| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
| Titolo: | Protocollo che emenda la Convenzione del 1988 tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale - A.C. 4143 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
| Riferimenti: |
| ||||||
| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 283 | ||||||
| Data: | 12/04/2011 | ||||||
| Descrittori: |
| ||||||
| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||
|
12 aprile 2011 |
|
n. 283 |
Protocollo che
emenda
|
||
|
Numero del progetto di legge |
A.C. 4143 |
|
Titolo |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010 |
|
Iniziativa |
Governo |
|
Iter al Senato |
No |
|
Numero di articoli |
3 |
|
Date: |
|
|
adozione quale testo base |
-- |
|
richiesta di parere |
6 aprile 2011 |
|
Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
|
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in Commissione |
|
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il Protocollo in esame, firmato a Parigi
il 27 maggio 2010, emenda
Il Protocollo emendativo oggetto del provvedimento in esame si compone di un Preambolo e di dieci articoli.
In particolare, l’articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, nel contempo applicando i più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.
L’articolo II, che sostituisce l’articolo 4 della Convenzione del 1988, precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.
L’articolo III modifica
l’articolo 18 della Convenzione del 1988 precisando il livello di dettaglio
necessario per le richieste di informazioni (comma 1) e introducendo la
previsione (recata dall’articolo 21.2.g inserito nel testo della Convenzione
dall’articolo V del Protocollo in esame), in caso di richiesta di informazione
conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, che le disposizioni
della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo
Stato richiesto l’obbligo di fornire assistenza amministrativa se
Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, con l’articolo IV viene soppresso l’articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità che uno Stato potesse rifiutare una richiesta di assistenza.
L’articolo V, che sostituisce l’articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali
L’articolo VI sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22 della Convenzione ed elimina talune limitazioni relative all'utilizzo delle informazioni scambiate.
L’articolo VII sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 27 della Convenzione e interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell’Unione europea; la norma, infatti - come evidenziato nell’ Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
Il comma 1 dell’articolo VIII aggiunge i paragrafi 4, 5, 6 e7 all’articolo 28 della Convenzione ai sensi dei quali l’adesione alla Convenzione del 1988 è aperta agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione. Il comma 2 aggiunge il paragrafo f all’articolo 30 della Convenzione, che detta norme in tema di riserve.
L’articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L’entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.
L’articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale si compone di tre articoli.
L’articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo.
L’articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a),Cost.).
|
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Affari Esteri |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
|
File: cost283-AC4143.doc
[1] Si rammenta che l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Il più recente aggiornamentodella Model Tax Convention on Income and on Capital è stato pubblicato il 22 luglio 2010.