Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni sull'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative - AA.C. 624, 635, 1141, 1738, 1830 Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 635/XVI   AC N. 624/XVI
AC N. 1141/XVI   AC N. 1738/XVI
AC N. 1830/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 58    Progressivo: 2
Data: 27/11/2008
Descrittori:
CURE MEDICHE E CHIRURGICHE   STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


 

Camera dei deputati

 

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

 

 

Progetti di legge

 

 

Disposizioni sull'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative

AA.C. 624, 635, 1141, 1738, 1830

Testo a fronte

 

 

 

Testo a fronte

 

n. 58/2

 

 

 

27XX novembre 200826novembre 2008

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS005326c.docTina.doc

 


SIWEB

linee di confronto fra le proposte di legge nn. 624, 635, 1141, 1738, 1830

 

 

A.C. 624

A.C. 635

A.C. 1141

A.C. 1738

A.C. 1830

 

 

 

 

 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

(Finalità).

Art. 1.

(Finalità).

Art. 1.

(Finalità).

Art. 1.

(Finalità della legge).

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle terapie del dolore.

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto del cittadino di accedere alle terapie atte a contrastare il dolore di qualsiasi origine e intensità, con particolare riguardo al dolore severo e cronico, e alla salvaguardia e valorizzazione della qualità della vita in tutte le fasi della malattia.

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psico-fisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e al dolore severo cronico di origine neuropatica.

1. Identico (Art. 1, co 1, AC 624)

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso alla rete di cure palliative, di seguito denominata «rete», da parte del malato in fase terminale, in ottemperanza ai princìpi indicati nei livelli essenziali di assistenza (LEA) assicurati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e    successive modificazioni.2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso alla rete di cure palliative, di seguito denominata «rete», da parte del malato in fase terminale, in ottemperanza ai

[Segue  Art. 1, co 2]

princìpi indicati nei livelli essenziali di assistenza (LEA) assicurati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

2. È promosso, tutelato e garantito, in particolare, il diritto:

 

 

[Segue  Art. 1, co 2]

 

 

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso alla rete di cure palliative, di seguito denominata «rete», da parte del malato in fase terminale, o affetto  da  patologia
[Segue  Art. 1, co 2)]

 oncologica o degenerativa progressiva, in ottemperanza ai princìpi indicati nei livelli essenziali di assistenza (LEA) assicurati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona umana.

 

 

 

a) al riconoscimento e al trattamento del dolore e alla massima considerazione nei confronti della sofferenza, con particolare attenzione all'età pediatrica, agli anziani, alle persone con disagi psichici o con gravi disturbi mentali, alla terminalità, alle fragilità in genere;

 

 

 

 

b) a non soffrire inutilmente e a vedere alleviata la propria sofferenza nella maniera più efficace e tempestiva possibile;

 

 

 

 

[Segue  Art. 1, co 2]

c) ad accedere alle cure necessarie e a ricevere assistenza, in relazione al proprio bisogno di salute e in conformità con i più recenti e validati requisiti e criteri di qualità e di appropriatezza;

 

 

 

 

comma 2
d) alla presa in carico, alla continuità e all'assiduità delle cure e alla qualità della vita in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi terminali fino alla morte;

 

 

 

 

e) a non provare dolore nel corso dei trattamenti diagnostico-terapeutici, compresi gli esami di diagnostica strumentale e gli interventi nei reparti di pronto soccorso mettendo in atto tutte le misure conosciute e disponibili, farmacologiche e non, per prevenirlo e alleviarlo;

 

 

 

 

[Segue  Art. 1]

 

f) al pieno rispetto della volontà del paziente al quale deve essere garantita un'informazione   
[Segue  Art. 1, co 2, lett. f)]

puntuale sulle diverse opzioni terapeutiche possibili;

 

 

 

[Segue  Art. 1]

 

 

comma 2

g) alla tutela della dignità della persona senza distinzioni di età, genere e condizione sociale, nel rispetto dei princìpi richiamati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

 

 

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la rete, attraverso un'équipe multiprofessionale specializzata in cure palliative, definisce un programma di cura individuale per il paziente e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

 

 

 

3. Iidentico(Art. 1, co 3, AC 624)

a) presa in carico della persona malata e dei suoi familiari;

 

comma 2
d) alla presa in carico, alla continuità e all'assiduità delle cure e alla qualità della vita in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi terminali fino alla morte;

 

c) adeguato sostegno socio-sanitario della persona malata e della famiglia.

 

 

comma 2
e) a non provare dolore nel corso dei trattamenti diagnostico-terapeutici, compresi gli esami di diagnostica strumentale e gli interventi nei reparti di pronto soccorso mettendo in atto tutte le misure conosciute e disponibili, farmacologiche e non, per prevenirlo e alleviarlo;

 

 

b) tutela della dignità del paziente e rispetto della sua volontà;

 

 

comma 2
f) al pieno rispetto della volontà del paziente al quale deve essere garantita un'informazione puntuale sulle diverse opzioni terapeutiche possibili;

 

a) tutela della dignità del paziente;

 

 

comma 2
g) alla tutela della dignità della persona senza distinzioni di età, genere e condizione sociale, nel rispetto dei princìpi richiamati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

 

 

[Segue  Art. 1, co 3]

c) salvaguardia e valorizzazione della qualità di vita nella fase terminale della malattia.

