Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione con il Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali - A.C. 4249 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4249/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 289
Data: 19/04/2011
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
LIBANO   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 aprile 2011

 

n. 289

Convenzione con il Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire
le evasioni fiscali

A.C. 4249

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

4249

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

13 aprile 2011

Commissione competente

III Affari esteri

Sede e stato dell’iter

Referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 30 marzo scorso, reca la ratifica della  Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Beirut il 22 novembre 2000.

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2516), un disegno di legge di ratifica della Convenzione, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 luglio 2003 (XIV legislatura), non era stato presentato alle Camere “per sopravvenute criticità inerenti la copertura finanziaria del provvedimento”. La relazione evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione corrisponde allo schema base elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)[1].

Quanto al contenuto della Convenzione italo-libanese, essa si compone di  31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli. 

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, le imposte italiane sono: l’IRPEF; l’IRPEG; l’IRAP.

La definizione di stabile organizzazione di cui all’articolo 5 ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall’Italia.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d’impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso della stabile organizzazione. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In ordine alla disciplina degli interessi e canoni, (articoli 11 e 12) è previsto il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

La tassazione degli utili di capitale (articolo 13), è regolata secondo il criterio raccomandato dall’OCSE.

L’articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente l’imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell’attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) è regolato dall’articolo 15. L’articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l’articolo 17 stabilisce l’imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell’altro Stato contraente.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore.

Le remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Tale limitazione temporale è estesa a sette anni nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21) per spese di mantenimento ed istruzione, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

I redditi diversi (articolo 22) da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dall’Italia, anche nella presente Convenzione è stata inserita la clausola sulla concessione del credito d’imposta ordinario.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24) sono state formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall’Italia.

Le disposizioni attinenti alla «procedura amichevole» (articolo 25) sono in linea con il recente indirizzo, in conformità al modello OCSE, che assicura al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma.

Anche le clausole convenzionali relative allo scambio di informazioni (articolo 26) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall’Italia.

Sono incluse inoltre nella Convenzione le disposizioni (articolo 28) in materia di rimborsi.

Affinché la Convenzione risulti il più possibile inattaccabile da eventuali tentativi elusivi od evasivi, è stata inserita all’articolo 29 una clausola (Limitation of benefits) che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre abusive del trattato (cosiddetto treaty shopping).

Tale clausola si configura come una disposizione complementare rispetto all’applicazione delle disposizioni anti-abuso previste dalla legislazione interna di uno Stato.

La Convenzione è stata corredata da un protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e Libano sulle doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali si compone di quattro articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione Protocollo, e il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 206.000 euro annui a decorrere dal 2011. La copertura di tale onere è reperita attraverso l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009[2] nonché, a fronte di scostamenti, a provvedere con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili[3] nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Nella relazione tecnica che correda il disegno di legge originario (A.S. 2516),vieneprecisato che le valutazioni sui riflessi fiscali della Convenzione tra Italia e Libano sono state effettuate sulla base dei dati disponibili per l’anno 2008 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d’imposta Modello 770/2009. Ciò premesso, la relazione quantifica un onere annuo di 206.000 euro in termini di perdita di gettito fiscale, imputabili agli articoli della Convenzione.

Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Convenzione in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in essa contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi[4].

L'Analisi tecnico-normativa considera la Convenzione tra l’Italia e il Libano per evitare le doppie imposizioni priva di incidenza sull’ordinamento dell’Unione europea in quanto essa non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali vigenti nei due paesi, dall’attuale modello OCSE, sul quale sono basate tutte le analoghe nuove convenzioni stipulate dall’Italia e le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie. L’ATN, infine, escludel'incompatibilità della Convenzione in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, attesa la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale.

 

Nell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), infine, che pure correda il disegno di legge originario, si sottolinea, in particolare che dalla ratifica dell’accordo in esame dovrebbero derivare notevoli incrementi degli investimenti italiani in Libano, in quanto la disciplina proposta rende più sicura e garantita la presenza di imprese italiane in quel Paese.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla ateriadi competenza legislativa esclusiva statale politica estera e rapporti internazionali dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni ed Esteri

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File: cost289-AC4249.doc



[1]    L’ultimo aggiornamento della Convenzione-tipo dell’OCSE è stato pubblicato il 22 luglio 2010.

[2]   Legge di contabilità e finanza pubblica

[3]   Di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della richiamata legge n. 196/2009.

[4]    DPR 22 dicembre 1986, n. 917.