Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Tutela, governo e gestione pubblica delle acque e ripubblicizzazione del servizio idrico - AC 2
Riferimenti:
AC N. 2/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 103
Data: 20/01/2009
Descrittori:
ACQUE PUBBLICHE   ACQUEDOTTI
IMPIANTI IDRICI ED IDRAULICI   SERVIZI PUBBLICI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Casella di testo: Progetti di legge20 gennaio 2009                                                                                                                             n. 103/0

Tutela, governo e gestione pubblica delle acque e ripubblicizzazione del servizio idrico

A.C. 2

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

2

Titolo

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico

Iniziativa

Popolare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

12

Date: presentazione o trasmissione alla Camera

10 luglio 2007

  assegnazione

22 maggio 2008

Commissione competente

VIII Commissione Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, III, V, VI, X, XII, XIII, XIV e questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, di iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 10 luglio 2007 e mantenuta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Regolamento, detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato, disciplinando anche la fase transitoria e le tariffe del servizio idrico, e reca misure dirette a favorire l’accesso universale all’acqua potabile.

La finalità del provvedimento, esplicitata nell’articolo 1, comma 2, è quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

I principi generali dell’uso delle risorse idriche sono contenuti nell’articolo 2, che reca l’esplicito riconoscimento della disponibilità e dell’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona. Tale disposizione conferma il carattere pubblico delle acque superficiali e sotterranee e disciplina in particolare i criteri per l’uso delle acque (affermando la priorità dell’uso per alimentazione e igiene umana e, nell’ambito degli altri usi, dell’agricoltura e dell’alimentazione animale).

L’articolo 3 reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione, dettando in particolare disposizioni relative alla predisposizione del bilancio idrico (da parte dell’autorità responsabile e secondo i criteri che spetta al Ministro dell’ambiente individuare con proprio decreto) e conferma l’applicazione dei principi contenuti nella cd. direttiva acque sull'informazione e la consultazione pubblica nella redazione degli strumenti di pianificazione. Esso inoltre disciplina le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli, conferma il criterio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e consente l’utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).

Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato – sulla base dei principi di cui all’articolo 4 e della sua definizione quale servizio pubblico privo di rilevanza economica – il provvedimento prevede la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell’erogazione del servizio idrico integrato e l’affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (articolo 5), con conseguente esclusione, contenuta nell’articolo 6, della possibilità di acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato. Tale ultima disposizione regola anche la fase transitoria, prevedendo in particolare: la decadenza di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi; nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, l’avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico; nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione in enti di diritto pubblico. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.

Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione, si prevede inoltre l’istituzione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato (articolo 7).

Il provvedimento, sulla base delle norme generali sul finanziamento contenute nell’articolo 8, interviene anche sul profilo della tariffa del servizio idrico integrato, la cui determinazione deve avvenire sulla base del metodo che spetta al Governo definire (articolo 9). Con particolare riferimento all’uso domestico, la tariffa deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, che viene fissato in cinquanta litri al giorno per persona. Alla normativa regionale spetta, limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri, l’individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo, nonché la definizione di tetti di consumo individuale oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale.

L’articolo 10 afferma il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e a tal fine attribuisce agli enti locali il compito di adottare forme di democrazia partecipativa che conferiscano ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione e alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto.

L’articolo 11 istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, che ha la finalità di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta mediante la fiscalità generale.

L’articolo 12 reca disposizioni finanziarie e contiene, tra l’altro, una norma di delega per l’introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull’uso di sostanze chimiche inquinanti per l’ambiente idrico.

Relazioni allegate

La pdl è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene in modo sostanziale su aspetti di una materia già disciplinata da fonti di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si segnalano in particolare le disposizioni relative alla gestione del servizio idrico integrato, tra cui l’articolo 4 che definisce tale servizio quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

In proposito si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 113-bis del Testo unico degli enti locali in materia di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica. Secondo la Corte, l’intervento del legislatore statale nel settore dei servizi pubblici locali si giustifica unicamente in relazione allo scopo della “tutela della concorrenza” (materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato). Nel caso di servizi pubblici di rilevanza economica, tale titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale non è applicabile, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.

Il provvedimento in esame prevede una disciplina di dettaglio per la gestione del servizio idrico integrato e per la determinazione della tariffa (rinviando peraltro a successivi adempimenti normativi in relazione ai quali non è sempre previsto un coinvolgimento delle regioni) e istituisce un fondo per la ripubblicizzazione del servizio, rinviando anche in tal caso ad un successivo atto del governo per la cui emanazione non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

In proposito, si richiama brevemente la sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168, con cui la Corte ha dichiarato, tra l’altro: l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza unificata; analogamente la Corte dichiara l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza unificata. Secondo la Corte, le disposizioni censurate istituiscono un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui disciplina si pone all’incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che nessuna di tali materie possa considerarsi nettamente prevalente sulle altre: in tale ipotesi la concorrenza di competenze giustifica l’applicazione del principio di leale collaborazione e richiede, pertanto, il ricorso all’istituto della citata “intesa” con la Conferenza unificata.

