Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Legge quadro per lo spettacolo dal vivo - A.C. 136 e abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 459/XVI   AC N. 136/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 156
Data: 03/02/2010
Descrittori:
ARTISTI DELLO SPETTACOLO   SPETTACOLO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

3 marzo 2010

 

n. 156

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

A.C. 136 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 136

Titolo

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

28

Date:

 

adozione quale testo base

24 febbraio 2010

richiesta di parere

25 febbraio 2010

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo unificato, articolato in 4 Capi, si propone quale Legge quadro per il settore: l’intervento legislativo è, infatti, motivato dall’esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il Capo I reca Disposizioni generali.

Nell’art. 1 viene riconosciuta la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, quando le relative attività sono svolte alla presenza diretta di pubblico). Alla Repubblica è affidato il compito di incentivarne lo sviluppo garantendo l’equilibrio dell’offerta sul territorio nazionale, la libertà di accesso alle professioni del settore e la tutela delle relative attività, il pluralismo creativo.

L’art. 2 indica i principi fondamentali che sovraintendono all’azione pubblica. In tale ambito, si citano la garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; il sostegno dei giovani autori; l’assicurazione della presenza della produzione nazionale all’estero; la promozione dell’insegnamento delle discipline artistiche; l’attivazione di sinergie operative finalizzate a costituire un sistema integrato di valorizzazione dell’immagine e dell’offerta culturale del paese; la conservazione della memoria; la tutela della libera concorrenza; l’azione in favore delle strutture; la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un’azione di incentivazione dell’apporto privato.

Gli artt. da 3 a 6 definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica. I compiti statali[1] sono attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS). In particolare, il MIBAC propone alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplina i criteri di attribuzione delle risorse del FUS, cha assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e istituisce l’Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo (art. 3. V. anchel’art. 17, c. 6, che prevede la promozione statale del Centro educativo di documentazione delle arti circensi).

Alla Conferenza unificata spetta, in particolare, la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, e la ripartizione del Fondo di cui all’art. 14 (ma quest’ultimo affida la ripartizione in questione al Mibac), nonché valutare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento pubblico (art. 4).

Alle regioni sono affidati, tra gli altri, il compito di definire un programma triennale degli interventi, nonché ilpiano regionale di interventi sulle strutture destinate allo spettacolo dal vivo, di gestire le quote del FUS loro attribuite, di promuovere iniziative per agevolare l’accesso al credito e di curare la promozione del turismo culturale. Esse devono emanare la legislazione di dettaglio – anche adeguando strumenti normativi già esistenti - entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge quadro (art. 5). Province, città metropolitane e comuni collaborano o partecipano allo svolgimento delle attività regionali. Inoltre, città metropolitane e comuni disciplinano i presupposti e rilasciano le autorizzazioni per installare ed esercitare circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti (art. 6).

L’art. 7 stabilisce che l’Osservatorio per lo spettacolo svolge funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata. Presso di esso è istituito uno sportello di orientamento e consulenza per i soggetti che intendono operare nel settore.

Il Capo II reca interventi di riforma.

L’art. 8, c. da 1 a 3, prevede la promozione del processo di semplificazione dell’articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo (secondo criteri definiti con DM) e il conferimento degli incarichi di direzione degli enti a prevalente partecipazione pubblica mediante pubblici avvisi (presumibilmente, si intende dire che degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi).

Il c. 4 riguarda, invece, l’Ente teatrale italiano (ente pubblico produttore di servizi culturali)al quale, tra l’altro, vengono affidati la valorizzazione dell’Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, l’ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme di spettacolo dal vivo, e la promozione, d’intesa con la Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, della conoscenza del repertorio teatrale dell’antichità classica.

L’art. 9 appare volto adindividuare i parametri da considerare ai fini della ripartizione del FUS.Per il primo triennio di applicazione della legge, ai fini della assegnazione delle risorse, si terrà conto prevalentemente del criterio storico riferito alla media registrata nel triennio precedente (Sembrerebbe opportuno chiarire: al c. 1, il riferimento al “carattere prevalente”; al c. 3, il riferimento alla “media dell’attività consuntivata”).

L’art. 10 prevede la possibilità di stipulare, su richiesta regionale, accordi di programma triennali (che nel c. 1 vengono qualificati strumenti concertativi e convenzioni triennali) tra le regioni e lo Stato per la gestione unitaria delle risorse del FUS.

L’art. 11 prevede un incremento annuale del FUS per un importo pari alla metà di quello stanziato attraverso risorse provenienti, tra l’altro, dalle estrazioni del gioco del lotto, da premi non riscossi, dalle entrate del sistema audiovisivo pubblico, da fondi Arcus.

L’art. 12 istituisce pressol’Istituto per il credito sportivo il Fondo speciale per la concessione di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti per lo spettacolo dal vivo. Esso è alimentato dal MIBAC con l’1% dello quota FUS spettante allo Stato. Anche le regioni, per la quota del FUS di loro competenza, possono concedere contributi sui finanziamenti.

L’art. 13 prevede l’istituzione di un Fondo perequativo gestito dal MIBACa sostegno delle aree nelle quali la cultura dello spettacolo non sia adeguatamente diffusa.

L’art. 14 prevede l’istituzione del Fondo per l’innovazione e il sostegno ai giovani talenti, alla cui dotazione si provvede anche mediante le risorse derivanti dalla confisca di beni alla criminalità. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni dal MIBAC (ma l’art. 4 affida la ripartizione alla Conferenza unificata).

L’art. 15 reca misure di agevolazione in favore del settore, prevalentemente sotto il profilo fiscale. Tra gli interventi previsti, si ricorda l’equiparazione ex lege alle piccole e medie imprese degli organismi dello spettacolo dal vivo, la predisposizione di  agevolazioni relative alle imposte dirette e all’IVA, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile parte di alcuni costi e di alcune spese (relativi, rispettivamente, alla strumentazione e al trasporto, vitto e alloggio), l’estensione delle agevolazioni per il settore cinematografico anche alla produzione di video. Sotto un diverso profilo, la norma elimina le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo.

L’art. 16 reca indicazioni per la promozione dell’educazione culturale, mentre l’art. 17 riguarda la formazione professionale degli operatori del settore. In particolare, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, mentre la cura della formazione e dell’aggiornamento continui è affidata alle regioni, previa promozione di indirizzi generali da parte della Conferenza unificata. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di manager culturali, anche per la direzione dei servizi culturali di regioni ed enti locali.

L’art. 18 prevede l’istituzione presso il MIBAC di una banca dati professionale, alla quale devono essere iscritti i quadri artistici, tecnici ed organizzativi (la rubrica, però, si riferisce esclusivamente agli artisti).

L’art. 19 istituisce le figure di procuratore degli artisti professionisti (figura alla quale, dietro concessione di licenza e in forza di contratto di mandato, si affidano i lavoratori dello spettacolo per la promozione della propria professionalità) e di organizzatore culturale (soggetto che in via prevalente o stabile e continuativa promuove e rappresenta gli artisti producendone gli spettacoli e svolgendo attività manageriale ed economica). L’esercizio della professione di procuratore è subordinata all’iscrizione in un registro nazionale e in un ruolo regionale (l’art. 2, c. 2, lett. p), peraltro, usa l’espressione “agente per lo spettacolo dal vivo”).

L’art. 20 reca interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro. Tra essi: l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per ballerini e tersicorei; specifiche disposizioni per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dello spettacolo.

L’art. 21 riguarda le funzioni di ARCUS nella materia in esame, da riferire esclusivamente ai progetti strutturali relativi ad immobili da utilizzare per attività di spettacolo e alle iniziative per la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili.

L’art. 22 prevede l’istituzionedel Consiglio per lo spettacolo dal vivo, articolato in 4 comitatitecnici.Il Consiglio esprime parere vincolante, tra l’altro, sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione dei contributi FUS per la quota spettante allo Stato, sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni e sulla relativa ripartizione, sull’accesso al credito agevolato. I comitati tecnici (danza, teatro, musica, circo e spettacolo popolare) si esprimono, tra l’altro, sulla ripartizione delle risorse all’interno del settore di riferimento e sulla normativa di riferimento del settore stesso (art. 23).

