Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana - AA.C. 4207, 286, 352, 941, 1088, 2342, 2528, 2734 e 3490 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 286/XVI   AC N. 352/XVI
AC N. 941/XVI   AC N. 1088/XVI
AC N. 2342/XVI   AC N. 4207/XVI
AC N. 2528/XVI   AC N. 2734/XVI
AC N. 3490/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 471
Data: 11/04/2011
Descrittori:
SORDOMUTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

11 aprile 2011

 

n. 471/0

 

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

AA.C. 4207, 286, 351, 941, 1088, 2342, 2528, 2734 e 3490

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4207

286

351

941

1088

Titolo

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

No

Numero di articoli

3

4

4

5

4

Date:

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

23 marzo 2011

29 aprile 2008

29 aprile 2008

9 maggio 2008

20 maggio 2008

assegnazione

28 marzo 2011

22 luglio 2008

7 luglio 2008

16 settembre 2008

7 ottobre 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, III, V, VII, XI, XIV e Comm. parl. questioni regionali

I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali

I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali

I, II, III, V, VII, XI, XIV e Comm. parl. questioni regionali

I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali

 

Numero del progetto di legge

2342

2528

2734

3490

 

Titolo

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua

Disposizioni concernenti il riconoscimento della lingua italiana dei segni

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni

Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni

 

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

5

3

1

 

Date:

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

26 marzo 2009

23 giugno 2009

28 settembre 2009

19 maggio 2010

 

assegnazione

21 aprile 2009

16 luglio 2009

8 ottobre 2009

22 giugno 2010

 

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, III, V, VII, XIV e Comm. parl. questioni regionali

I, II, III, V, VII, XI, XIV e Comm. parl. questioni regionali

I, II, V e VII

I, V, VII e XIV e Comm. parl. questioni regionali

 

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame sono dirette al riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), quale lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi sanciti in seno al Consiglio d’Europa e in ambito comunitario. I citati progetti di legge estendono, quindi, alla lingua dei segni italiana le provvidenze e tutele stabilite a beneficio delle altre minoranze linguistiche.

Qui di seguito si procederà ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte.

La proposta di legge A.C. 4207 (Peterlini ed altri), approvata dal Senato in sede legislativa, il 16 marzo scorso, detta disposizioni per promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana, e si compone di 3 articoli.

L’articolo 1 sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica della lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, consentendone l’utilizzazione in giudizio e nei rapporti con le pubbliche amministrazione. L’articolo 2 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, per disciplinare, tra l’altro, le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni, determinare le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, promuovere l’utilizzazione della LIS in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 3 pone la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

La proposta di legge A.C. 286 (Sereni ed altri), composta di 4 articoli, reca disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. L’articolo 1 intende dare attuazione alle leggi che costituiscono il riferimento fondamentale per l'inserimento delle persone con disabilità. L’articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS, con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento. L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, anche mediante l’impiego di particolari tecnologie. L’articolo 4 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo da parte del Governo con un contenuto simile a quello descritto in relazione alla pdl sopra esaminata. Esso sancisce anche la clausola dell’invarianza finanziaria.

