Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie - D.L. 3/2009 - A.C. n. 2227 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 38 | ||||
Data: | 26/02/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione | ||||
Altri riferimenti: |
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26 febbraio 2009 |
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n. 38 |
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisiD.L. 5/2009 - A.C. n. 2187Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
2187 |
Numero del decreto-legge |
5/2009 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
9 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
10 febbraio 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
11 febbraio 2009 |
approvazione del Senato |
-- |
assegnazione |
11 febbraio 2009 |
scadenza |
12 aprile 2009 |
Commissioni competenti |
Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) |
Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Il provvedimento in esame si compone complessivamente di 9 articoli
L’articolo 1 introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti.
In particolare sono previsti, per il periodo 7 febbraio
- 31 dicembre 2009, contributi per l’acquisto, con contestuale demolizione di
veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture (1.500 euro), autocarri,
autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro) (commi 1, 2 e 5) e contributi
aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti, per l’acquisto di autovetture
(1.500 euro) e autocarri a ridotto impatto ambientale (fino ad un massimo di
2.500 euro) (commi 3 e 4). Il comma 7 incrementa i contributi già
riconosciuti per l’installazione di impianti a GPL e a metano sulle
autovetture. I commi 6 e 8-10
dettano disposizioni applicative. I commi
da
L’articolo 2 prevede una detrazione del 20% delle spese documentate,
nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute
dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili,
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer,
finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati a partire
dal 1o luglio 2008 interventi di ristrutturazione edilizia secondo
le procedure che permettono la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute.
Il comma 3 prevede la stipula di un
apposito protocollo di intenti tra
L’articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla richiamata legge finanziaria 2006. Tale disciplina non ha trovato applicazione in quanto non sono stati emanati i relativi decreti attuativi.
Il comma 1 estende ai tributi locali i benefici previsti per le reti d’impresa e delle catene di fornitura.
Il comma 2 modifica la disciplina tributaria dei distretti prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale.
Nel primo caso la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto.
In caso di concordato preventivo, che può essere attribuito in capo al distretto o in capo a ciascuna impresa, la base imponibile è determinata dall’Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.
Il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Il comma 4,
infine, reca la norma di copertura finanziaria specificando che,
dall’attuazione del comma 1 nonché dei commi da
L’articolo 4 introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L’agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro e gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione.
Ai sensi del comma 1 il bonus aggregazioni spetta, per le fusioni e le scissioni, qualora il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. Il comma 2 estende l’applicazione della disciplina anche ai conferimenti d’azienda.
Per poter fruire del beneficio il comma 3 individua i requisiti necessari i quali, ai sensi del comma 4, devono essere posseduti ininterrottamente da almeno due anni.
In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario si applica la normativa generale prevista per le imposte sui redditi (comma 5).
I commi 6 e 7 recano norme antielusive dirette a prevedere la decadenza del beneficio nei casi in cui, nei quattro anni successivi all’aggregazione, la società effettui una ulteriore operazione straordinaria ovvero ceda i beni affrancati gratuitamente; è comunque fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l’assenza degli effetti elusivi.
L’articolo 5 riduce le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili dal 7% al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4% all'1,5% per quelli non ammortizzabili.
L’articolo 6 prevede l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l’indebito utilizzo di crediti in compensazione.
Il comma 1 istituisce e disciplina una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per alcune imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni), da eseguire in base a criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all’indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La maggiore capacità operativa derivante dall’esecuzione di tali controlli è destinata all’attività di contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti mediantecompensazione. Il comma 2 prevede una sanzione del 200% dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro. Il comma 3 dispone, in conseguenza delle previsioni introdotte, una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
L’articolo 8 reca le disposizioni circa la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame. La gran parte degli oneri è coperta attraverso l’utilizzo delle risorse derivanti da revoche totali o parziali di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992.
L’articolo 9 indica dall’11 febbraio 2009 la decorrenza dell’entrata in vigore del decreto-legge (giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Il decreto-legge in esame affronta, con riguardo a molteplici ambiti di intervento, la particolare situazione economico-finanziaria determinatasi negli ultimi tempi su scala mondiale. Esso è stato preceduto da altri provvedimenti d’urgenza a carattere multisettoriale e settoriale. Il precedente più immediato è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, oggetto di modifiche testuali e non testuali (articoli 5, 6 e 7 del provvedimento in esame). In precedenza, erano stati emanati i due decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008, riguardanti la crisi del sistema creditizio.
