Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Diritto alla formazione e allo sviluppo professionale - A.C. 1079 e abb.
Riferimenti:
AC N. 1079/XVI   AC N. 2418/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 161
Data: 04/03/2010
Descrittori:
DIRITTO ALLO STUDIO   FORMAZIONE PROFESSIONALE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

 

4 marzo 2010

 

n. 161

Diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

Testo unificato1079 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1079

Titolo

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale

Iniziativa

 

Iter al Senato

-

Numero di articoli

2

Date:

 

adozione quale testo base

14 gennaio 2010

richiesta di parere

4 febbraio 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato concernente la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale si compone di due articoli.

L’articolo 1, comma 1, attribuisce una delega al Governo per l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori, anche inoccupati, e dei disabili, all’apprendimento e alla formazione.

I richiamati decreti devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

§       affermazione del diritto individuale alla formazione ed allo sviluppo professionale, anche attraverso la promozione di tirocini formativi, anche all’estero, da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale, nonché attraverso il coordinamento delle banche dati predisposte da determinati enti ed organismi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (lettera a));

§       definizione degli standard delle prestazioni da garantire nell’erogazione dei servizi di formazione, demandando alle regioni il compito di disciplinare i servizi in relazione alle proprie esigenze territoriali (lettera b));

§       riordino e armonizzazione dei permessi riconosciuti ai lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio e lo svolgimento degli esami, ampliando la platea dei fruitori e estendendo la fruizione dei richiamati permessi anche ai lavoratori a progetto, se compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro (lettere c) e d));

§       ulteriore attuazione e monitoraggio delle disposizioni dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, che condizionano l’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito alla partecipazione a programmi formativi coerenti con le esigenze dei processi produttivi (lettera e));

§       priorità, anche dal punto di vista dei finanziamenti, alle iniziative formative svolte all’interno dei luoghi di lavoro, nonché alle iniziative rivolte a specifiche figure lavorative con meno tutela; attuazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro soprattutto nelle micro, piccole e medie imprese (lettera f));

§       riconoscimento del diritto all’aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti (lettera g));

§       coordinamento dei piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale, nonché predisposizione di percorsi formativi per l’assunzione di almeno il 50% dei corsisti, per almeno 3 anni, nelle aziende partner (lettera h));

§       certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione (lettera i));

§       definizione delle linee di indirizzo per politiche attive in favore dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla Gestione separata INPS e dei soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, soprattutto in ordine al riconoscimento professionale, alla certificazione delle competenze acquisite e all’aggiornamento conseguito (lettera l));

§       integrazione dei sistemi educativi e formativi al fine di valorizzare le esperienze lavorative svolte soprattutto attraverso l’apprendistato (lettera m));

§       promozione dell’istituto dell’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (lettera n));

§       promozione e valorizzazione di nuove tecnologie e iniziative di formazione a distanza, nonché utilizzo di forme flessibili al fine di favorire le imprese di minori dimensioni (lettera o));

§       deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione e frequenza ad attività formative e di apprendimento, entro il limite di 5.000 euro annui nell’arco di 2 anni per un massimo di 2 volte nell’arco di 10 anni (lettera p));

§       promozione di misure di sostegno differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa degli individui, erogate, tra gli altri, sotto forma di borse di studio, voucher individuali o prestiti agevolati (lettera q));

§       incentivazione della formazione professionale con particolare riguardo al settore dei mestieri d’arte (lettera r));

§       semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici, valutandone altresì l’efficienza e l’efficacia (lettera s));

§       valorizzazione del ruolo e dei compiti dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (lettera t));

§       sperimentazione di iniziative di formazione professionale e apprendimento per lavoratori stagionali e intermittenti (lettera u));

§       partecipazione degli enti privati gestori di attività formative all’organizzazione dei sistemi di offerta regionali (lettera v));

§       garanzia degli interventi di formazione professionali con particolare riferimento alle regioni dell’Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno (lettera z));

§       istituzione di un Piano triennale di azione nazionale per la formazione continua, al fine di coordinamento del sistema nazionale e dei sistemi regionali per garantire identici standard qualitativi sull’intero territorio nazionale, nonché monitoraggio sui risultati conseguiti dalle Regioni, in particolare quelle dell’Obiettivo 1, nell’esercizio delle proprie funzioni (lettere aa)e bb)).

 

L’articolo 2, comma 1, definisce la procedura per l’adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e successivamente sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari. Il comma 2 prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative entro 180 dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi. Infine, con il comma 3 si delega il governo a d adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative, provvedimenti recanti norme di coordinamento con le altre normative vigenti e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato in esame appare riconducibile, in primo luogo, alla materia della formazione professionale, attribuita alla competenza residuale delle regioni (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.;cfr. Corte costituzionale sentenza n. 51/2005).

