Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria D.L. 112/2008 A.C. 1386
Riferimenti:
DL N. 112 DEL 25-GIU-08   AC N. 1386/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 10
Data: 02/07/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

 

 


Camera dei deputati

xvi legislatura

 

servizio studi

 

 

 

note per il comitato per la legislazione

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

D.L. 112/2008

A.C. 1386

 

n. 10/1

 

 

 

 9 luglio 2008

 


 

INDICE

 

 

Dati identificativi                                                                                                1

Struttura e oggetto                                                                                            2

§      Contenuto                                                                                                        2

§      Tipologia del provvedimento                                                                            4

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia                                                4

§      Collegamento con lavori legislativi in corso                                                    6

Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis  e 16-bis del regolamento                                                                                                       7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni                                                   7

§      Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione                       7

§      Chiarezza e proprietà della formulazione del testo                                       11

 

 


Dati identificativi

 

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

1386

Numero del decreto-legge

112/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Settore d’intervento

vari

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

85

§       testo approvato dal Senato

--

Date

 

§       emanazione

25 giugno 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

25 giugno 2008

§       approvazione del Senato

--

§       assegnazione

25 giugno 2008

§       scadenza

24 agosto 2008

Commissioni competenti

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell'iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di 85 articoli, strutturati in 5 titoli.

Il titolo I, composto di un solo articolo, definisce le finalità e l’ambito di intervento del decreto-legge,  delineando così la cornice degli interventi previsti e gli obiettivi economico-finanziari previsti.

Il titolo II reca la rubrica “Sviluppo economico, semplificazione e competitività”  e si compone dei seguenti capi, che affrontano anche questioni ulteriori:

capo I: innovazione: contiene 3 articoli rispettivamente dedicati allo sviluppo della banda larga, allo start up delle imprese ed agli strumenti innovativi di investimento;

capo II: impresa: si compone di due articoli, riguardanti la sorveglianza dei prezzi e il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;

capo III: energia: reca 4 articoli, che disciplinano: la definizione di una “Strategia energetica nazionale” e la stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica, anche con il ricorso all’energia nucleare (articolo 7); la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (articolo 8); la sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi (articolo 9); la promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni (articolo 10);

capo IV: casa e infrastrutture: l’articolo 11 prevede l’adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa; l’articolo 12 concerne le concessioni per l’alta velocità; l’articolo 13 reca misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico; l’articolo 14 riguarda l’Esposizione universale che si svolgerà a Milano nel 2015;

capo V: istruzione e ricerca: comprende tre articoli, volti a disciplinare il costo dei libri scolastici (articolo 15),  la facoltà di trasformazione in fondazioni delle università (articolo 16) e i progetti di ricerca di eccellenza (articolo 17);

capo VI: liberalizzazioni e deregolazione: contiene 6 articoli in materia lavoristica e contributiva, concernenti: il reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18); l’abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (articolo 19); disposizioni in materia contributiva (articolo 20); i contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 21), occasionali di tipo accessorio (articolo 22) e di apprendistato (articolo 23);

capo VII: semplificazioni: contiene 22 articoli, riguardanti diversi argomenti, non tutti riconducibili, in realtà, al tema della semplificazione (per esempio, l’articolo 36 proroga di sei mesi l’entrata in vigore della class action). Di particolare interesse per il Comitato risultano i primi articoli, contrassegnati da una rubrica che evidenzia l’intento di tagliare: le leggi, attraverso l’abrogazione di circa 3.500 atti normativi, indicati nell’allegato A (articolo 24); gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese (articolo 25); gli enti pubblici non economici (articolo 26) e l’utilizzo della carta, anche attraverso una drastica riduzione delle tirature della Gazzetta Ufficiale e la sua diffusione on line (articolo 27);

capo VIII: piano industriale della pubblica amministrazione: si compone di 4 articoli, finalizzati alla riduzione delle collaborazioni e consulenze (articolo 46), alla verifica del rispetto della disciplina delle incompatibilità (articolo 47), al risparmio energetico (articolo 48) ed allo sviluppo di contratti di lavoro flessibile (articolo 49);

capo IX: giustizia: reca 6 articoli riguardanti: la cancellazione della causa dal ruolo (articolo 50); comunicazioni e notificazioni per via telematica (articolo 51); misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia” (articolo 52); la razionalizzazione del processo del lavoro (articolo 53); l’accelerazione del processo amministrativo (articolo 54); l’accelerazione del contenzioso tributario (articolo 55); disposizioni a carattere transitorio (articolo 56);

capo X: privatizzazioni: comprende 3 articoli che disciplinano: i servizi di cabotaggio (articolo 57); la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali (articolo 58); la società Finmeccanica (articolo 59);

il titolo III concerne la stabilizzazione della finanza pubblica e si articola nei seguenti capi:

capo I: bilancio dello Stato: contiene 4 articoli riguardanti: le missioni di spesa ed il monitoraggio della finanza pubblica (articolo 60); il potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti (articolo 61); il contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali (articolo 62); esigenze prioritarie di spesa (articolo 63);

capo II: contenimento della spesa per il pubblico impiego: è costituito da 13 articoli che recano misure riguardanti sia singoli settori (per esempio: scuola, articolo 64 e forze armate, articolo 65) sia temi di carattere trasversale (per esempio turn over, articolo 66 e part time, articolo 73);

capo III: patto di stabilità interno: l’articolo 77 definisce il concorso delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011; l’articolo 78 reca disposizioni urgenti per Roma capitale;

capo IV: spesa sanitaria e per invalidità: l’articolo 79 disciplina la programmazione delle risorse per la spesa sanitaria; l’articolo 80 prevede un piano straordinario di verifica delle invalidità civili;

il titolo IV concerne la perequazione tributaria e reca numerose misure di carattere fiscale e organizzativo;

il titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali: l’articolo 84 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento; l’articolo 85 dispone l’immediata entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non sono stati infrequenti i casi nei quali la manovra finanziaria annuale è stata anticipata o accompagnata da provvedimenti di urgenza, anche nel periodo precedente alla istituzione della legge finanziaria (i cosiddetti decretoni). Si citano – tra gli  esempi più rilevanti – i seguenti decreti-legge:

- 26 ottobre 1970, n. 745, recanteprovvedimenti per il riequilibrio dell’attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione. Il decreto-legge, che reiterava, con qualche modifica, il precedente decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Composto di 70 articoli, è strutturato in tre grandi titoli, recanti disposizioni:

§         di carattere tributario;

§         per il risanamento delle gestioni mutualistiche;

§         sugli incentivi alla produzione;

