Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - A.C. 4620 e abb. - Testo a fronte tra i disegni di legge di riforma costituzionale italiana e francese e le riforme costituzionali tedesca e spagnola
Riferimenti:
AC N. 4526/XVI   AC N. 4594/XVI
AC N. 4646/XVI   AC N. 4620/XVI
AC N. 4205/XVI   AC N. 4525/XVI
AC N. 4596/XVI   AC N. 4607/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 551    Progressivo: 3
Data: 04/11/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale

A.C. 4620 e abb.

Testo a fronte tra i disegni di legge di riforma costituzionale italiana e francese
e le riforme costituzionali tedesca e spagnola

 

n. 551/3

 

4 novembre 2011


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 4620 e abb., Introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, sono stati predisposti i seguenti dossier:

·       n. 551: Schede di lettura;

·       n. 551/1: Testo a fronte tra gli articoli 23, 53, 81, 117, 119 e 120 della Costituzione e le proposte di legge A.A.C. 4620, 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607, 4646;

·       n. 551/2: Raccolta di dottrina;

·       n. 551/3: Testo a fronte tra i disegni di legge di riforma costituzionale italiana e francese e le riforme costituzionali tedesca e spagnola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0691c.doc


Testo a fronte tra i disegni di legge di riforma costituzionale italiana
e francese e le riforme costituzionali tedesca e spagnola


 

 

 

 

AVVERTENZA

 

 

 

Nel presente dossier sono messi a fronte i testi dei progetti di riforma costituzionale italiano e francese, in corso di esame, e delle riforme tedesca e spagnola, già approvate, in materia di vincoli e procedure per garantire l’equilibrio dei bilanci pubblici.

A tal fine, il testo confronta le disposizioni degli articoli 53, 81 e 119 della Costituzione italiana, nella prima colonna di sinistra, come modificati dal disegno di legge governativo C. 4620, attualmente all’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, con le omologhe disposizioni della Costituzione francese nella formulazione del progetto di riforma costituzionale n. 722, presentato dal Governo e approvato dall’Assemblea nazionale lo scorso 13 luglio 2011, ora in attesa di un’approvazione referendaria o da parte del Congresso, nonché con gli articoli 109, 109a e 115 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), modificati nel 2009 dalla Föderalismusreform II e con l’articolo 135 della Costituzione spagnola, come interamente riformulato a seguito dell’approvazione della legge di riforma del 27 settembre 2011[1].

In grassetto sono evidenziate le innovazioni introdotte dai testi di riforma.

 

 

 

 

 

 

 


Le modifiche alle Costituzioni italiana, francese, tedesca e spagnola
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio)

Costituzione italiana
come modificata da A.C. 4620 (Governo)

Costituzione francese,
come modificata dal progetto di legge di riforma costituzionale n. 722 (Governo) approvato dall’Assemblea nazionale il 13 luglio 2011

Costituzione tedesca,
come modificata dalla Föderalismusreform II (2009)

Costituzione spagnola, come modificata da Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011

 

 

 

 

Art. 1

Art. 1

 

 

Articolo 53

Articolo 34

Articolo 109
[Gestione del budget della Federazione e dei Länder]

Articolo 135

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

 

[omissis].

(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.

1. Tutte le pubbliche amministrazioni adeguano i propri atti al principio della stabilità di bilancio.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

 

 

 

La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Le leggi quadro di equilibrio delle finanze pubbliche determinano, per almeno tre anni, gli orientamenti pluriennali, le norme di evoluzione e le regole di gestione delle finanze pubbliche, al fine di assicurare l’equilibrio dei conti delle pubbliche amministrazioni. Esse fissano, per ogni anno, un limite di spesa e un minimo di nuove misure relative alle entrate complessivamente necessari per le leggi finanziarie e per le leggi di finanziamento della previdenza sociale. Esse non possono essere modificate se non alle condizioni previste da legge organica. Una legge organica determina il contenuto delle leggi quadro di equilibrio delle finanze pubbliche e può determinare quali disposizioni in esse contenute, diverse da quelle previste dalla seconda frase del presente paragrafo, sono inderogabili dalle leggi finanziarie e alle leggi di finanziamento della previdenza sociale. Essa definisce le condizioni in base alle quali sono compensate le differenze rilevate al momento dell’esecuzione delle leggi finanziarie e dell’applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale.

(2) La Federazione e i Länder adempiono congiuntamente agli obblighi della Repubblica federale di Germania derivanti dagli atti legislativi dell'Unione europea sulla conformità alla disciplina di bilancio come previsto dall'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e in tale quadro tengono conto delle esigenze connesse all'equilibrio economico generale.

