Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili - A.C. 2624 e abb.
Riferimenti:
AC N. 219/XVI   AC N. 340/XVI
AC N. 426/XVI   AC N. 466/XVI
AC N. 896/XVI   AC N. 1593/XVI
AC N. 2624/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 127
Data: 25/11/2009
Descrittori:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI   INDUSTRIA TESSILE
MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

25 novembre 2009

 

n. 127

Disposizioni concernenti la commercializzazione
di prodotti tessili

A.C. 2624

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2624 – Nuovo testo

Titolo

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili

Iniziativa

On. Reguzzoni ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

10 novembre 2009

richiesta di parere

24 novembre 2009

Commissione competente

X (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il nuovo testo della proposta di legge C. 2624 è volto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei comparti tessile, della pelletteria e del calzaturiero in modo da tutelare i consumatori sotto il profilo dell’informazione sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti medesimi e da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato in Italia.

A tal fine l’articolo 1 introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei suddetti comparti che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione.

Il sistema di etichettatura fornisce inoltre l’indicazione chiara e sintetica di specifiche informazioni riguardanti:

§       la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro;

§       la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti;

§       l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione;

§       il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Inoltre la norma consente l’uso della denominazione «Made in Italy» esclusivamente per prodotti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione, come individuate dalla stessa pdl (art. 1, commi 5-7), abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano (e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità).

Per tutti i prodotti privi dei requisiti necessari all’impiego della denominazione «Made in Italy» è fatto salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza.

L’articolo inoltre precisa che ai fini del provvedimento in esame per prodotto tessile si intende “ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero”.

Ai sensi dell’articolo 2, la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Entro il medesimo termine il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dovrà provvedere all’adozione di un regolamento - aggiornato con cadenza biennale in base ad indicazioni dell'Istituto superiore di sanità – destinato, oltre che a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti commercializzati, a tutelare la salute umana e l'ambiente, attraverso l’introduzione di un capillare sistema di controlli e l'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei medesimi.

La proposta all’articolo 3 prevede apposite misure sanzionatorie.

L’apparato sanzionatorio a tutela delle disposizioni del provvedimento consiste, in primo luogo, in sanzioni di natura amministrativa. Sostanzialmente il provvedimento individua tre tipi di illecito amministrativo: la mancata o scorretta etichettatura dei prodotti; l’abuso della denominazione «Made in Italy»;la mancata o incompleta indicazione nell’etichetta della conformità delle lavorazioni alle norme internazionali in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti, tutela ambientale.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli illeciti previsti dalla proposta di legge in esame sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di vendita della merce e, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro; la merce è sempre oggetto di sequestro e confisca (comma 1).

Ove le violazioni siano commesse da imprese, la sanzione pecuniaria è analoga alla precedente ma con un valore minimo raddoppiato in 10.000 euro; fermo restando l’applicazione del sequestro e confisca delle merci; la recidiva nella violazione comporta la misura interdittiva della sospensione dell’attività d’impresa per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno (comma 2).

Il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) che omette i controlli sulle merci imposti dalla nuova disciplina commette, invece, un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a due anni congiunta con la multa fino a 30.000 euro (comma 3).

Si prevede, infine, l’applicazione della pena stabilita per l’associazione a delinquere quando le violazioni previste dall’articolo sono commesse reiteratamente ovvero attraverso attività organizzate.

Infine l’articolo 4 demanda al Ministro per le politiche europee il compito di assumere opportune iniziative a livello comunitario volte all’adozione di misure legislative in grado di recepire i contenuti del provvedimento in esame.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile principalmente alla materia tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.

Può al riguardo richiamarsi la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ricondotto alla predetta materia le disposizioni volte alla tutela del made in Italy (sentenza n. 175/2005, e, con riferimento al settore del turismo, sentenza n. 339/2007).

La Corte ha altresì ricondotto alle materie tutela della concorrenza e ordinamento civile la disciplina dei marchi e dei segni distintivi (sentenza n. 368/2008).

 

Con riferimento a specifici profili vengono altresì in rilievo le materie tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato,e tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, sono infine riconducibili alla materia dell’ordinamento penale, di competenza esclusiva dello Stato.

 

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’articolo 3 reca la norma sanzionatoria.

In particolare, il comma 4 prevede un’equiparazione sul piano sanzionatorio delle fattispecie di illecito previste dai commi precedenti in caso di reiterazione o di commissione delle violazioni attraverso attività organizzate, prevedendo in ogni caso l’applicazione della pena prevista per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.).

I commi precedenti prevedono peraltro fattispecie di illecito molto diverse: il comma 1 prevede un illecito amministrativo per la violazione delle disposizioni della legge, il comma 2 introduce una peculiare forma di responsabilità amministrativa delle imprese sempre connessa alle violazione delle disposizioni della legge, il comma 3 introduce invece il delitto di omesso controllo da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, punito con la reclusione con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 30.000 euro.

 

L’equiparazione prevista dal comma 4 deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità tra offesa e sanzione, che discende, secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione (sentenze n. 409/89 e n. 341/94). In tale ottica, deve essere valutata la congruità della considerazione dell’illecito amministrativo di cui al comma 1 in termini di illecito penale in caso di reiterazione o di attività organizzate.

Si rileva inoltre che il comma 4 non appare applicabile alla violazione di cui al comma 2, dal momento che il nostro ordinamento non contempla forme di responsabilità penale delle imprese.

Si osserva infine che il comma 4 dispone l’applicazione della pena prevista per il reato di associazione per delinquere, che presuppone la partecipazione di una pluralità di persone. Occorre al riguardo valutare, alla luce del principio di legalità della pena (art. 25, secondo comma, Cost.), il riferimento a tale articolo nel caso di reato commesso da un singolo (nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni): l’art. 416 c.p. prevede infatti sanzioni diverse sulla base del ruolo rivestito nell’associazione, contemplando altresì un aggravante sulla base del numero degli associati.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, comma 1, affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

Il successivo comma 2 dispone che entro il medesimo termine il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dovrà provvedere all’adozione di un regolamentodestinato, oltre che a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti commercializzati, a tutelare la salute umana e l'ambiente, attraverso l’introduzione di un capillare sistema di controlli e l'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei medesimi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento istituzioni

( 066760-9475– *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cost127-AC2624.doc