Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Decreto-legge n. 112/2008 A.C. 1386 - Emendamenti approvati dalla Camera dei deputati
Riferimenti:
AC N. 1386/XVI   DL N. 112 DEL 25-GIU-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 3
Data: 23/07/2008
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   ECONOMIA NAZIONALE
FINANZA PUBBLICA   ORGANIZZAZIONE FISCALE
PIANI DI SVILUPPO   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Decreto-legge n. 112/2008
A.C. 1386

Emendamenti approvati
dalla Camera dei deputati

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/3

 

 

23 luglio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

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File: BI0019.doc


 

I N D I C E

 

 

 

 

 

 

Tavola di raffronto della numerazione assunta dagli articoli del D.L. n. 112 del 2008 nel corso dell’esame parlamentare (A.C. 1386)3

Emendamenti al decreto-legge n. 112/2008 approvati dalle Commissione V bilancio e VI finanze della Camera. 13

Emendamento Dis. 1.1 del Governo approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati117

 


 

Tavola di raffronto della numerazione assunta
dagli articoli del D.L. n. 112 del 2008
nel corso dell’esame parlamentare (A.C. 1386)


Rubrica

A.C. 1386

A.C. 1386-A

Maxi-em.

Finalità ed ambito di intervento

1

1

1

Banda larga

2

2

2

Start up

3

3

3

Strumenti innovativi di investimento

4

4

4

Sorveglianza dei prezzi

5

5

5

Sostegno all’internazionalizzazione alle imprese

6

6

6

Distretti produttivi e reti di imprese

 

6-quinquies

6-bis

Banca del Mezzogiorno

 

6-sexies

6-ter

Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate

 

6-bis

6-quater

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

 

6-ter

6-quinquies

Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria

 

6-quater

6-sexies

“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica

7

7

7

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

8

8

8

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi

9

9

9

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni

10

10

10

Piano casa

11

11

11

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

12

12

12

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico e interventi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico

13

13

13

Expo Milano 2015

14

14

14

Infrastrutture militari

 

14-bis

14-bis

Costo dei libri scolastici

15

15

15

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

16

16

16

Progetti di ricerca di eccellenza

17

17

17

Reclutamento del personale delle società pubbliche

18

18

18

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

19

19

19

Disposizioni in materia contributiva

20

20

20

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

21

21

21

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

22

22

22

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

23

23

23

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

23-bis

23-bis

“Taglia-leggi”

24

24

24

“Taglia-oneri” amministrativi

25

25

25

“Taglia-enti”

26

26

26,
commi 1-5

Soppressione dell’unità di monitoraggio

 

26-bis

26,
commi 6-7

 “Taglia-carta”

27

27

27

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

28

28

28

Trattamento dei dati personali

29

29

29

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

30

30

30

Durata e rinnovo della carta d’identità

31

31

31

Strumenti di pagamento

32

32

32

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

33

33

33

Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

34

Soppresso

 

Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

35

35

35

Class action

36

36

36, comma 1

Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie

 

36-bis

36,
comma 1-bis

Certificazioni e prestazioni sanitarie

37

37

37

Impresa in un giorno

38

38

38

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

39

39

39

Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

40

40

40

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

41

41

41

Accesso agli elenchi dei contribuenti

42

42

42

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa

43

43

43

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

44

44

44

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

45

45

45

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

46

46

46

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

 

46-bis

46-bis

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

47

47

47

Risparmio energetico

48

48

48

Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni

49

49

49

Cancellazione della causa dal ruolo

50

50

50

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

51

51

51

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

52

52

52

Razionalizzazione del processo del lavoro

53

53

53

Accelerazione del processo amministrativo

54

54

54

Accelerazione del contenzioso tributario

55

55

55

Disposizioni transitorie

56

56

56

Servizi di Cabotaggio

57

57

57

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

58

58

58

Finmeccanica S.p.a.

59

59

59

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

60

60

60

Ulteriori misure di riduzione della spesa e abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

 

60-bis

61

Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

61

Soppresso

 

Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali

62

62

62

Esigenze prioritarie

63

63

63

Cinque per mille

 

63-bis

63-bis

Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze

 

63-ter

60,
co. 8-quater

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

64

64

64

Forze armate

65

65

65

Turn over

66

66

66

Contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

67

67

67

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

68

68

68

Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali

69

69

69

Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

70

70

70

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

71

71

71

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

72

72

72

Part time

73

73

73

Riduzione degli assetti organizzativi

74

74

74

Autorità indipendenti

75

Soppresso

 

Patto di stabilità interno

77

77

77,
commi 1-2

Fondo unico regionale

 

77-bis

77, commi
da 2-bis
a 2-quater

Patto di stabilità interno per gli enti locali

 

77-quater

77-bis

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

77-ter

77-ter

Modifiche della Tesoreria unica

 

77-quinquies

77-quater, commi 1-10

Eliminazione della rivelazione dei flussi trimestrali di cassa

 

77-sexies

77-quater, comma 11

Disposizioni urgenti per Roma capitale

78

78

78

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

79

79

79, commi
da 1 a 1­-ter

Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale

 

79-bis

79,
co. 1-quater

Revisione normativa del sistema delle tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale

 

79-ter

79,
co. 1-quinquies e 1-septies

Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario

 

79-quater

79,
co. 1-sexies

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

80

80

80

Settori petrolifero e del gas

81

81

81

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative

82

82

82

Efficientamento dell’amministrazione finanziaria

83

83

83, co. 1 -
co. 28-quinquies

Attuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

83-novies

83,
co. 28-sexies

Coordinamento del servizio nazionale di riscossione

 

83-decies

83,
co. 28-septies

Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione

 

83-bis

83, commi da 28-octies a 28-duodecies

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi

 

83-ter

83-bis, commi 1-2

Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto

 

83-quater

83-bis, commi 3-11

Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore

 

83-quinquies

83-bis, commi 12-13

Sanzioni

 

83-sexies

83-bis, commi 14-16

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

 

83-septies

83-bis, commi 17-22

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto

 

83-octies

83-bis, commi 23-31

Copertura finanziaria

84

84

84

Entrata in vigore

85

85

85


Emendamenti al decreto-legge n. 112/2008 approvati
dalle Commissione V bilancio e VI finanze della Camera


Articolo 2 – Banda larga

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

2.66

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 13 precisando che per gli aspetti non regolati dall’articolo in esame, relativamente ai lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’installazione di reti e impianti in fibra ottica, si applica il regime sanzionatorio previsto dal DPR n. 380 del 2001 che disciplina in via generale la procedura della DIA per le opere edilizie. .


Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

4.9
nuova formulazione

Governo

15.7 nott.

Aggiunge il comma 1-bis il quale prevede che con decreto del Ministero dell’economia la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo compresi quelli relativi ai fondi strutturali e quelli per i quali il Fondo europeo per gli investimenti può essere movimentato. La partecipazione della Cassa è definita sulla base di un regolamento che fissi il sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché delle garanzie prestate dai soggetti beneficiari diversi dalla PA, in modo da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria, nonché sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali.

 


Articolo 5 – Sorveglianza dei prezzi

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 1, che ridefinisce le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attraverso la novella dei commi 198 e 199, art. 2, della legge finanziaria 2008. In particolare:

§         la modifica al comma 198 prevede la verifica da parte del garante delle segnalazioni delle Associazioni riconosciute dai consumatori, e l’analisi di ulteriori segnalazioni, in luogo della semplice attività di analisi delle segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento, prevista dal testo originario dell’art 5;

§         la modifica al comma 199 prevede la tempestiva pubblicazione nel sito dell'Osservatorio dei prezzi e l’aggiornamento dei quadri di confronto dei prezzi dei principali beni di consumo, specie quelli alimentari ed energetici, elaborati a livello provinciale.


Articolo 6-bis - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.045 nuova formulazione

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 6-bische dispone la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate a favore di amministrazioni centrali e regionali, che risultano ancora non impegnate alla data del 31 maggio 2008, ovvero programmate nell’ambito delle Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro tale termine.

E’ fatto salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sia effettuata nella percentuale dell’85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del Centro Nord (sub em. Ventura 0.6.045.10 rif.).

0.6.045.11

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 1 precisando che la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 sia indicata (anziché proposta) dai Ministri competenti

0.6.045.10 riformulato

Ventura (PD)

15.7 nott.

Modifica il comma 1 facendo salvo il principio della ripartizione percentuale delle risorse del Fondo tra Mezzogiorno e Centro Nord.


Articolo 6-ter - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.046 nuova formulazione

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 6-terche istituisce, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche). Sul Fondo confluiscono le risorse nazionali previste per l’attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali definite dal CIPE con delibera n. 166 del 2007, con esclusione di quelle risorse che alla data del 31 maggio 2008 siano già state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della “premialità”.

Il comma 2 (riformulato dai sub em. Relatori 0.6.046.19 e O. Napoli 0.6.046.9) prevede che la dotazione del fondo venga ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

Lo schema di delibera del CIPE relativa alla ripartizione del Fondo è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (sub em. 0.6.046.20 Relatori). E’ fatto salvo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo sia effettuata nella percentuale dell’85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del centro Nord (sub em. Boccia 0.6.046.18).

E’ prevista la possibilità di ridefinizione dei programmi operativi nazionali (PON) finanziati con risorse comunitarie.

Il comma 3 riconosce alla concentrazione da parte delle Regioni sulle infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del QSN il valore di “principio fondamentale” ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tale principio sarà applicato in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottutilizzate (FAS) e in sede di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi comunitari.

0.6.046.19 nuova formulazione

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 2 precisando che la proposta al CIPE di ripartizione delle risorse del Fondo sia effettuata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anziché dai Ministri competenti.

0.6.046.18

Boccia (PD)

15.7 nott.

Modifica il comma 2 inserendo il principio in base al quale la ripartizione delle risorse del Fondo sia effettuata nella percentuale dell’85% in favore delle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% in favore delle regioni del centro Nord.


0.6.046.20

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 2 disponendo che lo schema di delibera del CIPE relativa alla ripartizione del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale sia trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

0.6.046.9

0.6.046.14

0.6.046.2

0.6.046.3

O. Napoli (PDL)
Occhiuto (UDC)
Misiani (PD)
Messina (IDV)

15.7 nott.

Modifica il comma 2 precisando che la delibera del CIPE di riparto delle risorse del Fondo sia approvata sentita la Conferenza Unificata anziché la Conferenza Stato-Regioni.

 


Articolo 6-quaterRicognizione delle risorse della programmazione unitaria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.049

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 6-quaterche autorizza la Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero dello sviluppo economico (sub em. 06.049.6 Relatori) ad effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate relative a progetti finanziati a valere sui fondi di cofinanziamento nazionale e che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione. La Presidenza dovrà individuare quelle risorse che non sono state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

All'esito della ricognizione e nel termine massimo di 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, la Presidenza del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi (comma 2).

II CIPE approva l'intesa e delibera gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione dell’intesa stessa. Il sub em. 06.049.6 Relatori prevede inoltre che la riprogrammazione delle risorse deve essere trasmessa al Parlamento ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 3).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dell'intesa e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma, sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo, di concerto con il Ministro degli affariregionali (sub. em. Boccia 06.049.4) (comma 4).

Ai sensi del comma 5, le intese istituzionali di programma costituiscono la sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-bis, co. 3, della presente legge (rectius decreto). La disposizione richiamata riconosce alla concentrazione da parte delle Regioni sulle infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del QSN il valore di “principio fondamentale” ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tale principio sarà applicato in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e in sede di ridefinizione dei programmi finanziati dai fondi comunitari.

0.6.049.6

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 1, prevedendo che la ricognizione delle risorse sia effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

0.6.049.7

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 3, stabilendo che prima dell’approvazione da parte del CIPE la riprogrammazione delle risorse deve essere trasmessa al Parlamento ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

0.6.049.4
Nuova formulazione

Boccia (PD)

15.7 nott.

Modifica il comma 4 precisando che le intese istituzionali di programma siano sottoscritte dal Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affariregionali.

 


Articolo 6-quinquiesDistretti produttivi e reti di imprese

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.050

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 6-quinquiesche estende l’applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi introdotte dalla legge finanziaria 2006 (L. 266/05, art 1, co. 366 ss), alle “reti e catene di fornitura” (le cui caratteristiche saranno definite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico) (commi 1 e 2).

Il comma 3 modifica le norme sui distretti contenute nella legge finanziaria per il 2006 prevedendo:

§       la previa intesa con la Conferenza permanente Stato - regioni, sentite le regioni interessate, per l’adozione del DM destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi (comma 366);

§       la novella, al comma 368, lett. a) dei numeri da 1 a 15, con la quale:

a)       si prevede l’emanazione di un regolamento (ex L. 3 400/88) per disciplinare apposite semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti;

b)       si conferma la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione di propri contributi nel rispetto delle norme comunitarie;

§       la previa intesa con la Conferenza permanente Stato - regioni per l’adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia che fissano le modalità applicative delle disposizioni del numero 1 e 2, comma 368, lett. b), concernenti le disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi;

§       la soppressione del comma 370, che affida le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale.

0.6.050.3
riformulato

Borghesi (IDV)

15.7 nott.

Modifica l’articolo aggiungendo, ove compaiono, le parole “reti d’impresa” le parole “e catene di fornitura”.


Articolo 6-sexies - Banca del Mezzogiorno

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

6.047

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 6-sexiesche istituisce la “Banca del Mezzogiorno S.p.A”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene nominato il Comitato promotore. Il decreto dovrà fissare, altresì, i criteri per la redazione dello Statuto, le modalità di composizione dell’azionariato, per l’acquisizione di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari, le modalità di accesso a fondi e finanziamenti internazionali. Viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale. Tale importo dovrà essere restituito allo Stato entro 5 anni dall’inizio dell’operatività della Banca, a seguito della cessione alla Banca delle azioni ad esso intestate, salvo una.


Articolo 7 – Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

7.6
riformulato

Marsilio (PDL)

15.7 nott.

Modifica il comma 1 aggiungendola lettera d-bis) che inserisce tra gli obiettivi della “Strategia energetica nazionale” previsti dalla norma la promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione.

 


Articolo 8 – Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

8.6

Viola (PD)

13.7 nott.

Modifica il comma 1 stabilendo che ai fini dell’attività di accertamento volta alla verifica della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, il Ministro dell’ambiente si avvale dell’Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).

8.11 riformulato

Relatori

13.7 nott.

Modifica il comma 1 stabilendo che nell’attività di accertamento volta alla verifica della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste il Consiglio dei Ministri agisca d’intesa con la Regione Veneto.

 


Articolo 11 – Piano casa

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

11.79

Governo

11.7 pom.

Sostituisce l’articolo 11, introducendo nella procedura di approvazione delpiano nazionale di edilizia abitativa, l’adozione di un DPCM previa delibera CIPE (già prevista) ed eliminando il riferimento alla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L’intervento è ricondotto alla finalità di garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo (per i quali, ai sensi del Titolo V, lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 Cost, vi è la competenza esclusiva dello Stato).

Il comma 4 reca le modalità di approvazione, con DPCM, previa delibera CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 281/1997, degli accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa. Dispone che decorsi 90 giorni senza l’acquisizione dell’intesa, gli accordi possono essere approvati (vedi sub. em. 0.11.79.84).

Le procedure di realizzazione degli interventi (comma 5) sono realizzate anche attraverso le disposizioni del capo Capo III del Codice appalti (Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori) (v.sub.em. Armosino 0.11.79.9).

Il comma 6 (introdotto dal sub. em. Montagnoli 0.11.79.37) prevede che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale siano finalizzati a migliorare e diversificare l’abitabilità, in particolare nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano, anche tramite interventi di sostituzione edilizia.

Il riferimento alle disposizioni del Capo IV (Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) rimane come alternativa al comma 7. Tra le modalità di realizzazione vi è la cessione di diritti edificatori per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica, da destinare alla locazione a canone agevolato (v. sub. em. 0.11.79.9).

Il nuovo comma 10 prevede la stipula di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa se coinvolto, le Regioni e gli enti locali per la destinazione di una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, agli interventi previsti nel presente articolo.

Il comma 13 (introdotto dal sub. em. Montagnoli 0.11.79.37) prevede che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, tra requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi è introdotto, per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.

0.11.79.40 riformulato

Simonetti (Lega Nord)

11.7 nott.

Modifica il comma 2, lettera g) prevedendo che il piano casa sia destinato agli immigrati regolari a basso reddito che siano residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.

0.11.79.78

Messina (IDV)

11.7 pom.

Modifica il comma 3, lett. b) specificando che l’incremento del patrimonio abitativo di edilizia con risorse derivanti anche da alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore di occupanti muniti di titolo legittimo, deve avvenire nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

0.11.79.8

Armosino
(PDL)

11.7 pom.

Modifica il comma 3, lett. c) specificando più dettagliatamente il riferimento normativo (parte II, titolo III, capo III del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. n. 163/2006) in relazione alla promozione da parte di privati degli interventi.

0.11.79.84 riformulato

0.11.79.13

0.11.79.82

Causi (PD) riform.

O. Napoli (PDL)

Messina (IDV)

11.7 pom.

Modifica il comma 4, introducendo le modalità di approvazione degli accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, prevedendo altresì che decorsi 90 giorni senza l’acquisizione dell’intesa, gli accordi possono essere approvati.

0.11.79.9
riformulato

Armosino (PD)

11.7 pom.

Modifica il comma 5, prevedendo che le procedure di realizzazione degli interventi relativi al piano casa seguano anche la procedura di cui al Capo III, titolo III, parte seconda del codice degli appalti. E’ modificata inoltre la lettera e) del comma 5, prevedendo - relativamente alle modalità di realizzazione degli interventi - che la cessione di diritti edificatori avvenga anche per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica, da destinare alla locazione a canone agevolato.

0.11.79.7 riformulato

Rampelli (PDL)

11.7 pom.

Aggiunge il comma 6 che prevede che i programmi integrati di promozione di edilizia sociale siano finalizzati a migliorare l’abitabilità, in particolare nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano, anche tramite interventi di sostituzione edilizia.

0.11.79.88

Relatori

11.7 pom.

Modifica il comma 1 disponendo che il piano nazionale di edilizia abitativa venga approvato dal CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e di trasporti.

Modifica il nuovo comma 9 precisando che le modalità di attuazione del piano nazionale, di cui al D.Lgs. n. 163/2006, avvengano con le modalità di approvazione prevista dall’articolo 161 (Intesa Stato regioni nell’ambito del CIPE allargato ai presidente delle regioni interessate.


0.11.79.12 riformulato

0.11.79.81 riformulato

0.11.79.85 N.F.

O. Napoli (PDL)

Messina (IDV)

Fontanelli (PD)

11.7 pom.

Modifica il nuovo comma 12 escludendo, tra le risorse che confluiscono nell’apposito fondo per il “Piano casa”, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse relative al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, previsto dall’art. 21 del D.L. n. 159/2007. Analogamente, non confluiscono nel fondo per il “Piano casa” le risorse relative ai programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II”, di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 159/07 già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e già impegnate.

0.11.79.37

Montagnoli (Lega Nord)

11.7 nott.

Aggiunge il comma 13prevedendo per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 5 anni nel territorio regionale quale requisito minimo per beneficiare del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

 


Articolo 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

12.8

Governo

15.7 nott.

Introduce modifiche all’articolo 12, in materia di Alta velocità. Tale articolo ha disposto l’abrogazione dei commi 8-septiesdeces, 8-duodevicies e 8-undevicies dell’articolo 13 del decreto legge n. 7/2007, relative alla revoca delle concessioni rilasciate dall’Ente ferrovie dello Stato alla società TAV Spa.

La lett. a) dell’emendamento prevede che venga soppresso il riferimento al comma 8-duodevicies; tale comma non risulta quindi più abrogato. Si ricorda che il comma 8-duodevicies modifica l’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, prevedendo che l’indennizzo dovuto dalla pubblica amministrazione, nei casi di revoca di un atto amministrativo che incida su rapporti negoziali, venga parametrato al solo danno emergente e tenga conto sia della conoscenza - o conoscibilità – da parte dei contraenti della contrarietà all’interesse pubblico dell’atto stesso, sia dell’eventuale concorso dei contraenti alla erronea valutazione della compatibilità dell’atto con l’interesse pubblico.

La lett. b) aggiunge al comma 1 un comma 1-bis, con il quale si modifica l’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, reintroducendo il testo di cui all’articolo 13, comma 8-duodevicies, del d.l. n. 7/2007, precedentemente abrogato dalla lettera b) dell’articolo 12 in esame.

 


Articolo 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico e interventi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 2, lettera b), in materia di requisiti per accedere al diritto di opzione all’acquisto, escludendo coloro che siano proprietari di un’altra abitazione o siano morosi nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

Aggiunge il comma 3-bis, che prevede l’istituzione di un fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Aggiunge il comma 3-ter, che prevede che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954, per l'eliminazione delle abitazioni malsane, che non siano stati ancora trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Aggiunge il comma 3-quater che istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio”, con una dotazione di 60 milioni per il 2009, di 30 milioni per il 2010 e di 30 milioni per il 2011, per la concessione di contributi statali finalizzati alla realizzazione di interventi per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori. Alla ripartizione delle risorse del fondo e alla individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La copertura degli oneri è posta per 30 milioni di euro nel 2009 a valere sul Fondo speciale di conto capitale e per 30 milioni di euro per il 2009, 2010 e 2011 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (vedi sub em. Relatori 0.60.02.59).

E’ conseguentemente modificata la Rubrica dell’articolo: Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico e interventi per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico”.

 


Articolo 14-bisInfrastrutture militari

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

14.07

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 14-bis recante disposizioni in materia di infrastrutture militari.

Il nuovo articolo novella in più parti il comma 13-ter dell’articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, che, tra l’altro, ha attribuito al Ministero della difesa, di concerto con l’Agenzia del demanio, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima. Nello specifico, le modifiche riguardano:

§       la proroga al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale individuare gli immobili da dismettere;

§       la sostituzione del termine del 31 dicembre 2008 per la consegna all’Agenzia del demanio degli immobili dimessi, con la nuova previsione che subordina tale consegna all’avvenuto completamento delle procedure di riallocazione del patrimonio infrastrutturale in uso;

§       la soppressione del riferimento al valore complessivo di 2.000 milioni di euro da conseguire in conseguenza delle dismissione da realizzare nell’anno 2008;

§       la previsione che tale riallocazione possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati;

§       la previsione concernente l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della richiamata riallocazione, nonché delle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. I fondi sono determinati dalla legge finanziaria: al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle dismissione degli immobili del Ministero della difesa; al fondo di parte corrente affluiscono anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali fuori uso della Difesa.

0.14.07.7

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 3, lett. a),comprendendo nella norma anche la valorizzazione dei beni che possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 58 del presente decreto (valorizzazione del patrimonio immobiliare da parte di regioni, comuni e altri enti locali mediante l’approvazione della “Piano delle alienazioni immobiliari).

Modifica il comma 3, aggiungendo la nuova lett. d), che stabilisce che i proventi derivanti dalle procedure di alienazione, permute e valorizzazioni di cui alla lett. a), possono essere destinati alle esigenze funzionali del Ministero della difesa, dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati.

 


Articolo 20 – Disposizioni in materia contributiva

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

20.24

Governo

15.7 nott.

Modifica i commi da 7 a 9, recanti norme sulla riunificazione dei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale.

Più specificamente:

§       modificando il comma 7, si dispone che nei procedimenti sopra richiamati, il giudice disponga d’ufficio la riunificazione ai sensi dell’articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non solamente a fronte di una pluralità di domandeche frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, ma anche a fronte di una pluralità di azioni esecutive;

§       modificando il comma 8, si dispone che, in mancanza della suddetta riunificazione, il giudice dichiara, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, l’improcedibilità delle domande successive alla prima e la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive, mentre il testo precedente prevedeva solamente la possibilità per il convenuto di richiedere l’improcedibilità della domanda in ogni stato e grado del procedimento;

§       modificando il comma 9,si stabilisce che, laddove la riunificazione non sia stata osservata, il giudice sospende il giudizio e l’efficacia esecutiva dei titoli già formatisi (invece il testo precedente prevedeva la sospensione del giudizio o la revoca della provvisoria esecutività dei decreti) fissando alle parti un termine perentorio per la riunificazione, a pena – si precisa con la modifica in esame - di improcedibilità della domanda.

20.6

Zeller (Misto)

15.7 nott.

Modifica il comma 10, aggiungendo tra i requisiti necessari per la corresponsione dell’assegno sociale che gli aventi diritto abbiano lavorato legalmente con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale.

20.19

20.15

Bragantini (Lega Nord)
De Poli (UDC)

15.7 nott.

Modifica il comma 10, aumentando da 5 a 10 anni il periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale necessario per la corresponsione dell’assegno sociale.


Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis, introducendo ulteriori rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001, come da ultimo modificata dalla L. 247/2007.

Tra tali modifiche, si segnala, al comma 1-ter, l’introduzione nel D.Lgs. 368/2001 dell’articolo 4-bis, che, in caso di violazione delle norme del medesimo decreto legislativo che disciplinano la possibilità e le modalità di apposizione del termine nonché la proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. Inoltre, introducendo il comma 1-quater, si precisa che, salvo nei casi di sentenze passate in giudicato, le disposizioni di cui al menzionato articolo 4-bis devono essere applicate “anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Si consideri infine che il comma 3-bis prevede che la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato riguarda esclusivamente le fattispecie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001 relative alla prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito e alla successione di rapporti a termine, mentre nei casi di violazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo relative alla possibilità e alle modalità di apposizione del termine nonché alla proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4) si applica l’articolo 1419, primo comma, cod.civ. (secondo cui alla nullità di singole clausole consegue la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità).

 


Articolo 23-bis  Servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

23.0.11

0.23.011.64

Governo

Fugatti (lega Nord)

13.11 nott.

Introduce l’articolo 23-bis recante disposizioni in tema di Servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, l’articolo disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. Con il sub. em. Fugatti 0.23.011.64 è stata introdotta la precisazione che la disciplina dell'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali sia regolata in applicazione della normativa comunitaria.

Il comma 2 prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, a imprenditori o società individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il comma 3, come riformulato dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64, dispone che, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, previste dal comma 2, per situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento diretto può avvenire a favore di:

a)       società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house.

b)       società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall’ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.

In relazione alla formulazione del comma 3, lett. b), come integrato dal subemendamento Fugatti 0.23.011.64, si osserva che la previsione ivi contenuta andrebbe approfondita sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (vedi da ultimo la sentenza 6 aprile 2006 nella causa C-410/04) l’affidamento in house, per il quale è ammessa la deroga alla regola della procedura di evidenza pubblica, è figura distinta dall’affidamento a società a capitale misto per il quale sembra, in linea di principio, da escludere l’ammissibilità della predetta deroga (in questo senso vedi Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 3 marzo 2008, n. 1; in precedenza Consiglio di Stato, sez. 2, parere n. 456/2007 del 18 aprile 2007 secondo cui non è sembrato invece escludere la possibilità di affidamenti diretti a società miste).La problematicità della disposizione in esame è accresciuta dal disposto del comma 5-ter che consente alle società miste quotate in borsa titolari di affidamenti diretti di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi.

Il comma 4 (introdotto dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64) prevede che, nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante debba dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite,per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della relazione.

Il nuovo comma 4 (introdotto dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64) prevede inoltre che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione possa essere affidata a soggetti privati.

In base al comma 5, è consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con la Conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i diversi servizi (comma 6) (modificato dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64).

Il comma 8(introdotto dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64) stabilisce la cessazione, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione soltanto le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

Il comma 9 (introdotto dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64) stabilisce che i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive previste dal comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lett. b), quotate in borsa. In ogni caso entro il 31 dicembre 2010 per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il comma 10 (come modificato dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64) prevede che Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, nonché le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a)       soppressa dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64;

b)      prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale (così sostituita dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64);

c)       Si osserva come, in seguito all’approvazione del subemendamento Fugatti 0.23.011.64 venga esteso anche alle società miste l’obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e per l’assunzione di personale.

d)       prevedere che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alle gestione dei servizi pubblici locali in forma associata (così modificata dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64);

e)       prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

f)        armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

g)       disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo (così modificata dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64);

h)       prevedere l'applicazione dei principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

i)         limitare i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

j)         prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

k)      l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l)         m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m)     n) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo (così sostituita dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64).

Il comma 11 dispone l’abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante la disciplina in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle parti incompatibili con la normativa introdotta.

Il comma 12 (introdotto dal sub. em. Fugatti 0.23.011.64) fa salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

 


Articolo 24 – “Taglia-leggi”

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

24.14

Governo

15.7 nott.

