Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti per la crescita del paese - D.L. 83/2012 - A.C. 5312 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5312/XVI   DL N. 83 DEL 22-GIU-12
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 414
Data: 10/07/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0083   POLITICA ECONOMICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

10 luglio 2012

 

n. 414

Misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 83/2012 - A.C. 5312

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5312

Numero del decreto-legge

83/2012

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

70

Date:

 

emanazione

22 giugno 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 giugno 2012

assegnazione

26 giugno 2012

scadenza

25 agosto 2012

Commissione competente

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

 

Le misure per le infrastrutture, l’ edilizia ed i trasporti (articoli 1-22)

Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell’assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell‘operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l‘ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall’articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.

Si introduce l’obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d’imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento “EXPO Milano 2015”.

Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all’apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l’innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. E’ inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall’attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.

Sono infine istituiti un Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

 

Le misure per lo sviluppo economico (articoli 23-59)

Con l’obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero.

Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Sono rese più appetibili le obbligazione emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.

Nell’ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.

Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

Tra le altre misure a sostegno delle imprese, si segnalano quelle volte alla promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l’accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale.

Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l’introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

Le misure per la ricerca scientifica e tecnologica (articoli 60-63)

Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all’innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi - esplicitati nella relazione illustrativa - sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un’eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l’importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.

Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell’ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di "copertura a garanzia" degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.

 

Le misure per il turismo e lo sport (articoli 64-67)

E’ istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

 

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. Il provvedimento non è accompagnato invece – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008 , n. 170, in considerazione della necessità ed urgenza di emanare le disposizioni contenute nel decreto-legge - dall’analisi di impatto sulla regolamentazione.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in titolo modifica in più punti sia la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), sia i precedenti decreti-legge emanati negli ultimi mesi per fronteggiare la crisi economica internazionale, talora intervenendo anche in maniera non testuale. Si tratta dei seguenti:

§  decreti-legge nn. 98, 138, 201 e 216 del 2011;

§  decreti-legge nn. 1 e 5 del 2012.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l’articolo 10, si rammenta che è in corso di esame parlamentare il decreto-legge n. 74 del 2012 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

In relazione all’articolo 14, si segnala che un progetto di legge di riforma complessiva della legislazione portuale italiana è attualmente all’esame in sede referente della 8ª Commissione del Senato (Testo unificato AA. SS. 143-263-754-2403). Il 12 aprile 2012 la Camera ha approvato in prima lettura una proposta di legge-quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, ora all’esame del Senato (S. 3257).

In relazione all’articolo 33, co. 5, si ricorda che l’articolo 12 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (A.C. 5291), tra i princìpi e criteri direttivi per l’introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, contempla altresì l’estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; in particolare, la lettera a) prevede l’introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti.

In relazione all’articolo 64, si segnala che le Camere stanno esaminando progetti di legge per favorire la costruzione degli impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti (alla Camera, A.C. 2800, approvato dal Senato, e abb.; al Senato A.S. 1813 e abb., relativi agli impianti di minori dimensioni.)

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al D.L. fa riferimento alla straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e di crescita.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alle materie infrastrutture, edilizia e trasporti, pubblica amministrazione, concorrenza, ricerca, sport e turismo, la cui competenza è ripartita, nel dettaglio, come di seguito specificato:

a)  quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 Cost., assumono, in particolare, rilievo:

§     tutela della concorrenza”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

§     sistema tributario e contabile dello Stato” e “perequazione risorse finanziarie”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. e);

§     ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g);

§     giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l);

§     “norme generali sull’istruzione di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n);

§     coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r);

§     tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s);

b)  quanto alle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., si segnalano, in particolare:

§     governo del territorio”. Per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici, merita segnalare che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401, ha fatto sostanzialmente salvo il riparto di competenze delineato dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) riaffermando taluni principi di carattere generale tra i quali si rammenta quello in base al quale le disposizioni relative ai contratti pubblici “non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono” e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003);

§     professioni”; la Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (da ultimo sent. 300/2010);

§     protezione civile”;

§     ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”;

§     porti e aeroporti civili”;

§     coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;

§     produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;

§     valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e “promozione e organizzazione di attività culturali”.

La Corte costituzionale ha peraltro affermato (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”;

§     “ordinamento sportivo”.

 

Si segnala, infine, che il turismo rientra tra le materie di competenza legislativa residuale (articolo 117 Cost., quarto comma), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

 

Da ultimo, con sentenza n. 80 del 2012, la Corte costituzionale, pur confermando che il turismo è materia esclusiva delle Regioni, afferma che tale competenza residuale non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l’esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia.

 

 Attribuzione di poteri normativi

Attribuzione di poteri normativi

Alcune disposizioni (articoli 23, co. 3, 26, co. 1, 27, co. 8, 34,co. 7, 42, commi 1, lettera b, e 6, 50, comma 1, lettera d, 62, 64, comma 2) demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare.

 

Si rammenta, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare».

 

Il comma 2 dell’articolo 13, nel novellare l’articolo 23 del T.U. 381/2001, prevede l’adozione di un regolamento di delegificazione che si discosta dal modello delineato dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, in quanto non si indicano né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento.

 

Secondo la Corte costituzionale (ordinanza  401/2006)qualora il giudice comune ritenga che una disposizione regolamentare abbia superato i confini posti dalla legge che abilita la delegificazione, spetta ad esso valutare, nell'ambito dei rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di delegificazione, se si è o meno realizzato l'effetto abrogativo delle prime che la legge riconnette all'entrata in vigore delle seconde.

 

L’articolo 34, comma 3, capoverso 5-quater demanda adun decreto interministeriale la possibilità di modificare l’elenco dei residui contenuto nel capoverso 5-ter. Si attribuisce così a decreti ministeriali la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.

 

 

L’articolo 57, co. 4, prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente possono essere integrati o modificati i settori per i quali possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato; il disposto normativo non fa in alcun modo riferimento alla procedura che regola l’approvazione dei regolamenti di delegificazione, trattandosi di atti che vengono abilitati a modificare il disposto del comma 1.

 

 


 

 

 

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File: Cost414-AC5312.doc