 

2. Lo Stato e le Comunità Autonome non possono incorrere in un deficit strutturale che superi i limiti stabiliti, se del caso, dall’Unione europea per i suoi Stati membri.

Una legge organica fissa il livello massimo consentito del deficit strutturale dello Stato e delle Comunità autonome, in relazione al rispettivo prodotto interno lordo. Gli Enti locali devono mantenere un equilibrio di bilancio.

 

 

 

3. Lo Stato e le Comunità autonome sono autorizzati con legge ad emettere debito pubblico o contrarre crediti.

I crediti diretti a soddisfare il pagamento d’interessi e capitali del debito pubblico delle amministrazioni si considerano sempre compresi nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci ed il loro pagamento gode della priorità assoluta. Tali crediti non possono essere oggetto di emendamento o modifica, ove si conformino alle condizioni della legge di emissione.

Il volume di debito pubblico di tutte le autorità pubbliche in relazione al prodotto interno lordo dello Stato non può superare il valore di riferimento stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2

 

 

 

Art. 81

 

 

 

Il bilancio dello Stato rispetta l'equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all'indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

 

 

(3) I bilanci della Federazione e dei Länder, di norma, devono essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito. La Federazione e i Länder possono prevedere regolamentazioni che tengano conto, in modo simmetrico sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità e ammettere altresì deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento appropriati. Per quanto attiene al bilancio della Federazione i dettagli sono regolati dall'Articolo 115, fermo restando che i requisiti di cui al primo periodo si considerano salvaguardati, se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto interno lordo nominale. I dettagli sui bilanci dei Länder sono regolati da questi ultimi nell'ambito dei poteri loro conferiti dalla Costituzione, fermo restando che i requisiti di cui al primo periodo si considerano salvaguardati solo se non sono state ammesse entrate provenienti dal ricorso al prestito.

[v. anche art. 115]

4. I limiti del disavanzo strutturale e del volume di debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali, recessione economica o situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che compromettano seriamente la sostenibilità finanziaria o economica o sociale dello Stato, dichiarate con voto a maggioranza assoluta dei membri del Congresso dei Deputati.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

 

 

 

Articolo 39

 

 

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio.

[omissis].

2. I disegni di legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri sentito il Consiglio di Stato e presentati alla presidenza di una delle due assemblee. I progetti di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, i progetti di legge di finanziamento della previdenza sociale sono sottoposti in primo luogo all’Assemblea nazionale. Fatto salvo il primo capoverso dell’articolo 44, i progetti di legge il cui oggetto principale riguardi l’organizzazione delle collettività territoriali sono presentati prima al Senato.

 

 

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 

(4) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

5. Una legge organica attua i principi di cui al presente articolo, così come la partecipazione, nei rispettivi procedimenti, degli organi di coordinamento istituzionale tra le pubbliche amministrazioni in materia di politica fiscale e finanziaria. In ogni caso, prevede:

a) la distribuzione dei limiti del deficit e del debito tra le varie pubbliche amministrazioni, le circostanze eccezionali per il loro superamento e il modo e il tempo di correzione degli scostamenti che per entrambi si possono verificare;

b) la metodologia e la procedura per il calcolo del disavanzo strutturale;

c) la responsabilità di ogni pubblica amministrazione in caso di violazione degli obiettivi di stabilità di bilancio.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provvede ai mezzi per farvi fronte.

 

(5) Le sanzioni imposte dalla Comunità europea in base alle disposizioni sulla conformità alla disciplina di bilancio di cui all'Articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono imputate alla Federazione e ai Länder nel rapporto di 65 a 35.

I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

6. Le Comunità Autonome, in conformità ai rispettivi statuti e nei limiti di cui al presente articolo, adottano le disposizioni necessarie per l’applicazione effettiva del principio della stabilità nelle proprie norme e decisioni di bilancio.

 

Art. 3

 

 

 

Articolo 42

 

 

 

La discussione dei disegni e delle proposte di legge verte, in aula, sul testo adottato dalla commissione che ne è investita in applicazione dell’art. 43 ovvero, in mancanza, sul testo di cui l’Assemblea è stata investita dall’altra assemblea.

 

 

 

Tuttavia, la discussione in aula dei disegni di revisione costituzionale, dei progetti di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, dei disegni di legge finanziaria e dei disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale verte, in prima lettura dinanzi alla prima assemblea investita, sul testo presentato dal Governo e, per le altre letture, sul testo trasmesso dall’altra assemblea.

 

 

 

La discussione in aula, in prima lettura, di un disegno o di una proposta di legge può aver luogo, dinanzi alla prima assemblea investita, solo dopo lo scadere del termine di sei settimane successive al suo deposito. Può aver luogo, dinanzi alla seconda assemblea investita, solo allo scadere del termine di quattro settimane a partire dalla sua trasmissione.