- 30 maggio 1988, n.173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale reca disposizioni in materia di:

§         regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali;

§         contrazione di mutui con il CREDIOP;

§         norme per il riconoscimento della invalidità civile;

§         contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato;

§         modifiche della misura del versamento di acconto;

§         anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA;

§         modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale;

§         modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica;

- 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Reca disposizioni in tema di:

§         pensioni di anzianità (in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico);

§         revisione delle prestazioni sanitarie;

§         trattamento economico del personale del pubblico impiego;

§         imposta straordinaria su particolari beni (autovetture, velivoli ed elicotteri privati; imbarcazioni da diporto, ecc.);

§         adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote fiscali; nuova disciplina di alcuni oneri deducibili;

§         per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo;

- 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il decreto è stato presentato insieme al disegno di legge finanziaria per il 2004 e reca previsioni di entrate per 13,6 miliardi sui 16 dell’intera manovra. Tra le disposizioni principali: condono edilizio, concordato fiscale, bonus su investimenti tecnologici (“tecno-Tremonti”), tessera sanitaria, bonus per il secondo figlio, aumento dell’aliquota INPS dei collaboratori, trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti e della SACE in s.p.a, modifica alla disciplina dei servizi pubblici locali, fondo straordinario anti-sisma, vendita degli immobili pubblici, riforma dei Confidi;

- 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il decreto, contestuale al disegno  di legge finanziaria per il 2008, reca norme e proroghe in varie materie:

§      agricoltura (consorzi agrari, cooperative agricole, Ente per l'irrigazione della Puglia, Lucania ed Irpinia, Ente irriguo umbro-toscano);

§      ambiente (rifiuti elettrici ed elettronici, emissioni degli impianti, rifiuti della Campania);

§      beni culturali e turismo (barriere architettoniche, diritto d'autore, Fondazioni musicali);

§      difesa (missioni internazionali, carriere nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, agenzia Industrie difesa);

§      giustizia (fra l'altro: funzioni dei giudici, divieto di arbitrati);

§      infrastrutture e trasporti (infrastrutture e trasporto ferroviario, concessioni aeroportuali, agevolazioni per il Belice e la strage del Vajont, revisione delle norme tecniche sulle costruzioni);

§      affari interni (terrorismo internazionale, vittime della criminalità organizzata, carta d'identità elettronica);

§      lavoro e previdenza sociale (ammortizzatori sociali e  contributi nei territori colpiti dal sisma del 2002);

§      pubblica amministrazione (titoli per l'accesso ai concorsi, stabilizzazione del lavoro flessibile);

§      salute (tariffe e prestazioni, cellule staminali e cordone ombelicale, disavanzo sanitario, farmaci);

§      sviluppo economico (autostrade del mare, banche popolari, rottamazione, car sharing);

§      università e ricerca (enti di ricerca, ricercatori, finanziamento alle università)

-              Seguono norme e proroghe su temi vari (inabili e tariffe sociali, Fondo per la famiglia, enti non commerciali), e disposizioni finanziarie urgenti (cartelle di pagamento, tributi per i residenti in Molise, Sicilia e Puglia, etc.).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie (A. C. 1185), l’Assemblea della Camera ha votato l’emendamento del Governo Dis. 1.1, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che reca – nella nuova formulazione del’articolo 5, comma 3, del citato decreto n. 93 – una disposizione pressoché identica a quella presente nell’articolo 60, comma 6, del presente decreto.

Contestualmente al decreto-legge in esame il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recantedisposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che concorre anch’esso alla manovra di finanza pubblica ed è stato presentato alla Camera dei deputati (A. C. 1441).

 


 

Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis
e 16-bis del regolamento

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni del decreto-legge in esame, nella loro eterogeneità, sono finalisticamente legate dal perseguimento di un triplice obiettivo economico-finanziario: la promozione dello sviluppo, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica.

Si segnala che l’articolo 37 appare disomogeneo al suo interno quanto al contenuto. Infatti, il comma 2 interviene sul testo unico in materia di immigrazione, estendendone l’applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nel caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario. La norma è collocata nell’ambito di un articolo che reca come rubrica “Certificazioni e prestazioni sanitarie”.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Tecnica della novellazione

Il provvedimento in esame modifica taluni atti normativi, ricorrendo correttamente alla tecnica della novellazione. Peraltro, a volte provvede a sostituire un intero comma o periodo, altre volte modifica singole parole (atitolo semplificativo, si segnalano i seguenti articoli: 9, comma 1, lettere a) e b); 20, commi 5 e 11; 21, commi 1, 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 1 e 3; 26, commi 4 e 5; 31, comma 1; 32, comma 1, lettera a); 36; 39, commi 9 e 12;  40, comma 5; 41, commi 1, 2, 3, 4, 11 e 12; 42, comma 1, lettera b), nn. 1) e 3); 53, comma 1; 54, commi 1 e 3, lettere a), c) e d); 63, comma 9; 66, commi 2, 4 e 12; 73, commi 1 e 2; 82, commi 6, 11, 14, 16 e 21; 83, commi 13, lettera a), 23, lettere a) e b) e 24). A quest’ultimo riguardo, si ricorda che la circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell’aprile 2001 consiglia, al punto 9), che l’unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata.

 

 

Incidenza su fonti secondarie

L’articolo 28, rispettivamente ai commi 7 e 8 ed al comma 10, modifica in modo non testuale il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, “rilegificando” dunque una materia già “delegificata” ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in forza del quale è stato adottato il citato regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 90/2007, con riguardo:

-              alla composizione della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, che viene ridotta dai 25 membri attualmente previsti dall’articolo 10 del regolamento, a 23 membri; viene inoltre individuato il novero entro il quale deve essere scelto il presidente;

-              alla composizione delle Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali, che viene ridotta dai 33 membri attualmente previsti dall’articolo 2 del regolamento a 23 membri, di cui vengono specificate le aree di competenza.

 

L’articolo 33, ai commi 1 e 3, reca modifiche testuali a regolamenti di delegificazione. Il comma 2 – con una clausola che andrebbe riformulata in modo più chiaro – fa salvo il potere governativo di regolamentare la materia degli studi di settore anche in presenza di disposizioni di rango legislativo.

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

Talune norme del decreto in esame recano modifiche non testuali o comunque si sovrappongono a disposizioni vigenti. Qualche caso è segnalato con riguardo agli adempimenti previsti; ulteriori esempi relativi a necessità di coordinamento con disposizioni vigenti sono riportati di seguito.

