Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
Titolo: | Fauna selvatica - A.C. 781, 2117 e 2354 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 150 | ||||
Data: | 21/04/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
21 aprile 2009 |
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n. 150/0 |
Fauna selvaticaA.C. 781, 2117 e 2354Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
781 |
2117 |
2354 |
Titolo |
Disposizioni per l'esercizio
della deroga alle norme sul prelievo venatorio, relati |
Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per l'abbattimento delle nutrie |
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
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Numero di articoli |
1 |
2 |
8 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
6 maggio 2008 |
28 gennaio 2009 |
2 aprile 2009 |
assegnazione |
16 settembre 2008 |
24 febbraio 2009 |
6 aprile 2009 |
Commissione competente |
XIII Commissione Agricoltura |
XIII Commissione Agricoltura |
XIII Commissione Agricoltura |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Tutte le proposte in esame sono dirette a consentire un più efficace controllo di specie faunistiche dannose sia per il territorio che per le colture agricole.
La pdl Carlucci (AC 781) per contenere la popolazione degli storni (sturnus vulgaris) attiva la procedura del “prelievo in deroga” prevista dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, cui è stata data attuazione con l’art. 19-bis della legge n. 157/92 nota come legge sulla caccia.
La direttiva comunitaria vieta (art. 5 dir. n. 409) di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri fatta eccezione per le specie elencate nell'Allegato II che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro delle leggi nazionali (art. 7).
Le specie dell'allegato II/2 possono tuttavia essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate, e lo storno non può essere cacciato in Italia.
Tale regime limitativo del prelievo venatorio è mitigato dalla possibilità riconosciuta agli Stati membri di derogarvi, nel rispetto di specifiche condizioni ed in presenza di adeguati controlli, per individuate ragioni compresa la necessità di tutelare la salute pubblica o prevenire gravi danni alle colture (art. 9, lett. a) e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.
La disciplina delle deroghe è rimessa dalle norme nazionali alle regioni che la
esercitano in base all’art. 19-bis
legge n. 157, introdotto dalla legge n. 221/02 proprio per mettere fine alla
pratica diffusa da parte delle regioni di autorizzare deroghe contrarie ai
principi dell’articolo
Alle regioni, d’intesa con gli Ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, spetta anche la individuazione dei soggetti abilitati al prelievo.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri è solo riconosciuto un potere di annullamentodei provvedimenti di deroga delle regioni e previa diffida delle stesse.
Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione deve trasmettere, anche alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle deroghe.
L’AC 781 autorizza le regioni ad attivare la procedura di cui all’art. 9 della direttiva comunitaria nei modi ed alle condizioni dalla proposta stesse definiti.
E’ così stabilito
un termine entro il quale le regioni interessate al prelievo in deroga per la
stagione venatoria 2008/2009 debbono consultare l’INFS Istituito Nazionale per
E’ anche introdotto un regime autorizzatorio, per il quale è competente il MIPAAF, che può essere annualmente prorogato nelle successive stagioni venatorie su istanza delle regioni.
I soggetti che possono esercitare il prelievo, così come quelli cui sono demandati i controlli, sono direttamente individuati dalla proposta stessa, che stabilisce anche tempi e modi per la compilazione di schede relative a dati riassuntivi dei prelievi effettuati.
La pdl Bellotti (AC 2117) novella la legge sulla caccia allo scopo di sottrarre le nutrie alle diverse forme di tutela che la legge stessa assicura alla fauna selvatica presente sul territorio nazionale. A tale scopo la proposta aggiunge il Myocastor corpus alle specie elencate al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 157/92 sulla caccia (talpe, ratti, topi e arvicole) che sono escluse dall’applicazione della legge, e che peraltro non sono menzionate nella direttiva n. 409.
L’AC 2117 prevede altresì la possibilità per le regioni di adottare piani di abbattimento selettivo anche nelle aree protette e nei parchi naturali individuati in base alla legge n. 394/91, per la cui esecuzione è possibile avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
La legge n. 394 del 1991 (art.11, comma 3 lett. a) vieta all’interno dei parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali rimettendo al regolamento dei parchi, e al solo fine di ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, la disciplina di eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi (co. 4). La medesima disposizione prevede altresì che prelievi e abbattimenti debbano avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
Norme di contenuto sostanzialmente analogo sono dettate, per i parchi regionali, dall’articolo 22, comma 6.
La pdl Cenni ed altri (AC 2354) è fondamentalmente diretta a contenere i danni causati dal cinghiale (Sus scrofa) alle colture ed alle produzioni agricole.
Le regioni, d’intesa con le province, con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, debbono pertanto assumere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, appositi provvedimenti per favorire la compatibilità tra la presenza dei cinghiali sul proprio territorio e le esigenze delle imprese agricole, in coerenza con le indicazioni fornite dai documenti tecnici pubblicati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed avvalendosi anche dei propri istituti di ricerca. Laddove i danni causati dai cinghiali superino la soglia di tollerabilità, le regioni, di concerto con le province e gli organismi di gestione delle aree protette, definiscono le aree territoriali in cui realizzare interventi di contenimento del danno, individuandone puntualmente l’estensione e specificando la durata degli interventi; i dati relativi alle misure di prevenzione adottate ed agli abbattimenti eseguiti sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall’ISPRA ed approvati dalla Conferenza Stato-regioni (artt. 1 e 2).
