Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica A.C. 1074 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1074/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 143
Data: 01/04/2009
Descrittori:
ALIENAZIONE DI BENI   EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA RESIDENZIALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

A.C. 1074

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 143

 

 

 

1° aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-3712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0063.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1, comma 1, lettera a)3

§      Art. 1, comma 1, lettera b)9

§      Art. 1, comma 1, lettera c)11

§      Art. 1, comma 1, lettera d)15

§      Art. 1, comma 2  16

Normativa di riferimento

§      L. 9 agosto 1954, n. 640  Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.21

§      L. 24 dicembre 1993 n. 560 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.25

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (arttt. 10-16)31

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1, comma 1, lettera a)

Art. 1, comma 3, della legge n. 560/1993

Testo vigente

Testo previsto dalla norma in esame

Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile che risultano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori e approvati dalle regioni.

 

 

Si segnala preliminarmente che la pdl in esame reca norme di contenuto analogo alla pdl 1411 (on. Susini) nonché alla pdl 2559 (on. Velo ed altri) - di identico titolo - il cui esame è stato avviato rispettivamente nella XIV e nella XV legislatura senza essersi concluso.

 

Il comma 1 della pdl introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Si ricorda che la legge n. 560/1993 ha regolamentato l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp).

In particolare la legge, dopo aver definito gli alloggi di edilizia residenziale pubblica come alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, prevede chele regioni formulino, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia[1].

Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma di legge. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto inoltre salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

Il prezzo degli alloggi è invece determinato dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze[2]. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20%.

La legge prevede inoltre che l’alienazione di alloggi di erp è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

Secondo quanto emerge dalla relazione della Corte di conti sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica allegata alla delibera n. 10/2007, la vendita di un alloggio finanzia il costo di una nuova realtà immobiliare in misura prevalentemente compresa tra il 30% e il 50%[3].

 

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica, integrandolo, il disposto dell’art. 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell’ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggiodi cui al d.lgs. n. 42/2004.

La norma in commento fa riferimento a tale decreto, sostituendo l’obsoleto riferimento alla legge n. 1089/1939, abrogata dal d.lgs. n. 490/1999, con il vigente d.lgs. n. 42/2004, che ha sostituito, abrogandolo, il precedente testo unico in materia di beni culturali e paesaggistici recato dal d.lgs. n. 490/1999.

 

Le norme di tutela previste da Codice dei beni culturali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 sono beni culturali “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Il successivo articolo 12 dispone che tali beni, se sono opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposti alle disposizioni di tutela previste dal Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica da parte dei competenti organi ministeriali.

Gli articoli da 10 a 16 disciplinano poi le procedure di verifica dell’interesse culturale, sostanzialmente distinguendo i beni in tre gruppi.

Un primo gruppo comprende i beni culturali, appartenenti a soggetti pubblici, per i quali l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se. Si tratta, ad esempio, di raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, archivi, raccolte librarie (articolo 10, co. 2).

Un secondo gruppo (nel quale rientrano i beni oggetto della pdl in esame) comprende i beni di cui all’art. 10, co. 1, ossia i beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro, per i quali trova applicazione la disciplina dell’articolo 12. Mentre il sistema vigente opera una presunzione generale di interesse culturale, tale ultima norma prevede, infatti, che i beni in questione vengano assoggettati ad uno specifico procedimento di verifica, ferma restando, medio tempore, la loro sottoposizione alla disciplina di tutela (anche cautelare e preventiva: art. 28).

Un terzo gruppo comprende i beni, appartenenti in primo luogo a privati, per i quali l’accertamento dell’interesse culturale avviene mediante il procedimento di dichiarazione (c.d. “vincolo”) disciplinato dagli artt. 13-16 (articolo 10, co. 3). Un importante elemento di novità, in questo ambito, è rappresentato dalla introduzione di una forma di giustiziabilità in sede amministrativa, riconoscendo la possibilità di ricorrere al Ministro avverso la decisione, sia per motivi di legittimità che di merito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento impugnato, salva l’applicazione delle misure cautelari[4].

 

 

L’estensione del campo di applicazione della legge n. 560/1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento:

§         che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile;

§         che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.

 

Il campo di applicazione della legge n. 560/1993

Il campo di applicazione della legge n. 560/1993 è delimitato dai commi da 1 a 3 dell’articolo 1.