 

L’articolo 5 ridefinisce le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche. Al comma 1, la norma di cui al capoverso 198, ultimo periodo, pare si affianca a quella (non modificata dalla disposizione in esame) recata dall’articolo 2, comma 201, della legge n. 224 del 2007, in base alla quale il Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni riferite dal garante, provvede, se necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

L’articolo 52 novella il D.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurvi due nuove disposizioni volte a disciplinare - nell’ambito della riscossione delle spese di giustizia - le fasi della quantificazione dell’importo dovuto (art. 227-bis) e della successiva riscossione a mezzo ruolo (art. 227-ter). In particolare, nel disciplinare tale procedimento, il decreto legge sopprime la fase dell’adempimento spontaneo da parte del debitore. Conseguentemente, una volta accertato l’importo dovuto, si procede direttamente all’iscrizione a ruolo. In proposito,  andrebbe valutata l’opportunità di:

- chiarire la collocazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 52, ossia se il legislatore intenda inserirle nel Titolo II (Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali) o nel Titolo III (Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali), che però già prevede un Capo I, ovvero se intenda costituire un titolo autonomo del D.P.R. n. 215/2002;

- coordinare le nuove disposizioni con quelle da esse richiamate. Si ricorda, infatti, che, dal momento della stipula delle convenzioni previste dalla legge finanziaria 2008 e per effetto della stessa legge, gli articoli 211, 212 e 213 del D.P.R. n. 215/2002 saranno abrogati.

 

L’articolo 53 statuisce l’obbligo per il giudice, nell’ambito delprocesso del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e la certezza dei tempi. Si segnala l’opportunità di valutare il coordinamento della disposizione introdotta dal comma 2 dell’articolo 53 con l’articolo 430 del codice di procedura civile, che stabilisce i termini per il deposito della sentenza.

 

L’articolo 54 contiene disposizioni volte a ridefinire alcuni aspetti del processo amministrativo. Si rileva in proposito che:

-  il comma 2 contiene dei richiami normativi (all’articolo 2, comma 1, presumibilmente della legge n. 89/2001, e all’articolo 4, comma 1-ter, lettera b), di altro provvedimento) che andrebbero specificati. Si segnala inoltre che la presenza delle sole virgolette finali potrebbe far ritenere che si intendesse formulare la disposizione in termini di novella;

- il comma 3, lettera a) fa riferimento all’articolo 1, primo comma della legge n. 186/1982, mentre la novella andrebbe più correttamente riferita al secondo comma del medesimo articolo.

 

L’articolo 60, comma 7 prevede che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Poiché il comma in esame introduce una disposizione volta a disciplinare le modalità di copertura finanziaria delle leggi, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, andrebbe valutata l’opportunità di riformularla in termini di novella all’articolo 11-ter della legge generale di contabilità (legge n. 468/1978), recante la disciplina della copertura finanziaria delle leggi

 

All’articolo 63, comma 12, andrebbe valutata l’opportunità di completare il riferimento al comma 306, specificando che ci si intende riferire al comma 306 del’articolo 1 della legge n. 244/2007.

L’articolo 71, sia per quanto riguarda le assenze per malattia sia per quanto riguarda i permessi retribuiti, opera una rilegificazione di materie attualmente disciplinate dalla contrattazione collettiva, prevedendo altresì (comma 6) l’inderogabilità delle disposizioni in oggetto da parte dei contratti o accordi collettivi. Si osserva inoltre che, al comma 5 del medesimo articolo, il riferimento all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 sembrerebbe non corretto. Poiché la disposizione in esame fa riferimento ai soli dipendenti portatori di handicap grave, sembrerebbe che la norma di riferimento sia invece l’articolo 33, comma 6, della citata legge n. 104/1992.

 

L’articolo 80, comma 5 consente il rilascio di un permesso provvisorio di guida nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della patente di guida speciale. Tale disposizione risulta identica a quella già contenuta nell’articolo 37, comma 4, della legge n. 448/1998.

 

L’articolo 81, comma 16 rinvia all’aliquota IRES indicata nell’articolo 75 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986 in luogo dell’articolo 77 del medesimo testo unico.

 

Riferimenti a disposizioni abrogate

All’articolo 2, comma 3, si attribuisce all’Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di emanare il regolamento di cui all’articolo 4, terzo comma (rectius: comma 3) della legge n. 249/1997; si tratta di un compito già attribuito all’Autorità dalla disposizione citata, che è stata abrogata dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche).

All’articolo 39, il comma 11 dispone che dalla data di entrata in vigore del provvedimento “trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni”. Tali articoli sono stati abrogati dall’articolo 1, commi 38 e 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

All’articolo 81, comma 11, si richiama l’articolo 9 del DPR n. 602 del 1973, che risulta abrogato ad opera dell’articolo 37 del decreto legislativo n.46 del 1999.

 

Clausola abrogativa esplicita innominata

L’articolo 83, comma 15, secondo periodo contiene una formula abrogativa esplicita innominata (“Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma”). Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 3, lettera g), dispone che “la cosiddetta formula abrogata esplicita innominata (del genere: “tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate” non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”.

 

Disposizioni di interpretazione autentica

All’articolo 20, che reca al comma 1 una norma di interpretazione autentica, l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione dovrebbe risultare, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, nella rubrica.

 

Deroghe esplicite

Alcune disposizioni contengono deroghe a norme specificamente indicate (a titolo esemplificativo: articoli 16, comma 7; 41, comma 7 (prevede la possibilità di derogare ad alcune disposizioni legislative in materia di orario di lavoro con previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro); 57, comma 4; 81, comma 25).

L’articolo 78, comma 4 reca una deroga generica a “disposizioni di legge”.

 

Deroghe allo statuto del contribuente

L’articolo 81, commi 17-20, istituendo una nuova imposta patrimoniale sui cosiddetti fondi immobiliari familiari, deroga implicitamente all’articolo 4 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi”.

L’articolo 81, comma 17 e l’articolo 82, commi 2, 4, 8, 13 e 29 derogano all’articolo 3 della medesima legge n. 212/2000.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di natura ordinamentale e di non immediata applicazione

Il decreto-legge, per la natura dell’intervento previsto, volto ad anticipare la manovra di finanza pubblica per il 2009 in un contesto pluriennale,  reca diverse disposizioni di natura ordinamentale e/o che non risultano di immediata applicazione. In particolare si segnalano, per la loro natura prettamente ordinamentale:

l’articolo 28, che istituisce l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale, che assume le competenze attualmente demandate ad una pluralità di organismi;

l’articolo 39, che istituisce il “libro unico del lavoro”;

l’articolo 60, comma 7, il quale prevede che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Incidenza su disposizioni di delega

Talune disposizioni incidono su disposizioni di delega, con riguardo o ai soggetti titolari della proposta legislativa delegata o ai principi e criteri direttivi della delega stessa. In particolare:

- l’articolo 26, comma 5 apporta una modifica all’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante una delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca. Ai sensi del citato comma 4, i decreti legislativi attuativi della delega sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; il comma in esame prevede, in aggiunta, anche il concerto del ministro per la semplificazione normativa;

- l’articolo 39, comma 10, abrogando il comma 32, lettera d), dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, interviene con modifiche sui principi e criteri direttivi relativi ad una disposizione di delega.