Si ricorda, inoltre, la sentenza n. 222 del 2005, secondo la quale, nell'ambito del nuovo Titolo V della Costituzione, “non è … di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni (cfr. sentenze numeri 160 e 77 del 2005, 320 e 49 del 2004), né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 370 del 2003). Le eccezioni a questo divieto sono possibili solo nell'ambito e negli stretti limiti di quanto previsto negli artt. 118, primo comma, Cost., 119, quinto comma, 117, secondo comma, lettera e), Cost. (cfr. sentenze n. 77 del 2005 e n. 14 del 2004)”. Sempre in materia di fondi statali, più recentemente, la Corte, con la sentenza n. 142 del 2008 ha dichiarato legittimo il Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e alla determinazione delle relative destinazioni, ritenendo che finalità di queste ultime sia quella di incidere direttamente sulla materia residuale del traffico locale, ma quella di allargare i limiti della sostenibilità ambientale entro i quali detta materia può svolgersi, concedendo alle regioni un più ampio raggio di azione nello svolgimento delle loro potestà. Detta normativa ricade pertanto nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Tuttavia, poiché il Fondo in esame produce effetti anche sull’esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, la Corte richiama la necessità di applicazione del principio di leale collaborazione, che sarebbe adeguatamente attuato mediante la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata in sede di adozione del decreto ministeriale di destinazione delle risorse del Fondo. La Corte dichiara quindi la norma (art. 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006) costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia emanato previa acquisizione di tale parere.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Varie parti della proposta di legge fanno esplicito riferimento ai principi e alle disposizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque), recepita nel nostro ordinamento con la Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si segnala tuttavia l’articolo 3, comma 8, che prevede il raggiungimento per tutti i corpi idrici di uno “stato di qualità vicino a quello naturale”. Occorre chiarire il contenuto di tale obiettivo ambientale, posto che la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici contenuta nell’Allegato 5 alla direttiva cd. acque (corrispondente all’Allegato 2 alla Parte Terza del codice ambientale) fa invece riferimento allo stato elevato, buono e sufficiente (e, relativamente alle acque sotterranee, contiene la definizione dello stato buono).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Standard di qualità ambientale

Il Consiglio ambiente del 20 ottobre 2008 ha approvato una proposta di direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE[1], intesa a stabilire norme di qualità ambientale per le acque di superficie dell'UE.

Direttiva quadro sulle acque

Il 22 marzo 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione sulla prima fase di attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE[2].

Carenza idrica e siccità

Il 18 luglio 2007, la Commissione ha presentato la comunicazione “Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea” .

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Si segnala, in primo luogo, l’articolo 12, comma 2, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante l'istituzione e le modalità di applicazione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico.

Si osserva che manca un’esplicita indicazione dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, facendo la disposizione soltanto generico riferimento ai principi e criteri desumibili dal provvedimento.

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti previsti dal provvedimento, si richiamano:

§    l’articolo 3, comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione dell’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e dei relativi criteri di redazione;

§    l’articolo 6, comma 8, che - con riferimento alla gestione della fase transitoria in vista della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico - demanda ad un decreto dei Ministri competenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico e la qualità dello stesso durante tale fase;

§    l’articolo 9, comma 1, che demanda ad un apposito decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione da parte del Governo del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua.

Con riferimento ai decreti previsti dalle ultime due disposizioni richiamate, si segnala che sarebbe opportuno individuare più esplicitamente a quale soggetto ne spetta l’adozione.

§    l’articolo 7, comma 2, e l’articolo 11, comma 3, che prevedono l’emanazione da parte del Governo di un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso rispettivamente al Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e al Fondo nazionale di solidarietà internazionale.

Si segnala inoltre il rinvio alla normativa regionale contenuto nell’articolo 9, commi 5 e 6 (per l’individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri e per la definizione di tetti di consumo individuale).

In proposito sembra necessario un coordinamento tra tali disposizioni e il già richiamato articolo 9, comma 1, che rinvia ad un decreto del Governo la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua. Si segnala, inoltre, con specifico riferimento al comma 6, che andrebbe meglio definito il principio della commisurazione della tariffa all’uso commerciale, anche al fine di comprendere se spetta alle regioni dare attuazione a tale principio.

Si richiama, infine, l’articolo 10, comma 1 che rinvia a normative di indirizzo delle regioni la definizione delle forme e delle modalità più idonee ad assicurare l'esercizio del diritto di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione da parte dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Il comma 2 di tale ultima disposizione demanda invece agli statuti comunali la disciplina puntale degli strumenti di democrazia partecipativa. Il comma 3, infine, prevede, la definizione, senza tuttavia definirne la natura giuridica, della Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua nonché fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato.

