Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche agli artt. 187, 216-bis e 230 del D.Lgs. 152/2006, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie A.C. 4240 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4240/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 494
Data: 30/05/2011
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

30 maggio 2011

 

n. 494/0

Modifiche agli artt. 187, 216-bis e 230 del D.Lgs. 152/2006, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

A.C. 4240

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4240

Titolo

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

30 marzo 2011

assegnazione

3 maggio 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Premessa

Il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

L’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), come riscritto dall’art. 15 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ai fini del recepimento dell’art. 18 della direttiva 2008/98/CE, conferma il divieto di miscelazione già contemplato dal testo previgente, prevedendo:

§         la specificazione che la miscelazione comprende     la diluizione di sostanze pericolose;

§         l’aggiunta di due condizioni da rispettare per poter procedere alla miscelazione consentita, in deroga, dal comma 2 del medesimo art. 187. Le condizioni aggiuntive sono che la miscelazione sia effettuata da ente o impresa autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

 

Un’altra modifica apportata dal D.Lgs. 205/2010 consiste nel cambiamento - anche rispetto al dettato comunitario, che prevede che il divieto riguardi la miscelazione “con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali” – alla portata del divieto. Il nuovo testo prevede, infatti, il divieto di miscelare “rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità[1], nonché conferma il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi[2]. Tale modifica è stata accompagnata dall’abrogazione dell'allegato G del D.Lgs. 152/2006 che elencava i rifiuti per categorie o tipi generici – in base alla loro natura o all’attività che li aveva prodotti - e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione.

La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica ha “rivoluzionato le modalità di gestione dei rifiuti creando confusione e disagi ad alcune categorie di operatori, con gravissime ripercussioni su alcuni settori come quello del recupero degli oli usati”. Il Consorzio degli oli usati [3], che dal 1984 garantisce la raccolta e il corretto riutilizzo degli oli lubrificanti usati, si trova - sempre secondo la relazione – “in estremo disagio e opera di fatto nell'illegalità, non potendo gli operatori garantire la separazione dei lubrificanti, già raccolti dalle officine meccaniche, secondo le caratteristiche di pericolosità di ciascun lubrificante”.  

I rifiuti della manutenzione delle reti fognarie

   L’art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, che oggi disciplina la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati.

Mentre il testo previgente rimandava ad una specifica disciplina regolamentare di dettaglio delle modalità di gestione di tali rifiuti, nella nuova formulazione ora vigente tale rinvio scompare e viene stabilito che tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Viene altresì previsto, per i soggetti che svolgono tale attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:

§         l’obbligo di adesione al SISTRI (sistema di  controllo della tracciabilità dei rifiuti) ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.lgs. 152/2006;

Si ricorda che l’art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.lgs. 152/2006 prevede che sono tenuti ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale.

§         l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, previsto dall’art. 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

 

La presenza di criticità nella nuova formulazione del comma 5 è stata da più parti segnalata[4], in particolare con riferimento:

§         alla definizione del campo di applicazione della norma;

§         all’esatta individuazione del luogo in cui i rifiuti si considerano prodotti;

§         all’ambiguità normativa dell’espressione “raggruppati temporaneamente”.

 

Contenuto

   L'art. 1 della pdl in esame introduce all'art. 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere, cosicché gli stessi possano continuare a operare in piena legalità relativamente alle nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali”. Si rileva infatti che, oltre a consentire le deroghe autorizzate sulla base del comma 2 dell’art. 187, “nulla si prevede per le autorizzazioni già in essere”.

   A tal fine il citato comma 2-bis dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell’art. 187 e dell’allegato G nei testi vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

     Le modifiche apportate dall'art. 2 all'art. 216-bis del Codice ambientale sono collegate a quelle recate dall’art. 1.

Anche in tal caso, infatti, seppure la norma abbia un ambito applicativo limitato al settore degli oli usati, l’obiettivo (enunciato nella relazione illustrativa) sarebbe quello di consentire “di ripristinare la piena operatività di un sistema di recupero collaudato ed efficiente da anni ai fini della salvaguardia dell'ambiente. C’è da tenere conto che la raccolta degli oli usati è sempre avvenuta miscelando le diverse tipologie degli stessi, dal produttore all'impianto di recupero, poiché perfettamente compatibile  con il processo di rigenerazione a cui sono destinati gli oli stessi”.

A tal fine l’art. 2 provvede a riscrivere il comma 2 dell’art. 216-bis del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall’art. 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente. In proposito si fa notare che la norma in esame si riferisce semplicemente agli oli usati e non, come invece fa il testo vigente, agli oli minerali usati. Tale modifica non appare di rilievo in quanto non sembra mutare l’ambito di applicazione della norma. Tra l’altro l’aggettivo “minerali” è attualmente utilizzato solo nel comma 2 dell’art. 216-bis, mentre nel resto dell’articolo ci si riferisce semplicemente agli oli usati.

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 187 prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

L'art. 3 provvede a riscrivere il comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 al fine - riportato nella relazione illustrativa – di introdurre un “ulteriore perfezionamento e una migliore definizione della recente regolamentazione delle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie resisi necessari anche a seguito dei nuovi elementi emersi in occasione degli incontri avvenuti tra le associazioni di categoria e il Ministero dell'ambiente”.

In particolare:

§         viene precisato che nelle reti fognarie di qualsiasi tipologia, contemplate dalla norma vigente, sono comprese le fosse settiche e manufatti analoghi;

Tale precisazione relativa al campo di applicazione della norma è stata da più parti sollecitata, poiché in sua mancanza, secondo alcuni[5], la normativa non si applicherebbe ai rifiuti prelevati da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie. Analogamente l’esclusione varrebbe per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, essendo anch’essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie.

Si fa inoltre notare che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono identificati con il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre i rifiuti prelevati da pozzi neri, fosse e bagni mobili, sono identificati con il codice CER 200304 (fanghi delle fosse settiche).

La modifica in esame consente inoltre di allineare il dettato normativo a quanto previsto nel paragrafo 5.4.6 “Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie” del Manuale operativo del SISTRI[6], che prevede l’applicazione delle procedure in esso delineate ai “rifiuti identificabili dai codici CER 200304 e 200306”.

§         relativamente alla possibilità di conferire tali rifiuti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, viene eliminata l’espressione con cui si prevede la possibilità che i rifiuti possano essere “raggruppati temporaneamente” e viene precisato che la sede o unità locale del manutentore deve intendersi come il luogo di produzione di tali rifiuti.

In merito all’eliminazione della locuzione “raggruppati temporaneamente”, la dottrina ha sottolineato che la formulazione attualmente vigente determina, presso la sede del manutentore, la costituzione di “un raggruppamento temporaneo affatto innovativo che non trova alcuna definizione nella norma; il rischio intrinseco di tale indefinita indicazione è che, come in molti altri casi già occorsi, l’interpretazione operativa possa essere affatto diversa da quella giuridica con ogni correlata conseguenza”[7].

Relativamente all’individuazione del luogo di produzione dei rifiuti si ricorda che già il comma 4 dell’art. 266 del Codice ambientale prevede che “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. Da più parti è però stato sottolineato che la peculiarità della disciplina delle manutenzioni fognarie rende auspicabile una precisazione della norma.

§         si prevede che le fasi di produzione (comprensiva anche del percorso di raccolta) e trasporto dei rifiuti in questione dovranno essere accompagnate da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta. La definizione della scheda viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell’Ambiente da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

In tal modo viene riprodotta la procedura prevista dal Manuale operativo del SISTRI. Si fa però notare che tale Manuale prevede (al citato paragrafo 5.4.6) una procedura analoga a quella prevista dall’articolo in esame solo nel caso “in cui i rifiuti prodotti a seguito di attività manutentiva delle reti fognarie vengano conferiti direttamente all’impianto di trattamento”;

§         viene infine prevista l’adesione al SISTRI dei soggetti manutentori anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi.

Si ricorda in proposito che l’iscrizione al SISTRI non è obbligatoria per produttori di rifiuti non pericolosi.

L’art. 3 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. T.U. SISTRI), che riproduce l’art. 188-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, elenca i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI. Relativamente ai produttori di rifiuti, categoria in cui rientrano i manutentori in questione (la norma in esame, confermando quanto già previsto dal testo vigente, precisa infatti che i rifiuti di cui trattasi “si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”), l’obbligo di iscrizione è posto in capo ai seguenti soggetti:

a) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi;

b) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, che hanno più di dieci dipendenti.

Le citate lettere includono tra i rifiuti speciali i rifiuti da lavorazioni industriali, i rifiuti da lavorazioni artigianali e i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Ciò premesso, la disposizione in esame sembra quindi finalizzata, così come quella indicata al punto precedente, a ricondurre ad un’unica procedura i differenti procedimenti previsti dal Manuale operativo. In tale manuale è infatti prevista un’ulteriore procedura da seguire nel caso di impresa non iscritta al SISTRI, procedura che sembrerebbe venir meno qualora fosse approvata la norma in esame.

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su una materia già disciplinata da fonti di rango legislativo.

Come già precedentemente rilevato, si fa presente che la previsione di cui all’art. 3, comma 1, che regolamenta la procedura di accompagnamento delle fasi di produzione e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, riproduce una procedura prevista dal Manuale operativo Sistri.La stessa norma demanda la definizione della scheda ad apposito decreto del Ministro dell’Ambiente da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato.

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3, comma 1, prevede che sia definita, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la scheda SISTRI per le fasi di produzione e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 0667609253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0223a.doc



[1] L’Allegato I alla parte IV del D.lgs. 152/2006 elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

[2] Per un’analisi approfondita della nuova normativa in materia si rinvia a C. Parodi, Le nuove indicazioni sulla miscelazione dei rifiuti, in “ambiente & sicurezza” n. 4/2011 (http://vetrina.ilsole24ore.com/ambientesicurezza/archivio/2011/04/03%20AMBIENTE.pdf).

[3] http://www.coou.it

[4] Si veda, a titolo di esempio, G. Tapetto, Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra 152/2006 e Sistri (www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/rifiuti_manutenzione_tapetto.htm).

[5] V. Vinciprova, I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie).

[6]www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_OPERATIVO_SISTRI.pdf

[7] A tale conclusione giunge, dopo un’articolata analisi, G. Tapetto, Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra 152/2006 e Sistri (www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/rifiuti_manutenzione_tapetto.htm).