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400/1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”. Tale disposizione è stata interpretata, per costante giurisprudenza del Comitato, in termini estensivi, con riguardo a qualsiasi tipo di incidenza su disposizioni di delega.

 

Previsione di ulteriori adempimenti

Numerose disposizioni demandano la propria attuazione a successivi adempimenti del Governo, in molti casi senza prevedere un termine per la loro adozione. L’indicazione di un termine sembrerebbe particolarmente utile con riguardo alla previsione di decreti a cadenza annuale, come – a titolo esemplificativo –  all’articolo 81,  comma3.

Di seguito si indicano alcune delle tipologie di adempimenti previsti, segnalando gli aspetti di interesse del Comitato.

 

a) regolamenti di delegificazione

All’articolo 25, comma 5 – ove si demanda al Governo l’adozione di regolamenti di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi – andrebbe valutata l’opportunità di sostituire l’espressione: “il Governo è delegato” con la seguente: “il Governo è autorizzato”. Gli interventi di riduzione degli oneri amministrativi  – con formula invero di difficile comprensione – confluiscono nel processo di riassetto normativo di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59[1]. Obiettivo della norma – che meriterebbe eventualmente di essere esplicitato – sembrerebbe quello di definire per relationem – conformemente al modello di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale impone al legislatore di definire le norme generali regolatrici della materia devoluta a regolamenti di delegificazione – i principi e criteri cui devono conformarsi i regolamenti stessi, che nei commi 4 e 8 del citato articolo 20 vengono esplicitati.

 

All’articolo 30, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare le norme generali in materia di controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione, che viene “delegificata”, conformemente al modello della delegificazione previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, cui pure la disposizione in esame si richiama.

 

Agli articoli 38 e 44, nel demandare a regolamenti di delegificazione – rispettivamente - la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico e della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, si indicano espressamente, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le norme generali regolatrici della materia (definite però “principi e criteri” e “principi e criteri direttivi”, sul modello della formula utilizzata per la delega al Governo).

Con riguardo all’articolo 44, si segnala che il Governo già risulta autorizzato a ridisciplinare la materia delle provvidenze non solo all’editoria cartacea ma anche a quella radiofonica e televisiva con regolamenti di delegificazione in forza dell’articolo 2, commi 117 e 118, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il comma 118 prevede tra l’altro che sugli schemi di regolamenti si pronuncino le competenti Commissioni parlamentari. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di novellare la disposizione testé citata.

 

 

b) altri adempimenti

In taluni casi (per esempio: articolo 15, comma 3; articolo 26, comma 2articolo 43, comma 1), si specifica la natura non regolamentare del decreto di cui si prevede l’adozione. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare se lo strumento prescelto risulti sempre idoneo in relazione all’obiettivo perseguito ed alla materia devoluta all’intervento non regolamentare. 

 

L’articolo 26 delinea una nuova procedura per la soppressione di enti pubblici, imperniata sull’adozione di decreti ministeriali volti alla ricognizione degli enti che devono rimanere in vita. Si segnala in proposito che tale nuova procedura si sovrappone a quella già prevista, con diverse modalità, dall’articolo 2, commi 634-636, della legge finanziaria per il 2008, la quale prevede l’adozione di regolamenti di delegificazione, emanati previo parere della Commissione  parlamentare per la semplificazione. Il termine per l’emanazione di uno di tali regolamenti è peraltro stato prorogato dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, attualmente in corso di conversione presso il Senato (A. S. 735).

All’articolo 27, comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di specificare l’organo competente a rideterminare il costo degli abbonamenti alla “Gazzetta Ufficiale”.

All’articolo 35, andrebbe valutata l’opportunità di specificare che ci si intende riferire a regolamenti ministeriali disciplinati dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Peraltro, la disposizione in esame si sovrappone a quanto già disposto dall’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che ha devoluto a regolamenti emanati di concerto dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. In forza di tale disposizione – che potrebbe essere novellata dall’articolo in esame –, è stato emanato il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, oggetto di parziale abrogazione al comma 3.

All’articolo 37, andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità dello strumento normativo prescelto – un decreto ministeriale – per l’abrogazione di disposizioni che potrebbero essere anche di rango superiore.

 

Rimodulazione della spesa

L’articolo 60, comma 6 reca una norma di flessibilità del bilancio, che, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, consente di rimodulare“tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Possono essere oggetto di rimodulazione le spese predeterminate per legge.

Le rimodulazioni tra i programmi possono essere effettuate nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di assestamento del bilancio di previsione, ovvero, per interventi più tempestivi, con decreto del Ministero dell’economia e finanze da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione e alle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. In proposito, si segnala che la previsione riguardante la possibilità di rimodulare la spesa con decreto ministeriale incide sul sistema delle fonti, comportando la possibilità di modificare con atto amministrativo decisioni assunte con legge in conformità all’articolo 81 della Costituzione e alla legislazione contabilistica di attuazione del dettato costituzionale. Proprio in relazione alla delicatezza della questione, il comma in esame dispone che il decreto ministeriale sia sottoposto, con la procedura del doppio parere, all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per il merito e per i profili finanziari e che il parere espresso da queste ultime Commissioni abbia carattere vincolante nel caso in cui si operino rimodulazioni di dotazioni direttamente determinate da disposizioni di legge. In proposito si osserva quanto segue:

- come già segnalato, una disposizione pressoché identica è stata approvata nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie (A. C. 1185);

- la disposizione approvata con riguardo al decreto-legge n. 93/2008 reca un termine per l’espressione del secondo parere parlamentare doppio rispetto a quello previsto dalla norma in esame (venti giorni anziché dieci);

- la previsione della vincolatività del parere parlamentare presuppone evidentemente un’intesa tra le Commissioni competenti per i profili finanziari delle due Camere, in assenza della quale il Governo potrebbe sottostare a vincoli tra loro diversi e perfino contrapposti.

 

Riferimenti normativi interni al testo

Diverse disposizioni (a titolo esemplificativo: articolo 20, commi 7 e 12; articolo 26, comma 2; articolo 29, comma 5; articolo 43, commi 3 e 5) si riferiscono alla “presente legge” anziché “al presente decreto”.

