Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell'Abruzzo - D.L. 34/2011 - A.C. 4307 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 291 | ||||||||||
Data: | 02/05/2011 | ||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||||||
Altri riferimenti: |
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2 maggio 2011 |
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n. 291 |
Disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, spettro radioelettrico, nucleare, Cassa depositi e prestiti, ed enti del Servizio sanitario nazionale dell’AbruzzoD.L. 34/2011 – A.C. 4307Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
4307 |
Numero del decreto-legge |
34 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli: |
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testo originario |
8 |
testo approvato dal Senato |
8 |
Date: |
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emanazione |
31 marzo 2011 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
31 marzo 2011 |
approvazione del Senato |
20 aprile 2011 |
assegnazione |
22 aprile 2011 |
scadenza |
30 maggio 2011 |
Commissione competente |
V (Bilancio), VII (Cultura) |
Stato dell’iter |
sede referente in corso di esame |
Gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di cultura.
In particolare, l’articolo 1, c. 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro.
Si tratta di: 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo[1]; 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.
Il c. 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dall’articolo 1, c. 13, della legge di stabilità 2011 al fine di compensare le eventuali minori entrate derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche.
Il c. 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui
biglietti cinematograficiper il periodo 1° luglio 2011-
I commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai c. 1 e 3, provvedendo ad aumentare l’aliquota dell’accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.
L’articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei.
In particolare, il c. 1 dispone l’adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali
Il c. 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario, prevedendo la possibilità di utilizzare una quota delle risorse derivanti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) spettanti alla regione Campania, nonché una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che verrà determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione è individuata dalla medesima regione nell’ambito del Programma di interesse strategico regionale.
Il c. 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto - anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego - ricorrendo alle graduatorie in corso di validità.
Il c. 4 autorizza
I commi da
In particolare, il c. 5 dimezza i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli artt. 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici e prevede quale requisito sufficiente per l’affidamento dei lavori il progetto preliminare, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento.
Il c. 6 dispone che gli interventi previsti dal programma che ricadono all’esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti.
Il c. 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l’apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario.
Il c. 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.
L’articolo 3
apporta modifiche all’articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi, che prevede fino al
L’articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al
L’articolo 4 differisce al
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva – “allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario” - la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo 31/2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari.
Nel corso d’esame presso l’Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l’articolo. Il nuovo testo, rubricato “Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari”, in luogo della c.d. moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall’ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (DL 112/2008, legge 99/2009, d.lgs 31/2010, d.lgs 41/2011).
In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.
In considerazione degli eventi sismici dell’aprile 2009, l’articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010). Si demanda l’effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell’ordinanza di protezione civile.
L'articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad ampliare l’ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell’eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere.
Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Il decreto-legge è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica, mentre non sono presenti né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto
dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del
Consiglio dei ministri
Con riguardo al settore “cultura”, con vari D.L. sono stati disposti stanziamenti volti ad integrare l’importo del FUS (D.L. 223/2006 - L.248/2006; D.L. 225/2010 - L. 10/2011) ea consentire interventi sul patrimonio culturale (D.L. 7/2005 - L. 51/2006); con analogo strumento sono stati modificati l’ammontare dei contributi ad enti culturali (D.L. 93/2008 - L..126/2008; D.L. 78/2010 - L. 122/2010) e l’assetto gestionale della Soprintendenza archeologica di Pompei (D.L. 273/2005 - L. 51/2006).
Con riferimento alla proroga disposta dall’articolo 3, si è già citato il D.L. 225/2010.
In materia di energia nucleare il più recente precedente di DL in materia di energia nucleare è costituito dall’articolo 7 del DL 112/2008 (conv. dalla legge 133/2008) che ha introdotto e disciplinato l’istituto della “Strategia energetica nazionale”. Tale norma viene abrogata dal comma 2 dell’articolo 5 del DL 34/2011 in esame, mentre il comma 8 del medesimo art 5 reca una nuova disciplina della “Strategia energetica nazionale”.
In relazione all’articolo 7 si segnala che negli ultimi anni
il Legislatore, attraverso atti di decretazione d’urgenza, ha apportato
numerose modifiche al regime giuridico della Cassa depositi e prestiti, in larga parte finalizzate ad ampliarne
l’operatività, sia in termini di oggetto sociale sia con riferimento alle
possibilità di utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale. Le
diposizioni introdotte sono le seguenti: articolo 22 del DL n. 185/2008 (L. n.
2/09); articolo 3, c. 4-bis, del DL
n. 5/2009 (L. n. 33/09); articolo 2, c. 235, legge finanziaria 2010 (L. n.
191/2009); articolo 3, c.3, DL n. 39/2009 (L. n. 77/09); articolo
Con riferimento all’articolo 2, comma 2, si segnala che è all’esame della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo (n.328) recante l’attuazione dell’articolo 16 della legge delega n.42/09 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, che prevede, agli articoli 4 e 5, una nuova denominazione e nuovi criteri per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (rinominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale”).
