Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Commercializzazione del metano per autotrazione - A.C. 2172 e abb.(Nuovo testo unificato) - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 254 | ||||
Data: | 25/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
25 gennaio 2011 |
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n. 254 |
Commercializzazione del metano per autotrazioneA.C. 2172 e abb.(Nuovo testo unificato)Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2172 e abb. - Nuovo testo unificato |
Titolo |
Commercializzazione del metano per autotrazione |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
7 |
Date: |
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adozione quale testo base |
21 dicembre 2010 |
richiesta di parere |
18 gennaio 2011 |
Commissione competente |
X (Attività produttive) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato, come risultante dall’esame in sede referente, è diretto ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l’impiego del metano per autotrazione - cui viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante -, a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture (articolo 1).
L’articolo 2 reca le definizioni valide per il provvedimento.
Ai fini della razionalizzazione e dell’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, ai medesimi impianti vengono estese (articolo 3) le disposizioni in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva di cui al D.Lgs. 32/1998 e al D.L. 112/2008.
Si demanda quindi ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalitàdi:
§ erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e di compressione domestici di metano;
§ erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) in impianti di rifornimento multiprodotto;
§ trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.
Con altro decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, si provvede all’individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano - specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale - punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l’adeguamento di quelli già esistenti.
Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) provvede all’aggiornamento dei codici di rete, individuando regole specifiche relative al vettoriamento e allo stoccaggio dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti.
Per favorire e promuovere la produzione e l’uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. I Piani regionali in particolare prevedono l’installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell’autonomia di Regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale. All’AEEG spetta la determinazione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.
Si prevedono inoltre incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione (articolo 5), disponendo che, a decorrere dal 2011, è istituito un Fondo volto a finanziare progetti di ricerca diretti a promuovere l’uso del metano per autotrazione e a sviluppare nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti. In particolare, si tratta dei progetti per una maggiore efficienza dei veicoli a metano e per lo sviluppo dell'utilizzo del bio-metano, di miscele metano-idrogeno, del GNL nei trasporti pesanti. Per il Fondo di prevede una dotazione di un milione di euro (sembrerebbe annuale). Ad alimentare il Fondo si provvede anche tramite un contributo a carico dei soggetti che forniscono il metano ai gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano.
Non vengono peraltro determinate le modalità di gestione e di riparto del Fondo.
L’articolo 6 istituisce, presso
il Ministero dello sviluppo economico,
Infine (articolo 7) sono abrogate le normative ritenute ormai superate dalla nuova disciplina.
Disposizioni con finalità analoghe a quelle di cui all’art. 3, comma 6, del provvedimento (autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano) sono previste dall’art. 6-ter dello schema di decreto legislativo n. 302, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili.
Tale articolo mira ad incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.
Inoltre, una disposizione analoga all’art. 3, comma 7, del provvedimento è prevista dall’art. 18, comma 1, del citato schema di decreto legislativo n. 302.
Tale disposizione demanda a direttive dell’AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.
Poiché la finalità principale del provvedimento è quella di incentivare l’impiego del metano rispetto ai carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale e più costosi, in modo da abbattere le emissioni inquinanti e quindi contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e, al contempo, conseguire significativi risparmi in termini di consumi energetici del Paese (oltre a ridurre notevolmente il rischio di mancato approvvigionamento dei distributori), la disciplina prevista dal medesimo è riconducibile, in via generale, alle materie tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e tutela della concorrenza riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere s) ed e)), Cost., nonché alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente di Stato e Regioni.
Con riferimento al fondo istituito dall’articolo 4, viene altresì in rilievo la materia ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione nei settori produttivi, attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
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File: cost254-AC2172.doc