Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - A.C. n. 1441-quater-B
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-B/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 66
Data: 21/01/2010
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL LAVORO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
AS N. 1167/XVI     

 

21 gennaio 2010

 

n. 66

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

A.C. n. 1441-quater-B

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-quater-B

Titolo

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Numero di articoli

51

Date:

 

adozione quale testo base

9 dicembre 2009

richiesta di parere

20 gennaio 2010

Commissione competente

Commissione XI (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 1441-quater-B, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell’originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Il testo, approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 (A.C. 1441-quater) e dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), si è andato arricchendo di nuovi e più ampi contenuti nel corso dell’esame parlamentare e consta, attualmente, di 53 articoli[1].

 

Il provvedimento reca alcune ampie deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica.

Il provvedimento conferisce innanzitutto quattro nuove deleghe al Governo, riguardanti:

-        la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (“attività usuranti”);

-        la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro e la ridefinizione del rapporto di vigilanza del medesimo Ministero sugli stessi enti;

-        il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti pubblici e privati.

-        Il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (tale ultima delega è stata introdotta nel corso dell’esame in Commissione).

 

Viene inoltre disposta la riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare).

 

Altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonchè il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.

 

Nel corso dell’esame in Commissione sono state apportate talune modifiche ed integrazioni al testo e sono stati soppressi due articoli (articoli 3 e 25).

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio del disegno di legge C. 1441, approvato dalla Camera in prima lettura e modificato dal Senato. Esso viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo (articoli 1, 2, 24, 27 e 48).

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla camera non era corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

La presente scheda concerne esclusivamente le parti oggetto di modifica o integrazione da parte del Senato, sulle quali si svolge l’esame della Camera in seconda lettura.

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 1, in materia di lavoro usurante, si ricorda che sono all’esame della Commissione Lavoro della Camera le abbinate proposte di legge C. 1297 e C. 1367, volte a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

In relazione all’articolo 23, concernente l’età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, si segnala che è all’esame della Commissione Affari sociali della Camera la proposta di legge C. 799, recante i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), il quale, all’articolo 8, comma 1, stabilisce il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del S.S.N. al compimento dei 65 anni, con la facoltà di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente complesso. L’assenza di partizioni interne al provvedimento (quali titoli, capi e sezioni) ne rende più difficile la lettura.

Anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato e, da ultimo, dalla Commissione Lavoro, il provvedimento investe numerosi profili in tema di lavoro e di controversie di lavoro: i lavori usuranti; la riorganizzazione di enti; i congedi, le aspettative e i permessi; gli ammortizzatori sociali; i servizi per l’impiego; gli incentivi all’occupazione femminile; le misure di contrasto al lavoro sommerso; le controversie di lavoro, anche con riguardo alle spese di giustizia. L’articolo 49 introduce un tema ulteriore rispetto a quello lavoristico, trattato nei diversi profili sopra ricordati nel provvedimento in esame: l’incremento del’autorizzazione di spesa finalizzata ad indennizzare i soggetti danneggiati da  complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

In tali contenuti si innestano alcune disposizioni di delega legislativa, segnatamente in materia di lavori usuranti (articolo 1), di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro (articolo 2), di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 24), di armonizzazione del sistema di tutela assistenziale e previdenziale del personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 27, comma 7). L’articolo 48, novellando integralmente i relativi commi dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, differisce invece i termini per l’esercizio di deleghe già aperte (e scadute) in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

Mentre l’articolo 2, comma 4 (non modificato dal Senato) autorizza il Governo a riordinare con regolamenti di delegificazione gli organi collegiali e gli altri organismi dell’amministrazione centrale della salute, l’articolo 4, comma 1 “rilegifica” la composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, attualmente disciplinata dal comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86 (abrogato dal comma 2 dell’articolo 4).

L’articolo 12 abroga i commi 6 e 10 del’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

L’articolo 30 estende i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline indicate dagli appositi bandi di concorso. Esso modifica così in maniera non testuale i requisiti di età stabiliti dai regolamenti adottati ai sensi dell’autorizzazione contenuta nel comma 4 dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (si tratta dei DPR: n. 316/2002 per la Guardia di finanza; n. 393/2003 per la Polizia di Stato; n. 83/2004 per l’Arma dei carabinieri; n. 113/2005 per le Forze armate).

L’articolo 51 reca una modifica non testuale dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, operando così in  maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che “non si ricorre all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi”.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

All’articolo 1, il comma 1, non modificato dal Senato, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo in materia di lavori usuranti, richiama i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2007, che ora vengono integrati, in maniera non testuale, dal comma 2 del medesimo articolo 1, introdotto durante l’esame al Senato, con riferimento all’introduzione di una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

 

L’articolo 5, comma 1, lettera c), nel testo modificato dal Senato, nel novellare l’articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 12/2002, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti l’impiego di lavoro irregolare, attribuisce esplicitamente le relative controversie alla competenza del giudice ordinario. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa di tale attribuzione di competenza, dal momento che, ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 2, lettera a) della legge n. 689/1981, sul giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione di norme “in materia di tutela del lavoro” è già competente esclusivamente il giudice ordinario.

 

Sia l’articolo 5, comma 2, sia l’articolo 6, comma 1 (entrambi introdotti dal Senato) novellano – in punti diversi – il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510/1996.

