| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
| Titolo: | Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare A.C. 2744 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 345 | ||||
| Data: | 26/05/2010 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||
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26 maggio 2010 |
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n. 345/0 |
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentareA.C. 2744Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2744 |
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Titolo |
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
- |
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Numero di articoli |
13 |
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Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
29 settembre 2009 |
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assegnazione |
19 aprile 2010 |
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Commissione competente |
XIII (Agricoltura) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità della proposta di legge, volta all’istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
In linea generale si può dire che il sistema di tutela introdotto dalla proposta in esame ricalca quelli istituiti dalle varie leggi regionali, ed è basato essenzialmente sui seguenti punti principali: l’individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale);la caratterizzazione; l’iscrizione all’Anagrafe; la conservazione “in situ” ed “ex situ”; la valorizzazione.
L'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo, rinviando l’individuazione delle modalità dell’istituzione e del funzionamento di essa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per la biodiversità (di cui all’articolo 7).
L’obiettivo, previsto già dal Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo del 2008, è l’istituzione di un servizio a livello centrale che mantenga aggiornato l’elenco delle varietà e razze locali correttamente individuate e caratterizzate, presenti sul territorio e delle diverse iniziative locali ad esse legate, al fine di consentire la diffusione delle informazioni e di ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle risorse genetiche. L’iscrizione di una varietà o razza locale deve essere preceduta da un’istruttoria fatta a livello centrale, della presenza della corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della presenza di una corretta conservazione “in situ” ed “ex situ”, l’indicazione corretta del luogo di conservazione (banca del germoplasma e coltivatori custodi), la possibilità o meno di disponibilità di materiale di moltiplicazione.
L’articolo è volto altresì a regolare gli effetti giuridici derivanti dall’iscrizione, quali: il riconoscimento delle varietà e le razze locali ; la non brevettabilità; l’impossibilità di costituire oggetto di protezione tramite una privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; l’ascrivibilità nei cataloghi dell'Unione europea e nazionale delle varietà solo come «varietà da conservazione».
L'articolo 3 istituisce
Possono svolgere tali attività i soggetti pubblici o privati dotati di strutture o attività idonee a garantire la conservazione delle risorse genetiche che siano individuati e autorizzati dal Ministero d’intesa con le Regioni.
L'articolo 4
istituisce
L'articolo 5 demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'approvazione delle linee guida per la gestione della biodiversità agraria e alimentare, da applicare su tutto il territorio nazionale.
Lo scopo della definizione delle linee guida è quello di consentire alle regioni e alle province autonome di usufruire di un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori. Per l’individuazione delle linee guida il Ministro, d’intesa con il Comitato permanente deve avvalersi del contributo di soggetti esperti scelti mediante procedura ad evidenza pubblica.
I compiti di tali soggetti sono dettagliatamente descritti e consistono essenzialmente nell’elaborare indicatori comuni e metodologia comune al fine di consentire il confronto dei dati e dei risultati; definire le modalità per la corretta conservazione in situ ed ex situ delle varietà locali e delle razze locali nonché i criteri per la corretta reintroduzione sul territorio delle varietà e razze locali a rischio di estinzione. L'articolo 6 demanda a successivi provvedimenti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’introduzione di misure specifiche per la conservazione della biodiversità animale di interesse zootecnico. In particolare il Ministro, avvalendosi di soggetti esterni, deve individuare e sistematizzare i programmi di recupero, di conservazione e di ricerca sulla biodiversità animale di interesse zootecnico attuati nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nonché redigere un inventario completo delle razze locali presenti sul territorio nazionale, allevate in situ, on farm o ex situ o crioconservate presso centri di ricerca o banche locali del germoplasma
L'articolo 7 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato, con compiti di coordinamento e integrazione tra le iniziative e i progetti di tutela della biodiversità agraria e alimentare tra i diversi livelli di governo del territorio.
