Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Commercializzazione del metano per autotrazione - A.C. 2172 e abb.(Nuovo testo unificato) - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2172/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 254
Data: 25/01/2011
Descrittori:
AUTOVEICOLI   DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
GAS METANO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

25 gennaio 2011

 

n. 254

Commercializzazione del metano per autotrazione

A.C. 2172 e abb.(Nuovo testo unificato)

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2172 e abb. - Nuovo testo unificato

Titolo

Commercializzazione del metano per autotrazione

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date:

 

adozione quale testo base

21 dicembre 2010

richiesta di parere

18 gennaio 2011

Commissione competente

X (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato, come risultante dall’esame in sede referente, è diretto ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l’impiego del metano per autotrazione - cui viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante -, a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture (articolo 1).

L’articolo 2 reca le definizioni valide per il provvedimento.

Ai fini della razionalizzazione e dell’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, ai medesimi impianti vengono estese (articolo 3) le disposizioni in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva di cui al D.Lgs. 32/1998 e al D.L. 112/2008.

Si demanda quindi ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalitàdi:

§       erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e di compressione domestici di metano;

§       erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) in impianti di rifornimento multiprodotto;

§       trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.

Con altro decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, si provvede all’individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano - specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale - punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l’adeguamento di quelli già esistenti.

Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) provvede all’aggiornamento dei codici di rete, individuando regole specifiche relative al vettoriamento e allo stoccaggio dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti.

Per favorire e promuovere la produzione e l’uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. I Piani regionali in particolare prevedono l’installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell’autonomia di Regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale. All’AEEG spetta la determinazione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

Si prevedono inoltre incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione (articolo 5), disponendo che, a decorrere dal 2011, è istituito un Fondo volto a finanziare progetti di ricerca diretti a promuovere l’uso del metano per autotrazione e a sviluppare nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti. In particolare, si tratta dei progetti per una maggiore efficienza dei veicoli a metano e per lo sviluppo dell'utilizzo del bio-metano, di miscele metano-idrogeno, del GNL nei trasporti pesanti. Per il Fondo di prevede una dotazione di un milione di euro (sembrerebbe annuale). Ad alimentare il Fondo si provvede anche tramite un contributo a carico dei soggetti che forniscono il metano ai gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano.

Non vengono peraltro determinate le modalità di gestione e di riparto del Fondo.

L’articolo 6 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di determinare i predetti contribuiti, di provvedere alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione se necessaria. L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato, composto da cinque membri, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa.

Infine (articolo 7) sono abrogate le normative ritenute ormai superate dalla nuova disciplina.

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Disposizioni con finalità analoghe a quelle di cui all’art. 3, comma 6, del provvedimento (autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano) sono previste dall’art. 6-ter dello schema di decreto legislativo n. 302, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili.

Tale articolo mira ad incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

Inoltre, una disposizione analoga all’art. 3, comma 7, del provvedimento è prevista dall’art. 18, comma 1, del citato schema di decreto legislativo n. 302.

Tale disposizione demanda a direttive dell’AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Poiché la finalità principale del provvedimento è quella di incentivare l’impiego del metano rispetto ai carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale e più costosi, in modo da abbattere le emissioni inquinanti e quindi contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e, al contempo, conseguire significativi risparmi in termini di consumi energetici del Paese (oltre a ridurre notevolmente il rischio di mancato approvvigionamento dei distributori), la disciplina prevista dal medesimo è riconducibile, in via generale, alle materie tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e tutela della concorrenza riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere s) ed e)), Cost., nonché alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente di Stato e Regioni.

Con riferimento al fondo istituito dall’articolo 4, viene altresì in rilievo la materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione nei settori produttivi, attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento istituzioni

( 066760-9475– *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost254-AC2172.doc