Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - D.L. 93/2008 ' A.C. 1185 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 3 | ||||||
Data: | 04/06/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
SIWEB
4
giugno 2008 n.
3
Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglieD.L. 93/2008 – A.C. 1185Elementi per la valutazione degli aspetti
di legittimità |
Numero del disegno di legge di conversione. |
A.C. 1185 |
Numero del decreto-legge |
93/2008 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
6 |
Date: |
|
emanazione |
27 maggio 2008 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
28 maggio 2008 |
assegnazione |
28 maggio 2008 |
scadenza |
28 luglio 2008 |
Commissione competente |
V (Bilancio) e VI (Finanze) |
Stato dell’iter |
- |
L’articolo 1 (co. 1, 2 e 3) dispone la totale esenzione dall’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l’immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all’abitazione principale.
L’esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli IACP ed agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale.
L’esenzione non opera (comma 2) per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione “ordinaria.
Il comma 4 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, disponendo il rimborso ai comuni della minore imposta. Modalità e criteri per l’erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L’attuazione del rimborso è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno.
Il comma 5 dispone che una quota pari allo 0,8 per mille dei rimborsi sia erogato dal Ministero dell’interno alla Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale per remunerare l’attività da esso svolta in materia di accertamento.
Il comma 7 dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquotedi tributi con legge dello Stato. La norma avrà effetto a decorrere dall’esercizio 2009 e fino alla “definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale”. Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
I commi da
Il nuovo regime fiscale consiste nell’assoggettare
ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e
relative addizionali fissata in misura pari al 10%, le somme erogate
nel periodo compreso tra il 1° luglio e
il 31 dicembre
I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non si considerano ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. ISEE).
La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l’eventuale estensione dell’agevolazione ai dipendenti del settore pubblico.
Il comma 6 dell’articolo 2 dispone l’ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.
L’articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l’importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L’eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta in sostanza di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all’intermediario finanziario.
L’articolo 4 interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal D.L. 23 aprile 2008, n. 80 (in corso di conversione), il quale dispone l’erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Il comma 1 – confermando quanto già disposto dal D.L. n. 80 - prevede che il rimborso della somma da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia ed il 31 dicembre 2008. Il comma 2 prevede una maggiorazione, pari all’1%, del tasso di interesse gravante sull’importo di cui al comma 1. Il comma 3 dispone che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzateper coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I commi 4 e 5 disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell’economia. Il comma 6 prevede che, in caso di realizzo di utili da parte di Alitalia entro il 31 dicembre 2008, la società sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti, nei limiti degli utili realizzati.
Il comma 7 dispone la copertura dell’onere di 300 milioni di euro derivante dall’utilizzo del prestito concesso ad Alitalia S.p.A., previsto dal decreto-legge n. 80 del 2008, per il ripiano delle perdite di bilancio. Nel caso di mancata restituzione il prestito si configurerebbe come un trasferimento in conto capitale a fondo perduto.
L’articolo 5
reca la norma di copertura finanziaria
degli oneri del provvedimento, attraverso la riduzione di numerose
autorizzazioni di spesa nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della
legge finanziaria
I commi 3 e 4 recano norme volte alla maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale. In particolare, il comma 3 introduce un nuovo meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, consentendo di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. La possibilità di rimodulazione trova dei limiti per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Non è invece esclusa la possibilità di rimodulare le spese predeterminate per legge. Inoltre, per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi il secondo periodo del comma pone un limite massimo “del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione”.
Il comma 4 istituisce un “Fondo per le esigenze gestionali” con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, desinato ad essere utilizzato per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
Al disegno di legge sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari.
Non risultano invece allegate né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
In materia di portabilità di mutui è intervenuto il precedente D.L. 7/2007, convertito dalla L. 40/2007.
In relazione alla crisi di Alitalia S.p.a., si ricorda – oltre al D.L. 80/2008 in corso di conversione (sul quale v. infra) - il D.L. 159/2004, convertito dalla L. 203/2004, che ha autorizzato la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia per un importo di 400 milioni di euro.
Il D.L.
23 aprile 2008, n.