[Segue  Art. 1]

[Segue  Art. 1]comma 2
d) alla presa in carico, alla continuità e all'assiduità delle cure e alla qualità della vita in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi terminali fino alla morte;

[Segue  Art. 1]

[Segue  Art. 1, co 3]

b) salvaguardia e valorizzazione della qualità di vita nella fase terminale della malattia;

 

 

 

 

 

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la presente legge si intende:

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni della presente legge sono volte a:

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

4. identico (Art. 1, co 4, AC 624)

 

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

 

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

 

a) definire le caratteristiche essenziali per la realizzazione della rete allo scopo di garantire una continuità socio-assistenziale al paziente e alla sua famiglia nelle diverse fasi della malattia terminale;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

 

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

a) identico (Art. 1, co 4, lett. a), AC 624)

 

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo  del  dolore  di qualsiasi
[Segue  Art. 1, co 2, lett. b)]

origine;

 

 

 

[Segue  Art. 1, co 3]

 

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale   rivolto al  controllo 
[Segue  Art. 1, co 2, lett. b)]

del dolore di qualsiasi origine;

 

 

 

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento della capacità effettiva delle diverse strutture del Servizio sanitario nazionale di garantire il controllo del dolore di qualsiasi origine, in tutti gli stadi della malattia e i percorsi assistenziali, con particolare riferimento alla prosecuzione dell'attuazione di quanto previsto dalle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore» previste dall'accordo sancito tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001;

 

 

 

 

 

 

[Segue  Art. 1, co 4]

 

 

 

 

[Segue  Art. 1, co 2]

c) promuovere l'introduzione di metodologie di lavoro e di protocolli che favoriscano un'efficace lotta al dolore da parte di tutte le strutture, ospedaliere  e  territoriali,   nelle
[Segue  Art. 1, co 3, lett. c)]

 quali si articola il Servizio sanitario nazionale, quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo della registrazione della rilevazione delle caratteristiche del dolore e della sua evoluzione all'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, e dell'entità del risultato antalgico conseguito;

 

 

 

 

[Segue  Art. 1, co 2]

 

 

 

 

 

[Segue  Art. 1, co 4]

 

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere l'introduzione di metodologie di lavoro e di protocolli che favoriscano un'efficace lotta al dolore da parte di tutte le strutture, ospedaliere e territoriali, nelle quali si articola il Servizio sanitario nazionale, quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo della registrazione della rilevazione delle caratteristiche del dolore e della sua evoluzione all'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, e dell'entità del risultato antalgico conseguito;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in cure palliative quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

 

b) stabilire requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari e residenziali;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) promuovere un programma per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative, anche attraverso l'individuazione delle strutture costitutive della rete, dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi che devono caratterizzarle, nonché dei requisiti e dei criteri di qualità per l'assistenza residenziale e domiciliare;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) identico (Art. 1, co 4, lett. b), AC 624)

[Segue  Art. 1, co 4]

c) individuare le figure professionali necessarie per la formazione di un'équipe multiprofessionale specializzata nell'assistenza socio-sanitaria in cure palliative;

[Segue  Art. 1, co 2]

[Segue  Art. 1, co 3]

[Segue  Art. 1, co 2]

[Segue  Art. 1, co 4]

c) individuare le figure professionali necessarie per lla  afformazione di un'équipe multiprofessionale specializzata nell'assistenza socio-sanitaria in cure palliative, inserendo anche la figura del fisioterapista per offrire una riabilitazione specifica per la malattia avanzata;

 

 

 

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

 

d) istituire percorsi formativi per il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale affinché gli operatori sanitari impegnati nei programmi di cure palliative o nell'assistenza ai malati terminali conseguano un'adeguata formazione nel trattamento del paziente in fase terminale e nell'applicazione della terapia del dolore;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

f) istituire percorsi formativi sulla terapia del dolore e sulle cure palliative del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale e favorirne l'aggiornamento continuo sui protocolli diagnostico-terapeutico-assistenziali utilizzati;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati per le cure palliative e nella terapia del dolore;

d) istituire percorsi formativi, presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) o distretto sanitarioper il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale affinché gli operatori sanitari impegnati nei programmi di cure palliative o nell'assistenza ai malati terminali conseguano un'adeguata formazione nel trattamento del paziente in fase terminale e nell'applicazione della terapia del dolore;

e) semplificare e agevolare l'accesso dei pazienti alla rete;

 f) garantire la distribuzione e la gratuità dei presìdi e dei farmaci impiegati nella terapia del dolore, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi [Segue  Art. 1, co 4]

o distorsioni;

 

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure  palliative, mantenendo
[Segue  Art. 1, co 2, lett. e)]

 controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

a) semplificare le procedure di prescrizione e distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore allo scopo di agevolare l'accesso dei pazienti alle  terapie  del  dolore,
[Segue  Art. 1, co 3, lett. a)]

 mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne l'uso inappropriato, abusi e distorsioni;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative,  mantenendo
[Segue  Art. 1, co 2, lett. e)]

controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) identico (Art. 1, co 4, lett. e, AC 624)

f) garantire la disponibilità e la gratuità dei presìdi e dei farmaci impiegati nella terapia del dolore,  mantenendo   controlli
[Segue  Art. 1, co 4
, lett. f)]

 adeguati volti a prevenire abusi o distorsioni, in attuazione della normativa vigente in materia di terapia del dolore;

f) garantire la distribuzione e la gratuità dei presìdi e dei farmaci impiegati nella terapia del dolore, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi o distorsioni;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

a) semplificare le procedure di prescrizione e distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore allo scopo di agevolare l'accesso dei pazienti alle terapie del dolore, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne l'uso inappropriato, abusi e distorsioni;

 

f) garantire la disponibilità e la gratuità dei presìdi e dei farmaci impiegati nella terapia del dolore, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi o distorsioni, in attuazione della normativa vigente in materia di terapia del dolore;

g) promuovere una campagna di informazione, ad opera del Ministero della salute, come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e dell'applicazione della terapia del dolore.

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione sulla terapia del dolore e delle cure palliative, nonché sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione e di educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

g) promuovere una campagna di informazione, ad opera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come strumento di informazione e di educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e dell'applicazione della terapia del dolore;

 

 

e) razionalizzare e coordinare le iniziative già operanti nel Servizio sanitario nazionale, relative alla terapia del dolore e agli interventi assistenziali nel settore delle cure palliative;

 

 

 

 

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione sulla terapia del dolore e delle cure palliative, nonché sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati;

 

 

 

 

h) sostenere il monitoraggio costante e sistematico dei progressi del Servizio sanitario nazionale nella lotta al dolore e nel settore delle cure palliative, con particolare attenzione alle disomogeneità territoriali;

 

h) introdurre negli obiettivi che devono essere perseguiti dai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere la realizzazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'articolo 10.

 

 

i) diffondere la cultura della lotta
[Segue  Art. 1, co 3, lett. i)]

 al dolore e alla sofferenza e a sostegno della qualità della vita in tutte le fasi della malattia e nel fine vita. i) diffondere la cultura della lotta al dolore e alla sofferenza e a sostegno della qualità della vita in tutte le fasi della malattia e nel fine vita.

 

 

[Segue  Art. 1, co 4,)

 

 

 

i) diffondere la cultura della lotta al dolore e alla sofferenza e a sostegno della qualità della vita in tutte le fasi della malattia e nel fine vita. i) diffondere la cultura della lotta al dolore e alla sofferenza e a sostegno della qualità della vita in tutte le fasi della malattia e nel fine vita.

 

h) introdurre negli obiettivi che devono essere perseguiti dai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere la realizzazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'articolo 10.

 

 

 

 

 

Art. 2.

(Definizioni).

Art. 2.
(Definizioni).

Art. 2.

(Definizioni).

Art. 2.
(Definizioni).

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

 

1. Ai sensi della presente legge si intende per:1. identico (Art. 2,  AC 624)

 

1. Ai sensi della presente legge si intende per:1. identico

a) cure palliative: l'insieme degli interventi terapeutici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata  da   una una  rapida
[Segue  Art. 2, co 1, lett. a)]

evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

 

 

 

b) cure palliative: l'insieme di interventi diagnostico-terapeutico-assistenziali orientato a un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti che affrontano patologie ad andamento cronico e ad esito infausto,  e  dei   loro   familiari,
[Segue  Art. 2, co 1, lett. b)]

 attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, l'identificazione precoce, la valutazione e il trattamento del dolore, nonché di altri problemi di natura fisica, psico-sociale e spirituale.

 

a) identico (Art. 2, co 1, lertt. a), AC 624

 

 

 

 

[Segue  Art. 2, co 1]

 

b) terapia del dolore: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad approfondire i meccanismi patogenetici di forme morbose croniche e le relative terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative tra loro variamente integrate;

 

a) terapia del dolore: l'insieme degli interventi diagnostico-terapeutici volti ad approfondire i meccanismi patogenetici di forme morbose croniche e a combattere il dolore attraverso interventi farmacologici, chirurgici, strumentali, riabilitativi e psicologici, tra loro integrati;

 

b) identico (Art. 2, co 1, lertt. b), AC 624

c) malato in fase terminale: la persona affetta da una patologia cronica evolutiva in fase avanzata, per la quale non esistono terapie o, se esistenti, sono inadeguate, con l'obiettivo di una stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Tale fase temporale è stabilita indicativamente con un criterio temporale in novanta giorni per i pazienti oncologici;

 

 

 

c) malato in fase terminale: la persona affetta da una patologia cronica evolutiva in fase avanzata, per la quale non esistono terapie o, se esistenti, sono inadeguate o risultate inefficaci, con l'obiettivo di una stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

[Segue  Art. 2, co 1]

d) indice di Karnofsky: lo strumento di misura multidimensionale indicante le funzioni fisiche del paziente, usato in particolar modo per i pazienti oncologici;

 

 

 

[Segue  Art. 2, co 1]

d) identico(Art. 2, co 1, lertt. d), AC 624

 

 

 

 

e) rete di cure palliative: strutture territoriali dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti di cui all'articolo 1, comma 2, e per i loro familiari;

 

 

 

 

f) unità di cure palliative: unità intraospedaliera multidisciplinare finalizzata all'assistenza socio-sanitaria in cure palliative;

e) assistenza domiciliare in cure palliative: l'assistenza socio-sanitaria erogata 24 ore su 24 al domicilio del paziente, senza soluzione di continuità, da équipe multiprofessionali specializzate;

 

 

 

g) identico (Art. 2, co 1, lertt. e), AC 624

f) assistenza residenziale in cure palliative: assistenza socio-sanitaria erogata 24 ore su 24 presso una struttura, denominata «hospice», dove sono  accolti   pazienti  che  non
 [Segue  Art. 2, co 1, lett. f)]

possono più essere curati presso il proprio domicilio. L'assistenza è erogata da équipe multiprofessionali specializzate;

 

 

 

h) identico (Art. 2, co 1, lett. f), AC 624

 

 

[Segue  Art. 2, co 1]

 

g) dimissione protetta in cure palliative: la garanzia della continuità assistenziale del paziente dall'atto della dimissione dalla struttura ospedaliera all'accesso alla rete.

 

 

 

i) identico (Art. 2, co 1, lertt. g), AC 624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.


(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

Art. 2

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

CAPO II
ASSISTENZA NEL SETTORE DELLE CURE PALLIATIVE

Art. 7.

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

Art. 2

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

Art. 3.

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
[Segue  Art. 3, co 1]

 anni 2008 e 2009.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
 
[Segue  Art. 2, co 1]

aanni 2008, 2009 e 2010.

1. Con l'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge, al fine di consentire la prosecuzione del programma di sviluppo di interventi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito,   con     modificazioni, ,
[Segue  Art. 7, co 1]

 dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante le cure palliative pediatriche, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, per complessivi 6 milioni di euro nel triennio 2008-2010, per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonoma, in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate alle cure palliative e di supporto ai pazienti per assicurare loro una migliore qualità della vita in tutte le fasi della malattia

1. identico (Art. 2, co 1 AC 635)

 

 

 

 

[Segue  Art. 2]

 

1. identico (Art. 2, co 1 AC 635 e Art. 2, co 1 AC 1738))

 

 

 

 

[Segue  Art. 3]

 

2. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

2. identico (Art. 3, co 2 AC 624)

2. identico(Art. 3, co 2 AC 624  e Art. 2, co 2 AC 635)

 

2. identico (Art. 3, co 2 AC 624, Art. 2, co 2 AC 635 e Art. 2, co 2 AC 1738)

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

 

3. identico (Art. 2, co 3 AC 635)

3. identico (Art. 3, co 3 AC 624)

[Segue  Art. 3]

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

[Segue  Art. 2]

4. identico (Art. 3, co 4 AC 624)

 

[Segue  Art. 7]

2. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali e delle provinceautonome, redatti secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

[Segue  Art. 2]

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999

[Segue  Art. 3]

4. identico (Art. 2, co 4 AC 1738)

 

 

3. Ai sensi si quanto previsto dall'articolo 92, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono estesi a istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria riguardante le cure palliative rivolte al paziente adulto e pediatrico.[U1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II
ASSISTENZA NEL SETTORE DELLE CURE PALLIATIVE

 

 

Art. 4

(Campagna di comunicazione)

Art. 7

(Campagne  informative)

Art. 11.

(Campagne di informazione)

Art. 7

(Campagne  informative)

Art. 4

(Campagna di comunicazione)

1. Il Ministero della salute promuove la realizzazione di una campagna di comunicazione destinata a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza della rete.

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi a un abuso o a un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore e di cure palliative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale, delle farmacie pubbliche e private, nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro maggiormente rappresentative impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario od operanti sul territorio nella lotta al dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi all'abuso e all'uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove la realizzazione di una campagna di informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza della rete e della collocazione delle unità di cure palliative intraospedaliere.

2. Nella campagna di cui al comma 1 è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza del corretto  utilizzo  dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e dei rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'articolo 3, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi.

2. Le campagne di cui al comma 1 prevedono informazioni per la promozione della cultura della lotta al dolore, per il superamento dei pregiudizi nell'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, con particolare riferimento agli analgesici oppiacei, e per la loro diffusione e corretta utilizzazione, comprese le indicazioni sui rischi connessi all'abuso o all'uso non appropriato dei princìpi attivi in essi contenuti.

2. identico (Art. 7, co 2 AC 635)

2. identico (Art. 4, co 2 AC 624)

 

 

3. Per il triennio 2008-2010 per le campagne di cui al presente articolo è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascun anno, per complessivi 3 milioni di euro.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 624

A.C. 635

A.C. 1141

A.C. 1738

A.C. 1830

 

 

 

 

 

Capo II
DEFINIZIONE E ORGANIZ
ZAZIONE DELLA RETE

 

CAPOapo II
ASSISTENZA NEL SETTORE DELLE CURE PALLIATIVE

 

 

Art. 5

(Definizione della rete).

Art. 4

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate)

Art. 6.

(Programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative).

Art. 4

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate)

Art. 5

(Strutturazione della rete)

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, la rete si articola nelle seguenti strutture e figure professionali dedicate alle cure palliative:

 

 

 

1. identico (Art. 5, co 1 AC 624)

a) hospice o centro di assistenza residenziale;

 

 

 

a) identico (Art. 5, co 1, lett. a) AC 624)

b)unità di cure palliative domiciliare;

 

 

 

b) unità di cure palliative domiciliare e ospedaliera;

c) centro di telemedicina;

 

 

 

c) identico (Art. 5, co 1, lett. c) AC 624)

[Segue  Art. 5, co 1]

d) ambulatorio di cure palliative;

 

[Segue  Art. 6]

 

[Segue  Art. 5, co 1]

d) identico(Art. 5, co 1, lett. d) AC 624)

e) day hospice in cure palliative;

 

 

 

e) identico (Art. 5, co 1, lett. e) AC 624)

f) medico di famiglia;

 

 

 

f) identico (Art. 5, co 1, lett. f) AC 624)

g) équipe multiprofessionale in cure palliative;

 

 

 

g) identico (Art. 5, co 1, lett. g) AC 624)

h) farmacia distrettuale od ospedaliera.

 

 

 

h) identico (Art. 5, co 1, lett. h) AC 624)

2. Sono parte della rete anche il paziente, i familiari, i volontari, le organizzazioni di volontariato e i gruppi di auto-aiuto e di mutuo aiuto nell'elaborazione del lutto, che hanno ricevuto la formazione di cui all'articolo 14, comma 5.

 

 

 

2. identico(Art. 5, co 2 AC 624)

3. La rete garantisce al paziente in fase terminale le seguenti tipologie di assistenza:

 

4. La rete di cure palliative di cui al comma 2 garantisce al paziente le seguenti tipologie di assistenza:

 

3. identico (Art. 5, co 3  AC 624)

a) assistenza ambulatoriale;

 

a) identico (Art. 5, co 3, lett. a) AC 624)

 

a) identico (Art. 5, co 3, lett. a) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. a) AC 1141)

[Segue  Art. 5, co 3]

b) assistenza domiciliare;

 

 

[Segue  Art. 6, co 4]

b) identico (Art. 5, co 3, lett. b) AC 624)

 

[Segue  Art. 5, co 3]

b) identico (Art. 5, co 3, lett. b) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. b) AC1141)

c) monitoraggio della situazione clinica individuale;

 

c) identico (Art. 5, co 3, lett. c) AC 624)

 

c) identico (Art. 5, co 3, lett. c) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. c) AC 1141)

d) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in day hospital;

 

d) identico (Art. 5, co 3, lett. d) AC 624)

 

d) identico (Art. 5, co 3, lett. d) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. d) AC 1141)

e) assistenza in hospice;

 

e) identico (Art. 5, co 3, lett. e) AC 624)

 

e) identico (Art. 5, co 3, lett. e) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. e) AC 1141)

f) terapia del dolore;

 

f) identico (Art. 5, co 3, lett. f) AC 624)

 

f) identico (Art. 5, co 3, lett. f) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. f) AC 1141)

g) supporto di tipo psicologico, spirituale e sociale rivolto alla persona malata e al suo nucleo familiare.

 

g) identico (Art. 5, co 3, lett. g) AC 624)

 

g) identico (Art. 5, co 3, lett. g) AC 624 e Art. 5, co 3, lett. g) AC 1141)

4. La rete per i pazienti in fase terminale è coordinata da un dirigente medico, individuato tra quelli che già operano nelle strutture coinvolte nella rete di assistenza.

 

 

 

4. identico(Art. 5, co 4  AC 624)

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il   Ministro   della   salute
[Segue  Art. 5, co 5]

definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale già esistenti sul territorio nazionale presso ogni regione, al fine di costituire una rete ai sensi del comma 1.

 

 

[Segue  Art. 4]

 

 

 

[Segue  Art. 6]

 

 

 

[Segue  Art. 4]

 

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della
[Segue  Art. 5, co 5]

salute e delle politiche sociali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale già esistenti sul territorio nazionale presso ogni regione, al fine di costituire una rete ai sensi del comma 1.

6. Il decreto di cui al comma 5 prevede tra le modalità organizzative per l'accreditamento come rete l'immediata obbligatorietà d'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

 

 

 

6. identico (Art. 5, co 6AC 624)

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
[Segue  Art. 4, co 1]

supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, in relazione a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza di cui
[Segue  Art. 6, co 1]

 all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
[Segue  Art. 4, co 1]

 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o da dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

 

 

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e di prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

[Segue  Art. 4]

2. Con l'accordo di cui al comma 1 sono individuati le strutture della rete delle cure palliative e i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi che devono caratterizzarle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Segue  Art. 6]

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie
[Segue  Art. 4, co 2]

 necessarie.

 

 

3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali e assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sul piano tecnico e amministrativo.

3. La rete di cure palliative di cui al comma 2 garantisce prioritariamente assistenza e supporto a pazienti in fase terminale, a pazienti affetti da patologia neoplastica o da patologie cronico-degenerative con andamento progressivo in fase avanzata per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile o appropriata e a pazienti affetti da patologie croniche gravi con compromissione della qualità della vita.

3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali e assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica tecnica e amministrativa dell'attività svolta dalle medesime organizzazioni.

 

 

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari e assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti

 

4.identico (Art. 4, co 4 AC 635)

 

 

 

5. Al finanziamento del programma di cui al comma 1 provvedono annualmente le regioni,  a carico della quota loro
[Segue  Art. 6, co 5]

 spettante del Fondo sanitario nazionale. In sede di prima attuazione del programma, è attribuito alle regioni un apposito finanziamento di 9 milioni di euro nel triennio 2008-2010, in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ripartito con i criteri adottati per il Fondo sanitario nazionale.

 

 

 

 

6. Il programma di cui al comma 1 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, impegnate nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali e assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sul piano tecnico e amministrativo.

 

 

 

 

7. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari e assistenziali nei programmi di   cure   domiciliari
[Segue  Art. 6, co 7]

 palliative le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti, con particolare attenzione alle garanzie di continuità assistenziale a domicilio e nelle strutture residenziali.

 

 

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, la rete si articola nelle seguenti strutture e figure professionali dedicate alle cure palliative:

 

 

 

 

a) hospice o centro di assistenza residenziale;

 

 

 

 

b)unità di cure palliative domiciliare;

 

 

 

 

c) centro di telemedicina;

 

 

 

 

d) ambulatorio di cure palliative;

 

 

 

 

e) day hospice in cure palliative;

 

 

 

 

f) medico di famiglia;

 

 

 

 

g) équipe multiprofessionale in cure palliative;

 

 

 

 

h) farmacia distrettuale od ospedaliera.

 

 

 

 

2. Sono parte della rete anche il paziente, i familiari, i volontari, le organizzazioni di volontariato e i gruppi di auto-aiuto e di mutuo aiuto nell'elaborazione del lutto, che hanno ricevuto la formazione di cui all'articolo 14, comma 5.