Le regioni possono anche definire una pianificazione faunistico-venatoria in deroga alla pianificazione ordinaria prevista dall’articolo 10 della legge n. 157, ma sono in tal caso tenute ad individuare le zone specifiche, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, modalità e tempi dell’attività volta al controllo numerico dei cinghiali, tenuto conto del prelievo attuato durante la stagione venatoria (art. 3, co. 1).
Con l’adozione di uno specifico regolamento regionale che ne definisca anche tempi e modalità, il prelievo può essere consentito (art. 3, co. 2) nelle zone di cui sopra anche se ricomprendenti territori destinati alla protezione della fauna selvatica quali le oasi e le zone e i centri destinati al ripopolamento o alla riproduzione della fauna, dove il divieto di caccia deve di norma essere accompagnato anche da provvedimenti che agevolino la sosta, la riproduzione e la cura della prole (art. 10, co. 4 della legge 157).
Le regioni provvedono altresì con proprio regolamento (art. 3, comma 3) a definire procedure volte a garantire agli agricoltori un tempestivo e congruo indennizzo dei danni causati dai cinghiali.
Per il mantenimento della presenza dei cinghiali alla densità stabilita negli specifici piani faunistico-venatori alle regioni è consentito di concludere convenzioni con associazioni venatorie, eventualmente accompagnate dalla organizzazione di corsi di formazione (art.4).
Le misure di controllo prevedono che tutti i capi abbattuti siano conferiti ai centri regionali di controllo dopo essere stati muniti di un contrassegno che indichi anche la data di abbattimento (art.5).
L’art. 6 stabilisce il divieto di immettere cinghiali in natura o di alimentarli in maniera artificiale, e stabilisce le relative sanzioni; affida inoltre alle regioni l’emanazione di norme regolamentari sulle modalità di allevamento.
Per l’attuazione delle disposizioni della pdl le regioni si possono avvalere della quota che lo Stato trasferisce loro sulla tariffa dovuta per la licenza di porto di fucile da caccia.
Alle proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.
Le proposte di legge derogano o modificano espressamente disposizioni di rango legislativo.
Le proposte di legge in esame affrontano la questione del contenimento dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica.
Esse interessano pertanto trasversalmente competenze in parte assegnate allo Stato ed in parte assegnate alle regioni, secondo la ripartizione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.
Così, tale questione sembra interessare la competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda:
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - lett. s), comma secondo, dell'articolo 117 Cost.;
- i rapporti dello Stato con l’Unione europea- lett. A, comma secondo dell’art. 117- dato che la tutela della fauna selvatica è oggetto di normativa comunitaria.
La materia dell’agricoltura è da ritenersi invece attribuita alla competenza residuale delle Regioni.
La giurisprudenza della
Corte costituzionale in materia di caccia (anche se formatasi sul
precedente sistema di riparto delle competenze costituzionali, anteriore,
quindi, alla riforma del titolo V della Costituzione, operata con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) ha sempre riconosciuto la competenza dello
Stato a dettare i principi fondamentali in materia di prelievo venatorio,
riconoscendo alle disposizioni contenute nella legge n.157/1992 carattere di
“riforma economico-sociale” e al ruolo dello Stato, natura di attività di
indirizzo e coordinamento tecnico. Secondo
La materia concernente la protezione della fauna selvatica e l’esercizio del prelievo venatorio è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, che detta disposizioni in merito alla conservazione degli uccelli selvatici.
La direttiva,dopo aver precisato che oggetto della disciplina è la “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo ”,prevede che gli Stati membri, al fine di preservare o ristabilire gli habitat naturali:
- prevedano misure speciali di conservazione per le specie elencate nell'Allegato I, individuando i territori più idonei alla conservazione di tali specie;
- vietino la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, salvo che per le specie elencate nell'Allegato III;
- impongano il divieto di uccisione o di cattura salvo per le specie elencate nell'Allegato II le quali possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale;
- escludano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, con particolare riguardo a quelli elencati nell'Allegato IV, lett. a);
- possono derogare ai divieti previsti quando sussistano particolari ragioni di salute e sicurezza pubblica e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, nonché per la protezione della flora e della fauna;
- trasmettono alla Commissione ogni tre anni una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate sulla base della direttiva.
Il 22 dicembre 2008
Il 28 giugno 2006, inoltre,
Il 27 novembre 2008, infine, l’Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora complementare (procedura n. 2001/4156) per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia, in violazione dell’art. 4, paragrafo della direttiva 79/409/CEE.
Il 20 marzo 2009
La proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE secondo la procedura di codecisione
Disposizioni di carattere generale sulla tutela delle produzioni agricole dalla fauna selvatica sono contenute nell’articolo 19 della legge sulla caccia n. 157/1992, il quale prevede che le regioni, per varie finalità tra le quali compare anche la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’INFS. Qualora l’istituto verifichi l’inefficacia di tali metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie provinciali con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi, purché muniti di licenza di caccia.
Nessuna delle proposte di legge in esame interviene direttamente sulle disposizioni sopra richiamate.
Nella seduta del 11 marzo 2009
Si ricorda inoltre che sulla specifica questione dei danni
provocati all’agricoltura dalla fauna selvatica
Secondo alcune stime elaborate da associazioni di categoria, citate nella relazione alla pdl. A.C. 2354, le perdite economiche causate dalla fauna selvatica alle colture agricole ammonterebbero ad oltre 70 miliardi di euro annui, in molti casi non rimborsati o rimborsati solo parzialmente.
Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura |
( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Ag0075_0.doc