Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare A.C. 2744 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2744/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 345
Data: 26/05/2010
Descrittori:
AGRICOLTURA   AMBIENTE
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

26 maggio 2010

 

n. 345/0

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

A.C. 2744

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2744

Titolo

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

-

Numero di articoli

13

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 settembre 2009

assegnazione

19 aprile 2010

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità della proposta di legge, volta all’istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

In linea generale si può dire che il sistema di tutela introdotto dalla proposta in esame ricalca quelli istituiti dalle varie leggi regionali, ed è basato essenzialmente sui seguenti punti principali: l’individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale);la caratterizzazione; l’iscrizione all’Anagrafe; la conservazione “in situ” ed “ex situ”; la valorizzazione.

L'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo, rinviando l’individuazione delle modalità dell’istituzione e del funzionamento di essa ad un  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per la biodiversità (di cui all’articolo 7).

L’obiettivo, previsto già dal Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo del 2008, è l’istituzione di un servizio a livello centrale che mantenga aggiornato l’elenco delle varietà e razze locali correttamente individuate e caratterizzate, presenti sul territorio e delle diverse iniziative locali ad esse legate, al fine di consentire la diffusione delle informazioni e di ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle risorse genetiche. L’iscrizione di una varietà o razza locale deve essere preceduta da un’istruttoria fatta a livello centrale, della presenza della corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della presenza di una corretta conservazione “in situ” ed “ex situ”, l’indicazione corretta del luogo di conservazione (banca del germoplasma e coltivatori custodi), la possibilità o meno di disponibilità di materiale di moltiplicazione.

L’articolo è volto altresì a regolare gli effetti giuridici derivanti dall’iscrizione, quali: il riconoscimento delle varietà e le razze locali ; la non brevettabilità; l’impossibilità di costituire oggetto di protezione tramite una privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; l’ascrivibilità nei cataloghi dell'Unione europea e nazionale delle varietà solo come «varietà da conservazione».

L'articolo 3 istituisce la Rete nazionale del germoplasma coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni e composta dai centri regionali di raccolta per la conservazione ex situ del germoplasma vegetale e animale e dalle Reti nazionali dei coltivatori custodi e degli allevatori di popolazioni animali a rischio di estinzione e di diminuzione genetica.

Possono svolgere tali attività i soggetti pubblici o privati dotati di strutture o attività idonee a garantire la conservazione delle risorse genetiche che siano individuati e autorizzati dal Ministero d’intesa con le Regioni.

L'articolo 4 istituisce la Rete nazionale dei coltivatori custodi e la Rete nazionale degli allevatori di popolazioni animali a rischio di estinzione e di diminuzione genetica. Tali istituti sono costituiti dalle singole reti locali rispettivamente di coltivatori e di allevatori custodi, iscritte in appositi registri presso il Ministero. La disposizione prevede il supporto della Rete nazionale del germoplasma anche al fine di sperimentare nuove metodologie di conservazione

L'articolo 5 demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'approvazione delle linee guida per la gestione della biodiversità agraria e alimentare, da applicare su tutto il territorio nazionale.

Lo scopo della definizione delle linee guida è quello di consentire alle regioni e alle province autonome di usufruire di un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori. Per l’individuazione delle linee guida il Ministro, d’intesa con il Comitato permanente deve avvalersi del contributo di soggetti esperti scelti mediante procedura ad evidenza pubblica.

I compiti di tali soggetti sono dettagliatamente descritti e consistono essenzialmente nell’elaborare indicatori comuni e metodologia comune al fine di consentire il confronto dei dati e dei risultati; definire le modalità per la corretta conservazione in situ ed ex situ delle varietà locali e delle razze locali nonché i criteri per la corretta reintroduzione sul territorio delle varietà e razze locali a rischio di estinzione. L'articolo 6 demanda a successivi provvedimenti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’introduzione di misure specifiche per la conservazione della biodiversità animale di interesse zootecnico. In particolare il Ministro, avvalendosi di soggetti esterni, deve individuare e sistematizzare i programmi di recupero, di conservazione e di ricerca sulla biodiversità animale di interesse zootecnico attuati nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nonché redigere un inventario completo delle razze locali presenti sul territorio nazionale, allevate in situ, on farm o ex situ o crioconservate presso centri di ricerca o banche locali del germoplasma

L'articolo 7 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato, con compiti di coordinamento e integrazione tra le iniziative e i progetti di tutela della biodiversità agraria e alimentare tra i diversi livelli di governo del territorio.

L’articolo 8, novellando il decreto legge n. 3/06 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, estende il divieto di brevettabilità alle varietà vegetali che siano iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità, istituita ai sensi dell’art. 4 del provvedimento in esame, ed alle varietà impiegate nelle produzioni di qualità, contraddistinte dai marchi DOP, IGP, STG, prodotto tradizionale.

Con l’articolo 9 viene istituito un fondo le cui risorse sono destinate sia a sostenere l’attività di tutela della biodiversità sia ad indennizzare i produttori da danni conseguenti ad inquinamento genetico conseguente alla coesistenza delle coltivazioni ogm. Il fondo sarà alimentato dalle sanzioni dovute per i danni causati da inquinamento genetico la cui definizione e quantificazione è demandata al Ministro delle politiche agricole, tenuto ad adottare entro due mesi un decreto dopo avere acquisito l’intesa con la conferenza Stato-regioni

L’articolo 10 è diretto a disciplinare la vendita e lo scambio delle sementi iscritte nel registro nazionale delle “varietà da conservazione” istituito dall’art.19-bis della legge n. 1096/1971, che disciplina la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

L’articolo 11 prevede l’istituzione da parte di Stato e regioni degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare accessibili tramite sito web appositamente dedicato. In tale sito devono essere riprodotte le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali, l’indicazione dei centri di conservazione e dei punti di vendita diretta dei prodotti.

Dell’esistenza di tali itinerari deve essere data la massima diffusione anche attraverso la realizzazione periodica di campagne d’informazione che promuovano altresì i prodotti commercializzati.

Con l’articolo 12 si attribuisce al Ministero agricolo ed alle regioni il compito di promuovere l’istituzione di “comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare”, che possono nascere dall’accordo tra i diversi soggetti della catena alimentare, inclusi gli enti pubblici: agricoltori produttori, trasformatori, utilizzatori dei prodotti agroalimentari (gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, mense scolastiche, ospedali e esercizi di ristorazione).

L’articolo 13,  diretto ad incentivare progetti di ricerca sia pubblici che privati a tutela della biodiversità, con il primo comma prevede che nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura siano inclusi interventi di ricerca sui seguenti temi: la biodiversità agraria e alimentare e le tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla; il recupero di pratiche corrette nell’alimentazione umana e animale; il risparmio idrico. Il secondo comma demanda al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la quantificazione delle risorse che su base annuale, ed a valere sulle risorse a lui attribuite con il bilancio dello Stato ed iscritte sullo stato di previsione del MIPAAF, dovranno essere riservate al finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati.

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta in esame intende colmare un vuoto normativo di rango primario ponendosi l’obiettivo di costituire, sulla materia, una legge quadro per le numerose iniziative normative regionali.

Alcune disposizioni della proposta intervengono altresì in forma di novella su disposizioni aventi forza di legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nella pdl in esame appaiono riconducibili sia a materie attribuite dall’articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come la "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema",sia a materie non nominate e quindi da ritenersi devolute in via residuale alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni (agricoltura), sia ancora a materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regioni quali “l’alimentazione”.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le tematiche legate alla biodiversità sono fortemente avvertite a livello comunitario. La sottoscrizione da parte dell’Unione Europea della Convenzione internazionale sulla biodiversità il 13 giugno 1992 e con la sua approvazione il 21 dicembre dello stesso annocon la Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993 ha costituito l’inizio di un impegno di lungo periodo delle istituzioni comunitarie, che si è concretizzato in numerosi atti, tra i quali si possono richiamare i seguenti.

Con la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 febbraio 1998 (Com(1998)42) la Commissioneha adottatouna strategia comunitaria per la diversità biologica, definendo un quadro generale di politiche e strumenti comunitari adeguati per rispettare gli obblighi della Convenzione. Successivamente è stata adottata la Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, con la quale la Comunità europea è divenuta Parte del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 23 dicembre 2003 (COM(2003)821) ha attuato, in ambito comunitario, le c.d. "Linee guida di Bonn", sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica prevedendo un Centro comunitario di scambio sulla biodiversità, nonché strumenti di applicazione e misure di sostegno e incentivazione al rispetto della Convenzione. Nel maggio del 2004, a Malahide, in Irlanda, nel corso di una conferenza organizzata dalla Presidenza irlandese dell’unione, è stata lanciata ufficialmente, a livello europeo, l’iniziativa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) denominata “Countdown 2010” avente lo scopo di sensibilizzare i vari settori della società civile sul raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010.

