Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili - A.C. 5019-bis Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 151 | ||||
Data: | 16/10/2012 | ||||
Descrittori: |
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16 ottobre 2012 |
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n. 151 |
Delega al Governo in
materia di sospensione
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Numero del progetto di legge |
5019-bis |
Titolo |
Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
10 |
Date: |
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adozione quale testo base |
9 ottobre 2012 |
richiesta di parere |
9 ottobre 2012 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì (da lunedì 22 ottobre 2012) |
Il provvedimento, a seguito dello stralcio disposto nella seduta dell’Assemblea del 9 ottobre 2012, si compone di dieci degli undici articoli del disegno di legge originario. L’articolo 2 di quest’ultimo, recante delega al Governo in materia di depenalizzazione, costituisce il disegno di legge C. 5019-ter.
Nel nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 ottobre 2012, strutturato in 4 capi, il capo I (composto del solo articolo 1) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare.
Il capo II introduce l’istituto della messa alla prova dell’imputato con sospensione del processo. Allo scopo, l’articolo 2 e l’articolo 3 novellano – rispettivamente – il codice penale ed il codice di procedura penale. L’articolo 4 introduce nell’ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale l’articolo 191-bis, che disciplina l’attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova.
Il capo III concerne la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. L’articolo 5 novella il codice di procedura penale in materia di assenza dell’imputato all’udienza preliminare. L’articolo 6 e l’articolo 7, novellando il codice di procedura penale, disciplinano – rispettivamente – la partecipazione al dibattimento dell’imputato assente all’udienza preliminare nonché il regime delle impugnazioni e della restituzione in termine. L’articolo 8 novella il codice penale in tema di prescrizione del reato. L’articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno la definizione delle modalità e dei termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo ed alle successive informazioni all’autorità giudiziaria.
Il capo IV contiene il solo articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria.
Si tratta di un disegno di legge risultante dallo stralcio del disegno di legge C. 5019, all’esame della Camera in prima lettura, che viene sottoposto al parere del Comitato, a norma dell’articolo 16-bis, comma 6-bis del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo.
Il disegno di legge originario è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Nulla da rilevare.
Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo, in quanto affronta i temi tra loro strettamente connessi delle pene non detentive non carcerarie (la cui disciplina è affidata dal capo I ad un procedimento legislativo delegato) e della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (capo II). Il capo III disciplina un ulteriore profilo della sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili.
Richiami normativi
Agli articoli 6 e 7, andrebbe esplicitato che gli articoli oggetto di novella fanno parte del codice di procedura penale.
Disposizioni di delega
L’articolo 1, comma 2, quarto periodo, nel disciplinare il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi in materia di pene detentive non carcerarie, stabilisce che nella loro redazione “il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega”. Il quinto periodo prosegue: “I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia”.
Dalla collocazione della norma e dal combinato disposto del quarto e del quinto periodo non appaiono emergere profili problematici in ordine alla delega, dal momento che le eventuali modificazioni alla normativa vigente devono essere tenute in conto dal Governo esclusivamente ai circoscritti fini del coordinamento dei decreti legislativi con la normativa vigente.
L’articolo 1, comma 3
dispone che “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno
o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del
procedimento di cui al comma
Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare il comma in esame
al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della delega
integrativa e correttiva e di specificare che i decreti adottati nell’esercizio
di quest’ultima devono rispettare i principi e criteri direttivi indicati per
l’esercizio della delega principale, eventualmente utilizzando una formula del
seguente tenore: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive
dei medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e
con il procedimento di cui al comma
Formulazione del testo
L’articolo 7, comma 5, capoverso articolo 652-ter, si riferisce (sia nella rubrica sia al comma 1), alla rescissione del giudicato, traslando in ambito penale un istituto di natura privatistica, finalizzato alla tutela della parte contrattuale che, versando in stato di pericolo, abbia assunto obbligazioni a condizioni inique, ovvero della parte contrattuale che, versando in stato di bisogno, abbia subito dalla stipula del contratto una lesione ultra dimidium a causa dell’approfittamento dell’altra parte.
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File: Cl151.delega.depenalizzazione.5019.doc