Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie - A.C. 5118 ed abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 398 | ||||
Data: | 29/05/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
30 maggio 2992 |
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n. 398 |
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarieA.C. 5118 ed abb.Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numeri del progetto di legge |
5118, 38 e 265 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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adozione quale testo base |
9 maggio 2012 |
richiesta di parere |
23 maggio 2012 |
Commissione competente |
III |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Attualmente
Si ricorda inoltre che nella XIV Legislatura
adottato dalla Commissione Esteri della Camera come testo base, ma l’esame del provvedimento si era interrotto con la fine anticipata della Legislatura.
Inoltre,
I Paesi che ratificheranno
E' previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta.
Passando all'esame in dettaglio della Carta, si rileva che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.
Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950).
L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di "lingue sprovviste di territorio", minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.
Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.
Gli articoli 4-5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).
L'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. Più cauto è l'approccio per quanto riguarda le lingue sprovviste di territorio, per le quali si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.
Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino.
Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico.
L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese).
L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.
Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue.
Sulla base dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.
Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13 riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione.
Il successivo articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente.
Il Comitato valuterà i rapporti
presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: organismi e
associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al
Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in
virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà
Contenuti del disegno di legge
Nel corso di questa legislatura sono state presentate, prima del disegno di legge in commento, due iniziative legislative: si tratta della pdl Zeller ed altri (A.C. 38) e della pdl Mecacci ed altri (A.C. 265).
La proposta di
legge Zeller ed altri (A.C. 38) rinvia, all’art.
3, ad un elenco allegato nel quale sono richiamati i trentacinque paragrafi
della Convenzione che l’Italia intende applicare. L’art.
L’art. 5 contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali vigenti eventualmente più favorevoli per la tutela delle lingue minoritarie e regionali.
Tale previsione sembra in ogni caso riprodurre quanto disposto dall’articolo 4, par. 2 della Carta. Si osserva inoltre che la normativa delle regioni italiane ad autonomia speciale è già riconosciuta di livello più favorevole per le minoranze linguistiche storiche; per quanto concerne le regioni a statuto ordinario queste, in base alla citata legge n. 482/1999, sono tenute nelle materie di loro competenza a conformarsi ai princìpi di detta normativa nazionale, mantenendo peraltro le eventuali disposizioni regionali più favorevoli per le minoranze.
L’altra disposizione di contenuto innovativo della pdl A.C. 38 riguarda una modifica dell’Allegato A intesa ad estendere alle popolazioni germaniche dell’Alto Adige, slovene e a quelle parlanti il francese e il ladino quanto previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a (i), della Carta riguardo ai mass media, ovvero “a garantire l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva”.
La proposta di legge Mecacci ed altri (A.C. 265) prevede espressamente una norma di copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2008, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri (art. 3): la norma risulta priva peraltro di quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento.
Il disegno di legge d’iniziativa governativa (A.C. 5118), adottato come testo-base dalla III Commissione nella seduta nel 9 maggio 2012, richiama, come accennato, un disegno di legge presentato nel corso della pregressa legislatura ed è analogo alla proposta di legge A.C. 38, anche se non contiene la norma di salvaguardia delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli, di cui all’articolo 5 della proposta Zeller.
Le lingue oggetto di tutela sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo che, a seguito della ratifica della Carta, saranno considerate “lingue regionali o minoritarie” sul territorio della Repubblica italiana, sulla base di quanto indicato dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.
Si ricorda, a tale proposito, che
Ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge, l'elencazione delle minoranze è specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta. Secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 2, della Carta, l’Italia s’impegna ad applicare alcuni paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta ed elencati nell’Allegato A. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14 (cooperazione transfrontaliera), in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.
Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati ulteriori paragrafi, corrispondenti alle più favorevoli disposizioni vigenti dei rispettivi statuti.
Secondo quanto disposto dall’art. 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall’articolo 12 n. 482 del 1999.
E’ importante segnalare che, nel corso dell’esame in sede referente
presso
La tutela delle minoranze zingare è stata oggetto di attenzione a partire dalla XIII legislatura nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. All’articolo 1 del progetto di legge C. 2973 erano previste alcune disposizioni di tutela, a favore delle popolazioni zingare, poi stralciate (C. 2973-ter), poiché si era ritenuto che la tutela delle stesse dovesse essere approfondita in altro, specifico, provvedimento; ciò in ragione della loro peculiarità, costituendo gli zingari una minoranza non ancorata a un territorio.
Successivamente, con la proposta di legge C. 2858, presentata alla Camera dei Deputati, nel luglio del 2007, si proponeva l‟estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche-storiche, previste dalla Legge n. 482/99, alle minoranze dei Rom e dei Sinti, recependo i principi della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”, che riconosce le “lingue non territoriali” come lo yiddish e il romanè. Le ultime legislature, inclusa l’attuale, sono state e sono caratterizzate da intensi dibattiti sull’opportunità di includere le comunità Rom, Sinte e Caminanti tra le minoranze linguistiche nazionali in base alla Legge n. 482/99, o piuttosto di adottare delle misure legislative nazionali ad hoc e/o omnibus.
Si ricorda, inoltre, che nella legislatura in corso risultano presentate le seguenti proposte di legge, delle quali non è ancora iniziato l’esame:
A.S. 2558 Modifiche alla legge 20 luglio 2000, n.211, in materia di Estensione del Giorno della Memoria al popolo dei rom e dei sinti;
A.S. 2562 Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n.482, in materia di riconoscimento e di tutela della minoranza linguistica storica dei rom e dei sinti;
A.C. 4446, Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n.
Il 28 febbraio 2012
Con riguardo alle previsioni contenute nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, si segnala che l’articolo 1, lett. a) definisce quali “lingue regionali o minoritarie» le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti. Secondofontiministeriali,riportate nella Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, nel 2010 erano presenti in Italia circa 130.000/150.000 Rom e Sinti, di cui all’incirca 70.000 italiani. Le previsioni della Carta, pertanto, sembrerebbero potersi applicare soltanto al 50% della popolazione Rom e Sinti dotata di cittadinanza italiana.
Con riferimento alle “lingue non territoriali”, che secondo l’articolo 1, lett. c)), “…non possono essere ricollegate a un’area
geografica particolare dello Stato”, la natura e la portata delle misure
da adottare per rendere effettiva
Secondo la lista delle dichiarazioni formulate in relazione alla Carta, pubblicata nel sito del Consiglio d’Europa (aggiornamento 30 maggio 2012). Alcuni tra gli Stati firmatari che hanno dichiarato di voler estendere le previsioni della Carta anche alle lingue Rom e Sinti (tra gli altri, Germania, Austria, Polonia), hanno specificato, nelle proprie dichiarazioni, le singole disposizioni da applicare alle lingue sopracitate, tra le disposizioni previste nel Capo III. Ad oggi non risultano presentate riserve da parte del Governo italiano.
Il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa e da una dichiarazione di esclusione dall’A.I.R.
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.)
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni – Affari esteri |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost398-AC5118.doc
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