L’articolo 8, novellando il decreto legge n. 3/06 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, estende il divieto di brevettabilità alle varietà vegetali che siano iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità, istituita ai sensi dell’art. 4 del provvedimento in esame, ed alle varietà impiegate nelle produzioni di qualità, contraddistinte dai marchi DOP, IGP, STG, prodotto tradizionale.
Con l’articolo 9 viene istituito un fondo le cui risorse sono destinate sia a sostenere l’attività di tutela della biodiversità sia ad indennizzare i produttori da danni conseguenti ad inquinamento genetico conseguente alla coesistenza delle coltivazioni ogm. Il fondo sarà alimentato dalle sanzioni dovute per i danni causati da inquinamento genetico la cui definizione e quantificazione è demandata al Ministro delle politiche agricole, tenuto ad adottare entro due mesi un decreto dopo avere acquisito l’intesa con la conferenza Stato-regioni
L’articolo 10 è diretto a disciplinare la vendita e lo scambio delle sementi iscritte nel registro nazionale delle “varietà da conservazione” istituito dall’art.19-bis della legge n. 1096/1971, che disciplina la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.
L’articolo 11 prevede l’istituzione da parte di Stato e regioni degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare accessibili tramite sito web appositamente dedicato. In tale sito devono essere riprodotte le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali, l’indicazione dei centri di conservazione e dei punti di vendita diretta dei prodotti.
Dell’esistenza di tali itinerari deve essere data la massima diffusione anche attraverso la realizzazione periodica di campagne d’informazione che promuovano altresì i prodotti commercializzati.
Con l’articolo 12 si attribuisce al Ministero agricolo ed alle regioni il compito di promuovere l’istituzione di “comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare”, che possono nascere dall’accordo tra i diversi soggetti della catena alimentare, inclusi gli enti pubblici: agricoltori produttori, trasformatori, utilizzatori dei prodotti agroalimentari (gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, mense scolastiche, ospedali e esercizi di ristorazione).
L’articolo 13, diretto ad incentivare progetti di ricerca sia pubblici che privati a tutela della biodiversità, con il primo comma prevede che nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura siano inclusi interventi di ricerca sui seguenti temi: la biodiversità agraria e alimentare e le tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla; il recupero di pratiche corrette nell’alimentazione umana e animale; il risparmio idrico. Il secondo comma demanda al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la quantificazione delle risorse che su base annuale, ed a valere sulle risorse a lui attribuite con il bilancio dello Stato ed iscritte sullo stato di previsione del MIPAAF, dovranno essere riservate al finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati.
Alla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.
La proposta in esame intende colmare un vuoto normativo di rango primario ponendosi l’obiettivo di costituire, sulla materia, una legge quadro per le numerose iniziative normative regionali.
Alcune disposizioni della proposta intervengono altresì in forma di novella su disposizioni aventi forza di legge.
Le disposizioni contenute nella pdl in esame appaiono riconducibili sia a materie attribuite dall’articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come la "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema",sia a materie non nominate e quindi da ritenersi devolute in via residuale alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni (agricoltura), sia ancora a materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regioni quali “l’alimentazione”.
Le tematiche legate alla biodiversità sono fortemente
avvertite a livello comunitario. La sottoscrizione da parte dell’Unione Europea
della Convenzione internazionale
sulla biodiversità il 13 giugno 1992 e con la sua approvazione il 21 dicembre dello stesso annocon
Con
Particolarmente rilevante è stata l’adozione del Piano d’azione sulla biodiversità del 2006. Con tale piano la Commissione europea si è posta l’obiettivo di preservare la biodiversità ed arrestarne la relativa perdita sia all'interno delle frontiere dell'Unione europea (UE) che sul piano internazionale.
Nella revisione degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009) viene rafforzato l’obiettivo della tutela della biodiversità sulla base del quale viene individuato l’arresto del declino della biodiversità come uno dei più importanti traguardi comunitari da raggiungere.
Ricordiamo infatti, come, nel maggio 2006 l’UE si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e a tale scopo ha elaborato un dettagliato piano di azione a favore della biodiversità.
