Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Misure urgenti in materia di energia - D.L. 105/2010 - A.C. 3660 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3660/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 219
Data: 27/07/2010
Descrittori:
ENERGIA ELETTRICA   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
INVESTIMENTI PRIVATI   LEGGE DELEGA
PROROGA DI TERMINI   TARIFFE ELETTRICHE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 105 DEL 08-LUG-10     

 

27 luglio 2010

 

n. 219

Misure urgenti in materia di energia

D.L. 105/2010 - A.C. 3660

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3660

Numero del decreto-legge

105/2010

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia di energia

Iter al Senato

Si (A.S. 2266)

Numero di articoli:

 

testo originario

4

testo approvato dal Senato

13

Date:

 

emanazione

8 luglio 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 luglio 2010, n. 158

approvazione del Senato

22 luglio 2010

assegnazione

26 luglio 2010

scadenza

7 settembre 2010

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell’esame presso il Senato, rispetto al testo originario, sono state introdotte numerose nuove disposizioni.

L’articolo 1, modificato dal Senato, intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell’articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.

Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto:

- conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l’individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

- estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, ma: 1) purché ne siano assicurate l’effettività e l’entità; 2) come possibilità e non più come requisito; 3) senza più specificare che gli interventi in questione richiedono "capitale prevalentemente o interamente privato". Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

Il Senato inoltre ha aggiunto il comma 3, che novella l’art. 185, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (cd. Codice ambientale), inserito nella parte del decreto legislativo sulla gestione dei rifiuti. In particolare la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione.

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso l’Acquirente Unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, demandando all’Autorità per l’energia elettrica e il gas(AEEG) la definizione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema e delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema. Tali flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali anche all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.

L’articolo 1-ter, introdotto dal Senato, interviene sulla controversa questione dell’incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall’art. 1, comma 1117, secondo periodo dellalegge finanziaria 2007, che - come modificata dall’art. 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 - ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La norma in esame:

§         precisa che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge finanziaria 2007 sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008);

§         sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole “per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118”.

 

L’articolo 1-quater, introdotto dal Senato, fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6, della legge 99/2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

L’articolo 1-quinquies, introdotto dal Senato, fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al D.Lgs 387/2003. Condizione indispensabile è l’entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L’articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l’istanza per l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l’autorizzazione e degli eventuali subentranti.

L’articolo 1-septies, introdotto dal Senato, riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L’eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

L’articolo 1-octies, introdotto dal Senato, al comma 1 novella l’art. 2-sexies del DL 3/2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. La novella prevede che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall’articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso decreto:

§       abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;

§       abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori,

purché l’impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative; il gestore di rete e il GSE possono effettuare controlli a campione per la verifica delle predette comunicazioni.

Ai sensi del comma 2 l’AEEG definisce regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative.

L’articolo 1-nonies, introdotto dal Senato, ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 – riconosciute dal medesimo comma di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti - anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

L’articolo 1-decies, introdotto dal Senato, attraverso una modifica al comma 4-undecies dell’articolo 1-sexies del DL 239/2003 incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l’informazione sull’assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all’interessato l’ordine di non effettuare gli interventi previsti.

L’articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l’attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta Agenzia.

L’articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dell’articolo 29 della legge 99/2009.

Il comma 2 interviene sulla disciplina a regime, novellando l’articolo 29 della legge n. 99/2009 con le seguenti previsioni:

a) da un lato si sopprime la norma (comma 8, settimo periodo, della L. 99/2009) secondo cui "la carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia";

b) dall'altro lato si introduce una precisazione al comma 13 della L. 99/2009. A seguito di tale precisazione il citato comma dispone che “a pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico”. La precisazione introdotta al comma 13 consiste nel riferirsi agli “incarichi politici elettivi” mentre il testo precedente del comma faceva più genericamente riferimento agli “incarichi elettivi”.

Il comma 1 dell’articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina “in sede di prima applicazione” per la nomina del presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel testo iniziale del decreto-legge era dettata una disciplina “in sede di prima applicazione” anche per la nomina dei componenti dell’Agenzia diversi dal presidente.

Il particolare, il comma dispone che per il presidente dell’Agenzia non operano le incompatibilità di cui all’art. 29, comma 13, della citata legge 99/2009 (cfr. supra), nonché agli artt. 1 e 2 della legge 60/1953.

Viene peraltro precisato che resta fermo, nei casi di cui sopra, l’obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Di conseguenza, in sede di prima applicazione:

§         quanto agli incarichi elettivi politici il presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare;

§         quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, il presidente dell'Agenzia ne è facultizzato, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore(e con la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l’intera durata dell’incarico).

L’articolo 4 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge (10 luglio 2010).

Il Senato ha aggiunto il nuovo comma 2 all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, al fine di estendere il termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 3, comma 2, della L. 99/2009, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare il termine per l’esercizio delle delega viene esteso a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge 99/2009 (cioè al 15 febbraio 2011).

Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge iniziale è allegata la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli oneri finanziari.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’articolo 1 interviene sulla stessa materia già affrontata con il decreto-legge n. 78/2009 (art. 4, commi 1-4), cioè sugli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, da effettuare con mezzi e poteri straordinari. In particolare l’articolo è volto a dare esecuzione alla sentenza n. 215/2010 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto che le citate disposizioni del decreto-legge 78/2009 non rispettassero i presupposti per l’applicazione del principio della cd. attrazione in sussidiarietà e ne ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

L’articolo 2 proroga i termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie di Invitalia, già prorogati, da ultimo, con il suddetto decreto-legge n. 78/2009 (art. 23, comma 5).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le cause di necessità ed urgenza che hanno portato all’emanazione del decreto-legge sono esplicitate nella premessa dello stesso decreto. In particolare, il decreto risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di “emanare provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonché riguardanti l’avvio dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e il completamento del riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del decreto-legge in esame possono essere ricondotte principalmente a due ambiti materiali:

§          produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,ascritta alla competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost);

§          tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost).

