che la proroga non comporta una riduzione del livello di garanzia della PA negli appalti, considerato che nel periodo di proroga si mantiene comunque lo stesso livello attuale di garanzia della stessa, attraverso le forme di garanzia già previste dal Codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale).

Nel corso dell’esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell’articolo 1, che, nel testo vigente, demanda ad apposito D.M. infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal D.P.R. 34/2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (D.P.R. 207/2010).

Il comma 3 modificato dal Senato reca un’articolata disciplina di seguito dettagliata sulla base delle disposizioni contenute nelle singole lettere. A seguito dell’introduzione di tale disciplina che novella, tra l’altro, i commi 12 e 14 dell’articolo 357 del Regolamento, è stato soppresso il riferimento alla proroga dei termini indicati in tali commi che era contenuto nel comma 1 dell’articolo 1 del testo approvato dal Governo in quanto tale proroga è confluita nelle novelle ai medesimi commi.

Validità delle attestazioni

Ai sensi della lettera a) del comma 3 dell’articolo 1, si modifica il comma 12 dell’articolo 357 del Regolamento provvedendo a chiarire quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate, ossia non modificate dal Regolamento (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza) e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che è prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge). Rispetto al testo vigente del comma 12 si specifica infine che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento.

Utilizzo delle attestazioni per la partecipazione alle gare

Ai sensi della lettera b) del comma 3, che introduce il comma 12-ter  dell’articolo 357 del Regolamento, nei casi in cui non si perviene alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8[1], rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma, ossia OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Il comma 12-ter prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546° giorno dall’entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 61, commi 4 e 5, del Regolamento, nell’introdurre un nuovo sistema classificatorio delle categorie di lavori, ha anche modificato i limiti di importo di tutte le classifiche a seguito dell’arrotondamento, in cifra tonda alle migliaia, dei limiti di importo previsti dal D.P.R. 34/2000, indicati in lire in cifra tonda e convertiti in euro.

Utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori e loro riemissione

Ai sensi della lettera c) del comma 3, si modifica il comma 14 dell’articolo 357 del Regolamento, riproducendo la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie delle opere generali OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate viene modificata e confluisce nel nuovo comma 14-bis.

Con riferimento alle categorie “variate” OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex D.P.R. 34/2000, viene prevista - innovando rispetto al testo vigente - l’utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-ter.

In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-ter, viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione anche per la categoria OG11 ex D.P.R. 34/2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%).

Si ricorda che, in base all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, la categoria OG 11: Impianti tecnologici riguarda la “fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30”.

La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell’impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-bis, ma limitatamente alle ipotesi in cui l’impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale prevista dal nuovo sistema di qualificazione.

La parte finale del comma 14-bis (ultimi due periodi) riproduce quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all’allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l’allegato B.1. del Regolamento.

Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legge, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che  resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) ai sensi dell'art. 357, comma 14, del D.P.R. 207/2010, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Ulteriori disposizioni

La lettera d) del comma 3 dell’articolo 1 aggiunge un comma 21-bis,all’art. 357 del D.P.R. 207/2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Relazioni allegate o richieste

Il decreto-legge, assegnato al Senato per l’esame in prima lettura, è corredato della relazione illustrativa. Tale relazione si limita a segnalare che “l’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) non sono state predisposte in considerazione dell’urgenza del provvedimento stesso”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 357 del regolamento è stato novellato dall’articolo 4, comma 15, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia), che ha modificato i commi 6, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 e ha introdotto il comma 12-bis. Il Regolamento di cui al DPR n. 207 del 2010 è stato modificato in più occasioni da alcuni decreti legge tra i quali si segnalano, oltre al citato decreto-legge 70/2011, anche i decreti legge nn. 1/2012, 5/2012, 52/2012.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficoltà di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operatività del Regolamento dall’8 giugno 2012. Si sottolinea, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l’operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività di affidamento delle grandi opere.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento alle norme in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di procedure di affidamento, in cui rientrano le disposizioni del decreto-legge, esse appaiono riconducibili alla materia “tutela della concorrenzache l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici merita segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza 401/2007, ha affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione: a)esclusione di una materia e di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)”; b)l’irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto “fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Ambiente

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File: cost416-AC5341.doc



[1] Si ricordano le denominazioni delle categorie previste dal D.P.R. 34/2000: OS12 (Barriere e protezioni stradali); OS18 (Componenti strutturali in acciaio o metallo); OS21 (Opere strutturali speciali); OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico); OS7 (Finiture di opere generali di natura edile); OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica).