Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Tutela, governo e gestione pubblica delle acque e ripubblicizzazione del servizio idrico - AC 2 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 103 | ||||
Data: | 20/01/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Tutela, governo e gestione pubblica delle acque e ripubblicizzazione del servizio idricoA.C. 2Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2 |
Titolo |
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico |
Iniziativa |
Popolare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
12 |
Date: presentazione o trasmissione alla Camera |
10 luglio 2007 |
assegnazione |
22 maggio 2008 |
Commissione competente |
VIII Commissione Ambiente |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, III, V, VI, X, XII, XIII, XIV e questioni regionali |
La proposta di legge in esame, di iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 10 luglio 2007 e mantenuta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Regolamento, detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato, disciplinando anche la fase transitoria e le tariffe del servizio idrico, e reca misure dirette a favorire l’accesso universale all’acqua potabile.
La finalità del provvedimento, esplicitata nell’articolo 1, comma 2, è quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
I principi generali dell’uso delle risorse idriche sono contenuti nell’articolo 2, che reca l’esplicito riconoscimento della disponibilità e dell’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona. Tale disposizione conferma il carattere pubblico delle acque superficiali e sotterranee e disciplina in particolare i criteri per l’uso delle acque (affermando la priorità dell’uso per alimentazione e igiene umana e, nell’ambito degli altri usi, dell’agricoltura e dell’alimentazione animale).
L’articolo 3 reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione, dettando in particolare disposizioni relative alla predisposizione del bilancio idrico (da parte dell’autorità responsabile e secondo i criteri che spetta al Ministro dell’ambiente individuare con proprio decreto) e conferma l’applicazione dei principi contenuti nella cd. direttiva acque sull'informazione e la consultazione pubblica nella redazione degli strumenti di pianificazione. Esso inoltre disciplina le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli, conferma il criterio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e consente l’utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).
Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato – sulla base dei principi di cui all’articolo 4 e della sua definizione quale servizio pubblico privo di rilevanza economica – il provvedimento prevede la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell’erogazione del servizio idrico integrato e l’affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (articolo 5), con conseguente esclusione, contenuta nell’articolo 6, della possibilità di acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato. Tale ultima disposizione regola anche la fase transitoria, prevedendo in particolare: la decadenza di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi; nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, l’avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico; nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione in enti di diritto pubblico. La disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.
Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione, si prevede inoltre l’istituzione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato (articolo 7).
Il provvedimento, sulla base delle norme generali sul finanziamento contenute nell’articolo 8, interviene anche sul profilo della tariffa del servizio idrico integrato, la cui determinazione deve avvenire sulla base del metodo che spetta al Governo definire (articolo 9). Con particolare riferimento all’uso domestico, la tariffa deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, che viene fissato in cinquanta litri al giorno per persona. Alla normativa regionale spetta, limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri, l’individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo, nonché la definizione di tetti di consumo individuale oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale.
L’articolo 10 afferma il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e a tal fine attribuisce agli enti locali il compito di adottare forme di democrazia partecipativa che conferiscano ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione e alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto.
L’articolo 11 istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, che ha la finalità di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta mediante la fiscalità generale.
L’articolo 12 reca disposizioni finanziarie e contiene, tra l’altro, una norma di delega per l’introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull’uso di sostanze chimiche inquinanti per l’ambiente idrico.
La pdl è corredata della relazione illustrativa.
Il provvedimento interviene in modo sostanziale su aspetti di una materia già disciplinata da fonti di rango legislativo.
Si segnalano in particolare le disposizioni relative alla gestione del servizio idrico integrato, tra cui l’articolo 4 che definisce tale servizio quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
In proposito si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004 che ha
dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 113-bis
del Testo unico degli enti locali in materia di gestione dei servizi
pubblici privi di rilevanza economica. Secondo
Il provvedimento in esame prevede una disciplina di dettaglio per la gestione del servizio idrico integrato e per la determinazione della tariffa (rinviando peraltro a successivi adempimenti normativi in relazione ai quali non è sempre previsto un coinvolgimento delle regioni) e istituisce un fondo per la ripubblicizzazione del servizio, rinviando anche in tal caso ad un successivo atto del governo per la cui emanazione non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.
In proposito, si richiama brevemente la sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168, con
cui
Si ricorda, inoltre, la sentenza n. 222 del 2005, secondo la quale, nell'ambito del nuovo
Titolo V della Costituzione, “non è … di norma consentito allo Stato prevedere
propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni (cfr. sentenze
numeri 160 e 77 del 2005, 320 e 49 del 2004), né istituire fondi settoriali di
finanziamento delle attività regionali (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 370
del 2003). Le eccezioni a questo divieto sono possibili solo nell'ambito e
negli stretti limiti di quanto previsto negli artt. 118, primo comma, Cost.,
119, quinto comma, 117, secondo comma, lettera e), Cost. (cfr. sentenze n. 77
del 2005 e n. 14 del 2004)”. Sempre in materia di fondi statali, più
recentemente,
Varie parti della proposta di legge fanno esplicito
riferimento ai principi e alle disposizioni contenute nella direttiva
2000/60/CE (cd. direttiva acque), recepita nel nostro ordinamento con
Il Consiglio ambiente del 20 ottobre
Il 22 marzo 2007
Carenza idrica e siccità
Il 18 luglio 2007,
Si segnala, in primo luogo, l’articolo 12, comma 2, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante l'istituzione e le modalità di applicazione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico.
Si osserva che manca un’esplicita indicazione dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, facendo la disposizione soltanto generico riferimento ai principi e criteri desumibili dal provvedimento.
Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti previsti dal provvedimento, si richiamano:
§ l’articolo 3, comma 2, che demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione dell’autorità responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e dei relativi criteri di redazione;
§ l’articolo 6, comma 8, che - con riferimento alla gestione della fase transitoria in vista della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico - demanda ad un decreto dei Ministri competenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico e la qualità dello stesso durante tale fase;
§ l’articolo 9, comma 1, che demanda ad un apposito decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione da parte del Governo del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua.
Con riferimento ai decreti previsti dalle ultime due disposizioni richiamate, si segnala che sarebbe opportuno individuare più esplicitamente a quale soggetto ne spetta l’adozione.
§ l’articolo 7, comma 2, e l’articolo 11, comma 3, che prevedono l’emanazione da parte del Governo di un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso rispettivamente al Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e al Fondo nazionale di solidarietà internazionale.
Si segnala inoltre il rinvio alla normativa regionale contenuto nell’articolo 9, commi 5 e 6 (per l’individuazione di fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo limitatamente alle fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri e per la definizione di tetti di consumo individuale).
In proposito sembra necessario un coordinamento tra tali disposizioni e il già richiamato articolo 9, comma 1, che rinvia ad un decreto del Governo la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua. Si segnala, inoltre, con specifico riferimento al comma 6, che andrebbe meglio definito il principio della commisurazione della tariffa all’uso commerciale, anche al fine di comprendere se spetta alle regioni dare attuazione a tale principio.
Si richiama, infine, l’articolo 10, comma 1 che rinvia a normative di indirizzo delle regioni la definizione delle forme e delle modalità più idonee ad assicurare l'esercizio del diritto di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione da parte dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Il comma 2 di tale ultima disposizione demanda invece agli statuti comunali la disciplina puntale degli strumenti di democrazia partecipativa. Il comma 3, infine, prevede, la definizione, senza tuttavia definirne la natura giuridica, della Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua nonché fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato.
È necessario un coordinamento delle disposizioni della proposta di legge in commento con la normativa vigente in materia di tutela e gestione delle acque e di gestione del servizio idrico. Tale esigenza è particolarmente evidente con riferimento alla disciplina del bilancio idrico che, in base a quanto previsto dall’articolo 145 del cd. codice ambientale, spetta all’autorità di bacino definire e che è diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi secondo nel rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dall’articolo 144 (art. 145). Tale istituto è disciplinato dall’articolo 3, che peraltro rinvia ad un successivo decreto l’individuazione dell’autorità responsabile per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri di redazione.
Le altre
disposizioni contenute nell’articolo 3 attinenti alla tutela e alla
pianificazione (anche relative alle modalità per il rilascio e il rinnovo delle
concessioni) sono informate a principi analoghi a quelli che ispirano
Le disposizioni della proposta di legge volte alla “ripubblicizzazione” della gestione del servizio idrico integrato (anche con riferimento alla tariffa del servizio) dettano invece principi profondamente divergenti rispetto a quelli che informano la disciplina contenuta nel codice ambientale (Titolo II della Parte Terza relativa alla gestione del servizio idrico integrato). Per questo, occorrerebbe procedere alle necessarie novelle e abrogazioni delle disposizioni contenute nel codice ambientale.
Con riferimento al governo partecipativo del servizio idrico integrato(articolo 10), si rinvia a leggi regionali (per la normativa di indirizzo) e agli statuti dei comuni (per le norme di dettaglio) la definizione degli strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione. Anche tali forme di partecipazione sono disciplinate da varie disposizioni del codice ambientale, coerentemente con l’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, sicché è evidente l’esigenza di un coordinamento con tali disposizioni.
Si segnala da ultimo la necessità di un coordinamento tra l’articolo 11 della proposta di legge, che istituisce il Fondo nazionale di solidarietà internazionale e l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà per il maggior accesso alle risorse idriche, in considerazione della parziale sovrapposizione delle finalità dei due Fondi.
Si segnala che l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha avviato l’esame della pdl recante Princìpi fondamentali per il governo del territorio (AC 329). Si segnala inoltre l’Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi in corso presso la medesima Commissione.
Con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, si segnala in particolare l’articolo 6 che prevede la “ripubblicizzazione” della gestione del servizio idrico integrato e interviene quindi sulle gestioni esistenti.
Si richiama inoltre l’articolo 9 che interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e la previsione, in tale disposizione, di un quantitativo minimo vitale garantito, pari a cinquanta litri per persona.
Si segnala, infine, l’articolo 10 che detta disposizioni volte a prevedere la partecipazione attiva da parte dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.
Con riferimento all’articolo 5:
§ la specificazione contenuta al comma 2 secondo cui gli enti locali non possono cedere la proprietà delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato appare ultronea, posto che essa è già compresa nel vincolo di inalienabilità disposto dal secondo periodo, oltre che in termini generali dalla condizione giuridica del demanio pubblico, cui tali beni sono assoggettati.
§ andrebbe meglio precisata la formulazione del comma 3, specificando che la gestione si riferisce alla gestione delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato di cui al comma 2; è necessaria inoltre una più chiara individuazione dei soggetti cui può essere affidata la gestione delle reti e l’erogazione del servizio idrico, attualmente identificati con gli “enti di diritto pubblico”.
Con riferimento all’articolo 6:
§ occorre modificare la formulazione del comma 2, al fine di meglio chiarire a quali forme di gestione del servizio idrico esso si riferisce;
§ ai commi 3 e 5, che fanno generico riferimento alle forme di gestione del servizio idrico, occorre esplicitare qual è il soggetto tenuto alla trasformazione in società a capitale pubblico e in enti di diritto pubblico; sempre al comma 3, con riferimento al caso di gestione di una pluralità di servizi, occorre chiarire il significato dell’espressione “previo recesso del settore acqua”;
§ al comma 7, andrebbe precisata quale sia la disciplina prevista per il potere sostitutivo del Governo, posto che la disposizione si limita a fare riferimento ai poteri “previsti dalla legge”.
Con riferimento all’articolo 8, si segnala che appare alquanto generico il riferimento contenuto nel comma 1 alla fiscalità generale e specifica.
Con riferimento
all’articolo 10, comma 3, si segnala
che la disposizione non definisce l’atto attraverso cui viene adottata