Coordinamento con la normativa vigente

È necessario un coordinamento delle disposizioni della proposta di legge in commento con la normativa vigente in materia di tutela e gestione delle acque e di gestione del servizio idrico. Tale esigenza è particolarmente evidente con riferimento alla disciplina del bilancio idrico che, in base a quanto previsto dall’articolo 145 del cd. codice ambientale, spetta all’autorità di bacino definire e che è diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi secondo nel rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dall’articolo 144 (art. 145). Tale istituto è disciplinato dall’articolo 3, che peraltro rinvia ad un successivo decreto l’individuazione dell’autorità responsabile per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri di redazione.

Le altre disposizioni contenute nell’articolo 3 attinenti alla tutela e alla pianificazione (anche relative alle modalità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni) sono informate a principi analoghi a quelli che ispirano la Parte Terza del codice ambientale, e talora riproducono nella sostanza specifiche norme di quest’ultimo. Appare opportuno quindi espungere le disposizioni ripetitive di norme vigenti e apportare le necessarie novelle al codice ambientale.

Le disposizioni della proposta di legge volte alla “ripubblicizzazione” della gestione del servizio idrico integrato (anche con riferimento alla tariffa del servizio) dettano invece principi profondamente divergenti rispetto a quelli che informano la disciplina contenuta nel codice ambientale (Titolo II della Parte Terza relativa alla gestione del servizio idrico integrato). Per questo, occorrerebbe procedere alle necessarie novelle e abrogazioni delle disposizioni contenute nel codice ambientale.

Con riferimento al governo partecipativo del servizio idrico integrato(articolo 10), si rinvia a leggi regionali (per la normativa di indirizzo) e agli statuti dei comuni (per le norme di dettaglio) la definizione degli strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione. Anche tali forme di partecipazione sono disciplinate da varie disposizioni del codice ambientale, coerentemente con l’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, sicché è evidente l’esigenza di un coordinamento con tali disposizioni.

Si segnala da ultimo la necessità di un coordinamento tra l’articolo 11 della proposta di legge, che istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale e l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà per il maggior accesso alle risorse idriche, in considerazione della parziale sovrapposizione delle finalità dei due Fondi.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha avviato l’esame della pdl recante Princìpi fondamentali per il governo del territorio (AC 329). Si segnala inoltre l’Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi in corso presso la medesima Commissione.

Impatto sui destinatari delle norme

Con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, si segnala in particolare l’articolo 6 che prevede la “ripubblicizzazione” della gestione del servizio idrico integrato e interviene quindi sulle gestioni esistenti.

Si richiama inoltre l’articolo 9 che interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e la previsione, in tale disposizione, di un quantitativo minimo vitale garantito, pari a cinquanta litri per persona.

Si segnala, infine, l’articolo 10 che detta disposizioni volte a prevedere la partecipazione attiva da parte dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 5:

§          la specificazione contenuta al comma 2 secondo cui gli enti locali non possono cedere la proprietà delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato appare ultronea, posto che essa è già compresa nel vincolo di inalienabilità disposto dal secondo periodo, oltre che in termini generali dalla condizione giuridica del demanio pubblico, cui tali beni sono assoggettati.

§          andrebbe meglio precisata la formulazione del comma 3, specificando che la gestione si riferisce alla gestione delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato di cui al comma 2; è necessaria inoltre una più chiara individuazione dei soggetti cui può essere affidata la gestione delle reti e l’erogazione del servizio idrico, attualmente identificati con gli “enti di diritto pubblico”.

Con riferimento all’articolo 6:

§          occorre modificare la formulazione del comma 2, al fine di meglio chiarire a quali forme di gestione del servizio idrico esso si riferisce;

§          ai commi 3 e 5, che fanno generico riferimento alle forme di gestione del servizio idrico, occorre esplicitare qual è il soggetto tenuto alla trasformazione in società a capitale pubblico e in enti di diritto pubblico; sempre al comma 3, con riferimento al caso di gestione di una pluralità di servizi, occorre chiarire il significato dell’espressione “previo recesso del settore acqua”;

§          al comma 7, andrebbe precisata quale sia la disciplina prevista per il potere sostitutivo del Governo, posto che la disposizione si limita a fare riferimento ai poteri “previsti dalla legge”.

Con riferimento all’articolo 8, si segnala che appare alquanto generico il riferimento contenuto nel comma 1 alla fiscalità generale e specifica.

Con riferimento all’articolo 10, comma 3, si segnala che la disposizione non definisce l’atto attraverso cui viene adottata la Carta nazionale del servizio idrico integrato, né risulta chiara la natura giuridica della medesima Carta.



[1] (COM(2006)397).

[2] COM (2007)128.