| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||||
| Titolo: | Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni - D.L. 21/2012 ' A.C. 5052 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 148 | ||||||||
| Data: | 27/03/2012 | ||||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | Comitato per la legislazione | ||||||||
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27 marzo 2012 |
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n. 148 |
Norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari
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Numero del disegno di legge di conversione |
5052 |
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Numero del decreto-legge |
21/2012 |
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Titolo del decreto-legge |
Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli: |
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testo originario |
5 |
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testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
15 marzo 2012 |
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pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
15 marzo 2012 |
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approvazione del Senato |
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assegnazione |
15 marzo 2012 |
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scadenza |
14 maggio 2012 |
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Commissione competente |
Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) |
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Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Il decreto in titolo si compone di 5 articoli.
L’articolo 1 reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall’esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.
La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell’ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l’esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:
individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;
concreto esercizio dei poteri speciali;
individuazione di ulteriori disposizioni attuative.
Le norme fissano il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
L’esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale - in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.
L’articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Con disposizioni simili a quelle previste dall’articolo 1 per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni:
individuazione degli asset strategici nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1);
esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6);
individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).
I poteri speciali esercitabili nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell’esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all’UE in società che detengono attivi “strategici” e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.
Le norme in esame, in rapporto
alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio,
ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall’articolo
L'articolo 3 contiene le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento.
Si segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.
E’ quindi abrogata la disciplina
dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n.
Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei DPCM di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.
Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.
E’ infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), redatta secondo il modello stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e della dichiarazione di esclusione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170. La disposizione regolamentare da ultimo citata stabilisce che l’AIR non è effettuata, tra gli altri, per gli atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Il provvedimento in titolo sostituisce la disciplina dei poteri speciali recata dall’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.
Si segnala che è stata presentata ed assegnata alla V Commissione Bilancio la proposta di legge n. 4733 (Polledri ed altri) recante Disposizioni in materia di acquisto di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale operanti in settori strategici.
Risulta assegnata alla X Commissione (Attività produttive) la proposta di legge n. 4300 (Borghesi ed altri) recante Disposizioni concernenti la disciplina degli investimenti esteri in Italia, che riguarda gli investimenti esteri nei settori «sensibili» per la sicurezza nazionale.
Il contenuto del provvedimento appare omogeneo in quanto volto a regolare i poteri speciali esercitabili dall’esecutivo in società che operano nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Si segnala la presenza nell’articolo 3, rubricato “Abrogazioni e norme generali e transitorie” della disposizione di cui al comma 1, che integra la disciplina sostanziale contenuta agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 6.
Abrogazioni e cessazione di efficacia
All’articolo 3, mentre il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall’articolo 1, comma 1 e dall’articolo 2, comma 1, i commi 3 e 4 dispongono la cessazione dell’efficacia di altre disposizioni, che non vengono quindi formalmente abrogate.
In base al disposto del comma 2, nell’ordinamento continuerebbero a rimanere vigenti sia gli articoli 3 (possibilità di inserire altre clausole statutarie speciali nello statuto delle società operanti nel settore dei servizi pubblici, delle banche e delle imprese di assicurazione controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici) e 4 (introduzione di una ulteriore clausola, con la quale si stabilisce che l’elezione degli amministratori abbia luogo mediante voto di lista, in connessione con la clausola relativa al limite del possesso azionario) del citato decreto-legge n. 332 del 1994, sia ulteriori norme introdotte dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) a completamento della disciplina sulla golden share contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge n. 332/1994, oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge in esame. Si tratta, in particolare, dei commi 228-231 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2004, come modificato dal successivo decreto in data 20 maggio 2010. Si segnala, in proposito, che nel parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 16 febbraio 2011 sono indicati – quale oggetto di censura – anche i citati commi 228-231, sebbene non sia chiaro se, in sede di ricorso, ancora non formalizzato, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il suddetto parere sia stato integralmente riproposto.
Andrebbe quindi valutata l’opportunità di abrogare anche le disposizioni citate.
Abrogazioni, adempimenti e regime transitorio
Come accennato, l’articolo 3, comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto-legge n.
