Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee - D.L. 135/2009 - A.C. n. 2897
Riferimenti:
AC N. 2897/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 58
Data: 12/11/2009
Descrittori:
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA   DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA
SENTENZE STRANIERE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 135 DEL 25-SET-09     

 

12 novembre 2009

 

n. 58

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

D.L. 135/2009 - A.C. n. 2897

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

2897

Numero del decreto-legge

135/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

21

testo approvato dal Senato

33

Date:

 

emanazione

25 settembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 settembre 2009

approvazione del Senato

4 novembre 2009

assegnazione

 

scadenza

24 novembre 2009

Commissione competente

 

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, contiene per lo più disposizioni riconducibili a tre distinte finalità, già individuate nel preambolo del decreto:

a)       sanare procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea;

b)       adeguare l’ordinamento nazionale a sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee;

c)       attuare tempestivamente direttive, regolamenti e decisioni comunitarie.

Vi sono poi un ulteriore gruppo di disposizioni che non appaiono riconducibili a nessuna di queste finalità.

Alla prima categoria, comprendente le misure volte a sanare procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono ascrivibili i seguenti articoli:

articolo 1: apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 209/2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, specificando che le imprese di autoriparazione tenute all’obbligo di consegna dei pezzi usati adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti;

articolo 2: modifica le disposizioni relative all’organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 188/2003: viene stabilita l’indipendenza dell’organismo da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, assegnate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati, e attribuiti all’organismo stesso specifici poteri sanzionatori;

articolo 5-bis: reca una serie di modifiche alla Parte sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto “codice dell’ambiente”) al fine di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale;

articolo 7: intende porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell’ambito delle reti di trasporto del gas naturale. Sono inoltre previste disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale, e differito al 2012 (anziché 2011) il termine dal quale decorrerà il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import;

articolo 8:autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo;

articolo 10: elimina l’obbligo delle imprese assicurative degli Stati membri di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per il pagamento dell'imposta sui premi relativi ai contratti conclusi;

articolo 12: elimina l’obbligo della residenza in Italia per le stabili organizzazioni di società estere, che svolgano in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, le quali vogliano avvalersi del regime fiscale proprio delle SIIQ (Società d'Investimento Immobiliare Quotate);

articolo 13: modifica il regime fiscale in materia di oli lubrificanti rigenerati.

Alla seconda categoria sono ascrivibili le seguenti disposizioni, che provvedono ad adeguare l’ordinamento nazionale a sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee:

articolo 3: reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 163/2006 (“codice dei contratti pubblici”) volte ad abrogare quelle norme che prevedono l’esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo che, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario;

articolo 4-bis: riscrive il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003, al fine di integrare le disposizioni per l’elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l’attribuzione alle Regioni di una serie di compiti in materia;

articolo 19-quater: modifica l’articolo 47 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990), in materia di trasferimento d’azienda.

Gli articoli di seguito indicati sono ascrivibili alla terza categoria, recando misure urgenti per il recepimento di direttive, regolamenti e decisioni comunitarie:

articolo 3-bis: dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull’attività di pesca, in attuazione della decisione-quadro 2001/500/GAI;

articolo 3-quater: interviene in materia di commercializzazione di lampadine ad incandescenza, di elettrodomestici e motori elettrici adeguando la normativa alla regolamentazione e alle limitazioni graduali definite a livello comunitario e abolendo i divieti introdotti in materia dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, articolo 2, commi 162 e 163);

articolo 4: prevede misure volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e dell’attività di gestione del protocollo di Kyoto; inoltre per consentire, nelle more del suo recepimento, l’immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE (che ha esteso l’estensione alle attività di trasporto aereo del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) per quel che concerne la presentazione da parte degli operatori aerei di un piano di monitoraggio delle misure di controllo e comunicazione delle emissioni. Si individua nel Comitato nazionale di gestione l’autorità nazionale competente a ricevere il piano. Viene inoltre prevista, mediante apposito decreto, la promozione di investimenti per l’innovazione delle tecnologie ambientali e, nel contempo, l’accelerazione e lo snellimento delle procedure previste dal decreto legislativo n. 59/2005 per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

articolo 5: riproducendo l'articolo 7-ter del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e ora all’esame del Senato, prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l’obbligo - entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006;

articolo 6: opera correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari;

articolo 8-bis:vincola a favore del Centro Nazionale Trapianti le risorse del fondo istituito dall’articolo 22 del decreto-legge n. 78/2009 per la realizzazione di interventi nel settore sanitario; le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento;

