Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica - A.C. 1172 Nuovo Testo - - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1172-A/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 379
Data: 27/03/2012
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   ANIMALI RANDAGI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XII-Affari sociali

SIWEB

 

27 marzo 2012

 

n. 379

Nuove norme in materia di animali d’affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica

A.C. 1172 Nuovo Testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1172

Titolo

Nuove norme in materia di animali d’affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica

Iniziativa

On. Santelli e Ceccacci Rubino

Iter al Senato

No

Numero di articoli

38

Date:

 

adozione quale testo base

29 giugno 2011

richiesta di parere

6 marzo 2012

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede e stato dell’iter

Sede referente; concluso l’esame degli emendamenti.

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame, recante Nuove norme in materia di animali d’affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica, riguarda diverse proposte di legge (A.C. 1172 ed abb.) delle quali la XII Commissione ha iniziato l’esame nell’aprile 2009: esso è stato adottato come testo base il 29 giugno 2011, all’esito di diverse riunioni del comitato ristretto, ed ha subito varie modifiche nel corso della fase emendativa in commissione. Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente.

Gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente i principi e le definizioni utilizzati nel contesto del provvedimento. Tra i principi enunciati vi sono quelli della disciplina e tutela degli animali d’affezione da parte dello Stato, della condanna degli atti di crudeltà e dei maltrattamenti  contro di essi e della protezione della loro salute e del loro benessere. Tra le definizioni si ricordano quelle di animali d’affezione, intesi come cani o gatti tenuti dal’uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, di responsabile di un animale d’affezione, individuato nel proprietario o detentore, che ne risponde civilmente o penalmente, di adozione, quale cessione definitiva dell’animale d’affezione ad un soggetto che ne assume la cura dando garanzie di buon trattamento, di canile e gattile sanitario, quale struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia e al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o da sottoporre a osservazione sanitaria, di rifugio, quale struttura pubblica e privata dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione e di anagrafe degli animali d’affezione quale anagrafi canine e feline contenenti l’insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell’animale di affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato.

L’articolo 3 individua i doveri ed i compiti del responsabile di animali d’affezione in funzione sia di tutela dell’animale che delle persone o di altri animali con cui esso possa venire in contatto.

L’articolo 4 definisce la procedura per l’istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome delle anagrafi degli animali d’affezione, le modalità di costituzione della banca dati regionale e la disponibilità dei dati necessari per la programmazione e la verifica a livello centrale. L’articolo 5 stabilisce alcuni obblighi di segnalazione alle pubbliche autorità a carico dei soggetti che rinvengano animali feriti e prevede l’organizzazione di un servizio di soccorso da parte delle regioni. L’articolo 6 prevede obblighi di segnalazione dei casi di decesso dell’animale e particolari prescrizioni per la soppressione eutanasia dello stesso. Gli articoli 7, 8 e 9 dettano disposizioni, rispettivamente, in tema di prevenzione e controllo delle morsicature, presidi di igiene urbana veterinaria e formazione, valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale. L’articolo 10 disciplina in maniera specifica i compiti e le funzioni dei canili e gattili sanitari, mentre l’articolo 11 dispone in tema di rifugi destinati a favorire la cessione a privati degli animali ospitati. La materia dell’affidamento degli animali d’affezione in tema di morte del proprietario e al termine del servizio presso le forze di polizia e le forze armate è trattata dagli articoli 12 e 13. Gli articoli 15 e 16 individuano le responsabilità del sindaco e dei comuni in tema di prevenzione e contrasto al randagismo, costruzione e gestione dei rifugi, tutela della salute collettiva e del benessere degli animali. Viene prevista una specifica procedura di autorizzazione - da parte del Sindaco del Comune in cui l’attività si svolge – per le attività economiche o commerciali con gli animali d’affezione, quali la gestione di pensioni per animali, di negozi di vendita di animali etc. (art. 17) e di un nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale per lo svolgimento di fiere, mostre e manifestazioni che prevedono la presenza di animali d’affezione (art. 19). Vengono poi disciplinati i cimiteri per animali d’affezione, realizzati da soggetti pubblici o privati (art.21) e stabiliti specifici divieti per garantire il benessere degli animali e l’incolumità pubblica (art. 22). Sono inoltre previsti specifici adempimenti da parte dei veterinari, degli istitutti zooprofilattici sperimentali e del Sindaco nei casi di sospetto di avvelenamento di un animale domestico o selvatico (artt.23 e 24).