Ai sensi del comma 1, sono alloggi di edilizia residenziale pubblica[5] quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52[6] , a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60[7], e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

Il comma 2 poi estende l’applicazione della legge (ad eccezione dei commi 5, 13 e 14[8]) anche:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'art. 1, n. 3), del DPR 17 gennaio 1959, n. 2, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge n. 58/1992, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni[9];

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge n. 841/1950[10], che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

Il comma 2-bis esclude, invece, dal campo di applicazione, le unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Lo stesso comma prevede che agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni relative al diritto di prelazione recate dagli artt. 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392[11].

Ai sensi del comma 3, inoltre, sono altresì esclusi:

§         gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;

§         gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge n. 457/1978[12];

§         gli alloggi soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.

 

 

Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi “vincolati” di essere alienati all’interno dei piani di vendita (di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993[13].

Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi “vincolati”.

 

In proposito si ricorda che la relazione illustrativa alla pdl 2559 richiamava l’ordine del giorno n. 9/0146-bis/052, accolto dal Governo[14]. Tale ordine del giorno era volto a impegnare il Governo, per quanto di sua competenza, ad individuare meccanismi e procedure adeguate per superare l’evidente disparità tra gli inquilini, derivante dal fatto che gli inquilini degli alloggi degli Ater (o Iacp) ai quali sia stato apposto il vincolo previsto dalla legge n. 1089 del 1939 non possono beneficiare delle condizioni previste dalla legge 560 del 1993.

 

Sul punto si ricorda che il relatore per l'VIII Commissione della pdl 2559 (on. Vinchi), nella seduta del 24/10/07), riferisce che il provvedimento in esame si proporrebbe esclusivamente di sanare una situazione di particolare iniquità, che riguarda gli inquilini di 680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati siti nel comune di Livorno. Comunica, in proposito, di avere acquisito una documentazione dalla quale risulta espressamente che nessun ostacolo sarebbe frapposto dagli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali circa l'alienabilità degli alloggi vincolati. Ribadisce che gli istituti gestori di tali alloggi considerano prioritario provvedere alla loro alienazione, anche per porre termine alla condizione di condominio in cui gli stabili si trovano attualmente per effetto della vendita di numerosi alloggi, avvenuta prima dell'apposizione del vincolo da parte della locale Soprintendenza.

 

Recenti disposizioni in materia di alienazione di immobili pubblici

Per quanto attiene alla più recente normativa in materia di alienazione di beni immobili di proprietà dello Stato, si ricordano innanzitutto le disposizioni recate dall’art. 13 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).

In particolare il comma 1 è finalizzato alla valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati e a favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, attraverso accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti[15].

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 43-bis del D.L. n. 207 del 2008 (cd. “mille proroghe 2009)[16] ha posto in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. – SCIP (rispettivamente, operazioni “Scip 1” e “Scip 2”), trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi.

Il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi, versato alla SCIP. Conseguentemente, gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili; in particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono alla vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti, nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.


Art. 1, comma 1, lettera b)

Le novelle di cui alle lettere b) e c), sono finalizzate ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

 

In particolare, la lettera b) inserisce nel testo dell’art. 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bisdella medesima legge.

Si ricorda che il comma 4-bis prevede l’assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi. Tale disposizione consente l'utilizzo degli immobili nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano e l'effettiva vendita.

Si rammenta altresì che l’articolo 4 della medesima legge prevede che i piani di vendita siano predisposti dalle regioni su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75% e comunque non inferiore al 50% del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.

 

Il nuovo comma 4-ter attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all’alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva.

La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

§         previa comunicazione al comune competente per territorio;

§         fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8.

Si ricorda in proposito che nel citato comma 8 vi è un generico riferimento a “opportune misure di pubblicità”.

È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano:

§         soggetti assegnatari;

§         o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che i requisiti previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati indicati dalla delibera Cipe 13 marzo 1995 (come modificata dalla delibera Cipe 20 dicembre 1996) e comprendono, tra gli altri, la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e limiti di reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalla regione. Viene inoltre stabilito che l'assegnatario perda tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite di reddito stabilito dalla regione per la decadenza.

Sulla rilevanza di tali requisiti ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni la Corte Costituzionale, sottolineando (cfr. sentenza n. 176 del 2000) come la fissazione di limiti reddituali ai fini dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica abbia rappresentato - a partire dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che costituisce il primo complesso normativo organico nel settore - un elemento costante della disciplina (cfr., in particolare, art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513), in quanto connaturato alle finalità sociali proprie di questo tipo di intervento pubblico, il quale, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, costituisce un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (cfr. sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992).