articolo 9: dispone in materia di controlli di sicurezza sulle forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria;

articolo 11: modifica la disciplina IVA in riferimento ai soggetti non residenti che non abbiano stabile organizzazione in Italia;

articolo 15: concerne l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La rubrica dell’articolo evidenzia l’intendimento di operare l’”adeguamento alla disciplina comunitaria” dell’attuale regolamentazione; la nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull’affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quali modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, oltre alla gara e all’attribuzione in house (senza gara) nei soli casi in cui non sia possibile un utile ricorso al mercato e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo di tale attribuzione, l’affidamento a società “miste”, purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40%; introduce un silenzio assenso sul parere che l’Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi “straordinarie” di affidamento in house (vale a dire senza gara); detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo;

articolo 17:autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola;

articolo 17-bis: integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca;

articolo 18:introduce disposizioni sugli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non superano nel 2009-2010 il livello produttivo conseguito nel periodo precedente;

articolo 19: interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società ex-municipalizzate, risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate;

articolo 19-ter: prevede il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100% del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar e dispone la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino; prevede altresì la privatizzazione delle società;

articolo 20-bis: proroga sino al termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Sulla base della novella apportata dalla disposizione al codice della privacy, attraverso l’iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l’impiego del telefono per finalità commerciali;

articolo 20-ter:modifica la legge n. 1185/1967 stabilendo che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall’età, mentre per i minori di età inferiore ai quattordici anni l’uso del documento sarà subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l’indicazione dell’affidatario. Contestualmente, in conformità del principio “una persona–un passaporto” viene eliminata la possibilità dell’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni, con delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori.

Si indicano di seguito le ulteriori disposizioni del decreto, come modificato dal Senato, che non appaiono espressamente riconducibili ad obblighi comunitari:

articolo 3-ter: introduce alcune modifiche al comma 289 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall’altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario;

articolo 3-quinquies: riguarda la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015;

articolo 15 introduce una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica; tale disposizione non appare volta a dare attuazione ad obblighi comunitari cui adempiere entro l’anno in corso e quindi potrebbe trovare più opportunamente collocazione o in un provvedimento apposito o nel disegno di legge comunitaria annuale;

articolo 16: disposizioni a tutela del made in Italy. Viene regolamentato l’uso delle indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l’uso indebito di tali indicazioni. Viene inoltre sanzionata in via amministrativa la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. Infine, il comma 8-bis modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n. 297/2004, sulle produzioni DOP e IGP, escludendo la sanzionabilità in caso di “smarchiatura” del prodotto se questa è stata autorizzata dal Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari;

articolo 19-bis: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

articolo 20: reca una norma transitoria sulla disciplina della compatibilità tra l’attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sinteticamente redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il precedente più immediato è rintracciabile in un provvedimento d’urgenza adottato dal Governo Prodi sul finire della XV legislatura e convertito nella legislatura in corso,  il quale reca un titolo sostanzialmente identico al decreto in esame. Si tratta del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

Andando a ritroso nel tempo si possono segnalare anche i decreti-legge:

• 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

• 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l' adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all' assistenza a terra negli aeroporti, all' Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 5 prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’obbligo di comunicare al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008. Insieme si prevede che i produttori siano tenuti a conformare o rettificare il dato relativo all’anno 2006 comunicato al registro al momento dell’iscrizione. La medesima disposizione è contenuta all’articolo 14 del d.d.l. S. 1781 (legge comunitaria per il 2009), approvato dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato.

L’articolo 6, comma 1, opera alcune correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall’elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari. Il comma 2, specifica che l’intervento correttivo di cui al primo comma non determina alcuna modifica della procedura attualmente prevista per l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti allergizzati. Al riguardo si segnala che il comma 1 dell’articolo riproduce la disposizione di cui all’articolo 15 del già citato d.d.l. S. 1781 (legge comunitaria per il 2009).

L’articolo 19-bis, comma 3, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, prorogando al 30 giugno 2010 il termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, della relazione concernente il quadro di finanziamento degli enti territoriali (adempimento originariamente collegato alla presentazione del primo schema di decreto delegato).

Analoga modifica, volta a spostare al 30 giugno 2010 il termine per la trasmissione della relazione governativa,  è prevista dall’articolo 2, comma 6, lettera c), della proposta di legge C. 2555, recante legge di contabilità e finanza pubblica, nel testo approvato dall’Assemblea nella seduta del 10 novembre 2009.