 

 

 

Il comma precedente non si applica se sia stata avviata la procedura accelerata alle condizioni di cui all’articolo 45. Non si applica altresì ai progetti di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, ai disegni di legge finanziaria, ai disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale ed ai disegni relativi allo stato di crisi.

 

 

 

Art. 4

 

 

 

Articolo 46-1

 

 

 

Il Parlamento vota i progetti di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche alle condizioni previste dalla legge organica. Se il Governo lo decide, si applica la procedura prevista al terzo alinea dell’articolo 47.

 

 

 

Art. 5

 

 

 

Articolo 47

 

 

 

Il Parlamento vota i disegni di legge finanziaria secondo le modalità previste con legge organica. Non può essere adottata in via definitiva una legge finanziaria in mancanza di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche applicabile all’esercizio finanziario di riferimento.

 

 

 

Il progetto di legge finanziaria che stabilisce le entrate e le spese di un esercizio è depositato al più tardi il 15 settembre dell’anno che precede tale esercizio.

 

 

 

Se l’Assemblea nazionale non si pronuncia in prima lettura nel termine di quaranta giorni dalla presentazione di un disegno di legge di legge finanziaria, il Governo ne investe il Senato che deve deliberare nel termine di quindici giorni. Si procede quindi secondo le modalità previste all’articolo 45.

 

 

 

Se il Parlamento non si pronuncia entro settanta giorni, le disposizioni del disegno di legge possono essere emanate mediante ordinanza.

 

 

 

Se la legge finanziaria che stabilisce le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell’inizio dell’esercizio stesso, il Governo richiede con urgenza al Parlamento l’autorizzazione a riscuotere le imposte e stanzia con decreto i fondi relativi agli impegni di spesa già approvati. Si procede allo stesso modo in mancanza di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche applicabile all’esercizio di riferimento.

 

 

 

I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione.

 

 

 

Art. 6

 

 

 

Articolo 47-1

 

 

 

Il Parlamento vota i disegni di legge sul finanziamento della previdenza sociale alle condizioni previste con legge organica. Non può essere adottata definitivamente una legge di finanziamento della previdenza sociale in mancanza di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche applicabile all’esercizio di riferimento.

 

 

 

Il progetto di legge di finanziamento della previdenza sociale che determina le condizioni generali del proprio equilibrio finanziario relativo ad un esercizio è presentato al massimo il 1° ottobre dell’ anno che precede tale esercizio.

 

 

 

Se l’Assemblea nazionale non si è pronunciata in prima lettura entro un termine di venti giorni dalla presentazione di un disegno di legge di finanziamento della previdenza sociale, il Governo incarica il Senato il quale deve deliberare entro il termine di quindici giorni. Si procede successivamente alle condizioni previste all’articolo 45.

Se il Parlamento non si è pronunciato entro un termine di cinquanta giorni, le disposizioni del disegno possono diventare esecutive con ordinanza.

I termini previsti al presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione e, per ciascuna assemblea, nel corso delle settimane durante le quali le stesse hanno deciso di non tenere seduta, in conformità al secondo comma dell’articolo 28.

 

 

 

Art. 7

 

 

 

Articolo 47-2

Articolo 109a

 

 

La Corte dei Conti assiste il Parlamento nel controllo dell’azione del Governo. Assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo dell’attuazione delle leggi quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, della esecuzione della legge finanziaria e dell’applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale nonché nella valutazione delle politiche pubbliche. Contribuisce, tramite le sue relazioni, rese pubbliche, alla informazione dei cittadini.

I conti delle amministrazioni pubbliche sono veri e reali. Danno un’immagine fedele del risultato della loro gestione, del loro patrimonio e della loro situazione.

 

Al fine di evitare un'emergenza di bilancio possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat, disposizioni concernenti:

1. il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei Länder da parte di un organismo comune (Consiglio di stabilità);

2. le condizioni e le procedure per l'accertamento di un'imminente emergenza di bilancio;

3. i principi regolanti l'elaborazione e attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio.

Le decisioni e i documenti di lavoro del Consiglio di stabilità devono essere resi pubblici.

 

 

Art. 8

 

 

 

Articolo 48

 

 

 

[omissis].

 

 

 

Inoltre, l’esame dei progetti di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, dei progetti di legge finanziaria, dei progetti di leggi di finanziamento della previdenza sociale, e fatte salve le disposizioni del comma successivo, dei testi trasmessi dall’altra assemblea trascorse almeno sei settimane, dei progetti relativi allo stato di crisi e alle richieste di autorizzazione quali previste dall’articolo 35 è, su richiesta del Governo, iscritto in via prioritaria all’ordine del giorno.