Il riconoscimento del diritto di tali soggetti ad un'abitazione, il quale rappresenta "un connotato della forma costituzionale di Stato sociale" (sentenza n. 559 del 1989), é tuttavia assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali, come già rilevato, il basso reddito familiare (sentenza n. 121 del 1996), ma anche l'assenza, indipendentemente dal reddito goduto, di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso.

 

Viene infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge.

Si ricorda che tale comma 6 richiede la presenza contemporanea delle suddette condizioni:

-          conduzione di un alloggio ERP da oltre un quinquennio;

-          regolare pagamento dei canoni e delle spese.

 

Da un punto di vista meramente formale, occorrerebbe modificare la formulazione del comma 4-ter, nel senso di precisare che la procedura di cui al comma 4-ter può essere attivata «in alternativa all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis», piuttosto che «in alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis».


Art. 1, comma 1, lettera c)

Art. 1, comma 7, della legge n. 560/1993

Testo vigente

Testo previsto dalla norma in esame

Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o disabili, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo sia garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario sia garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica

 

 

 

La lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell’art. 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l’assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto “soggetto disagiato”, cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap.

In tal caso, qualora l’assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l’ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.

Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter.

Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l’assegnatario rimane comunque tale.

Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione.

 

La finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l’alloggio di cui risultano assegnatari.

 

Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Sono infatti “frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili”[17].

 

Si segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell’alloggio.

Tale limite non viene più costantemente aggiornato con apposita delibera CIPE (come avveniva prima dell’approvazione della legge n. 560[18]), ma viene attualmente fissato nel bando sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. n. 109/1998 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), cioè in base all’ISE e all’ISEE.

 

Relativamente alla parola “ultrasessantenni” la Commissione Lavoro, nella XIV legislatura, nel suo parere sul testo unificato dell’AC 1411e abbinate, proponeva la sostituzione del termine “sessantenni” con “sessantacinquenni”, presumibilmente in relazione al progressivo innalzamento dell’età pensionabile cui sono tendenzialmente correlate le predette agevolazioni.


Art. 1, comma 1, lettera d)

Art. 1, comma 22, della legge n. 560/1993

Testo vigente

Testo previsto dalla norma in esame

Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali.

 

 

La lettera d) provvede a novellare il comma 22 dell’art. 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell’INVIM (secondo quanto previsto dal testo vigente) ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali.

 

Si ricorda che i tributi speciali catastali sono dovuti per il rilascio di certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici dell'Agenzia del territorio (Titolo III della Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869).

 

Si segnala, in proposito, che nel corso dell’esame del testo unificato C. 1411 e abbinate da parte della V Commissione, il relatore, richiamando una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica in circa 1 milione di euro su base annua la perdita di gettito derivante dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici in materia di catasto, relativi alle cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando, tra l’altro, il fatto che “comunque la perdita di gettito segnalata non è dotata di apposita copertura”.

 

Analoghe considerazioni vengono espresse dal Sottosegretario Lettieri nella XV legislatura sulla pdl 2559. In particolare egli evidenzia come la lettera d) del comma 1, esonerando, nel caso di vendita degli alloggi, gli enti proprietari dal pagamento dei tributi speciali catastali, comporti potenzialmente minori entrate per l'erario, quantificabili in circa 1,25 milioni di euro su base annua, senza individuare alcuna forma di copertura. Esprime pertanto una valutazione contraria su tale previsione.

 

 

Ciò premesso, occorrerebbe introdurre una norma di copertura finanziaria volta a coprire le minori entrate citate - eventualmente aggiornandone il valore - nonché l’ulteriore esenzione introdotta dalla disposizione in commento.


Art. 1, comma 2

 

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell’art. 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nel testo unificato dell’AC 1411 e abbinate esaminato dall’VIII Commissione (Ambiente) durante la XIV legislatura.

Si ricorda che il citato comma 27 prevede che “è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data”.

 

La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l’acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954 (finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane) da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.

 

Si fa però notare che, successivamente alla redazione del citato testo unificato, in materia sono intervenute ben due disposizioni di legge, ad opera dell’art. 1, comma 442, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) e dall’art. 13, comma 3-ter, del decreto-legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).

Alla luce di ciò sembrerebbe pertanto opportuno sopprimere il comma in esame oppure riformulare la norma come novella alla seconda delle disposizioni citate, che consente l’alienazione degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954 secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993.

 

Si ricorda, infatti, che il comma 3-ter dell’art. 13 del DL n. 112/2008 prevede che gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, i quali non siano stati ancora trasferiti ai comuni alla data del 22 agosto 2008[19], possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge n. 560/1993, senza adottare i criteri ed i requisiti imposti dalla citata legge n. 640/1954.

La disposizione recata dal comma 442 della legge finanziaria 2005 recava invece una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell’art. 1 della legge n. 560/1993 che faceva riferimento, per la determinazione delle condizioni di vendita (ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento), alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

 

La legge 9 agosto 1954, n. 640 n. 640

Con la legge n. 640/1954, recante "Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane", il Ministero delle infrastrutture è stato autorizzato a disporre la costruzione, a spese dello Stato, di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Gli alloggi predetti sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita. I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo - da determinarsi da parte dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia - comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondere in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo. Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la predetta dichiarazione, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della legge.

 

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 9 agosto 1954, n. 640
Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1954, n.186.

(2)  L'articolo unico, L. 23 marzo 1958, n. 315, contenente «Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane», ha così disposto:

«Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il Ministero dei lavori pubblici, ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiederà ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere ove lo credano, il programma di espansione edilizia» Vedi, anche, l'art. 15, L. 30 aprile 1999, n. 136 e il comma 3-ter dell'art. 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3)  L'art. 16 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

 

1.  Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

 

2.  Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'art. 1.

A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il Sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 8.

Ove il Comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvederà il prefetto a mezzo di speciale commissario.

 

3.  Le case di cui al precedente art. 1 sono di tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani utili e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

 

4.  Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici può valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas (4).

Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas (5) è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici.

 

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(4)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

(5)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

 

5.  I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

[L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge] (6).

Per la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I progetti di costruzione sino all'importo di 200 milioni sono sottoposti all'esame e parere dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono sorgere: quelli d'importo superiore sono sottoposti all'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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(6)  Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

 

6.  Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas (7).

Ove particolari situazioni lo consigliano, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

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(7)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

 

7.  Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondere in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.

La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini.

 

8.  Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione di cui all'art. 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati dall'art. 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal Prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U.N.R.R.A- Casas (8), da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile, da un rappresentante dell'E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale (9).

Tale Commissione provvederà anche, su segnalazione dell'Ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi (10).

(8)  Vedi, ora, la L. 15 febbraio 1963, n. 133.

(9)  Comma da ritenersi abrogato in forza dell'art. 34, D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

(10)  Comma da ritenersi abrogato in forza dell'art. 34, D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655.

 

9.  I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

È vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore può, per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado del locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica.

La revoca dell'assegnazione è dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale può richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che è tenuta a dare il suo ausilio.

 

10.  Il Genio civile provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici nonché alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.

Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette è escluso dall'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge.

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'art. 18.

 

11.  È vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all'abitazione o sgomberati ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di violazione della norma il Prefetto ordina l'immediato sgombero dei locali valendosi per l'esecuzione della Forza pubblica.

 

12.  Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane è autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.

La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'art. 18.

 

13.  Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l'abitabilità degli alloggi nei Comuni per i quali sia accertata l'impossibilità di sostenere la relativa spesa.

 

14.  Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

 

15.  Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d'appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.

 

16.  Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato.

 

17.  Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotta a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni (11).

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(11)  Così sostituito dall'art. unico, L. 20 marzo 1959, n. 144.

 

18.  Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 (12).

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

La spesa di lire 10 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

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(12)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 settembre 1957, n. 966.

 

19.  Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per fomiture e lavori in economia, il Ministero può Provvedere con aperture di credito intestate ai dirigenti degli Uffici del genio civile. Al pagamento dei saldi provvederà, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.


L. 24 dicembre 1993 n. 560
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

 

1.  1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

 

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227 , e della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (4);

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti] (5).

 

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni (6).

 

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.

 

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge (7).

 

4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto (8).

 

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

 

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

 

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica (9).

 

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

 

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali (10).

 

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

 

10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi (11).

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta (12).

 

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

 

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130» (13).

 

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

 

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

 

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 . Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

 

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

 

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

 

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

 

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

 

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

 

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

 

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

 

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno (14) dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 (15).

 

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

 

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data (16).

_____________________________

(4)  La presente lettera era stata soppressa dal comma 6-quinquies, dell'art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, aggiunto dall'art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(5)  Le disposizioni contenute nella lett. d) sono state abrogate dall'art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(7)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136 e dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In deroga al presente comma, vedi l'art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(9)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(11)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(12)  Periodo aggiunto dall'art. 43, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(13)  Comma così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.

(14)  Il termine è stato prorogato sino al 30 dicembre 2005 dall'art. 45, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(15)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 24, vedi l'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, e l'art. 4, comma 223, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(16)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 442 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (arttt. 10-16)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2)  Il numero del provvedimento è stato così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).

