Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Protocollo che emenda la Convenzione del 1988 tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale - A.C. 4143 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4143/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 283
Data: 12/04/2011
Descrittori:
CONSIGLIO D' EUROPA   COOPERAZIONE TECNICA
ENTRATE TRIBUTARIE   ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO ECONOMICO ( OCSE )
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

12 aprile 2011

 

n. 283

Protocollo che emenda la Convenzione del 1988 tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

A.C. 4143

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4143

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

6 aprile 2011

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il Protocollo in esame, firmato a Parigi il 27 maggio 2010, emenda la Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il Protocollo si è reso necessario, come precisato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell’OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni[1].

 

La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale è stata conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l’egida congiunta del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è entrata in vigore il 1º aprile 1995. L’Italia è parte della Convenzione avendovi aderito con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005.

La Convenzione consente alle Parti – Stati membri del Consiglio d’Europa e paesi membri dell’OCSE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che e che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all’assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale. Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all’assistenza solo per certi tipi di imposte.

 

Il Protocollo emendativo oggetto del provvedimento in esame si compone di un Preambolo e di dieci articoli.

 

In particolare, l’articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti o fornire informazioni tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, nel contempo applicando i più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.

L’articolo II, che sostituisce l’articolo 4 della Convenzione del 1988, precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.

L’articolo III modifica l’articolo 18 della Convenzione del 1988 precisando il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (comma 1) e introducendo la previsione (recata dall’articolo 21.2.g inserito nel testo della Convenzione dall’articolo V del Protocollo in esame), in caso di richiesta di informazione conforme alla legislazione e alla prassi dello Stato richiedente, che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l’obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi (comma 2).

Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della  Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, con l’articolo IV viene soppresso l’articolo 19 della Convenzione, che prevedeva la possibilità che uno Stato potesse rifiutare una richiesta di assistenza.

L’articolo V, che sostituisce l’articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali

L’articolo VI sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22 della Convenzione ed elimina talune limitazioni relative all'utilizzo delle informazioni scambiate.

L’articolo VII sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 27 della Convenzione e interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell’Unione europea; la norma, infatti - come evidenziato nell’ Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.

Il comma 1 dell’articolo VIII aggiunge i paragrafi 4, 5, 6 e7 all’articolo 28 della Convenzione ai sensi dei quali l’adesione alla Convenzione del 1988 è aperta agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione. Il comma 2 aggiunge il paragrafo f all’articolo 30 della Convenzione, che detta norme in tema di riserve.

L’articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L’entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione.

L’articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale si compone di tre articoli.

L’articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo.

L’articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a),Cost.).

 


 

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File: cost283-AC4143.doc



[1] Si rammenta che l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Il più recente aggiornamentodella Model Tax Convention on Income and on Capital è stato pubblicato il 22 luglio 2010.