 

Si ricorda in proposito che, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50/2005 ha rilevato che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi.

La disciplina della istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, […] da ritenere essenziale con riguardo alla causa mista propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.»

Nella sentenza n. 328/2006, riferita al personale sanitario, la Corte ha peraltro ritenuto che «l'aggiornamento professionaledei medici e degli esponenti delle professioni sanitarie attiene … alla formazione sul lavoro, successiva e quindi estranea alla formazione universitaria, in quanto finalizzata all'esercizio della professione medica e, più in generale, sanitaria (sentenze n. 406 del 2001, n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993).»; esso risulta pertanto riconducibile all’ambito materiale della formazione professionale.

 

Si ricorda altresì che, secondo la giurisprudenza costituzionale, un intervento statale in materie di competenza concorrente e residuale può essere giustificato in applicazione della cd. chiamata in sussidiarietà.

A partire dalla sentenza n. 303 del 2003, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

La sentenza n. 6 del 2004 ha precisato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:

1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario;

2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;

3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;

4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o (comunque)

5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalle successive sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

 

Il provvedimento reca un’ampia delega al Governo, in cui i singoli principi e criteri direttivi si intersecano con una pluralità di ambiti materiali previsti dall’art. 117 Cost.

La legge delega può essere oggetto di impugnazione in sede costituzionale se i principî ed i criteri direttivi fissati sono essi stessi, tenuto «conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione», invasivi della sfera di competenza regionale (sentenza della Corte costituzionale n. 205/2005).

 

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1, prevede la promozione di tirocini formativi. Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza 50/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione (art. 60 D.Lgs. n. 276 del 2003), che dettava una disciplina dei tirocini estivi di orientamento senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, in quanto attinente alla competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale.

 

La lettera b), n. 2, relativa al coordinamento delle banche dati in materia di mercato del lavoro, appare riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del  lavoro.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 384 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione (art. 10, comma 1, ultimo periodo, DLgs 124/2004), nella parte in cui non prevedeva che un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento di una banca dati in ambito lavoristico fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, giacché la banca dati riguardava, tra l’altro, «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro», materia che rientra nella tutela e sicurezza del lavoro.

 

Le lettere c) e d), relative ai permessi dei lavoratori, appaiono riconducibili alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ordinamento civile.

La lettera e), concernente il monitoraggio sui trattamenti di cassa integrazione e mobilità e sull’obbligo di formazione ad essi connessi, appare riconducibile alla materia previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato, e tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente.

La lettera f), relativa ad iniziative formative nei luoghi di lavoro o volte al sostegno di soggetti deboli, appare riconducibile alle materie ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, e tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente.

La lettera g), sul diritto all’aggiornamento professionale dei quadri e dirigenti, la lettera h), sul coordinamento dei piani formativi aziendali,e la lettera i), sulla certificazione dei percorsi di formazione,appaiono prevalentemente riconducibili alla materia formazione professionale.

La lettera l) è riconducibile alle materie tutela e sicurezza del lavoro e formazione professionale.

La lettera m), relativa all’integrazione tra sistemi educativi e formativi e mercato del lavoro, con riferimento anche al contratto di apprendistato, appare riconducibile alle materie istruzione, di competenza concorrente, istruzione e formazione professionale, di competenza residuale delle regioni, e ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

La lettera n), relativa al contratto di apprendistato appare ascrivibile alla materia, ordinamento civile.

La lettera o), sulle nuove forme di formazione, sembra incidere principalmente sulla materia della formazione professionale.

La lettera p), sulla deducibilità fiscale delle spese per la formazione, incide sulla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale.

La lettera q), sulle misure di sostegno agli individui, appare riconducibile alla materia politiche sociali, di competenza residuale delle regioni.

Le lettere r), sui mestieri d’arte,è ascrivibile alla formazione professionale.

La lettera s), sulla semplificazione delle procedure, appare anch’essa riconducibile principalmente alla formazione professionale.

La lettera t),sui fondi interprofessionali, è ascrivibile alle materie ordinamento civile e previdenza sociale, di competenza esclusiva statale,  e  formazione professionale (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005).

Le lettere u), v), aa) e bb)sono riconducibili alla formazione professionale.

La lettera z) appare principalmente ascrivibile all’istruzione e può essere anche ricondotta agli interventi speciali che lo Stato può disporre ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, Cost.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost161-AC1079.doc