Introduce nell’articolo dedicato all’abrogazione di circa 3.500 atti normativi indicati nell’allegato A le seguenti modifiche:

§       sposta dal sessantesimo al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto l’efficacia delle abrogazioni;

§       aggiunge un richiamo normativo che fa salva l’applicazione dei commi 14 e 15 [dell’articolo 14] della legge n. 246 del 2005, che delega il Governo all’individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l’automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti;

§       autorizza il Governo ad individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’allegato A (comma 1-bis);

§       preannuncia modificazioni all’allegato A, non incluse nell’emendamento.

Al riguardo si osserva che:

§       lo spostamento al centottantesimo giorno radicalizza la non immediata efficacia della disposizione;

§       andrebbe specificato che il riferimento normativo è all’articolo 14 della legge n., 246 del 2005;

§       andrebbero individuati tipologia, natura e termini di adozione dell’atto ricognitivo del Governo, valutando altresì l’opportunità di verificare se ci si intenda riferire esclusivamente alle norme formalmente di rango regolamentare ovvero, più in generale, alle norme di rango secondario

 


Articolo 26 – “Taglia-enti”

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

26.44

Governo

15.7 nott.

Riformula interamente l’art. 26, che delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici. Il nuovo testo dell’articolo si differenzia dall’originario principalmente in quanto dispone:

§       la soppressione ex lege (comma 1) degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, fatte salve alcune eccezioni, al 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (non più al 60° giorno), se non confermati con D.M. entro lo stesso termine (non più entro il 40° giorno). Il sub. em. Causi 0.26.44.7 escludedalla soppressionegli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni.

§       la soppressione ex lege (comma 1), con decorrenza 31 dicembre 2008, di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell’art. 2, co. 634, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008. L’art. 23 originario esige la mera individuazione degli enti ai fini della conferma, riordino o trasformazione);

§       il divieto (comma 2), da parte delle amministrazioni subentranti agli enti soppressi, di rinnovare o prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data della soppressione (divieto non previsto dal testo originario, il quale reca altresì disposizioni procedurali sul trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, non riprodotte nell’emendamento);

§       l’abrogazione (comma 3) dell’art. 2, co. 636, e dell’allegato A della legge finanziaria 2008, che prevedeva la soppressione ex lege di 11 enti e organismi, qualora non riordinati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria; la disciplina di tali enti è quindi assimilata a quella generale, recata dal comma 1;

§       l’abrogazione (comma 3) dei co. 580-585 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che hanno istituito e disciplinato l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, in sostituzione della preesistente Scuola superiore della pubblica amministrazione;

§       varie modifiche al citato co. 634 dell’art. 2 della L. 244/2007 (comma 4). In particolare, oltre ad aggiornare l’indicazione dei ministri competenti a proporre i regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici (disposizione già presente nel testo originario), l’emendamento estende il processo di riordino alle “strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa”.

 

Rimane sostanzialmente identica la formulazione del comma 5, che novella l’art. 1, co. 4, della L. 165/2007, recante una delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca, con riguardo all’individuazione dei ministri competenti a proporre i decreti legislativi attuativi della delega.

Con riguardo al comma 5, che modifica le modalità di esercizio di una delega legislativa al Governo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15, co. 2, lett. a), della L. 400/1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione”.

0.26.44.7

Causi (PD)

15.7 nott.

Modifica il comma 1 che escludedalla soppressionegli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni.


Articolo 26-bis – Soppressione dell’Unità per il monitoraggio

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

26.05

Relatori

15.7 nott.

Introduce l’articolo 26-bische sopprime l’Unità per il monitoraggio istituita dall’art. 1, co. 724, della legge finanziaria per il 2007, con il compito di assicurare un controllo della qualità dell’azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali. La dotazione finanziaria, pari a 2 mln di euro annui, confluisce in un apposito fondo da istituire nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le finalità e le modalità di utilizzo delle suddette risorse saranno stabilite con DPCM, su proposta del Ministro dei rapporti con le regioni.

 


Articolo 28 – Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

28.26

Governo

15.7 nott.

Modifica in più punti l’articolo 28:

§       al comma 1 sostituisce la denominazione dell’IRPA in ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

§       ai commi 6 e 13 modifica le disposizioni di invarianza finanziaria, escludendo il riferimento ai commi 6 e 6-bis;

§       aggiunge il comma 6-bis che prevede la possibilità per l’ISPRA di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura;

§       modifica il comma 12 prorogando i componenti della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali fino all’adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti.

 


Articolo 30 – Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

30.5

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 1, facendo salvo il rispetto della disciplina comunitaria nell’ambito delle misure di semplificazione dei controlli amministrativi in materia ambientale introdotte dall’articolo in commento.

30.6

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 3, prevedendo il parere della Conferenza Stato Regioni nelle procedure di adozione del regolamento ivi previsto, volto ad individuare le tipologie dei controlli e gli ambiti di applicazione delle misure di semplificazione dei predetti controlli in materia ambientale introdotte dall’articolo in commento.


Articolo 31 – Durata e rinnovo della carta d’identità

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

31.1
riformulato

Marsilio (PDL)

15.7 nott.

Modifica il comma 1, aggiungendo una novella all’articolo 3 del Regio Decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), stabilendo che la carta di identità ha durata di 10 anni e che le carte di identità rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitale della persona cui si riferisce.


Articolo 33 – Applicabilità degli studi di settore ed elenco clienti fornitori

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

33.42

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 3,lett. b), che sopprimeva interamente il comma 6 dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1988, recante le sanzioni per due tipologie di fattispecie:

a)       il mancato invio dell’elenco clienti e fornitori;

b)       le sanzioni per l’invio delle comunicazioni dei dati IVA con dati incompleti o non veritieri.

La modifica intende coerentemente limitare l’abrogazione alle sole sanzioni per il mancato invio dell’elenco clienti e fornitori, in quanto solo queste sono collegate all’abrogazione dell’obbligo di invio dell’elenco clienti e fornitori disposto dallo stesso articolo 33 comma 3 e non anche quelle relative alla comunicazione dei dati dell’IVA.

Al riguardo si osserva che dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008) fino all’entrata in vigore delle modifiche apportate in sede di conversione, in mancanza di un’apposita norma in tal senso, non si potranno applicare le sanzioni amministrative previste per l’invio delle comunicazioni IVA con dati incompleti o non veritieri.


Articolo 34 – Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

34.31

Governo

11.7 nott.

Sopprime l’articolo 34che attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici.


Articolo 35 – Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

35.14

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 1, anticipando dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, è tenuto ad emanare uno o più decreti volti alla semplificazione della disciplina concernente l’installazione di impianti all’interno degli edifici.

35.15

Governo

15.7 nott.

Aggiunge il comma 2-bis, che reca l’abrogazione di alcune disposizioni (articolo 6, commi 3 e 4 e articolo 15, commi 8 e 9) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in materia di certificazione energetica degli edifici. In particolare, l’art. 6, co. 3 stabilisce che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità, l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato all'atto di trasferimento. L’art. 6, co. 4, dispone che in caso di locazione lo stesso attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale. Conseguentemente, l’art. 15, co. 8, prevede che, in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, co. 3, il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente. Il comma 9, invece, dispone che caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, co. 4, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal conduttore.

 


Articolo 36-bisSottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

36.5 riformulato

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge l’articolo 36-bis, ai sensi del quale l’atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata può essere sottoscritto con firma digitale. Per tale ipotesi, il comma introdotto dispone altresì in ordine alle modalità di deposito dell’atto, prevedendo in particolare che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale e allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società. Sono previste infine le modalità di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

 


Articolo 37 – Certificazioni e prestazioni sanitarie

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

37.8

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 1,disponendo il riferimento all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l’espressione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale che individua le disposizioni da abrogare allo scopo di eliminare o ridurre le pratiche sanitarie obsolete.


Articolo 38 – Impresa in un giorno

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

38.30

Governo

15.7 nott.

Modifical’articolo 38, nella parte in cui definisce i criteri e i principi per la semplificazione e il riordino della normativa sullo sportello unico delle imprese, recata dal DPR n. 447/1998. In particolare, si provvede al coordinamento normativo con la disciplina dell’articolo 9 del D.L. n. 7 del 2007, il quale ha introdotto norme sulla comunicazione unica al registro delle imprese a fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Inoltre, si prevede che i comuni che non istituiscono lo sportello unico sono tenuti a delegare le relative funzioni alle camere di commercio, le quali mettono a disposizione un apposito portale (a tal fine l’esistente portale “impresa.gov” viene ridenominato “impresainungiorno”).

38.33

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 3 stabilendoche il regolamento con cui si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive sia adottato sentita la Conferenza unificata.

38.32

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 4, disponendo che i regolamenti di delegificazione con cui dovrà essere disciplinata l’attività dei soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”) chiamati ad attestare la sussistenza dei requisiti per avvio dell’attività d’impresa, siano adottati previo parere della Conferenza unificata.

 


Articolo 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

39.25

Zeller (Misto)

15.7 nott.

Aggiunge il comma 12-bische novella articolo 1, co. 1180, della legge finanziaria per il 2007, modificando il termine entro il quale, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e assimilati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni devono darne comunicazione al servizio territoriale competente, fissandolo al quinto giorno successivo dall’inizio rapporto .

 


Articolo 41 – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

41.19

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 7, il quale, in materia di orario di lavoro, prevede che, in assenza di specifiche previsioni nei contratti collettivi nazionali, le disposizioni del D.Lgs. 66/2003 in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, possano essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con la modifica in esame si restringe al solo settore privato la prevista possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi di secondo livello.


Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 1-bis, disponendo che l’accesso agli elenchi dei contribuenti, riferiti ai periodi d’imposta successivi al 2004 e fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, possa essere effettuata anche mediante l’utilizzo di internet.


Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 1 prevedendo che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, volto a definire i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziariea sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, sia adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e dell’acquacoltura

Aggiunge il comma 7-bis che reca la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza prevista, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi.

 


Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

44.19
44.26

44.56

44.69

44.38

Catone (PDL)
Marchioni
(PD)
Caldoro
(PDL)
R. Farina
(PDL)
Murgia
(PDL)

15.7 nott.

Aggiunge il comma 1-bisil quale stabilisce che il limite all’ammontare dei contributi previsti dall’articolo 10, co. 1, del D.L. n. 159/2007 spettanti, per gli anni 2007 e 2008, a ciascuna impresa, pari al costo complessivo sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente relativamente alla produzione e distribuzione, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito, in sede di prima applicazione, all’esercizio 2007.

 


Articolo 46-bisRevisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

46.05

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 46-bische, al fine di valorizzare le professionalità del personale delle amministrazioni pubbliche e conseguire riduzioni di spesa, affida ad un apposito decreto il compito di provvedere ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa in questione devono essere versate annualmente dalle amministrazioni con autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Le risorse di tale fondo sono poi destinate, con apposito decreto, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa ai sensi dell’articolo 67 (amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca, università). Le disposizioni in esame non si applicano agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

 


Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

58.25

Relatori

15.7 nott.

Modifica i commi 1 e 2,rinominandoil “Piano delle alienazioni” come “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”.

58.2

Fugatti

15.7 nott.

Modifica il comma 2, stabilendo che nei casi di varianti relativi a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o nei casi di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico, la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.


Articolo 59 – Finmeccanica Spa

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

59.2 riformulato

Relatori

13.7 Pom.

Modifica il comma 1aggiungendo laprevisione che, in caso disottoscrizioneda parte del MEF di azioni di nuova emissione per aumenti di capitale da parte di Finmeccanica Spa con risorse derivanti dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato, la quota percentuale di capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento.

 


Articolo 60 – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 8 stabilendo la riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze gestionali,istituito nell’ambito del Ministero dell’economia dal dall’art. 5, comma 4, del D.L. n. 93/2008, di 6 milioni di euro per il 2008, di 12 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni per il 2010.

60.90

Governo

15.7 nott.

Aggiunge il comma 8-bis e 8-ter, cheistituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero della Difesa, dotato di 3 mln di euro per l’anno 2008 da utilizzare per le esigenze prioritarie del Ministero stesso. Lacopertura finanziaria è posta a valere sulle risorse per l’anno 2008 del fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia (art. 5, co. 4, DL n. 93/2008).

 


Articolo 60-bis Riduzione della spesa pubblica e di abolizione del ticket sull’assistenza specialistica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

60.02 riformulato

Governo

15.7 nott.

Aggiunge l’articolo 60-bis in materia di riduzione della spesa pubblica e di abolizione del ticket sull’assistenza specialistica. In particolare:

§       Il comma 1 dispone, a decorrere dal 2009, la riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa per compensi ad organi collegiali delle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT (ex art. 1, co. 5, LF 2005). Inoltre, il comma 2, limita al 30% della spesa sostenuta nel 2004 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione (attualmente il limite è fissato al 40%) (lett. a), chiarendo che soggetta a tale limite è anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti (lett. b). Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal 2009 (comma 3).