L’articolo 26, comma 2, rimanda, in materia di soppressione di enti, all’«articolo 3, comma 128, della presente legge». Si tratta di un riferimento incongruo, che andrebbe corretto.

L’articolo 58 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un “Piano delle Alienazioni immobiliari”, individuando con delibera dell’esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza. La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali. In proposito si segnala che:

- il riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 1” di cui al comma 7 sembrerebbe dover essere effettuato “ai soggetti di cui al comma 1”;

- la disposizione di cui al comma 9 fa riferimento agli “elenchi di cui all’articolo 1”, mentre sembrerebbe più corretto riferirsi al “Piano di cui al comma 1”.

All’articolo 82, il comma 17 rimanda ai “requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2”; il riferimento dovrebbe intendersi alle lettere a) e b) del comma 18.

 

Coordinamento interno del testo

All’articolo 8, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire a quale termine ci si intenda riferire ove si richiama “il medesimo termine”.

All’articolo 43, comma 1, la lettera e) appare incongrua rispetto all’alinea. In base a quest’ultimo, infatti, dovrebbe indicare le materie oggetto di un successivo decreto ministeriale.

 

Interna corporis

All’articolo 28, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 3 sostituendo l’esplicito riferimento all’espressione del parere da parte delle “Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente” con la dizione generalmente adottata (“Commissioni parlamentari competenti per materia”), che appare più idonea a rispettare quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo la quale (paragrafo 2, lettera g) ) “le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l’organo parlamentare competente (salva l’attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale)”.

 

Terminologia

Il provvedimento in esame utilizza talune espressioni che, per quanto in alcuni casi già presenti nella legislazione vigente, appaiono meritevoli di una verifica ed altre che non rispettano la sintassi della lingua italiana. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti: “efficientamento e diversificazione delle fonti di energia (articolo 1, comma 1, lettera b), erroneamente indicata come a) );  la disposizione recata dal secondo periodo del comma 13 dell’articolo 2 (“Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all’articolo 45”); la norma di cui all’articolo 8, comma 4 (“E’ abrogata ogni incentivazione sancita dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali”); “incrementi premiali di diritti edificatori” (articolo 11, comma 5, lettera b) ); “cronoprogramma” (articolo 11, comma 7); “sottoscrizione dell’accordo di cui all’accordo di cui al comma 5” (articolo 11, comma 8); “apprendistato professionalizzante” (articolo 23, comma 2); all’articolo 41, i commi 11 e 12, anziché utilizzare la formula abrogativa “sono soppresse le parole” utilizzano l’espressione “eliminare le parole”; “Le risorse attualmente previste nello bilancio dello Stato” (articolo 57, comma 2); “elementi segnaletici di capacità contributiva” (articolo 83, comma 9).

 

 

 

La disposizione taglia-leggi

L’articolo 24 dispone l’abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate un certo numero di duplicazioni) riportati nell’allegato A al decreto-legge.

La disposizione – per la quantità delle abrogazioni previste – costituisce una novità a livello statale, mentre a livello regionale sono diverse le leggi di abrogazione generale che sono state approvate, utilizzando formula analoga a quella qui utilizzata: “sono o restano abrogate”. Si tratta di una formula cautelativa, invero giustificata, considerando che non mancano, tra quelli elencati, i provvedimenti già formalmente abrogati anche nel recente passato (cfr. infra, il paragrafo relativo all’allegato).

Le abrogazioni decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto; tale decorrenza andrebbe valutata alla luce del requisito dell’immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Oggetto di abrogazione – come chiarisce la relazione illustrativa – sono “un gran numero di atti di forza di legge che hanno esaurito i propri effetti:

§      leggi provvedimento ad efficacia temporanea;

§      leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l’ordinamento vigente;

§      leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete”.

 

Anche alla luce della tipologia degli atti che vengono espressamente abrogati, che hanno comunque già esaurito i propri effetti, appare suscettibile di verifica il ricorso alla decretazione d’urgenza, in relazione sia ai requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza (la cui valutazione non spetta al Comitato per la legislazione), sia alla presenza nell’ordinamento di una disposizione di delega, nota come taglia-leggi (analogamente alla rubrica dell’articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell’attuazione della quale è stata già compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione in commento, come chiarito nella relazione illustrativa.

 

L’allegato

Per quanto riguarda l’allegato, esso presenta gli atti normativi abrogati in ordine cronologico. Si segnala in proposito che alcune delle leggi regionali di abrogazione generale sopra richiamate hanno utilizzato il criterio cronologico in seconda istanza, procedendo dapprima ad una opportuna classificazione delle leggi per settori. Si rammentano, tra le altre, le leggi regionali della Campania 5 dicembre 2005, n. 21 (“Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia”) e della Toscana 2 aprile 2002, n. 11 (“Semplificazione del sistema normativo regionale – anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative”).

 

 

Dal punto di vista cronologico, si può rilevare quanto segue:

§      52 atti normativi risalgono all’Ottocento;

§      971 sono antecedenti alla entrata in vigore della Costituzione;

§      2.705 sono antecedenti al 1° gennaio 1970 (la data indicata come discrimine dalla delega taglia-leggi);

§      gli ultimi atti normativi abrogati risalgono al 1996.

 

Duplicazioni

In 119 casi, lo stesso atto normativo viene ripetuto due volte: a titolo esemplificativo si segnalano:

§      15 regi decreti: n. 6034/1870, indicato ai nn. 8 e 9 dell’elenco; n. 375/1901, indicato ai nn. 58 e 59; n. 97/1902, indicato ai nn. 62 e 63; n. 523/1902, indicato ai nn. 68 e 69; n. 185/1923, indicato ai nn. 171 e 172; n. 253/1923, indicato ai nn. 176 e 177; n. 976/1923, indicato ai nn. 186 e 187; n. 2903/1923, indicato ai nn. 221 e 227 ; n. 2841/1923, indicato ai nn. 222 e 225; n. 3/1924, indicato ai nn. 245 e 246; n. 164/1931, indicato ai nn. 465 e 467; n. 1413/1936, indicato ai nn. 633 e 634; n. 862/1937, indicato ai nn. 661 e 662; n. 1746/1939, indicato ai nn. 791 e 792; n. 639/1941, indicato ai nn. 869 e 870;