332 del 1994 “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui all’articolo 1, comma 1, e di cui all’articolo 2, comma
• cosa si intenda quando ci si riferisce al “primo dei decreti”, dal momento che dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe evincersi che per rendere operativa l’abrogazione sia sufficiente definire le attività di rilevanza strategica in uno solo dei due settori disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 1 (difesa e sicurezza nazionale) e dall’articolo 2 (energia, trasporti e telecomunicazioni);
• come si coordini tale previsione con quelle contenute all’articolo 1, comma 8, ultimo periodo e all’articolo 2, comma 9, ultimo periodo, che prevedono un regime transitorio fino all’adozione del decreto recante le disposizioni di attuazione dei due articoli. In particolare, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare la sequenza dei due adempimenti (definizione delle attività di rilevanza strategica; attuazione), specificando che i decreti di individuazione delle attività, da cui discende l’abrogazione della disciplina previgente, debbano necessariamente precedere i decreti di attuazione, nelle more della cui adozione si applica il regime transitorio.
Disposizioni in deroga
L’articolo 1, comma 4, secondo periodo e l’articolo 2, comma 4, secondo periodo, nel disporre che la notifica dell’informativa completa da parte dell’impresa che intenda adottare una delibera o un atto rilevante ai fini dell’esercizio del potere di veto della Presidenza del Consiglio dei ministri, non determini alcun obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell’articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, derogano implicitamente al summenzionato articolo 114.
Disposizioni ricognitive o di incerta portata normativa
Nel provvedimento sono presenti talune disposizioni meramente ricognitive ovvero aventi carattere di principio o di cui andrebbe chiarita la portata normativa. A titolo esemplificativo si segnalano:
• l’articolo 1, comma 3, alinea (“nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”);
• l’articolo 2, comma 7, alinea, primo periodo, il quale recita: “I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori”. Andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere tale enunciazione, dal momento che il comma in questione definisce poi i criteri che il Governo deve considerare;
• l’articolo 3, comma 1 (“fatti
salvi l’articolo 1, comma 1, lettera c) e l’articolo 2, comma
Adempimenti
L’articolo 1 e l’articolo 2 – in materia di poteri speciali rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni – prevedono tre diverse tipologie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
• uno o più decreti, adottati su proposta dei Ministri di settore e da aggiornare ogni tre anni, volti ad individuare – rispettivamente – “le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale” e “le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore del’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”;
• i decreti da adottare “su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri” al fine di esercitare i poteri speciali;
• il decreto contenente le disposizioni di attuazione di ciascuno degli articoli 1 e 2, da adottare su proposta dei Ministri di settore e, nel caso dell’articolo 2, “sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti”. Fino all’adozione di tale decreto, si applica, come accennato, un regime transitorio.
Con riguardo a tali decreti, andrebbe valutata l’opportunità di:
• chiarire in cosa si differenzi l’ultima tipologia (decreti di attuazione) rispetto alla prima (individuazione delle attività strategiche) e comunque esplicitarne la sequenza (cfr. il paragrafo relativo alle abrogazioni);
• prevedere, in luogo dei DPCM da ultimo citati, dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali).
Impostazione del testo
Il provvedimento si
caratterizza per una peculiare
impostazione, che ne rende difficile la lettura: vengono infatti dettate due
distinte ma per molti versi analoghe discipline dei poteri speciali
rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con il risultato di
duplicare talune disposizioni, con alcune differenze. Ciò si riscontra all’articolo 1 e all’articolo 2, nonché all’articolo
3, commi 3 e
Coordinamento interno del testo
Andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere il comma 1 dell’articolo 3, che peraltro appare estraneo rispetto al contenuto
dell’articolo, come definito dalla rubrica, inserendo la prescrizione in base
alla quale un soggetto esterno all’Unione europea può acquisire soltanto a condizione di reciprocità
“partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati
come strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 2, comma
Formulazione del testo
L’articolo 1, comma 4 prevede, nel caso di violazione delle norme procedurali, la “revoca della relativa autorizzazione”. Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire a quale autorizzazione ci si intenda riferire.
Nel testo ricorrono alcune espressioni di cui andrebbe chiarito il significato. A titolo esemplificativo:
• all’articolo 1, comma 1, alinea e al comma 3, lettera a) si fa riferimento (al comma 1 nell’ambito delle attività di rilevanza strategica, con un inciso di cui andrebbe valutata l’opportunità), alle “attività strategiche chiave”;
• l’articolo 2 disciplina i “poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, senza chiarire esattamente cosa si intenda con l’aggettivo sostantivato “attivi”.
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Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
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File: Cl148.doc