 

(omissis)

10.  Beni culturali.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (10).

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (11).

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (12);

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (13).

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (14);

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (15).

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

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(10) Comma così modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(14) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche dall’art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

(11) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(12) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(13) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche dall’art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

(15)  Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

 

11.  Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (16).

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (17):

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (18);

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (19);

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37 (20);

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (21);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 (22);

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (23);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10 (24).

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(16) Rubrica così modificata dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(17) Alinea così sostituito dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(18)  Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(19) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(20)  Lettera così modificata dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(21) Lettera così modificata dal numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(22) Lettera così modificata dal numero 6) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(23) Lettera così modificata dal numero 7) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(24) Comma aggiunto dal numero 8) della lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

12.  Verifica dell'interesse culturale.

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (25).

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1 (26).

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice (27).

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali (28).

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta (29).

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(25)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 25 gennaio 2005, il D.Dirett. 27 settembre 2006 e il D.Dirett. 22 febbraio 2007.

(27)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(28) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(29)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. Vedi, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2004.

 

13.  Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (30).

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(30)  Vedi, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2004.

 

14.  Procedimento di dichiarazione.

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana (31).

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (32).

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

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(31)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(32) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

15.  Notifica della dichiarazione.

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico (33).

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(33) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

 

16.  Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione.

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione (34).

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

--------------------------------------------------------------------------------

(34)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

 



[1]     fermo restando che gli alloggi (di cui al comma 2, lett. a)), di proprietà dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, possono essere venduti nella loro globalità

[2]     a seguito della revisione generale disposta con DM finanze del 20 gennaio 1990 (pubblicato nella G. U. n. 31 del 7 febbraio 1990), e di cui all'art. 7 del decreto legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e delle successive revisioni

[3]     www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de1/Coordiname/Anno-2007/delibera-verdana.doc_cvt.htm

[4]     Si ricorda che nel parere espresso dalla VII Commissione (Cultura) nella XIV legislatura sul testo unificato dell’AC 1411 e abbinate , si invitava la Commissione di merito a valutare “l'opportunità di sopprimere le disposizioni volte a consentire deroghe al divieto di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, soggetti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in subordine, di prevedere che tale vendita sia subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

[5]     Per un approfondimento del concetto di edilizia residenziale pubblica si rinvia alla ricostruzione fornita dalla Corte dei conti – Sezione Autonomie nel Glossario che accompagna la Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica allegata alla delibera n. 10/2007 (www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de1/Coordiname/Anno-2007/delibera-verdana.doc_cvt.htm).

Nella relazione citata (paragrafo 7.2) è contenuta un’interessante analisi delle cessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate nel periodo 1994-2003 sulla base della disciplina dettata dalla legge n. 560/1993.

[6]     Recante “Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato”.

[7]     Si tratta dei cd. contributi GESCAL, oggi soppressi.

[8]     Che disciplinano la gestione dei proventi.

[9]     La norma specifica che, per tali alloggi, le modalità di alienazione sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 560, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE 12 agosto 1992, pubblicata nella G.U. n. 202 del 28 agosto 1992.

[10]    Recante “Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini”.

[11]    Recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.

[12]    La legge n. 457/1978 ha previsto, tra l’altro, la concessione, da parte degli istituti e delle sezioni di credito fondiario ed edilizio, di mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni. L’art. 18 provvede ad individuare i soggetti beneficiari di tali mutui e a disciplinarne le relative modalità di rimoborso.

[13]    Ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 560, il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con DM finanze 20 gennaio 1990 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20%.

[14]    nella seduta del 18 novembre 2006, durante l’esame della legge finanziaria 2007

[15]    Per un approfondimento si veda il commento all’art. 13 contenuto nel dossier “Progetti di legge” n. 15/7 del 3 ottobre 2008 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D08112f1.htm).

[16] Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[17]    Relazione illustrativa dell’AC 3607 della XIV legislatura (on. Pagliarini) recante Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sulla problematica dei cd. condomini misti si veda anche l’analisi svolta dalla Corte dei conti nella citata relazione sull’edilizia residenziale pubblica (pagg. 54-55), disponibile all’indirizzo www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de1/Coordiname/Anno-2007/allegato-d1/Relazione-ERP.pdf.

[18]    Si ricordano in proposito, le delibere 12 giugno 1984, 13 febbraio 1986, 30 marzo 1989 e 30 luglio 1991 (pubblicate, rispettivamente, nella G.U. n. 199/1984, n. 53/1986, n. 92/1989 e n. 190/1991.

[19]    Data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.