L’articolo 19-ter, comma 23 integra gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2010, attualmente in discussione presso il Senato, con risorse tratte dalla contabilità speciale istituita dall’articolo 13-bis, comma 8 del decreto-legge n. 78/2009, derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, nel testo modificato ed integrato dal Senato, si compone di 33 articoli, il cui filo conduttore appare rappresentato dalla comune finalità di dare attuazione ad obblighi comunitari. Nella parte relativa al contenuto già si è dato conto delle disposizioni che non appaiono riconducibili alle finalità del decreto, come individuate anche nel preambolo. Si tratta, in particolare, degli articoli 3-ter (infrastrutture autostradali d’interesse regionale) 3-quinquies (Expo Milano 2015), 16 (made in Italy), 19-bis (federalismo fiscale) e 20 (vendita di medicinali).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 17-bis, introdotto dal Senato, estende il novero dei dati che devono essere registrati nel fascicolo aziendale delle imprese di pesca, così integrando in maniera non testuale la disciplina recata dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

 

Deroga a disposizioni di rango regolamentare

L’articolo 3-quinquies, comma 4, nel’ambito di una disciplina speciale, prevede che i controlli antimafia sui contratti pubblici stipulati in occasione dell’Expo Milano 2015 vengano effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con la preesistente normativa che, in qualche caso, denota una significativa stratificazione. A titolo esemplificativo, si segnalano:

- l’articolo 2, comma 2 detta una disciplina transitoria per il personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che si applica fino alla individuazione, con regolamento (previsto dall’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 162/2007), del comparto di contrattazione collettiva del personale medesimo. Tale disciplina sembra sovrapporsi a quella già prevista, nelle more dell’emanazione del citato regolamento, dall’articolo 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 162/2007;

- l’articolo 3-quinquies detta ulteriori disposizioni sull’ Expo Milano 2015, già oggetto, in tempi recenti, di una stratificata normativa in tre distinti decreti-legge (nn. 112, 185 e 207 del 2008) e sembra configurare – nel suo complesso – una disciplina speciale, anche in deroga rispetto alla normativa vigente;

- l’articolo 5, comma 1 detta una disciplina a carattere transitorio e derogatorio in materia di comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche rispetto a quella prevista dal decreto legislativo n. 151/2005;

- l’articolo 7, comma 1 disciplina i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale; il comma 2 del medesimo articolo concerne i controlli metrologici sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale. Si tratta di una materia già disciplinata dalla normativa vigente (in particolare il regio decreto n. 7088 del 1890 ed i decreti legislativi n. 22/2007 e n. 164/2000), con cui le disposizioni in esame dovrebbero raccordarsi;

- l’articolo 16 integra la disciplina del made in Italy recata dall’articolo 4, comma 49 della legge n. 350/2003;

 - l’articolo 18, comma 1 reca disposizioni per la quantificazione del prelievo supplementare sulla produzione di latte eccedente le quote assegnate che hanno efficacia limitatamente ai periodi di produzione 2009-2010 e 2010-2011. Tali misure si sovrappongono ad una complessa disciplina, contenuta nelle sue linee essenziali nel decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, più volte modificato;

- all’articolo 19-bis, i commi 1 e 2 fanno sistema con la legge n. 42/2009, in materia di federalismo fiscale.

 

Si segnala inoltre che:

- l’articolo 4-bis novella il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003. Andrebbe verificata l’opportunità di valutare se da tale modifica (in materia di autorità competente alla predisposizione dello studio per valutare gli effetti dei piani territoriali)  non debba discendere anche l’aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

- in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, l’articolo 6 modifica l’allegato 2, sezione III, del decreto legislativo n. 109/1992, come modificato, da ultimo, dall’articolo 27 della recente legge n. 88/2009, al fine di risolvere un problema interpretativo postosi con le dizioni attualmente in vigore. Il comma 2 del medesimo articolo 6 fa salvo quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 109, introdotto dall’articolo 27 della legge n. 88/2009; quest’ultima disposizione stabilisce che “le modifiche della sezione III dell’allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza” Stato-Regioni. In questo caso, non al fine di dare attuazione a direttive comunitarie bensì di risolvere un problema interpretativo, si è proceduto alla modifica dell’allegato 2, sezione III direttamente con norma di rango primario, senza avvalersi della procedura “delegificata” prevista dal citato comma 3-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 109.