In questo senso, lo sviluppo rurale riveste un ruolo strategico essendo il concetto di biodiversità legato e dipendente dall’agricoltura e dalla selvicoltura
In materia sviluppo rurale, il regolamento 1698/2005 ha stabilito le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Il fondo si pone gli obiettivi di migliorare la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura; l’ambiente e lo spazio rurale; la qualità della vita e la gestione delle attività economiche nelle zone rurali.
Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno comunitario deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione delle acque e del suolo e l’attenuazione dei mutamenti climatici.
In materia sviluppo rurale, il regolamento 1698/2005 ha stabilito le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Il fondo si pone gli obiettivi di migliorare la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura; l’ambiente e lo spazio rurale; la qualità della vita e la gestione delle attività economiche nelle zone rurali.
La programmazione Regionale nell'ambito dello Sviluppo rurale 2007-2013 prevede, all'interno della misura 214 Pagamenti Agroambientali, specifiche azioni per la conservazione della biodiversità animale e vegetale.
Tra queste per quanto attiene all’allevamento di razze animali locali in via di estinzione l'azione prevede aiuti a favore:
§ degli allevatori che si impegnano "in situ" ad allevare in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto e attuare, se richiesto, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento. Le specie animali dovranno essere allevate per il quinquennio di impegno e dovrà essere mantenuta una consistenza minima dell'allevamento, con riferimento agli animali minacciati;
§ degli Enti e gli Istituti di sperimentazione e ricerca pubblici e privati sulla base di indicazioni operative e di linee di intervento definite dalla regione per le attività di realizzazione di banche dei materiali riproduttivi; definizione di idonee strategie di salvaguardia delle popolazioni a maggiore rischio di estinzione; altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento all'identificazione, conservazione e tutela del patrimonio genetico zootecnico autoctono.
Per quanto attiene alla coltivazione di varietà locali autoctone in via di estinzione l'azione prevede aiuti a favore:
§ degli imprenditori che si impegnano "in situ" a coltivare e conservare gli ecotipi locali elencati nel Psr o a moltiplicare le varietà locali secondo un apposito disciplinare;
§ degli Enti ed Istituti di ricerca, pubblici e privati, per attività di conservazione "in situ" ed "ex situ" di materiale genetico.
I progetti di legge investono in maniera rilevante le competenze delle Regioni e delle province autonome
Negli ultimi anni le Regioni hanno intrapreso molte diverse azioni volte alla difesa della biodiversità agraria: dalle iniziative di ricerca, alla promulgazione di specifiche leggi in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale.
Tutte le Regioni hanno operato sulla salvaguardia delle risorse genetiche autoctone partendo dalle specifiche emergenze del proprio territorio. Questo ha portato ad una prima catalogazione sistematica del germoplasma autoctono locale.
Alcune Regioni hanno da anni legiferato in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone anche con specifiche leggi regionali.
Tutte le iniziative regionali hanno riguardato essenzialmente l’individuazione delle risorse, la loro caratterizzazione morfologica e genetica, la conservazione e la valorizzazione.
Progetti specifici sono stati realizzati su particolari territori per il recupero di vecchie cultivar di fruttiferi (melo, pero, limoni, agrumi, mandorlo, fico, noce, ecc.) e di specie erbacee come mais, ortive, foraggere, cereali, ecc. A tal fine, sono stati realizzati programmi interregionali specifici sulla biodiversità, progetti territoriali o di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento più o meno attivo di agricoltori “custodi”, interessati alla conservazione e alla valorizzazione delle varietà locali.
A seguito dell’emanazione del Reg. CE 2005/1698, Art. 39, comma 5, e del Reg. CE 2006/1974, Art. 28, le Regioni e le Province Autonome si sono attivate in modo analogo sia per le razze che per le varietà locali a rischio di estinzione.
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Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura |
( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
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File: Ag0137_0.doc