 

 

 

 

3. La rete garantisce al paziente in fase terminale le seguenti tipologie di assistenza:

 

 

 

 

a) assistenza ambulatoriale;

 

 

 

 

b) assistenza domiciliare;

 

 

 

 

c) monitoraggio della situazione clinica individuale;

 

 

 

 

d) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in day hospital;

 

 

 

 

e) assistenza in hospice;

 

 

 

 

f) terapia del dolore;

 

 

 

 

g) supporto di tipo psicologico, spirituale e sociale rivolto alla persona malata e al suo nucleo familiare.

 

 

 

 

4. La rete per i pazienti in fase terminale è coordinata da un dirigente medico, individuato tra quelli che già operano nelle strutture coinvolte nella rete di assistenza.

 

 

 

 

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale già esistenti sul territorio nazionale presso ogni regione, al fine di costituire una rete ai sensi del comma 1.

 

 

 

 

6. Il decreto di cui al comma 5 prevede tra le modalità organizzative per l'accreditamento come rete l'immediata obbligatorietà d'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore).

 

Art. 3

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)..

Art. 5

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del doloredolore).

 

 

 

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», è abrogato.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

2. All'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

 

[Segue  Art. 5, co 1, lett. a)]

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, del presente testo unico, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;

[Segue  Art. 3, co 2]

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

[Segue  Art. 5, co 1, lett. a)]

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto, e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;

 

 

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: «denominazione comune:  Delorazepam»   sono
[Segue  Art. 5, co 1, lett. b)]

 inserite le seguenti: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10o - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo».

«3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono  tenere  il  registro di cui
[Segue  Art. 3, co 3]

 all'articolo 60, comma 1»;

b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo   periodo,   del     testo
[Segue  Art. 5, co 1, lett. b)]

 unico, alla tabella II, sezione B, annessa al medesimo testo unico, dopo la voce: «denominazione comune: Delorazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)».

 

 

 

b) il comma 4 è abrogato.

 

 

 

 

3. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

 

 

 

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo  2008,   pubblicato  nella
[Segue  Art. 3, co 3, lett. a)]

 Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis»;

 

 

 

 

b) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: «Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,», le parole da: «in corso di patologia» fino a: «da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» e le parole: «nell'allegato III-bis» sono  sostituite dalle   seguenti:
[Segue  Art. 3, co 3, lett. b)]

 «nella tabella II, sezione A,»;

 

 

 

 

c) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,», le parole: «nell'allegato III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,» e le parole da: «in corso di patologia» fino a: «da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».

 

 

 

 

4. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».

 

 

 

 

5. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al
[Segue  Art. 3, co 5]

 presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione».

 

 

 

 

6. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,».

 

 

 

 

7. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione»;

 

 

 

 

b) il comma 2 è abrogato.

 

 

 

 

8. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6


(Segreteria centrale operativa della rete).

 

 

 

Art. 6

(Centrale operativa della rete).

1. È istituita, all'interno delle strutture di assistenza residenziale,  la       segreteria
[Segue  Art. 6, co 1)]

 centrale operativa della rete, di seguito denominata «segreteria centrale», al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti all'articolo 5, comma 3.

 

 

 

1. È istituita, all'interno delle strutture di assistenza residenziale,   una       centrale
[Segue  Art. 6, co 1)]

 operativa della rete al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti all'articolo 5, comma 3.

2. La segreteria centrale svolge le seguenti funzioni:

 

 

 

2. La centrale operativa svolge le seguenti funzioni:

a) informa sui servizi di assistenza e sul funzionamento della rete;

 

 

 

 

b) svolge un ruolo di supporto logistico al paziente e alla sua famiglia per le pratiche di accesso alla rete o per le pratiche necessarie alle dimissioni protette, qualora il paziente provenga da strutture ospedaliere;

 

 

 

a) un ruolo di supporto logistico al paziente e alla sua famiglia.

c) riceve le richieste di assistenza ed effettua una prima valutazione sulle prestazioni adeguate;

 

 

 

b) riceve le richieste di assistenza ed effettua una prima valutazione sulle prestazioni adeguate segnalando la richiesta di assistenza all'équipe multiprofessionale specializzata, anche secondo parametri di tempo d'intervento;

 

 

[Segue  Art. 6, co 2]

d) effettua una prima valutazione del paziente nonché della sua situazione sociale e familiare, segnalando la richiesta di assistenza all'équipe multiprofessionale specializzata, ,anche secondo parametri di
[Segue  Art. 6, co 2, lett. d)]

 tempo d'intervento;

 

 

 

e) adotta protocolli per l'accoglienza, l'integrazione e il coordinamento delle informazioni relative al paziente in carico presso le strutture della rete, garantendo la continuità assistenziale nelle diverse fasi della malattia;

 

 

 

c) identico (Art. 6, co 2, lett. e) AC 624)

f) provvede a realizzare adeguate forme di supporto psicologico in considerazione dell'elevato livello d'impegno psico-emozionale richiesto alle équipe multiprofessionali specializzate che operano nella rete.

 

 

 

d)) identico (Art. 6, co 2, lett. f) AC 624)

3. Le figure minime necessarie da impiegare nella segreteria centrale sono: un medico che già opera nelle strutture coinvolte nella rete di assistenza, un infermiere, un operatore socio-sanitario e un assistente sociale, esperti in cure palliative.

 

 

 

3. identico (Art. 6, co 3 AC 624)

4. I protocolli di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo, prevedono una specifica fase operativa preposta all'accoglienza, alla valutazione e alla presa in carico del
[Segue  Art. 6, co 4]

 paziente nonché alla formulazione del programma terapeutico individualizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).

