Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Accordo tra Repubblica italiana e Governo della Repubblica francese per una gestione unificata del tunnel di Tenda e per la costruzione di un nuovo tunnel - A.C. 1557 e abb. | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 8 | ||||
Data: | 30/07/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
30
luglio 2008 n.
8
Accordo tra Repubblica italiana e Governo della Repubblica francese per una gestione unificata del tunnel di Tenda e per la costruzione di un nuovo tunnelA.C. 1557 e abb.Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 1557 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Si (A.S. 857) |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
30 luglio 2008 |
richiesta di parere |
30 luglio 2008 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede e stato dell’iter |
In corso di esame in sede referente |
L’Accordo italo-francese relativo alla gestione unificata del tunnel del Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, firmato a Parigi il 12 marzo 2007, consta di un Preambolo e di 34 articoli.
Nel Preambolo si sottolinea la necessità, rilevata da entrambe le parti, di adeguare sia i requisiti di sicurezza sia le condizioni di esercizio del tunnel a volumi di traffico automobilistico non più compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive dell’infrastruttura. Viene altresì evidenziata la volontà di delineare un nuovo quadro giuridico per l’esercizio, la manutenzione e la sicurezza dell’infrastruttura esistente e per la costruzione (e successivi esercizio, manutenzione e sicurezza) del nuovo tunnel.
Il Preambolo evidenzia in particolare che l’Accordo, sviluppato dal gruppo di lavoro insediato nell’ambito della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti tra i due paesi nelle Alpi meridionali (CIG), è destinato a subentrare, per espressa volontà delle parti, all’Accordo preliminare sottoscritto da Italia e Francia a Lucca il 24 novembre 2006 e volto sia a migliorare le condizioni di circolazione all’interno del tunnel con l’attuazione di comuni disposizioni di gestione, sia a garantire la qualità della progettazione del nuovo tunnel.
L’articolo 1 contiene l’oggetto dell’Accordo e precisa che con esso le parti stabiliscono le condizioni per la gestione unificata del tunnel e per la costruzione di un nuovo tunnel.
L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell’Accordo.
Gli articoli da 3 a 5 dettano disposizioni in ordine agli organismi incaricati dell’attuazione dell’Accordo. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 viene ridefinito il ruolo amministrativo e tecnico della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti tra i due paesi nelle Alpi meridionali (CIG), che le parti designano come autorità amministrativa comune (responsabile, ai sensi della direttiva 2004/54/CE, di tutti gli aspetti di sicurezza) e alla quale, con riferimento alla gestione unificata del tunnel, l’Accordo attribuisce una serie di compiti: l’approvazione dei documenti contenenti le regole da applicare in materia di esercizio, manutenzione e sicurezza e la convalida dei documenti e degli atti necessari alla realizzazione del nuovo tunnel; la valutazione e approvazione dei costi di gestione e di costruzione. Alla CIG, infine, nelle materie per le quali non ha competenza in qualità di autorità amministrativa, viene conferito un ruolo consultivo presso le parti sui profili dell’esercizio e della sicurezza.
L’articolo 4 amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza ora titolato a rilasciare pareri sia sui documenti comuni di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel in servizio, sia su quelli rilevanti per la sicurezza del nuovo tunnel.
Con l’articolo 5 viene istituita una Commissione tecnica incaricata di assistere la CIG nelle attività di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario; la Commissione, composta da un eguale numero di membri italiani e francesi, deve comprendere almeno un rappresentante delle amministrazioni e degli enti territoriali competenti. Le spese di funzionamento di tutti e tre gli organismi sono poste a carico delle parti in eguale misura.
Gli articoli da 6 a 12 dispongono in ordine all’esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio, ossia dell’opera effettivamente aperta al traffico.
L’articolo 6, in linea con quanto previsto dalla ricordata direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, introduce la gestione unificata del tunnel, affidandola all’Italia che provvede designando, ai sensi della normativa nazionale italiana, il gestore unico, responsabile sull’intera infrastruttura (tunnel in servizio, strada e dotazioni); tale modalità gestionale è alternativa al vigente modello di gestione caratterizzato dalla presenza di due enti gestori stradali, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) Piemonte per la parte italiana, e la Direction départementale de l’Equipement des Alpes-Maritimes (DDE 06) per il versante francese, responsabili ciascuna per la sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza. Ai due enti nazionali resta affidata la gestione delle vie di accesso al tunnel. L’articolo 7 affida al gestore unico la predisposizione del manuale di gestione. L’articolo 8 regolala ripartizione dei costi di esercizio del tunnel in servizio stabilendone la ripartizione a carico della parte italiana in ragione del 58,35% e a carico della parte francese in ragione del 41,65%; tale ripartizione può essere rivista ogni cinque anni in caso di modifica rilevante della ripartizione del traffico all’interno del tunnel. Gli aspetti di sicurezza del tunnel in servizio sono l’oggetto dell’articolo 9, che affida al gestore unico la redazione del regolamento di circolazione, mentre l’articolo 10 individua i soggetti di polizia abilitati all’espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale. Viene inoltre disciplinata la redazione, da parte delle Prefetture territorialmente competenti, del piano di soccorso binazionale (articolo 11) e viene altresì prevista la possibilità che una delle parti adotti misure in deroga agli obblighi sanciti dall’Accordo a fronte di situazioni eccezionali (articolo 12).
