Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione sull'Istituto forestale europeo - A.C. 1930
Riferimenti:
AC N. 1930/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 32
Data: 03/12/2008
Descrittori:
BOSCHI E FORESTE   CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


3 dicembre 2008

 

n. 32

Convenzione sull'Istituto forestale europeo

A.C. 1930

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1930

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Sì (A.S. 1132)

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

25 novembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Referente. Concluso l’esame preliminare.

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

no

 

 


Contenuto

L’Istituto forestale europeo (EFI) è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell’ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l’Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all’articolo 12, conferisce all’EFI personalità giuridica nazionale e internazionale.

La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 ed è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati[1].

L’Istituto forestale europeo svolge ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi (come specificato nell’articolo 2 della Convenzione). Il lavoro dell’Istituto contribuisce quindi alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa.

L’Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell’Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall’Università del Molise.

 

La Convenzione consta di un Preambolo e di 19 articoli.

L’articolo 1 istituisce l’EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l’articolo 2 ne definisce le  finalità (v. supra) e le funzioni.

L’articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono Membri dell’Istituto. Sono però previste altre due categorie di appartenenza: i Membri Associati (Istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni non governative, autorità forestali, ecc.) e i Membri Affiliati (similari istituzioni appartenenti a però Stati non europei).

Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli Organi della Convenzione:

Il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Membri, stabilisce le politiche riguardanti il lavoro dell’Istituto ed è responsabile delle decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni: la presidenza per il periodo che va da metà 2008 a metà 2011 spetta alla Spagna.

La Conferenza riunisce invece tutti i Membri Associati. Alla Conferenza spetta, tra l’altro, la nomina del Comitato direttivo, la determinazione delle quote per i Membri associati e affiliati, l’approvazione dei rendiconti e del piano di lavoro per l’anno successivo.

Il Comitato Direttivo è l’organo responsabile della decisione e del controllo del quadro complessivo di lavoro e della strategia dell’Istituto. Ha competenze in materia di accettazione ed espulsione degli Associati e degli Affiliati e, sotto l’egida del Consiglio, adotta i regolamenti interni necessari.

Il Segretariato è composto dal personale dell’Istituto, facente capo ad un Direttore.

Quanto al finanziamento dell’Istituto (articolo 10), avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari.  Il bilancio è approvato dal Comitato direttivo su proposta de Direttore.

Come accennato, l’Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale (art. 12) e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo di Finlandia.

Le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo; in caso di fallimento è previsto il ricorso alla Corte Permanente arbitrale (articolo 13).

Gli articoli 14-18 contengono le clausole finali. La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.

 

Il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli recanti, nell’ordine, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull’Istituto Forestale Europeo, l’ordine di esecuzione, e l’entrata in vigore della legge.

 

Relazioni allegate

Il ddl presentato al Senato (A.S. 1132) era accompagnato da una relazione tecnica, un’analisi tecnico-normativa e da un’analisi dell’impatto della regolamentazione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

Il provvedimento, essendo volto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione ad un accordo di carattere internazionale, è riconducibile, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

 


 



[1]Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito.