Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disciplina dell'attività di costruttore edile, di complemento e finitura in edilizia A.C. 60 e abb. ' Nuovo testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 60/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 240
Data: 24/11/2010
Descrittori:
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE   INDUSTRIA EDILIZIA
RESPONSABILITA ' PROFESSIONALE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

24 novembre 2010

 

n. 240

Disciplina dell’attività di costruttore edile, di complemento
e finitura in edilizia

A.C. 60 e abb. – Nuovo testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 60 e abb. – Ulteriore nuovo testo unificato

Titolo

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

Date:

 

adozione quale testo base

26 gennaio 2010

richiesta di parere

17 novembre 2010

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede e stato dell’iter

referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato - come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito anche a seguito del recepimento dei pareri espressi dalla altre commissioni - mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate “attività professionali in edilizia” - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

 

L’articolo 1 reca quindi i predetti principi e le finalità delle proposte in esame. Il comma 2 stabilisce inoltre che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Il medesimo comma prevede quindi che la disciplina proposta è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale. Il nuovo comma 4 fa salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell’applicazione della legge in esame.

 

L’articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, comprendendovi (comma 1, lettera a)) gli interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo nonché (comma 1, lettera b)) i lavori di completamento e di finitura. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari e le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali. Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

 

L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.

L’articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.

L’articolo 5 riguarda i requisiti di onorabilità, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico.

L’articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico, mentre l’articolo 7 reca i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere. Il comma 4 chiarisce che la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.

Ai sensi dell’articolo 8, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza Stato - Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie:

a) urbanistica ed edilizia;

b) normativa tributaria;

c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori;

d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

e) normativa ambientale;

f) normativa tecnica;

g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti

h) tutela dei consumatori;

i) contrattualistica privata;

l) organizzazione e gestione di impresa.

Il nuovo comma 5 prevede i poteri sostitutivi del Presidente del consiglio di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali.

 

Ai sensi dell’articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile che, limitatamente alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), deve assumere un valore minimo di 15.000 euro.

L’articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;

c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;

d) comunicazione alla Cassa edile di riferimento competente dell'avvenuta iscrizione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione, che viene determinato per il 2010 in 500 euro, e un diritto annuale determinato in modo da garantire la copertura dei nuovi o maggiori oneri.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le imprese del settore, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti all’articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dell'attività nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell’attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative, destinando il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento.

L’articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il nuovo articolo 16-bis reca la clausola di neutralità finanziaria.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina proposta dalla pdl in esame è mirata a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di professioni che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma rientra nelle materie di competenza legislativa concorrente. In proposito, la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, nonché, ex plurimis, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006).

 

 

L’articolo 8 stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi compresi le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, siano determinati con decreto ministeriale, mentre alle regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame. Il nuovo comma 5 prevede inoltre i poteri sostitutivi del Presidente del consiglio di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali.

 

 

L’art. 8 deve pertanto essere valutato alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il decreto ministeriale di cui all’art. 8 è adottato, peraltro, previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni. In tal senso si è peraltro espressa la I Commissione Affari costituzionali nel parere favorevole approvato nella seduta del 19 maggio 2010.

 

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi dell’articolo 8, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, occorrerebbe sostituire il “concerto” con la Conferenza Stato-regioni con la previsione dell’intesa.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost240-AC60NT.doc