Disposizioni in ordine alla costruzione del nuovo tunnel sono recate dagli articoli da 13 a 26.
Viene definito, ai fini dell’identificazione delle opere che ricadono nell’ambito di applicazione dell’Accordo, il perimetro dell’intervento (articolo 13); la committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla parte italiana, che designa, secondo la normativa nazionale, il committente delegato, ossia il soggetto giuridico incaricato della costruzione dell’intervento (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ciascuno dei due governi in materia di procedure ambientali ed espropriative, con particolare riguardo all’applicazione della Convenzione di Espoo sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (articolo 15). L’articolo 16 individua le due fasi principali dei lavori e l’articolo 17 indica il documento di riferimento tecnico-finanziario dell’intervento nel “Progetto definitivo e Avant-Projet Sommaire”. Ai sensi dell’articolo 18 il tunnel è costruito in conformità alla vigente normativa europea, con riferimento alla normativa italiana per i casi non previsti.
L’articolo 19 prevede che il committente delegato assicuri la pubblicazione dei documenti della gara o delle gare di appalto per la realizzazione dell’intervento in conformità alle vigenti normative comunitarie e nazionali italiane; il committente delegato ha altresì l’onere di garantire l’esecuzione dell’intervento e di provvedere al collaudo dell’opera, tenendo informata la CIG sullo stato di avanzamento dei lavori (articolo 20). Ai sensi dell’articolo 21 ciascuna parte assicura alcommittente delegato la disponibilità sul proprio territorio dei terreni necessari all’intervento.
Gli articoli 22 e 23 regolano l’accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel. Il costo di riferimento dell’intervento è stimato in 141,2 milioni di euro a valori del 2002; ogni modifica di tale costo presentata dal committente delegato, deve essere convalidata dalla CIG; le parti si fanno carico del costo di riferimento in ragione del 58,35% alla parte italiana e del 41,65% a carico della parte francese (articolo 22). Le condizioni di pagamento delle spese sono dettagliate dall’articolo 23.
Le condizioni di presa in consegna delle opere a conclusione delle fasi dei lavori sono stabilite dall’articolo 24.
Le decisioni in ordine alla progressiva messa in servizio del nuovo tunnel sono poste in capo alla CIG in quanto autorità amministrativa (articolo 25).
L’articolo 26 reca i compiti assegnati al committente delegato in ordine alla costruzione del nuovo tunnel in conformità alla legislazione italiana.
L’articolo 27 reca disposizioni relative ai diritti d’ingresso sui rispettivi territori nazionali da parte del personale impiegato nei lavori.
L’articolo 28 reca disposizioni in materia fiscale e doganale e precisa che per le materie non regolate dall’Accordo o dalle decisioni della CIG, alle attività e ai lavori svolti dal gestore si applica la normativa italiana; per le questioni non regolate dall’Accordo la norma rimanda ad ulteriori accordi tra le parti.
Ai sensi dell’articolo 29 alle condizioni di lavoro e di impiego del personale che interviene sul tunnel si applicano le norme italiane; per i danni provocati ad utenti e terzi si applica il diritto dello Stato sul cui territorio si è prodotto l’evento che ha generato il danno.
La soluzione di controversie riguardanti l’Accordo avverrà per via diplomatica (articolo 30), le acque e i minerali rinvenuti durante i lavori saranno assegnati in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio è avvenuta la scoperta (articolo 31); ai fini dell’Accordo la frontiera all’interno del tunnel è stabilita sulla verticale della frontiera all’aperto (articolo 32).
L’articolo 33 stabilisce che l’Accordo può essere modificato con il consenso delle parti e l’articolo 34, infine, disponendo in tema di entrata in vigore e di denuncia dell’Accordo, stabilisce in 35 anni la durata dell’Accordo, rinnovabile tacitamente per periodi di cinque anni.
Il disegno di legge approvato dal Senato consta di tre articoli recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo (art. 1), l’ordine di esecuzione dello stesso (art. 2), nonché la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 3).
Quanto agli oneri derivanti dalla costruzione del nuovo tunnel, in virtù delle percentuali di ripartizione previste dall’Accordo, il costo a carico della Parte italiana è pari a 82,391 milioni di euro. Nella relazione tecnica si sottolinea che, per la copertura del costo indicato, 54 milioni di euro risultano disponibili ai sensi della legge finanziaria 2005, mentre il restante finanziamento, pari a 28,391 milioni di euro, è assicurato dal Contratto di programma ANAS 2007, in quanto ricompreso tra gli interventi di cui alla Tabella 1 del predetto contratto, nonché che la quota francese gode dell'intera copertura finanziaria.
Oltre che dalla consueta relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il disegno di legge presentato al Senato è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN).
Il provvedimento, essendo volto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione ad un accordo di carattere internazionale, è riconducibile, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.