Il Capo III riguarda Attività settoriali (liriche e musicali, teatrali, di danza, circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare), rispetto alle quali specifica le finalità generali del testo.

Il Capo IV, costituito dall’art. 28, reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in € 15 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012-2013.

Il testo unificato, infine, non reca novelle o abrogazioni di norme previgenti, come invece, richiesto dalla Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 (ad esempio, con riferimento agli artt. 21 e 22, sembrerebbe necessario prevedere la soppressione degli attuali organismi consultivi del MIBAC, ossia la Consulta dello spettacolo e le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo).

Relazioni allegate

Le pdl erano corredate da relazioni illustrative.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Disposizioni analoghe a quelle recate dall’art. 20 del testo unificato sono contenute nelle pdl 762 e abb., delle quali la XI Commissione il 12 gennaio 2010 ha adottato un testo unificato, il cui esame è proseguito nelle sedute successive.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall’art. 117 della Costituzione.

Sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale(sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla materia promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Coerentemente con tale orientamento, il testo unificato si propone quale “legge quadro”.

 

Con riferimento a specifiche disposizioni si rileva quanto segue.

 

L’articolo 3, comma 1, riconosce al Ministero per i beni e le attività culturali la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS). Il comma 2, lettera a), attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di proporre alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore. Il comma 2, lettera b), attribuisce altresì al ministro il potere di promuovere, valorizzare e sostenere con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo.

L’articolo 4, comma 1, lettera a), attribuisce alla Conferenza unificata la competenza alla ripartizione del FUS tra quota di competenza statale e quota da attribuire alle regioni.

Si osserva in proposito che non risulta chiarita la competenza a procedere alla ripartizione della quota statale e della quota regionale del FUS.

 

Si ricorda che attualmente non è prevista una ripartizione del FUS tra quota di spettanza statale e quota di spettanza regionale.

Deve al riguardo essere richiamata la sentenza n 255/2004, nella quale la Corte costituzionale rilevava la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale. La Corte sottolineava che «per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni.

Nella sentenza n. 285/2005, relativa al sostegno al settore cinematografico, la Corte ha rilevato «come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico.» E’ stato pertanto ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta “chiamata in sussidiarietà”, un intervento dello Stato, ritenendo peraltro al tempo stesso indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni) tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche. Sono state pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge 28/2004 nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

Successivamente alla sentenze della Corte, è stata approvata la legge 239/2005, che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento in ordine alle modalità di ripartizione del FUS, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia.

 

Inoltre, l’articolo 22, comma 6, lettere a)-d), attribuisce al Consiglio dello spettacolo dal vivo il potere di esprimere parere vincolante sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni e sulla ripartizione interna tra le regioni di tale quota.

Il Consiglio dello spettacolo dal vivo è istituito dal medesimo articolo 22 ed è articolato in quattro comitati tecnici. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari, e da 20 membri, di cui 6 designati dal Coordinamento delle Regioni, 6 dal Ministro per i beni e le attività culturali, 4 quattro rappresentanti delle associazioni datoriali e 4 rappresentanti delle associazioni sindacali. I rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali hanno un voto meramente consultivo.

 

La natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo si risolve di fatto nell’attribuzione alle stesso di funzioni decisionali. Deve dunque essere valutato se le funzioni attribuite al Consiglio, in cui comunque le regioni sono rappresentate, possano incidere sulle competenze regionali.

 

L’articolo 13 prevede l’istituzione di un Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, gestito dal Ministro per i beni e le attività culturali, finalizzato a finanziare interventi di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo in favore dei territori nei quali la stessa risulti inadeguata, nonché interventi di realizzazione, ristrutturazione o ammodernamento tecnologico delle strutture in base ai bacini di utenza volte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.

 

Anche l’istituzione di tale fondo deve essere valutata alla luce delle competenze regionali in materia, tenendo presente che l’articolo 119, quinto comma, Cost. prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

 

L’articolo 14 prevede l’istituzione di un Fondo per l’innovazione e il sostegno ai giovani talenti, le cui risorse sono ripartite tra le regioni dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo. L’articolo 4, comma 1, lettera a), attribuisce peraltro alla Conferenza unificata la funzione di ripartire il fondo.

