Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni per la promozione del commercio equo solidale - AA.CC. 58, 3746 e 5184 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 58/XVI   AC N. 3746/XVI
AC N. 5184/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 720
Data: 06/11/2012
Descrittori:
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

6 novembre 2012

 

n. 720/0

 

Disposizioni per la promozione
del commercio equo e solidale

AA.CC. 58, 3746 e 5184

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero dei progetti di legge

58

3746

5184

Titolo

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale

Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

14

10

16

Date:

 

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

6 ottobre 2010

9 maggio 2012

assegnazione

27 gennaio 2009

26 ottobre 2010

13 giugno 2012

Commissione competente

X Commissione

 

X Commissione

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissioni: I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, III, V, VII, VIII, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Commissioni: I, II III, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le tre proposte di legge (C. 58, 3746 e 5184) all’esame della X Commissione Attività produttive si propongono lo scopo di introdurre nell’ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l’attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale.

 

A livello normativo, la rilevanza del fenomeno è stata riconosciuta a differenti livelli (sovranazionale, regionale e locale).

Il Parlamento europeo ha sottolineato in più occasioni l'importanza e il valore sociale del commercio equo (risoluzioni numeri A3-0373/93, A4-198/98, A6-0207/2006) e ha invitato la Commissione europea e i legislatori nazionali a promuovere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiando la creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi.

Diverse regioni italiane, poi, in assenza di un quadro normativo di riferimento a livello nazionale, hanno deciso di disciplinare il settore.

Anche a livello locale, molte amministrazioni comunali e provinciali hanno manifestato grande interesse e sensibilità per questa tematica attraverso sia l'introduzione di considerazioni relative al commercio equo e solidale nei bandi di gara che la partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione sui propri territori.

Il movimento è nato originariamente attraverso un’attività di importazione di prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rinvenduti, poi, attraverso vari metodi, tra i quali, la vendita diretta nelle cd “botteghe del mondo”. Si è poi sviluppato un secondo canale di commercializzazione, che è quello della certificazione del commercio equo e solidale di prodotti distribuiti attraverso i normali circuiti di distribuzione, con l’utilizzo di specifici marchi. Le agenzie di certificazione fissano i criteri che devono essere rispettati affinché un prodotto possa recare il marchio del commercio equo e solidale; tali criteri sono stati armonizzati sulla scorta di strumenti internazionali come le convenzioni dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) e le raccomandazioni contenute nell’Agenda 21 dell’ONU. I produttori e gli importatori che ottemperano ai suddetti criteri sono iscritti in appositi registri.

 

La proposta di legge C. 58, definisce le nozioni di:

§       commercio equo e solidale, intesa attività realizzata mediante accordi di lunga durata aventi i seguenti requisiti: pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente volte ad assicurare il miglioramento della qualità del prodotto o lo sviluppo della comunità locale e degli standard ambientali; misure per la trasparenza della filiera; l’obbligo del produttore di rispettare i diritti dei lavoratori; il pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine.

§       prezzo equo inteso come frutto del dialogo tra le parti e sufficiente perché l’impresa produttrice possa generare nuovi investimenti e remunerare il lavoratore in modo adeguato);

§       le organizzazioni di commercio equo e solidale, soggetti organizzati in forma collettiva che stipulano accordi con i produttori o distribuiscono all’ingrosso prodotti oggetti di accordi, svolgono attività di divulgazione ed informazione su tali tematiche e si occupano della formazione degli operatori;

§       filiera integrale del commercio equo e solidale dove operano il produttore ed il consumatore in un rapporto mediato dalle organizzazioni di commercio;

§       prodotti del commercio equo e solidali(importati e distribuiti dalle organizzazioni e, per quelli realizzati nella filiera di prodotto, certificati da un ente iscritto alla sezione speciale dell’Albo nazionale delle organizzazioni);

§       l’Albo nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, al quale possono aderire i soggetti già iscritti nel registro della filiera integrale. Una sezione speciale prevede l’iscrizione sia delle organizzazioni di commercio sia degli enti che svolgono la certificazione di prodotto. L’Albo è gestito dall’Autorità del commercio equo e solidale chiamata a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge;

§       il Registro della filiera integrale del commercio equo e solidale a cui hanno diritto di iscriversi le organizzazioni di tale commercio aventi gli specifici requisiti individuati;

§       le sanzioni per l’uso indebito delle dizioni connesse al commercio equo e solidale;

§       i benefici accordati per sostenere le diverse iniziative culturali, di formazione, di investimenti in infrastrutture, di garanzia per il credito, di copertura dei costi legati ai bandi per la fornitura per mense scolastiche;

§       l’istituzione di un Fondo per la promozione del commercio equo e solidale, con una dotazione di 20 milioni di euro per il triennio 2008-2010, la cui copertura è assicurata con le risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni.

 

La proposta di legge C.3746 prevede:

§       la definizione di commercio equo e solidale;

§       il rinvio ad un regolamento per stabilire i criteri per il riconoscimento dei prodotti, per l’istituzione del disciplinare di prodotto e per la definizione delle modalità di funzionamento del registro regionale del commercio equo e solidale;

§       l’istituzione presso ciascuna regione del registro regionale del commercio equo e solidale;

§       la previsione di specifiche campagne informative per la promozione di tale tipologia di commercio;

§       la priorità nell’accesso agli aiuti regionali a favore delle imprese del settore e la previsione di misure di sostegno regionali a favore delle associazioni;

§       la promozione dei prodotti del commercio equo e solidale nelle procedure di appalti;

§       l’istituzione dell’Albo nazionale delle organizzazioni del commercio al quale possono aderire i soggetti iscritti al registro; in una sezione speciale sono iscritti gli enti maggiormente rappresentativi delle organizzazioni del commercio e gli enti che svolgono attività di certificazione;

§       la presentazione alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione della legge a cura del Ministro dello sviluppo economico;

§       l’istituzione di un Fondo per la promozione del commercio equo e solidale con una dotazione di 20 milioni di euro.

 

La proposta di legge 5184 dispone in ordine a:

§       l’oggetto e le finalità, consistenti nel garantire un più ampio accesso al mercato nazionale delle merci prodotte nell’ambito del commercio equo e solidale;

§       le definizioni che si applicano ai fini della legge.

In particolare si definisce «commercio equo e solidale» un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di lunga durata stipulato allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda:

-        il pagamento di un prezzo equo che consente di pagare salari adeguati, di coprire in modo sostenibile i costi e di programmare investimenti per il miglioramento della qualità;

-        misure per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e in favore dello sviluppo della comunità locale;

-        il progressivo miglioramento dei livelli ambientali della produzione;

-        l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

-        l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni di cui l'accordo dà espressamente atto.

§       i soggetti della filiera integrale del commercio equo e solidale, ovvero la filiera in cui sia l’accordo con il produttore che la distribuzione sono fatti da organizzazioni del commercio equo e solidale.

§       gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, i quali istituiscono e curano un registro della filiera integrale.

Nel registro sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate. Gli enti rappresentativi verificano periodicamente il possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate, rilasciando un attestato a ogni verifica.

§       gli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale, che attestano la provenienza dei prodotti da una filiera di commercio equo e solidale, ad eccezione dei casi in cui i prodotti siano importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale.

§       la Commissione per l'accreditamentodegli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, presso il Ministero dello sviluppo economico.

La Commissione istituisce e cura la tenuta di alcuni albi e registri, vigila sugli organismi di certificazione e sugli enti rappresentativi, emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori garantisce la piena trasparenza della filiera del commercio equo e solidale.

§       le tutele e i benefici previsti alle imprese e alle merci europee che siano state riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti.

§       i marchi e l’etichettatura.