Nulla da rilevare.
Il provvedimento in esame reca una serie di interventi economico-finanziari volti a fronteggiare la situazione di crisi internazionale, in particolare sostenendo la domanda di beni durevoli, favorendone il ricambio con finalità di carattere ambientale, ed assicurando obiettivi di rilancio occupazionale. Nel perseguire tali finalità il provvedimento interviene in distinti comparti produttivi (articoli 1, 2 e 6: industria automobilistica, dei mobili e degli elettrodomestici), anche con misure di tipo fiscale, nonché in tema di distretti produttivi, reti ed aggregazioni di imprese (articoli 3 e 4), di rivalutazione sostitutiva di immobili (articolo 5) e di controlli fiscali (articolo 7).
Coordinamento con disposizioni vigenti
Talune disposizioni
intervengono, senza operare i necessari coordinamenti testuali, su una
disciplina già stratificata, che richiamano espressamente, talora con la
specificazione “in quanto applicabile”. A titolo esemplificativo si segnalano:
l’articolo 1, che dispone incentivi
ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente; l’articolo
Con riguardo all’articolo 2, comma 1, relativo alla
detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, la relazione
illustrativa specifica che essa “spetta sempreché il pagamento sia disposto con
le medesime modalità previste dal «Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n.
L’articolo 3, comma 2 sostituisce la lettera a) del comma 368 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, ripristinando, nella sostanza, il testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge n. 112/2008. In particolare:
- il n. 3) della lettera a) così sostituita interviene in modo non testuale sull’articolo 73, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), ampliando il novero dei soggetti passivi dell’IRES[1];
- il n. 5), ricalcando il testo previgente, fa generico riferimento alla determinazione delle “altre somme” dovute dai distretti produttivi agli enti locali e, altrettanto genericamente, rimanda a quanto stabilito dalle “disposizioni che seguono”;
- il n. 12) stabilisce che “la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese”. Si tratta di una espressione di cui non risulta chiara l’esatta portata, anche in considerazione del fatto che non risulta utilizzata nel vigente ordinamento tributario;
- il n. 14) ribadisce quanto già stabilito al n. 7);
- il n. 15), sempre ricalcando il testo previgente, ribadisce quanto già stabilito al n. 10) in ordine alla esecuzione dei controlli in caso di osservanza del concordato da parte delle imprese appartenenti al distretto.
Interventi su norme di recente approvazione
L’articolo
L’articolo 6 integra i contenuti del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prestazione di garanzie della SACE previsto dall’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 185/2009, senza intervenire in maniera testuale su quest’ultimo. Si segnala peraltro che il termine per l’emanazione del decreto ministeriale risulta già scaduto il 27 gennaio 2009, essendo decorsi i sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 indicati come scadenza per la sua emanazione.
Interpretazione autentica
L’articolo 1 reca al comma 10 una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo.
Disposizioni con efficacia retroattiva
Talune disposizioni (articolo 1, commi 6 e 7; articolo 2, comma 1) hanno limitata efficacia retroattiva, disponendo che gli incentivi al rinnovo del parco circolante ed all’acquisto di veicoli ecologici (comma 6), nonché per le installazioni degli impianti a GPL ed a metano (comma 7) si applichino per i contratti stipulati a decorrere dal 7 febbraio 2009.
Coordinamento interno del testo
All’articolo 1, comma 11 , si richiama inizialmente la finalità di “diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico” e si fa successivamente riferimento ai veicoli di proprietà di “aziende che svolgono servizi di pubblica utilità”. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione della norma, anche tenendo conto che il successivo comma 15 stabilisce che la ripartizione del finanziamento straordinario tra le regioni e province autonome è effettuata “sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico”.
Inoltre, il comma 12 sembra meramente ripetitivo del disposto del comma 11, circa la finalità dei contributi ivi previsti.
Infine, il comma 13 richiama le “aziende di cui al comma 12”: il riferimento dovrebbe essere piuttosto al comma 11.
All’articolo 2, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se ci si intenda riferire a tutti gli incentivi previsti dal decreto-legge, ovvero – come sembrerebbe – ai soli incentivi previsti dall’articolo 2.