Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - D.L. 93/2008 - A.C. 1185
Riferimenti:
AC N. 1185/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 3
Data: 04/06/2008
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
ICI   LAVORO STRAORDINARIO
LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA   MUTUI EDILIZI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 

 

 


Camera dei deputati

xvi legislatura

 

servizio studi

 

 

 

note per il comitato per la legislazione

 

Disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie

D.L. 93/2008

A.C. 1185

 

 

n. 3

 

 

 

 4 giugno 2008


 

INDICE

 

 

Dati identificativi                                                                                                1

Struttura e oggetto                                                                                            2

§      Contenuto                                                                                                        2

§      Tipologia del provvedimento                                                                            3

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia                                                3

§      Collegamento con lavori legislativi in corso                                                    3

Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis  e 16-bis del regolamento                                                                                                       5

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni                                                   5

§      Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione                       5

§      Chiarezza e proprietà della formulazione del testo                                         7

 

 


Dati identificativi

 

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

1185

Numero del decreto-legge

93/2008

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Settore d’intervento

 

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

6

§       testo approvato dal Senato

--

Date

 

§       emanazione

27 maggio 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

27 maggio 2008

§       approvazione del Senato

--

§       assegnazione

28 maggio 2008

§       scadenza

28 luglio 2008

Commissioni competente

Commissioni Riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)

Stato dell'iter

All’esame della Commissione in sede referente

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di 6 articoli.

Come indicato nel titolo del provvedimento, gli articoli 1, 2 e 3 recano interventi di diversa natura, accomunati dalla identica finalità di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

In particolare, l’articolo 1 dispone la totale esenzione dall’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l’immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all’abitazione principale.

I commi da 1 a 5 dell’articolo 2 introducono, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria.

Il comma 6 dell’articolo 2 dispone l’ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.

L’articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l’importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006.

L’articolo 4 interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 (in corso di conversione), il quale dispone l’erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità.

L’articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della legge finanziaria 2008. A fini di copertura finanziaria degli oneri vengono altresì utilizzate le risorse destinate a opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.363,5 milioni di euro), originariamente stanziate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

I commi 3 e 4 recano norme volte alla maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale. In particolare, il comma 3 introduce un nuovo meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, consentendo di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. La possibilità di rimodulazione trova dei limiti per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Non è invece esclusa la possibilità di rimodulare le spese predeterminate per legge. Inoltre, per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi il secondo periodo del comma pone un limite massimo “del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione”.

Il comma 4 istituisce un “Fondo per le esigenze gestionali” nello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di  euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, desinato ad essere utilizzato ai fini del  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come già segnalato, l’articolo 4interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 (in corso di conversione).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.


 

Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis
e 16-bis del regolamento

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Come indicato nel titolo, gli articoli 1, 2 e 3 recano interventi di diversa natura, accomunati dalla identica finalità di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie; si tratta di interventi per lo più puntuali (eliminazione dell’ICI sulla prima casa; detassazione degli straordinari; rinegoziazione dei mutui per la prima casa), con l’eccezione dell’articolo 1, comma 7, che sospende in via generale, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

L’articolo 4interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 (in corso di conversione).

L’articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, ad eccezione dei commi 3 e 4, che  contengono disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Alcune disposizioni (articolo 5, commi 9, lettera b), 10, lettere a) e c) e 11) perseguono l'obiettivo di ridurre alcune autorizzazioni di spesa e di modificare alcuni termini previsti da disposizioni legislative vigenti adottando una tecnica della novellazione che - pur non conforme a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui andrebbe evitata la modifica di singole parole - appare tuttavia coerente nel caso di specie con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una sua più agevole comprensione.

 

 

L’articolo 1, comma 3, in materia di ICI, abroga la norma (articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992) che, medianterinvio (all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 437 del 1996[1]) confermava la potestà dei comuni di deliberare un’aliquota ICI ridotta in favore di alcuni soggetti. Le disposizioni oggetto di rinvio sembrano in effetti superate dalla normativa in esame  con l’eccezione della previsione relativa alla possibilità di deliberare aliquote ICI agevolate per gli immobili locati come “prima casa”. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in commento, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, apportando al citato decreto-legge n. 437/1996 le modifiche conseguenti alla nuova disciplina.

 

Con riguardo all’articolo 2, si segnala che l’articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) stabilisce che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno”.

 

L’articolo 5, comma 12, reca al primo periodo una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non andrebbe utilizzata in quanto “superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”. Il secondo periodoriduce “comunque” tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura delle “disposizioni legislative rideterminate.

 

 

Come già segnalato, l’articolo 4interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto-legge (in corso di conversione) 23 aprile 2008, n. 80 (A. C. 1094, sul quale il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere nella seduta del 27 maggio 2008). Si segnala inoltre, che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 30 maggio 2008, ha approvato un ulteriore decreto-legge, che reca disposizioni riguardanti la privatizzazione della compagnia.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All’articolo 2, comma 2, il primo periodo dispone che le somme soggette a regime agevolato non concorrono alla determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito. Il secondo periodo afferma che i predetti redditi sono computati ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. In proposito si osserva che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è utilizzato anche ai fini dell’accesso a prestazioni assistenziali.

 

All’articolo 5, come già segnalato, i commi 3 e 4 contengono disposizioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella rubrica (che si riferisce esclusivamente alla “copertura finanziaria”), finalizzate a dare maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale. In particolare, il comma 3, primo periodo, stabilisce che “con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito”. Il secondo periodo dispone che “le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito del programma interessato dalla riduzione”. In questo modo, la disposizione in esame autorizza a modificare con decreto ministeriale oggetto di semplice comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari autorizzazioni di spesa stabilite con norma primaria ovvero a rimodulare gli stanziamenti di unità previsionali di base oggetto di deliberazione parlamentare in sede di esame del bilancio di previsione.  Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire:

-                    se il primo periodo costituisca una disposizione autonoma volta ad autorizzare in via generale e permanente le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa (nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi), ovvero se debba essere letto in combinato disposto con il secondo periodo del comma;

-                    se il secondo periodo si riferisca esclusivamente alla riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dal comma 1 del medesimo articolo 5, come specifica la relazione tecnica, ovvero sia una disposizione volta ad introdurre a regime una nuova disciplina delle riduzioni di spesa.



[1]    Decreto-legge 8 agosto1996, n. 437, “Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.