Identico contenuto presentano le proposte di legge A.C. 351 e A.C. 1088, che si compongono di 4 articoli. L’articolo 1 sancisce il riconoscimento da parte della Repubblica della lingua italiana dei segni (LIS) come lingua non territoriale della comunità dei sordi, in attuazione di norme costituzionali ed europee. L’articolo 2 consente l’utilizzo della LIS nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali. Viene  sancita la garanzia dell’insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado nonché l’utilizzo dell’interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università. L’articolo 3 demanda ad un regolamento adottato dal Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. L’articolo 4 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Le proposte di legge A.C. 941 (D’Ippolito) e A.C. 2528 (Rampelli), composte da 5 articoli, hanno un contenuto molto simile. Anche l’articolo 1 dei progetti in esame riconosce la LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi in attuazione delle norme costituzionali ed europee e ne consente l’uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. L’articolo 2 disciplina l’insegnamento obbligatorio della LIS in ambito scolastico e quello facoltativo in ambito universitario. L’articolo 3 disciplina gli interventi diagnostici o di recupero per i bambini nati o divenuti sordi. L’articolo 4 prevede l’emanazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 delle proposte di legge, nell’ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, d’intesa con la Conferenza unificata e sentito l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. L’articolo 5 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento. La proposta di legge A.C. 2342 (Sereni ed altri), composta di 6 articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l’istituzione della figura professionale dell’interprete della medesima lingua. L’articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua non territoriale delle persone sorde, e promuove l’adozione di  provvedimenti finalizzati a facilitare l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde al fine di rimuovere ogni ostacolo esistente all'utilizzo della LIS. L’articolo 2 definisce la figura professionale dell’interprete della LIS come un operatore in grado di garantire l'interazione linguistica e comunicativa mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale. L’articolo 3 istituisce, con decreto del Ministro della giustizia, e disciplina, il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS. L’articolo 4 prevede il rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di interprete della LIS, e l’articolo 5 impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sentita la Conferenza Stato-regioni, a predisporre il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS in ambito accademico e con riconoscimento nazionale. L’articolo 6 impegna il servizio pubblico radiotelevisivo, in base anche al contratto di servizio stipulato con l'associazione dei sordi, a garantire la fornitura di una quota non inferiore al 60 per cento della programmazione complessiva annua del servizio di interpretariato della LIS o di sottotitolazione. Anche la proposta di legge A.C. 2734 (Carlucci), composta di 3 articoli, reca disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni. L’articolo 1 riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria della comunità dei sordi. L’articolo 2 consente e promuove l'uso della lingua italiana dei segni nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali

L’articolo 3 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo. Infine, la proposta di legge A.C. 3490 (Miglioli), composta di 1 articolo, riconosce la lingua italiana dei segni come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento. Con regolamento sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), le relative norme di attuazione.

 

Relazioni allegate

Si tratta di progetti di legge di iniziativa parlamentare, corredati, pertanto, dalla sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame sono finalizzate al riconoscimento, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, della lingua dei segni italiana come lingua della comunità dei sordi, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi stabiliti in seno al Consiglio d’Europa e all’Unione europea. Si giustifica, pertanto, l’intervento con lo strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge in questione sono diretti a realizzare i principi di uguaglianza e pari dignità sociale e ad assicurare la tutela delle minoranze linguistiche, come risulta dall’esplicito richiamo degli articoli 3 e 6 della Costituzione, sancendo il riconoscimento della lingua dei segni italiana come lingua della comunità dei sordi.

Essi, pertanto, sembrano investire, innanzi tutto, la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Alcune proposte di legge dettano disposizioni anche in ordine all’insegnamento della lingua dei segni italiana: esse, pertanto, rientrano nell’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull’istruzione, nonché nell’ambito di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell’istruzione.

Le proposte di legge demandano, inoltre, ad un regolamento del Governo la disciplina relativa all’uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, intervenendo, quindi, sulle materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Le proposte di legge A.C. 941 e 2528 contengono, infine, disposizioni relative alla diagnosi precoce e alla riabilitazione per i minori nati o divenuti sordi; tale aspetto pare rientrare nell’ambito della tutela della salute, materia di competenza legislativa concorrente, di cui al citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

I progetti di legge in questione dettano disposizioni finalizzate al riconoscimento della lingua dei segni italiana, anche in attuazione dei numerosi provvedimenti adottati dalle Istituzioni comunitarie a garanzia della pari dignità e del pieno inserimento sociale dei soggetti affetti da sordità.

In particolare, si segnalano, in ambito comunitario, la comunicazione della Commissione al Consiglio del 4 novembre 1981 e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre dello stesso anno, sull’integrazione sociale dei minorati, nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull’Europa dei cittadini.. Il Parlamento europeo ha anche varato le risoluzioni del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 sulla lingua dei segni dei sordi, come di seguito illustrato. Per un esame più approfondito si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Tutte le proposte di legge prevedono l’emanazione di un regolamento attuativo, da parte del Governo, per la disciplina dei diversi aspetti connessi all’applicazione della LIS.

In proposito va osservato che, mentre tutte le proposte di legge richiamano, a tal fine, l’articolo 17, comma 1, della legge n., 400/1988, la proposta di legge A.C. 941 richiama il comma 2 del medesimo articolo 17, che disciplina i regolamenti di delegificazione.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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