In tal senso vengono elencate le denominazioni con cui possono essere presentati i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale. Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale possono essere presentati con tali denominazioni solo congiuntamente al marchio dell'organismo di certificazione che ne ha attestato la provenienza. E’ vietato l'uso della denominazione di «organizzazione del commercio equo e solidale» e similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nel registro nazionale; descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale, al di fuori dei casi previsti dal comma 1. Sono poi previste apposite sanzioni e la legittimazione ad agire da parte degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e degli organismi di certificazione iscritti all'albo nazionale;

§       la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.

-        Lo Stato e le regioni sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione tra i consumatori e nelle scuole; promuovono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori e, nei limiti del regime “de minimis” dell’UE, concedono contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili. Concedono inoltre contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo e promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale;

§       meccanismi di promozione nelle procedure di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo.

A tal fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso (a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 14) pari al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. In ogni caso, l'iscrizione nei registri nazionali costituisce titolo di priorità per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per servizi, e criterio di preferenza, nel caso di affidamento di appalto di servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

§       la giornata nazionale del commercio equo e solidale;

§       il regolamento di attuazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

§       talune indicazioni per le regioni, che possono istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, dovendo però rispettare le norme previste nel provvedimento in esame in relazione: alle procedure di accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale; al riconoscimento delle organizzazioni e alla certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale; alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale;

§       istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al Fondo sono destinate anche le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8;

§       il regime transitorio.

In particolare, fino all'istituzione dell'albo e dei registri nazionali, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso, e i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'albo e dei registri nazionali da effettuare entro tre anni, la Commissione iscrive all'albo e nei registri nazionali gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge. Peraltro, le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali sono tenute, entro tre anni dall'istituzione dell'albo e dei registri nazionali, ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge.

Necessità dell’intervento con legge

La materia del commercio equo e solidale non è regolata da specifica normativa nazionale di carattere primario.

Le regole attualmente seguite nel settore si basano su specifici accordi commerciali che vincolano volontariamente le parti sottoscrittici; a tutela del consumatore l’utilizzo dei marchi viene controllato da specifici organi internazionali ed europei indipendenti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina del marchio è volta essenzialmente a prevenire ed a reprimere atti di concorrenza sleale, la cui materia (tutela della concorrenza) è attribuita all’esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione.

Inoltre va considerata la riconducibilità della disciplina del marchio, contenuta nel codice civile (2569-2572) e nel citato codice della proprietà industriale, alla materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost.

Infine, si rileva che l’art. 117 Cost., al comma secondo, lettera r), attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “opere dell’ingegno”. Il marchio, in quanto segno distintivo - volto cioè a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese - è istituto connesso alla materia delle opere dell’ingegno essendo comunemente utilizzato per identificare e tutelare queste ultime.

La regolazione del commercio equo e solidale sembra inoltre interessare trasversalmente ulteriori materie, quali la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, il commercio con l’estero e l’alimentazione, nelle quali compete allo Stato la disciplina dei principi fondamentali e alle regioni la disciplina di dettaglio.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato, infatti, le misure relative all’accesso al mercato italiano dei prodotti non comunitari sono di competenza dell’Unione europea; d’altro lato, l’UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Nella comunicazione della Commissione europea del 1999, si afferma che le iniziative del commercio equo e solidale avendo carattere privato essendo realizzate a titolo volontario, non inficiano con le regole che governano l’organizzazione d mercato comune (OMC).

In tale ambito viene spesso fatto riferimento a multilateral benchmarks perché possano acquisire rilevanza alcuni standard di tutela sociale o ambientale nell’ambito degli scambi commerciali internazionali; l’Unione europea, quando è parte di tali scambi, specialmente nel caos in cui sono interessati Paesi terzi, adotta sovente il principio di ricompensare con incentivi commerciali il rispetto di un minimo di condizioni sociali e ambientali.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Commercio equo e solidale

Nella comunicazione del 27 gennaio 2012 sul futuro delle politiche commerciali di investimento dell'UE nei prossimi dieci anni in favore dei paesi in via di sviluppo[1], la Commissione segnala l’importanza degli incentivi al commercio provenienti da uno spostamento del mercato verso prodotti più sostenibili.In tale contesto, i regimi sostenibili privati– quali quelli equi, etici e dei prodotti biologici - possono rivelarsi uno strumentoefficace per favorire la crescita sostenibile e inclusiva nei paesi in via di sviluppo.

