Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||||
Titolo: | Assistenza alla nascita e tutela della salute del neonato - AA.C. 918, 1353, 1513, 3303 e 1266 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 333 | ||||||
Data: | 27/09/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
SIWEB
27 settembre 2010 |
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n. 333/0 seconda edizione |
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Assistenza alla nascita e tutela della salute del neonatoAA.C. 918, 1353, 1513, 3303 e 1266Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
918 |
1353 |
1513 |
3303 |
1266 |
Titolo |
Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato |
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato |
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato |
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato |
Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati |
Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
13 |
21 |
17 |
17 |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
8 maggio 2008 |
20 giugno 2008 |
22 luglio 2008 |
10 marzo 2010 |
6 giugno 2008 |
assegnazione |
20 ottobre 2008 |
5 settembre 2008 |
24 novembre 2008 |
10 giugno 2010 |
16 giugno 2008 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I (Aff. costit.), V (Bilancio), XI (Lavoro), Questioni regionali |
I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro), Questioni regionali |
I (Aff. costit.), V (Bilancio), XI (Lavoro), Questioni regionali |
I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio) e Questioni regionali |
I (Aff. costit.), V (Bilancio) e Questioni regionali |
Le proposte di legge in esame disciplinano l’assistenza alla nascita e la tutela della salute materna e del neonato. Esse dettano disposizioni sugli standard assistenziali, sui requisiti minimi dei punti nascita, sulla formazione specifica del personale e sulla donazione e raccolta del sangue del cordone ombelicale.
Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto dei provvedimenti.
La proposta di
legge A.C. 918, si compone di 13 articoli. Gli articoli 1 e 2 dopo aver qualificato la notifica del
ricovero e la compilazione della cartella clinica quali principi di tutela del neonato, definiscono i livelli in cui si articola l’assistenza ospedaliera al neonato e
i requisiti minimi delle competenze specifiche in tale ambito. L’articolo 3 individua nell’assistenza in sala parto e nella
rianimazione primaria neonatale i requisiti essenziali di ogni punto
nascita delegando alle regioni e alle province autonome l’attuazione della
formazione specifica in tale ambito. L’articolo
4 prescrive per tutti i nati apparentemente sani i comuni controlli dei parametri vitali, l’articolo 5 dispone la compilazione della cartella clinica personale per ogni nato vivo. L’articolo 6dispone sull’umanizzazione
della nascita e sulle dimissioni precoci della madre e del figlio. L’articolo 7 è diretto afavorirel'allattamento al seno del neonato e la vicinanza del neonato alla
madre nelle strutture ospedaliere. Gli articoli
8 e 9 disciplinano
rispettivamente i casi di ospedalizzazione
del neonato e la riorganizzazione dei reparti ostetrici, pediatrici e neonato logici. L’articolo 10 detta specifiche
disposizioni d’intervento per le gravidanze
a rischio. L'articolo 11
assicura la continuità nella prestazione
delle cure, presso le medesime unità neonatali, ai bambini affetti, dopo
l'età neonatale, dalle medesime patologie connesse alla nascita. L’articolo 12 dispone sui compiti delle
regioni e delle province autonome, l’articolo
13 prevede l’applicazione della normativa sui lavori usuranti al personale
impegnato nelle unità di terapia intensiva neonatale. La proposta di legge A.C. 1353 si compone di 21 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità del provvedimento. L’articolo 2 prevede,
per la realizzazione delle indicate finalità, una rimodulazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEA) in favore della gestante, della
partoriente e del neonato. L’articolo 3 contempla
una specifica intesa in sede di
Conferenza Stato regioni per favorire la promozione delle attività previste dal
progetto di legge. L’articolo 4 promuove
campagne informative nazionali, da
parte del Ministero, di intesa con
Infine, presentano un contenuto simile le proposte di legge A.C 3303 e A.C. 1266 che stabiliscono norme ed interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Esse rimettono alle regioni e alle province autonome il compito di garantire gli interventi socio-assistenziali - nonché quelli per la continuità assistenziale e per il reinserimento sociale - alle gestanti presenti sul proprio territorio. Tali interventi vengono qualificati come livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m).
Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Le proposte di legge individuano i principi fondamentali in tema di assistenza alla nascita, di tutela dei diritti e della salute della gestante e del neonato, di segretezza del parto, nonché di promozione del parto fisiologico e delle tecniche di controllo del dolore nel travaglio-parto, integrando anche i livelli essenziali di assistenza in tale ambito. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
I progetti di legge in materia investono una pluralità di profili.
L’aspetto prevalente concerne la tutela della salute del neonato e della madre (materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Viene anche contemplata la formazione professionale del personale sanitario, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. Inoltre le proposte incidono sui livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire su tutto il territorio nazionale,oggetto di potestà legislativa esclusiva,ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché sulla previdenza sociale, materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
Tutte le proposte di legge prevedono l’emanazione di un decreto ministeriale per l’individuazione delle linee guida generali per la predisposizione della cartella clinica neonatale da parte delle regioni e province autonome. La proposta di legge A.C. 1353 prevede anche (art. 9) che con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sia definito un unico DRG per i parti spontanei e cesarei in relazione al rimborso alle strutture sanitarie.
Va ricordato che la legge n. 172/2009 ha ricostituito il Ministero della salute e ne ha definito gli aspetti organizzativi e funzionali. Pertanto la terminologia utilizzata nelle proposte di legge, che si riferiscono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, andrebbe adeguata alle nuove disposizioni legislative intervenute.
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