§      99 leggi: n. 7321/1890, indicata ai nn. 37 e 38 dell’elenco; n. 334/1897, indicata ai nn. 49 e 50; n. 23/1901, indicata ai nn. 55 e 56; n. 390/1904, indicata ai nn. 80 e 81; n. 1187/1926, indicata ai nn. 285 e 287; n. 995/1934, indicata ai nn. 553 e 554; n. 118/1936, indicata ai nn. 600 e 601; n. 472/1938, indicata ai nn. 706 e 707; n. 809/1939, indicata ai nn. 759 e 760; n. 961/1939, indicata ai nn. 763 e 768; n. 1123/1939, indicata ai nn. 779 e 781; n. 1450/1936, indicata ai nn. 625 e 628; n. 233/1940, indicata ai nn. 802 e 803; n. 1289/1940, indicata ai nn. 842 e 843; n. 1458/1940, indicata ai nn. 846 e 847; n. 319/1941, indicata ai nn. 865 e 866; n. 786/1941, indicata ai nn. 871 e 874; n. 102/1943, indicata ai nn. 945 e 946; n. 290/1943, indicata ai nn. 949 e 951; n. 530/1947, indicata ai nn. 964 e 965; n. 1379/1947, indicata ai nn. 968 e 969; n. 25/1948, indicata ai nn. 979 e 980; n. 43/1949, indicata ai nn. 1081 e 1082; n. 329/1949, indicata ai nn. 1099 e 1100; n. 103/1950, indicata ai nn. 1134 e 1135 ; n. 674/1950, indicata ai nn. 1156 e 1159; n. 575/1950, indicata ai nn. 1163 e 1164; n. 647/1950, indicata ai nn. 1166 e 1167; n. 927/1950, indicata ai nn. 1180 e 1181; n. 987/1950, indicata ai nn. 1185 e 1186; n. 328/1951, indicata ai nn. 1211 e 1212; n. 1224/1951, indicata ai nn. 1224 e 1225; n. 1186/1951, indicata ai nn. 1231 e 1234; n. 1585/1951, indicata ai nn. 1246 e 1247; n. 113/1952, indicata ai nn. 1266 e 1267; n. 347/1952, indicata ai nn. 1276 e 1277; n. 200/1952, indicata ai nn. 1278 e 1279; n. 703/1952, indicata ai nn. 1305 e 1306; n. 1008/1952, indicata ai nn. 1311 e 1313; n. 2520/1952, indicata ai nn. 1331 e 1335; n. 86/1953, indicata ai nn. 1369 e 1370; n. 150/1953, indicata ai nn. 1372 e 1374; n. 901/1953, indicata ai nn. 1407 e 1409; n. 937/1953, indicata ai nn. 1411 e 1413; n. 980/1953, indicata ai nn. 1414 e 1418; n. 79/1954, indicata ai nn. 1421 e 1422; n. 117/1954, indicata ai nn. 1424 e 1425; n. 343/1954, indicata ai nn. 1449 e 1450; n. 705/1954, indicata ai nn. 1470 e 1479; n. 1142/1954, indicata ai nn. 1492 e 1494; n. 698/1955, indicata ai nn. 1558 e 1559; n. 1111/1955, indicata ai nn. 1576 e 1577; n. 137/1956, indicata ai nn. 1605 e 1606; n. 503/1956, indicata ai nn.. 1615 e 1616; n. 1126/1957, indicata ai nn. 1698 e 1699; n. 1231/1957, indicata ai nn. 1709 e 1710; n. 19/1958, indicata ai nn. 1715 e 1716; n. 43/1958, indicata ai nn. 1721 e 1722; n. 30/1958, indicata ai nn. 1725 e 1726; n. 177/1958, indicata ai nn. 1737 e 1738; n. 258/1958, indicata ai nn. 1749 e 1751; n. 315/1958, indicata ai nn. 1760 e 1761; n. 14/1959, indicata ai nn. 1777 e 1778; n. 134/1959, indicata ai nn. 1783 e 1785; n. 558/1959, indicata ai nn. 1816 e 1817; n. 1079/1959, indicata ai nn. 1831 e 1832; n. 190/1960, indicata ai nn. 1860 e 1861; n. 1327/1960, indicata ai nn. 1912 e 1913; n. 171/1961, indicata ai nn. 1938 e 1941; n. 174/1961, indicata ai nn. 1943 e 1944; n. 195/1962, indicata ai nn. 2016 e 2017; n. 1543/1962, indicata ai nn. 2044 e 2045; n. 1651/1962, indicata ai nn. 2054 e 2055; n. 46/1963, indicata ai nn. 2095 e 2096; n. 145/1963, indicata ai nn. 2103 e 2106 (peraltro la seconda volta è indicata erroneamente come decreto del Presidente della Repubblica); n. 133/1963, indicata ai nn. 2108 e 2111; n. 1460/1963, indicata ai nn. 2151 e 2152; n. 403/1964, indicata ai nn. 2175 e 2177; n. 117/1965, indicata ai nn. 2241 e 2242; n. 223/1965, indicata ai nn. 2248 e 2253; n. 218/1965, indicata ai n. 2249 e 2251 (peraltro la seconda volta è indicata erroneamente come decreto del Presidente della Repubblica); n. 582/1965, indicata ai nn. 2267 e 2268; n. 904/1965, indicata ai nn. 2283 e 2284; n. 970/1965, indicata ai nn. 2285 e 2287; n. 1169/1965, indicata ai nn. 2292 e 2293; n. 1423/1965, indicata ai nn. 2312 e 2313; n. 1081/1966, indicata ai nn. 2371 e 2372; n. 120/1967, indicata ai nn. 2392 e 2393; n. 314/1967, indicata ai nn. 2401 e 2403; n. 283/1967, indicata ai nn. 2407 e 2408; n. 571/1967, indicata ai nn. 2421 e 2422; n. 661/1967, indicata ai nn. 2427 e 2431; n. 1177/1967, indicata ai nn. 2460 e 2461; n. 1220/1967, indicata ai nn. 2468 e 2469; n. 20/1968, indicata ai nn. 2485 e 2487; n. 22/1968, indicata ai nn. 2486 e 2489; n. 389/1968, indicata ai nn. 2544 e 2546; n. 319/1968, indicata ai nn. 2561 e 2562; n. 279/1969, indicata ai nn. 2629 e 2632;

§      3 decreti legislativi: n. 100/1948, indicato ai nn. 981 e 984 dell’elenco; n. 61/1948, indicato ai nn. 982 e 983 ; n. 524/1948, indicato ai nn. 1005 e 1008;

§      2 decreti del Presidente della Repubblica: n. 988/1953, indicato ai nn. 1401 e 1402 dell’elenco; n. 1255/1954, indicato ai nn. 1500 e 1501.