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame - modificando la disciplina dichiarata incostituzionale dell’art. 4, commi 1-4, DL 78/2009 - rimette al Consiglio dei Ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, l’individuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le regioni e province autonome interessate. Con le intese, sono definiti i criteri per l’esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome.

Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell’intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l’urgenza e l’indifferibilità nonché definire i criteri definiti per l’esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni o province autonome, anche a prescindere dall’intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi altresì dei poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, DL 185/2008.

 

Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore, applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).

A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio.

La sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:

1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni;

2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;

3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;

4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o (comunque)

5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalle successive sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

 

La sentenza n. 215/2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1-4, DL 78/2009 su cui interviene il decreto-legge in esame, ha ritenuto non rispettati i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale. Le disposizioni impugnate stabilivano infatti che gli interventi dovessero essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum.  Inoltre, la realizzazione degli interventi era affidata ai privati, rendendo l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non erano tali da rendere certo che fosse lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’era motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

 

Con riferimento alla nomina dei commissari straordinari, può essere richiamato anche l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali. Tale comma prevede che Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

La sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale ha ricordato i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni. La Corte ha ritenuto in proposito necessario che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione.».

Si ricorda altresì che l’attuazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. è recata dall’articolo 8 della L. 131/2003 (cd. “legge La Loggia”), che prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta della Regione interessata (comma 1). Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito (comma 3). Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame (comma 4).

 

In relazione alla facoltà riconosciuta al Governo di procedere a prescindere dall’intesa decorso il termine di 30 giorni, si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dell’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, DL 112/2008. Tale disposizione prevedeva che, decorsi 90 giorni senza il raggiungimento dell’intesa Stato-regioni richiesta per l’approvazione di accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica, i predetti accordi di programma potessero essere comunque approvati.  Secondo la Corte «tale norma vanifica la previsione dell’intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti “un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell’intesa, caratterizzata […] dalla paritaria codeterminazione dell’atto”; non è legittima infatti “la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all’espressione di un parere il ruolo dell’altra” (sentenza n. 24 del 2007). Il superamento delle eventuali situazioni di stallo deve essere realizzato attraverso la previsione di idonee procedure perché possano aver luogo “reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo” (sentenza n. 339 del 2005). Se queste cautele sono valide per tutti casi in cui sia prevista un’intesa, esse acquistano una pregnanza particolare nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in cui sono da integrare la potestà unificatrice del primo e le autonomie costituzionalmente tutelate delle seconde.

Si segnala tuttavia che, nella medesima sentenza, la Corte rileva che l’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997 contiene peraltro una norma di chiusura in quanto prevede che «3. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

 

Le nuove disposizioni dell’articolo 4, commi 1-4, DL 78/2009, introdotte dall’articolo 1, comma 1, dovrebbero essere valutate alla luce del principio di leale collaborazione richiamato sia dalla giurisprudenza costituzionale sull’”attrazione in sussidiarietà”, che dall’articolo 120, secondo comma, Cost. Con riferimento all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, il principio è richiamato altresì dall’art. 8, comma 3, della “legge La Loggia” (L 131/2003).

La disposizione dell’articolo 1, comma 4, DL 78 dovrebbe essere altresì valutata alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 121/2010.

 

L’articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di far salva l’efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari emanata sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime  in caso di raggiungimento, entro 60 giorni, di un’intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata sulla ratifica dei decreti medesimi.

 

Alcune disposizioni relative ai procedimenti amministrativi relativi agli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbero incidere su ambiti già disciplinati da normative regionali.

In particolare, l’art. 1-sexies demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione di “opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione [per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili] di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti”.

Si segnala in proposito che il citato articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003 ha attribuito alle regioni la competenza al rilascio dell’autorizzazione. Le regioni hanno quindi disciplinato il procedimento autorizzativo, definendo la documentazione da allegare alla relativa istanza.

Si segnala, in particolare, la legge regionale della Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, recante misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, che, nel punto 4.2 dell’allegato concernente procedure e indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, presta particolare attenzione alla “documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente”.

Contengono discipline di dettaglio della documentazione da allegare all’istanza, senza riferimento agli aspetti economico- finanziari diversi altri provvedimenti regionali. A titolo puramente esemplificativo si segnalano: l’articolo 12 della legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 39, recane disposizioni in materia di energia e il n. 4.1 dell’allegato A alla delibera della Giunta regionale pugliese 31 maggio 2005, n. 716, “Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

 

Rapporto con altri princìpi costituzionali

L’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, introdotto durante l’esame al Senato, proroga il termine per l’esercizio della delega in materia di riordino del sistema degli incentivi, di cui all’articolo 3 della legge n. 99/2009.

Si ricorda in proposito che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, prevede che il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione».

Secondo il costante orientamento del Comitato per la legislazione, il limite di cui al citato art. 15, comma 2, lettera a), L 400/1988 è volto ad impedire che nel testo o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite.

 

Con riferimento all’articolo 3, si ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso sul decreto-legge un parere non ostativo, condizionandolo però alla soppressione dell'articolo 3, «in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza».

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cost219-AC3660.doc