Con riferimento all’articolo 4, si segnala che l’articolo 13, comma 3, del disegno di legge comunitaria 2010 (AC 4059-A), all’esame della Camera, reca una modifica dell’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi eradiofonici, con la quale si prevede che l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale.
Il preambolo del decreto-legge evidenzia la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
Con riferimento all’articolo 5 - in relazione al quale né
Le disposizioni degli articoli 1 e 2riguardano gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali. L’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Cost.), mentre l’articolo 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali”, tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’articolo 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato,
Con specifico riferimento all’articolo 1, comma 1, le
lettere b) e c) autorizzano rispettivamente stanziamenti per la manutenzione e
la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed
istituzioni culturali senza specificarne le modalità attuative. Sul punto
Si segnala peraltro che è stato accolto nel corso dell’eame al Senato l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), con il quale il Governo si è impegnato, tra l’altro nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e c), ad acquisire il parere degli enti locali interessati.
Con riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. b) e c) potrebbe dunque valutarsi l’opportunità di segnalare alle Commissioni di merito l’opportunità di prevedere, il parere degli enti locali interessati.
Con riguardo all’articolo 2, il comma 5 è volto a regolare le modalità di intervento a tutela dell’area archeologica di Pompei per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Tale disciplina appare riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” attribuita dalla Costituzione alla competenza statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lett. e).
Peraltro secondo la giurisprudenza della Corte le
disposizioni relative ai contratti
pubblici “non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a
seconda dell'oggetto al quale afferiscono” e pertanto possono essere ascritti,
di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero
303 del 2003). Secondo
Nel caso di specie l’articolo 2, comma 5, detta una disciplina derogatoria al codice dei contratti pubblici con riferimento alla realizzazione di interventi a tutela dell’area archeologica di Pompei e dunque a tutela dei beni culturali, materia che rientra tra quelle ascrivibili alla competenza esclusiva statale.
Si segnala peraltro che sul punto
Il comma 6 del medesimo articolo 2 prevede che gli interventi previsti dal programma che ricadono all’esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti.
L'ambito di incidenza della norma in esame è rappresentato dalla urbanistica, riconducibile alla materia “governo del territorio”, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.
Sul punto il parere delle Commissione parlamentare per le
questioni regionali reso il 13 aprile
Si segnala al riguardo l’opportunità di valutare le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica, con riferimento alla previsione del coinvolgimento delle Regioni limitato al parere e non esercitato tramite lo strumento dell’intesa.
Con riferimento agli articoli 3 e 4, la materia “ordinamento della comunicazione” è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni. Le norme vanno peraltro anche ricondotte a finalità di tutela della concorrenza, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e). Per l’articolo 3 rilevano, inoltre, competenze individuate dal Trattato delle Comunità europee, in base alle quali sono stati adottati strumenti normativi volti ad armonizzare la legislazione dei singoli Stati membri.
L’articolo 5 –
sia nella versione originaria che in quella sostanzialmente modificata dal
Senato – detta norme in materia di energia nucleare e, in particolare, in tema
di localizzazione e realizzazione degli impianti sia di produzione che di
smaltimento di rifiuti radioattivi. L’articolo 117 della Costituzione, al terzo
comma, qualifica la “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” come materia di
legislazione concorrente Stato-Regioni, e ugualmente materia di legislazione
concorrente è il “governo del territorio”
cui, come ha precisato la sentenza n. 278/2010 della Corte costituzionale,
afferisce “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione
di impianti o attività”; rientra però al contempo nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato la “tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema”, tematica con la quale strettamente si
intreccia quella attinente all’energia nucleare e alla quale va in particolare
ricondotta, come ha ancora precisato la sentenza costituzionale succitata, la
realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi. La legittimità
costituzionale della legislazione statale e regionale 2008-
Con riferimento all’articolo 6, che reca disposizioni a sostegno degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo, prevedendo misure a favore del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, viene in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost., l'ambito "ordinamento civile e penale", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), essendo inclusa in tale ambito, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 2005), la materia "mercato del lavoro".
L’articolo 6, comma 1, al secondo periodo, demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell’Abruzzo, il parametro su cui computare per l’anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile fissato dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un’ordinanza di protezione civile. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare tale previsione, sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all’anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto.
Con riferimento all’articolo 7, la materia rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettere e), (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.
L’articolo 2, c. 2, dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è determinata la quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per Napoli e Pompei da destinare alla realizzazione del programma straordinario previsto dal comma 1. Il c. 8 prevede che con decreto dello stesso Ministro possono essere disposti trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali e autonome.
L’articolo 6 prevede l’intervento di una ordinanza di protezione civile.
L’articolo 7 dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di Cassa depositi e prestiti.
Relativamente all’articolo 7, potrebbe valutarsi l’opportunità di fissare un termine per l'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia.
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni, Bilancio, Cultura |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost291-AC4307.doc
[1] Per effetto
degli incrementi disposti dal D.L. in esame e, limitatamente al 2011, dal D.L.
n. 225 del 2010, l’importo del FUS per il triennio