Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: D.L. 1° settembre 2008, n. 137 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge (A.C. n. 1634) - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1634/XVI   DL N. 137 DEL 01-SET-08
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 15
Data: 10/09/2008
Descrittori:
CORSI DI LAUREA   DECRETI LEGGE
INSEGNANTI   LIBRI DI TESTO
RENDIMENTO SCOLASTICO   SCUOLA ELEMENTARE
STUDENTI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione10 settembre 2008                                                                                                                               n. 15

 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

D.L. 137/2008 - A.C. n. 1634

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1634

Numero del decreto-legge

137/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

8

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

1° settembre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1° settembre 2008

approvazione del Senato

--

assegnazione

1° settembre 2008

scadenza

31 ottobre 2008

Commissione competente

VII Commissione  (Cultura)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137/2008, all’esame della Camera in prima lettura.

Il decreto si compone di otto articoli.

L’articolo 1 prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l’acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. Analoghe iniziative dovranno essere avviate nella scuola dell’infanzia. L’attuazione di tali misure dovrà avvenire entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 2 reintroduce il cosiddetto voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi.

In particolare, la norma stabilisce che qualora la valutazione sia inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso al successivo anno di corso, ovvero all’esame conclusivo del ciclo di studi.

L’articolo 3 reintroduce la valutazione con voto numerico (espressa in decimi) del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall’anno scolastico 2008/2009. In base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Si rinvia ad un regolamento di delegificazione per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e per la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative.

Infine, tale articolo contiene alcune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, necessarie in relazione alle innovazioni introdotte.

L’articolo 4 specifica che, nell’ambito degli interventi di revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione, previsti dal d.l. n. 112/2008 (articolo 64) a partire dall’anno scolastico 2009-2010, si preveda che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Accanto a ciò, sulla base delle richieste delle famiglie, potrà essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola.

È inoltre previsto l’adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva, nonché la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 5 detta alcune prescrizioni per la scelta dei libridi testo nelle scuole, che si aggiungono a quelle di recente recate dall’articolo 15 del d.l. n. 112/2008. In particolare, si stabilisce che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio. L’adozione dei libri di testo dovrà essere effettuata con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumano le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

L’articolo 6 ripristina il valore abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della l. n. 244/2007 (l. finanziaria per il 2008). In relazione a ciò, la norma estende l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della l. finanziaria per il 2008 e quella di entrata in vigore del decreto legge in esame.

L’articolo 7, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), detta alcune modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica. Nel dettaglio, la norma limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli anni passati sono stati numerosi i provvedimenti d’urgenza in materia di ordinamenti scolastici, per lo più finalizzati ad assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico, talora affrontando anche temi attinenti all’ambito universitario. Si segnalano, in particolare, i seguenti: 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari; 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell' anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;25 settembre 2002, n. 212, Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale; 3 luglio 2001, n. 255, Disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell' anno scolastico 2001/2002; 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame reca un contenuto che appare riconducibile a due distinti ambiti: i primi cinque articoli trattano diverse questioni relative alle scuole primarie e secondarie; gli articoli 6 e 7 riguardano l’ambito universitario, disciplinando – rispettivamente – il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria e l’ammissione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento in esame interviene su materie già disciplinate da fonti normative previgenti, non solo di rango primario, ricorrendo talora alla tecnica della novellazione (non sempre utilizzata secondo le prescrizioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi) e talaltra senza recare clausole di coordinamento con la normativa vigente. In particolare:

l’articolo 1, volto a favorire l’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” concerne la materia degli insegnamenti curricolari, tendenzialmente delegificata per quanto riguarda entrambi i cicli di istruzione.

Con riguardo al primo ciclo, l’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge n. 53/2003 ha demandato a regolamenti di delegificazione la definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale. Nelle more dell’attuazione di tale disposizione, le indicazioni nazionali per la elaborazione dei curricoli sono state  emanate con il decreto ministeriale in data 31 luglio 2007.

Per il secondo ciclo di istruzione, non essendo stata ancora avviata la riforma di cui alla legge n. 53/2003, si fa riferimento ai piani di studio delle scuole di istruzione secondaria e degli istituti tecnici e professionali indicati dai decreti ministeriali istitutivi.

In entrambi i cicli già sono previsti insegnamenti attinenti all’educazione alla cittadinanza, anche al fine di insegnare agli allievi il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione (primo ciclo) e all’educazione civica (secondo ciclo).

Inoltre, le disposizioni sulla sperimentazione di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999 e lo statuto di autonomia delle istituzioni scolastiche già consentono ampi margini di flessibilità curricolare. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità dell’intervento con disposizioni di rango legislativo e andrebbe chiarita la portata innovativa della disposizione in esame.

l’articolo 2 modifica la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, reintroducendo il cosiddetto voto in condotta, già previsto dall’articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (decreto legislativo n. 297/1994), poi abrogato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.

Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di inserire la disposizione in esame nell’ambito del testo unico, a tutela della sua organicità.

Si segnala inoltre che il voto in condotta viene ristabilito facendo salve le previsioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con d.P.R. n. 249/1998[1].

 

In proposito, si ricorda che lo statuto delle studentesse e degli studenti richiede loro un comportamento corretto e coerente con i doveri in esso sanciti (articolo 3); sono i regolamenti degli istituti scolastici ad individuare quei comportamenti che configurino mancanze disciplinari, nonché le relative sanzioni. In ogni caso, lo statuto esclude che una qualunque infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente possa influire sulla valutazione del profitto (articolo 4, comma 3). Infine, è previsto che solo in caso di particolare gravità del comportamento, il consiglio di istituto può adottare sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6).

 

In relazione all’esplicito richiamo allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che in parte disciplina il rapporto tra comportamento e valutazione dello studente, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni in questo contenute con le novità introdotte dall’articolo in esame.

Si segnala infine che sulla valutazione del comportamento degli studenti è intervenuto anche l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005[2], abrogato dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge in esame;

l’articolo 3, in materia di valutazione del rendimento scolastico degli studenti, interviene su un ambito già oggetto dei decreti legislativi 17 ottobre 2005, n. 226 (norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, articolo 177).  In proposito, si segnala che, in precedenza, l’articolo 19 del decreto legislativo n. 59/2004[3] aveva disposto che le disposizioni del citato articolo 177 del testo unico si continuassero ad applicare alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento e si ritenessero abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle medesime sezioni e classi. La riforma del primo ciclo, avviata dall’anno scolastico 2004-2005, è ormai entrata a regime[4].

 

Pertanto, sembrerebbe che le disposizioni dell’articolo 177 del citato testo unico in materia di istruzione siano già abrogate per effetto del decreto legislativo n. 59/2004.

Sempre in relazione all’articolo 3, si segnala, al comma 4, lettera e), una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi andrebbe evitata in quanto “superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”;

l’articolo 4, comma 1, integra in modo non testuale le norme generali regolatrici della materia dettate dall’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione al regolamento di delegificazione ivi previsto per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

l’articolo 5 interviene su una materia già oggetto, in tempi recenti, dell’articolo 15 del citato decreto-legge n. 112/2008;

l’articolo 6 produce, con efficacia retroattiva, l’effetto di far rivivere parzialmente l’articolo 5, comma 3, della legge n. 53/2003, sul valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria, abrogato per effetto dell’articolo 2, comma 416, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se il disposto dell’articolo 6 sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 15, lettera d) ), la quale recita: “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”. In particolare, andrebbe valutata l’opportunità di abrogare l’articolo 1, comma 416, della legge n. 244/2007, dal momento che si eliminano gli effetti da esso prodotti.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All’articolo 3, il comma 5 demanda ad un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative dell’articolo stesso. In proposito, si segnala che:

- il provvedimento dovrà procedere al coordinamento di disposizioni anche di rango primario;

- le modalità applicative costituiscono generalmente oggetto di strumenti normativi diversi dai regolamenti di delegificazione, cui si ricorre per disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge.

Qualora si ritenga di procedere con il regolamento di delegificazione, si segnala che l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 stabilisce che la relativa norma di autorizzazione al Governo sia corredata della indicazione delle norme generali regolatrici della materia e delle disposizioni da abrogare con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

In relazione alla formulazione dell’articolo 4, comma 1 (del quale già si è trattato nel paragrafo relativo al coordinamento con la legislazione vigente), si segnala che la relazione illustrativa parla di “possibilità” per le istituzioni scolastiche di costituire classi a insegnante unico, mentre il testo della disposizione sembrerebbe prefigurare un obbligo.

Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di specificare, non solo nella rubrica dell’articolo, ma altresì nel corpo del comma 1, che le disposizioni riguardano le istituzioni scolastiche “della scuola primaria”.



[1]    D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, il quale è stato da ultimo significativamente modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, che, in particolare, ha introdotto le sanzioni per grave comportamento.

[2]    Tale disposizione prevede che il comportamento degli studenti sia valutato dai docenti, insieme con il raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, al termine di ciascuno dei due bienni dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di verificare l’ammissibilità degli studenti al terzo ed al quinto anno. A causa del mancato avvio della riforma del secondo ciclo, rinviato all’anno scolastico 2009-2010, la disposizione non è mai stata applicata.

[3]    D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[4]    L’avvio della riforma del primo ciclo è avvenuto contemporaneamente per tutte le classi delle scuola primaria e per la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado a partire dall’anno scolastico 2004-2005; dall'anno scolastico 2005-2006, è stata avviata la seconda classe del predetto biennio e con l’anno scolastico 2006-2007 è entrato a regime il nuovo ordinamento della scuola secondaria di primo grado.