Particolarmente rilevante è stata l’adozione del Piano d’azione sulla biodiversità del 2006. Con tale piano la Commissione europea si è posta l’obiettivo di preservare la biodiversità ed arrestarne la relativa perdita sia all'interno delle frontiere dell'Unione europea (UE) che sul piano internazionale.

Nella revisione degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009) viene rafforzato l’obiettivo della tutela della biodiversità sulla base del quale viene individuato l’arresto del declino della biodiversità come uno dei più importanti traguardi comunitari da raggiungere.

Ricordiamo infatti, come, nel maggio 2006 l’UE si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e a tale scopo ha elaborato un dettagliato piano di azione a favore della biodiversità.

In questo senso, lo sviluppo rurale riveste un ruolo strategico essendo il concetto di biodiversità legato e dipendente dall’agricoltura e dalla selvicoltura

In materia sviluppo rurale, il regolamento 1698/2005 ha stabilito le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Il fondo si pone gli obiettivi di migliorare la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura; l’ambiente e lo spazio rurale; la qualità della vita e la gestione delle attività economiche nelle zone rurali.

Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno comunitario deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione delle acque e del suolo e l’attenuazione dei mutamenti climatici.

In materia sviluppo rurale, il regolamento 1698/2005 ha stabilito le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Il fondo si pone gli obiettivi di migliorare la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura; l’ambiente e lo spazio rurale; la qualità della vita e la gestione delle attività economiche nelle zone rurali.

La programmazione Regionale nell'ambito dello Sviluppo rurale 2007-2013 prevede, all'interno della misura 214 Pagamenti Agroambientali, specifiche azioni per la conservazione della biodiversità animale e vegetale.

Tra queste per quanto attiene all’allevamento di razze animali locali in via di estinzione l'azione prevede aiuti a favore:

§         degli allevatori che si impegnano "in situ" ad allevare in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto e attuare, se richiesto, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento. Le specie animali dovranno essere allevate per il quinquennio di impegno e dovrà essere mantenuta una consistenza minima dell'allevamento, con riferimento agli animali minacciati;

§         degli Enti e gli Istituti di sperimentazione e ricerca pubblici e privati sulla base di indicazioni operative e di linee di intervento definite dalla regione per le attività di realizzazione di banche dei materiali riproduttivi; definizione di idonee strategie di salvaguardia delle popolazioni a maggiore rischio di estinzione; altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento all'identificazione, conservazione e tutela del patrimonio genetico zootecnico autoctono.

 

Per quanto attiene alla coltivazione di varietà locali autoctone in via di estinzione l'azione prevede aiuti a favore:

§         degli imprenditori che si impegnano "in situ" a coltivare e conservare gli ecotipi locali elencati nel Psr o a moltiplicare le varietà locali secondo un apposito disciplinare;

§         degli Enti ed Istituti di ricerca, pubblici e privati, per attività di conservazione "in situ" ed "ex situ" di materiale genetico.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

I progetti di legge investono in maniera rilevante le competenze delle Regioni e delle province autonome

Negli ultimi anni le Regioni hanno intrapreso molte diverse azioni volte alla difesa della biodiversità agraria: dalle iniziative di ricerca, alla promulgazione di specifiche leggi in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Tutte le Regioni hanno operato sulla salvaguardia delle risorse genetiche autoctone partendo dalle specifiche emergenze del proprio territorio. Questo ha portato ad una prima catalogazione sistematica del germoplasma autoctono locale.

Alcune Regioni hanno da anni legiferato in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone anche con specifiche leggi regionali.

Tutte le iniziative regionali hanno riguardato essenzialmente l’individuazione delle risorse, la loro caratterizzazione morfologica e genetica, la conservazione e la valorizzazione.

Progetti specifici sono stati realizzati su particolari territori per il recupero di vecchie cultivar di fruttiferi (melo, pero, limoni, agrumi, mandorlo, fico, noce, ecc.) e di specie erbacee come mais, ortive, foraggere, cereali, ecc. A tal fine, sono stati realizzati programmi interregionali specifici sulla biodiversità, progetti territoriali o di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento più o meno attivo di agricoltori “custodi”, interessati alla conservazione e alla valorizzazione delle varietà locali.

A seguito dell’emanazione del Reg. CE 2005/1698, Art. 39, comma 5, e del Reg. CE 2006/1974, Art. 28, le Regioni e le Province Autonome si sono attivate in modo analogo sia per le razze che per le varietà locali a rischio di estinzione.

 

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610  – *st_agricoltura@camera.it

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