Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - A.C. 5118 ed abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5118/XVI   AC N. 38/XVI
AC N. 265/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 398
Data: 29/05/2012
Descrittori:
MINORANZE LINGUISTICHE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

30 maggio 2992

 

n. 398

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

A.C. 5118 ed abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Numeri del progetto di legge

5118, 38 e 265

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

9 maggio 2012

richiesta di parere

23 maggio 2012

Commissione competente

III

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No


Contenuto

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992: dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1° marzo 1998.

Attualmente la Carta è in vigore per 25 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 8 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000[1].

Si ricorda inoltre che nella XIV Legislatura la Camera aveva approvato in un testo unificato, poi trasmesso al Senato, 4 proposte di legge di autorizzazione alla ratifica della Carta: il relativo iter parlamentare non è tuttavia terminato entro la fine della Legislatura. Analogamente, nella XV Legislatura un disegno di legge d’iniziativa governativa per l’autorizzazione alla ratifica della Carta era stato esaminato congiuntamente a quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare ed

adottato dalla Commissione Esteri della Camera come testo base, ma l’esame del provvedimento si era interrotto con la fine anticipata della Legislatura.

La Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.

La Carta contiene anzitutto obiettivi e princìpi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.

Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.

I Paesi che ratificheranno la Carta si impegnano all'applicazione di un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate irrinunciabili, e dovranno all'atto della ratifica enunciare esattamente a quali lingue intendono applicare quelle misure.

E' previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta.

Passando all'esame in dettaglio della Carta, si rileva che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.

Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950).

L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di "lingue sprovviste di territorio", minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.

Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.

Gli articoli 4-5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).

L'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. Più cauto è l'approccio per quanto riguarda le lingue sprovviste di territorio, per le quali si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.

La Parte III è costituita dagli articoli 8-14, e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.

Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino.

Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico.

L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese).

L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.

Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue.

Sulla base dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.

Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13 riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione.

Il successivo articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente.

La Parte IV si compone degli articoli 15-17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta: il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa da una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. I membri del comitato durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile.

Il Comitato valuterà i rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata.

La Parte V, costituita dagli articoli 18-23, reca le clausole finali del Trattato: la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa. Dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta. Ognuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, denunciare la Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Contenuti del disegno di legge

Nel corso di questa legislatura sono state presentate, prima del disegno di legge in commento, due iniziative legislative: si tratta della pdl Zeller ed altri (A.C. 38) e della pdl Mecacci ed altri (A.C. 265).

La proposta di legge Zeller ed altri (A.C. 38) rinvia, all’art. 3, ad un elenco allegato nel quale sono richiamati i trentacinque paragrafi della Convenzione che l’Italia intende applicare. L’art. 4, in attuazione dell’art. 11, par. 1, lettera a) della Carta, prevede che nel prossimo contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo vengano introdotte misure per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi nelle lingue regionali e minoritarie di cui al precedente art. 3.

L’art. 5 contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali vigenti eventualmente più favorevoli per la tutela delle lingue minoritarie e regionali.

Tale previsione sembra in ogni caso riprodurre quanto disposto dall’articolo 4, par. 2 della Carta. Si osserva inoltre che la normativa delle regioni italiane ad autonomia speciale è già riconosciuta di livello più favorevole per le minoranze linguistiche storiche; per quanto concerne le regioni a statuto ordinario queste, in base alla citata legge n. 482/1999, sono tenute nelle materie di loro competenza a conformarsi ai princìpi di detta normativa nazionale, mantenendo peraltro le eventuali disposizioni regionali più favorevoli per le minoranze.

L’altra disposizione di contenuto innovativo della pdl A.C. 38 riguarda una modifica dell’Allegato A intesa ad estendere alle popolazioni germaniche dell’Alto Adige, slovene e a quelle parlanti il francese e il ladino quanto previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a (i), della Carta riguardo ai mass media, ovvero “a garantire l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva”.

La proposta di legge Mecacci ed altri (A.C. 265) prevede espressamente una norma di copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2008, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri (art. 3): la norma risulta priva peraltro di quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento.

Il disegno di legge d’iniziativa governativa (A.C. 5118), adottato come testo-base dalla III Commissione nella seduta nel 9 maggio 2012, richiama, come accennato, un disegno di legge presentato nel corso della pregressa legislatura ed è analogo alla proposta di legge A.C. 38, anche se non contiene la norma di salvaguardia delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli, di cui all’articolo 5 della proposta Zeller.

Le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate “lingue regionali o minoritarie” sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

Si ricorda, a tale proposito, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010, ha sottolineato come la legge n. 482 del 1999 costituisca nell'ordinamento interno il quadro di riferimento normativo per la disciplina e la tutela delle minoranze linguistiche.

Ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge, l'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 2, della Carta, l’Italia s’impegna ad applicare alcuni paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta ed elencati nell’Allegato A. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14 (cooperazione transfrontaliera), in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.

Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.

Secondo quanto disposto dall’art. 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall’articolo 12 n. 482 del 1999.

E’ importante segnalare che, nel corso dell’esame in sede referente presso la III Commissione, il 23 maggio 2012, sono stati approvati due emendamenti al testo d’iniziativa governativa: il primo, all’articolo 3, d’iniziativa degli onn. Mecacci e Touadi, estende l’ambito di applicazione della Convenzione non solo alle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 2 della legge n. 482/1999 ma anche a quelle delle minoranze rom e sinti, integrando conseguentemente l’Allegato A annesso al disegno di legge. Il secondo, d’iniziativa dell’on. Zeller, sostituisce, sempre all’Allegato A, ovunque ricordano le parole “Alto Adige” con le parole “Alto Adige/Südtirol”.

 

La tutela delle minoranze zingare è stata oggetto di attenzione a partire dalla XIII legislatura nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. All’articolo 1 del progetto di legge C. 2973 erano previste alcune disposizioni di tutela, a favore delle popolazioni zingare, poi stralciate (C. 2973-ter), poiché si era ritenuto che la tutela delle stesse dovesse essere approfondita in altro, specifico, provvedimento; ciò in ragione della loro peculiarità, costituendo gli zingari una minoranza non ancorata a un territorio.

Successivamente, con la proposta di legge C. 2858, presentata alla Camera dei Deputati, nel luglio del 2007, si proponeva lestensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche-storiche, previste dalla Legge n. 482/99, alle minoranze dei Rom e dei Sinti, recependo i principi della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”, che riconosce le “lingue non territoriali” come lo yiddish e il romanè. Le ultime legislature, inclusa l’attuale, sono state e sono caratterizzate da intensi dibattiti sullopportunità di includere le comunità Rom, Sinte e Caminanti tra le minoranze linguistiche nazionali in base alla Legge n. 482/99, o piuttosto di adottare delle misure legislative nazionali ad hoc e/o omnibus.

Si ricorda, inoltre, che nella legislatura in corso risultano presentate le seguenti proposte di legge, delle quali non è ancora iniziato l’esame:

A.S. 2558 Modifiche alla legge 20 luglio 2000, n.211, in materia di Estensione del Giorno della Memoria al popolo dei rom e dei sinti;

A.S. 2562 Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n.482, in materia di riconoscimento e di tutela della minoranza linguistica storica dei rom e dei sinti;

A.C. 4446, Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento e di tutela delle minoranze linguistiche storiche dei rom e dei sinti.

 

Il 28 febbraio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato la Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti che attua la comunicazione della Commissione europea del 5 aprile 2011 “Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020” nella quale sollecita gli Stati membri, in proporzione all'entità della popolazione Rom che vive sui rispettivi territori e tenendo conto dei loro diversi punti di partenza, ad adottare o sviluppare un'impostazione globale per l'integrazione dei Rom.

 

Con riguardo alle previsioni contenute nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, si segnala che l’articolo 1, lett. a) definisce quali “lingue regionali o minoritarie» le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti. Secondofontiministeriali,riportate nella Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, nel 2010 erano presenti in Italia circa 130.000/150.000 Rom e Sinti, di cui all’incirca 70.000 italiani. Le previsioni della Carta, pertanto, sembrerebbero potersi applicare soltanto al 50% della popolazione Rom e Sinti dotata di cittadinanza italiana.

 

Con riferimento alle “lingue non territoriali”, che secondo l’articolo 1, lett. c)), “…non possono essere ricollegate a un’area geografica particolare dello Stato”, la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la Carta devono essere determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione (articolo 7, paragrafo 5). Su questo punto, si ricorda che la Carta prevede la facoltà per ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di formulare una o più riserve ai paragrafi 2–5 dell’articolo 7 della Carta.

Secondo la lista delle dichiarazioni formulate in relazione alla Carta, pubblicata nel sito del Consiglio d’Europa (aggiornamento 30 maggio 2012). Alcuni tra gli Stati firmatari che hanno dichiarato di voler estendere le previsioni della Carta anche alle lingue Rom e Sinti (tra gli altri, Germania, Austria, Polonia), hanno specificato, nelle proprie dichiarazioni, le singole disposizioni da applicare alle lingue sopracitate, tra le disposizioni previste nel Capo III. Ad oggi non risultano presentate riserve da parte del Governo italiano.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa e da una dichiarazione di esclusione dall’A.I.R.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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File: cost398-AC5118.doc



[1] La Carta è stata firmata dall’Italia successivamente all’emanazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”: Per un’illustrazione del contenuto della legge, si veda la relativa scheda di lettura), con la quale il Parlamento ha inteso dare compiuta attuazione all’articolo 6 della Costituzione.