 

 

 

[omissis].

 

 

 

Art. 9

 

 

 

Articolo 49

 

 

 

[omissis].

 

 

 

Il Primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il Primo Ministro può, inoltre, ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione.

 

 

 

[omissis].

 

 

 

Art. 10

 

 

 

Articolo 61

 

 

 

Le leggi organiche e le leggi quadro di equilibrio delle finanze pubbliche, prima della loro promulgazione, le proposte di legge di cui all’articolo 11 prima di essere sottoposte a referendum, e i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, devono essere sottoposti al Consiglio costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione.

 

 

 

Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente dell’Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori.

 

 

 

Le leggi finanziarie e le leggi di finanziamento della previdenza sociale, prima della promulgazione, devono essere sottoposte al Consiglio costituzionale che si pronuncia  sulla loro conformità alla legge quadro di equilibrio delle finanze pubbliche.

 

 

 

Il Consiglio costituzionale esamina congiuntamente, prima del 31 dicembre dell’anno in cui sono state adottate, la legge finanziaria e la legge di finanziamento della previdenza sociale che stabiliscono le entrate e le spese di esercizio.

 

 

 

Salvo il caso previsto dal precedente paragrafo, il Consiglio costituzionale deve deliberare entro il termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni.

 

 

 

Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio costituzionale sospende il termine della promulgazione.

 

 

 

Art. 11

 

 

 

Articolo 70

 

 

 

Il Consiglio economico, sociale e ambientale può essere consultato dal Governo e dal Parlamento su qualsiasi problema di carattere economico, sociale o ambientale. Il Governo può altresì consultarlo in merito ai disegni di legge quadro di equilibrio della finanza pubblica. Qualsiasi piano o disegno di legge programmatica a carattere economico, sociale o ambientale è ad esso sottoposto per il parere.

 

 

 

Art. 12

 

 

 

Articolo 88-8

 

 

 

Il Governo sottopone ogni anno all’Assemblea nazionale e al Senato, almeno due settimane prima della trasmissione alle istituzioni dell’Unione europea, il progetto di programma di stabilità stabilito per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell’Unione europea.

 

 

 

Tale progetto è sottoposto al parere di una o più commissioni permanenti.

 

 

 

Su richiesta del Governo o di un gruppo parlamentare ai sensi dell’articolo 51-1, tale progetto da luogo ad un dibattito in seduta, quindi è oggetto di voto senza impegnare la responsabilità del Governo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 115
[Ricorso al credito]

 

 

 

(1) L'assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di un'autorizzazione certa, o accertabile in relazione all'importo, da concedersi con legge federale.

 

[v. art. 81, co. 1]

 

(2) Le entrate e le uscite, di norma, devono essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è salvaguardato se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto interno lordo nominale. Inoltre, in presenza di andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità, si deve tenere conto in modo simmetrico degli effetti sul bilancio sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino. Gli scostamenti del ricorso effettivo al credito dalla soglia massima consentita ai sensi dei periodo da 1 a 3 vengono registrati su un apposito conto di controllo; gli addebiti che superano la soglia dell'1,5 per cento rispetto al prodotto interno lordo nominale devono essere ridimensionati tenuto conto dell'evoluzione del ciclo congiunturale. I dettagli, ed in particolare le entrate e le uscite aggiustate per le transazioni finanziarie, il metodo di calcolo del limite massimo dell'indebitamento netto annuo, tenuto conto dell'andamento della congiuntura sulla base di una procedura di aggiustamento del ciclo congiunturale, nonché il controllo e la compensazione degli scostamenti dell'indebitamento effettivo dal limite massimo consentito, sono regolati da una legge federale. Nel caso di calamità naturali, o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria, il superamento di tali limiti di ricorso al debito è consentito se la maggioranza dei membri del Bundestag adotta una decisione in tale senso. La decisione deve essere collegata a un piano di ammortamento. Il rimborso dei prestiti accesi ai sensi del sesto periodo deve avvenire entro un lasso di tempo adeguato.

[v. art. 135, co. 4]

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

Art. 119

 

 

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci.

 

 

[v. articolo 135, co. 2 e 6]

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

 

 

 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

 

 

 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

 

 

 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

 

 

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell’articolo 53, terzo comma. È’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]    La traduzione in italiano dei testi di riforma francese e spagnolo è stata curata dal Servizio Studi della Camera, mentre la traduzione degli articoli della Legge fondamentale tedesca è tratta dal Dossier n. 287 del Servizio Studi del Senato, La riforma costituzionale tedesca del 2009 (Föderalismusreform II) e il freno all’indebitamento, aprile 2011.