 

 

 

4. identico (Art. 6, co 4 AC 624)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

(Équipe multiprofessionale specializzata in cure palliative).

 

 

 

Art. 7

(Équipe multiprofessionale specializzata in cure palliative).

1. L'équipe multiprofessionalespecializzata di base, che opera nella rete, è composta da un medico e da un infermiere esperti in cure palliative, dal paziente e dal suo medico di base.

 

 

 

1. L'équipe multiprofessionale specializzata in cure palliative di base, che opera nella rete, è composta da un medico e da un infermiere esperti in cure palliative, dal paziente e dal suo medico di famiglia.

1. L'équipe multiprofessionale specializzata di base, che opera nella rete, è composta da un medico e da un infermiere esperti in cure palliative, dal paziente e dal suo medico di base.
2. L'équipe di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di una o più delle seguenti figure professionali esperte in cure palliative: fisioterapista, terapista occupazionale, psicologo, assistente sociale e operatore socio-sanitario.
3. L'équipe multiprofessionale specializzata, nella composizione di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, in accordo con il medico di base o con il medico della divisione ospedaliera a cui afferisce il paziente, una volta preso in carico il paziente, svolge le seguenti funzioni:

 

 

 

2. L'équipe di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di una o più delle seguenti figure professionali esperte in cure palliative: fisioterapista, terapista occupazionale, psicologo, nutrizionista, assistente sociale, assistente spirituale e operatore socio-sanitario.

3. L'équipe multiprofessionale specializzata, nella composizione di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2, in accordo con il medico di base o
[Segue  Art. 7, co 3]

 con il medico della divisione ospedaliera a cui afferisce il paziente, una volta preso in carico il paziente, svolge le seguenti funzioni:

 

 

 

3. identico (Art. 7, co 3 AC624)

 

 

[Segue  Art. 7, co 3)]

a) formula un programma individualizzato e multidimensionale per la cura globale del malato, improntato a criteri di qualità, tempestività e flessibilità,   individuando   il il
[Segue  Art. 7, co
3, lett. a)]

 sistema assistenziale più adeguato alle sue esigenze;

 

 

 

a) formula un programma individualizzato e multidimensionale per la presa in carico globale del paziente improntato a criteri di qualità, tempestività e flessibilità, individuando il sistema assistenziale più adeguato alle sue esigenze;

b) redige una cartella clinica del paziente;

 

 

 

b) identico (Art. 7, co 3, lett. b AC 624)

c) verifica la qualità delle prestazioni erogate, secondo quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003, concluso ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000;

 

 

 

c) identico (Art. 7, co 3, lett. c) AC 624)

d) somministra la terapia del dolore, ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 12, e successive modificazioni;

 

 

 

d) identico (Art. 7, co 3, lett. d AC 624)

[Segue  Art. 7, co 3)]

e) svolge, coadiuvata dai volontari e dai gruppi di auto-aiuto e di mutuo aiuto, una funzione di supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari nelle differenti fasi della malattia.

 

 

 

 

[Segue  Art. 7, co 3)]

e) identico (Art. 7, co 3, lett. e AC 624)

 

 

 

 

 

Art. 8.

(Centro di telemedicina).

 

 

 

Art. 8.

(Centro di telemedicina).

1. Al fine di favorire un adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da malattia in fase terminale e alle loro famiglie è istituito, all'interno delle strutture di assistenza residenziale, un centro di telemedicina.

 

 

 

1. identico (Art. 8, co 1 AC 624)

2. Il centro di telemedicina svolge le seguenti funzioni:

 

 

 

12. identico (Art. 8, co 2 AC 624)

a) monitora telefonicamente la situazione clinica dei pazienti, che hanno un indice di Karnofsky maggiore o uguale a 50, in attesa di assistenza o che hanno avuto un miglioramento a seguito di assistenza residenziale o domiciliare;

 

 

 

 

b) organizza day hospice presso
[Segue  Art. 8, co 2, lett. b)]

 le strutture della rete.

 

 

 

 

[Segue  Art. 8]

 

3. Il personale del centro di telemedicina può essere personale infermieristico già impiegato nelle strutture residenziali di cure palliative.

 

 

 

 

3. identico (Art. 8, co 3 AC 624)

Art. 9

(Condizioni di accesso ai servizi assistenziali della rete).

 

 

 

Art. 9

(Criteri di accesso ai servizi assistenziali della rete).

1. Possono accedere ai servizi assistenziali della rete i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

 

 

1. identico (Art. 9, co 1 AC 624)

a) malattia progressiva e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per la quale ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile né appropriata;

 

 

 

a) identico (Art. 9, co 1, lett. a) AC 624)

b) consenso informato da parte del paziente;

 

 

 

b) identico (Art. 9, co 1, lett. b) AC 624)

c) indice di Karnofsky minore o uguale a 50;

 

 

 

 

d) richiesta del medico di famiglia o dimissione protetta dal reparto ospedaliero unita a richiesta del medico di base.

 

 

 

c) richiesta del medico di famiglia o dimissione protetta dal reparto ospedaliero unita a richiesta dello stesso medico di famiglia;

 

 

 

 

d)consenso informato da parte della famiglia di soggetti dichiarati incapaci di intendere e di volere.

Capo III
PROGETTO «OSPEDALE SENZA DOLORE»

 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 10

(Misure a sostegno del progetto «Ospedale senza dolore»).

Art. 3

(Progetto “Ospedale senza dolore”).

