Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia AA.C. 60, 496, 1394, 1926, 2306, 2313 e 2398 Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 60/XVI   AC N. 2306/XVI
AC N. 2313/XVI   AC N. 2398/XVI
AC N. 496/XVI   AC N. 1394/XVI
AC N. 1926/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 121    Progressivo: 1
Data: 22/03/2011
Descrittori:
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE   INDUSTRIA EDILIZIA
RESPONSABILITA ' PROFESSIONALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

22 marzo 2011

 

n. 121/1

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

AA.C. 60, 496, 1394, 1926, 2306, 2313 e 2398

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

60, 496, 1394, 1926, 2306, 2313 e 2398

Titolo

Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia

Data approvazione in Commissione

1° marzo 2011

 

 


Contenuto

Il testo unificato - come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito anche a seguito del recepimento dei pareri espressi dalla altre Commissioni - mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate “attività professionali in edilizia” - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

 

In data 1° marzo 2011 si è concluso l’esame in sede referente. Il nuovo testo, come risultante dalla votazione degli emendamenti, si compone ora di 17 articoli.

 

L’articolo 1 reca quindi i predetti principi e le finalità delle proposte in esame. Il comma 2 stabilisce inoltre che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Il medesimo comma prevede che la disciplina proposta è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale. Il nuovo comma 3 fa salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e prevede forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell’applicazione della disciplina in esame.

 

L’articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, comprendendovi (comma 1, lettera a)) gli interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria nonché (comma 1, lettera b)) i lavori di completamento e di finitura. Restano escluse dall'ambito di applicazione le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari e le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali. Ai sensi del comma 4, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso di una serie di requisiti definiti nei successivi articoli della proposta, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

 

L’articolo 3 prevede l’istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.

 

L’articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.

L’articolo 5 riguarda i requisiti di onorabilità, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico.

L’articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico, mentre l’articolo 7 reca i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere.

Ai sensi dell’articolo 8, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza Stato - Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie:

a) urbanistica ed edilizia;

b) normativa tributaria;

c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale ed assistenziale;

d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

e) normativa ambientale;

f) normativa tecnica;

g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;

h) tutela dei consumatori;

i) contrattualistica privata;

l) organizzazione e gestione di impresa.

Il nuovo comma 5 prevede i poteri sostitutivi del Presidente del consiglio di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali.

 

Ai sensi dell’articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile che, limitatamente alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), deve assumere un valore minimo di 15.000 euro.

L’articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti;

c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;

d) comunicazione alla Cassa edile di riferimento competente dell'avvenuta iscrizione.

Ai relativi oneri si provvede con il diritto di prima iscrizione e un diritto annuale determinato in modo da garantire la copertura dei nuovi o maggiori oneri.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le imprese del settore, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti all’articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dell'attività nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell’attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative, destinando il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento.

L’articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il nuovo articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Tra le questioni affrontate nel corso del dibattito, è innanzitutto emersa la necessità di riconoscere il valore dell'esperienza professionale che costituisce l'indicatore migliore della qualità e della competenza delle imprese del settore delle costruzioni, testimoniata senz'altro dalle imprese a conduzione familiare e da quelle artigiane e di piccole dimensioni che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'edilizia italiana.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

 

In relazione all'articolo 8, che disciplina le attività di formazione, è stata accolta l’osservazione della I Commissione sull’opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, nella procedura di emanazione dei decreti ministeriali volti a definire i programmi dei corsi e il rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.

 

La II Commissione aveva rilevato l’opportunità di precisare, all'articolo 14, comma 2, le modalità di determinazione della sanzione amministrativa ivi prevista,  in quanto essa appare ora commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, se tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente; secondo il parere della Commissione, sarebbe pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati.

 

La II Commissione aveva inoltre rilevato l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

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File: Am0053b.doc