Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili - A.C. 5019-bis Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 5019-BIS/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 151
Data: 16/10/2012
Descrittori:
DIRITTO PENALE   LEGGE DELEGA
PENE DETENTIVE     

 

16 ottobre 2012

 

n. 151

Delega al Governo in materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova, pene detentive
non carcerarie, nonché sospensione del procedimento
nei confronti degli irreperibili

A.C. n.5019-bis

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

5019-bis

Titolo

Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

10

Date:

 

adozione quale testo base

9 ottobre 2012

richiesta di parere

9 ottobre 2012

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Sì (da lunedì 22 ottobre 2012)

 


Contenuto

Il provvedimento, a seguito dello stralcio disposto nella seduta dell’Assemblea del 9 ottobre 2012, si compone di dieci degli undici articoli del disegno di legge originario. L’articolo 2 di quest’ultimo, recante delega al Governo in materia di depenalizzazione, costituisce  il disegno di legge C. 5019-ter.

Nel nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 ottobre 2012, strutturato in 4 capi, il capo I (composto del solo articolo 1) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare.

Il capo II introduce l’istituto della messa alla prova dell’imputato con sospensione del processo. Allo scopo, l’articolo 2 e l’articolo 3 novellano – rispettivamente – il codice penale ed il codice di procedura penale. L’articolo 4 introduce nell’ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale l’articolo 191-bis, che disciplina l’attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova.

Il capo III concerne la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. L’articolo 5 novella il codice di procedura penale in materia di assenza dell’imputato all’udienza preliminare. L’articolo 6 e l’articolo 7, novellando il codice di procedura penale,  disciplinano – rispettivamente – la  partecipazione al dibattimento dell’imputato assente all’udienza preliminare nonché il regime delle impugnazioni e della restituzione in termine. L’articolo 8 novella il codice penale in tema di prescrizione del reato. L’articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno la definizione delle modalità e dei termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo ed alle successive informazioni all’autorità giudiziaria.

Il capo IV contiene il solo articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge risultante dallo stralcio del disegno di legge  C. 5019, all’esame della Camera in prima lettura, che viene sottoposto al parere del Comitato, a norma dell’articolo 16-bis, comma 6-bis del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo.

Il disegno di legge originario è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo, in quanto affronta i temi tra loro strettamente connessi delle pene non detentive non carcerarie (la cui disciplina è affidata dal capo I ad un procedimento legislativo delegato) e della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (capo II). Il capo III disciplina un ulteriore profilo della sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Richiami normativi

Agli articoli 6 e 7, andrebbe esplicitato che gli articoli oggetto di novella fanno parte del codice di procedura penale.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di delega

L’articolo 1, comma 2, quarto periodo, nel disciplinare il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi in materia di pene detentive non carcerarie, stabilisce che nella loro redazione “il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega”. Il quinto periodo prosegue: “I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia”.

Dalla collocazione della norma e dal combinato disposto del quarto e del quinto periodo non appaiono emergere profili problematici in ordine alla delega, dal momento che le eventuali modificazioni alla normativa vigente devono essere tenute in conto dal Governo esclusivamente ai circoscritti fini del coordinamento dei decreti legislativi con la normativa vigente.

L’articolo 1, comma 3 dispone che “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2”. Si tratta di una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento che consenta di dissipare tale incertezza.

Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare il comma in esame al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva e di specificare che i decreti adottati nell’esercizio di quest’ultima devono rispettare i principi e criteri direttivi indicati per l’esercizio della delega principale, eventualmente utilizzando una formula del seguente tenore: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere   emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con il procedimento di cui al comma 2”.

 

Formulazione del testo

L’articolo 7, comma 5, capoverso articolo 652-ter, si riferisce (sia nella rubrica sia al comma 1), alla rescissione del giudicato, traslando in ambito penale un istituto di natura privatistica, finalizzato alla tutela della parte contrattuale che, versando in stato di pericolo, abbia assunto obbligazioni a condizioni inique, ovvero della parte contrattuale che, versando in stato di bisogno, abbia subito dalla stipula del contratto una lesione ultra dimidium a causa dell’approfittamento dell’altra parte.

 

 

 


 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Cl151.delega.depenalizzazione.5019.doc