Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Tutela previdenziale dei liberi professionisti - A.C. 2715 e 3522 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 413 | ||
Data: | 11/07/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
11 luglio 2012 |
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n. 413 |
Tutela previdenziale dei liberi professionistiA.C. 2715 e 3522Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
C. 2715 e C.3522 |
Titolo |
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
14 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
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Commissione competente |
XI Lavoro |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – concluso esame emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il nuovo testo unificato della proposte di legge C. 2715 (Damiano ed altri) e C. 3522 (Di Biagio ed altri) detta norme in materia di previdenza e assistenza dei liberi professionisti, proponendone un riordino organico finalizzato ad affrontare i profili di criticità emersi nel settore a distanza di circa quindici anni dall’adozione dei provvedimenti di privatizzazione.
Il provvedimento è volto, in particolare, ad assicurare il rafforzamento degli enti e dei margini di efficienza e di trasparenza delle gestioni, nell’interesse del miglioramento e dell’estensione delle prestazioni per gli associati.
Il provvedimento si compone di 14 articoli.
L’articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti (di seguito “enti”), peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994.
L’articolo 2prevede l’obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia con le norme che regolano le forme pensionistiche complementari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.
L’articolo 3reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l’istituzione, nell’ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanzasugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l’approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).
L’articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l’individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.
L’articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime
tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo
L’articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente delle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l’obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell’utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L’entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.
L’articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali “similari” di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.
L’articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l’adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all’entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d’affari annuale); inoltre, si consente l’utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2% per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
L’articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all’ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.
L’articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.
L’articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n.103 del 1996.
L’articolo 12 riduce del 50% il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.
L’articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull’attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).
L’articolo 14 delega il Governo all’adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.
Su taluni dei
profili trattati dai provvedimenti in esame interviene la proposta di legge C.2312
e C.2345, in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non
esercenti professioni regolamentate.
La normativa oggetto del provvedimento appare riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione.
Rispetto degli altri princìpi costituzionali
La diposizione di cui all’articolo 5 riguardantela fiscalitàva esaminata alla luce degli articoli 81 e 23 della Costituzione. Andrebbe valutato se il passaggio al regime tributario previsto per le forme pensionistiche complementari comporti minore entrate per il bilancio statale e, quindi, l’introduzione di una norma di copertura (ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, Cost.). La norma inoltre appare generica laddove rinvia a un non meglio specificato “trattamento fiscale di miglior favore” da applicarsi agli enti che stipulano tra loro accordi di tipo consortile. Merita infine precisare che la concretizzazione del trattamento fiscale in questione non può essere interamente demandata ad un regolamento di attuazione, posto che l’articolo 23 della Costituzione prevede sul punto una riserva di legge.
Poteri normativi sono attribuiti all’articolo 2 comma 2; all’articolo 3 comma 1; all’articolo 4 comma 1; all’articolo 5 comma 3; all’articolo 6, all’articolo 7, all’articolo 9 comma 2 e all’articolo 14.
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