 

Modifiche non testuali

Il provvedimento interviene in diversi contesti normativi, ricorrendo correttamente alla tecnica della novella. In qualche caso, però, reca disposizioni che si inseriscono nel tessuto normativo esistente senza gli opportuni coordinamenti. Si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti disposizioni:

- l’articolo 5, comma 2 prevede adempimenti a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incidendo in modo indiretto sulla materia regolata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

- all’articolo 13, il comma 2, lettera b) modifica in maniera non testuale l’aliquota relativa all’imposta di consumo di oli lubrificanti di cui all’allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504/1995. La misura dell’aliquota già era stata modificata in modo non testuale dall’articolo 1, comma 116, secondo periodo della legge n. 266/2005, che andrebbe soppresso;

- all’articolo 15, i commi 1-bis e 1-ter integrano in modo non testuale le previsioni di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di servizi pubblici locali;

 

Modifiche di norme di recente approvazione

 

Alcune disposizioni intervengono su norme di recente approvazione, integrando una circostanza che costituisce – per costante giurisprudenza del Comitato – “una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione” (così nel parere sull’ A. C. 2187). A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti:

- l’articolo 2, comma 2-bis modifica l’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

 - l’articolo 4, comma 5-bis modifica l’articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- come già accennato, l’articolo 6 interviene sull’allegato 2, sezione III del decreto legislativo n. 109/1992, oggetto di modifica ad opera della legge n. 88/2009;

- l’articolo 7, comma 2-bis proroga dal 2011 al 2012 il termine stabilito dall’articolo 27, comma 19, della legge n. 99/2009, in materia di fonti rinnovabili;

 - l’articolo 8-bis modifica l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

- l’articolo 15, comma 2 sopprime  il quarto periodo del comma 6 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

- l’articolo 16, comma 5 novella l’articolo 4, comma 49 della legge n. 350/2003, modificato, in tempi recenti, dalla legge n. 99/2009;

- l’articolo 16, comma 8 abroga l’articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- l’articolo 19-bis, comma 3 novella l’articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l’articolo 19-ter, comma 22 novella il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

 

 

Richiami normativi  generici

Talune disposizioni richiamano in modo generico la normativa vigente sia a livello statale sia a livello comunitario, senza specificare i provvedimenti cui intendono riferirsi. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, richiama le “norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale”;

 - l’articolo 3-quater, ai commi 1 e 2, in materia di commercializzazione di elettrodomestici, si limita ad indicare genericamente i “pertinenti regolamenti della Commissione europea”;

- l’articolo 7, comma 1 si riferisce al “livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas”;

- l’articolo 8, comma 1 opera un richiamo indeterminato all’ “applicazione della normativa di metrologia legale” ed al  “livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas”;

- l’articolo 16, comma 1 disciplina il prodotto classificabile come made in Italy “ai sensi della normativa vigente; il comma 4 si riferisce alle “diverse sanzioni applicabili sula base della normativa vigente”;

- l’articolo 16, comma 6, capoverso 49-bis richiama la “normativa europea sull’origine”;

- l’articolo 17, comma 2, sul sesto censimento generale dell’agricoltura, richiama genericamente gli “obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria”;

- l’articolo 19-bis, comma 19 richiama le “norme internazionali in materia di sicurezza marittima”;

- l’articolo 19-ter, comma 1, all’alinea, dispone che le disposizioni del medesimo comma sono finalizzate ad “adeguare l’ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte”;

- l’articolo 19-ter, comma 8, rimanda genericamente alla “conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia”.

 

Si segnala infine che l’articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 6-bis dispone che l’organismo di regolazione in materia ferroviaria osservi, “in quanto applicabili”, talune disposizioni della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni;

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Immediata applicazione

Nell’ambito del decreto, come modificato dal Senato, sono presenti numerose disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all’entrata in vigore della legge di conversione, suscitando perplessità, per costante giurisprudenza del Comitato, in ordine alla rispondenza al requisito - previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto e, sempre per costante giurisprudenza del Comitato, delle disposizioni introdotte in sede di conversione.

