Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per garantire lo svolgimento delle assemblee societarie annuali - D.L. 26/2011 - A.C. 4219 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
DL N. 26 DEL 25-MAR-11   AC N. 4219/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 108
Data: 05/04/2011
Descrittori:
ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI   SOCIETA'
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

5 aprile 2011

 

n. 108

Misure urgenti per garantire lo svolgimento
delle assemblee societarie annuali

D.L. 26/2011 - A.C. n. 4219

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

4219

Numero del decreto-legge

26/2011

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per garantire l’ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

25 marzo 2011

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

26 marzo 2011

approvazione del Senato

--

assegnazione

26 marzo 2011

scadenza

25 maggio 2011

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame consente di posticipare i termini per la convocazione dell’assemblea annuale successiva alla chiusura dell’esercizio 2010, in favore di alcune tipologie di società quotate.

Come ricorda la relazione illustrativa (e come specifica l’articolo 1, comma 1 del provvedimento), nella prossima stagione assembleare le società dovranno applicare le norme del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Tale provvedimento ha apportato rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di intervento in assemblea e diritto di voto; tra l’altro, tutta una serie di nuove disposizioni (concernenti la convocazione assembleare, la pubblicità delle relazioni degli organi societari, il sito internet, l’esercizio del voto per corrispondenza e mediante procedimento elettronico, etc.) sono state rese applicabili  anche alle società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Inoltre, con regolamento della Consob, è stato consentita  l’estensione di tali norme anche agli emittenti altri strumenti finanziari - diversi dalle azioni - diffusi in misura rilevante tra il pubblico (articolo 116, comma 2-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

L’articolo 1, comma 1 - in deroga alle disposizioni vigenti - consente lo slittamento, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2010, dei termini per la convocazione dell’assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto, in favore di alcune tipologie di emittenti.

La normativa vigente infatti (articolo 2364, secondo comma e 2364-bis, secondo comma del codice civile) prescrive che l'assemblea ordinaria sia convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il posticipo interessa le società cui si applica l’articolo 154-ter del TUF, ovvero gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investite dall’obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione).

L’articolo 1, comma 2 consente alle predette società, ove al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento) abbiano già pubblicato l’avviso di convocazione dell’assemblea annuale, di convocare l’assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data.

Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità di cui all’articolo 125-bis del TUF: l’assemblea sarà dunque convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito internet della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. I termini di convocazione di alcune particolari assemblee (convocate per riduzione del capitale sociale o per nomina / revoca dei liquidatori) sono spostati al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. L’articolo 125-bis reca anche il contenuto obbligatorio dell’avviso di convocazione, che tra l’altro deve contenere (oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza) la descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e per l’esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto.

La nuova convocazione è possibile solo ove non sia decorso, con riferimento all’assemblea originariamente convocata, il termine per l’invio delle comunicazioni che legittimano all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con il consenso dell'emittente.

A mente dell’articolo 83-sexies, comma 1 del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il successivo comma 2, richiamato dalle disposizioni in commento, prevede che nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la suddetta comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le disposizioni contemplano poi il caso in cui l’assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari. Viene mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l’emittente, con facoltà di presentarne di nuove nel rispetto dei termini previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 1-bis del TUF, a mente del quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea) e dalle norme regolamentari (dettate dalla Consob per la disciplina delle modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza).

La possibilità di rinvio a nuova data è estesa, infine, anche all’assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.

L’articolo 2 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 27 marzo 2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”).

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano precedenti decreti-legge in materia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento consta di un solo articolo recante disposizioni sostanziali, puntualmente finalizzate a consentire ad alcune tipologie di società quotate in borsa di avvalersi della possibilità di convocare l’assemblea annuale entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2010, anche se tale facoltà non sia prevista dallo statuto della società.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento in esame detta norme sulla convocazione delle assemblee societarie annuali valide soltanto in prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate), il quale ha novellato il codice civile ed il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 1 del provvedimento in esame in termini di novella all’articolo 154-ter del citato testo unico, anche al fine di preservarne la struttura di fonte unitaria.

Si segnala inoltre che il decreto-legge in esamereca alcune disposizioni derogatorie. In particolare, l’articolo 1, comma 1 deroga implicitamente:

• all’articolo 2364 del codice civile, in base al quale “l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”;

• all’articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali recitano: “1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale. 1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni.

 

La medesima disposizione deroga esplicitamente agli statuti della società che non prevedano tale ultima possibilità di convocare l’assemblea entro 180 anziché 120 giorni.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nulla da rilevare.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

( 066760-9265 – *st_legislazione@camera.it

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File: Cl108.doc