 

Atti normativi richiamati in altra parte del decreto-legge

Al n. 3256 dell’elenco si prevede l’abrogazione della legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo; l’articolo 60, comma 11 dispone nel contempo una riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla medesima legge e dalla legge n. 49/1987 a decorrere dal 2009.

 

Atti normativi i cui effetti non sembrano esauriti

A titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti casi:

- la legge 10 maggio 1976, n. 264, Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall’ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”, indicata al n. 3076, conferisce un aumento al personale del lotto in quiescenza; in costanza del rapporto di quiescenza, tali disposizioni dovrebbero dispiegare tuttora i loro effetti;

- il mutuo autorizzato dalla legge 22 maggio 1976, n. 361, Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n.241,concernente concessione da parte della cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, indicata al n. 3083,risulta ancora in essere.

- la legge 26 gennaio 1982, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, indicata al n. 3286, reca, all’articolo 3 (del decreto-legge), una modifica dell’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; novelle alla stessa legge sono recate anche dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88, indicata al n. 3386. Andrebbe valutata l’opportunità di verificare, in particolare, gli effetti tuttora dispiegati dagli articoli 3, 4 e 5 di tale ultima legge. Si segnala, in proposito, che sia l’articolo 25 della legge n. 833/1978, sia l’articolo 3 della legge n. 595/1985 sono stati oggetto della recente sentenza del TAR Lazio n. 3112/2008, depositata il 14 aprile di quest’anno;

 

 

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana

Il Presidente della Regione Siciliana, con lettera inviata al Presidente del Consiglio, della quale hanno dato notizia le agenzie di stampa, ha segnalato l’inopportunità dell’abrogazione delle norme di attuazione dello Statuto di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1948, n. 507, Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana, indicato al n. 1012, 6 maggio 1948, n. 655, Istituzione di sezioni della corte dei conti per la regione siciliana, indicato al n. 1043, e 7 maggio 1948, n. 789, Esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicato al n. 1050, e della legge di ratifica di quest’ultimo (28 dicembre 1952, n. 4437, Ratifica di decreti legislativi concernenti il ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal governo durante il periodo dell'assemblea costituente, indicata al n. 1351).

 

Atti normativi già espressamente abrogati

Come già accennato, alcuni degli atti normativi elencati risultano già abrogati.

A titolo meramente esemplificativo:

§      la legge 25 giugno 1865, n. 2359, Espropriazioni per causa di pubblica utilità, indicata al n. 2 dell’elenco, risulta già abrogata ad opera dell’articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità) e dell’articolo 58 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

§      la legge 29 maggio 1873, n. 1387, Legge sui consorzi di irrigazione, indicata al n. 10 dell’elenco, è confluita nel testo unico approvato con regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, che è stato abrogato dall’articolo 119 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

§      la legge 30 agosto 1868, n. 4577, Legge concernente i marchi ed i segni distintivi di fabbrica, indicata al n. 6, è stata abrogata dall'articolo 85 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (che abroga anche il regio decreto n. 1970 del 29 luglio 1923, riportato al n. 198, ma limitatamente agli articoli da 5 in poi, ed è stato a sua volta abrogato dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30);

§      il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1256, Impiego della radiotelegrafia e radiotelefonia nei porti del Regno e delle Colonie da parte di navi da guerra estere, indicato al n. 250, risulta già abrogato dall'articolo 19 del regio decreto 24 agosto 1933, n. 2423;

§      la legge 4 agosto 1977, n. 524, Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti, indicata al n. 3120, ha cessato di avere effetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73 della legge  21 novembre 2000, n. 342;

§      la legge 8 agosto 1977, n. 631, Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore, indicata al n. 3121, risulta abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

§      la legge 8 agosto 1977, n. 564, Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre forze armate e degli ufficiali del corpo della guardia di finanza, indicata al n. 3129, risultaabrogata ad opera dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;

§      la legge 20 gennaio 1978, n. 25, Incremento di fondi per il credito cinematografico, indicata al n.3146,risulta abrogata dall'articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

§      la legge 22 maggio 1978, n. 217,Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di stati membri delle comunità europee, indicata al n. 3163, risulta abrogata dall'articolo 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

§      la legge 5 agosto 1978, n. 472, Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché norme per la tempestiva copertura di posti, indicata al n. 3187, risulta abrogata dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

§      la legge 8 luglio 1980, n. 336, Potenziamento e ammodernamento Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indicata al n. 3232, risulta abrogata dall'articolo 35 del decreto legislativo 8/3/2006, n. 139;

§      la legge 29 luglio 1980, n. 385, Norme provvisorie sull’indennità di espropriazione, indicata al n. 3237, risulta abrogata dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 325/2001, con la decorrenza indicata nell’articolo 59 dello stesso decreto e dall’articolo 58 del Dpr n. 327/2001  con la decorrenza indicata nell’articolo 59 dello stesso decreto;

§      gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, Interventi per l’agricoltura, indicata al n.     3270, risultano abrogati dall'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

§      la legge 10 febbraio 1982, n. 38,Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla L. 27 novembre 1980, n. 815, indicata al n.  3288, risulta abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

§      la legge 5 marzo 1982, n. 62,Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, indicata al n. 3293, risulta abrogata prima dall'articolo 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e quindi dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

§      la legge15 maggio 1986, n. 192, Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, indicata al n.  3404, risulta abrogata dall'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

§      la legge 14 febbraio 1987, n. 37, Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonché disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli, indicata al n. 3424,  risulta abrogata dall'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

§      la legge 29 dicembre 1987, n. 546, Indennità di maternità per le lavoratrici autonome, indicata al n. 3431, risulta abrogata dall'articolo 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53);

§      la legge 9 marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, indicata al n. 3459, risulta abrogatadall'articolo 22 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

§      la legge 19 febbraio 1991, n. 50, Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente, indicata al n. 3494, risulta abrogatadall'articolo 15-nonies del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio;

§      la legge 4 dicembre 1993, n. 491, Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, indicata al n. 3536, risulta abrogatadal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

§      con riguardo alla legge 2 giugno 1995, n. 216, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, indicata al n. 3562, si segnala che il decreto-legge n. 101 è stato abrogato dall’articolo 256 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

 

In altri casi, andrebbe effettuata una ulteriore verifica. Per esempio, nell’elenco vengono riportate:

-              al n. 83, la legge n. 137/1905 ma non la legge 12 luglio 1906, n. 332, eppure entrambe erano state abrogate (“in quanto siano contrarie alla presente legge”) dalla legge n. 429/1907;

-              al n. 3081, la legge 14 maggio 1976, n. 389, Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima, della quale andrebbe verificato l’esaurimento degli effetti, ma non le precedenti leggi 28 marzo 1968, n. 479, Provvidenze a favore della pesca marittima, e 16 ottobre 1973, n. 676, Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