 

L’articolo 11 richiama l’articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112/2008, senza dar conto delle “successive modificazioni” (apportate al citato comma 13 dal decreto-legge n. 180/2008)

 

L’articolo 25, soppresso dalla Commissione, limita in maniera non testuale l’ambito di applicazione degli articoli 25 e 35 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

L’articolo 33, comma 2 dispone l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la portata normativa di tale disposizione, dal momento che già il citato articolo 80, comma 4 prevede che “chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”.

 

All’articolo 34, il comma 1 modifica testualmente l’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, di cui i commi 2, 3 e 4 estendono l’ambito di applicazione in maniera non testuale.

 

L’articolo 34-bis, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319.

Tale voce è già stata soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9. La citata legge n. 319/1958, infine, risulta inclusa nella ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, effettuata con il recente decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.

 

L’articolo 39 estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro la disciplina dell’impignorabilità applicabile ai fondi destinati al Ministero della salute e prevede la nullità degli atti di sequestro e di pignoramento, modificando così in maniera non testuale, per due distinti profili, l’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

 

L’articolo 50, comma 4, soppresso dalla Commissione, novella il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che è stato abrogato, unitamente al comma 2, dall’articolo 1, comma quaterdecies del recente decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

 

Il comma 5 del medesimo articolo 50 novella l’articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003. Andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento tra quanto disposto dalla lettera a), in base alla quale le risorse sono corrisposte ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, e quanto disposto dalla lettera f), che prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 in generale ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione, e quindi anche a tempo determinato.

 

Norme di interpretazione autentica

L’articolo 21 esclude – attraverso una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51 – dal campo di applicazione della delega (recata dalla stessa legge) in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro anche il naviglio di Stato. Si segnala che l’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce la disciplina attualmente vigente in materia, ha abrogato i decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 51/1955 (DPR n. 547/1955; DPR n. 164/1956; DPR n. 303/1956, fatta eccezione per l’articolo 64).

All’articolo 29, comma 4, l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione dovrebbe risultare, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, nella rubrica dell’articolo.

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquiesdispone “in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri”.

L’articolo 8, comma 2, novellando l’articolo 11 del decreto legislativo n. 271/1999, prevede che la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale, attuata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possa derogare alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 11, in materia di orario di lavoro e riposo a bordo delle navi mercantili.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

L’articolo 24 delega il Governo al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. La lettera d) del comma 1, nonostante la modifica apportata dal Senato, reca un principio e criterio direttivo di delega generico, che non indica alcun elemento sulla direzione da seguire nella ridefinizione dei presupposti oggettivi e nella precisazione dei requisiti soggettivi per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi.

Inoltre, l’articolo 24, per la parte riguardante i congedi, si interseca con la delega di cui all’articolo 48, comma 1, lettera c), che, novellando il comma 81 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, riapre i termini della delega al Governo per la “revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento di genere anche di tipo retributivo”.

 

Formulazione del testo

L’articolo 34, commi 5, 6 e 7, e l’articolo 52 intervengono sulla disciplina di alcune fattispecie contrattuali a termine, in special modo sulla determinazione della misura del risarcimento al lavoratore in caso di specifiche violazioni della normativa.

Il comma 5 dell’articolo 34 dispone che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro alla corresponsione di un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà, ai sensi del comma 6, in presenza di contratti collettivi ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (anche in caso di accordo aziendale). La disposizione premia quindi i datori di lavoro che abbiano raggiunto contratti o accordi, riducendo l’importo dell’indennità a loro carico. Il comma 7, infine, dispone che le disposizioni dei commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 52 interviene sulla materia dell’accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione sembra riferirsi all’ipotesi dei ricorsi presentati da lavoratori ai quali i datori di lavoro convenuti abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Poiché per tali fattispecie l’articolo in esame  prevede che il datore di lavoro sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro in misura predeterminata, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se il lavoratore possa ottenere dal giudice anche una pronuncia costitutiva di altro rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente alla data del 30 settembre 2008, o se si intenda modificare, con effetto retroattivo, tale normativa, che non solo consentiva di ottenere risarcimenti in luogo di indennizzi, ma permetteva anche laconversione giudiziale del rapporto di lavoro. D’altro canto, la disposizione sembra precludere l’applicabilità di misure esclusivamente indennitarie ai datori di lavoro che non avevano proceduto ad offerta entro il 30 settembre 2008. Infine, essa sembra applicarsi ai lavoratori, sia che abbiano accettato l’offerta di stipulazione del contratto di lavoro subordinato, sia che l’abbiano rifiutata.

 

L’articolo 38 prevede la facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, senza specificare il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l’individuazione delle misure.

 

Efficacia temporale delle disposizioni

L’articolo 27, comma 1 prevede che le disposizioni in materia di certificati di malattia da esso recate siano efficaci “a decorrere dal 1° gennaio 2010”.

Analogamente, l’articolo 45 dispone che dal 1° gennaio 2010 “gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese artigiane sono inopponibili all’INPS”.

L’articolo 42 modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all’anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 2004, peraltro operando in maniera non testuale rispetto alla disciplina recata dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

L’articolo 49, di cui andrebbe verificata la formulazione (inclusa quella della rubrica), incrementa l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, della somma di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

In sostanza, la norma in esame riduce lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni pendenti alla data del 1° gennaio 2008 per destinare integralmente le risorse così ricavate all’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl066.doc



[1]  Per una illustrazione analitica del contenuto degli articoli di cui si compone il provvedimento si rinvia ai Dossier n. 255 e 255/0 del Servizio studi (relativi al testo trasmesso dal Senato).