§       i comma 4 dispone che, a decorrere dal 2009, il Dipartimento della funzione pubblica comunichi alla Corte dei conti, entro fine anno, l’elenco delle PA che hanno omesso di comunicare i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi d'ufficio e dei collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza;

§       il comma 5 prevede, a decorrere dal 2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza da parte delle PA inserite nell’elenco ISTAT. I risparmi derivanti da tali disposizioni sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio. Il comma 5 stabilisce il limite del 50% della spesa per convegni rispetto all’ammontare sostenuto nel 2007, con l’esclusione dei convegni organizzati da università ed enti di ricerca. Il comma 6 prevede che analogo limite, in questo caso pari al 30%, sia applicato alle spese per sponsorizzazioni;

§       il comma 7 prevede che le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle PA inserite nell’elenco ISTAT rispettino i limiti di spesa disposti dai precedenti commi e che i relativi risparmi di spesa siano distribuiti mediante i dividendi;

§       il comma 8 prevede che il 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, attualmente destinato al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 63 del 2006, sia destinata a tali soggetti soltanto per lo 0,5% mentre la restante parte, pari all’1,5%, sia versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato;

§       il comma 9 dispone il versamento ad apposito capitolo del bilancio del 50% del compenso che spetta al dipendente pubblico per l’attività di segretario del collegio arbitrale, ai fini della riassegnazione al Fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’avvocatura dello Stato. La stessa disposizione si applica altresì ai compensi dei dipendenti pubblici per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, nonché ai corrispettivi non ancora riscossi dei procedimenti arbitrali e dei collaudi in corso alla data di conversione del presente decreto;

§       il comma 10, come modificato dal sub em. Relatori 0.60.02.59,prevede la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali di cui all’art. 82 del TUEL (D.Lgs n. 267 del 2000), rispetto all’ammontare alla data del 30 giugno 2008, e la sospensione sino al 2011 della possibilità (prevista dal co. 10 del citato art. 82) di incrementare le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente;

§       il comma 11 dispone che i contributi ordinari attribuiti agli enti locali siano ridotti, a decorrere dal 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province;

§       i commi 12 e 13 dispongono, a decorrere dal 2009, che il tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province venga rispettivamente ridotto dall’80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia. Inoltre, è previsto che l’indennità di risultato concessa in base alla produzione di utili, non può comunque superare il doppio del predetto compenso lordo;

§       il comma 14 dispone che, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, i corrispondenti trattamenti economici di direttori generali, sanitari e amministrativi e i compensi dei componenti dei collegi sindacali dell’aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, anche universitarie, degli istituti di ricovero e cura a caratteri scientifico (IRCSS) e degli istituti zoo profilattici sono rideterminati con una riduzione del 20% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008;

§       il comma 15 dispone la non applicazione in via diretta dei precedenti commi 1, 2, 5 e 6 alle regioni, alle province autonome, agli enti dell’SSN e agli locali. I predetti commi non si applicano altresì agli enti previdenziali privatizzati;

§       il comma 16 prevede che, entro il 2008, le regioni adottino disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri di organismi politici e di apparati amministrativi. I risparmi di spesa derivanti da tale disposizione, che costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, sono aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno e concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal successivo comma 18;

§       il comma 17 dispone che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate dell’articolo aggiuntivo in esame, ad esclusione di quelle dei commi 14 e 16, siano versate annualmente dagli enti ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio e riassegnate ad incremento di un apposito fondo di parte corrente con una dotazione di 200 milioni annui a decorrere dal 2009. Una quota del predetto fondo può essere destinata alla sicurezza pubblica, inclusa l’assunzione di personale in deroga alla legislazione vigente. La quota eccedente l’importo dei 200 milioni di euro può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa;

§       il comma 18 istituisce un fondo per l’anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 100 milioni per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico;

§       il comma 19-21 dispongono l’abolizione dei ticket sull’assistenza specialistica ambulatoriale introdotto dalla LF 2007 (10 euro per ricetta da sommarsi a quello di 36 euro già previsto dalla legislazione previgente) e sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, c.d. "codice bianco" (25 euro), contestualmente prevedendo l’incremento di 50 milioni del finanziamento dello Stato al SSN. Per la restante parte non coperta dal finanziamento, mediante le risorse che derivano dai commi 14 e 16 ovvero provvedendo mediante l’efficientamento e la razionalizzazione della spesa. Per garantire l’equivalenza finanziaria, le regioni possono in alternativa alle predette misure, introdurre quote di compartecipazione alla spesa sanitaria ambulatoriale da parte degli assistiti non esenti.

§       il comma 22, modificato dal sub em. Relatori 0.60.02.59,autorizza assunzioni in deroga nella Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardi di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, per il 2009, entro il limite di spesa di 100 milioni a decorrere dal 2009, con priorità al reclutamento del personale delle Forze armate;

§       il comma 23 dispone che le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative affluiscono ad un unico Fondo cui vengono versati altresì i proventi di beni confiscati e alla cui gestione provvede la società interamente posseduta da Equitalia spa (ex Riscossione s.p.a.). Il comma 24 dispone che un decreto del PCM si provveda alla verifica e alla attribuzione delle risorse derivanti dal precedente comma 23 alla tutela della sicurezza pubblica e al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. La restante parte è versata all’entrata del bilancio dello Stato;

§       il comma 25 dispone l’abrogazione dei commi 102-104 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 che avevano istituito il Fondo per la legalità;

§       il comma 26 modifica il co. 1 dell’art. 301(rectius 301-bis)del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, estendendo anche ai beni mobili non iscritti in pubblici registri che vengono sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando l’affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego nelle proprie attività.

§       il comma 27 dispone che il decreto del DPCM che stabilisce i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi con riferimento agli incarichi degli uffici dirigenziali di livello generale (art. 24, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001) si applichi anche nei confronti di direttori generali e dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle Agenzie fiscali e dell’Agenzia del demanio. Inoltre, per assicurare la riduzione del 10% del spesa per incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista dalla legislazione vigente, si prevede che i trattamenti accessori non possano far registrare incrementi;

§       il comma 28 dispone che con il decreto di cui al precedente comma 27 sono stabiliti i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina e incarico.

§       il comma 28-bis (aggiunto dal sub em. Relatori 0.62.02.57) che novellando la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), aggiunge il comma 345-bis che destina quota parte del fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, istituito dal comma 345, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia, al finanziamento della carta acquisti finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti in condizioni di maggior disagio economico.

0.60.02.20

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 22 aumentando il limite di spesa previsto per le assunzioni in deroga nella Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, fissandolo in 100 milioni di euro a decorrere dal 2009 (in luogo di 40 milioni per il 2009 e 100 mln a decorrere dal 2010). Le risorse sono poste, quanto a 40 milioni di euro per il 2009 e 100 a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse di cui al precedente comma 17, e quanto a 60 milioni per il 2009 a valere sul fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia, la cui dotazione è incrementata dall’art. 60, comma 8

0.60.02.59 nuova formulazione

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 10, aumentando dal 20 per cento al del 30 per cento la riduzione del gettone di presenza e delle indennità di funzione, rispetto all’ammontare risultante al 30 giugno 2008. La sospensione della possibilità di incremento sino al 2011 delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee è limitata ai soli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente.

0.60.02.57

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 28-bis che novella la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), aggiungendo il comma 345-bis che destina quota parte del fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario al finanziamento della carta acquisti finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti in condizioni di maggior disagio economico.


Articolo 61 – Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

61.14

Governo

15.7 nott.

Sopprime gli articoli 61 e 75.

L’articolo 61 estendeva le possibilità di controllo contabile esercitabile dalla Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni regionali.

L’articolo 75 recava disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti.

 


Articolo 62 –Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

62.11

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 1, nei seguenti modi:

-         premette la previsione che le norme dell’articolo, finalizzate al contenimento dell’indebitamento delle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali attraverso il divieto di stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e il divieto di ricorso all’indebitamento attraverso contratti che non prevedono il rimborso con rate comprensive di capitale ed interessi, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 119 Cost.

-         aggiunge un ultimo periodo al comma 1, escludendo per i suddetti soggetti la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Aggiunge il comma 3-bis, il quale attraverso una modifica all’articolo 3, comma 17 della legge n. 350/2003, include nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

62.12

Relatori

15.7 nott.

Modifica la rubrica dell’articolo precisando che il contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali è riferito all’uso dei derivati.


Articolo 63 – Esigenze prioritarie

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

60.02 riformulato

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 8 incrementandoda 500 a 900 mln di euro la dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del MEF per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente;

Modifica il comma 10, che modifica le risorse assegnate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle misure previste dalle disposizioni per Roma capitale (di cui all’art. 78 del presente decreto), nel seguente modo:

§       lo stanziamento di 2.740 mln a decorrere dal 2009 è modificato riducendo l’importo a 2.340 mln per il 2009 e 2010 e a 2.310 mln a decorrere dal 2011;

Il Fondo è altresì incrementato di 0,8 mln per il 2008, 20,6 mln per il 2009, 51,7 mln per il 2010, 24,5 mln per il 2011 e 25,5 mln a decorrere dal 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal provvedimento.

0.60.02.59 nuova formulazione

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 10 aumentando la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

63.84

Alfano G. (PDL)

14.7 ant.

Aggiunge il comma 9-bis che incrementa il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente modifica l’articolo 84, aggiungendo il comma 1-bis, recante la norma di copertura finanziaria degli oneri a valere sul fondo speciale di parte corrente

63.89
63.90

Governo
Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 13, prevedendo che la ripartizione delle risorse destinate dal comma 12 al trasporto pubblico locale sia effettuata d’intesa con la Conferenza unificata, anziché con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

63.88

Governo

14.7 ant.

Aggiunge il comma 13-bis, che ripristina i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno), e interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno), già previsti dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. da 325 a 334, legge n. 244/2007) e successivamente abrogati dal D.L. n. 93/2008 (art. 5, co. 9, lett. a).

Per la copertura dell’onere derivante dalla reintroduzione dei crediti d’imposta (valutato di importo pari a 16,7 mln di euro per il 2008 e 66,8 mln di euro per il 2009 e per il 2010) si prevede la corrispondente riduzione delle risorse del “Fondo per le esigenze gestionali”, istituito dal D.L. n. 93/2008 (art. 5, co. 4).

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Sopprime il comma 11, cheautorizzava l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l’anno 2008, comunque nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili.

Aggiunge il comma 13-ter, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni ed allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale. Alla attuazione della norma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.


Articolo 63-bis5 per mille

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

63.06 Nuova formulaz.

Governo

14.7 ant.

Introduce l’articolo aggiuntivo 63–bis, rubricato “5 per mille”.

L’articolo, ai commi 1-4, rinnova, per l’anno finanziario 2009, la misura relativa alla destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, introducendo una disciplina parzialmente differente rispetto a quella vigente relativa all’anno finanziario 2008.

In particolare, il comma 1 definisce i beneficiari del 5 per mille per l’anno finanziario 2009:

§       volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro che operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 460/1997;

§       ricerca scientifica e università;

§       ricerca sanitaria;

§       attività sociali svolte dal comune di residenza,

§       sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI (aggiunto dal sub. Em. Relatori 0.63.06.2).

Il comma 2 mantiene fermo il meccanismo dell’8 per mille, disciplinato dalla legge n. 222/1985.

In modo simile alla disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2008, il comma 3, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa la destinazione delle somme ad essi attribuite; il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro salute e politiche sociali, del Ministro dell’istruzione università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, e di modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Relativamente all’anno finanziario 2008, il comma 5 dispone invece un’integrazione di 20 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa contenuta nell’articolo 3, comma 8, della legge finanziaria 2008,relativamente al 5 per mille dell’anno 2008, ai fini del soddisfacimento delle richieste effettuate in sede di dichiarazione dei redditi relative al medesimo periodo d’imposta 2008.

Conseguentemente è modificato l’articolo 84, cui aggiunge il comma 1-ter, recante la norma di copertura finanziaria dell’onere recato dal comma 5, pari a 20 milioni di euro per il 2008,, a valere sul fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

0.63.06.2

Relatori

14.7 ant.

Modifica il comma 1 aggiungendo tra i soggetti beneficiari del 5 per mille per l’anno finanziario 2009 le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI

63.011

Relatori

15.7 nott.

Introduce il comma 5-bis (comma 6 dell’A.C. 1386-A) che dispone, con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, che il contributo del 5 per mille IRE ha effetto solo dopo l’adozione di un decreto del Ministero dell’economia che disciplina l’attuazione, le modalità di accesso al contributo, controllo e rendicontazione, nonché eventuali limitazioni nei confronti di associazioni sportive che svolgono attività di interesse sociale.

 


Articolo 63-ter - Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

63.08

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo aggiuntivo 63–ter, recante “Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze”.

L’articolo - introducendo il comma 5-bis all’articolo 5 della legge n. 225/1992, concernente lo stato di emergenza e il relativo potere di ordinanza - impone l’obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi di emergenza. Si tratta delle operazioni svolte a qualsiasi titolo, anche se poste in essere da soggetti altri rispetto al Commissario.

La rendicontazione annuale deve essere inviata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e finanze – RGS, e all’ISTAT, ai fini della valutazione degli effetti di finanza pubblica.


Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

64.49

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 1 precisando che gli interventi diretti a incrementare di un punto il rapporto alunno/docente devono essere effettuati tenendo anche conto delle necessità degli alunni diversamente abili.

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 4, cui aggiunge la lett. f-bis), disponendo che, nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici che hanno sede nei piccoli comuni, è prevista la possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedano specifiche misure per ridurre il disagio degli utenti.

64.47

Governo

15.7 nott.

Aggiunge il comma 4-bische modifica l’art. 1, co. 662 della legge finanziaria per il 2007, disponendo che obbligo di istruzione possa essere assolto a regime anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni (di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226 del 2006) oltre che, come previsto attualmente, nell’istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

68.48

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 4, che reca indicazioni per la predisposizione dei regolamenti di delegificazione finalizzati alla revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico. In particolare si dispone che, senza nuovi oneri finanziari:

§       nella riorganizzazione didattica della scuola primaria (di cui alla lettera d)), sia compresa la formazione dei docenti interessati all’innovazione ordinamentale.

§       si proceda al ridimensionamento della rete scolastica nell’ottica di una migliore fruizione dell’offerta formativa (nuova lettera f)).

Il sub em. Relatori 0.68.48.5 ha aggiunto il comma 4-ter che dispone la sospensione delle procedure per l’accesso alle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le Università, per l’anno scolastico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti previsti dal comma 4, lettera a), relativo alla razionalizzazione e all’accorpamento delle classi di concorso, e lettera e), relativo alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

0.68.48.5

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 4-ter che dispone la sospensione delle procedure per l’accesso alle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le Università.


Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 6-bis prevedendo che le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, e dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, siano trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

 


Articolo 69 - Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

69.19 nuova formulazione

Governo

 

Sostituisce l’articolo 69, introducendo, rispetto al testo iniziale, un meccanismo di intervento una tantum anziché a regime sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari). Si ricorda che il testo originario prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi in questione si sviluppasse in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

Invece il testo introdotto dall’emendamento in esame prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il predetto personale, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio (comma 1).

Per il personale che, durante il menzionato periodo di differimento, effettua passaggi di qualifica nell’ambito dei quali viene conteggiata ai fini economici l’anzianità pregressa, di stabilisce che alla scadenza dello stesso periodo e con la medesima decorrenza viene rideterminato il trattamento economico spettante considerando a tal fine anche l’importo dell’aumento biennale o della classe di stipendio (comma 2). Analogamente, per il personale che, durante il periodo di differimento, accede al pensionamento, alla scadenza dello stesso periodo e con la stessa decorrenza viene rideterminato il trattamento pensionistico (comma 3).

Inoltre, viene precisato che, oltre alle norme in esame, continuano ad applicarsi le speciali disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati che dispongono un differimento dell’aumento periodico di stipendio per coloro che nella valutazione periodica di professionalità abbiano riportato un giudizio “non positivo” o “negativo” (comma 4).

In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 mln per il 2009, 27 mln per il 2010 e 13,5 mln per il 2011, il Ministero dell’istruzione definisce le modalità di versamento delle relative risorse all’entrata del bilancio (comma 5)

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 11 mln per il 2009 a valere sul fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia (art. 5, co. 4, D.L. 93/2008), quanto a 120 mln a decorrere dal 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.