 

Provvedimenti modificativi di atti normativi previgenti

In qualche caso, l’elenco include atti normativi volti essenzialmente o esclusivamente alla modifica di atti previgenti, che invece non risultano abrogati. A titolo esemplificativo si segnalano i seguenti:

§      il regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1677, Disposizioni per la prescrizione depositi e modificazioni alla legge sulle casse postali, indicato al n. 170, reca ai primi tre articoli modifiche alla legge n. 2 gennaio 1913, n. 453, non inclusa nell’elenco e che non risulta già espressamente abrogata e, all’articolo 4, dispone l’abrogazione del decreto-legge 17 gennaio 1918, n. 190;

§      il regio decreto 5 maggio 1927, n. 740, indicato al n. 310, reca Modificazioni alle norme contenute nel R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, relative agli esami negli Istituti medi d'istruzione e il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, indicato al n. 193, reca Norme per l'applicazione del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali. Il regio decreto n. 1054/1923 non è incluso nell’elenco e non risulta già espressamente abrogato;

§      la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, indicata al n. 848, reca Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato; entrambi i provvedimenti oggetto di modificazioni non sono inclusi nell’elenco e non risultano già espressamente abrogati;

§      la legge 25 marzo 1943, n. 290, indicata ai nn. 949 e 951, reca Modificazione degli art. 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938-XVI, n. 1165: il testo unico non è incluso nell’elenco e non risulta già espressamente abrogato;

§      la legge 21 marzo 1967, n. 153, indicata al n. 2395, reca Modifica dell'articolo 5 della L. 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri, la quale non è inclusa nell’elenco e non risulta già espressamente abrogata;

§      la legge 27 luglio 1978, n. 393, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al mediocredito centrale nonché concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della comunità europea per l'energia atomica, indicata al n.  3177, novella in più punti la legge n. 227/1977, che non risulta espressamente abrogata e non appare nell’elenco;

§      la legge 4 agosto 1978, n. 479, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, indicata al n. 3184,novella in più punti la legge n. 285/1977, che non risulta espressamente abrogata e non appare nell’elenco;

§      la legge 31 ottobre 1978, n. 708, Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247 ,recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, indicata al n.  3189, si compone di un solo articolo, il quale novella interamente l’articolo 7 della legge n. 247/1977, che non risulta espressamente abrogata e non appare nell’elenco;

§      la legge 6 febbraio 1987, n. 18, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali indicata al n. 3421, reca all’articolo 3, comma 3, una norma di interpretazione autentica. Si segnala, peraltro, che l’articolo 3, comma 1, è stato a sua volta oggetto di una norma di interpretazione autentica ad opera dell’articolo 1, comma 310, della legge finanziaria 2008. l’articolo 4 novella l'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che non risulta espressamente abrogata e non appare nell’elenco;

§      la legge 26 aprile 1993, n. 126, Modifiche alla Legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un Testo Unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, indicata al n. 3524, novella la legge n. 121/1991, che non risulta abrogata e non appare nell’elenco;

§      con riguardo alla legge 25 maggio 1993, n. 160, Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale, indicata al n. 3525, si segnala che l’articolo 2 modifica l’articolo 509 del testo unico delle leggi per le elezioni della camera dei deputati, che risulta ancora in vigore (dpr 361/1957); analogamente, l’articolo 3 modifica gli articoli 47 e 48 del testo unico per le elezioni comunali (dpr n. 570/1960, in vigore);

§      la legge 25 gennaio 1994, n. 54, Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, indicata al n. 3542, aggiunge due periodi all’articolo 5, comma 1, della legge n. 58!992, che non risulta abrogata e non figura nell’elenco;

§      con riguardo alla legge 27 dicembre 1994, n. 738,          Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, indicata al n. 3555, si segnala che il decreto-legge n., 487/1992, da essa interpretato e modificato, non risulta abrogato e non appare nell’elenco;

§      con riferimento alla legge 30 maggio 1995, n. 265, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate degli anni 1993-1994, indicata al n. 3565, si segnala che iprimi 5 articoli incidono sui precedenti decreti-legge nn. 646 e 691 del 1994, convertiti in legge, che non risultano abrogati e non sono nell’elenco.

 

Provvedimenti abrogativi di atti normativi previgenti

Numerosi provvedimenti inclusi nell’elenco contengono al loro interno disposizioni volte all’abrogazione di atti normativi previgenti.

 

Disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale

Il Testo unico delle disposizioni concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, indicato al n. 1511, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 4-10 aprile 1962, n. 32.

 

Leggi che concorrono al ciclo annuale di bilancio

Nell’elenco sono comprese due delle tipologie di leggi che annualmente concorrono al ciclo annuale di bilancio: assestamento e bilancio di previsione.

Tra le leggi di assestamento, non figurano nell’elenco quelle relative agli anni: dal 1983 al 1986; 1995 e 1996 (data ultima dei provvedimenti abrogati).

Tra le leggi di bilancio, figurano soltanto quelle relative agli anni finanziari 1977, 1982, 1983, 1987, 1988, 1991, 1994 e 1996.

 

Indicazione del titolo

In numerosi atti normativi, il titolo non viene indicato nella sua interezza ovvero si riscontrano numerosi refusi[2].

 

Atti normativi del periodo fascista

Gli atti normativi del periodo fascista vengono in genere indicati anche con l’indicazione dell’anno dell’era fascista di riferimento, espresso con i numeri romani[3].



[1]    L’articolo 20 della legge n. 59/1997 prevede la presentazione del Governo al Parlamento del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo, che a sua volta demanda normalmente la disciplina delle diverse materie a decreti legislativi e regolamenti di delegificazione.

[2]    A titolo esemplificativo, si segnalano gli ati normativi indicati ai nn. 7, 19, 26, 34, 37, 39, 41, 46, 54, 65, 66, 79, 82, 84, 85, 94, 104, 119, 128, 140, 141, 143, 145, 150, 173, 229, 230, 247, 254, 262, 267, 268, 280, 292, 312, 317, 341, 342, 355, 356, 358, 397, 400, 420, 424, 427, 433, 443, 453, 460, 472, 476, 477, 497, 502, 503, 510, 512, 518, 527, 529, 546, 552, 553, 560, 569, 576, 580, 599, 602, 610, 623, 631, 637, 645, 647, 650, 668, 670, 678, 692, 693, 696 e 704.

[3]    A titolo esemplificativo, si segnalano gli atti normativi indicati ai nn. 567, 575, 583, 585, 586, 589, 597, 598, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628. 629, 630, 631, 636, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 681, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695 e 696.