Art. 4

(Progetto “Ospedale senza dolore”).

Art. 3

(Misure a sostegno del progetto «Ospedale senza dolore»).

Art. 10

(Misure a sostegno del progetto «Ospedale senza dolore»).

1. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

1. identico (Art. 10, co 1 AC 624)

1. Per la prosecuzione e l'attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» previsto dall'accordo sancito tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per complessivi 3 milioni di euro.

1. identico (Art. 10, co 1 AC 624 e Art. 3, co 1 AC 635)

1. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 si provvede con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 e individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di modelli assistenziali attuativi del progetto «Ospedale senza dolore», presentati dalle regioni e valutati da un'apposita commissione formata da rappresentanti dello Stato e delle regioni costituita nell'ambito della citata Conferenza permanente.

2. identico (Art. 3, co 2 AC 635)

2. identico (Art. 10, co 2 AC 624)

 

 

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» a livello regionale, sono individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili e sono determinate le condizioni da rispettare per accedere ai finanziamenti previsti per i diversi stadi di attuazione del progetto.

 

 

 

 

Art. 5

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

 

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo di citazione all'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, delle caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.

 

 

 


 

 

 

 

Art. 5

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

 

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo di citazione all'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, delle caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.

 

 

A.C. 624

A.C. 635

A.C. 1141

A.C. 1738

A.C. 1830

 

 

 

 

 

 

 

2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'Accordo sancito tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione
[Segue  Art. 5, co 2]

 del dolore da riportare obbligatoriamente all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

(Coordinamento della rete e del progetto «Ospedale senza dolore»)..

 

 

 

Art. 11

(Coordinamento della rete e del progetto «Ospedale senza dolore»)

1. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento degli interventi e delle misure attuati ai sensi del capo II e del presente capo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento degli interventi e delle misure attuati ai sensi degli articoli da 5 a 10 e del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

Capo IV
REQUISITI E CRITERI DI QUALITÀ PER LE CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI E DOMICILIARI

 

Capo II
ASSISTENZA NEL SETTORE DELLE CURE PALLIATIVE

 

 

 

Art. 12.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali).

 

Art. 8.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali e domiciliari).

 

Art. 12.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali).

1. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità qualitativa e quantitativa dell'assistenza residenziale, sulla base dei requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, i soggetti erogatori di assistenza residenziale accreditati devono possedere i seguenti requisiti minimi:

 

1. Al fine di garantire l'omogeneità qualitativa e quantitativa, a livello nazionale, dell'assistenza residenziale nel settore delle cure palliative, i soggetti erogatori di assistenza residenziale accreditati devono rispettare i seguenti requisiti e criteri di qualità:

 

1. identico (Art. 12, co 1 AC 624)

a) requisiti strutturali stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000;

 

 

a) requisiti strutturali stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000;

 

a) identico (Art. 12, co 1, lett. a) AC 624)

 

 

b) requisiti e criteri di qualità per l'assistenza territoriale domiciliare e per gli interventi ospedalieri a domicilio previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni;

 

 

 

 

 

 

 



 

Capo IV
REQUISITI E
CRITERI DI QUALITÀ PER LE CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI E DOMICILIARI

 

CAPO II
ASSISTENZA NEL SETTORE DELLE CURE PALLIATIVE

 

 

 

Art. 12.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali).

 

Art. 8.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali e domiciliari).

 

Art. 12.

(Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali).

1. Al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità qualitativa e quantitativa dell'assistenza residenziale, sulla base dei requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, i soggetti erogatori di assistenza residenziale accreditati devono possedere i seguenti requisiti minimi:

 

1. Al fine di garantire l'omogeneità qualitativa e quantitativa, a livello nazionale, dell'assistenza residenziale nel settore delle cure palliative, i soggetti erogatori di assistenza residenziale accreditati devono rispettare i seguenti requisiti e criteri di qualità:

 

1. identico (Art. 12, co 1 AC 624)

a) requisiti strutturali stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000;

[Segue  Art. 12, co 1]

 

a) requisiti strutturali stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000;

 

a) identico (Art. 12, co 1, lett. a) AC 624)

 

 

b) requisiti e criteri di qualità per l'assistenza territoriale domiciliare e per gli interventi ospedalieri a domicilio previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni;

 

 

A.C. 624

A.C. 635

A.C. 1141

A.C. 1738

A.C. 1830

 

 

 

 

 

b) pianta organica degli operatori sanitari adeguata al numero dei pazienti residenti nelle seguenti misure: un medico ogni dieci pazienti, un infermiere ogni cinque pazienti, un operatore socio-sanitario ogni otto pazienti;

 

c) identico (Art. 12, co 1, lett. b) AC 624 )

 

b) identico identico (Art. 12, co  1, lett. b) AC 624 e Art. 8, co 1 lett. c) AC 1141)

c) disponibilità delle seguenti figure professionali: fisioterapista, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, terapista occupazionale e medici di diversa specializzazione;

 

d) disponibilità delle seguenti figure professionali: medici afferenti a diverse specialità, fisioterapista, terapista occupazionale, psicologo, assistente sociale e assistente spirituale;

 

c) disponibilità delle seguenti figure professionali: fisioterapista, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, nutrizionista, terapista occupazionale e medici di diversa specializzazione;

d) distribuzione gratuita di farmaci e di presìdi medici per il trattamento del dolore severo;

[Segue  Art. 12, co 1]

 

e) distribuzione gratuita di farmaci e di presìdi medici per il trattamento del dolore severo alle condizioni previste dalla normativa vigente;