Articolo 70 – Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

70.16

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 1, escludendodall’applicazione della disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente, il personale del comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente è modificato l’art. 84, cui è aggiunto il comma 1-quater recante la norma di copertura finanziaria posta a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 


Articolo 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

71.29

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 5-bis, che escludedall’applicazione della disciplina relativa ai disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente è modificato l’art. 84, cui è aggiunto il comma 1-quinquies recante la norma di copertura finanziaria posta a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.


Articolo 72 – Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

72.29

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 8, facendo salvi – rispetto alla disciplina introdotta dal comma 7 che condiziona ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo – i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nel 6 mesi successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Si ricorda che invece, relativamente a tale ultima fattispecie, il testo originario faceva riferimento ai trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

72.30

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 11, al fine di precisare che il previsto DPCM volto a definire gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi del medesimo comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, vada emanato previa delibera del Consiglio dei Ministri. Si ricorda che tale comma attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà, in caso di compimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

 


Articolo 74 – Riduzione degli assetti organizzativi

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

74.24

Relatori

15.7 nott.

Modifica i commi 1, 4 e 5, in materia di riorganizzazione e accorpamento delle amministrazioni centrali. In particolare:

§       è prorogato dal 31 ottobre 2008 al 30 novembre 2008,il termine entro il quale le amministrazioni devono procedere alla riorganizzazione (comma 1);

§       si introduce la facoltà, in luogo dell’obbligo, di computare le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, co. 404, della legge finanziaria per il 2007. Inoltre, si dispone che resta ferma la possibilità per le amministrazioni che hanno già adottato i regolamenti di provvedere alla copertura dei posti dirigenziali (comma 4);

§       differisce dal 30 giugno al 31 ottobre 2008 il termine di riferimento per l’individuazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali ai fini dell’accorpamento (comma 5).

0.74.24.1

Zeller (Misto)

15.7 nott.

Aggiunge il comma 5-bis, che autorizza gli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato situati nella provincia autonoma di Bolzano ad assumere personale vincitore o idoneo di concorso nel limite di spesa di 2 mln di euro.

74.22

Governo

15.7 nott.

Introduce il comma 6-bische dispone, in favore delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, una deroga all’obbligo, posto dall’art. 74 per tutte le pubbliche amministrazioni, di ridimensionare gli assetti organizzativi e di ridurre le dotazioni organiche. La deroga non pregiudica gli obiettivi di risparmio fissati dal medesimo art. 74 che devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione.


Articolo 75 – Autorità indipendenti (Soppresso)

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

7.9

Fugatti (Lega Nord)

11.7 pom.

Aggiunge il comma 2-bis in base al quale il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, tenendo conto anche dell'ampliamento delle competenze dell'Autorità.

L’articolo 75 è stato successivamente soppresso con l’emendamento del Governo 61.14 approvato nella seduta notturna del 15.7.

 


Articolo 76 – Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

76.12
riformulato

Delfino
(UDC)

13.7 pom.

Sostituisce il comma 2 disponendo che, in attesa dell’emanazione del DPCM che stabilisce i criteri di virtuosità di regioni e autonomi locali, sono sospese le assunzioni di personale da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno in deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per assunzione, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10.

0.60.02.59 nuova formulazione

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 6-bis, che riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.

Modifica l’articolo 63, comma 10, aumentando la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a finalità di copertura finanziaria (vedi scheda art. 63).

 


Articolo 77-bisFondo unico regionale

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

77.07

Governo

11.7 ant.

Introduce l’articolo 77-bis che dispone l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l’attuazione dell’art. 119 Cost.

Il comma 2 prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuati tutti i trasferimenti che lo Stato eroga attualmente alle regioni per il finanziamento di funzioni di competenza delle stesse. Il sub em. Simonetti 0.77.07.9 ha previsto che lo schema di decreto con cui sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo, sia trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili finanziari, entro 30 giorni dalla trasmissione

La norma prevede che il Fondo venga costituito nel 2010 e che i criteri di ripartizione siano concordati in sede di Conferenza Unificata (così modificato dal sub em. Occhiuto 0.77.07.10 e id.).

0.77.07.9
riformulato

Simonetti
(Lega Nord)

11.7 ant.

Modifica il comma 2 prevedendo il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sullo schema di decreto con cui sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo.

0.77.07.10

0.77.07.5

0.77.07.2

0.77.07.3

Occhiuto (UDC)
O. Napoli (PDL)
Misiani (PD)
Borghesi (IDV)

11.7 ant.

Modifica il comma 2 precisando che i criteri di ripartizione siano stabiliti d’intesa con la Conferenza Unificata anziché con la Conferenza Stato-Regioni.

 


Articolo 77-terPatto di stabilità interno per le regioni

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

77.08

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 77-ter che reca la disciplina del Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011. La norma mantiene l’assetto complessivo e conferma molte disposizioni della disciplina dettata per il triennio 2007-2009 (L. 296/2006, art. 1 commi 655-672). Le modifiche riguardano:

Regioni a statuto ordinario (commi 2-5 e 11): il limite per le spese finali (come nella precedente disciplina, di competenza e di cassa e al netto delle spese per la sanità e per la concessione di crediti) sono così stabiliti:

2009     obiettivo 2008 diminuito dello 0,6%;

2010     obiettivo 2009 aumentato di 1,0 %;

2011     obiettivo 2009 aumentato di 0,9 %.

Il comma 11 introduce – per la prima volta - la possibilità per le regioni – si ritiene si debba intendere a statuto ordinario - di “adattare” le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.

Non risulta chiaro quale sia l’atto formale con cui dare attuazione alla disposizione.

Regioni a statuto speciale e province autonome (commi 6-10): la disciplina è analoga a quella dettata per il triennio 2007-2009, diversi solo i termini per il raggiungimento dell’Accordo con lo Stato che determina misura e modalità della partecipazione di ciascuna regione al patto di stabilità, anticipato al 31 dicembre dell’anno precedente (entro ottobre la regione invia la proposta).

Analogo alla precedente disciplina anche il sistema di monitoraggio (commi 12-14), con la differenza che la mancata trasmissione della certificazione entro il 31 marzo costituisce inadempimento del patto ed è sanzionata. Diverse invece le sanzioni (comma 15): nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la regione non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo minimo del triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del patto di stabilità per l’anno precedente.

I commi da 16 a 20 infine recano disposizioni al fine del coordinamento delle regole del patto con la finanza regionale: conferma le disposizioni in tema di divieto di assunzione di personale per gli enti inadempienti recata dal comma 4 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008; le disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie disposto dalla legge finanziaria del 2007 all’articolo 1 comma 664; le disposizioni sulla determinazione definitiva delle aliquote per il finanziamento delle regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 119 Cost. recate dall’articolo 1, comma 675 della legge finanziaria 2007. Confermata anche la sospensione per regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali o di aliquote di tributi per il triennio 2009-2011 – o fino all’attuazione del federalismo fiscale come disposto dall’articolo1, comma 7 del D.L. 93/2008 – decreto tuttora in corso di conversione.


Articolo 77-quaterPatto di stabilità interno per gli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

77.08

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 77-quater recante le regole del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011.

In sostanza, le norme recate dall’articolo confermano in larga parte la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l’anno precedente, sia per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011 (commi 1 e 2).

La misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva del comparto per il triennio è calcolata applicando determinati coefficienti all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti, individuati dal comma 3, alle lettere a), b), c) e d) (modificati dai sub em. Armosino 0.77.08.27 e O. Napoli 0.77.08.40), sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che l’ente locale:

§       abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007;

§       presenti un saldo positivo o negativo nel 2007 (inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, comma 5).

Il comma 4 (introdotto dal sub em. Fugatti 0.77.08.51) dispone che agli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, ai sensi dell’art. 141 del TUEL (che prevede lo scioglimento degli organi consiliari quando: a) compiano atti contrari alla Costituzione; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente del sindaco, ovvero c) quando non sia approvato nei termini il bilancio), si applicano le regole del patto dettate per gli enti in avanzo finanziario 2007 che hanno rispettato il patto 2007, recate dal comma 3, lett. b).

Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007 (commi 6 e 7).

Il comma 8, introdotto dal sub em. Galletti 0.77.08.24, stabilisce che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare (sub. em. Relatori 0.77.08.82), qualora siano destinate alla riduzione del debito o alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, non sono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Il comma 9, introdotto dal sub em. O. Napoli 0.77.08.40, provvede ad individuare un limite massimo del concorso alla manovra per i comuni per il 2009. Qualora l’incidenza percentuale dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti al saldo 2007 sia superiore al 20% delle spese finali, considerate al netto delle concessioni di crediti, i comuni devono considerare come obiettivo del patto l’importo corrispondente al 20% della spesa finale.

I commi 10 e 11 dell’articolo introducono misure di contenimento della dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali soggetti al patto, compresi i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sono esclusi dal Patto (comma 29).

In particolare, la norma dispone che gli enti possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la consistenza del proprio debito dell’anno precedente in misura non superiore ad una percentuale, differenziata per province e comuni (vedi sul punto il sub em. Armosino 0.77.08.28), determinata annualmente, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell’economia.

Il comma 12 ribadisce la norma in base alla quale il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

Ai fini di contenimento delle spese degli enti locali, il comma 13 (introdotto dal sub em. Messina 0.77.08.7) stabilisce che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia pari, per ogni kilometro, ad un quinto del costo di un litro di benzina.

I commi 14 e 15 definiscono le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione, il comma 17 prevede che per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, le regole del Patto di stabilità interno si applicano con decorrenza rispettivamente dall’anno 2010 e 2011, facendo riferimento ai saldi degli esercizi finanziari 2008 e 2009. Per quanto concerne gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il comma 18 dispone l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

I commi 20-21 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. Esse consistono:

§       nella riduzione del 5% dei trasferimenti erariali;

§       nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

§       nel divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

§       nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

I commi 23-27 introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali c.d. “virtuosi”, Qualora l’obiettivo programmatico di comparto sia stato raggiunto, il meccanismo consente agli enti virtuosi di peggiorare il loro saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di un importo calcolato per ciascun ente in funzione del proprio “grado di virtuosità”. La virtuosità degli enti è determinata in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali individuati dalla norma: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria.

Il comma 30 conferma quanto già disposto dall’articolo 1, comma 5 del D.L. n. 93/2008, stabilendo la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il comma 32 (introdotto dal sub em. Rubinato 0.77.08.16) integra la disciplina recata dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008, relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, stabilita dal D.L. n. 93/2008, prevedendo che i comuni trasmettano al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il 30 aprile 2009.

0.77.08.27 riformulato

Armosino (PDL)

11.7 ant.

Modifica il comma 3 variando i coefficienti per il calcolo del concorso alla manovra delle province che presentano un disavanzo nel 2007. In particolare, per le province che hanno rispettato il patto 2007, il coefficiente da applicare nel 2009 aumenta dal 15 al 17%; per le province che non hanno rispettato il patto 2007, il coefficiente per il 2009 viene ridotto dal 30 al 22%.

0.77.08.51

Fugatti
(Lega Nord)

11.7 ant.

Aggiunge il comma 3-bis (comma 4 dell’A.C. 1386-A) che prevede che agli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati, ai sensi dell’art. 141 del TUEL, negli anni 2004 e 2005, si applicano le regole del patto dettate per gli enti in avanzo finanziario 2007 che hanno rispettato il patto 2007, recate dal comma 3, lett. b).

0.77.08.24

0.77.08.82

Galletti (UDC)
Relatori

11.7 ant.

Aggiunge il comma 6-bis (comma 8 dell’A.C. 1386-A) con il quale è stabilito che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare (sub. em. Relatori 0.77.08.82), qualora siano destinate alla riduzione del debito o alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, non sono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

0.77.08.28

Armosino (PDL)

11.7 ant.

Modifica il comma 7 (comma 11 dell’A.C. 1386-A) precisando che la percentuale individuata annualmente dal Ministro dell’economia in base alla quale gli enti locali possono aumentare il proprio stock di debito a partire dal 2010, sia definita separatamente con riferimento ai comuni e alle province.

0.77.08.7

Messina (IDV)

11.7 ant.

Aggiunge il comma 9-bis (comma 12 dell’A.C. 1386-A) il quale dispone che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia pari, per ogni kilometro, ad un quinto del costo di un litro di benzina.

0.77.08.16 riformulato

Rubinato (PD)

11.7 pom.

Aggiunge il comma 27-bis(comma 32 dell’A.C. 1386-A) che prevede, ai fini del rimborso ai comuni di minori introiti derivanti dalla abolizione dell’ICI sull’abitazione principale recata dal D.L. n. 93/2008, che i comuni trasmettano al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il 30 aprile 2009.

0.77.08.40 riformulato

O. Napoli (PDL)

11.7 ant.

Modifica il comma 3 variando i coefficienti per il calcolo del concorso alla manovra dei comuni che presentano un disavanzo nel 2007. In particolare, per i comuni che hanno rispettato il patto 2007, il coefficiente da applicare nel 2009 aumenta dal 54 al 55%; mentre per i comuni che non hanno rispettato il patto, il coefficiente da applicare per il 2009 è elevato dal 60 al 70%.

Aggiunge il comma 6-bis (comma 9 dell’A.C. 1386-A) che provvede ad individuare un limite massimo del concorso alla manovra per i comuni per il 2009.

0.77.08.83

Relatori

15.7 nott.

Modifica il comma 3 variando i coefficienti per il calcolo del concorso alla manovra dei comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità per il 2007. In particolare, per i comuni che presentano un disavanzo per il 2007 il coefficiente da applicare nel 2009 diminuisce dal 55% al 48%; mentre per i comuni che presentano un avanzo nel 2007, il coefficiente da applicare per il 2009 scende dal 20 al 10%.

 


Articolo 77-quinquiesModifiche della tesoreria unica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

77.09

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo 77-quinquiesvolto ad apportare alcune modifiche alla disciplina relativa alla tesoreria unica. Le modifiche sono intese a:

a.       uniformare e generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposte regioni, enti locali ed enti del settore sanitario (commi 1, 7, 8 e 9), ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997; in particolare, quel regime viene esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Il sub. em Zeller 0.77.09.1 aggiunge il riferimento alla compatibilità con le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione.

b.       disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente (commi da 2 a 6).

Mettendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti secondo discipline specifiche ed eccezioni succedutesi nel tempo, a partire del 1° gennaio 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, tutti gli enti locali (senza distinzione in base alla classe demografica), le aziende ospedaliere regionali ed universitarie, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali sono assoggettate al regime di tesoreria unica, stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Per le regioni, dalla medesima data, cessano i regimi sperimentali transitori in corso.

Il comma 7 sopprime la disposizione che consentiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome un regime singolare disciplinato per ciascuna di esse dalle relative norme di attuazione. Salvo che per la Regione siciliana, la quale incassa direttamente i tributi erariali ad essa spettanti, questa innovazione ha rilievo per le altre regioni a statuto speciale le cui compartecipazioni transitano tutte per il bilancio dello Stato. Tuttavia un sub-emendamento approvato dalla Quinta Commissione aggiunge che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la disciplina disposta per le ordinarie si applica “compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione” nonché con quanto disposto per esse nell’articolo 77-bis per la disciplina del patto di stabilità interno.

Si osserva in proposito che la combinazione di queste disposizioni rende incerta la disciplina effettivamente applicabile; in particolare, le norme di attuazione dispongono direttamente modalità e termini per l’accredito delle somme derivanti dal gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali e, per le per le province autonome di Trento e Bolzano, della cosiddetta "quota variabile".

Il comma 2 stabilisce che le somme rivenienti dal gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF siano accreditate ai tesorieri delle regioni e province autonome entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese. Resta confermato, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all’IVA, il sistema di compensazione/riversamento del gettito rispetto alla aliquota standard del 5%. La compensazione di minore o maggiore gettito è confermata anche nei confronti della Regione siciliana. E’ consentito alle regioni di non effettuare immediatamente l’eventuale riversamento all’Erario delle somme eccedenti (comma 6).

I commi 3 e 4 disciplinano l’accreditamento alle regioni di somme in acconto su quelle che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale, in attesa della determinazione della quota IVA ad essi spettante.

Alla Regione siciliana le anticipazioni sono assegnate al netto della quota di fabbisogno indistinto condizionata alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

0.77.09.1
0.77.09.3

Zeller (Misto)
Froner (Misto)

15.7 nott.

Aggiunge in relazione alle regioni a statuto speciale (comma 1, lettera a)) il riferimento alla compatibilità con le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione.

 


Articolo 77-sexiesEliminazione della rilevanza dei flussi trimestrali di cassa

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

77.010

Governo

15.7 nott.

Introduce l’articolo aggiuntivo, rubricato “Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa” escludendo l’obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa (previsto dall’articolo 30 della legge nazionale di contabilità n. 468/78) per quegli enti pubblici che sono soggetti al Sistema informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE).

I prospetti informativi del SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del Rendiconto o del Bilancio di esercizio. E’ demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e finanze – RGS, la determinazione delle misure di attuazione.

Contestualmente, le sanzioni previste dalla legge di contabilità (art. 30 e 32 della l. n. 468/78) nell’ipotesi di mancata comunicazione dei flussi trimestrali si applicano per gli enti inadempienti al SIOPE.

 


Articolo 79 – Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

79.10

Governo

15.7 nott.

Sostituisce il comma 1 dell’articolo 79 con tre commi (comma1, 1-bis e 1-ter)e dispone, al comma 1, un procedimento programmatorio da definirsi con la Regione Lazio, ai fini dell’erogazione del finanziamento vigente per l'ospedale Bambino Gesù; al comma 1-bis la stipula entro il 31 ottobre 2008 di una specifica intesa Stato-Regioni, prevista per l'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011, basata sulla riduzione dei posti letto ospedalieri e sull’impegno regionale a ridurre le spese concernenti gli organici e le funzioni del personale degli enti del SSN e ad attivare la contribuzione a costi delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, anche esenti, in caso di deficit di bilancio del settore sanitario. Da ultimo, il comma 1-ter stabilisce che, in assenza della predetta stipula entro il termine stabilito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un regolamento ministeriale determina lo standard di dotazione dei posti letto, nonché gli ulteriori standard necessari previsti dalla norma in esame.

 


Articolo 79-bisProgetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario di rilievo nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

79.01

Governo

15.7 nott.

Aggiunge l’articolo 79-bise, modificando l’articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) stabilisce che i progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano sanitario nazionale, sono elaborati su linee guida del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (lettera a).

La norma dispone altresì che dal 2009 le quote del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione dei suddetti specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione (CIPE), su proposta del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Per agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario, il Ministero dell’economia e delle finanze eroga, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.

La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato (lettera b).

 


Articolo 79-terRevisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

79.02

Governo

15.7 nott.

Aggiunge l’articolo 79-ter.

Le disposizioni del comma 1 modificano, ampliandoli, i criteri di determinazione, da parte del Ministro della salute, delle tariffe massime delle prestazioni erogate da strutture private. Si dispone pertanto, che lo specifico decreto di individuazione delle tariffe massime, nel rispetto dei principi di efficacia e di economicità tenga conto in via alternativa, dei costi standard delle prestazioni calcolati con specifico riferimento a strutture selezionate sulla base della efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; dei costi standard o dei tariffari già disponibili presso le Regioni. Si precisa altresì che le tariffe massime debbano essere assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN.

I successivi commi 2, 3, e 4 modificano la disciplina che regola gli accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi.

Le norme sono volte a ricondurre le attività svolte dagli erogatori dei servizi, con oneri a carico del SSN, nell’ambito della programmazione regionale delle attività sanitarie e dei conseguenti costi. In particolare sono ricondotte nel predetto sistema le aziende ospedaliero-universitarie; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati e le strutture private equiparate.

La valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale deve tener conto anche della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita dalle strutture.

La mancata stipula dei contratti in oggetto comporta la sospensione dell’accreditamento istituzionale.

Il comma 5 dispone un rilevante potenziamento del sistema di controllo sulla cartelle cliniche e sulle relative schede di dimissione.

 


Articolo 79-quaterPotenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

79.03

Governo

15.7 nott.

Aggiunge l’articolo 79-quaterche prevede di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1, con il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal SSN.

La norma stabilisce che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, individua le modalità di collaborazione, attraverso lo strumento della Tessera Sanitaria, tra l'Agenzia delle entrate ed il SSN, al fine di verificare le esenzioni da reddito vigenti (lettera a). Il medesimo decreto individua altresì le modalità di autocertificazione da parte del cittadino presso le ASL di competenza per la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo inoltre l’obbligo di verifica da parte delle medesime ASL e l’eventuale recupero delle somme dovute (lettera b).

Viene inoltre consentito alle regioni che hanno stipulato l’accordo previsto riguardante i piani di rientro dai deficit sanitari, di destinare parte delle risorse inerenti al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale (lettera c).

 


Articolo 80 – Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

80.8

Governo

15.7 nott.

Modifica il co. 7 prevedendo il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale per la definizione di termini e modalità di attuazione del piano straordinario di verifica delle invalidità civili.


Articolo 81 – Settori petrolifero e del gas

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

81.57

Governo

11.7 pom.

Sopprime i commi da 1 a 15

I commi da 1 a 7 introducevano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una ulteriore aliquota di produzione (royalty), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi. Le condizioni al verificarsi delle quali l’ulteriore aliquota è dovuta sono stabilite mediante l’individuazione di quotazioni di riferimento, aggiornate annualmente con decreto interministeriale.

I commi da 8 a 15 introducevano per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l’obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell’aliquota (royalty) dovuto per l’anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l’anno precedente.

Modifica il comma 16 aggiungendo due periodi. Il primo periodo esclude dall’applicazione dell’addizionale i soggetti che operano in via marginale nei settori assoggettati all’addizionale. Solo nel caso in cui i ricavi di tali soggetti riconducibili alle attività nel settore energetico siano prevalenti, rispetto al totale dei ricavi conseguiti, si ha l’applicazione dell’addizionale.

Il secondo periodo esclude l’applicazione dell’addizionale per i soggetti che producono energia elettrica mediante fonti non inquinanti, in particolare mediante l’impiego di biomasse e mediante la fonte solare, fotovoltaica o eolica.

Introduce il comma 16-bische chiarisce che l’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore petrolifero e dell’energia elettrica si applica anche alle società ed agli enti che abbiano optato congiuntamente per la tassazione di gruppo, in base all’articolo 117 del TUIR, e che tali soggetti dovranno assoggettare ciascuno autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale, provvedendo altresì al relativo versamento. Pertanto, ciascuna delle singole società partecipanti al consolidato dovrà versare la propria addizionale IRES.

Sopprime i commi da 26 a 28.

I commi da 26 a 28 prevedevano il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all’1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. Il versamento all’Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso, doveva essere effettuato a decorrere dal 2009.

81.60

Governo

11.7 pom.

Introduce il comma 16-ter per consentire l’applicazione dell’addizionale IRES, prevista per i soggetti che operano nel settore petrolifero e dell’energia elettrica, alle società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR. Si prevede che le società partecipate in questione determinino e versino l’addizionale imputando il reddito alle società partecipanti; queste ultime, viceversa, determinano la propria addizionale senza considerare il reddito della società partecipata “trasparente”.

81.61

Governo

11.7 pom.

Modifica il comma 17 stabilendo l’applicazione dell’addizionale Ires per il settore energetico a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anziché dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, in modo che non influisca sulla decorrenza della norma la coincidenza o meno dell’esercizio con l’anno solare e che l’introduzione dell’addizionale coincida con la riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5%.

81.31

Fluvi
(PD)

11.7 pom.

Modifica il comma 18 prevedendo che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenti, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti dell’introduzione dell’addizionale Ires per il settore petrolifero e energetico.

81.62

Governo

11.7 pom.

Modifica il comma 23, relativo alla disciplina transitoria che interessa le svalutazioni delle rimanenze, aggiungendo una lettera a-bis) che prevede che fino al terzo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, qualora le rimanenze finali siano inferiori a quelle esistenti al termine del primo periodo di applicazione della nuova norma sulle rimanenze, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute vada ridotto del maggior valore assoggettato all’imposta sostitutiva del 16 per cento. L’imposta sostitutiva già versata è recuperata in sede di versamento delle imposte sui redditi.

81.58

Governo

11.7 pom.

Sostituisce la lettera b) del comma 30, disponendo che l’alimentazione del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti avvenga non più con le somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, ma con gli importi derivanti dal recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, in attuazione della decisione della Commissione europea C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008. (assorbito dall’emendamento 81.59)

81.59

Governo

11.7 pom.

Sostituisce i commi da 29 a 34, prevedendo una modifica nelle risorse destinate ad alimentare il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, mediante l’inclusione delle somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla commissione europea incompatibile con il mercato comune. Viene inoltre chiarito che le modalità ed i criteri per fruire della carta acquisti sono stabiliti con decreto interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e vengono previste iniziative di comunicazione per diffondere la diffusione della carta tra le fasce più deboli della popolazione. Infine viene contemplata la Consip s.p.a, tra le amministrazioni di cui il Ministero dell’economia può avvalersi per l’attuazione delle disposizioni citate.

0.81.59.4

Fugatti (Lega Nord)

11.7 pom.

Modifica il comma 31 ricomprendendo la fornitura di gas tra i beni che sono sottoposti ad aumenti dei prezzi.

0.81.59.7

Comaroli (Lega Nord)

11.7 pom.

Modifica il comma 31 specificando che la “carta acquisti” viene concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio economico.

81.49

Bossa (PD)

11.7 pom.

Aggiunge il comma 38-bis che prevede l’obbligo del Governo di predisporre una Relazione al Parlamento sull’attuazione della carta acquisti.

60.02 riformulato

Governo

15.7 nott.

Aggiunge il comma 38-ter, che incrementa la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 168,8 mln di euro per il 2008, 267,3 mln per il 2009, 71,7 mln per il 2010 e 77,5 mln a decorrere dal 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articolo 81 e 82 del presente decreto.

Il Fondo è inoltre ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’articolo 83, commi 28-bis, 28-ter e 28-quater.

 


Articolo 82 – Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

82.50

Governo

11.7 Nott.

Modifica i commi 1, 2, 4 e 5, relativi al regime di indeducibilità parziale degli interessi passivi per banche e assicurazioni . In particolare, la modifica del comma 1 specifica, nell’ambito del consolidato nazionale, che la norma si riferisce anche in questo caso ai soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del TUIR. Le modifiche ai commi 2, 4 e 5 confermano la decorrenza del regime di indeducibilità parziale degli interessi passivi per banche e assicurazioni dal periodo d’imposta 2008, ma facendo formalmente riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in modo da poter essere applicabile ai soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, anche per la determinazione degli acconti delle imposte.

81.57

Governo

11.7 pom.

Introduce il comma 13-bis, che aumenta dallo 0,3% allo 0,35%, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, il prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, istituito nel 2003 nella misura dello 0,2% ed aumentato dal 2004 allo 0,3%.

Per il solo anno 2008 l’aliquota è aumentata fino allo 0,39% e, per quanto riguarda le modalità di versamento, i soggetti interessati dovranno versare, in acconto, entro il mese di novembre 2008, una maggiore imposta dell’0,05% delle riserve matematiche esposte in bilancio, se il termine di approvazione del bilancio è scaduto entro il 25 giugno 2008.

Modifica i commi 17, 18, 19, 20 e 22 ed introduce i nuovi commi 18-bis e 21-bis, al fine di apportare modifiche alla disciplina dei fondi di investimento immobiliare chiusi, assoggettati all’imposta patrimoniale sul valore netto dei fondi.

La modifica al comma 17 corregge un errore formale di rinvio e chiarisce che nel caso di fondi cessati, ai fini del calcolo della media annua si assumono i valori del patrimonio alla data di avvio e di cessazione del fondo.

La modifica al comma 18 esclude dall’applicazione dell’imposta patrimoniale i fondi quotati e con patrimonio netto maggiore o uguale a 400 milioni di euro e modifica i requisiti per l’assoggettamento a tassazione dei fondi, in particolare ricomprendendo tra le condizioni per la tassazione i fondi in cui almeno il 50 per cento delle quote sia detenuto da enti non commerciali.

Il nuovo comma 18-bis aumenta dal 12,50 al 20 per cento l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria dovuta in occasione della cessione o del rimborso delle quote dei fondi immobiliari chiusi familiari, anche qualora il contribuente abbia optato per l’applicazione dei regimi sostitutivi risparmio gestito o risparmio amministrato, presso gli intermediari finanziari.

La modifica al comma 19 attiene ai compiti affidati alla Società di gestione del risparmio di verificare l’esistenza dei requisiti per la tassazione patrimoniale dei fondi e prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno i possessori delle quote siano tenuti a dare apposita comunicazione scritta per consentire l’applicazione dell’imposta patrimoniale.