Analogamente al Consiglio europeo che nel giugno 2006 ha approvato la strategia sostenibile rinnovata, la Commissione invita le autorità pubbliche e gli Stati membri a promuovere i prodotti sostenibili, ivi inclusi quelli del commercio equo e solidale.

La Commissione intende rafforzare il sostegnoai produttori dei paesi in via di sviluppo perché prendano parte a regimi di commerciosostenibile mobilitando ulteriormente la cooperazione, comprese le misure di aiuto per ilcommercio, e continuare a incoraggiare lapromozione del commercio equo ed etico da parte dei paesi partner.

Il ruolo del commercio equo e solidale nello sviluppo sostenibile è stato oggetto di una precedente comunicazione del 2009[2], nella quale la Commissione evidenziava il significativo sviluppo del commercio equo e solidale nel mercato europeo (per valore annuale di 1,5 miliardi di euro) e sosteneva la necessità di applicare senza eccessi standard e criteri regolamentari a tali regimi al fine di non limitare il dinamismo delle iniziative private nel settore.

Tale posizione è espressa anche nella risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo, approvata nel 2006, nella quale si evidenzia la necessità di un'azione di sensibilizzazione fra i consumatori e il rischio di abusi da parte di imprese che entrino nel mercato del commercio equo e solidale senza rispettarne i criteri di certificazione.

La risoluzione riconosce che il commercio equo e solidale è essenzialmente un fenomeno volontario del settore privato e che una regolamentazione troppo onerosa potrebbe produrre effetti negativi piuttosto che positivi. Il PE esorta dunque gli Stati membri che stanno elaborando normative nel settore a basare tutti i criteri rilevanti sulle conoscenze e l'esperienza dei soggetti interessati, incluso il movimento internazionale del Commercio equo e solidale, e a valutare attentamente, quale primo passo, il rischio di un eccesso di regolamentazione, nonché il possibile impatto di tale regolamentazione sui produttori su piccola scala e marginalizzati.

 

 

Disciplina degli aiuti di Stato

In riferimento alla possibilità di interventi a sostegno di soggetti operanti all’interno del mercato nazionale del commercio equo e solidale (art. 12 A.C. 58, art. 9 A.C. 5184) si segnala che è in corso un processo di modernizzazione del quadro normativo dell'UE in materia di aiuti di Stato, avviato con un’apposita comunicazione[3]. In questo contesto, la Commissione europea ha svolto:

§       dal 20 giugno al 12 settembre 2012, una consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento n. 800/2008, in vigore fino al 31 dicembre 2013), che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile;

§       dal 26 luglio al 18 ottobre 2012, una consultazione sulla possibile revisione del regolamento sugli aiuti di importanza minore (de minimis) (regolamento n. 1998/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2013) che esenta dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE – ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE – gli aiuti di Stato che non superano la soglia dei 200 mila euro concessi nell’arco di 3 esercizi finanziari ad una stessa impresa. In particolare, la Commissione intende valutare se l’attuale soglia corrisponda ancora alle condizioni del mercato, nonché semplificare ulteriormente le procedure al fine di concentrarsi sui casi più gravi di distorsione della concorrenza;

Si ricorda che entro la fine del 2013 giungeranno a scadenza una serie di orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui anche il regolamento n. 1857/2006 relativo agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, che fissa una soglia di 400 mila euro concessi nell’arco di 3 esercizi finanziari ad una stessa azienda (o 500 mila se l'azienda si trova in una zona svantaggiata.


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività Produttive                                                                             ( 06-67609574 - *st_attprod@camera.it

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File: AP0282_0.doc



[1]     Commercio crescita e sviluppo - Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi del 27 gennaio 2012 (COM(2012)22).

[2]     Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità (COM(2009)215).

[3]     “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE” dell’8 maggio 2012 (COM(2012)209).