La necessità di intervenire in via legislativa nella materia fiscale contemplata dal provvedimento si giustifica in considerazione della riserva di legge (sia pure relativa) posta sulla materia tributaria dall’articolo 23 della Costituzione, il quale prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Il provvedimento interviene quindi prevalentemente su aspetti riconducibili alla disciplina del sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), alla competenza legislativa dello Stato.
Al riguardo si segnala, peraltro, l’articolo 1, co. 7, che dispone una generale sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi “fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale”.
In proposito, si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, articolo 3, co. 1, lettera a)) aveva disposto la sospensione della possibilità per le regioni (e i comuni) di disporre maggiorazioni dei due tributi principali: l’addizionale regionale (e comunale) all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Quella norma ‘sospendeva’ gli aumenti eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non fosse raggiunto un raccordo tra Stato, regioni ed enti locali sull’attuazione del federalismo fiscale. Dopo successive proroghe disposte dalle leggi finanziarie che si sono succedute, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2006.
Dall’esercizio 2007, regioni ed comuni hanno avuto di nuovo la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF e l’aliquota dell’IRAP (le sole regioni).
Rispetto alla formulazione adottata dalla legge finanziaria 2003 la sospensione prevista dalla norma in esame si caratterizza quindi per una maggiore ampiezza, in quanto la sospensione degli aumenti all’addizionale IRPEF (per le regioni e i comuni) e all’IRAP per le regioni è estesa alla generalità “dei tributi, delle addizionali, delle aliquote” attribuiti con legge dello Stato alle regioni e al complesso degli enti locali ovvero, in sostanza, a tutte le entrate tributarie degli enti territoriali.
Condizione
di legittimità dell’intervento statale, aggiunge
Non può, infatti, essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative dei tributi, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.
In
numerose altre pronunce (v. da
ultimo la sentenza n. 451/2007)
Nella
sentenza n. 381 del 2004
Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto, in materia di rinegoziazione dei mutui, rilevano gli ambiti materiali relativi alla “tutela del risparmio e mercati finanziari” e all’“ordinamento civile”, attribuiti entrambi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente,della lettera e) e della lettera l) del secondo comma dell’articolo 117 Cost.
La disposizione di cui all’articolo 4, relativa prestito ad Alitalia S.p.a.,può infine essere in via prevalente ricondotta al settore dell’ordinamento relativo al sistema contabile dello Stato che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato.
L’art. 5, comma 3, andrebbe valutato alla luce del complessivo quadro delle decisioni di bilancio definito dall’articolo 81 della Costituzione, considerando, segnatamente, come esso autorizzi di fatto a:
- modificare con un atto amministrativo, autorizzazioni di spesa stabilite con norma primaria (non è infatti esclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative in relazione a spese predeterminate da leggi) ovvero
- rimodulare gli stanziamenti di unità previsionali di base, anche relative a programmi che interessano diversi stati di previsione (e determinando quindi un trasferimento di risorse tra diverse amministrazioni), oggetto di deliberazione parlamentare in sede di esame del bilancio di previsione.
In proposito si ricorda che il comma 507 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (L. 297/2006), espressamente fatto salvo dalla disposizione in esame, prevedeva - a fronte dell’accantonamento e della conseguente indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relativamente a determinate categorie economiche - la possibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dei Ministri competenti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, di rimodulare in via compensativa gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri (le singole Amministrazioni sono state in sostanza autorizzate a proporre variazioni compensative al fine di determinare scelte allocative all’interno del medesimo comparto).
L’articolo 22, comma 19, della L. 245/2007 (Legge di bilancio 2008) autorizza inoltre variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base afferenti il medesimo stato di previsione, fatta comunque eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
All’art 5, commi 6 ed
Si segnala infine che l’articolo 5, comma 11, del decreto-legge in esame, intervenendo a modificare l’art. 1, co. 1267, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che istituiva ilFondo per l'inclusione sociale degli immigrati, interviene su una disposizione che è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2008.
Al riguardo, si rileva che ai sensi dell’art. 136, primo comma, Cost.
“quando
Il comma 4 dell’art. 1 demanda alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di stabilire criteri e modalità per l’erogazione del rimborso ai comuni previsto dalla norma che il Ministro dell’Interno provvede ad attuare con proprio decreto.
L’art. 3 del provvedimento affida al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di definire con l’Associazione bancaria italiana una convenzione per regolare la materia oggetto del provvedimento, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.