 

Si osserva che occorre chiarire le modalità di riparto del fondo, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenza regionali in materia.

 

L’articolo 5, comma 1, lettere h), l), m), n) e o)subordina una serie di compiti rientranti nella competenza delle regioni alla previa intesa con comuni, città metropolitane e province. Correlativamente, dispone l’articolo 6, comma 1, lettere m), k) ed n), relativo ai compiti degli enti locali.  

Può essere al riguardo richiamata, per taluni profili, la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2008, riferita peraltro ad una materia di competenza residuale (politiche sociali). In base a tale sentenza, l’attribuzione ai comuni di poteri o anche di mere facoltà in materie di competenza residuale delle regioni, costituisce «una sottrazione di funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni.»

 

Deve al riguardo valutarsi se, in una materia di competenza concorrente, l’esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali.

 

L’articolo 6, comma 1, lettera l), attribuisce ai comuni e alle città metropolitane la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e alla disciplina dei presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni.

La disposizione è riconducibile alle materie di competenza concorrente governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali e, per taluni profili, commercio, di competenza residuale delle regioni.

 

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 285/2005, ha ricondotto le disposizioni relative all’autorizzazione all’apertura di sale cinematografiche in via prevalente alla materia governo del territorio, rilevando altresì profili attinenti alla promozione ed organizzazione di attività culturali nonché inerenti, in via più marginale, alle attività commerciali. La Corte ha conseguentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione che attribuiva alla competenza di un organo statale l’autorizzazione all’apertura di multisale.

 

La disposizione dell’articolo 6, comma 1, lettera l), deve essere valutata alla luce delle competenze regionali in materia di governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali e, per taluni profili, commercio.

 

 

L’articolo 20, comma 7, attribuisce alla «Listaspettacolo.it», istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, funzioni di monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro.

Le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attengono alla materia tutela del lavoro, di competenza concorrente (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 268 del 2007 e nn. 50, 219 e 384 del 2005).

 

La “Listaspettacolo.it” non è prevista dall’ordinamento vigente e sembrerebbe pertanto istituita dalla disposizione in esame. Si osserva che appare opportuno chiarire la natura della medesima, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 33 Cost. sancisce la libertà dell’arte, cui il testo unificato fa riferimento all’art. 1, c. 4.

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 8, c. 2, prevede l’intervento di decreti MIBAC, d’intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo e il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, per la determinazione di criteri, modalità e incentivi volti a semplificare l’articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo.

L’art. 17, c. 4 e 5, prevede che con decreto MIUR-MIBAC, d’intesa con la Conferenza unificata, siano individuati i criteri per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e delle scuole di ballo e i criteri di rilascio degli attestati per l’insegnamento della danza nella scuola privata. Il c. 7 prevede che con regolamento (di cui non si individua la titolarità) sono stabilite le disposizioni necessarie perché la Scuola superiore della pubblica amministrazione concorra alla formazione di manager culturali.

L’art. 18, c. 2, prevede che con decreto MIBAC sono determinati i requisiti per l’iscrizione nella banca dati.

L’art. 19, c. 3, affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’istituzione del registro nazionale e del ruolo regionale dei procuratori degli artisti, e la disciplina,  tra gli altri, delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione.

L’art. 20, c. 3, prevede l’intervento di un decreto Min lavoro-MIBAC, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, per la definizione di politiche attive di sostegno del reddito e di reinserimento lavorativo per i tersicorei e i ballerini.

L’art. 22, c. 1 e 3, prevedono che il Ministro per i beni e le attività culturali nomini il presidente e i componenti del Consiglio dello spettacolo dal vivo e ne definisca con decreto l’organizzazione e il funzionamento. Con decreto interministeriale, invece, sono definiti i compensi spettanti ai componenti.

L’art. 27, c. 3, infine, prevede l’istituzione di registri per l’attestazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante, ma non specifica in che modo e da chi debba essere disposta tale istituzione.

 


 

 

 

 

 

 

 

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File: Cost156-AC136.doc



[1] Il fondamento delle funzioni amministrative attualmente svolte dallo Stato nel settore risiede nell’art. 156 del d.lgs. 112/1998.