Il nuovo ultimo periodo del comma 20 prevede le modalità per consentire l’applicazione dell’imposta patrimoniale nelle ipotesi di mancata comunicazione delle informazioni da parte dei possessori delle quote, nonché l’applicazione delle disposizioni per l’accertamento delle imposte sui redditi per tali soggetti che abbiano omesso in tutto o in parte la comunicazione.

Il nuovo comma 21-bis mantiene l’applicazione della minore aliquota del 12,50 per cento sui rimborsi della quota di partecipazione ai fondi maturata prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge

Modifica il comma 22 che novella la presunzione di residenza in Italia (con conseguente assoggettamento a tassazione IRES) riferendola alle società e gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi anziché agli stessi soggetti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi immobiliari.

Introduce i commi 24-bis e 24-ter che dispongono:

§       novellando l’articolo 27, comma 4, del D.P.R. 797/1955, l’esclusione dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro dipendente, dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock options (comma 24-bis);

§       che tale esclusione dalla base imponibile contributiva si applica con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 24-ter).

82.39

Del Tenno (PDL)

11.7 Nott.

Modifica il comma 27, in materia di elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalla società cooperative ai soci, limitando l’elevazione della ritenuta dal 12,5 al 20 per cento alle sole società cooperative e loro consorzi che non siano piccole e micro imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361. Tale raccomandazione definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro, mentre è definita microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Conseguentemente è modificato l’articolo 84, cui è aggiunto il comma 1-bis, relativo alla copertura finanziaria dell’onere recato dalla modifica al comma 27, introdotta dall’emendamento Del Tenno 82.39, a valere sulle risorse della tabella C della legge finanziaria.

5.10
(ex 2.65)

Relatori

15.7 nott.

Inserisce il comma 29-bis, che esclude dalla revisione, necessaria per certificare il possesso dei requisiti mutualistici, gli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano un volume d’affari superiore a un milione di euro. La modifica prevede che per le cooperative non soggette a revisione, il possesso dei requisiti mutualistici debba essere certificata dal presidente dell’ente e asseverata dal presidente del collegio sindacale.

 


Articolo 83 – Efficienza dell’Amministrazione finanziaria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.25

83.31

Poli (UDC)

Giudice (PDL)

11.7 nott.

Modifica il comma 1 aggiungendo un periodo che prevede che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate attivino uno scambio telematico mensile delle posizioni dei titolari di partita Iva e dei percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

83.49

Governo

11.7 nott.

Modifica il comma 7, precisando che la relazione annuale presentata dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza al Ministero dell’economia e finanze riguarda le specifiche attività svolte per il contrasto alle frodi IVA.

83.50

Governo

11.7 nott.

Modifica il riferimento normativo contenuto nel comma 8, individuando, quali elementi e circostanze di fatto certi sulla base dei quali gli uffici delle imposte eseguono il piano straordinario di controlli per l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, anche i dati, le notizie e i documenti richiesti ai soggetti operanti nel settore bancario e creditizio.

83.52

Governo

11.7 nott.

Modifica il comma 18, intervenendo sul comma 2 del nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997.

La lettera a) dispone che l’adesione del contribuente ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali intervenga entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale, in luogo dei 30 giorni successivi alla data della notifica.

La lettera b) reca una precisazione formale, prevedendo che la comunicazione di adesione pervenga al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, in luogo del competente Ufficio delle entrate.

Le lettere c)e d) precisano che la comunicazione di adesione debba pervenire anche all’organo, e non al Reparto della Guardia di finanza, che ha redatto il verbale; ciò in virtù del fatto che, per legge, organi verificatori diversi possono partecipare alle attività di controllo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, redigendo verbali di constatazione.

83.40

Governo

11.7 nott.

Modifica il comma 18 che novella l’articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, disponendo che le somme dovute a seguito di definizione della procedura di accertamento parziale siano versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997.

Di conseguenza, il versamento deve avvenire entro venti giorni dalla redazione dell’atto, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente. E’ prevista inoltre la possibilità di corrispondere le somme anche ratealmente, in un massimo di otto o dodici rate trimestrali (in quest’ultimo caso, ove le somme dovute superino i 51.625,89 euro).

Nell’ipotesi di versamento rateale, tuttavia, il contribuente è esonerato dalla prestazione delle relative garanzie (polizza fideiussoria, ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da Confidi, per il periodo della rateazione, aumentato di un anno).

Infine, la disposizione specifica che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale.

83.41

Governo

11.7 nott.

Modifica il comma 18, aggiungendo un quarto capoverso all’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997, prevedendo che, ove il contribuente che ha prestato adesione ad un verbale di accertamento parziale non paghi volontariamente quanto dovuto, l’atto di definizione dell’accertamento parziale costituisce presupposto per l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme risultanti dall’atto medesimo

83.51

Governo

11.7 nott.

Aggiunge i commi da 18-bis a 18-quater.

Il comma 18-bis precisa che le disposizioni in materia di accertamento con adesione si applicano ai verbali di constatazione consegnati a far corso dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008).

Il comma 18-ter, lettera a) dispone la proroga al 30 settembre 2008 del termine per la comunicazione, da parte del contribuente, dell’adesione ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112 del 2008. La lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale relativo ai verbali consegnati fino al 31 dicembre 2008.

Il comma 18-quater reca norme sulle modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del contribuente.

83.12

Vico
(PD)

11.7 nott.

Modifica il comma 19 introducendo un inciso che specifica che per gli studi di settore da elaborare anche su base regionale o comunale a decorrere dal 2009 siano sentite le associazioni professionali e di categoria.

83.46

Governo

11.7 nott.

Aggiunge il comma 23-bis, che a sua volta inserisce il comma 3-bis all’articolo 28 del DPR n. 602 del 1972, recante le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare, si dispone che i pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono considerati omessi se è inesistente la relativa provvista finanziaria (assegni scoperti o non pagabili, carte di credito per cui non è fornita la relativa provvista).

83.44

Governo

11.7 nott.

Aggiunge il comma 23-ter, che a sua volta modifica l’articolo 47-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973. La norma introdotta dispone la gratuità delle visure ipotecarie e catastali rilasciate agli agenti della riscossione per la loro attività istituzionale, anche se acquisite da soggetti terzi incaricati dai medesimi agenti della riscossione

83.48

Governo

11.7 nott.

Sostituisce i commi 25-28 con un unico comma 25 che istituisce un Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia. I commi 26-28 sono soppressi.

Rispetto alla formulazione dei commi sostituiti, si evidenzia la riconduzione del Comitato nell’ambito di attività del Ministero degli Affari esteri, laddove in precedenza esso gravitava attorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, sono state espunte le attribuzioni relative all’internazionalizzazione produttiva e al coordinamento delle imprese nazionali più rilevanti, mentre scompare nella nuova formulazione l’eventualità esplicita di un’attività consultiva del Comitato nei confronti del Governo. Infine, l’emanazione del decreto attuativo compete al Ministro degli esteri di concerto con il Ministro dell’economia, anziché al Presidente del Consiglio. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di indirizzo, analisi e coordinamento nei confronti di fenomeni economici complessi correlati alla globalizzazione. La composizione del Comitato – la partecipazione al quale è a titolo gratuito, e le cui funzioni di segreteria sono assicurate dalle strutture del Ministero degli Affari esteri – e le regole generali del funzionamento di esso sono definiti con successivo decreto attuativo. Del Comitato possono far parte personalità di alta qualificazione professionale nei previsti settori di intervento, nonché qualificati rappresentanti di vari Ministeri.

60.02 riformulato

Governo

15.7 nott.

Aggiunge i commi 28-bis a 28-quinquies in materia di disposizioni fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. In particolare:

-        è prevista la soppressione della disposizione che prevede la limitazione al diritto di detrazione dell’IVA prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione (art. 19-bis, co. 1, lett. e), DPR 633 del 1972) con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008 (commi 28-bis e 28-ter);

-        si introduce una limitazione nella misura del 75% alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell’ambito delle disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (commi 28-quater e 28-quinquies).

La copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 28-bis, 28-ter e 28-quater è posta a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica, nell’importo di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009 (vedi articolo 81, comma 38-bis)

 


Articolo 83-bisProcedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione europea

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

81.58

Governo

11.7 pom.

Introduce l’articolo 83-bis, che disciplina la procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione della Commissione europea C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008, ossia per il recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Il comma 1 obbliga i soggetti destinatari delle citate imposte sostitutive a restituire l’aiuto fruito.

Il comma 2 disciplina i criteri di calcolo dell’importo da recuperare. Il recupero riguarda il differenziale tra l’imposta sostitutiva assolta e l’imposta sostitutiva che i soggetti destinatari avrebbero dovuto assolvere ove avessero optato, in luogo del regime fiscale ritenuto selettivo dalla Commissione (cd. “riallineamento speciale”) per il regime fiscale alternativo all’epoca disponibile (cd. “riallineamento generale”).

Il comma 3 reca le modalità per la dichiarazione degli importi dovuti.

Il comma 4 dispone che l’Agenzia delle entrate liquidi gli importi dovuti e successivamente notifichi al destinatario la comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento con intimazione.

Il comma 5 abroga l’articolo 2, comma 26 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003).

 


Articolo 83-terTutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi

               

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.016 nuova formulaz.

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-ter, cheimpone all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di determinare mensilmente il costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo. (comma 1). L’Osservatorio determina semestralmente, sempre in relazione alla tipologia di veicolo, la percentuale dei costi del carburante gravante sull’impresa di autotrasporto per conto terzi, in rapporto al totale dei costi di esercizio (comma 2).


Articolo 83-quaterDisciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto

               

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.016 nuova formulaz.

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-quater chereca una disciplina transitoria in relazione al corrispettivo del costo dei carburanti nei contratti di trasporto.

Il comma 1 stabilisce che la nuova normativa verrà sottoposta a verifica dopo il primo anno di applicazione.

Il comma 2 dispone che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta – secondo l’articolo 6 del D.Lgs. n. 286/2005 ("Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore") – deve essere indicata la quota a carico del mittente per i costi del carburante sostenuti dal trasportatore, quota che deve essere calcolata sulla base dei criteri di cui all’articolo 83-ter, comma 1, introdotto dallo stesso emendamento 83.016 in esame (che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza).

Il comma 3 prevede un meccanismo di adeguamento del corrispettivo a carico del mittente per i contratti di durata eccedente i trenta giorni, qualora il prezzo del carburante sia aumentato, dopo il primo mese, di oltre il 2%.

Per i casi di contratto non stipulato in forma scritta, il comma 4 prevede che l’indicazione del corrispettivo del carburante a carico del mittente sia contenuta nella fattura emessa dal trasportatore.

Il comma 5 stabilisce che la ulteriore parte del corrispettivo dovuto al vettore, deve risultare almeno pari a quella calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 83-ter, comma 2, introdotto dallo stesso emendamento in esame (che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto di determinare semestralmente la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante) .

Se tale quota risulti inferiore, il comma 6 prevede che il vettore possa chiedere al mittente il pagamento della differenza. Lo stesso comma precisa che per i contratti non stipulati con la forma scritta, l’azione giudiziaria per il recupero di tali somme di prescrive in cinque anni dalla conclusione della prestazione, mentre per i contratti stipulati in forma scritta il temine di prescrizione è di un anno.

Il comma 7 detta le norme a tutela del vettore, prevedendo che questi, in caso di mancato pagamento entro quindici giorni, può presentare - entro i successivi quindici giorni – domanda di ingiunzione di pagamento al giudice competente. Si applicano al procedimento gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.

Il comma 8 dispone che, in via temporanea, fino a quando non siano disponibili le determinazioni dell’Osservatorio sull’autotrasporto, di cui all’articolo 83-ter, gli adeguamenti del corrispettivo vengono calcolati, sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico, ove le variazioni del prezzo superino di almeno il 2% il valore di riferimento considerato al momento della stipula del contratto. Si precisa inoltre che la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante, - quota che, ai sensi dell’articolo 83-ter, comma 2, dovrà essere semestralmente determinata dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto - è provvisoriamente fissata: al 30% per i veicoli di massa pari o superiore a 20 ton., al 20% per i veicoli di massa compresa fra 3,5 e 20 ton., al 10% per i veicoli di massa inferiore a 3,5 ton.

Il comma 9 precisa che le disposizioni di cu all’articolo in esame si applicano con riferimento alle variazioni del prezzo del carburante intervenute a partire dal 1° luglio 2008, ovvero dall’ultimo adeguamento effettuato.

 


Articolo 83-quinquiesTermini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.016 nuova formulaz.

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-quinquies, che al comma 1 fissa un termine tassativo di trenta giorni, a decorrere dall’emissione della fattura – e salvo diversa pattuizione - per il pagamento del corrispettivo derivante da contratti di trasporto su strada, stipulati da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); tale articolo dispone la nullità dell’accordo sulla data di pagamento quando questo risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

Il comma 2 prevede, in caso mancato rispetto del termine, la corresponsione da parte del debitore degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale norma prevede che il saggio di interesse e' determinato in misura pari a quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, maggiorato di sette punti percentuali.

 


Articolo 83-sexiesSanzioni

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.016 nuova formulaz.

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-sexies, al comma 1, stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni introdotte con l’articolo 83-quater, commi 4, 5, 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 298/1974 e dall’articolo 76 del D.Lgs. n. 286/2005, si prevede che a tali violazioni consegua l’esclusione fino a sei mesi della procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, e l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge. Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 298/1974 prevede le sanzioni pecuniarie per chi esercita l'attività di autotrasporto senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo; l’articolo 76 del D.Lgs. n. 286/2005 disciplina in via generale le responsabilità del vettore, del committente e del proprietario della merce

Il comma 2 prevede che le sanzioni sono di applicate dell’Autorità competente. Il comma 3 prevede che le sanzioni non vengono applicate se il contratto sia stato stipulato in conformità ad un accordo tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori presenti nella Consulta generale per l’autotrasporto.

 


Articolo 83-septiesRazionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.016 nuova formulaz.

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-septies, volto a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti (disciplinata dal D.Lgs. 32/98). La norma vieta la subordinazione dell’attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area. Reca, inoltre, modifiche agli artt. 7 e 1, del D.Lgs. 32/98 concernenti, rispettivamente:

§       l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, nonché di definire autonomamente la modulazione dell’orario e dei periodi di riposo previa comunicazione al comune, che non viene più subordinata alla chiusura di almeno 7000 impianti (come attualmente previsto);

§       la redazione della perizia giurata (che correda l’autocertificazione inviata al comune con la domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione) da parte di un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, il quale deve essere in possesso dell’abilitazione secondo le norme comunitarie (in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale attualmente prevista).