L’articolo 28 disciplina le funzioni delle guardie zoofile in quest’ambito, mentre l’articolo 31 prevede un intervento regionale di programmazione per il controllo demografico della popolazione animale.

L’articolo 32 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero della salute trasmetta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge.  

Gli articoli 33 e 34, rispettivamente, aumentano le  pene applicabili ai reati di uccisione e maltrattamento di animali se il fatto è commesso da chi esercita abusivamente la professione di veterinario e inseriscono gli animali d’affezione tra le cose mobili assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile. L’articolo 35 stabilisce le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni della legge, gli articoli 36, 37 e 38 prevedono, rispettivamente, norme transitorie, disposizioni finanziarie e l’abrogazione della legge n. 281/1991[1].

Relazioni allegate

Il testo unificato riguarda proposte di iniziativa parlamentare, corredate pertanto della sola relazione illusrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame appaiono riconducibili ad un ambito differenziato, potendosi individuare, all’interno di esse, vari profili di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico, di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente. In primo luogo, va rilevato che numerose disposizioni riguardano aspetti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza veterinaria (si tratta delle norme relative alle procedure di identificazione dei cani e dei gatti, ai requisiti minimi e ai compiti  dei canili e gattili sanitari e dei rifugi destinati agli animali, alle competenze dei servizi veterinari delle ASL, ai cimiteri per gli animali di affezione).

Tali disposizioni, anche in relazione ai criteri definiti dalla Corte costituzionale - cfr. sentenza n. 222 del 2003 -, sembrano rientrare, in via prevalente, nella materia della “tutela della salute”, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni concernenti la realizzazione di cimiteri per animali di affezione  sembrerebbero afferire anche alla materia del “governo del territorio” (oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma).

Alcune disposizioni dei progetti di legge, quali quelle sull’obbligo del guinzaglio per i cani o di avere a disposizione per essi una museruola, potrebbero essere riferite anche alla materia dell’ordine pubblico e sicurezza, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Le misure volte alla identificazione e alla sterilizzazione dei cani, alla realizzazione di cimiteri per animali di affezione, e ad assicurare un comportamento a tutela dell’igiene, potrebbero investire la “tutela dell’ambiente”, materia che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, gli articoli 33 e 34 modificano disposizioni del codice penale e di procedura civile investendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) (giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale).

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento riconducibili agli ambiti di legislazione concorrente “tutela della salute” e “governo del territorio”, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, in merito al principio di sussidiarietà, ritenuto titolo giustificativo dell’intervento statale in materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, “l’attrazione in sussidiarietà” comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003 ex plurimis ). Al riguardo, il provvedimento prevede l’obbligo d’intesa in sede di Conferenza unificata all’articolo 10 (canili e gattili sanitari) e all’articolo 11 (Rifugi). Si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere analoghe procedure di intesa ai fini dell’attuazione di ulteriori disposizioni del provvedimento quali quelle di cui agli articoli 15 (compiti dei comuni), 16 (nuove norme in materia di ricovero di animali di affezione), 20 (fiere, mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali d’affezione), 22 (cimiteri per animali d’affezione), 33 (programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo)

 

Attribuzione di poteri normativi

Gli articoli 10, comma 5 e 11, comma 2, rimettono ciascuno ad uno specifico decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e dei gattili sanitari e dei rifugi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento istituzioni – Affari sociali

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File: cost379-AC1172NT.doc



[1]    Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.