Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - A.C. 1441-quater-B
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-B/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 138
Data: 21/01/2010
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL SERVIZIO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 1167/XVI     

 

21 gennaio 2010

 

n. 138

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro A.C. 1441 – quater - B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1441-quater-B

Titolo

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

52

Date:

 

adozione quale testo base

9 dicembre 2009

richiesta di parere

20 gennaio 2010

Commissione competente

XI (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (inizio 25 gennaio 2010)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 1441-quater-B, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell’originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Il testo, approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 (A.C. 1441-quater) e dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), si è andato arricchendo di nuovi e più ampi contenuti nel corso dell’esame parlamentare e consta, attualmente, di 53 articoli[1].

 

Il provvedimento reca alcune ampie deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica.

Il provvedimento conferisce innanzitutto quattro nuove deleghe al Governo, riguardanti:

-        la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (“attività usuranti”);

-        la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro e la ridefinizione del rapporto di vigilanza del medesimo Ministero sugli stessi enti;

-        il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti pubblici e privati.

-        Il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (tale ultima delega è stata introdotta nel corso dell’esame in Commissione).

 

Viene inoltre disposta la riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare).

 

Altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonchè il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.

 

Nel corso dell’esame in Commissione sono state apportate talune limitate modifiche al testo e sono stati soppressi alcuni articoli (articoli 3 e 25) (tali modifiche, peraltro, investono solo marginalmente profili di competenza della I Commissione).

 

Relazioni allegate

Al testo originario del provvedimento (AC 1441) sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Non risultano invece allegate l’Analisi tecnico-normativa (ATN) e l’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento all’articolo 1 si ricorda che sono già all’esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinate proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch’esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

 

Con riferimento all’articolo 23, si ricorda che attualmente è all’esame della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati l’A.C. 799, recante i principi fondamentali in materia di governo delleattività cliniche del S.S.N., il quale detta norme relative al limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del S.S.N.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca una pluralità di disposizioni riconducibili:

§          alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-          difesa e Forze armate;

-          tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

-          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-          ordine pubblico e sicurezza;

-          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

-          determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

-          norme generali sull'istruzione;

-          previdenza sociale;

-          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

§          nonché alle seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-          tutela e sicurezza del lavoro;

-          tutela della salute;

-          coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

 

 

L’articolo 38 introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, a valere sulle risorse destinate alla formazione professionale, con priorità rispetto agli altri interventi.

 

Le misure che il Ministro può adottare potrebbero ricadere nella materia di competenza esclusiva dello Stato “previdenza sociale”, nella materia di competenza concorrente “tutela e sicurezza del lavoro” o nella materia di competenza residuale delle regioni “servizi sociali”.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si riscontra all’art. 24, comma 1, lettera d), la previsione di una delega per la ridefinizione  dei presupposti oggettivi e per la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi , aspettative e permessi, per la quale non risultano indicati criteri e principi direttivi.

 

Si segnala inoltre la formulazione dell’art. 52 che non appare univoca. Tale articolo  interviene sulla materia dell’accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione sembra riferirsi all’ipotesi dei ricorsi presentati da lavoratori ai quali i datori di lavoro convenuti abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Poiché per tali fattispecie l’art. 52  prevede che il datore di lavoro sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro in misura predeterminata, sembra che lo stesso articolo intenda escludere che il lavoratore possa ottenere dal giudice anche una pronuncia costitutiva di altro rapporto di lavoro. In tal caso, la disposizione in esame potrebbe incidere sulle aspettative dei lavoratori, che sulla base del quadro legislativo all’epoca vigente, avevano rifiutato entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e avevano avviato un’azione giudiziaria, contando su un quadro legislativo che non solo consentiva di ottenere risarcimenti in luogo di indennizzi, ma permetteva anche la conversione giudiziale del rapporto di lavoro. D’altro canto, la disposizione sembra precludere l’applicabilità di misure esclusivamente indennitarie ai datori di lavoro che non avevano proceduto ad offerta entro il 30 settembre 20082.

 

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 1reca una delega al Governo per l’adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, rifacendosi alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita dalla legge n. 247 del 2007.

L’articolo 2 reca una delega al Governo volta all’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi.

L’articolo 21, comma 4, reca una delega al Governo per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L’articolo 24 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

L’art. 29 reca una delega per il riordino del sistema previdenziale di personale del Corpo dei Vigili del fuoco, per la quale non è prevista l’espressione di parere parlamentare.

L’articolo 48 riapre i termini temporali (dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011) per l'esercizio di alcune deleghe, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato, nonchè la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

 

Inoltre, rinvii a decreti ministeriali di attuazione sono contenuti all’articolo 7, comma 1; all’articolo 29 comma 2; all’articolo 33, comma 19; all’articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 14; all’articolo 43, comma 2; all’articolo 50, comma 2 e all’articolo 50, comma 6-bis.

 

 

L’articolo 38 prevede infine la facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, senza specificare il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l’individuazione delle misure.

 

 

Formulazione del testo

L’art. 34 bis, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319.

Tale voce è già stata soppressa dal decreto legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.


 

 

 

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2 Termine peraltro stabilito dall’art, 1 comma 1202, della legge n. 296 del 2006 per la conclusione della contrattazione collettiva e non per la contrattazione individuale.

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: Cost138-AC1441quaterB.doc



[1]  Per una illustrazione analitica del contenuto degli articoli di cui si compone il provvedimento si rinvia ai Dossier n. 255 e 255/0 del Servizio studi (relativi al testo trasmesso dal Senato).