La norma prevede anche il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nel miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili, demandando al Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di vettoriamento del metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

 


Articolo 83-octiesUtilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.016 nuova formulaz.

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-octiescontenente disposizioni a carattere transitorio dirette a ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.

A tal fine:

§       30 milioni di euro (comma 2) sono destinati alla rideterminazione:

a)    per il 2008, della quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori addetti all’autotrasporto merci che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

b)    per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., dell’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale.

§       30 milioni di euro (comma 3) sono destinati ad escludere dalla formazione del reddito imponibile, ai fini fiscali e contributivi, una percentuale, da determinare, dei compensi percepiti nel 2008 per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci. E’ prevista inoltre l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’art. 2 del D.L. 93/08.

§       40 milioni di euro sono destinati alla concessione di un credito di imposta diretto a compensare una parte, da determinare, delle tasse automobilistiche, pagate nel 2008, per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’autotrasporto merci. (comma 4).

§       9 milioni di eurosono destinati ad incentivi per aggregazioni imprenditoriali e 7 milioni di euro alla formazione professionale, con modalità di erogazione disciplinate da successivi provvedimenti governativi (comma 6).

Il comma 5 rinvia a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la determinazione della misura delle agevolazioni di cui ai co. 2-4 (per il co. 3 è previsto il concerto con il Ministro del lavoro) e le eventuali disposizioni applicative.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 116 milioni di euro (106,5 milioni di euro per il 2008 e 9,5 milioni di euro per il 2009), utilizzando le risorse residue stanziate sul Fondo per il proseguimento degli interventi in favore dell’autotrasporto dall’art. 1, co. 918, della finanziaria 2007 (L. 296/2006).

Il comma 8 estende al 2009 le agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli di massa non inferiore a 11,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, di cui al D.P.R. 273/2007.

Il comma 9 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle misure del presente articolo per le quali occorre la previa verifica della compatibilità comunitaria.


Articolo 83-noviesAttuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.02

83.04

Giudice (PDL)

Causi
(PD)

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-novies che prevede che gli enti locali e i concessionari dell’accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati ad alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, le poste Spa e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria, in base alle disposizioni del DM 16 novembre 2000. Sono fissate altresì le condizioni per tale accesso.

 


Articolo 83-deciesCoordinamento del Servizio nazionale di riscossione

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

83.017

Governo

11.7 nott.

Introduce l’articolo 83-decies, che a sua volta modifica l’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005. La norma precisa i poteri dell’Agenzia delle Entrate, titolare delle funzioni della riscossione, sulla società Equitalia S.p.A., tramite cui tali funzioni sono esercitate.

La lett. a), modificando il comma 1 del citato articolo 2, attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia S.p.A., a tal fine approvandone preventivamente le sedute del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in seno al consiglio stesso.

La lett. b), modificando il comma 14 dell’articolo 2,impegna l’Agenzia a fornire al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta da Riscossione Spa, gli elementi acquisiti nell’attività di coordinamento.

 


Articolo 84 – Copertura finanziaria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

60.02 riformulato

Governo

15.7 nott.

Modifica il comma 1, apportando alcune modifiche di coordinamento del testo della disposizione.

63.84

Alfano G. (PDL)

14.7 ant.

Aggiunge il comma 1-bis che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 9-bis dell’articolo 63, che incrementa il contributo la Comitato Italiano Paralimpico di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Agli oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l’accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

63.06

Governo

14.7 ant.

Aggiunge il comma 1-ter recante la norma di copertura finanziaria dell’onere recato dall’art. 63-bis, comma 5, che rifinanzia il 5 per mille per l’anno 2008, pari a 20 milioni di euro per il 2008, a valere sul fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l’accantonamento del Ministero della solidarietà sociale

70.16

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 1-quaterche reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 2-bis dell’articolo 70, che esclude il comparto sicurezza e difesa dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente. Agli oneri si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009.

71.29

Relatori

15.7 nott.

Aggiunge il comma 1-quinquiesche reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 5-bis dell’articolo 71, che esclude il comparto sicurezza e difesa dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per assenze del dipendente. Agli oneri si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2009.

82.39

Del Tenno (PDL)

11.7 nott.

Aggiunge il comma 1-sexies che dispone la riduzione della tabella C della legge finanziaria 2008 al fine di assicurare una minore spesa annua di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.


Emendamento Dis.1.1 del Governo approvato
dall’Assemblea della Camera dei deputati


Articolo 1 –Finalità e ambito di intervento

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Aggiunge il comma 1-bis, disponendo che, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 dovrà contenere esclusivamente disposizioni attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

 


Articolo 7 – Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Sopprime i commi 3, 4 e 5, che autorizzavano il Governo ad avviare la stipula di uno o più Accordi con Stati membri dell’Unione Europea o Paesi terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell’energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di CO2.

 


Articolo 11 – Piano Casa

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il nuovo comma 12 ricomprendendo, tra le risorse che confluiscono nell’apposito fondo per il “Piano casa”, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse relative al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, previsto dall’art. 21 del D.L. n. 159/2007 (come previsto nel testo originario).

 


Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1-quater precisando che, salvo nei casi di sentenze passate in giudicato, le disposizioni di cui al articolo 4-bis del D.Lgs. 368/2001 (obbligo per il datore di lavoro di indennizzare il lavoratore con contratto a tempo determinato con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione)devono essere applicate solo (e non anche) ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 


Articolo 22 – Modifica alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1 specificando che, nel campo delle attività agricole di carattere stagionale, si intendono quali attività lavorative di natura occasionale, quelle svolte da pensionati o da studenti minori di 25 anni di età ovvero svolte in favore di produttori agricoli che realizzino un volume di affari non superiore a 7.000 euro.

 


Articolo 23-bis  Servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica ilcomma 3 specificando che, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, previste dal comma 2, per situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici locali può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Il testo approvato dalle Commissioni riunite prevedeva l’affidamento diretto a favore di:

a)       società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house.

b)      società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall’ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.

Conseguentemente viene modificato il comma 9 sopprimendo il riferimento alla lettera b) del comma 3.

 


Articolo 26 – “Taglia-enti”

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1, comprendendo tra gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità che non sono ricompresi nelle procedure di soppressione, le autorità portuali.

 


Articolo 29 – Trattamento dei dati personali

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Sostituisce il comma 1-bis estendendo la disciplina sul trattamento dei dati sensibili – per i quali è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza - anche a quelli relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali dei propri dipendenti, nonché dei collaboratori anche a progetto per i dati relativi allo stato di salute o malattia.

In relazione a tali trattamenti il Garante della privacy, sentito il Ministro della giustizia, definisce con proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza del trattamento dei dati (precedentemente era previsto l’emanazione di un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa).

 


Articolo 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Sopprime il comma 12-bische novellava l’articolo 1, co. 1180, della legge finanziaria per il 2007, modificando il termine entro il quale, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente e assimilati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni devono darne comunicazione al servizio territoriale competente, fissandolo al quinto giorno successivo dall’inizio rapporto (la normativa vigente prevede che ciò debba avvenire entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto).

 


Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Aggiunge al comma 1 la lettera c), ricomprendendo tra i principi e criteri direttivi per la semplificazione e il riordino della disciplina dei contributi all’editoria, il mantenimento al diritto dell’intero contributo per le imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di interesse generale.

Dis. 1.1

Governo

21.7

Sopprime il comma 1-bisil quale stabiliva che il limite all’ammontare dei contributi previsti dall’articolo 10, co. 1, del D.L. n. 159/2007 spettanti, per gli anni 2007 e 2008, a ciascuna impresa, pari al costo complessivo sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente relativamente alla produzione e distribuzione, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, fosse riferito, in sede di prima applicazione, all’esercizio 2007.

 


Articolo 60 – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Sostituisce i commi da 3 a 7, riformulandoli.

In particolare, i nuovi commi da 3 a 5 riformulano e innovano le disposizioni di flessibilità, contenute nella formulazione originaria dell’articolo, che consentivano ai Ministri competenti, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per il triennio 2009-2011, di rimodulare tra i relativi programmi le riduzioni delle missioni di spesa disposte dal comma 1. Specificamente:

§       il nuovo comma 3 mantiene, quale unica procedura, la possibilità, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, di rimodulare, attraverso la legge di bilancio, “tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Viene confermata la rimodulabilità delle spese predeterminate per legge e il divieto di dequalificazione della spesa in sede di rimodulazione, nonché il limite del 10 percento alle rimodulazioni tra risorse per funzionamento e risorse per interventi;

§       resta comunque previsto – nel nuovo comma 4 - che ciascun Ministro dia indicazione delle ragioni della “riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza” nonché dei criteri per il miglioramento dell’economicità e dell’efficienza e per l’individuazione degli indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun Programma nelle Relazioni relative all’utilizzo delle risorse e all’efficienza dell’azione amministrativa, che devono essere annualmente inviate al Parlamento. Il termine per la presentazione di tali relazioni Ministeriali rimane differito, per l’anno 2008, al 30 settembre.

§       ai sensi del nuovo comma 5, si mantiene la possibilità di proporre rimodulazioni anche con il disegno di legge di assestamento, e con le ulteriori variazioni delle previsioni che possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre, nonché, per interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell’economia e finanze da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione e alle Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Viene anche confermato, per i profili finanziari, il carattere vincolante del parere parlamentare nel caso in cui si operino rimodulazioni di dotazioni direttamente determinate da disposizioni di legge. Innovando rispetto alla disciplina originaria, il nuovo comma 5 prevede che nel caso di rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento e con le ulteriori proposte di variazioni delle previsioni, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere attuate, in via provvisoria, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia. Le rimodulazioni proposte attraverso i predetti provvedimenti devono riferirsi esclusivamente all’esercizio in corso.

Il nuovo comma 6 contiene una nuova disposizione, abrogativa dell’articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, il quale consente rimodulazioni tra programmi appartenenti ad una missione di spesa, attraverso decreti del Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari ed inviare alla Corte dei Conti per la registrazione;

Il nuovo comma 7 non reca più la previsione - in esso originariamente contenuta - che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta, non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La nuova disposizione impone al Ministro dell’economia e finanze di presentare al Parlamento, in sede di relazione tecnica, gli elementi di valutazione relativi a quei provvedimenti legislativi rispetto ai quali siano prevedibili effetti specifici e rilevanti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell’indebitamento netto. Inoltre, è prevista la presentazione al Parlamento, entro il 31 gennaio 2009, di una Relazione da parte del Ministro dell’economia in cui siano esposte le metodologie usate per la valutazione degli effetti sui due saldi suddetti, ai fini dell’adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

 


Articolo 61 – Riduzione della spesa pubblica e di abolizione del ticket sull’assistenza specialistica

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1, escludendo le autorità indipendenti dalla riduzione del 30% rispetto al 2007 della spesa per compensi ad organi collegiali delle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT.

Dis. 1.1

Governo

21.7

Sopprime i commi 27 e 28 dell’articolo 60-bis dell’A.C. 1386-A. In particolare:

§       il comma 27 disponeva che il decreto del DPCM che stabilisce i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi con riferimento agli incarichi degli uffici dirigenziali di livello generale (art. 24, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001) si applicasse anche nei confronti di direttori generali e dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle Agenzie fiscali e dell’Agenzia del demanio. Inoltre, per assicurare la riduzione del 10% del spesa per incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista dalla legislazione vigente, si prevedeva che i trattamenti accessori non potessero far registrare incrementi;

§       il comma 28 disponeva che con il decreto di cui al precedente comma 27 fossero stabiliti i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparati, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina e incarico.

Tali disposizioni risultano peraltro contenute nell’articolo 4-quater, comma 1, del D.L. n. 97 del 2008.

 


Articolo 79 –Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1 relativamente al finanziamento a carico dello Stato dell’Ospedale pediatrico del Bambino Gesù, sopprimendo il riferimento ad una preventiva definizione di un procedimento programmatorio con la Regione Lazio.

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1-quinquies (già articolo 79-ter dell’A.C. 1386-A)sulla revisione normativa del sistema delle tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale.

In particolare alle lettere b) e d), attraverso una sostituzione terminologica, precisa che strutture ospedaliere pubbliche stipulano accordi con la Regione (e non contratti, che, invece, regolano i rapporti tra le Regioni e le strutture private).

Alla lettera d), punto 1. (ex comma 4, lettera a) dell’articolo 79-ter) ricomprende anche le strutture sanitarie “equiparate” tra quelle che, analogamente alle strutture pubbliche, stipulano accordi con le Regioni per lo svolgimento dell’attività assistenziale, nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

 


Articolo 84 – Copertura finanziaria

 

Estremi

Iniziativa

Data

Oggetto

Dis. 1.1

Governo

21.7

Modifica il comma 1-ter ponendo la copertura finanziaria dell’onere recato dall’art. 63-bis, comma 5 (5 per mille per l’anno 2009), pari a 20 milioni di euro per il 2010, a valere sulle disponibilità del Fondo per esigenze gestionali di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008, anziché a valere sugli accantonamenti del Fondo di parte corrente (tabella A).

 

 

 

Modifica il comma 1-quater inserendovi la riduzione della tabella C della legge finanziaria 2008 al fine di assicurare una minore spesa annua di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 a copertura degli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27, precedentemente contenuta al comma 1-sexies dell’articolo 84 dell’A.C. 1386-A, che viene contestualmente soppresso.

 

 

 

Aggiunge il nuovo comma 1-quinquies, recante la copertura degli oneri recati dall’abolizione del ticket sanitario (art. 61, co. 19), indicati in 400 milioni in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna annualità 2009-2011. L’onere sale a 530 milioni per il 2009 e a 450 milioni per il 2010 e il 2011 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Alla copertura dell’onere si provvede:

a)       quanto a 120 milioni per il 2009 a valere sugli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente (Tabella A) dei singoli ministeri;

b)       quanto a 60 milioni per il 2009 a valere sulle disponibilità del Fondo per esigenze gestionali di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008;

c)       quanto a 50 milioni per ciascuna annualità 2009-2011 a valere su parte delle risorse già ridotte dall’articolo 61, comma 11 (riduzione dei trasferimenti agli enti locali);

d)       quanto a 300 milioni per il 2009 e a 400 milioni sia per il 2010 che per il 2011 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004) sul quale, conseguentemente, affluiscono 300 milioni per il 2009 e a 400 milioni sia per il 2010 che per il 2011, quali ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.