Si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti disposizioni:

- all’articolo 3-quater, il comma 1 prevede che le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano debbano rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità d’attuazione della direttiva 2005/32/CE (peraltro abrogata dall’articolo 24 della direttiva n. 125 del 2009), a decorrere dal 1° gennaio 2011. Si segnala che tale decorrenza appare difforme rispetto alle scadenze indicate nel regolamento CE n. 244 del 2009;

- l’articolo 7, comma 2-bis proroga dal 2011 al 2012 il termine stabilito dall’articolo 27, comma 19, della legge n. 99/2009, in materia di fonti rinnovabili;

- l’articolo 16, comma 7 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, in materia sanzionatoria, si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 8 abroga invece, con effetto immediato, l’articolo 17, comma 4 della legge n. 99/2009, che recava le previgenti disposizioni sanzionatorie in materia di made in Italy.

 

Previsione di adempimenti

In qualche caso, il difetto del requisito della immediata applicabilità è reso evidente dalla previsione di adempimenti successivi necessari per il completamento della disciplina introdotta, la cui immediata produzione di effetti è per questa via rimandata. A titolo di esempio si segnalano:

 - i commi 2 e 5 dell’articolo 3-quinquies prevedono l’adozione - rispettivamente - di un decreto del Ministro dell’Interno (cui è demandata la definizione di funzioni e composizioni della Sezione specializzata  del Comitato di coordinamento per le grandi opere, istituita dalla medesima norma) e  di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per definire le modalità attuative dei controlli antimafia richiamati dallo stesso comma);

 - l’articolo 4, comma 3 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la fissazione di linee guida contenenti criteri e parametri  per la promozione di investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione e tutela ambientale; Andrebbe in proposito anche valutata l’opportunità di verificare se il decreto citato, per l’ampiezza degli oggetti che è chiamato a disciplinare, non abbia rango regolamentare. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che il medesimo decreto individui i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti al ricorrere dei quali i termini istruttori (genericamente richiamati) previsti dal decreto legislativo n. 59/2005 sono ridotti alla metà, in questo modo prefigurando una sorta di delegificazione spuria di termini stabiliti con fonte di rango primario;

- l’articolo 5-bis, comma 1, lettera b) introduce, nell’ambito dell’articolo 311, comma 3 del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), alcuni periodi finalizzati a demandare ad un decreto del Ministro dell’ambiente i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità. Tale decreto deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

- l’ articolo 7, ai commi 1 e 2, prevede l’adozione di decreti del Ministro per lo Sviluppo economico,  in materia di controlli metrologici sui sistemi di misura del gas naturale, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto;

- l’articolo 16, comma 2, prevede l’adozione di “uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico”, peraltro senza l’indicazione del termine per l’adozione;

- l’articolo 16, comma 8-bis, secondo capoverso prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di individuare le condizioni e le modalità legate all’attività di smarchiatura;

- l’articolo 17, comma 2, demanda le modalità d’attuazione e svolgimento del censimento generale dell’agricoltura ad un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro senza stabilire una data per la sua adozione.

 

Regolamento di delegificazione

L’articolo 20-bis, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter demanda ad un regolamento di delegificazione l’istituzione del “registro delle opposizioni” al trattamento dei dati personali. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se l’adozione del regolamento di delegificazione sia giustificata dalla presenza, in materia,di norme di rango primario; in tal caso, andrebbero indicate, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le disposizioni che dovrebbero essere abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento. Inoltre, all’alinea del capoverso, si dovrebbe utilizzare l’espressione “norme generali regolatrici della materia” in luogo del riferimento a “criteri e principi generali”, sempre in conformità alla legge n. 400/1988.

 

Norme a carattere retroattivo

Alcune disposizioni del decreto sembrano avere carattere retroattivo. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti:

-        l’articolo 3-bis, comma 3 dispone la nullità degli impegni di spesa disposti in contrasto con il provvedimento in esame  a valere sulle ivi indicate risorse disponibili in conto residui alla data – antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto – del 1° ottobre 2009;

-        l’articolo 20 fa salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2006, novellato dalla disposizione in esame.

 

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 15, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se non sia opportuno riformulare in maniera più chiara il testo, specificando se l’inciso “ove sia tecnicamente fattibile” intenda riferirsi esclusivamente alla consegna diretta ai centri di raccolta da  parte delle officine di autoriparazione dei “pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni di autoveicoli” ovvero in generale alla consegna ai centri di raccolta, anche tramite intermediario.

 

All’articolo 13, comma 3, si fa riferimento “alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione”.

 

In alcuni casi, le rubriche non esplicitano l’oggetto dei relativi articoli. A titolo esemplificativo, si segnalano gli articoli 20 (“Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) e 20-ter (“Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185”).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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